Articolo 407 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 406Articolo 408
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1 gennaio 1993
Art. 407.
(Disposizione transitoria)
1. Le disposizioni del presente regolamento sono applicate con i termini e le decorrenze stabilite per le singole disposizioni del codice cui si riferiscono. Fino alle relative date si applicano le disposizioni regolamentari previgenti, salvo diverse disposizioni delle corrispondenti norme transitorie del codice.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1993