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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 07/01/2025, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PALERMO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere rel.
3) Dott. Caterina Greco - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1238/2022 promossa Da
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Letizia Pipitone. Parte_1
APPELLANTE Contro
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Antonino Rizzo.
APPELLATO
All'udienza del 14 novembre 2024 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 21/7/2022 il Tribunale di Marsala G.L. ha dichiarato l'inammissibilità, per carenza di previa domanda amministrativa, del ricorso proposto dal lavoratore tunisino al fine di ottenere il pagamento degli assegni per il nucleo familiare Parte_1 relativo all'anno 2020. Ha ritenuto il G.L. che la domanda amministrativa presentata in data 3/5/2021, posta a base del ricorso , aveva una finalità - inclusione di un soggetto ( coniuge) all'interno del nucleo familiare - diversa dal pagamento degli ANF sicchè sussisteva la causa ostativa rappresentata dal difetto della prescritta condizione di proponibilità dell'azione.
La statuizione di primo grado è stata gravata da appello proposto dal il quale Pt_1 censura la sentenza per avere male inteso il significato della domanda amministrativa che avrebbe dovuto essere interpretata più convenientemente come diretta ad ottenere il pagamento degli ANF per il familiare a carico. L'appellante ha chiesto valorizzarsi a tale riguardo la risposta resa in quella sede dall' CP_1 il cui tenore testuale - “ Gentile Signore per l'istruttoria della domanda presentata in data
3/5/2021 è necessario acquisire la seguente documentazione : INVIO ITN/6” - alludendo alla necessità della documentazione contemplata dalla convenzione italo-tunisina per l'istruzione della pratica degli ANF avrebbe dovuto orientare il giudice ad attribuire all'istanza la volontà diretta al riconoscimento della prestazione. Resiste anche in questo grado l' che ha chiesto il rigetto del gravame. CP_1
In data 12/11/2024 l'appellante ha prodotto nota ricognitiva dell'avvenuto pagamento in corso di causa degli ANF per l'anno 2022 (recte: 2020) onde ha formulato richiesta di cessazione della materia del contendere con condanna dell' al pagamento delle spese CP_1 di lite. Ha risposto l con nota del 13/11/2024 asseverativa del menzionato pagamento con CP_1 la precisazione che esso è stato disposto in adesione ad altra e successiva domanda del datata 17/6/2022 sicchè, mantenendo ferma la ragione di diniego espressa con la Pt_1 memoria di costituzione, ha chiesto il rigetto del gravame o in subordine la cessazione della materia del contendere senza pronuncia di soccombenza a suo carico.
Ciò posto si osserva. Nulla osta a che si dia corso alla prospettata pronuncia di cessazione della materia del contendere. Una volta intervenuto in corso di causa, il pagamento degli ANF richiesti con il ricorso di primo grado , il ricorrente ha ottenuto la soddisfazione del diritto cui la domanda in giudizio risultava finalizzata.
Nell'ottica del sindacato funzionale all'accertamento della c.d. soccombenza virtuale imposto dalla istanza di parte appellante di condanna dell' al pagamento delle spese CP_1 processuali, sussiste l'esigenza di sviscerare i termini della controversia. La tesi dello è che dal comportamento tenuto dall' rispetto alla domanda Pt_1 CP_1 amministrativa del 3/5/2021 laddove l'istituto chiedeva l'inoltro del c.d. mod. CP_2 avrebbe dovuto ricavarsi l'effettiva volontà ivi trasfusa come diretta al pagamento della prestazione.
Tale assunto prova troppo. Da un lato , infatti, l'analisi del contenuto obiettivo della domanda amministrativa avanzata dallo in data 3/5/2021, posta a base dell'odierna azione, non presenta Pt_1 alcun riferimento alla richiesta di pagamento degli assegni familiari essendo essa essenzialmente rivolta alla sola finalità di ottenere l'inserimento della coniuge Persona_1
all'interno del nucleo familiare.
[...] Dall'altro non sufficientemente probante appare l'argomento che scaturisce dalla richiesta di inoltro del mod. TN/6 avanzata dall' nel corso dell'istruzione della pratica. CP_1
E' noto infatti che con tale strumento, denominato “Richiesta di Informazioni riguardanti il diritto a prestazioni familiari” la Convenzione italo-tunisina ratificata con Legge n. 735/1986 designa il mezzo attraverso il quale gli organi preposti dei due paesi paciscenti comunicano le informazioni utili – asseverative od ostative– ai fini dell'erogazione degli assegni familiari. La sua necessità si pone negli stessi termini tanto rispetto alla domanda di pagamento degli ANF che rispetto alla istanza di inserimento del familiare , essendo esso propedeutico ad assumere informazioni circa le condizioni reddituali del soggetto da includere nel carico di famiglia. L'ambivalenza della documentazione richiesta non consente pertanto di attribuire al comportamento dell' il significato concludente predicato dall'appellante donde la CP_1 correttezza dell'avviso espresso dal primo giudice che ha negato ingresso all'azione per carenza di una specifica domanda amministrativa volta al pagamento della prestazione.
Alla declaratoria di cessazione della materia del contendere non può seguire allora alcuna condanna dell' al pagamento delle spese processuali mentre, parimenti, le stesse non CP_1 potranno essere poste a carico del lavoratore soccombente ricorrendo la clausola di esonero di cui all'art. 152 disp, att. c.p.c..
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere in ordine all'appello proposto da avverso la sentenza n. 790/2022 emessa dal Parte_1
Tribunale di Marsala in data 21 luglio 2022. Dichiara non dovute dall'appellante le spese del presente grado del giudizio.
Palermo 14 novembre 2024 Il Consigliere est. Il Presidente Michele De Maria Maria G. Di Marco