Decreto cautelare 1 luglio 2021
Ordinanza cautelare 16 luglio 2021
Ordinanza collegiale 17 dicembre 2021
Sentenza 14 ottobre 2022
Ordinanza cautelare 18 gennaio 2023
Rigetto
Sentenza 22 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 16/07/2021, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/07/2021
N. 00667/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 667 del 2021, proposto da
ME MI, rappresentata e difesa dall'avvocato Eugenio Lequaglie, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cerro Veronese, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Biondaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
a) dell'ordinanza dirigenziale n. 2 del 12 maggio 2021, notificata in data 11 giugno 2021, con la quale il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Cerro Veronese (VR) ingiungeva alla ricorrente, in qualità di comproprietaria dell'area sita in Via Padre Stanislao Carcereri, presso il civico n. 3, distinta catastalmente al foglio n. 3, particelle n. 1225 subb. 1, 2, 3 e 4, e n. 1226, subb. 1, 2 e 3, di dare luogo allo sgombero ed alla rimozione dall'area in questione di ogni genere di oggetto/impedimento, al fine di ripristinarne l'uso pubblico;
b) di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cerro Veronese;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021, tenutasi da remoto, il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori, in modalità videoconferenza, come specificato nel verbale;
Considerato, in base al sommario esame proprio della presente fase di giudizio:
- che l’infondatezza della pretesa sostanziale fatta valere dalla ricorrente pare essere già stata accertata nei precedenti giurisdizionali richiamati dall’Amministrazione resistente;
- che l’area in questione appare destinata all’uso pubblico, in base agli indici elaborati dalla giurisprudenza;
- che tale area appare altresì destinata all’uso pubblico in ragione di plurimi atti amministrativi, anche risalenti;
- che la rimozione degli oggetti indicati non pare determinare effetti irreversibili;
- che pertanto non sussistono i presupposti per accogliere la domanda cautelare;
- che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare.
Condanna la ricorrente a rifondere al Comune Cerro Veronese le spese di lite che liquida nell’importo complessivo di € 500,00, oltre agli oneri di legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021, tenutasi da remoto in modalità videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO