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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 12/09/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
Sez. Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Ales-
sandra Angiuli, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1142/2024 R.G. affari contenziosi
TRA
P. VA , in persona del Parte_1 P.VA_1
legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Crotone, alla via Pantu-
sa, n. 14, presso lo studio dell'avv. Germana Villirillo (cod. fisc.
– pec: , che la rappre- C.F._1 Email_1
senta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo;
-RICORRENTE-
E
Comune , in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., cod. fisc. CP_1
1 , elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla via Acri, n. 88, presso P.VA_2
lo studio dell'avv. Paolo Pitaro (cod. fisc. – pec: C.F._2 [...]
, che lo rappresenta e difende per delibera della G.C. n. Email_2
153/2024 e per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-RESISTENTE-
NONCHÈ
NI di p. VA , cod. fisc. Controparte_2 P.VA_3
, elettivamente domiciliata in Crotone, alla via Venezia, n. C.F._3
17, presso lo studio dell'avv. Rosetta Russano (cod. fisc. – C.F._4
pec: , che la rappresenta e difende per mandato in calce Email_3
alla memoria difensiva;
-RESISTENTE
All'udienza del 23.6.2025 la causa veniva trattenuta per la decisione sulle con-
clusioni ivi rassegnate dalle parti che devono intendersi qui integralmente tra-
scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. Controparte_3
esponeva: che con determina n. 589 del 6.9.2022 il
[...] Parte_2
aveva disposto l'aggiudicazione dei lavori di rifacimento dell'asfalto delle
2 strade comunali al raggruppamento temporaneo composto da
[...]
(mandataria) e (mandante); che Controparte_4 Controparte_5
con nota prot. 24175 del 18.10.2022 la capogruppo aveva chiesto CP_4
l'autorizzazione al subappalto in favore di Parte_1
per la realizzazione di parte delle lavorazioni rientranti nella cat. OG3,
[...]
per importo complessivo di € 403.895,16 di cui € 15.534,43 per oneri di sicurez-
za, pari al 49,41% dell'importo contrattuale;
che il contratto d'appalto era stato sottoscritto in data 8.11.2022, rep. 4/2022, e la convenzione di subappalto sti-
pulata tra e ex art. 105 d.lgs. n. 50/2016, come indicato nella CP_4 Parte_1
determina del n. 508/2023; che aveva eseguito Parte_2 Parte_1
le opere in subappalto e fornito materiali e noleggio di mezzi, emettendo: la fattura n. 1-69/2023 del 20.7.2023, per la quale era stato versato un importo di €
603,06 in data 16.8.2023 e residuava un credito di € 4.474,58 (per trasporto ma-
teriale effettuato per conto di previsto dal SAL n. 3; la fattura n. 1- CP_4
70/2023 del 20.7.2023 di € 19.817,44 (con i FIR allegati e previsione nel SAL n.
3); la fattura n. 1-71/2023 del 20.7.2023 di € 12.273,20 (con previsione nel SAL
n. 2 e n. 3); la fattura n. 1-98/2023 del 30.11.2023 di € 35.107,60 (con previsione nel SAL n. 4); la fattura n. 1-17/2024 di € 79.920,04 (con i DDT); la fattura n. 1-
18/2024 del 27.3.2024 di € 6.350,00; che pertanto era creditrice della somma complessiva di € 157.942,91; che con racc. 20.3.2023 (prot. comunale 13920 del
23.6.2023) aveva chiesto al il pagamento diretto al su- CP_4 Parte_2
bappaltatore per i lavori contabilizzati nel SAL ed il Comune aveva autorizza-
3 to con provvedimento n. 508 del 3.7.2023; che, tuttavia, nessun pagamento era intervenuto per le fatture menzionate nonostante la diffida inviata il 21.6.2024;
che pertanto aveva diritto di essere pagata innanzitutto da e Parte_1 CP_4
per essa, inadempiente, al ai sensi dell'art. 105 d.lgs. n. Parte_2
50/2016 co. 13; tanto premesso, chiedeva: “In via preliminare e nel merito: a)
accertare e dichiarare che il in persona del lrtp e NI di Parte_2
sono debitori di , dell'importo di € Controparte_2 Parte_3 Pt_4
157.942,91, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/02 dalle singole scadenze di pagamento indicate in fattura;
e per l'effetto, in via principale a) condannare il il e al pagamen- Parte_2 Parte_2 Parte_5
to in solido della fattura n.
1-98 del 30.11.2023 di € 35.107,60, oltre interessi di mora D.lgs 231/02; b) condannare il e Parte_2 Parte_5
ex art. 105 D.Lgs 50/2016 al pagamento in solido di € 122.835,31 di cui
[...]
alle fatture nn. 1-69/2023 di € 5077,64 (residuo da pagare € 4.474,58), 1-70/2023
del 20 luglio 2023 di € 19.817,44, 1-71/2023 di € 12273,20, 1-17/2024 di €
79.920,04 1-18/2024 di € 6.350,05; In via gradata c) condannare il Parte_2
e al pagamento in solido della fattura n. 1-98
[...] Parte_5
del 30.11.2023 di € 35.107,60, oltre interessi di mora D.lgs 231/02. d) accertare e dichiarare che è debitrice di Parte_5 Parte_3 Pt_4
dell'importo di € 122.835,31 oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/02 dalle sin-
gole scadenze di pagamento indicate in fattura e per l'effetto condannare il per conto di ex art. 105 D.lgs Parte_2 Parte_5
4 50/2016 al pagamento delle fatture nn. 1-69/2023 di € 5077,64 (residuo da pa-
gare € 4.474,58), 1-70/2023 del 20 luglio 2023 di € 19.817,44, 1-71/2023 di €
12273,20, 1-17/2024 di € 79.920,04 1-18/2024 di € 6.350,05 per un complessivo di € 157.822,93; in via ulteriormente subordinata e) condannare il Parte_2
e al pagamento in solido della fattura n. 1-98
[...] Parte_5
del 30.11.2023 di € 35.107,60, oltre interessi di mora D.lgs 231/02. f) accertare e dichiarare che è debitrice di Parte_5 Parte_3 Pt_4
dell'importo di € 122.835,31 oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/02 dalle sin-
gole scadenze di pagamento indicate in fattura e per l'effetto condannare quest'ultima al pagamento delle fatture nn. 1-69/2023 di € 5077,64 (residuo da pagare € 4.474,58), 1-70/2023 del 20 luglio 2023 di € 19.817,44, 1-71/2023 di €
12273,201-98 del 30.11, 1-17/2024 di € 79.920,04 1-18/2024 di € 6.350,05 per un complessivo di € 157.822,93; g) In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio da distrarsi ex art 93 c.p.c. in favore del sot-
toscritto avvocato antistatario”.
2. Con comparsa ritualmente depositata si costituiva il Parte_6
[...
, deducendo: che il Comune aveva ottemperato ai propri obblighi contrat-
tuali nel pieno rispetto delle leggi vigenti e che nulla doveva in favore di
[...]
che, infatti, dopo la stipula del contratto di appalto e l'autorizzazione Per_1
rilasciata per il subappalto, durante l'esecuzione dei lavori di cui al 3° Sal, con nota congiunta l'appaltatore e il subappaltatore avevano CP_4 Parte_1
chiesto al Comune il pagamento diretto in favore del subappaltatore CP_6
5 scavi relativamente ai lavori afferenti alla categoria Parte_1
0G3 per l'importo di competenza del subappaltatore e contabilizzato nei ri-
spettivi stati di avanzamento dei lavori;
il pagamento diretto in favore del su-
bappaltatore anche di eventuali forniture di materiali e noleggio a freddo di macchinari, impianti e mezzi meccanici i quali, non rientrando nel contratto di subappalto, specificando che l'appaltatore si sarebbe fatto carico di trasmettere alla stazione appaltante, prima di ogni pagamento del le relative rendi- Pt_7
contazioni del subappaltatore;
che il pagamento diretto era stato autorizzato dal Comune;
che, durante l'esecuzione dei lavori di cui al SAL n. 3, con nota dell'1.7.2023 (prot. 15730 del 12.7.2023) la D.L. aveva comunicato che era stato raggiunto il limite del contratto di subappalto e invitava la subappaltatrice a limitarsi a completare la bitumazione delle sole strade già oggetto di fresatura per la messa in sicurezza, senza avviare altre lavorazioni;
che con Parte_1
nota del 13.7.2023 aveva risposto che non avrebbe proseguito nelle lavorazioni ancora da eseguire;
che, a seguito della presentazione degli atti contabili del
S.A.L. III e dell'emissione del certificato di pagamento n. 3 del 18.7.2023, il RUP
con nota prot. n. 16425 del 21.7.2023 richiedeva alla D.L. la trasmissione degli importi dei lavori eseguiti in subappalto per il II e III SAL;
che con nota prot.
n° 16654 del 25.7.2023 il D.L. comunicava: l'importo dei lavori eseguiti dal su-
bappaltatore nel SAL n. 2, al 30.4.2023, pari ad € 96.702,44 oltre VA;
l'importo dei lavori eseguiti dal subappaltatore nel SAL n. 3, all'11.7.2023, pari ad €
157.398,46; che con nota prot. n. 16694 del 25.7.2023 il Comune aveva richiesto
6 all'appaltatore la trasmissione delle quietanze di pagamento delle lavorazioni eseguite in subappalto autorizzato, con riferimento al SAL n. II, già approvato e liquidato con det. dir. n. 351 dell'11.5.2023; che con nota prot. 16821 del
27.7.2023 l'appaltatore, quanto ai lavori eseguiti in subappalto, aveva comuni-
cato che risultava creditrice di € 78.618.68 a saldo del SAL II, oltre Parte_1
VA e di € 114.640,68 saldo del SAL III, oltre VA, per € 193.259,36 oltre VA in totale;
che in data 27.7.2023 rilasciava dichiarazione liberatoria at- Parte_1
testando la correttezza dei dati forniti da che i pagamenti venivano li- CP_4
quidati con determina R.G. n. 642 del 10.8.2023 (per € 193.259,36 oltre VA) con delegazione di pagamento diretto ex lege in favore del subappaltatore;
che,
pertanto, al 24.11.2023 (di emissione del SAL IV e del certificato di pagamento)
il Comune non aveva evidenza di ulteriori lavorazioni eseguite in regime di subappalto;
che le ulteriori fatture emesse da sono state comunica- Parte_1
te dopo il pagamento del SAL n. 4 (per il quale non era stata data evidenza dall'appaltatore di lavorazioni eseguite in subappalto). Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda formulata nei suoi confronti.
3. Si costituiva, altresì, con propria memoria Controparte_7
deducendo: che le fatture n. 1-69/2023 del 20.7.2023 per il residuo di €
[...]
4.474,58 e n. 1-71/2023 del 20.7.2023 di € 12.273,20 erano già state pagate dal in quanto ricomprese nei pagamenti effettuati fino alla data Parte_2
del SAL III;
che le altre fatture emesse da (nn. 1-98/2023, 1-17 e 1- Parte_1
18/2024), emesse dopo il SAL IV, non avrebbero dovuto essere pagate in quan-
7 to vi erano contestazioni da per le quali non aveva fornito CP_4 Parte_1
giustificazioni; che infatti non aveva potuto far effettuare su richiesta del CP_4
D.L. le prove sul conglomerato bituminoso prelevato presso le strade comunali oggetto di appalto in quanto rifiutava la consegna dei campioni;
la Parte_1
mancata verifica del conglomerato non consentiva l'elaborazione del certificato di regolare esecuzione e dello stato finale e pertanto il Comune non avrebbe potuto effettuare alcuna liquidazione in favore di che non avrebbe potu- CP_4
to incassare denaro per pagare per i lavori effettuati (quanto alla Parte_1
fattura n. 1-98/2023); che per le fatture nn.
1-17 e 1-18/2024 le stesse erano sta-
te rifiutate da in quanto non aveva fornito le lettere di com- CP_4 Parte_1
pensazione e l'estratto conto;
che i lavori di cui alle fatture menzionate sono comunque successivi al SAL IV e per gli stessi non esisteva ancora un Sal ov-
vero uno stato finale e pertanto le somme non erano ancora concretamente do-
vute; che gli importi richiesti in pagamento erano maggiori di quelli dovuti,
non era stato consegnato il non erano dovuti interessi moratori, non Pt_8
previsti dal contratto di subappalto, ed erano stati versati in atti documenti re-
lativi ad altro appalto. Chiedeva, pertanto, “1) in via principale, rigettare il ri-
corso proposto dalla in persona del Parte_1
suo legale rappresentante p. t., per le motivazioni di cui in narrativa e per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla deve la resistente
[...]
in favore della ricorrente;
2) in via subordinata, in caso Controparte_4
di condanna della resistente , accerta- Controparte_7
8 re e dichiarare il concorso di colpa ovvero negligenza della ricorrente con con-
seguente riduzione proporzionale delle somme eventualmente dovute, nonché
la corresponsione di interessi legali;
3) condannare parte ricorrente al paga-
mento delle spese e compensi professionali, oltre accessori di legge, in favore del costituito procuratore”.
4. Instaurato il contraddittorio, era autorizzato il deposito di note inte-
grative.
5. Fallito il tentativo di mediazione demandata dal giudice, all'udienza del 23.6.2025 la causa era discussa oralmente e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda della ricorrente è infondata e dev'essere rigettata.
Al fine di ricostruire la vicenda fattuale posta alla base della presente azione, deve rilevarsi che risulta da allegazioni in fatto sostanzialmente incon-
testate o comunque incontrovertibilmente acclarate dalle produzioni documen-
tali di causa che:
- Con contratto di subappalto del 17.10.2022 NI affidava a CP_8
il subappalto contenuto nei limiti del 50% dell'importo com-
[...]
plessivo del contratto relativamente a parte dei lavori presso il can-
tiere “Lavori di riqualificazione strade comunali” come meglio speci-
9 ficato in premessa;
l'art. 5 del contratto prevedeva che la contabiliz-
zazione dei lavori sarebbe stata effettuata in concomitanza alla pre-
sentazione dei SAL mediante emissione di fattura corrispondente al
SAL emesso, previa presentazione del con pagamento entro Pt_8
7 gg. dall'incasso del SAL da parte dell'ENTE appaltante;
- Con determina n. 508 del 3.7.2023 il , dato atto della Parte_2
richiesta congiunta formulata da e da e acquisita CP_4 Parte_1
al prot. comunale n. 13920 del 23.6.2023, autorizzava il pagamento diretto in favore del subappaltatore per l'importo di sua competenza e contabilizzato negli stati di avanzamento, mentre non autorizzava
(in quanto non inseriva la previsione nella delibera) il pagamento di-
retto anche di eventuali forniture di materiali e noleggio di macchi-
nari per le quali, non rientrando nel contratto di subappalto,
l'appaltatore si fosse fatto carico di trasmettere le relative rendicon-
tazioni alla stazione appaltante prima di ogni pagamento del SAL;
- Con nota inviata a e dell'11.7.2023 la stazione ap- CP_4 Parte_1
paltante comunicava che, nella predisposizione del SAL III, era emerso il superamento del limite del subappalto concesso ed ivitava a limitarsi a completare la bitumazione delle sole strade Parte_1
già oggetto di fresatura per la messa in sicurezza senza avviare ulte-
riori e diverse lavorazioni;
- Con nota dell'11.7.2023 comunicava che, in adesione Parte_1
all'invito della stazione appaltante, non avrebbe proseguito le lavo- razioni;
10 - Con nota del 27.7.2023 comunicava gli importi ancora dovuti CP_4
in esecuzione del SAL II e III a e con nota di pari data Parte_1
confermava la correttezza dei dati comunicati da Parte_1 CP_4
precisando di essere creditrice dell'importo complessivo di €
193.259,36 a saldo per i SAL II e III;
- Con determina n. 642 del 10.8.2023 la Stazione appaltante liquidava i lavori relativi al SAL III e liquidava in favore di gli im- Parte_1
porti dovuti e come contabilizzati;
- Con nota inviata a mezzo pec il 7.12.2023 informava il Parte_1
Comune di di aver inviato alla la fattura 1/98 del Pt_2 CP_4
30.11.2023 di € 35.107,60 per le attività svolte in subappalto SAL 4,
chiedendo al Comune il pagamento diretto.
II. Ebbene, al fine della ricostruzione giuridica della fattispecie, deve rilevarsi che la ricorrente, subappaltatrice, chiede il riconoscimento della spettanza di somme, a titolo di residuo, in relazione ad alcune fatture emesse e non pagate e chiede la condanna in solido della stazione appaltan-
te e dell'appaltatrice in ragione della previsione dell'art. 105 co. 13 d.lgs.
50/2016, applicabile ratione temporis, oltre che della specifica previsione nel-
la determina comunale al pagamento diretto.
III. In primo luogo, va rilevato che la domanda formulata da
[...]
nei confronti del , in via principale, è infondata e Per_1 Parte_2
dev'essere rigettata.
Nell'ambito del contratto d'appalto pubblico stipulato tra CP_4
11 (mandante del raggruppamento temporaneo d'imprese) e il Parte_6
[...
, aveva concluso un contratto di subappalto con CP_4 Parte_1
Come precisava la norma di cui all'art. 105 del d.lgs.50/2016, appli-
cabile in quanto l'appalto in esame è stato concluso prima dell'introduzione del nuovo Codice dei contratti pubblici del 2023, il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazio-
ni o lavorazioni oggetto del contratto d'appalto.
Nella disciplina allora in vigore ed in aderenza alla citata normativa,
erano state previste le lavorazioni oggetto del subappalto.
Come evidente dall'analisi della documentazione esibita dalle parti,
in seguito alla stipula del contratto di subappalto ed all'autorizzazione rila-
sciata dalla stazione appaltante ai sensi del co. 13 del predetto art. 105 d.lgs.
n. 50/2016 al pagamento diretto, l'appaltatrice aveva comunicato alla CP_4
stazione appaltante gli importi ancora dovuti a saldo dei SAL nn. 2 e 3,
aveva espressamente confermato gli importi e le causali (saldo Parte_1
SAL nn. 2 e 3) e il ha corrisposto gli importi dovuti con Parte_2
determinazione del 10.8.2023.
Già in data 11.7.2023, peraltro, il Comune di aveva comunicato Pt_2
a di non proseguire nelle lavorazioni in quanto era stato rag- Parte_1
giunto il limite del subappalto, e la nota era stata riscontrata da Parte_9
[... che aveva precisato che non avrebbe dato corso ad ulteriori lavorazioni.
12 Dopo le note del 27.7.2023 (con le dichiarazioni dei crediti di CP_8
accettata dalla stessa) e del 10.8.2023 (con la quale il Comune proce-
[...]
deva al pagamento del credito residuo in favore di in data Parte_1
24.11.2023 il emetteva il SAL n. 4, nel quale non erano Parte_2
stati rendicontati lavori eseguiti da e del resto non avrebbe po- Parte_1
tuto essere rendicontato alcun altro lavoro, in quanto dall'11.7.2023 CP_8
non aveva compiuto alcun lavoro rendicontabile, poiché ciò avrebbe
[...]
ecceduto i limiti del subappalto.
Dal canto suo, neanche per l'elaborazione dei conteggi per il CP_4
SAL n. 4 aveva indicato alcun lavoro posto in essere da né Parte_1
aveva chiesto delegazioni di pagamento.
Dopo il 5.12.2023 il Comune non ha più emesso alcun SAL, né certi-
ficati di pagamento, né liquidazioni.
Risulta, pertanto, evidentemente, dalla documentazione esibita da tutte le parti, che nessun pagamento possa essere preteso direttamente da nei confronti del , in quanto altrettanto evi- Parte_1 Parte_2
dente risulta che il Comune, stazione appaltante, abbia pagato direttamente per i lavori eseguiti in regime di subappalto, rendicontati e ri- Parte_1
chiesti.
Né può ritenersi che il Comune abbia leso il legittimo affidamento di proprio in ragione della narrazione in fatto come succedutasi. Parte_1
13 In sostanza, il Comune ha liquidato tutti i pagamenti in favore della subap-
paltatrice relativi ai SAL nn. 2 e 3 come richiesti ed accettati Parte_1
espressamente da Parte_1
Anche la circostanza per cui ha trasmesso la fattura 1- Parte_1
98/2023 del 30.11.2023 alla stazione appaltante solo in data 7.12.2023 e quindi successivamente all'ultima liquidazione, fatta con SAL n. 4 e quella per cui le fatture 17/2024 del 27.3.2024 di € 79.920,04 e 18/2024 del
27.03.2024 di € 6.350 sono state emesse da circa 4 mesi dopo il Parte_1
pagamento del SAL n. 4, liquidato con Determina R.G. n. 989 del 5.12.2023
assumono rilevanza per escludere del tutto che tali fatture debbano essere pagate dal in via diretta. Parte_2
IV. Quanto alla domanda di pagamento formulata da Parte_1
contro la stessa è infondata e dev'essere rigettata. CP_4
Come da previsione del contratto di subappalto già richiamato e dall'analisi della documentazione depositata dalle parti ed acquisita al fa-
scicolo d'ufficio, come peraltro ricostruito anche nella parte in diritto relati-
vamente ai rapporti tra subappaltatrice e , i sensi dell'art. Parte_2
105 d.lgs. n. 50/2016 co. 13, tutte le prestazioni eseguite da fino Parte_1
a fine luglio 2023 sono state soddisfatte e parte ricorrente non può chiedere il pagamento di ulteriori prestazioni, in quanto con la determina comunale del 10.8.2023 sono state liquidate le somme ancora dovute a Parte_1
quantificate alla data del SAL n. 3 del 18.7.2023 e accettate espressamente
14 da che ha rilasciato quietanza liberatoria, dichiarandosi soddi- Parte_1
sfatta.
Ne deriva che le fatture n. 1-69/2023 del 20.7.2023 e 1-71/2023 del
20.7.2023, aventi ad oggetto somme delle quali richiede il pa- Parte_1
gamento non possono essere di per sé sole considerate prova del credito.
Tutte le prestazioni relative ai SAL nn. 2 e 3 sono state pagate diret-
tamente dal a e quest'ultima ha dichiarato di Parte_2 Parte_1
non aver null'altro a pretendere a riguardo.
Sul punto, anche in applicazione della previsione dell'art. 1227 co. 2
c.c., che si applica secondo la giurisprudenza anche ai contratti pubblici,
deve rilevarsi che il comportamento del creditore, che dapprima si è dichia-
rato soddisfatto di quanto contabilizzato e dopo qualche mese ha emesso le fatture a saldo assume un rilievo particolare ai fini del rigetto della doman-
da.
Quanto alle altre fatture delle quali richiede il pagamen- Parte_1
to a deve rilevarsi che, pur non volendo dubitare che le somme ivi CP_4
portate siano dovute, in quanto le prestazioni sono state eseguite, tuttavia non si è ancora perfezionato, al momento dell'instaurazione del giudizio, il meccanismo contrattuale che consente di ritenere che sia sorto il diritto di a percepire il compenso. Parte_1
In primo luogo, tali prestazioni non possono riferirsi al SAL n. 4,
15 come indicato da in quanto il SAL n. 4 è stato contabilizzato e Parte_1
pagato dal a prima che le predette fatture fossero Parte_2 CP_4
emesse.
Trattandosi di lavori successivi (o per i quali è stato richiesto il pa-
gamento successivamente) e sussistendo contestazioni tra le parti in merito agli adempimenti successivi che devono essere posti in essere da CP_8
per maturare il diritto al compenso, ed avendo espressamente il Co-
[...]
mune di precisato di non aver contabilizzato o pagato altra somma Pt_2
dopo l'emissione del SAL n. 4, osta alla condanna di la previsione CP_4
dell'art. 5 del contratto di subappalto in essere tra le parti, secondo il quale
“i pagamenti avverranno entro 7 giorni dall'avvenuto incasso del corri-
spondente SAL da parte dell'Ente Appaltante, previa presentazione della fattura del subappaltatore”. Non essendo stato ancora emesso il SAL corri-
spondente all'esecuzione dei lavori per i quali richiede il pa- Parte_1
gamento, non si è maturata la condizione sospensiva di cui all'art. 5 del contratto di subappalto e pertanto nessun compenso può essere ancora ri-
chiesto nei confronti di CP_4
Il rigetto della domanda di condanna di comporta CP_4
l'assorbimento della domanda di condanna in via subordinata e solidale del
. Parte_2
L'art. 105 co. 13 del d.lgs. n. 50/2016 dispone(va) infatti che la sta-
zione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista,
16 al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappal-
tatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
E' evidente che non si è verificato l'inadempimento dell'appaltatore in quanto non si è verificata la condizione necessaria perché Parte_1
possa domandare il pagamento del compenso, ossia l'approvazione di un successivo SAL o dello stato finale dei lavori.
V. La domanda di parte ricorrente dev'essere pertanto conclusiva-
mente rigettata.
VI. Le spese seguono la soccombenza e dev'essere per- Parte_1
tanto condannata al pagamento delle spese di lite sostenute dalle
contro
-
parti, in applicazione dei compensi medi di cui alle tariffe di cui al D.M. n.
55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, sulla base del valore della controversia, opportunamente ridotti per la semplicità delle questioni giu-
ridiche controverse ed esclusa la fase istruttoria, non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando sulla doman-
da proposta da P. VA Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., con ricorso deposita- P.VA_1
17 to il 27.8.2024 nei confronti di , in persona del Sindaco, Parte_2
legale rappresentante p.t., cod. fisc. e di P.VA_2 Controparte_7
p. VA , cod. fisc. , così
[...] P.VA_3 C.F._3
provvede:
rigetta le domande della ricorrente;
condanna al pagamento del- Parte_1
le spese di lite sostenute dalle controparti e Parte_2 [...]
, che quantifica in € 4.217,00 per compensi professionali Parte_10
per ciascuna parte, oltre compenso forfettario del 15%, VA e CPA come per legge, da corrispondersi, quanto a , di- Controparte_7
rettamente in favore dell'avv. Rosetta Russano, dichiaratasi anticipataria.
Così deciso in Crotone, il 12 settembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Angiuli
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