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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 18/12/2025, n. 1996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1996 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
3152/2020 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 18 dicembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3152/2020 R.G.L., avente ad oggetto: “retribuzione”,
PROMOSSA DA
(P.Iva/C.F. ), con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Pomezia alla Via Laurentina n.157/J, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.
(Codice fiscale: ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
06.06.1960, ed elettivamente domiciliata in Roma alla Via Luigi Pulci n. 3, presso lo studio dell'Avv. Stany Andrea Sirianni (C.F.: ), giusta procura allegata al C.F._2 ricorso;
RICORRENTE CONTRO
, nato a [...], il [...] (c.f. ), Controparte_2 C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca
Pasquazi, del Foro di Tivoli e dall'Avv. Sabrina Pellegrini, del Foro di Velletri, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
RESISTENTE
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso depositato in data 27/7/2020, la proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Velletri
n. 302/2020 del 2/6/2020 portante la somma di € 61183, 79 e chiedeva al Tribunale adito di:
“1) PRELIMINARMENTE, anche inaudita altera parte: con ordinanza non impugnabile, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 302/2020 del 02.06.2020 emesso dal Tribunale Ordinario di Velletri nella persona del Giudice Dr. Silvestrini, nel procedimento N. R.G. 1947/2020 ai sensi di quanto disposto dall'art. 649 c.p.c.;
NEL MERITO:
2) IN VIA PRELIMINARE, ed in ogni caso: dichiarare la intervenuta prescrizione di ogni diritto asseritamente vantato dalla parte ricorrente con riferimento al periodo lavorativo antecedente il 26.06.2018 (in caso di applicazione della prescrizione presuntiva), ovvero in subordine al 26.06.2014 (in caso di applicazione della prescrizione estintiva);
3) IN VIA PRINCIPALE: dichiarare nullo o comunque privo di efficacia e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n.
302/2020 del 02.06.2020 emesso dal Tribunale Ordinario di Velletri nella persona del
Giudice Dr. Silvestrin, nel procedimento N. R.G. 1947/2020, e dichiarare che nulla è dovuto dalla al sig. in relazione alle causali Parte_1 Controparte_2 azionate con il decreto ingiuntivo opposto, nonché con riferimento al rapporto contrattuale intercorso;
4) IN VIA SUBORDINATA ED IN OGNI CASO: ridurre le somme che dovessero risultare riconosciute in capo all'istante in considerazione degli importi netti risultanti dai cedolini paga che risultano corrisposti, nonché in considerazione dell'avvenuto adempimento, da parte della opponente, degli oneri fiscali e contributivi connessi al rapporto di lavoro;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre IVA e CPA” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2. si costituiva in giudizio con memoria dell'11/6/2021 per chiedere al Controparte_2
Tribunale di: “1) in via preliminare, rigettare la domanda di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto per tutte le ragioni esposte in narrativa;
2 2) sempre in via preliminare, nel merito, rigettare la domanda di intervenuta prescrizione presuntiva ed estintiva, per tutte le ragioni indicate in narrativa;
3) nel merito, disattendere e rigettare tutte le domande proposte Parte_2 nel ricorso di opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 19.05.2021, e conseguentemente confermare il disposto del decreto ingiuntivo n. 302/2020, con condanna di parte opponente al pagamento della somma di Euro 61.183,79, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione delle rate di credito al saldo, in favore del Signor ed anche oltre i compensi professionali ivi liquidati in favore dei Controparte_2 procuratori antistatari.
Con vittoria di spese, compensi professionali e spese generali del giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
3. La prima udienza di trattazione della causa veniva fissata dal precedente Giudice titolare con decreto dell'11/8/2020 per l'udienza del 22/6/2021, a tale udienza veniva sospesa l'efficacia esecutiva del decreto opposto ed emessa ordinanza istruttoria con rinvio all'udienza del 22/3/2022; seguivano i differimenti d'ufficio alle udienze del 25/10/2022 e 13/6/2023; in data 4/7/2023 il ruolo veniva riassegnato a questo decidente;
seguiva l'udienza del 16/2/2024
e a tale udienza la causa veniva chiamata per la prima volta innanzi a questo Giudice;
a tale udienza veniva sentito il teste di parte opposta;
seguiva l'udienza del Testimone_1
2/7/2024 in cui veniva sentito il teste di parte opponente;
seguiva Testimone_2 ordinanza istruttoria del 3/7/2024 con cui veniva disposta CTU contabile con nomina del dott.
(dottore commercialista), che prestava giuramento del 31/10/2024 con Persona_1 formulazione del seguente quesito:
“accerti il CTU - sulla base della documentazione in atti e delle prove orali assunte in giudizio – se sussiste – ed eventualmente in che misura - un credito di nei Controparte_2 confronti di a titolo di retribuzioni e T.F.R. al lordo e al netto, tenuto Parte_3 conto:
- degli avvenuti pagamenti di cui ai cedolini buste paga di cui al doc. 6 allegato al ricorso in opposizione,
- che il rapporto di lavoro ha avuto una durata dal 3/10/2011 all'1/5/2019 (cessazione per dimissioni volontarie) con la qualifica di autista CCNL Trasporti e Logistica;
- che l'orario di lavoro è stato il seguente:
3 a) dal 3/10/2011 al 31/8/2012 per tre giorni a settimana dalle 8.00 alle 16.30 con un'ora di pausa;
b) dall'1/9/2012 al 30/11/2018 per quattro giorni a settimana dalle 8.00 alle 16.30 con un'ora di pausa;
c) dall'1/12/2018 all'1/5/2019 per cinque giorni a settimana dalle 8.00 alle 16.30;
- dell'avvenuta estinzione per prescrizione dei crediti retributivi in un anno ex art 2955 n 2
c.c. in base all'atto interruttivo della prescrizione rappresentato dalla lettera di messa in mora del 26/6/2019 (con prescrizione delle retribuzioni anteriori al 26/6/2018), dell'estinzione per prescrizione in tre anni ai sensi dell'art. 2956 n 1 c.c. per la tredicesima mensilità, e dell'estinzione per prescrizione in 5 anni per il FR (con calcolo dalla lettera di messa in mora del 26/6/2019 e del nuovo atto interruttivo rappresentato dalla domanda giudiziale del 27/7/2020) ”.
La relazione peritale veniva depositata il 24/4/2025. Seguiva l'udienza dell'11/7/2025 all'esito della quale veniva emessa ordinanza del 13/7/2025 con cui veniva disposta una integrazione peritale nei termini di una valutazione delle osservazioni critiche presentate dalle parti;
la relazione finale veniva depositata il 18/11/2025; seguiva l'udienza del
18/12/2025 e all'esito della discussione orale veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
4. L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalle parti costituite, nell'escussione dei testi (verbale udienza 16/2/2024) e Testimone_1
(verbale udienza 2/7/2024), nonchè nell'espletamento di consulenza Testimone_2 tecnica d'ufficio contabile espletata dal dott. (dottore commercialista). Persona_1
2. In fatto e in diritto
5. Nel merito, l'istruttoria espletata ha consentito di accertare che ha Controparte_2 intrattenuto con un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato Parte_3 dal 3/10/2011 all'1/5/2019, data di cessazione del rapporto per dimissioni volontarie, con mansioni di autista CCNL Trasporti e Logistica.
6. L'orario di lavoro è stato il seguente:
4 a) dal 3/10/2011 al 31/8/2012 per tre giorni a settimana dalle 8.00 alle 16.30 con un'ora di pausa;
b) dall'1/9/2012 al 30/11/2018 per quattro giorni a settimana dalle 8.00 alle 16.30 con un'ora di pausa;
c) dall'1/12/2018 all'1/5/2019 per cinque giorni a settimana dalle 8.00 alle 16.30.
7. Parte opponente ha eccepito la prescrizione. Il Tribunale dichiara:
- l'avvenuta estinzione per prescrizione dei crediti retributivi in un anno ex art 2955 n 2 c.c. in base all'atto interruttivo della prescrizione rappresentato dalla lettera di messa in mora del
26/6/2019 (con prescrizione delle retribuzioni anteriori al 26/6/2018);
- l'avvenuta estinzione per prescrizione in tre anni ai sensi dell'art. 2956 n 1 c.c. per la tredicesima mensilità;
- l'avvenuta estinzione per prescrizione in 5 anni per il FR (con calcolo dalla lettera di messa in mora del 26/6/2019 e del nuovo atto interruttivo rappresentato dalla domanda giudiziale del
27/7/2020).
8. Alla luce dei predetti criteri il CTU ha accertato quanto segue:
“il credito di nei confronti di a titolo di Controparte_2 Parte_1 differenze retributive e T.F.R. al lordo è pari a euro 6.895,54 mentre al netto il credito è pari
a euro 5.213,74.
Da tali importi andrebbero dedotti euro 2.221,36 quali eccedenze di bonifici a favore del datore di lavoro, relativamente al periodo 26/06/2016 - 30/04/2019, rispetto alle competenze derivanti dalle buste paga originarie” (v. relazione peritale dott. del 18/11/2025, pag. Per_1
15).
9. Osserva il decidente che, la consulenza tecnica d'ufficio espletata, a firma del dott. Per_1
è stata redatta in conformità ai criteri tecnico- scientifici del settore di riferimento ed è immune da vizi logici, per l'effetto il decidente fa proprie le conclusioni dell'esperto.
10. Tutto ciò posto, il Tribunale accerta e dichiara il diritto di alle Controparte_2 differenze retributive maturate nel periodo di lavoro dal 3/10/2011 all'1/5/2019, pari a €
6.895,54 lorde, di cui € 5.213,74 nette, oltre interessi legali e rivalutazione dal dì del dovuto sino al soddisfo;
per l'effetto condanna al pagamento in favore di Parte_3
5 della somma pari ad € 6.895,54 lorde, di cui € 5.213,74 nette, oltre Controparte_2 interessi legali e rivalutazione dal dì del dovuto sino al soddisfo.
11. Il Tribunale accerta e dichiara, altresì, un indebito percepito da pari ad € CP_2
2.221,36 come eccedenza rispetto alle buste paga relativamente al periodo 26/06/2016 -
30/04/2019, che deve essere restituito alla odierna opponente.
12. Revoca il decreto ingiuntivo opposto.
3. Le spese di lite.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza: la soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Spese di CTU liquidate definitivamente con separato decreto a carico delle parti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- accerta e dichiara il diritto di alle differenze retributive maturate Controparte_2 nel periodo di lavoro dal 3/10/2011 all'1/5/2019, pari a € 6.895,54 lorde, di cui €
5.213,74 nette, oltre interessi legali e rivalutazione dal dì del dovuto sino al soddisfo;
- condanna al pagamento in favore di della Parte_3 Controparte_2 somma pari ad € 6.895,54 lorde, di cui € 5.213,74 nette, oltre interessi legali e rivalutazione dal dì del dovuto sino al soddisfo;
- accerta e dichiara un indebito percepito da pari ad € 2.221,36 come CP_2 eccedenza rispetto alle buste paga relativamente al periodo 26/06/2016 - 30/04/2019, che deve essere restituito alla odierna opponente;
- spese di lite compensate tra le parti;
spese di CTU liquidate definitivamente con separato decreto a carico delle parti in solido tra loro.
Così deciso in Velletri, il 18 dicembre 2025.
Il Giudice del lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
6 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 18 dicembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3152/2020 R.G.L., avente ad oggetto: “retribuzione”,
PROMOSSA DA
(P.Iva/C.F. ), con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Pomezia alla Via Laurentina n.157/J, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.
(Codice fiscale: ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
06.06.1960, ed elettivamente domiciliata in Roma alla Via Luigi Pulci n. 3, presso lo studio dell'Avv. Stany Andrea Sirianni (C.F.: ), giusta procura allegata al C.F._2 ricorso;
RICORRENTE CONTRO
, nato a [...], il [...] (c.f. ), Controparte_2 C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca
Pasquazi, del Foro di Tivoli e dall'Avv. Sabrina Pellegrini, del Foro di Velletri, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
RESISTENTE
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso depositato in data 27/7/2020, la proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Velletri
n. 302/2020 del 2/6/2020 portante la somma di € 61183, 79 e chiedeva al Tribunale adito di:
“1) PRELIMINARMENTE, anche inaudita altera parte: con ordinanza non impugnabile, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 302/2020 del 02.06.2020 emesso dal Tribunale Ordinario di Velletri nella persona del Giudice Dr. Silvestrini, nel procedimento N. R.G. 1947/2020 ai sensi di quanto disposto dall'art. 649 c.p.c.;
NEL MERITO:
2) IN VIA PRELIMINARE, ed in ogni caso: dichiarare la intervenuta prescrizione di ogni diritto asseritamente vantato dalla parte ricorrente con riferimento al periodo lavorativo antecedente il 26.06.2018 (in caso di applicazione della prescrizione presuntiva), ovvero in subordine al 26.06.2014 (in caso di applicazione della prescrizione estintiva);
3) IN VIA PRINCIPALE: dichiarare nullo o comunque privo di efficacia e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n.
302/2020 del 02.06.2020 emesso dal Tribunale Ordinario di Velletri nella persona del
Giudice Dr. Silvestrin, nel procedimento N. R.G. 1947/2020, e dichiarare che nulla è dovuto dalla al sig. in relazione alle causali Parte_1 Controparte_2 azionate con il decreto ingiuntivo opposto, nonché con riferimento al rapporto contrattuale intercorso;
4) IN VIA SUBORDINATA ED IN OGNI CASO: ridurre le somme che dovessero risultare riconosciute in capo all'istante in considerazione degli importi netti risultanti dai cedolini paga che risultano corrisposti, nonché in considerazione dell'avvenuto adempimento, da parte della opponente, degli oneri fiscali e contributivi connessi al rapporto di lavoro;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre IVA e CPA” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2. si costituiva in giudizio con memoria dell'11/6/2021 per chiedere al Controparte_2
Tribunale di: “1) in via preliminare, rigettare la domanda di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto per tutte le ragioni esposte in narrativa;
2 2) sempre in via preliminare, nel merito, rigettare la domanda di intervenuta prescrizione presuntiva ed estintiva, per tutte le ragioni indicate in narrativa;
3) nel merito, disattendere e rigettare tutte le domande proposte Parte_2 nel ricorso di opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 19.05.2021, e conseguentemente confermare il disposto del decreto ingiuntivo n. 302/2020, con condanna di parte opponente al pagamento della somma di Euro 61.183,79, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione delle rate di credito al saldo, in favore del Signor ed anche oltre i compensi professionali ivi liquidati in favore dei Controparte_2 procuratori antistatari.
Con vittoria di spese, compensi professionali e spese generali del giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
3. La prima udienza di trattazione della causa veniva fissata dal precedente Giudice titolare con decreto dell'11/8/2020 per l'udienza del 22/6/2021, a tale udienza veniva sospesa l'efficacia esecutiva del decreto opposto ed emessa ordinanza istruttoria con rinvio all'udienza del 22/3/2022; seguivano i differimenti d'ufficio alle udienze del 25/10/2022 e 13/6/2023; in data 4/7/2023 il ruolo veniva riassegnato a questo decidente;
seguiva l'udienza del 16/2/2024
e a tale udienza la causa veniva chiamata per la prima volta innanzi a questo Giudice;
a tale udienza veniva sentito il teste di parte opposta;
seguiva l'udienza del Testimone_1
2/7/2024 in cui veniva sentito il teste di parte opponente;
seguiva Testimone_2 ordinanza istruttoria del 3/7/2024 con cui veniva disposta CTU contabile con nomina del dott.
(dottore commercialista), che prestava giuramento del 31/10/2024 con Persona_1 formulazione del seguente quesito:
“accerti il CTU - sulla base della documentazione in atti e delle prove orali assunte in giudizio – se sussiste – ed eventualmente in che misura - un credito di nei Controparte_2 confronti di a titolo di retribuzioni e T.F.R. al lordo e al netto, tenuto Parte_3 conto:
- degli avvenuti pagamenti di cui ai cedolini buste paga di cui al doc. 6 allegato al ricorso in opposizione,
- che il rapporto di lavoro ha avuto una durata dal 3/10/2011 all'1/5/2019 (cessazione per dimissioni volontarie) con la qualifica di autista CCNL Trasporti e Logistica;
- che l'orario di lavoro è stato il seguente:
3 a) dal 3/10/2011 al 31/8/2012 per tre giorni a settimana dalle 8.00 alle 16.30 con un'ora di pausa;
b) dall'1/9/2012 al 30/11/2018 per quattro giorni a settimana dalle 8.00 alle 16.30 con un'ora di pausa;
c) dall'1/12/2018 all'1/5/2019 per cinque giorni a settimana dalle 8.00 alle 16.30;
- dell'avvenuta estinzione per prescrizione dei crediti retributivi in un anno ex art 2955 n 2
c.c. in base all'atto interruttivo della prescrizione rappresentato dalla lettera di messa in mora del 26/6/2019 (con prescrizione delle retribuzioni anteriori al 26/6/2018), dell'estinzione per prescrizione in tre anni ai sensi dell'art. 2956 n 1 c.c. per la tredicesima mensilità, e dell'estinzione per prescrizione in 5 anni per il FR (con calcolo dalla lettera di messa in mora del 26/6/2019 e del nuovo atto interruttivo rappresentato dalla domanda giudiziale del 27/7/2020) ”.
La relazione peritale veniva depositata il 24/4/2025. Seguiva l'udienza dell'11/7/2025 all'esito della quale veniva emessa ordinanza del 13/7/2025 con cui veniva disposta una integrazione peritale nei termini di una valutazione delle osservazioni critiche presentate dalle parti;
la relazione finale veniva depositata il 18/11/2025; seguiva l'udienza del
18/12/2025 e all'esito della discussione orale veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
4. L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalle parti costituite, nell'escussione dei testi (verbale udienza 16/2/2024) e Testimone_1
(verbale udienza 2/7/2024), nonchè nell'espletamento di consulenza Testimone_2 tecnica d'ufficio contabile espletata dal dott. (dottore commercialista). Persona_1
2. In fatto e in diritto
5. Nel merito, l'istruttoria espletata ha consentito di accertare che ha Controparte_2 intrattenuto con un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato Parte_3 dal 3/10/2011 all'1/5/2019, data di cessazione del rapporto per dimissioni volontarie, con mansioni di autista CCNL Trasporti e Logistica.
6. L'orario di lavoro è stato il seguente:
4 a) dal 3/10/2011 al 31/8/2012 per tre giorni a settimana dalle 8.00 alle 16.30 con un'ora di pausa;
b) dall'1/9/2012 al 30/11/2018 per quattro giorni a settimana dalle 8.00 alle 16.30 con un'ora di pausa;
c) dall'1/12/2018 all'1/5/2019 per cinque giorni a settimana dalle 8.00 alle 16.30.
7. Parte opponente ha eccepito la prescrizione. Il Tribunale dichiara:
- l'avvenuta estinzione per prescrizione dei crediti retributivi in un anno ex art 2955 n 2 c.c. in base all'atto interruttivo della prescrizione rappresentato dalla lettera di messa in mora del
26/6/2019 (con prescrizione delle retribuzioni anteriori al 26/6/2018);
- l'avvenuta estinzione per prescrizione in tre anni ai sensi dell'art. 2956 n 1 c.c. per la tredicesima mensilità;
- l'avvenuta estinzione per prescrizione in 5 anni per il FR (con calcolo dalla lettera di messa in mora del 26/6/2019 e del nuovo atto interruttivo rappresentato dalla domanda giudiziale del
27/7/2020).
8. Alla luce dei predetti criteri il CTU ha accertato quanto segue:
“il credito di nei confronti di a titolo di Controparte_2 Parte_1 differenze retributive e T.F.R. al lordo è pari a euro 6.895,54 mentre al netto il credito è pari
a euro 5.213,74.
Da tali importi andrebbero dedotti euro 2.221,36 quali eccedenze di bonifici a favore del datore di lavoro, relativamente al periodo 26/06/2016 - 30/04/2019, rispetto alle competenze derivanti dalle buste paga originarie” (v. relazione peritale dott. del 18/11/2025, pag. Per_1
15).
9. Osserva il decidente che, la consulenza tecnica d'ufficio espletata, a firma del dott. Per_1
è stata redatta in conformità ai criteri tecnico- scientifici del settore di riferimento ed è immune da vizi logici, per l'effetto il decidente fa proprie le conclusioni dell'esperto.
10. Tutto ciò posto, il Tribunale accerta e dichiara il diritto di alle Controparte_2 differenze retributive maturate nel periodo di lavoro dal 3/10/2011 all'1/5/2019, pari a €
6.895,54 lorde, di cui € 5.213,74 nette, oltre interessi legali e rivalutazione dal dì del dovuto sino al soddisfo;
per l'effetto condanna al pagamento in favore di Parte_3
5 della somma pari ad € 6.895,54 lorde, di cui € 5.213,74 nette, oltre Controparte_2 interessi legali e rivalutazione dal dì del dovuto sino al soddisfo.
11. Il Tribunale accerta e dichiara, altresì, un indebito percepito da pari ad € CP_2
2.221,36 come eccedenza rispetto alle buste paga relativamente al periodo 26/06/2016 -
30/04/2019, che deve essere restituito alla odierna opponente.
12. Revoca il decreto ingiuntivo opposto.
3. Le spese di lite.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza: la soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Spese di CTU liquidate definitivamente con separato decreto a carico delle parti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- accerta e dichiara il diritto di alle differenze retributive maturate Controparte_2 nel periodo di lavoro dal 3/10/2011 all'1/5/2019, pari a € 6.895,54 lorde, di cui €
5.213,74 nette, oltre interessi legali e rivalutazione dal dì del dovuto sino al soddisfo;
- condanna al pagamento in favore di della Parte_3 Controparte_2 somma pari ad € 6.895,54 lorde, di cui € 5.213,74 nette, oltre interessi legali e rivalutazione dal dì del dovuto sino al soddisfo;
- accerta e dichiara un indebito percepito da pari ad € 2.221,36 come CP_2 eccedenza rispetto alle buste paga relativamente al periodo 26/06/2016 - 30/04/2019, che deve essere restituito alla odierna opponente;
- spese di lite compensate tra le parti;
spese di CTU liquidate definitivamente con separato decreto a carico delle parti in solido tra loro.
Così deciso in Velletri, il 18 dicembre 2025.
Il Giudice del lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
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