TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/06/2025, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2152 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale in composizione monocratica in persona del Giudice Dott.ssa Ethel Matilde Ancona ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.N. 2152 /2024, promossa con ricorso depositato in data 24/03/2024
Da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. DE BELLIS DAVIDE ed Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE -
contro
, nato in [...] in data [...] (C.F.: ), P_ C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. CASIRAGHI ANTONELLA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
-RESISTENTE -
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: ricorso ex art. 281 decies c.p.c. – cessazione della materia del contendere.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (con note scritte depositate in data 27.05.2025)
Pronunciarsi la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese, con riferimento alla odierna domanda di riconoscimento della qualità di erede accettante del convenuto state l'intervenuta accettazione da parte di altri chiamati all'eredità (la cui esistenza in vita non era nota come si evince dall'atto introduttivo del presente giudizio); domanda effettuata, infatti, sulla base di una evidenza che vedeva il solo quale erede della sig.ra (vedi cert. di morte e di residenza alla data P_ Per_1 della morte – allegati;
vedi anche visure in atti - all. 12 e 13 - da cui non si evincevano formalità né relative a denuncia di successione e tanto meno di accettazione); solo con la costituzione in giudizio del convenuto si è appreso dell'esistenza di altri chiamati (ai quali è stata poi rivolta l'actio interrogatoria), circostanza che il sig. , pur intimato dalla Banca sin dal 2023 (vedi racc a/r allegata) aveva P_ inizialmente taciuto. Salvezze illimitate.
Per parte resistente (con note scritte depositate in data 28.05.2025)
Principalmente e nel merito:
- Rigettare integralmente le domande ex adverso avanzate in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre oneri fiscali.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 24.03.2024 citava in giudizio chiedendo Parte_1 P_ al Tribunale di “- accertare e dichiarare, per le causali di cui al presente atto, che il sig. P_ [...]
), nato a [...] il [...], essendo nel possesso del bene ereditario di cui innanzi, C.F._2 già di proprietà per la quota di 1/2 del coniuge Sig.ra (C.F.: ), nata a [...]_3
Tirana (Albania) il 25.9.1966 (in alcuni atti C.F.: ), e deceduta a Monza CP_2 CodiceFiscale_4
(MB) il 27.05.2015, ne risulta ex art. 485 c.c. EREDE PURO E SEMPLICE ed, in particolare, attuale proprietario anche della quota di 1/2 (già di del bene costituito dall'immobile sito in Besana Brianza (MB) alla Via Per_1
San Nazzaro N. 21, in N.C.E.U.di Milano 2 al foglio 39 p.lla 140 sub 712 cat A/3 piano 1 vani 5,0 mq 100 rendita € 387,34.”.
Con comparsa di risposta depositata in data 27.08.2024 si costituiva in giudizio parte convenuta la quale in via preliminare insisteva per l'esperimento della mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità; nel merito, chiedeva rigettarsi il ricorso eccependo il suo diritto di abitazione sull'immobile Per_ de quo, in quanto coniuge della de cuius, rilevando altresì la qualità di eredi dei figli e Per_2
All'udienza del 12.09.2024 il Giudice rilevava l'improcedibilità dell'azione a causa del mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria e per l'effetto rinviava per consentirne l'instaurazione e verificarne gli esiti.
In data 28.10.2024 le parti depositavano il verbale di mediazione avente esito negativo;
successivamente, parte ricorrente proponeva ricorso ex art. 481 c.c. nei confronti di , e P_ CP_3 CP_4 affinché il Tribunale fissasse un termine ai chiamati per la dichiarazione di accettazione o rinuncia
[...] all'eredità.
Con atto notarile del 27.02.2025, depositato in atti in data 02.05.2025, i figli della de cuius accettavano l'eredità; nessuna dichiarazione o atto perveniva da parte di . P_
A questo punto, il Giudice fissava udienza per la precisazione delle conclusioni ex art. 127 ter c.p.c. per il giorno 29.05.2025.
Parte ricorrente, vista l'accettazione dell'eredità di e di chiedeva pronunciarsi CP_3 CP_4 la materia del contendere, ritenendo soddisfatte le proprie pretese proprio in virtù di tale circostanza e non avendo interesse ad alcuna pronuncia nei confronti del resistente. Parte resistente insisteva chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
II. La domanda attorea non può trovare accoglimento, il ricorso deve quindi essere rigettato così come chiesto da parte resistente. ha fondato la propria pretesa giuridica sul fatto che al momento Controparte_5 P_ dell'apertura della successione della moglie , non avesse provveduto a redigere l'inventario CP_2 ex art. 485 c.c., detenendo il possesso dei beni ereditari e continuando ad abitare nell'abitazione coniugale dopo il decesso della moglie.
Sulla base di questi elementi, ritenuti dal ricorrente sufficienti e sintomatici per far sì che P_ fosse dichiarato erede puro e semplice, insisteva sulle proprie pretese. Parte_1
Parte ricorrente non allegava ulteriori elementi volti a provare e dimostrare gli elementi tipici dell'atto gestorio, utili ai fini della dichiarazione di erede puro e semplice.
Parte convenuta, nella propria difesa, ha eccepito, nel caso in esame, la possibilità di richiamare la disposizione di cui all'art. 485 c.c., alla luce del disposto di cui all'art. 540 c.c.
Il Tribunale reputa fondate le argomentazioni svolte dal convenuto.
Rileva, infatti, che ai sensi dell'art. 540 c.c. al coniuge è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.
La norma in questione, pertanto, esclude che possa considerarsi comportamento concludente per l'accettazione tacita dell'eredità il fatto che il coniuge superstite continui ad abitare nell'abitazione coniugale, essendogli tale prerogativa espressamente concessa dalla legge e non potendo costituire, in questo caso, gli estremi dell'atto gestorio.
Altresì, sempre in ragione di tale diritto, il coniuge non è tenuto a redigere l'inventario, elemento invece richiesto per gli altri eredi.
Alla luce di ciò, la domanda attorea è infondata, avendo esperito un'azione e fatto valere Parte_1 un principio giuridico legittimo unicamente per eredi diversi dal coniuge.
La circostanza che, nelle more del giudizio, sia intervenuta l'accettazione dell'eredità da parte di CP_3
e di (figli della de cuius), pur rappresentando per parte ricorrente un elemento idoneo
[...] CP_4
a far venire meno l'interesse alla pronuncia, non consente la pronuncia di cessazione della materia del contendere alla luce dell'insistenza del convenuto per la pronuncia nel merito.
II. Le spese del giudizio devono in ogni caso dichiararsi compensate, rilevato che parte ricorrente, con la proposizione del presente ricorso ha comunque agito in buona fede e in piena lealtà processuale.
Invero, dagli elementi documentali in possesso o reperibili dall'attore non era prontamente dato desumere o intuire la presenza di ulteriori eredi;
una volta resa edotta della presenza di ulteriori eredi rispetto all'odierno convenuto, ha tempestivamente esperito gli opportuni rimedi per addivenire, in Parte_1 ogni caso, ad una pronta soluzione della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore e diversa istanza, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Dichiara compensate le spese di lite.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite
Monza, 02.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale in composizione monocratica in persona del Giudice Dott.ssa Ethel Matilde Ancona ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.N. 2152 /2024, promossa con ricorso depositato in data 24/03/2024
Da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. DE BELLIS DAVIDE ed Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE -
contro
, nato in [...] in data [...] (C.F.: ), P_ C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. CASIRAGHI ANTONELLA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
-RESISTENTE -
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: ricorso ex art. 281 decies c.p.c. – cessazione della materia del contendere.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (con note scritte depositate in data 27.05.2025)
Pronunciarsi la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese, con riferimento alla odierna domanda di riconoscimento della qualità di erede accettante del convenuto state l'intervenuta accettazione da parte di altri chiamati all'eredità (la cui esistenza in vita non era nota come si evince dall'atto introduttivo del presente giudizio); domanda effettuata, infatti, sulla base di una evidenza che vedeva il solo quale erede della sig.ra (vedi cert. di morte e di residenza alla data P_ Per_1 della morte – allegati;
vedi anche visure in atti - all. 12 e 13 - da cui non si evincevano formalità né relative a denuncia di successione e tanto meno di accettazione); solo con la costituzione in giudizio del convenuto si è appreso dell'esistenza di altri chiamati (ai quali è stata poi rivolta l'actio interrogatoria), circostanza che il sig. , pur intimato dalla Banca sin dal 2023 (vedi racc a/r allegata) aveva P_ inizialmente taciuto. Salvezze illimitate.
Per parte resistente (con note scritte depositate in data 28.05.2025)
Principalmente e nel merito:
- Rigettare integralmente le domande ex adverso avanzate in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre oneri fiscali.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 24.03.2024 citava in giudizio chiedendo Parte_1 P_ al Tribunale di “- accertare e dichiarare, per le causali di cui al presente atto, che il sig. P_ [...]
), nato a [...] il [...], essendo nel possesso del bene ereditario di cui innanzi, C.F._2 già di proprietà per la quota di 1/2 del coniuge Sig.ra (C.F.: ), nata a [...]_3
Tirana (Albania) il 25.9.1966 (in alcuni atti C.F.: ), e deceduta a Monza CP_2 CodiceFiscale_4
(MB) il 27.05.2015, ne risulta ex art. 485 c.c. EREDE PURO E SEMPLICE ed, in particolare, attuale proprietario anche della quota di 1/2 (già di del bene costituito dall'immobile sito in Besana Brianza (MB) alla Via Per_1
San Nazzaro N. 21, in N.C.E.U.di Milano 2 al foglio 39 p.lla 140 sub 712 cat A/3 piano 1 vani 5,0 mq 100 rendita € 387,34.”.
Con comparsa di risposta depositata in data 27.08.2024 si costituiva in giudizio parte convenuta la quale in via preliminare insisteva per l'esperimento della mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità; nel merito, chiedeva rigettarsi il ricorso eccependo il suo diritto di abitazione sull'immobile Per_ de quo, in quanto coniuge della de cuius, rilevando altresì la qualità di eredi dei figli e Per_2
All'udienza del 12.09.2024 il Giudice rilevava l'improcedibilità dell'azione a causa del mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria e per l'effetto rinviava per consentirne l'instaurazione e verificarne gli esiti.
In data 28.10.2024 le parti depositavano il verbale di mediazione avente esito negativo;
successivamente, parte ricorrente proponeva ricorso ex art. 481 c.c. nei confronti di , e P_ CP_3 CP_4 affinché il Tribunale fissasse un termine ai chiamati per la dichiarazione di accettazione o rinuncia
[...] all'eredità.
Con atto notarile del 27.02.2025, depositato in atti in data 02.05.2025, i figli della de cuius accettavano l'eredità; nessuna dichiarazione o atto perveniva da parte di . P_
A questo punto, il Giudice fissava udienza per la precisazione delle conclusioni ex art. 127 ter c.p.c. per il giorno 29.05.2025.
Parte ricorrente, vista l'accettazione dell'eredità di e di chiedeva pronunciarsi CP_3 CP_4 la materia del contendere, ritenendo soddisfatte le proprie pretese proprio in virtù di tale circostanza e non avendo interesse ad alcuna pronuncia nei confronti del resistente. Parte resistente insisteva chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
II. La domanda attorea non può trovare accoglimento, il ricorso deve quindi essere rigettato così come chiesto da parte resistente. ha fondato la propria pretesa giuridica sul fatto che al momento Controparte_5 P_ dell'apertura della successione della moglie , non avesse provveduto a redigere l'inventario CP_2 ex art. 485 c.c., detenendo il possesso dei beni ereditari e continuando ad abitare nell'abitazione coniugale dopo il decesso della moglie.
Sulla base di questi elementi, ritenuti dal ricorrente sufficienti e sintomatici per far sì che P_ fosse dichiarato erede puro e semplice, insisteva sulle proprie pretese. Parte_1
Parte ricorrente non allegava ulteriori elementi volti a provare e dimostrare gli elementi tipici dell'atto gestorio, utili ai fini della dichiarazione di erede puro e semplice.
Parte convenuta, nella propria difesa, ha eccepito, nel caso in esame, la possibilità di richiamare la disposizione di cui all'art. 485 c.c., alla luce del disposto di cui all'art. 540 c.c.
Il Tribunale reputa fondate le argomentazioni svolte dal convenuto.
Rileva, infatti, che ai sensi dell'art. 540 c.c. al coniuge è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.
La norma in questione, pertanto, esclude che possa considerarsi comportamento concludente per l'accettazione tacita dell'eredità il fatto che il coniuge superstite continui ad abitare nell'abitazione coniugale, essendogli tale prerogativa espressamente concessa dalla legge e non potendo costituire, in questo caso, gli estremi dell'atto gestorio.
Altresì, sempre in ragione di tale diritto, il coniuge non è tenuto a redigere l'inventario, elemento invece richiesto per gli altri eredi.
Alla luce di ciò, la domanda attorea è infondata, avendo esperito un'azione e fatto valere Parte_1 un principio giuridico legittimo unicamente per eredi diversi dal coniuge.
La circostanza che, nelle more del giudizio, sia intervenuta l'accettazione dell'eredità da parte di CP_3
e di (figli della de cuius), pur rappresentando per parte ricorrente un elemento idoneo
[...] CP_4
a far venire meno l'interesse alla pronuncia, non consente la pronuncia di cessazione della materia del contendere alla luce dell'insistenza del convenuto per la pronuncia nel merito.
II. Le spese del giudizio devono in ogni caso dichiararsi compensate, rilevato che parte ricorrente, con la proposizione del presente ricorso ha comunque agito in buona fede e in piena lealtà processuale.
Invero, dagli elementi documentali in possesso o reperibili dall'attore non era prontamente dato desumere o intuire la presenza di ulteriori eredi;
una volta resa edotta della presenza di ulteriori eredi rispetto all'odierno convenuto, ha tempestivamente esperito gli opportuni rimedi per addivenire, in Parte_1 ogni caso, ad una pronta soluzione della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore e diversa istanza, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Dichiara compensate le spese di lite.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite
Monza, 02.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona