TAR Ancona, sez. I, sentenza breve 28/02/2026, n. 283
TAR
Sentenza breve 28 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancato possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale da parte di Titan4 S.r.l.

    Il Collegio ritiene che Titan4 abbia dichiarato la natura dei servizi analoghi svolti in modo veritiero, sperando in una valutazione sostanzialistica. Inoltre, la clausola della lex specialis relativa ai requisiti di ammissione è stata ritenuta illegittima dalla stazione appaltante stessa.

  • Rigettato
    Indicazione di oneri per la sicurezza pari a zero da parte di Titan4 S.r.l.

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato in quanto l'annullamento in autotutela ha reso la questione irrilevante ai fini della decisione finale.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'invito a Titan4 S.r.l. alla procedura negoziata

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato in quanto l'annullamento in autotutela ha reso la questione irrilevante ai fini della decisione finale.

  • Improcedibile
    Diritto ad acquisire documentazione relativa a Titan4 S.r.l.

    L'istanza di accesso agli atti è divenuta improcedibile a seguito del deposito in giudizio degli atti richiesti da parte della stazione appaltante.

  • Improcedibile
    Danno patito dalla ricorrente a causa dell'illegittimità dell'aggiudicazione

    La domanda risarcitoria è improcedibile in quanto, a seguito dell'annullamento della gara, la ricorrente non ha subito danno a causa dell'illegittimità dell'aggiudicazione.

  • Rigettato
    Assenza dei presupposti per l'esercizio dello ius poenitendi

    Il Collegio ritiene che l'esercizio dell'autotutela sia legittimo, in quanto la stazione appaltante si è avveduta di possibili illegittimità della lex specialis e delle valutazioni della commissione di gara, anche a seguito del ricorso presentato. Inoltre, la valutazione della non convenienza delle offerte pervenute costituisce un valido presupposto per l'esercizio dell'autotutela.

  • Rigettato
    Esercizio illegittimo dell'autotutela per attivazione tardiva

    Il Collegio ritiene che l'insorgenza di un contenzioso possa rendere edotta la P.A. dell'esistenza di vizi che inficiano i provvedimenti impugnati, senza che ciò ne precluda l'avvio del procedimento di autotutela.

  • Rigettato
    Legittimità dei requisiti di partecipazione previsti dall'avviso pubblico

    Il Collegio ritiene che l'illegittimità dei criteri di ammissione risieda nella limitazione della tipologia dei committenti dei servizi analoghi ai soli enti gestori del SII, e non nella richiesta di servizi analoghi dal punto di vista tecnico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Ancona, sez. I, sentenza breve 28/02/2026, n. 283
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
    Numero : 283
    Data del deposito : 28 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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