Sentenza 7 agosto 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/08/2004, n. 15325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15325 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - rel. Presidente -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI NI, elettivamente domiciliato in Roma, via Adige n. 43, presso l'avv. Giulio di Gioia, che lo rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona dal Ministro p.t., ex lege domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
- intimato -
avverso la sentenza Tribunale di Napoli n. 3741/01 depositata il 13 settembre 2001 1998 RG. n. 40054/1998;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 luglio 2004 dal Relatore Pres. Dr. Giuseppe Ianniruberto;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Abbritti Pietro, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Benevento in data 18 novembre 1995 CO ER riferiva che gli erano stati riconosciuti i benefici economici in quanto invalido civile, con decorrenza 1 marzo 1988, con pagamento avvenuto il 27 gennaio 1989, per cui chiedeva la condanna del Ministero dell'Interno al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulle somme erogate in ritardo, pari a complessive L. 127.768, così determinate a far tempo dal 121^ giorno successivo al riconoscimento del diritto.
Il Pretore adito riconosceva il diritto alla sola rivalutazione monetaria, mentre riteneva prescritti gli interessi. A seguito di appello principale del Ministero e di appello incidentale del NG, il Tribunale di Napoli, con sentenza 2 luglio 2001, in riforma della decisione impugnata, rigettava la domanda dell'assistito, ritenendo applicabile al caso di specie la prescrizione quinquennale, ampiamente maturata all'epoca della notifica del ricorso di primo grado.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre CO NG con un solo motivo.
Il Ministero dell'Interno non ha svolto alcuna attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 442 e 429 c.p.c., 2946 e 2048 c.c., 129 r.d.l. 1827/1035, il ricorrente si duole del fatto che il giudice di secondo grado abbia ritenuto verificata la prescrizione quinquennale, mentre nella specie andava applicata quella decennale, con la conseguenza che la domanda doveva essere integralmente accolta.
2. La questione, sulla quale si era avuto un contrasto nella giurisprudenza di questa Corte, è stata risolta con un intervento delle Sezioni unite (25 luglio 2002 n. 10955), le quali hanno ritenuto che, a seguito delle sentenze n. 156 del 1991 e n. 196 del 1993 della Corte costituzionale (che hanno esteso ai crediti previdenziali e assistenziali la disciplina dettata dall'art. 429 c.p.c. in materia di crediti di lavoro) la rivalutazione monetaria e gli interessi legali costituiscono una componente essenziale del credito previdenziale o assistenziale, nel senso che esso, maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l'originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato;
la disciplina legale applicabile è pertanto sempre ed unicamente quella per lo specifico credito previdenziale o assistenziale dedotto in giudizio, con la conseguente impossibilità di ritenere assoggettata la porzione di credito contabilmente imputabile a rivalutazione e interessi ad un regime prescrizionale diverso da quello proprio ascrivibile a somma capitale. Pertanto, il credito per rivalutazione monetaria ed interessi legali, dovuti sui ratei delle prestazioni assistenziali spettanti agli invalidi civili e loro corrisposti in ritardo, si prescrive in dieci anni a decorrere, per le somme calcolate sul primo rateo, dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione e, per le somme calcolate con riferimento ai ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno di essi, senea che possa attribuirsi al mero pagamento dei ratei arretrati l'effetto interruttivo di cui all'art. 2944 c.c., salvo che il solvens non abbia considerato parziale il pagamento stesso, con riserva di provvedere successivamente al versamento di somme ulteriori;
e senza che possa il pagamento della sola somma capitale ritenersi sufficiente a costituire liquidazione della prestazione, tale da determinare l'applicabilità della prescrizione quinquennale. A tale enunciazione di principio questa Corte ritiene di dover aderire, con la conseguenza che il ricorso deve essere accolto. Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti e considerato che i crediti in questione sono sorti prima della entrata in vigore dell'art. 16 comma 6^ legge 412/991, la Corte è in condizione di poter decidere nel merito e, pertanto, condanna il Ministero dell'Interno al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria richiesti a far tempo dal centoventunesimo giorno successivo alla maturazione del diritto nella misura, rispettivamente di L. 64.417 e di L. 63.351.
Alla stregua del principio affermato dalle Sezioni Unite (Cass. 2 dicembre 1994 n. 1048), vanno distinte le somme dovute a titolo di interessi e quelle dovute a titolo di rivalutazione monetaria: sulle prime, ai sensi dell'art. 1283 cod.civ. sono dovuti gli interessi legali dalla domanda;
su quelle dovute a titolo di rivalutazione monetaria - nella misura in cui, in caso di ritardato pagamento del solo importo capitale della somma dovuta, deve ravvisarsi l'estinzione parziale dell'obbligazione - sono dovuti sia gli interessi legali che la rivalutazione monetaria.
3. Il contrasto esistente nella giurisprudenza di questa Corte, risolto dal richiamato intervento delle Sezioni unite, in epoca successiva alla presentazione del ricorso, giustifica la compensazione delle spese dell'intero processo tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell'Interno al pagamento di L. 64.417 (E. 33,26) oltre gli interessi legali dalla domanda e di L. 63.351 (E. 32,71) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla stessa domanda.
Compensa tra le parti le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, il 6 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2004