Sentenza breve 28 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza breve 28/02/2026, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00283/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00764/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 764 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
NE Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B5CEC082C6, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Zoppellari, Gabriele Grande, Amedeo Cicognani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
IV IZ S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Roberta Penna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Titan4 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Piergiuseppe Venturella e Francesco Verrastro, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via San Sebastianello 9;
per l’annullamento
previa sospensione
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento, non cognito, assunto da IV IZ S.p.A. in data 26.9.2025, comunicato alla ricorrente in pari data, portante l’aggiudicazione a favore di Titan4 S.r.l. della procedura negoziata, concernente l'affidamento del “IZo biennale di monitoraggio della rete fognaria con tecnologia interferometrica SAR (Synthetic Aperture Radar) radar satellitare - CIG B5CEC082C6”;
- di tutti i verbali della procedura concorsuale de qua , ivi inclusi i relativi allegati, con particolare riguardo al “Verbale di procedura telematica”, nella parte in cui il Seggio di gara: (i) non ha disposto l'esclusione di Titan4 S.r.l. dalla gara per mancato possesso dei requisiti di ordine speciale e segnatamente di quelli richiesti dal combinato disposto del paragrafo denominato “Requisiti di capacità tecniche e professionali” della richiesta di offerta e dell’art. VII del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, ammettendola indebitamente ed erroneamente, all'esito del soccorso istruttorio, al prosieguo delle operazioni concorsuali; (ii) non ha disposto l’esclusione dalla gara dell'offerta economica presentata in gara da Titan4 S.r.l., malgrado quest'ultima abbia indicato dei costi aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108, comma 9, d.lgs. n. 36 del 2023 pari a zero;
- della nota del 2.4.2025, con la quale IV IZ S.p.A. ha invitato Titan4 S.r.l. a partecipare alla procedura negoziata, attraverso un sistema di Gara Telematica a busta chiusa, per l'affidamento del “IZo biennale di monitoraggio della rete fognaria con tecnologia interferometrica SAR (Synthetic Aperture Radar) radar satellitare - CIG B5CEC082C6”, malgrado la società controinteressata fosse già all'epoca priva dei requisiti di ordine speciale e segnatamente di quelli di “capacità tecnica e professionale”, richiesti al paragrafo “Requisiti di capacità tecnica e professionale” dell'Avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzata all'indizione della successiva procedura negoziata per l'affidamento del “IZo biennale di monitoraggio della rete fognaria con tecnologia interferometrica SAR (Synthetic Aperture Radar) radar satellitare” (pagg. 3 e 4);
- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, conseguente o ad essi connesso, anche non cognito;
nonché, ai sensi e per gli effetti dell’art. 116 c.p.a., per l’annullamento
- del silenzio - rifiuto formatosi e/o il diniego manifestato sulle istanze di accesso gli atti trasmesse dalla ricorrente alla Stazione appaltante:
a) in data 2.10.2025, con la quale è stata richiesta l'acquisizione, tra l’altro, della “dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., contenente l'elenco dei principali servizi effettuati negli anni di che trattasi, con l'indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari pubblici o privati, precisando l'ammontare dei servizi similari all'oggetto del presente avviso, effettuati in precedenza e relativa documentazione a comprova dei suddetti requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura in oggetto”, prodotta in gara da Titan4 S.r.l., nonché la “documentazione integrativa” dalla stessa prodotta al Seggio di gara in sede di soccorso istruttorio;
b) in data 23.10.2025, con la quale è stata richiesta l'acquisizione, tra l'altro, delle dichiarazioni presentate da Titan4 S.r.l. in sede di partecipazione all'Avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione degli operatori economici da invitare a partecipare alla successiva procedura negoziata per l'affidamento del “IZo biennale di monitoraggio della rete fognaria con tecnologia interferometrica SAR (Synthetic Aperture Radar) radar satellitare”;
e per l’accertamento
- del diritto della società ricorrente ad acquisire la documentazione richiesta con le istanze di accesso agli atti trasmesse alla Stazione appaltante in data 2.10.2025 e 23.10.2025 per le ragioni meglio illustrate nella parte in diritto del ricorso;
e per la condanna,
di IV IZ al risarcimento del danno patito dalla società ricorrente;
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati da NE Italia l’8 gennaio 2026:
- della determinazione del Direttore Generale di IV IZ S.p.A. prot. n. 2025/27588 dell’1.12.2025, portante l’annullamento, in autotutela, ex art. 21- nonies L. n. 241 del 1990 della procedura di gara avente ad oggetto l’affidamento del “IZo biennale di monitoraggio della rete fognaria con tecnologia interferometrica SAR (Synthetic Aperture Radar) radar satellitare, codice CIG B5CEC082C6”;
- se e per quanto occorrer possa: (i) della nota prot. n. 2025/27635 dell’1.12.2025, con la quale IV IZ S.p.A. ha comunicato e trasmesso alla ricorrente detta Determinazione dirigenziale; (ii) della nota prot. n. 2025/26181 del 14.11.2025, comunicata alla ricorrente soltanto in data 17.11.2025, con la quale IV IZ S.p.A. ha avviato il procedimento di annullamento d’ufficio, ai sensi dell’art. 21 nonies L. n. 241 del 1990, della procedura di gara concernente l’affidamento del “IZo biennale di monitoraggio della rete fognaria con tecnologia interferometrica SAR (Synthetic Aperture Radar) radar satellitare - CIG B5CEC082C6”;
- di ogni altro atto e provvedimento ad essi presupposto, conseguente o connesso, ivi espressamente ricompresi quelli, non cogniti, di indizione della nuova procedura concorsuale avente il medesimo oggetto contrattuale e della relativa lex specialis di gara, ove nelle more adottati da IV IZ S.p.A.;
- degli stessi atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di IV IZ S.p.A. e di Titan4 S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. SO AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. IV IZ S.p.A., gestore del servizio idrico integrato (SII) nel territorio provinciale di Ancona e anche in due Comuni del maceratese, ha indetto una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio avente ad oggetto il monitoraggio della rete fognaria con tecnologia interferometrica SAR ( Synthetic Aperture Radar ) radar satellitare (durata del contratto: due anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni; importo a base d’asta: € 90.000,00; criterio di aggiudicazione: prezzo più basso). La procedura era suddivisa in due fasi: nella prima gli operatori economici del settore dovevano manifestare il proprio interesse alla partecipazione, nella seconda fase si sarebbe svolta la gara vera e propria fra gli operatori che avevano manifestato il proprio interesse e che erano in possesso dei requisiti di capacità tecnico-economica previsti dalla lex specialis .
Per quanto di interesse nel presente giudizio, l’avviso pubblico stabiliva che alla gara potevano prendere parte gli operatori che avessero:
- eseguito regolarmente per enti che gestiscono il SII, negli ultimi dieci anni, almeno tre servizi di monitoraggio satellitare delle reti fognarie con tecnologia conforme a quanto indicato nell’elaborato tecnico, erogati su portali cloud , su città differenti, per un importo non inferiore a € 20.000 ciascuno;
- ai sensi dell’art. 100, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., eseguito regolarmente per enti che gestiscono il SII, nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti la data di pubblicazione dell’avviso, con indicazione dei rispettivi importi e date, analoghi servizi di monitoraggio satellitare delle reti fognarie con interferometria differenziale SAR, per un importo non inferiore a € 200.000,00.
Titan4 S.r.l. inviava la manifestazione di interesse, dichiarando, quanto ai requisiti di capacità tecnico-economica, di avere svolto i servizi “di punta” indicati dalla lex specialis , precisando però che “ In riferimento al servizio di monitoraggio InSAR applicato alle reti fognarie, si evidenzia che tale servizio è stato svolto, dalla sottoscrivente, unicamente per il monitoraggio di deformazioni e cedimenti di altre tipologie di infrastrutture lineari, come strade e reti viarie, che spesso includono reti fognarie ”.
Seguiva la fase di gara vera e propria, a cui prendevano parte l’odierna controinteressata, NE e un altro operatore economico (quest’ultimo veniva poi escluso dalla procedura per carenza dei requisiti tecnici). Per quanto concerne, in particolare, la posizione di Titan4, il seggio di gara decideva di attivare il soccorso istruttorio al fine di acquisire l’elenco dettaglio dei servizi analoghi dichiarati dalla ditta, dopo di che riteneva di ammetterla al prosieguo della procedura ancorché i servizi in parola risultassero svolti in favore di enti che non sono gestori del SII, e ciò in dichiarata applicazione dell’art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e del principio del favor partecipationis .
Avendo presentato la migliore offerta (ribasso del 41% sul prezzo a base d’asta, contro il 23% di NE), Titan4 veniva dichiarata aggiudicataria, previa valutazione di congruità dell’offerta svolta dal RUP con verbale del 10 luglio 2025.
2. Ricevuta la comunicazione dell’intervenuta aggiudicazione, NE ha chiesto l’accesso agli atti di gara e, ritenendo illegittima l’aggiudicazione, l’ha impugnata con il ricorso introduttivo, deducendo in sintesi che:
- Titan4 S.r.l. andava esclusa sia perché i servizi analoghi non erano stati svolti in favore di enti gestori del SII, sia perché, avendo dichiarato di essere in possesso dei requisiti di ammissione, la controinteressata aveva tratto in inganno la stazione appaltante;
- IV IZ non poteva disapplicare una clausola della lex specialis del tutto chiara, proporzionata e non suscettibile di alcun dubbio interpretativo (per cui era inconferente il richiamo al principio del favor partecipationis );
- l’aggiudicataria andava altresì esclusa per aver indicato in € 0 gli oneri per la sicurezza c.d. aziendali, visto che per giurisprudenza costante un siffatto importo equivale a mancata indicazione degli oneri di sicurezza.
3. Per resistere al ricorso si sono costituite in giudizio IV IZ e Titan4.
Poiché la stazione appaltante aveva depositato in giudizio gli atti di avvio del procedimento di annullamento in autotutela dell’intera procedura (nonché la documentazione per la quale NE aveva formulato istanza di accesso agli atti in corso di causa, istanza che era divenuta pertanto improcedibile, come risulta dalla memoria difensiva depositata dalla ricorrente il 17 novembre 2025), la trattazione della domanda cautelare, fissata per la camera di consiglio del 19 novembre 2025, è stata differita al 25 febbraio 2026.
4. In data 8 gennaio 2026 NE ha depositato un atto di motivi aggiunti con cui impugna il provvedimento di annullamento in autotutela della gara, deducendo, in sintesi:
- l’assenza dei presupposti per l’esercizio del ius poenitendi , visto che la clausola della lex specialis relativa ai requisiti di capacità tecnico-economica era del tutto legittima e che non è stata comprovata la sussistenza di un interesse pubblico all’annullamento della procedura (non essendo al riguardo sufficiente il fatto che l’offerta di Titan4 sia risultava notevolmente inferiore a quella di NE);
- l’esercizio dell’autotutela è vieppiù illegittimo in quanto esso è stato attivato solo dopo la proposizione del ricorso proposto dal concorrente secondo graduato ed è finalizzato unicamente a neutralizzare il ricorso stesso.
NE ribadisce poi la perfetta legittimità dei requisiti di partecipazione previsti dall’avviso pubblico, in quanto il servizio in questione presuppone la specifica conoscenza delle infrastrutture del servizio idrico, le quali presentano problematiche diverse da quelle delle strade e delle altre infrastrutture lineari.
5. IV IZ e Titan4 hanno preso posizione anche sui motivi aggiunti, chiedendone il rigetto.
Alla camera di consiglio del 25 febbraio 2026, fissata per la trattazione della domanda cautelare, il Tribunale, ravvisata la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 60 c.p.a., ha dato avviso alle parti presenti della possibilità di definire il giudizio in questa sede con sentenza resa in forma immediata, non riscontrando opposizioni o riserve.
6. I motivi aggiunti vanno respinti, dal che discende l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse.
6.1. Il Tribunale ritiene di dover fondare il rigetto dei motivi aggiunti sulle seguenti considerazioni:
- Titan4 aveva presentato tanto nella fase della manifestazione di interesse quanto in sede di vera e propria gara la medesima dichiarazione relativi ai servizi analoghi (e quindi non ha in alcun modo tentato di trarre in inganno la S.A. al fine di farsi invitare alla gara);
- l’ammissione dell’offerta dell’aggiudicataria è stata disposta dal seggio di gara in ragione di una valutazione di equivalenza sostanziale. Tale modus operandi è abbastanza diffuso nella prassi, tanto è vero che sul punto si è formato il cospicuo orientamento giurisprudenziale, richiamato dalla stessa NE, secondo cui la stazione appaltante non può disapplicare le clausole della lex specialis (anche se in corso di gara si avveda della loro illegittimità), potendo la c.d. interpretazione estensiva essere utilizzata solo nel caso in cui tali clausole siano oscure o suscettibili di assumere più significati (cosa che, come correttamente evidenzia la ricorrente, non può dirsi nel caso odierno);
- per quanto detto negli alinea precedenti, nonché in considerazione della circostanza che la controinteressata è risultata aggiudicataria, non rileva il fatto che Titan4 non avesse impugnato i requisiti di ammissione. In effetti, se un concorrente viene ammesso alla gara nonostante non sia in possesso dei requisiti di partecipazione non si può pretendere che egli impugni la lex specialis . Né, ai fini del legittimo esercizio dell’autotutela da parte della S.A., è rilevante stabilire chi abbia scoperto l’illegittimità del disciplinare o del bando. In realtà Titan4 ha lealmente dichiarato la natura dei servizi analoghi svolti, sperando che IV IZ li valutasse in un’ottica sostanzialistica. È chiaro invece che, se la controinteressata fosse stata esclusa per carenza dei requisiti de quibus e avesse impugnato l’esclusione, in quel giudizio si sarebbe posto in via preliminare il problema della tempestività del ricorso a fronte di una clausola c.d. escludente;
- seppure il contratto si è perfezionato il 7 ottobre 2025, ossia prima della notifica del ricorso introduttivo e persino prima della presentazione dell’istanza di accesso agli atti di NE (quale essa è stata precisata il 23 ottobre 2025), il servizio non è stato consegnato all’appaltatore, il che, in assenza di indizi di segno contrario, esclude qualsiasi volontà della S.A. di voler in qualche modo favorire Titan4 o danneggiare NE. Si vuol dire cioè che già dopo la stipula del contratto IV IZ ha iniziato a dubitare della legittimità della clausola in questione, altrimenti non vi sarebbe stata alcuna valida ragione per non procedere alla consegna del servizio;
- il fatto che la stazione appaltante si avveda di possibili illegittimità della lex specialis e/o delle valutazioni operate dalla commissione di gara a seguito del ricorso presentato da uno o più concorrenti esclusi o non aggiudicatari non impedisce di per sé l’avvio del procedimento di autotutela (salvo che - ma non è questo il caso, visto quanto detto all’alinea precedente - esistano indizi che denotino la non genuinità delle ragioni che spingono la S.A. ad annullare gli atti di gara). Al contrario, in molti casi è proprio l’insorgenza di un contenzioso a rendere edotta la P.A. dell’esistenza di vizi che inficiano i provvedimenti impugnati;
- il fatto che i requisiti di ammissione alla gara fossero (o si sono rivelati in corso di procedura) sproporzionati rispetto all’oggetto dell’appalto costituisce un vizio di legittimità della lex specialis , e precisamente integra una violazione di legge, dove per “legge”, come è noto, si intendono anche le norme comunitarie di settore e i principi affermati dalla CGUE in materia di appalti pubblici;
- ma anche la valutazione circa la non convenienza delle offerte pervenute costituisce valido presupposto per l’esercizio dell’autotutela, anche se in questo caso si dovrebbe più propriamente parlare di revoca e non di annullamento di ufficio. Ma nel caso odierno il vizio di legittimità “assorbe” anche il profilo relativo all’opportunità. Sempre con riguardo alla convenienza va osservato altresì che la lettera di invito stabiliva che in caso di una sola offerta valida (scenario che si aprirebbe in caso di esclusione di Titan4) “ …IV IZ S.p.A. potrà procedere all’affidamento del servizio…purché tale offerta sia ritenuta idonea e conveniente… ”. Come si vede, dunque, la valutazione circa la convenienza del prezzo spuntato a seguito di una procedura che, proprio in ragione dei criteri di ammissione, non ha visto una grande accorrenza era già prevista dalla lex specialis;
- la valutazione del rapporto costi/benefici fra la conservazione degli atti e l’indizione di una nuova procedura non può che competere alla stazione appaltante e tale valutazione è sindacabile solo se essa risulta palesemente illogica o, come già detto, influenzata da ragioni poco commendevoli (il che, ad avviso del Collegio, non può dirsi nella specie);
- nel merito, si debbono condividere le argomentazioni di carattere tecnico poste a base dell’annullamento in autotutela della gara, le quali trovano del resto fondamento anzitutto proprio nell’art. 1 del capitolato tecnico (in cui si dice che “ 1. La presente indagine ha per oggetto il servizio di monitoraggio della rete fognaria con tecnologia interferometrica radar satellitare. Il quesito che si è presentato alla VIVA IZ S.p.A. è stato quello di trovare un metodo per approfondire il quadro conoscitivo dei possibili movimenti superficiali che potrebbero riguardare l’area soprastante la rete primaria e quelle immediatamente limitrofe, dovuti a cedimenti strutturali del collettore.
2. L’obiettivo di tale ricerca risiede nella prevenzione del danno alle strutture di superficie (strade, edifici, servizi) rilevandone gli spostamenti quando essi sono appena iniziati e ancora non sono visibili gli effetti in superficie… ”).
Appaiono inoltre fondate, e comunque non illogiche o apodittiche, le considerazioni di ordine tecnico esposte da IV IZ alle pagg. 14, 15 e 16 della memoria depositata in data 2 febbraio 2026, che promanano evidentemente dagli uffici tecnici della stazione appaltante, i quali, del resto, possiedono la competenza professionale necessaria per valutare i profili in commento.
Va anche considerato che nella specie IV IZ - con statuizione non contestata da NE - ha prescelto il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso sul prezzo a base d’asta, il quale, come è noto, trova naturale terreno di applicazione con riguardo ai “ … servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato… ” (art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023), il che pone qualche dubbio in merito alle argomentazioni tecniche esposte dalla ricorrente, anche con i documenti depositati in giudizio il 23 febbraio 2026, circa l’assoluta peculiarità del servizio per cui è causa. A proposito di tali documenti, poi, va osservato che due di essi (nn. 22 e 23) sono stati redatti anche da tecnici dipendenti o collaboratori di NE o si riferiscono ad appalti aggiudicati a NE, per cui non possono valere come mezzi di prova.
Invece, con riferimento agli altri disciplinari di gara depositati in giudizio dalla ricorrente in allegato ai motivi aggiunti si può osservare che:
- per quanto concerne la gara indetta dalla stessa IV IZ nel 2023 (doc. n. 20), e in disparte il fatto che essa riguardava un servizio specifico diverso da quello odierno, l’art. 12 del disciplinare non prevedeva affatto che i servizi analoghi pregressi dovessero essere stati svolti solo a favore di enti gestori del SII (tanto è vero che, a proposito dei certificati di regolare esecuzione, si menzionano anche committenti privati);
- per quanto concerne la gara indetta dal gestore del SII Tennacola S.p.A. nel 2023 (doc. n. 21) valgono le medesime considerazioni. Neanche in questo caso, infatti, il disciplinare prevedeva espressamente che i servizi analoghi dovessero essere stati svolti solo a favore di soggetti gestori del SII e comunque il servizio aveva ad oggetto prestazioni non coincidenti con quelle dell’appalto per cui è giudizio.
6.2. Il Collegio ritiene infine di dover aggiungere le seguenti considerazioni:
- l’illegittimità dei criteri di ammissione de quibus non risiede nel fatto di aver richiesto il pregresso svolgimento di servizi analoghi dal punto di vista tecnico, bensì nell’aver limitato la tipologia dei committenti di tali servizi ai soli enti gestori del SII;
- se, in sede di riedizione della gara, IV IZ vuole essere sicura della competenza professionale dei concorrenti in relazione alle prestazioni da eseguire, potrebbe valutare l’opportunità di aggiudicare il servizio con il criterio dell’O.E.P.V., di modo che gli operatori economici interessati siano in qualche modo obbligati a indicare nel dettaglio le tipologie di prestazioni svolte in passato anche a favore di committenti che non sono gestori del SII;
- questo consentirebbe, fra l’altro, di contemperare al meglio le contrapposte esigenze, anche con riguardo al principio di massima partecipazione. Si consideri infatti che, prendendo a riferimento la soglia quantitativa di € 200.000,00 prevista dalla odierna lex specialis , un concorrente potrebbe avere svolto servizi analoghi a favore di enti che gestiscono il SII per € 190.000,00 e servizi analoghi a favore di altri enti per i restanti € 10.000,00. Ebbene, applicando in modo (necessariamente) rigido la clausola in commento, quel concorrente dovrebbe essere escluso, anche se, di fatto, non si potrebbe negare che egli possiede le competenze tecniche per eseguire il servizio oggetto dell’odierno appalto. Utilizzando il criterio dell’O.E.P.V. la stazione appaltante potrebbe invece procedere ad una valutazione in concreto della capacità professionale dei concorrenti, di modo che quelli che hanno svolto servizi più attinenti o più complessi possano essere “premiati” in sede di attribuzione del punteggio. Inoltre, anche la questione della capacità del concorrente di utilizzare i dati raccolti ai fini della predisposizione delle mappe di rischio della rete sarebbe oggetto di specifico approfondimento in sede di valutazione del progetto tecnico.
Queste considerazioni, ovviamente, costituiscono un obiter dictum nell’economia della presente decisione, ma, come è noto, al giudice non è preclusa la facoltà di indicare alla P.A. possibili soluzioni future utili a prevenire il contenzioso, purché tali indicazioni non incidano sul contenuto precettivo della sentenza rendendone complessa l’interpretazione e dando quindi luogo a possibili contrasti in sede di esecuzione. Ma nella specie, come detto, tale rischio non esiste, in quanto il contenuto dispositivo della presente sentenza è univoco.
6.3. Ai fini della regolazione delle spese del giudizio va da ultimo evidenziato che il ricorso introduttivo, solo nella parte in cui si deduceva la illegittima disapplicazione della lex specialis quanto ai requisiti di ammissione, sarebbe stato da accogliere, non essendovi dubbi sul fatto che la clausola in commento stabiliva espressamente che i servizi analoghi dovevano essere stati svolti in favore di soggetti gestori del SII (tanto è vero che Titan4 con la memoria conclusionale dichiara di condividere la decisione di IV IZ, ancorché ciò la privi della possibilità di eseguire un appalto che si era aggiudicata).
7. Alla luce delle suesposte ragioni:
- i motivi aggiunti vanno respinti, dal che consegue l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse (l’improcedibilità riguarda anche la domanda risarcitoria, visto che, a seguito dell’annullamento dell’intera gara, nessun danno la ricorrente ha subito a causa dell’illegittimità dell’aggiudicazione, né NE può ambire al subentro in un appalto che dovrà essere nuovamente aggiudicato);
- le spese del giudizio vanno integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
- respinge i motivi aggiunti;
- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;
- compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
CO Anastasi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere
SO AN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SO AN | CO Anastasi |
IL SEGRETARIO