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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 11/12/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 359/2023
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola De Lisio Consigliera
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.359/2023
Tra
, rappresentati e difesi dall'Avv. Valerio Collesi ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata
, come da procura speciale in calce all'atto di appello Email_1
Appellante
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Nisi ed elettivamente domiciliato CP_1
presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata come da Email_2
delega in calce alla comparsa costitutiva Appellato ed appellante in via incidentale nonché
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Bianchi ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata giusta delega in Email_3
calce alla comparsa costitutiva Appellata
e
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e Controparte_3 difesa dall'Avv. Nicola Blasi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Perugia, Via
Baglioni n.36, come da procura in atti Appellata ed ancora e , rappresentati e difesi dall'Avv. Daniela CP_4 Controparte_5
AC ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Città di Castello, Via Plinio il giovane n.5, come da delega in calce alla comparsa costitutiva
Appellati ed Appellanti in via incidentale e
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_6 rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Marinelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Città di Castello, Via Mazzini n.6, come da procura speciale in calce alla comparsa costitutiva
Appellata ed Appellante in via incidentale ed infine
, rappresentato e difeso dagli Avv. Claudio Paolo Cambieri e Furio De Controparte_7
Palma del foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Paola Scoccianti sito in Perugia, Via G. Donizetti n.91/h, come da delega in calce alla comparsa costitutiva
Appellato ed Appellante in via incidentale
ad oggetto appello avverso l'ordinanza in data 25/5/23 del Tribunale di Perugia
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per : Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Perugia, contrariis rejectis, per i motivi e le causali tutte di cui sopra, in accoglimento delle conclusioni già rassegnate in primo grado ed in totale riforma dell'impugnata ordinanza ex art.702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Perugia (G.O.T., Dott.ssa
RT Balloni) il 24.05.2023 e comunicata il 25.05.2023 all'esito del giudizio n°5262/2020 R.G.:
- in tesi, respingere tutte le domande formulate dai sigg.ri e nei Controparte_8 CP_4 confronti dell'Ing. perché infondate in fatto ed in diritto;
Parte_1
- in ipotesi, e salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande dei sigg.ri
e , accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della società Controparte_8 CP_4
della ditta individuale e del Geom. Controparte_6 CP_1 Controparte_7 solidalmente ovvero ciascuno secondo le proprie responsabilità, per i danni che all'esito del giudizio dovessero eventualmente essere accertati come subiti dai ricorrenti in conseguenza dei fatti descritti nel ricorso ex art.702 bis c.p.c., con condanna di essi ditta individuale Controparte_6
Geom. solidalmente ovvero ciascuno secondo le proprie CP_1 Controparte_7
responsabilità, al pagamento della somma che fosse ritenuta doversi rifondere agli odierni ricorrenti;
- in ulteriore ipotesi, e salvo gravame, nella denegata ipotesi di soccombenza totale o parziale dell'odierno comparente appellante, dichiarare la ditta Controparte_6 [...]
ed il Geom. solidalmente ovvero ciascuno secondo le proprie CP_9 Controparte_7 responsabilità, tenuti a ritenere indenne l'Ing. dagli effetti pregiudizievoli Parte_1 dell'emanando provvedimento, con condanna di essi ditta individuale Controparte_6
Geom. solidalmente ovvero ciascuno secondo le proprie CP_1 Controparte_7
responsabilità, al pagamento in favore dei ricorrenti e/o del convenuto Ing. della Parte_1
somma che fosse ritenuta doversi rifondere ai sigg.ri e , in ogni caso Controparte_8 CP_4
con vittoria di spese;
- sempre in ipotesi, e salvo gravame, nella denegata ipotesi di soccombenza totale o parziale dell'odierno appellante, dichiarare la chiamata in causa tenuta a Controparte_2 ritenere indenne l'Ing. dagli effetti pregiudizievoli dell'emanando provvedimento, Parte_1
con condanna di al pagamento di tutte le somme che l'Ing. Controparte_2 Pt_1
dovesse essere condannato a rifondere ai sigg.ri e e/o a
[...] Controparte_8 CP_4
e/o alla ditta individuale e/o al Geom. in Controparte_6 CP_1 Controparte_7
dipendenza della controversia de qua, in ogni caso con vittoria di spese.
Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado, oltre rimborso forfettario, C.P.A. ed IVA come per legge”
Per : CP_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Perugia, contrariis rejectis, per i motivi e le causali tutte di cui sopra, rigettare tutte le domande spiegate dall'appellante principale Parte_2
nei confronti della ditta , e, in accoglimento del proposto appello incidentale, in riforma CP_1 dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Perugia (GOT Dott.ssa RT Balloni) il 24.05.2023, comunicata il 25.05.2023, nel giudizio n. 5262/2020 R.G., respingere tutte le domande formulate dai signori e nei confronti di , titolare Controparte_5 CP_4 CP_1 dell'omonima ditta individuale, perché infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado del giudizio, oltre rimborso forfettario, cap. e iva come per legge.”.
Per : Controparte_2
““Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello di Perugia adita, disattesa ogni diversa e contraria domanda, istanza, eccezione, per tutti i motivi esposti nella narrativa che precede: - in via principale:
RIGETTARE INTEGRALMENTE tutte le domande spiegate dall'Ing. nei confronti di Pt_1
in quanto totalmente infondate sia in fatto che in diritto e/o in ogni caso Controparte_10 assolutamente non provate, per tutte le ragioni esposte nel corpo della presente comparsa di costituzione e risposta in appello e in tutti gli atti difensivi prodotti dall'odierna appellata in primo grado e qui interamente richiamati e trascritti e, per l'effetto, confermare l'ordinanza ex art.702- ter
c.p.c. del Tribunale di Perugia, in persona della dr.ssa Balloni, comunicata il 25.05.2023, non notificata, resa all'esito del giudizio n°5262/2020 R.G.; - in via meramente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte dall'Ing. nei confronti di e dovesse ritenersi operante la polizza assicurativa Pt_1 Controparte_10 in oggetto, dichiarare l' tenuta a indennizzare il proprio assicurato nel Controparte_2
rispetto e nei limiti delle condizioni di polizza descritte nella premessa del presente atto;
In ogni caso, condannare parte appellante al pagamento delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio, compensi di lite, rimborso forfetario del 15 %, Iva e Cap come per Legge”.
Per : Controparte_3
“Voglia la Corte di Appello di Perugia: - rigettare l'appello principale proposto dall'Ing. Pt_1 perché infondato;
- rigettare l'appello incidentale proposto da perché infondato;
- CP_1 condannare l'appellante principale al pagamento delle spese e dei compensi di causa, oltre spese generali 15%, cpa e iva.”
Per Controparte_6
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Perugia, contrariis rejectis, per i motivi e le causali tutte di cui sopra: rigettare tutte le domande spiegate dall'appellante principale Ing. nei Parte_1 confronti della e, in accoglimento dell'appello incidentale proposto, in Controparte_6 riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Perugia il 24.5.2023, comunicata il 25.5.2023, nel giudizio n. 5262/2020 R.G., in via principale: respingere tutte le domande formulate dai signori e nei confronti della Controparte_5 CP_4 [...]
perché infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di Controparte_6
accoglimento della domanda dei signori e accertare e dichiarare Controparte_5 CP_4
l'esclusiva responsabilità dell'Ing. del Geom. e dell'impresa Parte_1 Controparte_7 [...]
solidalmente ovvero ciascuno secondo le proprie responsabilità, e, per l'effetto, condannarli CP_1
in solido tra loro ovvero ciascuno secondo le proprie responsabilità, anche in via di regresso, a tenere indenne la da ogni pregiudizio che quest'ultima dovesse a qualsiasi titolo subire CP_6
in conseguenza della sua soccombenza, anche parziale, nel presente giudizio, ivi comprese le spese legali e tecniche sostenute nel procedimento di accertamento tecnico preventivo n.4124/2018 R.G.
Trib. Perugia;
in via ulteriormente subordinata: condannare la Compagnia Assicurativa CP_3 a tenere indenne la da qualunque pregiudizio dovesse derivargli all'esito del
[...] CP_6
procedimento. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed accessori del doppio grado, oltre rimborso forfettario, C.P.A. ed Iva come per legge.”
Per e : CP_4 Controparte_5
“In via principale, rigettare l'appello perché infondato
In via incidentale, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata,
1) Condannare in persona del legale rappresentante p.t., , Controparte_6 CP_1
, tra loro in solido, a pagare in favore dei ricorrenti, a Parte_3
titolo di danni emergenti: - la somma di euro 32.384,99 quale controvalore delle fatture di spesa afferenti all'acquisto di beni e servizi occorsi per l'eliminazione di tutti i vizi;
- la somma di euro
2328,68 quale quota di spese tecniche di parte, necessitate, sostenute in ragione del procedimento cautelare;
- oltre interessi legali sul totale di euro 34.713,67 per danni emergenti, al saggio di cui all'art. 1284 comma 4 c.c., dalla domanda di primo grado al saldo effettivo. 2) Condannare in persona del legale rappresentante p.t., , Controparte_6 CP_1 Parte_3
e , tra loro in solido, al risarcimento in favore di ognuno dei due appellati
[...] Parte_3
dei danni non patrimoniali per la lesione di beni costituzionalmente tutelati, da liquidarsi in via equitativa, per le causali di cui in narrativa - ex comb. disp. artt. 1669 e 2059 c.c. e artt. e 2, 14, 47
e 32 della Costituzione. 3) Condannare in persona del legale Controparte_6
rappresentante p.t., , e , tra loro in solido, CP_1 Parte_3 Parte_3
al rimborso pro quota di ¼ delle spese e compensi legali afferenti il procedimento di a.t.p., da liquidarsi ex D.M. 55/14 secondo le tariffe medie dello scaglione di valore indeterminabile, con maggiorazione ex art. 4 co. 2° (pluralità di parti) e co. 8°(manifesta fondatezza) D.M cit., e dunque in euro 13.993,25 totali, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, come da prospetto di liquidazione allegato con il n° 26), e dunque al rimborso ai ricorrenti a tale titolo della somma di euro 3498,25 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
4) condannare i convenuti, tra loro in solido, al rimborso integrale delle spese e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi ex D.M. 55/14 secondo le tariffe medie dello scaglione di valore indeterminabile, con maggiorazione ex art. 4 co 2° (pluralità di parti) e co 8 (manifesta fondatezza) D.M cit.; 5) porre le spese di c.t.u definitivamente a carico dei convenuti in solido, liquidando in favore degli appellati ¼ della spesa complessiva, liquidata per le quattro palazzine periziate.”
Per : Controparte_7 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis: In via principale ed incidentale: rigettare l'appello notificato dall'Ing. e tutte le domande avanzate a qualsivoglia titolo nei Pt_1
confronti del Geom in quanto infondate in fatto ed in diritto e, in parziale riforma Controparte_7 dell'ordinanza del 24.05.2023, resa dal Tribunale di Perugia, nella persona del Giudice Onorario
Dott.ssa RT Balloni, modificarne il capo relativo alla condanna del Geom CP_7 dichiarando l'insussistenza di responsabilità dello stesso per i danni lamentati dai Sig.ri e CP_5
giusta esposti in narrativa. CP_4
In via subordinata e salvo gravame: nella denegata ipotesi in cui l'Ill.ma Corte D'Appello adita non ritenesse di accogliere l'appello incidentale avanzato dal Geom contenere gli esborsi CP_7 secondo quanto emerso nell'esperita istruttoria in primo grado, nei limiti del dedotto e del provato e nelle rispettive quote di responsabilità accertata in capo a tutti i soggetti coinvolti nell'occorso.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, cpa ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio.”
Alla prima udienza la causa veniva rinviata, previa concessione alle parti dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche, al 20/11/24 per la precisazione delle conclusioni ma, in quella sede, veniva ulteriormente rinviata per tale incombente, in ragione di carichi del ruolo, al 18/6/25 quando il Giudice istruttore rimetteva gli atti al Collegio per la decisione.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato l'ingegnere interponeva appello avverso Parte_1
l'ordinanza emessa ex art.702 bis cpc con la quale il Tribunale di Perugia lo aveva condannato, in solido con gli altri soggetti di cui infra, al pagamento in favore dei coniugi e CP_4 CP_5
, della somma di euro 29.975,29 quali danni corrispondenti ai costi di ripristino dei gravi vizi
[...] che affliggevano l'immobile da essi acquistato e di cui lui era stato il progettista strutturale, rigettando altresì la sua domanda di manleva svolta nei confronti della sua assicurazione Controparte_2
Esponeva infatti il di essere stato convenuto innanzi al Tribunale di Perugia dai coniugi
[...] Pt_1
e i quali, proprietari di una delle sette unità abitative a schiera facenti CP_4 Controparte_5
parte di un fabbricato sito in Città di Castello (meglio individuato in atti), avevano instaurato un accertamento tecnico preventivo essendosi manifestati, nella loro proprietà, gravi vizi, in particolare lesioni e fessurazioni in vari punti dei solai, apparentemente sistemati con un intervento della società costruttrice, ma, essendosi dopo un po' di tempo verificati in altra unità abitativa adiacente alla loro addirittura dei crolli di porzioni di elementi in laterizio collocati all'intradosso dei solai, avevano eseguito ulteriori accertamenti che avevano condotto i tecnici incaricati ad ipotizzare un problema più grave, vale a dire il distaccamento dei tavelloni dal solaio in calcestruzzo.
Il dava quindi atto che, sulla base delle risultanze dell'ATP e visti i crolli verificatisi Pt_1 nell'adiacente proprietà, i coniugi avevano introdotto un giudizio ordinario nel Controparte_11
quale avevano convenuto sia lui sia gli altri tecnici che si erano occupati della progettazione e della direzione dei lavori, oltre alla società venditrice e alla ditta appaltatrice – nel giudizio erano poi intervenute, in quanto chiamate in causa, anche la , compagnia assicuratrice della Controparte_3
e la compagnia assicuratrice di esso - al fine di Controparte_6 CP_2 Pt_1
ottenere la condanna dei responsabili al risarcimento dei danni subiti, sia in relazione ai necessari costi di ripristino dell'immobile sia in relazione ai danni non patrimoniali a loro cagionati per aver dovuto lasciare per un certo periodo l'abitazione ed affrontare i disagi di una sistemazione provvisoria. Aggiungeva quindi che tutti i convenuti si erano costituiti negando le responsabilità agli stessi rispettivamente attribuite dagli attori, che la aveva eccepito il difetto di Controparte_12
legittimazione della rispetto alla sua chiamata in causa, avendo essa Controparte_6 CP_3
assicurato non la società venditrice (mera contraente in favore di terzi) ma i proprietari Per_1
unici legittimati a domandare il pagamento di un indennizzo, e che la aveva negato
[...] CP_2
ad esso appellante la sussistenza della copertura assicurativa in relazione alla problematica in questione.
L'appellante principale dava quindi atto che il Tribunale di Perugia, all'esito dell'istruttoria svolta, aveva così statuito: “In parziale accoglimento della domanda proposta dai Sig.ri: CP_5
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] e
[...]
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
n.8,come in atti rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati
contro
:
[...]
n persona del legale rappresentante p.t. con sede legale in Città di Castello, Controparte_6
CP_1 Viale Sempione n.2, , , con sede in Città di Castello, Via Oderisi da Gubbio CP_1
snc, , residente in [...]di Castello, Corso Vittorio Emanuele Parte_3 CP_7
n.27, , residente in [...],con la chiamata in Parte_3
causa di: con sede in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, partita Controparte_3
IVA , codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso P.IVA_1
in persona dei legali rappresentanti della Società l'Amministratore Delegato e P.IVA_2
Direttore Generale Dott. e il Dirigente Dott. , come in atti Controparte_14 CP_15
rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata e di (P.Iva Controparte_10
), in persona del procuratore ad negotia pro-tempore Ing. con sede P.IVA_3 Controparte_16 legale e direzione in Bologna (BO), Via Stalingrado, n. 45 come in atti rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata:
Ritenuta la solidale responsabilità, ai sensi dell'art.1669 c.c. della Controparte_6 in persona del legale rappresentante pro tempore, dell'Ing. del Geom.
[...] Parte_1 [...]
e della in persona dell'omonimo titolare per i vizi e difetti riscontrati CP_7 Controparte_17 sull'immobile di proprietà di e , posto nel complesso immobiliare Controparte_5 CP_4
sito in Città di Castello, Loc. Belvedere, Voc. Galassina, Via delle Crocerossine e in parità di interventi come individuati dal C.T.U.in sede di A.T.P. quale seconda ipotesi, condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, dell'Ing. Controparte_6
il Geom. e la in persona dell'omonimo titolare, Parte_1 Controparte_7 Controparte_17
in solido tra loro, al pagamento, in favore dei ricorrenti Sig.ri e in Controparte_5 CP_4 solido tra loro, della somma di €.29.975,29 dai primi sostenuta e documentata per l'eliminazione dei detti vizi e difetti con gli accessori di legge;
Rigetta la domanda dei ricorrenti di risarcimento di danni ulteriori e non evidenziati in sede di A.T.P.
e per danni non patrimoniali, non indicati, non quantificati e comunque non provati in modo completo ed esauriente dai suddetti.
Rigetta la domanda della nei confronti della Compagnia Controparte_6
Assicurativa er non avere legittimazione attiva nei confronti della stessa Controparte_3
in forza della Polizza decennale con la stessa contratta;
Rigetta la domanda dell'Ing. nei confronti della ritentane Parte_1 Controparte_2
l'infondatezza.
In merito alle spese di lite:
Compensa tra i ricorrenti, in solido tra loro, e i resistenti, in solido tra loro
[...]
,le spese di lite nella CP_6 CP_1 Controparte_7 Parte_1
misura del 20% e condanna i detti resistenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dei ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese dell'espletata C.T.U. in sede di A.T.P. in ragione di un quarto dell'intero importo liquidato delle stesse, nonché al pagamento delle spese di lite nella misura dell'80% delle stesse, liquidato come segue:€.228,per spese vive,€.8.320,00 per compenso professionale, oltre IVA,CAP e Rimborso Forfettario come per legge.
Compensa integralmente le spese di lite tra e la Compagnia Controparte_6
Assicurativa Controparte_3
Compensa integralmente le spese di lite tra l'Ing. e la Parte_1 Controparte_2
[...] Orbene, con il primo motivo di appello il deduceva che i vizi accertati dal CT, che infatti Pt_1
non aveva individuato a suo carico alcuna responsabilità, erano stati ritenuti dovuti ad errori nell'intonacatura, che non era armata, delle strutture interessate laddove le questioni inerenti l'esecuzione a regola d'arte o meno dell'intonaco non riguardano il progettista strutturale delle opere, quale lui era stato, ma semmai il progettista architettonico, nonché direttore dei lavori, geom.
[...]
Il censurava poi, con il secondo motivo di appello, le argomentazioni del primo CP_7 Pt_1
Giudice in relazione alla sua domanda di manleva osservando che l'assicurazione da lui stipulata copriva in realtà anche i gravi difetti verificatisi in immobili già costruiti che possano compromettere la stabilità, solidità e durata dell'opera ed era questo il caso tenuto conto dei parziali crolli – tali per cui la “rovina” si era già manifestata non essendo pertanto necessario anche un formale provvedimento di inagibilità dell'immobile - verificatisi nell'unità abitativa adiacente a quella degli attori. Concludeva pertanto come sopra.
Si costituiva anche , titolare della ditta appaltatrice che aveva lavorato per la costruttrice CP_1
deducendo che la sua impresa non si era affatto occupata degli intonaci, la cui Controparte_6
non armatura era stata ritenuta dal CT causa dei danni lamentati dagli attori, poiché degli intonaci interni ed esterni si erano occupati soggetti terzi su incarico della la quale aveva affidato CP_6
a lui la sola realizzazione del grezzo. In ragione di ciò il spiegava anche appello incidentale CP_1
con il quale censurava le argomentazioni del Tribunale secondo cui egli, quale appaltatore, doveva controllare che le opere di cui era stato incaricato fossero progettate a regola d'arte e segnalare eventuali interventi non corretti: al riguardo il osservava che egli non aveva avuto nulla da CP_1
segnalare in quanto gli interventi progettati erano del tutto corretti ed in linea con la metodologia espressamente prevista come valida dal D.M. 9/1/96 in materia. Né – aggiungeva – il primo Giudice poteva addivenire a diverse conclusioni, anche al fine di negare che egli fosse stato solo un nudus minister della committente, sulla base del rilievo per cui egli era anche legale rappresentante di quest'ultima, la giacché anche tenendo conto di ciò resta il fatto che interventi Controparte_6 irregolari non ve n'erano stati e che, ove pure ve ne fossero stati, di essi avrebbe semmai dovuto rispondere la entro l'ambito della sua responsabilità sociale limitata, trattandosi di una srl, CP_6
e non egli stesso personalmente laddove il Tribunale aveva invece condannato lui stesso quale persona fisica.
Si costituiva poi anche la , compagnia assicuratrice del associandosi, quanto CP_2 Pt_1 al merito, alle deduzioni di quest'ultimo ma ribadendo la propria eccezione di inoperatività della polizza in ragione del fatto che nella specie non si era verificata una rovina totale o parziale delle opere né si erano manifestati gravi difetti costruttivi ossia quelli che colpiscono parti dell'opera destinate a lunga durata, sempre che intervenga anche la dichiarazione di inagibilità dell'immobile, requisiti, questi, essenziali ai fini dell'operatività della copertura assicurativa ma nella specie insussistenti. Né – aggiungeva, ancora, la – avrebbe potuto richiamarsi la clausola della CP_2 polizza che prevedeva la copertura assicurativa per i pregiudizi che fossero dipesi da “errata interpretazione delle disposizioni o norme relative ai regolamenti edilizi od in conseguenza di errori di progettazione e/o direzione” poiché tale garanzia era operante entro 360 giorni dall'ultimazione delle opere laddove i vizi in questione avevano iniziato a presentarsi dopo sei anni da tale momento.
La poi, in subordine, richiamava il massimale e la franchigia previste in polizza nonché in CP_2
ogni caso la limitazione della sua responsabilità per la sola quota di danno imputabile direttamente e personalmente al con esclusione di quella parte di responsabilità di cui egli dovesse in prima Pt_1
battuta rispondere in ragione del vincolo di solidarietà con altri soggetti.
Si costituiva anche la contestando anzitutto le argomentazioni del Controparte_6 Pt_1
sul rilievo per cui, tra le cause delle problematiche occorse all'immobile per cui è causa, v'era anche
– come accertato dal perito in sede di ATP – l'errata scelta progettuale (ascrivibile quindi proprio al progettista strutturale) di gettare il solaio poggiandolo sulle tavelle in laterizio utilizzate quale cassero a perdere e poi intonacate. La società spiegava poi appello incidentale avverso il capo della CP_6
sentenza impugnata con cui era stata condannata, in solido con gli altri convenuti, a risarcire gli attori nonostante che essa – questo il primo motivo dell'appello incidentale - operasse solo nel settore della compravendita di immobili avvalendosi però, per quanto riguarda la loro costruzione, di altre imprese e professionisti, dei quali peraltro, non avendo alcuna competenza di tipo ingegneristico o come geometra, non avrebbe in alcun modo potuto controllare l'operato. Semmai – deduceva, ancora, la
– era configurabile unicamente una responsabilità del quale progettista e direttore CP_6 Pt_1
dei lavori delle strutture, e del quale direttore dei restanti lavori, i quali dovevano sorvegliare CP_7 sulla corretta esecuzione di tutti gli interventi da lei appaltati all'impresa del La società CP_1
censurava poi, con il secondo motivo, la decisione del Tribunale laddove aveva erroneamente dichiarato la sua carenza di legittimazione attiva nei confronti della in ragione del Controparte_3 fatto che, nel momento in cui aveva venduto l'immobile alla e al aveva rilasciato CP_4 CP_5
ad essi, in qualità di beneficiari, la polizza postuma decennale sottoscritta con la a copertura CP_3 del rischio di danni all'immobile ascrivibili ad essa venditrice sicché solo gli acquirenti, appunto quali beneficiari della polizza, avrebbero potuto richiedere a di essere indennizzati dei danni Controparte_3
in questione e non invece essa tali argomentazioni – affermava quest'ultima Controparte_6
– erano errate in quanto l'art.1891 cc prevede che il contraente possa sempre far valere i diritti derivanti dalla polizza laddove, come avvenuto nella specie, l'assicurato dia il proprio consenso in merito. Si costituiva quindi anche la osservando, quanto all'appello principale del Controparte_3 Pt_1 che in realtà dall'ATP era emersa chiaramente la sua responsabilità, consistita, in particolare, nell'errata scelta progettuale di gettare il solaio poggiandolo sulle tavelle in laterizio utilizzate quale cassero a perdere e poi intonacate senza però tenere nella giusta considerazione la diversa resistenza a trazione dei tre componenti solidali, tutti profili tecnici di competenza del progettista strutturale.
Quanto poi all'appello incidentale del osservava che anche l'appaltatore è CP_1 Controparte_3
tenuto a controllare che le modalità di realizzazione dell'opera non arrechino danno, avendone del resto anche le necessarie competenze che, nella specie, lo mettevano certamente in condizione di conoscere la diversa resistenza a trazione dei materiali con cui lui stesso stava realizzando il fabbricato. Si rimetteva poi alla Corte per tutte le restanti questioni.
Anche il geometra , direttore dei lavori, si costituiva in questa sede impugnando il capo Controparte_7
della sentenza di I grado che aveva ritenuto la sua concorrente responsabilità per i danni subiti dagli attori laddove in realtà lui, quale direttore dei lavori per le sole opere architettoniche, non aveva alcun potere né competenza per sindacare le scelte del progettista strutturale, come del resto evidenziato in altra sentenza del Tribunale di Perugia resa in ordine alla medesima vicenda e al medesimo fabbricato seppure a seguito di azione intentata dai proprietari di altre unità immobiliari, motivo per cui chiedeva l'annullamento della sua condanna in solido con gli altri convenuti in I grado. In secondo luogo il deduceva l'inammissibilità della domanda di manleva formulata dal anche nei suoi CP_7 Pt_1 confronti non essendovi alcun titolo di garanzia che quest'ultimo poteva azionare nei suoi confronti.
Si costituivano infine anche il e la ricostruendo innanzitutto tutta la vicenda CP_5 CP_4
giudiziale svoltasi sino al presente appello e poi contestando nel merito tutto quanto dedotto dal la cui responsabilità emergeva chiaramente dalla documentazione tecnica esaminata dal Pt_1
CT, così come era emersa la responsabilità, per quando di rispettiva competenza, di tutti gli altri convenuti a diverso titolo. Gli appellati coniugi proponevano poi appello incidentale avverso il capo della sentenza di I grado con cui il Tribunale aveva rigettato la loro domanda di risarcimento dei danni ulteriori rispetto a quelli periziati in sede di ATP, danni ulteriori che erano stati in realtà dimostrati avendo essi attori già preventivato e sborsato somme per ripristinare anche vizi non risultanti dall'ATP ma scoperti successivamente, in corso di causa, in fase di esecuzione dei lavori. I proprietari dell'immobile censuravano poi l'omessa pronuncia del Tribunale in relazione a quella parte della loro domanda con cui avevano chiesto il rimborso delle spese da essi sostenute per l'assistenza prestata loro dai tecnici di fiducia e lamentavano altresì l'omessa liquidazione degli interessi legali sulla somma dovuta a titolo di danni emergenti. Impugnavano infine la sentenza nella parte in cui il
Tribunale aveva omesso di motivare il rigetto della loro domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali, in realtà ampiamente provati in atti a mezzo della prova testimoniale pur ammessa ed espletata ma della quale poi non aveva tenuto conto.
Tutto ciò posto, e iniziando dall'esame dei motivi dell'appello principale dell'ing. la Corte Pt_1 osserva anzitutto che risulta agli atti l'ATP espletato prima dell'introduzione del giudizio e nel quale erano state indagate le cause delle fessurazioni (cause comuni ai crolli verificatisi in altra unità abitativa dello stesso fabbricato) e che l'appellante principale ha anche depositato agli atti un ulteriore elaborato peritale (cfr. all.3 alle note di precisazione delle conclusioni del in data 17/9/24) Pt_1
Per_ depositato dal medesimo CT (l'ing. ) che aveva espletato l'ATP da cui era scaturito il presente giudizio, in altro giudizio instaurato dai proprietari di altra unità immobiliare sita nel medesimo fabbricato per cui è causa chiedendo, anche alla luce di tale ultima indagine peritale, il rinnovo della
CT in questa sede: al riguardo ritiene la Corte che in realtà il quadro che emerge dall'esame sia dell'ATP espletato in vista del presente giudizio sia dell'ulteriore elaborato depositato presso l'altro giudizio – acquisibile in questa sede essendo stato formato successivamente allo spirare dei corrispondenti termini in I grado - sia, nel complesso, esauriente e consente, senza necessità di ulteriori indagini tecniche, di ricostruire in modo attendibile le cause dei vizi manifestatisi nell'immobile dei coniugi attori. Cominciando dall'ATP svoltosi ai fini del presente giudizio si osserva che il CT, dopo aver effettuato tutti i necessari accertamenti sulle cause del vizi in questione, era giunto alla conclusione che “la causa principale risiede nella diversa resistenza a trazione dei tre componenti a contatto solidale, ovvero solaio cementizio monolitico, tavelle ed intonaco non armato;
il comportamento elastico della struttura in cemento armato, con una resistenza a trazione all'intradosso derivante da calcolo, non è “seguito” adeguatamente dai componenti tavelle le cui caratteristiche fisico meccaniche non risultano idonee a resistere alla trazione ad esse trasferita dalle deformazioni elastiche locali della struttura. Concausa possibile, ma non dimostrabile, può essere una fragilità, ovvero rottura originaria per cause accidentali, di alcune tavelle, forse anche riconducibile alle modalità operative in fase di getto ad esclusione della ordinaria pedonabilità di detti laterizi.” (cfr. pag.16 dell'ATP). In sostanza le problematiche occorse nel fabbricato in esame erano dipese, in parte, dalla diversa resistenza a trazione dei tre componenti del solaio posti in aderenza l'uno all'altro, ossia lo strato cementizio del solaio, i tavelloni ad esso sottostanti e l'intonaco a sua volta applicato al di sotto dei tavelloni e, dall'altra, dalla mancata armatura di tale strato di intonaco.
Orbene l'appello del risulta fondato. Lo stesso ha anzitutto richiamato i limiti delle Pt_1
competenze del progettista strutturale e direttore dei lavori per la parte, appunto, strutturale, quale lui era stato, puntualizzando come le sue competenze riguardassero la progettazione e la supervisione in fase esecutiva delle sole opere strutturali, per tali dovendosi intendere nella specie la realizzazione di tutte le strutture in cemento armato, naturalmente previa effettuazione dei calcoli necessari al fine di garantire la stabilità del fabbricato, mentre in nessun caso il progettista e direttore dei lavori strutturali potrebbe avere un ruolo in relazione alle opere di rivestimento e finitura quali erano state l'allocazione dei tavelloni al di sotto del solaio in calcestruzzo e l'intonaco posto ancora al di sotto dei Parte_4
L'appellante principale ha poi richiamato l'ulteriore elaborato svoltosi in altro giudizio e nel quale lo Per_ stesso ing. aveva ulteriormente ridimensionato le valutazioni inerenti il nesso causale tra il suo operato e i danni verificatisi nella proprietà affermando che riteneva anche Controparte_18
plausibile che le problematiche in questione fossero dipese da un errato montaggio delle tavelle poste al di sotto del solaio armato, alcune delle quali potevano essere verosimilmente danneggiate già prima di essere adese al piano in cemento sovrastante. Ebbene, osserva la Corte che le doglianze del Pt_1 risultano fondate tenuto conto, in particolare, dei limiti delle sue competenze e dell'incarico dallo stesso ricevuto: il progettista strutturale, infatti, si occupa dei calcoli strutturali necessari a garantire la solidità e stabilità dell'immobile e della progettazione e realizzazione di tutte le strutture in cemento armato aventi funzione portante, strutture dalle quali esula certamente l'intonacatura, di competenza del progettista architettonico, ma anche il tavellonato giacché lo stesso è, nella sostanza, un rivestimento e come tale non ha alcuna funzione portante;
né a diverse conclusioni potrebbe addivenirsi sulla base del rilievo per cui le tavelle svolgevano nella specie la funzione di cassero a perdere e non erano state eliminate dopo la realizzazione della piastra in cemento poiché avevano anche una funzione igrometrica e termica: tali osservazioni, infatti, attengono al profilo funzionale della collocazione delle tavelle ma non modificano la ripartizione delle competenze tra il progettista e direttore dei lavori strutturale ed il progettista e direttore dei lavori architettonico (nella specie il
. Sebbene pertanto la piastra in cemento vada ad interagire con ulteriori strutture CP_7 componendo così il solaio (che è quindi risultato formato, in sostanza, da tre “strati” che costituivano quella che a pag.5 dell'ATP veniva individuata quale “"sezione composta solaio-tavella-intonaco” non rientrava comunque fra i compiti del progettista strutturale anche quello di verificare la tenuta – in relazione alla “diversa resistenza a trazione dei tre componenti a contatto solidale, ovvero solaio cementizio monolitico, tavelle ed intonaco non armato” illustrata nell'ATP – degli altri due strati, non portanti, posti al di sotto del getto in cemento.
L'accoglimento del primo motivo di appello del assorbe ogni questione in relazione al Pt_1
secondo motivo non dovendosi valutare la sua domanda di manleva proposta nei confronti di
. CP_2
Chiara risulta pertanto la responsabilità del progettista e direttore dei lavori architettonico geom. che, nel momento in cui aveva curato la collocazione del rivestimento a tavelloni al di sotto CP_7
della piastra in cemento e l'intonacatura doveva adottare gli accorgimenti necessari a far fronte alla ben diversa, minore, resistenza delle tavelle alle trazioni e alle vibrazioni rispetto al solaio cementizio.
In particolare il stante la desritta modalità di realizzazione del solaio avrebbe dovuto CP_7
assicurare uno strato di intonaco armato al di sotto delle tavelle, tipologia di intonacatura certamente
– come evidenziato nell'ATP (“se il citato intonaco fosse stato armato, ad esempio con rete in fibra di vetro, avrebbe potuto resistere meglio alla sollecitazione di trazione ad esso”) – maggiormente in grado di prevenire o contenere eventuali rotture, appunto, delle tavelle che, stante la loro minore resistenza a trazioni e vibrazioni, nel tempo potevano andare incontro (come avvenuto) a rotture o distacchi. Di qui la necessità della progettazione ed esecuzione di un intonaco armato, tale da maggiormente proteggere i proprietari dal rischio di piccoli crolli come quelli che si erano verificati in un'altra delle abitazioni facenti parte del medesimo fabbricato (per tali motivi non appaiono pertanto condivisibili, in punto di responsabilità del le valutazioni di cui alla sentenza CP_7
1748/23 del Tribunale di Perugia).
Sussiste poi anche la responsabilità, correttamente affermata nella sentenza impugnata, della società che era stata sia la venditrice delle varie unità immobiliari di cui si componeva Controparte_6
il fabbricato ma che aveva anche realizzato alcune delle attività di costruzione dello stesso avendo appaltato alla ditta solo una parte delle lavorazioni corrispondente in buona sostanza CP_1
alle opere strutturali, in particolare realizzazione della struttura in cemento armato, copertura compresi comignoli e canne fumarie, tamponature esterne e divisori tra alloggi, impermeabilizzazione
(cfr. contratto di appalto in atti di cui all'all.10 alla comparsa costitutiva della : circa, in CP_6
ogni caso, la responsabilità del venditore in quanto tale per i vizi degli immobili, è appena il caso di richiamare i principi più volte puntualizzati dalla Corte di Cassazione secondo cui “L'art. 1669 c.c., benché collocato fra le norme disciplinanti il contratto di appalto, è diretto alla tutela dell'esigenza
(avente carattere generale) della conservazione e funzionalità degli edifici e di altri immobili destinati, per loro natura, a lunga durata, sicché l'azione di responsabilità ha natura extracontrattuale e, trascendendo il rapporto negoziale (appalto o vendita) in base al quale
l'immobile è pervenuto nella sfera di un soggetto diverso dal costruttore, può essere esercitata nei confronti di quest'ultimo, quando abbia veste di venditore, anche da parte degli acquirenti, i quali soli possono fruire del più favorevole termine di un anno” (cfr. Cass. civ., sez.II, ord. n.23470 del
1/8/23).
Da quanto sin qui esposto discende pertanto il rigetto degli appelli incidentali proposti dal CP_7
e dalla così come dell'appello incidentale proposto dal circa la Controparte_6 CP_1 posizione di quest'ultimo, infatti, si concorda del tutto con le considerazioni svolte nella citata sentenza n.1748/23 del Tribunale di Perugia, che si richiamano ritenendole esaustive sul punto, secondo cui “deve osservarsi che il difetto di costruzione riguarda, non già opere di finitura (come si potrebbe ritenere essere l'intonaco), ma esattamente parte delle opere appaltate alla CP_17 bastando al riguardo evidenziare che la era incaricata tra l'altro dell'opera in CP_17 calcestruzzo, nell'ambito della quale sono state poste, a fondo del cassero di versamento del calcestruzzo, le tavelle che hanno manifestato la rottura causata dalla natura solidale tra calcestruzzo e tavelle. Ne deriva che, nei confronti degli acquirenti, come detto, risponde anche la
la quale, eseguendo l'opera professionalmente e con l'autonomia tipica del contratto CP_17
di appalto, avrebbe dovuto, secondo norme di generale prudenza e diligenza, sollevare il problema della differenze capacità dei materiali impiegati nella costruzione delle parti strutturali di resistere nel tempo alle varie sollecitazioni, e quindi chiedere specificazioni di progetto o sollecitare
l'adozione di ulteriori soluzioni tecniche (v. Cass. civ., Sez. I, 9 ottobre 2017, ord. 23594; Cass. civ.,
Sez. II, 21 agosto 2012, n. 8016). Tali rilievi risultano poi corroborati da quanto osservato dall'ing. Per_
nell'ulteriore elaborato depositato in questa sede dal laddove (cfr. pag.7 della perizia) Pt_1 aveva affermato che “possiamo attribuire all'errore esecutivo l'assoluta maggioranza dell'incidenza di tali vizi unitamente alla potenziale difettosità d'origine di qualche tavella che può essersi generata in sede di posa ma che non era di immediata percezione;
sicuramente la specificità del progetto aveva bisogno di massima attenzione esecutiva . . . . . .”
Quanto poi all'ulteriore argomentazione del secondo cui egli era stato inevitabilmente un CP_1
nudus minister giacché non avrebbe potuto certo non osservare le direttive impartitegli dalla essendo lui stesso il legale rappresentante di quest'ultima, deve rilevarsi che, Controparte_6
al contrario, la coincidenza in capo a lui sia del ruolo di legale rappresentante della committente che di titolare dell'impresa appaltatrice fa di lui il soggetto a tutti gli effetti responsabile delle scelte operative in fase di esecuzione dell'appalto, tenuto pertanto a risponderne sia con la società da lui rappresentata (e nei limiti della responsabilità limitata di essa trattandosi di una srl) sia nella veste di appaltatore con la sua impresa individuale e quindi con la sua responsabilità personale illimitata.
Ritiene poi la Corte che la corresponsabilità dei danni in esame vada affermata in misura paritaria fra la società venditrice, il ed il ne consegue che nei rapporti interni, e quindi ai fini CP_7 CP_1 dell'eventuale regresso, ciascuno di loro risponderà nella misura di un terzo.
Deve ora passarsi all'esame della posizione della , chiamata in causa dalla Controparte_19
società In merito si osserva come la abbia proposto Controparte_6 Controparte_6
appello incidentale avverso la statuizione con cui il Tribunale aveva dichiarato il suo difetto di legittimazione attiva rispetto alla domanda proposta nei confronti della e volta ad essere CP_3 manlevata di ogni pregiudizio le fosse derivato dall'eventuale accoglimento della domanda degli attori nei suoi riguardi. L'appello incidentale risulta fondato. L'art. 1891, commi 1 Controparte_18
e 2, cc prevede infatti che “Se l'assicurazione e' stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non puo' farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.”.
Orbene in questo giudizio i coniugi hanno espressamente chiarito di non aver inteso Controparte_11
azionare la polizza in quanto la stessa non risultava, a loro parere, conveniente, precisando comunque al contempo di avere nulla in contrario in merito all'avvenuto azionamento di tale polizza da parte della contraente che ha chiesto, sin dalla sua costituzione in I grado, di voler Controparte_20
essere indennizzata rispetto ad ogni eventuale pregiudizio che le fosse derivato dal fatto di essere stata convenuta per il risarcimento dei danni dai ricorrenti: non può pertanto revocarsi in dubbio il consenso espresso in questa sede da questi ultimi in ordine alla domanda della Controparte_6
nei confronti della domanda alla proposizione della quale la prima aveva indubbiamente CP_3 interesse posto che laddove una buona parte del risarcimento dovuto venga coperta dall'indennizzo assicurativo essa dovrebbe versare importi molti minori. Né possono sorgere particolari dubbi in ordine al contenuto del termine “pregiudizio” utilizzato dalla quale oggetto della manleva CP_6
richiesta, prestandosi certamente tale termine, per quanto più generico, ad indicare gli eventuali esborsi ai quali la società avrebbe potuto essere condannata.
Sotto altro aspetto si rileva che l'indennizzo azionato dalla è (almeno) una Controparte_6
parte di quello stesso danno – quello subito dai proprietari dell'immobile – che costituisce oggetto della polizza in questione. Deve poi rigettarsi l'argomentazione posta dalla secondo Controparte_3
cui non vi sarebbe copertura assicurativa in quanto il tavellonato risultato concausa dei danni in questione sarebbe un rivestimento e quindi escluso dalla copertura ai sensi dell'art.1 del contratto: il tavellonato di cui si discute è parte integrante del solaio, essendovi incorporato fra la piastra cementizia e l'intonaco sicché, quale componente del solaio, rappresenta certamente un'opera
“destinata per propria natura a lunga durata”, in tal senso differenziandosi da quei “rivestimenti” (si pensi ad esempio a rivestimenti in pietra di pareti verticali, piastrelle,etc.) che tale natura non hanno.
Dovrà insomma accogliersi la domanda di indennizzo spiegata dalla società venditrice nei confronti della , domanda che non presupponeva evidentemente la richiesta di pagamento delle Controparte_3
somme in proprio favore (non essendo stata ovviamente la a subire il danno) Controparte_6 ma pur sempre, trattandosi di una domanda volta ad ottenere l'adempimento di un contratto in favore di terzi, in favore dei coniugi sicché l'accoglimento della domanda della Controparte_11 CP_6 comporterà che dovrà ordinarsi all'assicurazione di versare direttamente ai coniugi proprietari l'indennizzo dovuto a tenore di polizza, non quantificato dalla (salvo l'eventuale CP_6
differenza, rispetto al risarcimento già determinato, dovuto direttamente dalla Controparte_6 in favore dei danneggiati). L'indennizzo dovuto da dovrà comunque essere fissato Controparte_3
entro il limite di un terzo del risarcimento dovuti ai coniugi proprietari non potendo la CP_3
rispondere in via solidale di quanto dovuto anche dai condebitori e ma solo in CP_1 CP_7
relazione alla quota a carico della CP_6
Deve poi rigettarsi in gran parte anche l'appello incidentale proposto dai coniugi Controparte_11
a dimostrazione di tutti gli ulteriori danni dagli stessi dedotti con riferimento ai pagamenti asseritamente effettuati in relazione ai lavori che avevano dovuto svolgere nella loro abitazione essi hanno prodotto agli atti mere fatture che, come tali, non dimostrano alcun esborso né dimostrano che eventuali esborsi siano stati corrispondenti al quantum che risulta richiesto con l'emissione delle fatture, sicché in relazione a tutti i danni in questione non v'è alcuna prova certa. Né risulta comprovato il danno non patrimoniale dagli stessi lamentato con riferimento ai disagi subiti per essersi dovuti trasferire presso la madre del , durante i lavori: ed invero CP_5 Persona_3
la circostanza per cui nei tre mesi in cui i coniugi si erano assentati dall'immobile per cui è causa fosse stata allestita una camera provvisoria nella zona giorno dell'abitazione della Per_3
rappresenta certamente un disagio ma non equivale ad un vero e proprio danno risarcibile;
sul punto la Suprema Corte ha da tempo chiarito (cfr. Cass. civ., sez.III, n.8703 del 9/4/09) che “la peculiarità del danno non patrimoniale viene individuata nella sua tipicità, avuto riguardo alla natura dell'art.
2059 cit., quale norma di rinvio ai casi previsti dalla legge (e, quindi, ai fatti costituenti reato o agli altri fatti illeciti riconosciuti dal legislatore ordinario produttivi di tale tipo di danno) ovvero ai diritti costituzionali inviolabili, presieduti dalla tutela minima risarcitoria, con la precisazione, in quest'ultimo caso, che la rilevanza costituzionale deve riguardare l'interesse leso e non il pregiudizio consequenzialmente sofferto e che la risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale presuppone, altresì, che la lesione sia grave (e, cioè, superi la soglia minima di tollerabilità, imposto dai doveri di solidarietà sociale) e che il danno non sia futile (vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi . . . . ). Né in contrario potrebbe tenersi conto della circostanza addotta dalla medesima Per_3
per cui nei tre mesi in questione il figlio e la nuora avrebbero dovuto lasciare i vestiti nelle valigie, circostanza piuttosto inverosimile e a sostegno della quale, del resto, nessuna specifica spiegazione era stata fornita dalla teste.
Dovranno invece essere riconosciuti in favore degli originari ricorrenti gli interessi richiesti, da calcolarsi a decorrere dalla domanda e sino al saldo.
Da tutto quanto sin qui esposto consegue la riforma della sentenza impugnata nei termini di cui sopra.
Le spese del II grado relativamente al rapporto tra gli originari ricorrenti, da una parte, ed il CP_7 il e la dall'altra andranno compensate integralmente stante la CP_1 Controparte_6 soccombenza reciproca di tali parti in questa sede mentre non si ritiene di modificare il regime delle spese del I grado stante la prevalente soccombenza dei convenuti in quella sede.
Le spese di cui agli elaborati peritali in atti – già liquidati in separata sede – resteranno invece integralmente a carico del del e della che le hanno rese CP_7 CP_1 Controparte_6
necessarie.
Quanto ai rapporti tra i ricorrenti, da una parte, ed il e la dall'altra, si reputa equo Pt_1 CP_2
sia per il I grado che per il II grado, tenuto conto della particolare difficoltà sul piano tecnico dell'individuazione dei soggetti responsabili del danno, compensare tali spese per la metà, condannando i alla rifusione, sia in favore del che della della Controparte_11 Pt_1 CP_2
restante metà.
La infine, soccombente sul punto, dovrà rifondere le spese della chiamata in favore Controparte_3
della società CP_6
Tutte le spese processuali si liquidano come da dispositivo di cui appresso tenuto conto del valore della controversia, del suo medio grado di complessità e dell'assenza in questa sede di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, sezione civile, così provvede:
- In accoglimento dell'appello proposto da , rigetta la domanda proposta da Parte_1
e nei suoi confronti;
CP_4 Controparte_5
- Rigetta pertanto la domanda proposta nei confronti della;
Controparte_2
- Rigetta gli appelli incidentali proposti da e nonché dal Controparte_7 CP_1 CP_5
e della (eccettuata per questi ultimi la domanda di corresponsione degli interessi); CP_4
- Accoglie l'appello incidentale del e della solo in relazione agli interessi e CP_5 CP_4
condanna pertanto il il e la in solido, al pagamento CP_7 CP_1 Controparte_6
degli interessi da calcolarsi a decorrere dalla data del deposito del ricorso in I grado e sino al saldo;
- In accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla nei confronti Controparte_6 della condanna quest'ultima a versare l'indennizzo previsto dalla polizza, Controparte_3
nei limiti della quota di un terzo (riferita alla società del risarcimento complessivo CP_6
stabilito in favore dei proprietari Controparte_18
- Compensa integralmente le spese processuali del II grado tra , e Controparte_7 CP_1
la da una parte, ed i proprietari e , Controparte_6 Controparte_5 CP_4 dall'altra, confermando invece la ripartizione delle spese effettuata in I grado;
- Condanna i coniugi alla rifusione delle spese processuali sostenute dal Controparte_18
e dalla - che si liquidano a titolo di compenso professionale in euro Pt_1 CP_2
7.616,00 per il primo grado ed in euro 8.400,00 per il II grado – nella misura della metà, compensandosi fra le parti la restante metà; il tutto oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al
15% come per legge;
- Condanna infine la alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla Controparte_3 [...]
che si liquidano in in euro 7.616,00 per il I grado ed in euro 8400,00 per il II CP_6
grado, oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Da atto della sussistenza, a carico degli appellanti incidentali e , CP_1 Controparte_7
dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del DPR n.115/02.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 9/12/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
(dott. O. Paini) (dott. S. Salcerini)
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola De Lisio Consigliera
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.359/2023
Tra
, rappresentati e difesi dall'Avv. Valerio Collesi ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata
, come da procura speciale in calce all'atto di appello Email_1
Appellante
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Nisi ed elettivamente domiciliato CP_1
presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata come da Email_2
delega in calce alla comparsa costitutiva Appellato ed appellante in via incidentale nonché
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Bianchi ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata giusta delega in Email_3
calce alla comparsa costitutiva Appellata
e
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e Controparte_3 difesa dall'Avv. Nicola Blasi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Perugia, Via
Baglioni n.36, come da procura in atti Appellata ed ancora e , rappresentati e difesi dall'Avv. Daniela CP_4 Controparte_5
AC ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Città di Castello, Via Plinio il giovane n.5, come da delega in calce alla comparsa costitutiva
Appellati ed Appellanti in via incidentale e
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_6 rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Marinelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Città di Castello, Via Mazzini n.6, come da procura speciale in calce alla comparsa costitutiva
Appellata ed Appellante in via incidentale ed infine
, rappresentato e difeso dagli Avv. Claudio Paolo Cambieri e Furio De Controparte_7
Palma del foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Paola Scoccianti sito in Perugia, Via G. Donizetti n.91/h, come da delega in calce alla comparsa costitutiva
Appellato ed Appellante in via incidentale
ad oggetto appello avverso l'ordinanza in data 25/5/23 del Tribunale di Perugia
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per : Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Perugia, contrariis rejectis, per i motivi e le causali tutte di cui sopra, in accoglimento delle conclusioni già rassegnate in primo grado ed in totale riforma dell'impugnata ordinanza ex art.702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Perugia (G.O.T., Dott.ssa
RT Balloni) il 24.05.2023 e comunicata il 25.05.2023 all'esito del giudizio n°5262/2020 R.G.:
- in tesi, respingere tutte le domande formulate dai sigg.ri e nei Controparte_8 CP_4 confronti dell'Ing. perché infondate in fatto ed in diritto;
Parte_1
- in ipotesi, e salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande dei sigg.ri
e , accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della società Controparte_8 CP_4
della ditta individuale e del Geom. Controparte_6 CP_1 Controparte_7 solidalmente ovvero ciascuno secondo le proprie responsabilità, per i danni che all'esito del giudizio dovessero eventualmente essere accertati come subiti dai ricorrenti in conseguenza dei fatti descritti nel ricorso ex art.702 bis c.p.c., con condanna di essi ditta individuale Controparte_6
Geom. solidalmente ovvero ciascuno secondo le proprie CP_1 Controparte_7
responsabilità, al pagamento della somma che fosse ritenuta doversi rifondere agli odierni ricorrenti;
- in ulteriore ipotesi, e salvo gravame, nella denegata ipotesi di soccombenza totale o parziale dell'odierno comparente appellante, dichiarare la ditta Controparte_6 [...]
ed il Geom. solidalmente ovvero ciascuno secondo le proprie CP_9 Controparte_7 responsabilità, tenuti a ritenere indenne l'Ing. dagli effetti pregiudizievoli Parte_1 dell'emanando provvedimento, con condanna di essi ditta individuale Controparte_6
Geom. solidalmente ovvero ciascuno secondo le proprie CP_1 Controparte_7
responsabilità, al pagamento in favore dei ricorrenti e/o del convenuto Ing. della Parte_1
somma che fosse ritenuta doversi rifondere ai sigg.ri e , in ogni caso Controparte_8 CP_4
con vittoria di spese;
- sempre in ipotesi, e salvo gravame, nella denegata ipotesi di soccombenza totale o parziale dell'odierno appellante, dichiarare la chiamata in causa tenuta a Controparte_2 ritenere indenne l'Ing. dagli effetti pregiudizievoli dell'emanando provvedimento, Parte_1
con condanna di al pagamento di tutte le somme che l'Ing. Controparte_2 Pt_1
dovesse essere condannato a rifondere ai sigg.ri e e/o a
[...] Controparte_8 CP_4
e/o alla ditta individuale e/o al Geom. in Controparte_6 CP_1 Controparte_7
dipendenza della controversia de qua, in ogni caso con vittoria di spese.
Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado, oltre rimborso forfettario, C.P.A. ed IVA come per legge”
Per : CP_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Perugia, contrariis rejectis, per i motivi e le causali tutte di cui sopra, rigettare tutte le domande spiegate dall'appellante principale Parte_2
nei confronti della ditta , e, in accoglimento del proposto appello incidentale, in riforma CP_1 dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Perugia (GOT Dott.ssa RT Balloni) il 24.05.2023, comunicata il 25.05.2023, nel giudizio n. 5262/2020 R.G., respingere tutte le domande formulate dai signori e nei confronti di , titolare Controparte_5 CP_4 CP_1 dell'omonima ditta individuale, perché infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado del giudizio, oltre rimborso forfettario, cap. e iva come per legge.”.
Per : Controparte_2
““Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello di Perugia adita, disattesa ogni diversa e contraria domanda, istanza, eccezione, per tutti i motivi esposti nella narrativa che precede: - in via principale:
RIGETTARE INTEGRALMENTE tutte le domande spiegate dall'Ing. nei confronti di Pt_1
in quanto totalmente infondate sia in fatto che in diritto e/o in ogni caso Controparte_10 assolutamente non provate, per tutte le ragioni esposte nel corpo della presente comparsa di costituzione e risposta in appello e in tutti gli atti difensivi prodotti dall'odierna appellata in primo grado e qui interamente richiamati e trascritti e, per l'effetto, confermare l'ordinanza ex art.702- ter
c.p.c. del Tribunale di Perugia, in persona della dr.ssa Balloni, comunicata il 25.05.2023, non notificata, resa all'esito del giudizio n°5262/2020 R.G.; - in via meramente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte dall'Ing. nei confronti di e dovesse ritenersi operante la polizza assicurativa Pt_1 Controparte_10 in oggetto, dichiarare l' tenuta a indennizzare il proprio assicurato nel Controparte_2
rispetto e nei limiti delle condizioni di polizza descritte nella premessa del presente atto;
In ogni caso, condannare parte appellante al pagamento delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio, compensi di lite, rimborso forfetario del 15 %, Iva e Cap come per Legge”.
Per : Controparte_3
“Voglia la Corte di Appello di Perugia: - rigettare l'appello principale proposto dall'Ing. Pt_1 perché infondato;
- rigettare l'appello incidentale proposto da perché infondato;
- CP_1 condannare l'appellante principale al pagamento delle spese e dei compensi di causa, oltre spese generali 15%, cpa e iva.”
Per Controparte_6
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Perugia, contrariis rejectis, per i motivi e le causali tutte di cui sopra: rigettare tutte le domande spiegate dall'appellante principale Ing. nei Parte_1 confronti della e, in accoglimento dell'appello incidentale proposto, in Controparte_6 riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Perugia il 24.5.2023, comunicata il 25.5.2023, nel giudizio n. 5262/2020 R.G., in via principale: respingere tutte le domande formulate dai signori e nei confronti della Controparte_5 CP_4 [...]
perché infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di Controparte_6
accoglimento della domanda dei signori e accertare e dichiarare Controparte_5 CP_4
l'esclusiva responsabilità dell'Ing. del Geom. e dell'impresa Parte_1 Controparte_7 [...]
solidalmente ovvero ciascuno secondo le proprie responsabilità, e, per l'effetto, condannarli CP_1
in solido tra loro ovvero ciascuno secondo le proprie responsabilità, anche in via di regresso, a tenere indenne la da ogni pregiudizio che quest'ultima dovesse a qualsiasi titolo subire CP_6
in conseguenza della sua soccombenza, anche parziale, nel presente giudizio, ivi comprese le spese legali e tecniche sostenute nel procedimento di accertamento tecnico preventivo n.4124/2018 R.G.
Trib. Perugia;
in via ulteriormente subordinata: condannare la Compagnia Assicurativa CP_3 a tenere indenne la da qualunque pregiudizio dovesse derivargli all'esito del
[...] CP_6
procedimento. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed accessori del doppio grado, oltre rimborso forfettario, C.P.A. ed Iva come per legge.”
Per e : CP_4 Controparte_5
“In via principale, rigettare l'appello perché infondato
In via incidentale, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata,
1) Condannare in persona del legale rappresentante p.t., , Controparte_6 CP_1
, tra loro in solido, a pagare in favore dei ricorrenti, a Parte_3
titolo di danni emergenti: - la somma di euro 32.384,99 quale controvalore delle fatture di spesa afferenti all'acquisto di beni e servizi occorsi per l'eliminazione di tutti i vizi;
- la somma di euro
2328,68 quale quota di spese tecniche di parte, necessitate, sostenute in ragione del procedimento cautelare;
- oltre interessi legali sul totale di euro 34.713,67 per danni emergenti, al saggio di cui all'art. 1284 comma 4 c.c., dalla domanda di primo grado al saldo effettivo. 2) Condannare in persona del legale rappresentante p.t., , Controparte_6 CP_1 Parte_3
e , tra loro in solido, al risarcimento in favore di ognuno dei due appellati
[...] Parte_3
dei danni non patrimoniali per la lesione di beni costituzionalmente tutelati, da liquidarsi in via equitativa, per le causali di cui in narrativa - ex comb. disp. artt. 1669 e 2059 c.c. e artt. e 2, 14, 47
e 32 della Costituzione. 3) Condannare in persona del legale Controparte_6
rappresentante p.t., , e , tra loro in solido, CP_1 Parte_3 Parte_3
al rimborso pro quota di ¼ delle spese e compensi legali afferenti il procedimento di a.t.p., da liquidarsi ex D.M. 55/14 secondo le tariffe medie dello scaglione di valore indeterminabile, con maggiorazione ex art. 4 co. 2° (pluralità di parti) e co. 8°(manifesta fondatezza) D.M cit., e dunque in euro 13.993,25 totali, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, come da prospetto di liquidazione allegato con il n° 26), e dunque al rimborso ai ricorrenti a tale titolo della somma di euro 3498,25 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
4) condannare i convenuti, tra loro in solido, al rimborso integrale delle spese e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi ex D.M. 55/14 secondo le tariffe medie dello scaglione di valore indeterminabile, con maggiorazione ex art. 4 co 2° (pluralità di parti) e co 8 (manifesta fondatezza) D.M cit.; 5) porre le spese di c.t.u definitivamente a carico dei convenuti in solido, liquidando in favore degli appellati ¼ della spesa complessiva, liquidata per le quattro palazzine periziate.”
Per : Controparte_7 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis: In via principale ed incidentale: rigettare l'appello notificato dall'Ing. e tutte le domande avanzate a qualsivoglia titolo nei Pt_1
confronti del Geom in quanto infondate in fatto ed in diritto e, in parziale riforma Controparte_7 dell'ordinanza del 24.05.2023, resa dal Tribunale di Perugia, nella persona del Giudice Onorario
Dott.ssa RT Balloni, modificarne il capo relativo alla condanna del Geom CP_7 dichiarando l'insussistenza di responsabilità dello stesso per i danni lamentati dai Sig.ri e CP_5
giusta esposti in narrativa. CP_4
In via subordinata e salvo gravame: nella denegata ipotesi in cui l'Ill.ma Corte D'Appello adita non ritenesse di accogliere l'appello incidentale avanzato dal Geom contenere gli esborsi CP_7 secondo quanto emerso nell'esperita istruttoria in primo grado, nei limiti del dedotto e del provato e nelle rispettive quote di responsabilità accertata in capo a tutti i soggetti coinvolti nell'occorso.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, cpa ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio.”
Alla prima udienza la causa veniva rinviata, previa concessione alle parti dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche, al 20/11/24 per la precisazione delle conclusioni ma, in quella sede, veniva ulteriormente rinviata per tale incombente, in ragione di carichi del ruolo, al 18/6/25 quando il Giudice istruttore rimetteva gli atti al Collegio per la decisione.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato l'ingegnere interponeva appello avverso Parte_1
l'ordinanza emessa ex art.702 bis cpc con la quale il Tribunale di Perugia lo aveva condannato, in solido con gli altri soggetti di cui infra, al pagamento in favore dei coniugi e CP_4 CP_5
, della somma di euro 29.975,29 quali danni corrispondenti ai costi di ripristino dei gravi vizi
[...] che affliggevano l'immobile da essi acquistato e di cui lui era stato il progettista strutturale, rigettando altresì la sua domanda di manleva svolta nei confronti della sua assicurazione Controparte_2
Esponeva infatti il di essere stato convenuto innanzi al Tribunale di Perugia dai coniugi
[...] Pt_1
e i quali, proprietari di una delle sette unità abitative a schiera facenti CP_4 Controparte_5
parte di un fabbricato sito in Città di Castello (meglio individuato in atti), avevano instaurato un accertamento tecnico preventivo essendosi manifestati, nella loro proprietà, gravi vizi, in particolare lesioni e fessurazioni in vari punti dei solai, apparentemente sistemati con un intervento della società costruttrice, ma, essendosi dopo un po' di tempo verificati in altra unità abitativa adiacente alla loro addirittura dei crolli di porzioni di elementi in laterizio collocati all'intradosso dei solai, avevano eseguito ulteriori accertamenti che avevano condotto i tecnici incaricati ad ipotizzare un problema più grave, vale a dire il distaccamento dei tavelloni dal solaio in calcestruzzo.
Il dava quindi atto che, sulla base delle risultanze dell'ATP e visti i crolli verificatisi Pt_1 nell'adiacente proprietà, i coniugi avevano introdotto un giudizio ordinario nel Controparte_11
quale avevano convenuto sia lui sia gli altri tecnici che si erano occupati della progettazione e della direzione dei lavori, oltre alla società venditrice e alla ditta appaltatrice – nel giudizio erano poi intervenute, in quanto chiamate in causa, anche la , compagnia assicuratrice della Controparte_3
e la compagnia assicuratrice di esso - al fine di Controparte_6 CP_2 Pt_1
ottenere la condanna dei responsabili al risarcimento dei danni subiti, sia in relazione ai necessari costi di ripristino dell'immobile sia in relazione ai danni non patrimoniali a loro cagionati per aver dovuto lasciare per un certo periodo l'abitazione ed affrontare i disagi di una sistemazione provvisoria. Aggiungeva quindi che tutti i convenuti si erano costituiti negando le responsabilità agli stessi rispettivamente attribuite dagli attori, che la aveva eccepito il difetto di Controparte_12
legittimazione della rispetto alla sua chiamata in causa, avendo essa Controparte_6 CP_3
assicurato non la società venditrice (mera contraente in favore di terzi) ma i proprietari Per_1
unici legittimati a domandare il pagamento di un indennizzo, e che la aveva negato
[...] CP_2
ad esso appellante la sussistenza della copertura assicurativa in relazione alla problematica in questione.
L'appellante principale dava quindi atto che il Tribunale di Perugia, all'esito dell'istruttoria svolta, aveva così statuito: “In parziale accoglimento della domanda proposta dai Sig.ri: CP_5
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] e
[...]
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
n.8,come in atti rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati
contro
:
[...]
n persona del legale rappresentante p.t. con sede legale in Città di Castello, Controparte_6
CP_1 Viale Sempione n.2, , , con sede in Città di Castello, Via Oderisi da Gubbio CP_1
snc, , residente in [...]di Castello, Corso Vittorio Emanuele Parte_3 CP_7
n.27, , residente in [...],con la chiamata in Parte_3
causa di: con sede in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, partita Controparte_3
IVA , codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso P.IVA_1
in persona dei legali rappresentanti della Società l'Amministratore Delegato e P.IVA_2
Direttore Generale Dott. e il Dirigente Dott. , come in atti Controparte_14 CP_15
rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata e di (P.Iva Controparte_10
), in persona del procuratore ad negotia pro-tempore Ing. con sede P.IVA_3 Controparte_16 legale e direzione in Bologna (BO), Via Stalingrado, n. 45 come in atti rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata:
Ritenuta la solidale responsabilità, ai sensi dell'art.1669 c.c. della Controparte_6 in persona del legale rappresentante pro tempore, dell'Ing. del Geom.
[...] Parte_1 [...]
e della in persona dell'omonimo titolare per i vizi e difetti riscontrati CP_7 Controparte_17 sull'immobile di proprietà di e , posto nel complesso immobiliare Controparte_5 CP_4
sito in Città di Castello, Loc. Belvedere, Voc. Galassina, Via delle Crocerossine e in parità di interventi come individuati dal C.T.U.in sede di A.T.P. quale seconda ipotesi, condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, dell'Ing. Controparte_6
il Geom. e la in persona dell'omonimo titolare, Parte_1 Controparte_7 Controparte_17
in solido tra loro, al pagamento, in favore dei ricorrenti Sig.ri e in Controparte_5 CP_4 solido tra loro, della somma di €.29.975,29 dai primi sostenuta e documentata per l'eliminazione dei detti vizi e difetti con gli accessori di legge;
Rigetta la domanda dei ricorrenti di risarcimento di danni ulteriori e non evidenziati in sede di A.T.P.
e per danni non patrimoniali, non indicati, non quantificati e comunque non provati in modo completo ed esauriente dai suddetti.
Rigetta la domanda della nei confronti della Compagnia Controparte_6
Assicurativa er non avere legittimazione attiva nei confronti della stessa Controparte_3
in forza della Polizza decennale con la stessa contratta;
Rigetta la domanda dell'Ing. nei confronti della ritentane Parte_1 Controparte_2
l'infondatezza.
In merito alle spese di lite:
Compensa tra i ricorrenti, in solido tra loro, e i resistenti, in solido tra loro
[...]
,le spese di lite nella CP_6 CP_1 Controparte_7 Parte_1
misura del 20% e condanna i detti resistenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dei ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese dell'espletata C.T.U. in sede di A.T.P. in ragione di un quarto dell'intero importo liquidato delle stesse, nonché al pagamento delle spese di lite nella misura dell'80% delle stesse, liquidato come segue:€.228,per spese vive,€.8.320,00 per compenso professionale, oltre IVA,CAP e Rimborso Forfettario come per legge.
Compensa integralmente le spese di lite tra e la Compagnia Controparte_6
Assicurativa Controparte_3
Compensa integralmente le spese di lite tra l'Ing. e la Parte_1 Controparte_2
[...] Orbene, con il primo motivo di appello il deduceva che i vizi accertati dal CT, che infatti Pt_1
non aveva individuato a suo carico alcuna responsabilità, erano stati ritenuti dovuti ad errori nell'intonacatura, che non era armata, delle strutture interessate laddove le questioni inerenti l'esecuzione a regola d'arte o meno dell'intonaco non riguardano il progettista strutturale delle opere, quale lui era stato, ma semmai il progettista architettonico, nonché direttore dei lavori, geom.
[...]
Il censurava poi, con il secondo motivo di appello, le argomentazioni del primo CP_7 Pt_1
Giudice in relazione alla sua domanda di manleva osservando che l'assicurazione da lui stipulata copriva in realtà anche i gravi difetti verificatisi in immobili già costruiti che possano compromettere la stabilità, solidità e durata dell'opera ed era questo il caso tenuto conto dei parziali crolli – tali per cui la “rovina” si era già manifestata non essendo pertanto necessario anche un formale provvedimento di inagibilità dell'immobile - verificatisi nell'unità abitativa adiacente a quella degli attori. Concludeva pertanto come sopra.
Si costituiva anche , titolare della ditta appaltatrice che aveva lavorato per la costruttrice CP_1
deducendo che la sua impresa non si era affatto occupata degli intonaci, la cui Controparte_6
non armatura era stata ritenuta dal CT causa dei danni lamentati dagli attori, poiché degli intonaci interni ed esterni si erano occupati soggetti terzi su incarico della la quale aveva affidato CP_6
a lui la sola realizzazione del grezzo. In ragione di ciò il spiegava anche appello incidentale CP_1
con il quale censurava le argomentazioni del Tribunale secondo cui egli, quale appaltatore, doveva controllare che le opere di cui era stato incaricato fossero progettate a regola d'arte e segnalare eventuali interventi non corretti: al riguardo il osservava che egli non aveva avuto nulla da CP_1
segnalare in quanto gli interventi progettati erano del tutto corretti ed in linea con la metodologia espressamente prevista come valida dal D.M. 9/1/96 in materia. Né – aggiungeva – il primo Giudice poteva addivenire a diverse conclusioni, anche al fine di negare che egli fosse stato solo un nudus minister della committente, sulla base del rilievo per cui egli era anche legale rappresentante di quest'ultima, la giacché anche tenendo conto di ciò resta il fatto che interventi Controparte_6 irregolari non ve n'erano stati e che, ove pure ve ne fossero stati, di essi avrebbe semmai dovuto rispondere la entro l'ambito della sua responsabilità sociale limitata, trattandosi di una srl, CP_6
e non egli stesso personalmente laddove il Tribunale aveva invece condannato lui stesso quale persona fisica.
Si costituiva poi anche la , compagnia assicuratrice del associandosi, quanto CP_2 Pt_1 al merito, alle deduzioni di quest'ultimo ma ribadendo la propria eccezione di inoperatività della polizza in ragione del fatto che nella specie non si era verificata una rovina totale o parziale delle opere né si erano manifestati gravi difetti costruttivi ossia quelli che colpiscono parti dell'opera destinate a lunga durata, sempre che intervenga anche la dichiarazione di inagibilità dell'immobile, requisiti, questi, essenziali ai fini dell'operatività della copertura assicurativa ma nella specie insussistenti. Né – aggiungeva, ancora, la – avrebbe potuto richiamarsi la clausola della CP_2 polizza che prevedeva la copertura assicurativa per i pregiudizi che fossero dipesi da “errata interpretazione delle disposizioni o norme relative ai regolamenti edilizi od in conseguenza di errori di progettazione e/o direzione” poiché tale garanzia era operante entro 360 giorni dall'ultimazione delle opere laddove i vizi in questione avevano iniziato a presentarsi dopo sei anni da tale momento.
La poi, in subordine, richiamava il massimale e la franchigia previste in polizza nonché in CP_2
ogni caso la limitazione della sua responsabilità per la sola quota di danno imputabile direttamente e personalmente al con esclusione di quella parte di responsabilità di cui egli dovesse in prima Pt_1
battuta rispondere in ragione del vincolo di solidarietà con altri soggetti.
Si costituiva anche la contestando anzitutto le argomentazioni del Controparte_6 Pt_1
sul rilievo per cui, tra le cause delle problematiche occorse all'immobile per cui è causa, v'era anche
– come accertato dal perito in sede di ATP – l'errata scelta progettuale (ascrivibile quindi proprio al progettista strutturale) di gettare il solaio poggiandolo sulle tavelle in laterizio utilizzate quale cassero a perdere e poi intonacate. La società spiegava poi appello incidentale avverso il capo della CP_6
sentenza impugnata con cui era stata condannata, in solido con gli altri convenuti, a risarcire gli attori nonostante che essa – questo il primo motivo dell'appello incidentale - operasse solo nel settore della compravendita di immobili avvalendosi però, per quanto riguarda la loro costruzione, di altre imprese e professionisti, dei quali peraltro, non avendo alcuna competenza di tipo ingegneristico o come geometra, non avrebbe in alcun modo potuto controllare l'operato. Semmai – deduceva, ancora, la
– era configurabile unicamente una responsabilità del quale progettista e direttore CP_6 Pt_1
dei lavori delle strutture, e del quale direttore dei restanti lavori, i quali dovevano sorvegliare CP_7 sulla corretta esecuzione di tutti gli interventi da lei appaltati all'impresa del La società CP_1
censurava poi, con il secondo motivo, la decisione del Tribunale laddove aveva erroneamente dichiarato la sua carenza di legittimazione attiva nei confronti della in ragione del Controparte_3 fatto che, nel momento in cui aveva venduto l'immobile alla e al aveva rilasciato CP_4 CP_5
ad essi, in qualità di beneficiari, la polizza postuma decennale sottoscritta con la a copertura CP_3 del rischio di danni all'immobile ascrivibili ad essa venditrice sicché solo gli acquirenti, appunto quali beneficiari della polizza, avrebbero potuto richiedere a di essere indennizzati dei danni Controparte_3
in questione e non invece essa tali argomentazioni – affermava quest'ultima Controparte_6
– erano errate in quanto l'art.1891 cc prevede che il contraente possa sempre far valere i diritti derivanti dalla polizza laddove, come avvenuto nella specie, l'assicurato dia il proprio consenso in merito. Si costituiva quindi anche la osservando, quanto all'appello principale del Controparte_3 Pt_1 che in realtà dall'ATP era emersa chiaramente la sua responsabilità, consistita, in particolare, nell'errata scelta progettuale di gettare il solaio poggiandolo sulle tavelle in laterizio utilizzate quale cassero a perdere e poi intonacate senza però tenere nella giusta considerazione la diversa resistenza a trazione dei tre componenti solidali, tutti profili tecnici di competenza del progettista strutturale.
Quanto poi all'appello incidentale del osservava che anche l'appaltatore è CP_1 Controparte_3
tenuto a controllare che le modalità di realizzazione dell'opera non arrechino danno, avendone del resto anche le necessarie competenze che, nella specie, lo mettevano certamente in condizione di conoscere la diversa resistenza a trazione dei materiali con cui lui stesso stava realizzando il fabbricato. Si rimetteva poi alla Corte per tutte le restanti questioni.
Anche il geometra , direttore dei lavori, si costituiva in questa sede impugnando il capo Controparte_7
della sentenza di I grado che aveva ritenuto la sua concorrente responsabilità per i danni subiti dagli attori laddove in realtà lui, quale direttore dei lavori per le sole opere architettoniche, non aveva alcun potere né competenza per sindacare le scelte del progettista strutturale, come del resto evidenziato in altra sentenza del Tribunale di Perugia resa in ordine alla medesima vicenda e al medesimo fabbricato seppure a seguito di azione intentata dai proprietari di altre unità immobiliari, motivo per cui chiedeva l'annullamento della sua condanna in solido con gli altri convenuti in I grado. In secondo luogo il deduceva l'inammissibilità della domanda di manleva formulata dal anche nei suoi CP_7 Pt_1 confronti non essendovi alcun titolo di garanzia che quest'ultimo poteva azionare nei suoi confronti.
Si costituivano infine anche il e la ricostruendo innanzitutto tutta la vicenda CP_5 CP_4
giudiziale svoltasi sino al presente appello e poi contestando nel merito tutto quanto dedotto dal la cui responsabilità emergeva chiaramente dalla documentazione tecnica esaminata dal Pt_1
CT, così come era emersa la responsabilità, per quando di rispettiva competenza, di tutti gli altri convenuti a diverso titolo. Gli appellati coniugi proponevano poi appello incidentale avverso il capo della sentenza di I grado con cui il Tribunale aveva rigettato la loro domanda di risarcimento dei danni ulteriori rispetto a quelli periziati in sede di ATP, danni ulteriori che erano stati in realtà dimostrati avendo essi attori già preventivato e sborsato somme per ripristinare anche vizi non risultanti dall'ATP ma scoperti successivamente, in corso di causa, in fase di esecuzione dei lavori. I proprietari dell'immobile censuravano poi l'omessa pronuncia del Tribunale in relazione a quella parte della loro domanda con cui avevano chiesto il rimborso delle spese da essi sostenute per l'assistenza prestata loro dai tecnici di fiducia e lamentavano altresì l'omessa liquidazione degli interessi legali sulla somma dovuta a titolo di danni emergenti. Impugnavano infine la sentenza nella parte in cui il
Tribunale aveva omesso di motivare il rigetto della loro domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali, in realtà ampiamente provati in atti a mezzo della prova testimoniale pur ammessa ed espletata ma della quale poi non aveva tenuto conto.
Tutto ciò posto, e iniziando dall'esame dei motivi dell'appello principale dell'ing. la Corte Pt_1 osserva anzitutto che risulta agli atti l'ATP espletato prima dell'introduzione del giudizio e nel quale erano state indagate le cause delle fessurazioni (cause comuni ai crolli verificatisi in altra unità abitativa dello stesso fabbricato) e che l'appellante principale ha anche depositato agli atti un ulteriore elaborato peritale (cfr. all.3 alle note di precisazione delle conclusioni del in data 17/9/24) Pt_1
Per_ depositato dal medesimo CT (l'ing. ) che aveva espletato l'ATP da cui era scaturito il presente giudizio, in altro giudizio instaurato dai proprietari di altra unità immobiliare sita nel medesimo fabbricato per cui è causa chiedendo, anche alla luce di tale ultima indagine peritale, il rinnovo della
CT in questa sede: al riguardo ritiene la Corte che in realtà il quadro che emerge dall'esame sia dell'ATP espletato in vista del presente giudizio sia dell'ulteriore elaborato depositato presso l'altro giudizio – acquisibile in questa sede essendo stato formato successivamente allo spirare dei corrispondenti termini in I grado - sia, nel complesso, esauriente e consente, senza necessità di ulteriori indagini tecniche, di ricostruire in modo attendibile le cause dei vizi manifestatisi nell'immobile dei coniugi attori. Cominciando dall'ATP svoltosi ai fini del presente giudizio si osserva che il CT, dopo aver effettuato tutti i necessari accertamenti sulle cause del vizi in questione, era giunto alla conclusione che “la causa principale risiede nella diversa resistenza a trazione dei tre componenti a contatto solidale, ovvero solaio cementizio monolitico, tavelle ed intonaco non armato;
il comportamento elastico della struttura in cemento armato, con una resistenza a trazione all'intradosso derivante da calcolo, non è “seguito” adeguatamente dai componenti tavelle le cui caratteristiche fisico meccaniche non risultano idonee a resistere alla trazione ad esse trasferita dalle deformazioni elastiche locali della struttura. Concausa possibile, ma non dimostrabile, può essere una fragilità, ovvero rottura originaria per cause accidentali, di alcune tavelle, forse anche riconducibile alle modalità operative in fase di getto ad esclusione della ordinaria pedonabilità di detti laterizi.” (cfr. pag.16 dell'ATP). In sostanza le problematiche occorse nel fabbricato in esame erano dipese, in parte, dalla diversa resistenza a trazione dei tre componenti del solaio posti in aderenza l'uno all'altro, ossia lo strato cementizio del solaio, i tavelloni ad esso sottostanti e l'intonaco a sua volta applicato al di sotto dei tavelloni e, dall'altra, dalla mancata armatura di tale strato di intonaco.
Orbene l'appello del risulta fondato. Lo stesso ha anzitutto richiamato i limiti delle Pt_1
competenze del progettista strutturale e direttore dei lavori per la parte, appunto, strutturale, quale lui era stato, puntualizzando come le sue competenze riguardassero la progettazione e la supervisione in fase esecutiva delle sole opere strutturali, per tali dovendosi intendere nella specie la realizzazione di tutte le strutture in cemento armato, naturalmente previa effettuazione dei calcoli necessari al fine di garantire la stabilità del fabbricato, mentre in nessun caso il progettista e direttore dei lavori strutturali potrebbe avere un ruolo in relazione alle opere di rivestimento e finitura quali erano state l'allocazione dei tavelloni al di sotto del solaio in calcestruzzo e l'intonaco posto ancora al di sotto dei Parte_4
L'appellante principale ha poi richiamato l'ulteriore elaborato svoltosi in altro giudizio e nel quale lo Per_ stesso ing. aveva ulteriormente ridimensionato le valutazioni inerenti il nesso causale tra il suo operato e i danni verificatisi nella proprietà affermando che riteneva anche Controparte_18
plausibile che le problematiche in questione fossero dipese da un errato montaggio delle tavelle poste al di sotto del solaio armato, alcune delle quali potevano essere verosimilmente danneggiate già prima di essere adese al piano in cemento sovrastante. Ebbene, osserva la Corte che le doglianze del Pt_1 risultano fondate tenuto conto, in particolare, dei limiti delle sue competenze e dell'incarico dallo stesso ricevuto: il progettista strutturale, infatti, si occupa dei calcoli strutturali necessari a garantire la solidità e stabilità dell'immobile e della progettazione e realizzazione di tutte le strutture in cemento armato aventi funzione portante, strutture dalle quali esula certamente l'intonacatura, di competenza del progettista architettonico, ma anche il tavellonato giacché lo stesso è, nella sostanza, un rivestimento e come tale non ha alcuna funzione portante;
né a diverse conclusioni potrebbe addivenirsi sulla base del rilievo per cui le tavelle svolgevano nella specie la funzione di cassero a perdere e non erano state eliminate dopo la realizzazione della piastra in cemento poiché avevano anche una funzione igrometrica e termica: tali osservazioni, infatti, attengono al profilo funzionale della collocazione delle tavelle ma non modificano la ripartizione delle competenze tra il progettista e direttore dei lavori strutturale ed il progettista e direttore dei lavori architettonico (nella specie il
. Sebbene pertanto la piastra in cemento vada ad interagire con ulteriori strutture CP_7 componendo così il solaio (che è quindi risultato formato, in sostanza, da tre “strati” che costituivano quella che a pag.5 dell'ATP veniva individuata quale “"sezione composta solaio-tavella-intonaco” non rientrava comunque fra i compiti del progettista strutturale anche quello di verificare la tenuta – in relazione alla “diversa resistenza a trazione dei tre componenti a contatto solidale, ovvero solaio cementizio monolitico, tavelle ed intonaco non armato” illustrata nell'ATP – degli altri due strati, non portanti, posti al di sotto del getto in cemento.
L'accoglimento del primo motivo di appello del assorbe ogni questione in relazione al Pt_1
secondo motivo non dovendosi valutare la sua domanda di manleva proposta nei confronti di
. CP_2
Chiara risulta pertanto la responsabilità del progettista e direttore dei lavori architettonico geom. che, nel momento in cui aveva curato la collocazione del rivestimento a tavelloni al di sotto CP_7
della piastra in cemento e l'intonacatura doveva adottare gli accorgimenti necessari a far fronte alla ben diversa, minore, resistenza delle tavelle alle trazioni e alle vibrazioni rispetto al solaio cementizio.
In particolare il stante la desritta modalità di realizzazione del solaio avrebbe dovuto CP_7
assicurare uno strato di intonaco armato al di sotto delle tavelle, tipologia di intonacatura certamente
– come evidenziato nell'ATP (“se il citato intonaco fosse stato armato, ad esempio con rete in fibra di vetro, avrebbe potuto resistere meglio alla sollecitazione di trazione ad esso”) – maggiormente in grado di prevenire o contenere eventuali rotture, appunto, delle tavelle che, stante la loro minore resistenza a trazioni e vibrazioni, nel tempo potevano andare incontro (come avvenuto) a rotture o distacchi. Di qui la necessità della progettazione ed esecuzione di un intonaco armato, tale da maggiormente proteggere i proprietari dal rischio di piccoli crolli come quelli che si erano verificati in un'altra delle abitazioni facenti parte del medesimo fabbricato (per tali motivi non appaiono pertanto condivisibili, in punto di responsabilità del le valutazioni di cui alla sentenza CP_7
1748/23 del Tribunale di Perugia).
Sussiste poi anche la responsabilità, correttamente affermata nella sentenza impugnata, della società che era stata sia la venditrice delle varie unità immobiliari di cui si componeva Controparte_6
il fabbricato ma che aveva anche realizzato alcune delle attività di costruzione dello stesso avendo appaltato alla ditta solo una parte delle lavorazioni corrispondente in buona sostanza CP_1
alle opere strutturali, in particolare realizzazione della struttura in cemento armato, copertura compresi comignoli e canne fumarie, tamponature esterne e divisori tra alloggi, impermeabilizzazione
(cfr. contratto di appalto in atti di cui all'all.10 alla comparsa costitutiva della : circa, in CP_6
ogni caso, la responsabilità del venditore in quanto tale per i vizi degli immobili, è appena il caso di richiamare i principi più volte puntualizzati dalla Corte di Cassazione secondo cui “L'art. 1669 c.c., benché collocato fra le norme disciplinanti il contratto di appalto, è diretto alla tutela dell'esigenza
(avente carattere generale) della conservazione e funzionalità degli edifici e di altri immobili destinati, per loro natura, a lunga durata, sicché l'azione di responsabilità ha natura extracontrattuale e, trascendendo il rapporto negoziale (appalto o vendita) in base al quale
l'immobile è pervenuto nella sfera di un soggetto diverso dal costruttore, può essere esercitata nei confronti di quest'ultimo, quando abbia veste di venditore, anche da parte degli acquirenti, i quali soli possono fruire del più favorevole termine di un anno” (cfr. Cass. civ., sez.II, ord. n.23470 del
1/8/23).
Da quanto sin qui esposto discende pertanto il rigetto degli appelli incidentali proposti dal CP_7
e dalla così come dell'appello incidentale proposto dal circa la Controparte_6 CP_1 posizione di quest'ultimo, infatti, si concorda del tutto con le considerazioni svolte nella citata sentenza n.1748/23 del Tribunale di Perugia, che si richiamano ritenendole esaustive sul punto, secondo cui “deve osservarsi che il difetto di costruzione riguarda, non già opere di finitura (come si potrebbe ritenere essere l'intonaco), ma esattamente parte delle opere appaltate alla CP_17 bastando al riguardo evidenziare che la era incaricata tra l'altro dell'opera in CP_17 calcestruzzo, nell'ambito della quale sono state poste, a fondo del cassero di versamento del calcestruzzo, le tavelle che hanno manifestato la rottura causata dalla natura solidale tra calcestruzzo e tavelle. Ne deriva che, nei confronti degli acquirenti, come detto, risponde anche la
la quale, eseguendo l'opera professionalmente e con l'autonomia tipica del contratto CP_17
di appalto, avrebbe dovuto, secondo norme di generale prudenza e diligenza, sollevare il problema della differenze capacità dei materiali impiegati nella costruzione delle parti strutturali di resistere nel tempo alle varie sollecitazioni, e quindi chiedere specificazioni di progetto o sollecitare
l'adozione di ulteriori soluzioni tecniche (v. Cass. civ., Sez. I, 9 ottobre 2017, ord. 23594; Cass. civ.,
Sez. II, 21 agosto 2012, n. 8016). Tali rilievi risultano poi corroborati da quanto osservato dall'ing. Per_
nell'ulteriore elaborato depositato in questa sede dal laddove (cfr. pag.7 della perizia) Pt_1 aveva affermato che “possiamo attribuire all'errore esecutivo l'assoluta maggioranza dell'incidenza di tali vizi unitamente alla potenziale difettosità d'origine di qualche tavella che può essersi generata in sede di posa ma che non era di immediata percezione;
sicuramente la specificità del progetto aveva bisogno di massima attenzione esecutiva . . . . . .”
Quanto poi all'ulteriore argomentazione del secondo cui egli era stato inevitabilmente un CP_1
nudus minister giacché non avrebbe potuto certo non osservare le direttive impartitegli dalla essendo lui stesso il legale rappresentante di quest'ultima, deve rilevarsi che, Controparte_6
al contrario, la coincidenza in capo a lui sia del ruolo di legale rappresentante della committente che di titolare dell'impresa appaltatrice fa di lui il soggetto a tutti gli effetti responsabile delle scelte operative in fase di esecuzione dell'appalto, tenuto pertanto a risponderne sia con la società da lui rappresentata (e nei limiti della responsabilità limitata di essa trattandosi di una srl) sia nella veste di appaltatore con la sua impresa individuale e quindi con la sua responsabilità personale illimitata.
Ritiene poi la Corte che la corresponsabilità dei danni in esame vada affermata in misura paritaria fra la società venditrice, il ed il ne consegue che nei rapporti interni, e quindi ai fini CP_7 CP_1 dell'eventuale regresso, ciascuno di loro risponderà nella misura di un terzo.
Deve ora passarsi all'esame della posizione della , chiamata in causa dalla Controparte_19
società In merito si osserva come la abbia proposto Controparte_6 Controparte_6
appello incidentale avverso la statuizione con cui il Tribunale aveva dichiarato il suo difetto di legittimazione attiva rispetto alla domanda proposta nei confronti della e volta ad essere CP_3 manlevata di ogni pregiudizio le fosse derivato dall'eventuale accoglimento della domanda degli attori nei suoi riguardi. L'appello incidentale risulta fondato. L'art. 1891, commi 1 Controparte_18
e 2, cc prevede infatti che “Se l'assicurazione e' stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non puo' farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.”.
Orbene in questo giudizio i coniugi hanno espressamente chiarito di non aver inteso Controparte_11
azionare la polizza in quanto la stessa non risultava, a loro parere, conveniente, precisando comunque al contempo di avere nulla in contrario in merito all'avvenuto azionamento di tale polizza da parte della contraente che ha chiesto, sin dalla sua costituzione in I grado, di voler Controparte_20
essere indennizzata rispetto ad ogni eventuale pregiudizio che le fosse derivato dal fatto di essere stata convenuta per il risarcimento dei danni dai ricorrenti: non può pertanto revocarsi in dubbio il consenso espresso in questa sede da questi ultimi in ordine alla domanda della Controparte_6
nei confronti della domanda alla proposizione della quale la prima aveva indubbiamente CP_3 interesse posto che laddove una buona parte del risarcimento dovuto venga coperta dall'indennizzo assicurativo essa dovrebbe versare importi molti minori. Né possono sorgere particolari dubbi in ordine al contenuto del termine “pregiudizio” utilizzato dalla quale oggetto della manleva CP_6
richiesta, prestandosi certamente tale termine, per quanto più generico, ad indicare gli eventuali esborsi ai quali la società avrebbe potuto essere condannata.
Sotto altro aspetto si rileva che l'indennizzo azionato dalla è (almeno) una Controparte_6
parte di quello stesso danno – quello subito dai proprietari dell'immobile – che costituisce oggetto della polizza in questione. Deve poi rigettarsi l'argomentazione posta dalla secondo Controparte_3
cui non vi sarebbe copertura assicurativa in quanto il tavellonato risultato concausa dei danni in questione sarebbe un rivestimento e quindi escluso dalla copertura ai sensi dell'art.1 del contratto: il tavellonato di cui si discute è parte integrante del solaio, essendovi incorporato fra la piastra cementizia e l'intonaco sicché, quale componente del solaio, rappresenta certamente un'opera
“destinata per propria natura a lunga durata”, in tal senso differenziandosi da quei “rivestimenti” (si pensi ad esempio a rivestimenti in pietra di pareti verticali, piastrelle,etc.) che tale natura non hanno.
Dovrà insomma accogliersi la domanda di indennizzo spiegata dalla società venditrice nei confronti della , domanda che non presupponeva evidentemente la richiesta di pagamento delle Controparte_3
somme in proprio favore (non essendo stata ovviamente la a subire il danno) Controparte_6 ma pur sempre, trattandosi di una domanda volta ad ottenere l'adempimento di un contratto in favore di terzi, in favore dei coniugi sicché l'accoglimento della domanda della Controparte_11 CP_6 comporterà che dovrà ordinarsi all'assicurazione di versare direttamente ai coniugi proprietari l'indennizzo dovuto a tenore di polizza, non quantificato dalla (salvo l'eventuale CP_6
differenza, rispetto al risarcimento già determinato, dovuto direttamente dalla Controparte_6 in favore dei danneggiati). L'indennizzo dovuto da dovrà comunque essere fissato Controparte_3
entro il limite di un terzo del risarcimento dovuti ai coniugi proprietari non potendo la CP_3
rispondere in via solidale di quanto dovuto anche dai condebitori e ma solo in CP_1 CP_7
relazione alla quota a carico della CP_6
Deve poi rigettarsi in gran parte anche l'appello incidentale proposto dai coniugi Controparte_11
a dimostrazione di tutti gli ulteriori danni dagli stessi dedotti con riferimento ai pagamenti asseritamente effettuati in relazione ai lavori che avevano dovuto svolgere nella loro abitazione essi hanno prodotto agli atti mere fatture che, come tali, non dimostrano alcun esborso né dimostrano che eventuali esborsi siano stati corrispondenti al quantum che risulta richiesto con l'emissione delle fatture, sicché in relazione a tutti i danni in questione non v'è alcuna prova certa. Né risulta comprovato il danno non patrimoniale dagli stessi lamentato con riferimento ai disagi subiti per essersi dovuti trasferire presso la madre del , durante i lavori: ed invero CP_5 Persona_3
la circostanza per cui nei tre mesi in cui i coniugi si erano assentati dall'immobile per cui è causa fosse stata allestita una camera provvisoria nella zona giorno dell'abitazione della Per_3
rappresenta certamente un disagio ma non equivale ad un vero e proprio danno risarcibile;
sul punto la Suprema Corte ha da tempo chiarito (cfr. Cass. civ., sez.III, n.8703 del 9/4/09) che “la peculiarità del danno non patrimoniale viene individuata nella sua tipicità, avuto riguardo alla natura dell'art.
2059 cit., quale norma di rinvio ai casi previsti dalla legge (e, quindi, ai fatti costituenti reato o agli altri fatti illeciti riconosciuti dal legislatore ordinario produttivi di tale tipo di danno) ovvero ai diritti costituzionali inviolabili, presieduti dalla tutela minima risarcitoria, con la precisazione, in quest'ultimo caso, che la rilevanza costituzionale deve riguardare l'interesse leso e non il pregiudizio consequenzialmente sofferto e che la risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale presuppone, altresì, che la lesione sia grave (e, cioè, superi la soglia minima di tollerabilità, imposto dai doveri di solidarietà sociale) e che il danno non sia futile (vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi . . . . ). Né in contrario potrebbe tenersi conto della circostanza addotta dalla medesima Per_3
per cui nei tre mesi in questione il figlio e la nuora avrebbero dovuto lasciare i vestiti nelle valigie, circostanza piuttosto inverosimile e a sostegno della quale, del resto, nessuna specifica spiegazione era stata fornita dalla teste.
Dovranno invece essere riconosciuti in favore degli originari ricorrenti gli interessi richiesti, da calcolarsi a decorrere dalla domanda e sino al saldo.
Da tutto quanto sin qui esposto consegue la riforma della sentenza impugnata nei termini di cui sopra.
Le spese del II grado relativamente al rapporto tra gli originari ricorrenti, da una parte, ed il CP_7 il e la dall'altra andranno compensate integralmente stante la CP_1 Controparte_6 soccombenza reciproca di tali parti in questa sede mentre non si ritiene di modificare il regime delle spese del I grado stante la prevalente soccombenza dei convenuti in quella sede.
Le spese di cui agli elaborati peritali in atti – già liquidati in separata sede – resteranno invece integralmente a carico del del e della che le hanno rese CP_7 CP_1 Controparte_6
necessarie.
Quanto ai rapporti tra i ricorrenti, da una parte, ed il e la dall'altra, si reputa equo Pt_1 CP_2
sia per il I grado che per il II grado, tenuto conto della particolare difficoltà sul piano tecnico dell'individuazione dei soggetti responsabili del danno, compensare tali spese per la metà, condannando i alla rifusione, sia in favore del che della della Controparte_11 Pt_1 CP_2
restante metà.
La infine, soccombente sul punto, dovrà rifondere le spese della chiamata in favore Controparte_3
della società CP_6
Tutte le spese processuali si liquidano come da dispositivo di cui appresso tenuto conto del valore della controversia, del suo medio grado di complessità e dell'assenza in questa sede di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, sezione civile, così provvede:
- In accoglimento dell'appello proposto da , rigetta la domanda proposta da Parte_1
e nei suoi confronti;
CP_4 Controparte_5
- Rigetta pertanto la domanda proposta nei confronti della;
Controparte_2
- Rigetta gli appelli incidentali proposti da e nonché dal Controparte_7 CP_1 CP_5
e della (eccettuata per questi ultimi la domanda di corresponsione degli interessi); CP_4
- Accoglie l'appello incidentale del e della solo in relazione agli interessi e CP_5 CP_4
condanna pertanto il il e la in solido, al pagamento CP_7 CP_1 Controparte_6
degli interessi da calcolarsi a decorrere dalla data del deposito del ricorso in I grado e sino al saldo;
- In accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla nei confronti Controparte_6 della condanna quest'ultima a versare l'indennizzo previsto dalla polizza, Controparte_3
nei limiti della quota di un terzo (riferita alla società del risarcimento complessivo CP_6
stabilito in favore dei proprietari Controparte_18
- Compensa integralmente le spese processuali del II grado tra , e Controparte_7 CP_1
la da una parte, ed i proprietari e , Controparte_6 Controparte_5 CP_4 dall'altra, confermando invece la ripartizione delle spese effettuata in I grado;
- Condanna i coniugi alla rifusione delle spese processuali sostenute dal Controparte_18
e dalla - che si liquidano a titolo di compenso professionale in euro Pt_1 CP_2
7.616,00 per il primo grado ed in euro 8.400,00 per il II grado – nella misura della metà, compensandosi fra le parti la restante metà; il tutto oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al
15% come per legge;
- Condanna infine la alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla Controparte_3 [...]
che si liquidano in in euro 7.616,00 per il I grado ed in euro 8400,00 per il II CP_6
grado, oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Da atto della sussistenza, a carico degli appellanti incidentali e , CP_1 Controparte_7
dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del DPR n.115/02.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 9/12/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
(dott. O. Paini) (dott. S. Salcerini)