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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 24/11/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Il Tribunale di Lamezia Terme, così composto: dott. Giovanni Garofalo Presidente dott. Salvatore Regasto Giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti Giudice relatore/estensore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 967 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
, (C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 Pt_2 C.F._1 dall'Avv. Gianmarco Negri giusta procura alle liti in atti;
ricorrente contro
PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica di Lamezia Terme;
resistente contumace
OGGETTO: rettificazione di attribuzione di sesso.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 20.11.2025 in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato in data 27.09.2025 al Pubblico Ministero presso la
Procura della Repubblica di Lamezia Terme, esponeva e Pt_1 Parte_3 deduceva: di aver manifestato, fin dall'infanzia, un'espressione di genere tipicamente maschile, mostrando preferenze per attività, giochi e compagnie del sesso opposto rispetto a quello assegnatole alla nascita;
che gli specialisti interpellati avevano diagnosticato la disforia di genere;
di avere avviato nel settembre 2023 la terapia ormonale mascolinizzante;
che per tutta la durata del percorso l'istante ha dimostrato un ottimo adattamento psicologico;
di avvertire l'esigenza di avere documentazione coerente con il proprio aspetto, anche perché da molto tempo vive stabilmente e a tempo pieno nelle vesti di uomo e come tale è conosciuto e riconosciuto;
che, inoltre, non sussistono elementi ostativi, sul piano psicologico, agli interventi chirurgici di riattribuzione del sesso che,
Pagina 1 di 7 anzi, sono auspicabili in quanto funzionali ad armonizzare ulteriormente l'identità fisica e quella psichica della paziente;
che la trasformazione dal modello femminile a quello maschile era ormai divenuto irreversibile e definitiva.
Alla stregua di tali deduzioni l'istante chiedeva che venisse disposta la rettificazione del sesso anagrafico da femminile a maschile, nonché il mutamento del nome da Pt_1
ad e che venisse accertato il suo diritto a sottoporsi a tutti i Pt_2 Controparte_1 trattamenti medico-chirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali da femminili a maschili.
La domanda, proposta ai sensi degli artt. 473 bis ss. c.p.c., veniva notificata al P.M. in quanto parte necessaria del giudizio, il quale nulla opponeva alla rettifica dello stato civile.
La controversia veniva istruita attraverso l'acquisizione della documentazione versata in atti da parte attrice, mediante l'interrogatorio libero della parte ricorrente e l'audizione del padre e dell'attuale compagno dell'istante.
Quindi la causa, sulle conclusioni in epigrafe indicate, attesa la rinuncia ai termini per il deposito di scritti conclusivi, veniva rimessa alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda risulta fondata e merita di essere accolta.
Invero, dalla certificazione medica in atti si evince che è “Persona con Disforia Pt_1 di Genere in trattamento ormonale sostitutivo dal 2023, da molti anni (2016) è passato a vivere a tempo pieno il genere desiderato, avendo così modo di verificare le ricadute pratiche nella vita quotidiana e sperimentando maggiore serenità e soddisfazione (La terapia ormonale ha apportato cambiamenti fisici che hanno ridotto la disforia e consentito al Sig. di relazionarsi con più sicurezza, concorrendo al Pt_1 raggiungimento di una maggiore serenità ed al miglioramento del funzionamento socio- relazionale). Durante la terapia ormonale non ha mai manifestato dubbi né pentimento rispetto al percorso intrapreso. Non evidenza di patologia psichiatrica maggiore né di tratti di personalità disfunzionali. Appare consapevole della propria condizione, del percorso di affermazione di genere iniziato e capace di critica rispetto alle tappe successive, mostrandosi consapevole delle caratteristiche dello stesso (percorso lungo, complesso ed irreversibile) e non riponendo nella transizione aspettative irrealistiche. Lạ richiesta di modifica anagrafica e chirurgica appare pertanto congrua con i bisogni di
Pagina 2 di 7 salute della persona, ben ponderata, motivata e consapevole” (vedi all.ti fascicolo di parte ricorrente).
L'istante, allo scopo di compiere un processo di transizione nel genere da femminile a maschile, si è, quindi, sottoposta dal 2023 ad una serie di irreversibili ed invasive terapie ormonali, il che ha reso la collocazione sociale della medesima sempre più maschile, come provato dal fatto che le persone con le quali si relaziona la considerano un maschio e che viene identificata attraverso il nome di “ . Persona_1
La nuova conseguita identità di genere maschile, frutto dell'articolato processo individuale, serio ed univoco, svolto dall'istante, è confermata dall'esito dell'audizione di quest'ultimo, esaminato nel presente giudizio all'udienza del 20.11.2025.
In particolare, dall'audizione è emerso senza alcun dubbio che parte attrice ha avvertito da sempre il disturbo dell'identità di genere e che la crescita e la consapevolezza di appartenere al genere maschile di cui chiede l'attribuzione sono culminate nella ferma e maturata decisione di intraprendere l'articolato e complesso processo individuale di cambiamento di sesso.
L'intrapreso percorso psicologico e la connessa terapia ormonale e farmacologica hanno portato alla consapevole, profonda ed irreversibile scelta di genere, determinando piena identificazione dell'istante nel sesso opposto, cioè quello maschile, al quale, da sempre, la ricorrente sente di appartenere.
L'istante, fin dall'infanzia, si è sentita di sesso diverso e nell'identificarsi in tale diverso genere ha riscontrato, col tempo, una sua armonia ed il raggiungimento di un equilibrio psichico che si è consolidato negli anni, fino a giungere ad un percorso univoco e diretto al mutamento del sesso.
D'altra parte, l'istante ha ormai assunto un aspetto esteriore maschile (grazie al trattamento ormonale effettuato), potendosi altresì considerare realizzato quell'adeguamento dell'aspetto fisico necessario al fine di ritenere sussistente una modificazione dei caratteri sessuali.
Dall'audizione dei testimoni escussi è confermata, inoltre, l'identificazione sociale e di contesto ambientale di parte attrice con l'acquisita identità di genere (vedi dichiarazioni testi e verbale di udienza del 20.11.2025 in atti). Pt_1 Testimone_1
Pagina 3 di 7 L'evidenza degli elementi innanzi descritti ha reso, nel corso dell'istruttoria, del tutto superflua ed inutilmente costosa (cfr. Cass. 20-7-2015 n. 15138) la disposizione di una consulenza d'ufficio intesa ad accertare le condizioni psico-sessuali dell'interessata.
Dunque, si può verosimilmente ricollegare a tutte le circostanze sopraindicate il completamento di una scelta personale di , frutto di un percorso Pt_1 Parte_3 valutato dalla medesima e comunque univoco e iniziato da anni, manifestato, altresì, dalla richiesta, rivolta a codesto Tribunale, di dichiarare il suo diritto a sottoporsi agli interventi medico – chirurgici necessari all'adeguamento della propria identità fisica a quella psichica.
Sulla base di tutte le superiori considerazioni, si possono ritenere sussistenti i presupposti per una rettificazione anagrafica del sesso di la quale, Pt_1 Parte_3 contestualmente, in domanda, ha espressamente chiesto di mutare il nome attuale in
Controparte_1
Sul punto, non sarà inutile ricordare gli insegnamenti della Corte Costituzionale (sentenza n. 221/2015) e Corte di Cassazione (sentenza n. 15138/15).
E' stato in particolare sottolineato come “Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della
l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero,
l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale” (Cass. n. 15138/15).
La Cassazione ha escluso che quanto disposto dagli artt. 1 e 3 della legge n. 162/84 conduca univocamente a ritenere necessaria la preventiva demolizione (totale o parziale) dei caratteri sessuali anatomici primari e evidenziato come tali norme debbano essere interpretate avendo presente “l'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla
Pagina 4 di 7 chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica”. Nella pronuncia n. 221/15, il Giudice delle Leggi ha affermato il principio secondo cui "il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica.
La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico".
Chiarito, quindi, che ai fini della rettificazione dei dati anagrafici non è obbligatorio sottoporsi ad un preventivo intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, l'istante ha comunque chiesto accertarsi il suo diritto a procedervi proprio per armonizzare ulteriormente la sua identità fisica e quella psichica.
A questo ultimo proposito, deve evidenziarsi che l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali appare, nel caso di specie, utile e necessario al fine di dare all'istante una condizione di genere coerente con la sua intima e sostanziale identità, permettendole così di risolvere la grave dicotomia nella sua personalità, con la possibilità di garantirgli una vita più serena e di favorire un inserimento sociale in sintonia con la sua naturale tendenza. Infatti, allo stato, la presenza degli originari caratteri sessuali femminili determina un disagio significativo sul piano clinico, sociale, relazionale, rappresentando un ostacolo al diritto del soggetto di assumere l'identità sessuale di cui lo stesso si sente portatore.
Peraltro, occorre dare atto del fatto che nelle more la Corte Costituzionale, con sentenza n.
143 del 23 luglio 2024, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 del
D.lgs 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute
Pagina 5 di 7 siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del sesso.
La Corte è pervenuta a tale giudizio proprio alla luce del mutato quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato, che ha portato ad escludere che le modificazioni sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento e ad affermare la sufficienza, ai fini della rettificazione, dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere emersa nel percorso seguito dalla persona interessata.
Orbene, nel caso in esame si è accertato che i documenti relativi ai trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati da consentono di ritenere provato il Pt_1 Parte_3 compimento di un percorso irreversibile di transizione, percorso che giustifica l'accoglimento della domanda di rettificazione svolta. Pertanto, si rientra proprio nella fattispecie nella quale, secondo il giudizio della Corte Costituzionale, la pronuncia di autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis e, quindi, nell'ambito di applicazione della disposizione ritenuta illegittima per contrasto con l'art. 3 della
Costituzione.
Alla luce di tutto quanto sopra, va, quindi, ordinato all'Ufficiale dello stato civile del
Comune di IA LI, la rettificazione dell'attribuzione di sesso nel relativo registro dello stato civile;
inoltre, conformemente alla richiesta avanzata da parte attrice, è necessario che il predetto Ufficiale proceda alla rettifica, nell'atto di nascita, anche del prenome anagrafico, nel senso della sostituzione dell'attuale prenome " ", con Persona_2 il nuovo prenome " , prescelto ed indicato dalla medesima parte Controparte_1 ricorrente.
Deve, infine, essere dichiarato il diritto della parte a sottoporsi ai trattamenti medico chirurgici diretti ad adeguare i suoi caratteri sessuali esteriori femminili a quelli maschili.
Le spese di lite sono irrepetibili dovendosi escludere la configurabilità della soccombenza di alcuna parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 967/2025 R.G., così provvede:
1) accoglie la domanda di volta alla rettifica dell'attribuzione di Pt_1 Parte_3 sesso da femminile a maschile;
Pagina 6 di 7 2) ordina, per l'effetto, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di IA LI (CZ), quale Comune di nascita, nonché Comune nel quale fu redatto il relativo atto, di effettuare la rettificazione, nel relativo registro, dell'atto di nascita di (nata il Pt_1 Parte_3
1.08.1999 a IA LI (CZ)), nel senso che l'indicazione del sesso "femminile"
[ deve essere corretta in sesso "maschile", nonché nel senso che l'attuale prenome " Pt_1
deve essere sostituito con quello indicato da parte ricorrente di " ; Pt_3 Controparte_1
3) accerta il diritto della parte a sottoporsi ai trattamenti medico chirurgici diretti ad adeguare i suoi caratteri sessuali esteriori femminili a quelli maschili;
4) spese irrepetibili.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica
Civile del 24.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti dott. Giovanni Garofalo
Pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Il Tribunale di Lamezia Terme, così composto: dott. Giovanni Garofalo Presidente dott. Salvatore Regasto Giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti Giudice relatore/estensore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 967 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
, (C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 Pt_2 C.F._1 dall'Avv. Gianmarco Negri giusta procura alle liti in atti;
ricorrente contro
PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica di Lamezia Terme;
resistente contumace
OGGETTO: rettificazione di attribuzione di sesso.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 20.11.2025 in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato in data 27.09.2025 al Pubblico Ministero presso la
Procura della Repubblica di Lamezia Terme, esponeva e Pt_1 Parte_3 deduceva: di aver manifestato, fin dall'infanzia, un'espressione di genere tipicamente maschile, mostrando preferenze per attività, giochi e compagnie del sesso opposto rispetto a quello assegnatole alla nascita;
che gli specialisti interpellati avevano diagnosticato la disforia di genere;
di avere avviato nel settembre 2023 la terapia ormonale mascolinizzante;
che per tutta la durata del percorso l'istante ha dimostrato un ottimo adattamento psicologico;
di avvertire l'esigenza di avere documentazione coerente con il proprio aspetto, anche perché da molto tempo vive stabilmente e a tempo pieno nelle vesti di uomo e come tale è conosciuto e riconosciuto;
che, inoltre, non sussistono elementi ostativi, sul piano psicologico, agli interventi chirurgici di riattribuzione del sesso che,
Pagina 1 di 7 anzi, sono auspicabili in quanto funzionali ad armonizzare ulteriormente l'identità fisica e quella psichica della paziente;
che la trasformazione dal modello femminile a quello maschile era ormai divenuto irreversibile e definitiva.
Alla stregua di tali deduzioni l'istante chiedeva che venisse disposta la rettificazione del sesso anagrafico da femminile a maschile, nonché il mutamento del nome da Pt_1
ad e che venisse accertato il suo diritto a sottoporsi a tutti i Pt_2 Controparte_1 trattamenti medico-chirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali da femminili a maschili.
La domanda, proposta ai sensi degli artt. 473 bis ss. c.p.c., veniva notificata al P.M. in quanto parte necessaria del giudizio, il quale nulla opponeva alla rettifica dello stato civile.
La controversia veniva istruita attraverso l'acquisizione della documentazione versata in atti da parte attrice, mediante l'interrogatorio libero della parte ricorrente e l'audizione del padre e dell'attuale compagno dell'istante.
Quindi la causa, sulle conclusioni in epigrafe indicate, attesa la rinuncia ai termini per il deposito di scritti conclusivi, veniva rimessa alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda risulta fondata e merita di essere accolta.
Invero, dalla certificazione medica in atti si evince che è “Persona con Disforia Pt_1 di Genere in trattamento ormonale sostitutivo dal 2023, da molti anni (2016) è passato a vivere a tempo pieno il genere desiderato, avendo così modo di verificare le ricadute pratiche nella vita quotidiana e sperimentando maggiore serenità e soddisfazione (La terapia ormonale ha apportato cambiamenti fisici che hanno ridotto la disforia e consentito al Sig. di relazionarsi con più sicurezza, concorrendo al Pt_1 raggiungimento di una maggiore serenità ed al miglioramento del funzionamento socio- relazionale). Durante la terapia ormonale non ha mai manifestato dubbi né pentimento rispetto al percorso intrapreso. Non evidenza di patologia psichiatrica maggiore né di tratti di personalità disfunzionali. Appare consapevole della propria condizione, del percorso di affermazione di genere iniziato e capace di critica rispetto alle tappe successive, mostrandosi consapevole delle caratteristiche dello stesso (percorso lungo, complesso ed irreversibile) e non riponendo nella transizione aspettative irrealistiche. Lạ richiesta di modifica anagrafica e chirurgica appare pertanto congrua con i bisogni di
Pagina 2 di 7 salute della persona, ben ponderata, motivata e consapevole” (vedi all.ti fascicolo di parte ricorrente).
L'istante, allo scopo di compiere un processo di transizione nel genere da femminile a maschile, si è, quindi, sottoposta dal 2023 ad una serie di irreversibili ed invasive terapie ormonali, il che ha reso la collocazione sociale della medesima sempre più maschile, come provato dal fatto che le persone con le quali si relaziona la considerano un maschio e che viene identificata attraverso il nome di “ . Persona_1
La nuova conseguita identità di genere maschile, frutto dell'articolato processo individuale, serio ed univoco, svolto dall'istante, è confermata dall'esito dell'audizione di quest'ultimo, esaminato nel presente giudizio all'udienza del 20.11.2025.
In particolare, dall'audizione è emerso senza alcun dubbio che parte attrice ha avvertito da sempre il disturbo dell'identità di genere e che la crescita e la consapevolezza di appartenere al genere maschile di cui chiede l'attribuzione sono culminate nella ferma e maturata decisione di intraprendere l'articolato e complesso processo individuale di cambiamento di sesso.
L'intrapreso percorso psicologico e la connessa terapia ormonale e farmacologica hanno portato alla consapevole, profonda ed irreversibile scelta di genere, determinando piena identificazione dell'istante nel sesso opposto, cioè quello maschile, al quale, da sempre, la ricorrente sente di appartenere.
L'istante, fin dall'infanzia, si è sentita di sesso diverso e nell'identificarsi in tale diverso genere ha riscontrato, col tempo, una sua armonia ed il raggiungimento di un equilibrio psichico che si è consolidato negli anni, fino a giungere ad un percorso univoco e diretto al mutamento del sesso.
D'altra parte, l'istante ha ormai assunto un aspetto esteriore maschile (grazie al trattamento ormonale effettuato), potendosi altresì considerare realizzato quell'adeguamento dell'aspetto fisico necessario al fine di ritenere sussistente una modificazione dei caratteri sessuali.
Dall'audizione dei testimoni escussi è confermata, inoltre, l'identificazione sociale e di contesto ambientale di parte attrice con l'acquisita identità di genere (vedi dichiarazioni testi e verbale di udienza del 20.11.2025 in atti). Pt_1 Testimone_1
Pagina 3 di 7 L'evidenza degli elementi innanzi descritti ha reso, nel corso dell'istruttoria, del tutto superflua ed inutilmente costosa (cfr. Cass. 20-7-2015 n. 15138) la disposizione di una consulenza d'ufficio intesa ad accertare le condizioni psico-sessuali dell'interessata.
Dunque, si può verosimilmente ricollegare a tutte le circostanze sopraindicate il completamento di una scelta personale di , frutto di un percorso Pt_1 Parte_3 valutato dalla medesima e comunque univoco e iniziato da anni, manifestato, altresì, dalla richiesta, rivolta a codesto Tribunale, di dichiarare il suo diritto a sottoporsi agli interventi medico – chirurgici necessari all'adeguamento della propria identità fisica a quella psichica.
Sulla base di tutte le superiori considerazioni, si possono ritenere sussistenti i presupposti per una rettificazione anagrafica del sesso di la quale, Pt_1 Parte_3 contestualmente, in domanda, ha espressamente chiesto di mutare il nome attuale in
Controparte_1
Sul punto, non sarà inutile ricordare gli insegnamenti della Corte Costituzionale (sentenza n. 221/2015) e Corte di Cassazione (sentenza n. 15138/15).
E' stato in particolare sottolineato come “Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della
l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero,
l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale” (Cass. n. 15138/15).
La Cassazione ha escluso che quanto disposto dagli artt. 1 e 3 della legge n. 162/84 conduca univocamente a ritenere necessaria la preventiva demolizione (totale o parziale) dei caratteri sessuali anatomici primari e evidenziato come tali norme debbano essere interpretate avendo presente “l'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla
Pagina 4 di 7 chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica”. Nella pronuncia n. 221/15, il Giudice delle Leggi ha affermato il principio secondo cui "il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica.
La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico".
Chiarito, quindi, che ai fini della rettificazione dei dati anagrafici non è obbligatorio sottoporsi ad un preventivo intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, l'istante ha comunque chiesto accertarsi il suo diritto a procedervi proprio per armonizzare ulteriormente la sua identità fisica e quella psichica.
A questo ultimo proposito, deve evidenziarsi che l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali appare, nel caso di specie, utile e necessario al fine di dare all'istante una condizione di genere coerente con la sua intima e sostanziale identità, permettendole così di risolvere la grave dicotomia nella sua personalità, con la possibilità di garantirgli una vita più serena e di favorire un inserimento sociale in sintonia con la sua naturale tendenza. Infatti, allo stato, la presenza degli originari caratteri sessuali femminili determina un disagio significativo sul piano clinico, sociale, relazionale, rappresentando un ostacolo al diritto del soggetto di assumere l'identità sessuale di cui lo stesso si sente portatore.
Peraltro, occorre dare atto del fatto che nelle more la Corte Costituzionale, con sentenza n.
143 del 23 luglio 2024, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 del
D.lgs 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute
Pagina 5 di 7 siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del sesso.
La Corte è pervenuta a tale giudizio proprio alla luce del mutato quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato, che ha portato ad escludere che le modificazioni sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento e ad affermare la sufficienza, ai fini della rettificazione, dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere emersa nel percorso seguito dalla persona interessata.
Orbene, nel caso in esame si è accertato che i documenti relativi ai trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati da consentono di ritenere provato il Pt_1 Parte_3 compimento di un percorso irreversibile di transizione, percorso che giustifica l'accoglimento della domanda di rettificazione svolta. Pertanto, si rientra proprio nella fattispecie nella quale, secondo il giudizio della Corte Costituzionale, la pronuncia di autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis e, quindi, nell'ambito di applicazione della disposizione ritenuta illegittima per contrasto con l'art. 3 della
Costituzione.
Alla luce di tutto quanto sopra, va, quindi, ordinato all'Ufficiale dello stato civile del
Comune di IA LI, la rettificazione dell'attribuzione di sesso nel relativo registro dello stato civile;
inoltre, conformemente alla richiesta avanzata da parte attrice, è necessario che il predetto Ufficiale proceda alla rettifica, nell'atto di nascita, anche del prenome anagrafico, nel senso della sostituzione dell'attuale prenome " ", con Persona_2 il nuovo prenome " , prescelto ed indicato dalla medesima parte Controparte_1 ricorrente.
Deve, infine, essere dichiarato il diritto della parte a sottoporsi ai trattamenti medico chirurgici diretti ad adeguare i suoi caratteri sessuali esteriori femminili a quelli maschili.
Le spese di lite sono irrepetibili dovendosi escludere la configurabilità della soccombenza di alcuna parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 967/2025 R.G., così provvede:
1) accoglie la domanda di volta alla rettifica dell'attribuzione di Pt_1 Parte_3 sesso da femminile a maschile;
Pagina 6 di 7 2) ordina, per l'effetto, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di IA LI (CZ), quale Comune di nascita, nonché Comune nel quale fu redatto il relativo atto, di effettuare la rettificazione, nel relativo registro, dell'atto di nascita di (nata il Pt_1 Parte_3
1.08.1999 a IA LI (CZ)), nel senso che l'indicazione del sesso "femminile"
[ deve essere corretta in sesso "maschile", nonché nel senso che l'attuale prenome " Pt_1
deve essere sostituito con quello indicato da parte ricorrente di " ; Pt_3 Controparte_1
3) accerta il diritto della parte a sottoporsi ai trattamenti medico chirurgici diretti ad adeguare i suoi caratteri sessuali esteriori femminili a quelli maschili;
4) spese irrepetibili.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica
Civile del 24.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti dott. Giovanni Garofalo
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