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Sentenza 8 maggio 2024
Sentenza 8 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 08/05/2024, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno – Prima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Maria Elena Del Forno Presidente
2) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
3) Dott. Francesco Bruno Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello, iscritta a ruolo al N. 801\2018 R.G., vertente
TRA
e in Parte_1 Parte_2 Parte_3
proprio e quali eredi di e Persona_1 Persona_2
rappresentanti e difesi dal prof. avv. Fabrizio Fezza e dall'avv. Raffaele Guerritore,
elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, in Salerno, alla via Roma n. 7,
come da procura in calce all'atto di appello;
APPELLANTI E
(già , quale impresa Controparte_1 Controparte_2
designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la in Org_1
persona dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale, dr. Controparte_3
e dal Direttore Generale, dr. , giusta procura generali alle liti
[...] Controparte_4
per notar dell'Armi di Treviso del 18\12\2014 rep. 186905 racc. Persona_3
30367, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Torre e con questi elettivamente domiciliata in Salerno, alla via Cuomo n. 17, presso lo studio dell'avv. Valeria
Argentino, come da procura in atti;
e quali eredi di CP_5 CP_6 CP_7 CP_8
elettivamente domiciliati in Sarno, alla via Nunziante n. 24/D, Persona_4
presso lo studio degli avv.ti Domenico De Liguori e Maria Battaglia, che li rappresentano e difendono come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2058\2017, resa in data 9\10-15\12\2017
dal Tribunale di Nocera Inferiore;
in materia di Responsabilità extracontrattuale da
sinistro stradale;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite in sostituzione dell'udienza del 2\11\2023.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
2 Con atto di citazione, regolarmente notificato in data 15\6\2018,
[...]
e in proprio e quali Parte_1 Parte_2 Parte_3
eredi di e proponevano tempestivo Persona_1 Persona_2
appello avverso la sentenza n. 2058\2017, resa in data 9\10\2017 (pubblicata in data
15\12\2017 e non notificata), con la quale il Tribunale di Nocera Inferiore,
riconoscendo la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro di rigettava la domanda di risarcimento proposta contro le Persona_2
– in qualità di impresa designata per il Fondo di Controparte_2
Garanzia Vittime della Strada per la - e gli eredi di Org_1 [...]
( e ). Per_4 CP_5 CP_6 CP_7 CP_8
Invero, nell'atto introduttivo di primo grado Parte_1 Parte_2
e in proprio e quali eredi di
[...] Parte_3 Persona_1
nonché di rappresentavano che in data 15\7\2004, alle ore Persona_2
16,30 circa, in Sarno (SA), mentre il loro congiunto transitava Persona_1
lungo via Provinciale Amendola alla guida del proprio motociclo Yamaha 600 (tg. SA
129343), veniva coinvolto in un grave incidente stradale causato da un motocarro
Piaggio APE CAR (tg. PI121431), condotto da e di proprietà di Persona_4
che, in particolare, l' , proveniente da una traversa Persona_5 Org_2
laterale, si immetteva repentinamente su via Provinciale Amendola, con una manovra di svolta a sinistra in prossimità di una curva, senza concedere la precedenza al motoveicolo del tagliando la strada alla moto, che cadeva al suolo;
Per_1
che a seguito di tale incidente, veniva trasportato presso il Persona_1
” di Sarno, dove decedeva poco dopo a causa delle ferite Org_3 Org_4
gravissime riportate;
che nel 2006 decedeva anche padre Persona_2
di ; che il motocarro PIAGGIO risultava sprovvisto di copertura Per_1 Org_2
3 assicurativa al momento del sinistro. Quindi, chiedevano il risarcimento in proprio e
nella qualità, di tutti i danni jure proprio e jure hereditatis, materiali, biologici,
personali, patrimoniali, morali ed esistenziali, presenti e futuri, etc., nessuno escluso,
conseguenti al sinistro…>.
Con la comparsa di costituzione e risposta dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore,
eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo perso Persona_5
il possesso dell' sin dal 1996. Di conseguenza, veniva autorizzata la Org_2
chiamata in causa di quale nuovo proprietario dell'autocarro. Persona_4
Con autonome comparse si costituivano le e gli Controparte_2
eredi di nelle more deceduto ( Persona_4 CP_5 CP_6
e ), eccependo, in via preliminare, la prescrizione del CP_7 CP_8
diritto al risarcimento del danno, nonché contestando nel merito gli assunti attorei,
rilevando che in sede penale era stata esclusa qualsiasi responsabilità del loro congiunto nelle causazione del sinistro (cfr. richiesta di archiviazione del 19\11\2004
e decreto di archiviazione del GIP presso il Tribunale di Nocera Inferiore del
15\4\2006)
Quindi, rigettata la richiesta di prova orale e CTU (cfr. ordinanza datata 1\6\2015), il
Tribunale di Nocera Inferiore emetteva la sentenza qui appellata, con la quale rigettava la domanda di risarcimento proposta dagli eredi di Persona_1
condannandoli al pagamento delle spese di lite, previa estromissione del . Per_5
In via preliminare, nella gravata sentenza il giudice di prime cure confermava l'ordinanza, con la quale aveva ritenuto inammissibile e ininfluente la prova per testi come articolata dalle parti, in ragione della dichiarazione scritta, allegata alla
Relazione di Servizio del Commissariato di Polizia Stradale, dell'ispettore Tes_1
, all'epoca in servizio presso la Polfer di Salerno, il quale aveva riferito che
[...]
4 non via erano altri testimoni oculari dell'incidente. Quindi, sulla base della consulenza disposta dal PM, il primo giudice riteneva che nel caso di specie fosse applicabile il cd. principio della precedenza di fatto: in altre parole, accertato che tra i due veicoli al momento del reciproco avvistamento vi era una distanza di circa mt. 32,50, con la conseguenza che l' condotta dal si era già immesso nel flusso di Org_2 Per_4
traffico e la moto condotta dal peraltro di grossa cilindrata, per la Per_1
cui guida il giovane conducente non era abilitato - che viaggiava a velocità non inferiore a 62 Km\h, quindi superiore al limite in zona abitata, avrebbe potuto evitare il veicolo se si fosse attenuto alle regole del codice della strada e se avesse tenuto una condotta più prudente. Il Tribunale, quindi, affermava l'estraneità del conducente dell' nella determinazione dell'evento mortale, ascrivendolo in via esclusiva Org_2
al comportamento colposo del deceduto.
Con l'impugnazione in esame, e Parte_1 Parte_2
in proprio e quali eredi di e Parte_3 Persona_1
convenivano in giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Persona_2
Salerno, le e gli eredi di Controparte_2 Persona_4
( e ), al fine di, previa CP_5 CP_6 CP_7 CP_8
ammissione della prova testimoniale e della CTU già richieste in primo grado,
<accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del < i>
proprietario/conducente del motocarro Piaggio Ape Car tg PI 121431, sig.
[...]
, in ordine alla produzione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, Per_4
condannare gli appellati … in solido con le , già Controparte_1 [...]
nella qualità…, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e Controparte_2
non patrimoniali, subiti dagli attori, sia jure proprio che in qualità di eredi del defunto
sig. nonché del di lui padre (deceduto nel Persona_1 Persona_2
5 2006), ed indicati nel corso del procedimento di I grado e nella narrativa del presente
atto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulle somme
rivalutate dal fatto all'effettivo soddisfo_ in via meramente subordinata, graduarsi le
colpe dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro de quo con conseguente
ripartizione della responsabilità in misura da determinarsi per ciascuno di essi …>..
Spese del doppio grado vinte.
In particolare, gli appellanti eccepivano: l'ingiustizia della sentenza impugnata sia per la mancata ammissione delle prove testimoniali richieste, sia per l'erronea valutazione delle dichiarazioni stragiudiziali agli atti e della CTU ricostruttiva espletata nella fase delle indagini penali;
l'erronea applicazione del principio della cd. “precedenza di fatto”; la mancata valutazione della condotta tenuta dal conducente del motocarro;
l'erronea affermazione della non abilitazione alla guida del motociclo di grossa cilindrata da parte del In via subordinata, gli appellanti invocavano Per_1
l'applicazione della presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, comma secondo,
cc.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in data 29\10\2018 l'appellata assicurazione, (già , Controparte_1 Controparte_2
eccependo, in via preliminare, la tardività dell'appello, la sua inammissibilità ex art. 342 cpc e la prescrizione del diritto al risarcimento, oltre a contestare analiticamente,
nel merito, i motivi di appello.
Nella comparsa di costituzione del 25\10\2018, CP_5 CP_6
, quali eredi di pur contestando nel CP_7 CP_8 Persona_4
merito la propria legittimazione passiva ed i motivi di appello, riproponevano l'eccezione di prescrizione già formulata in primo grado.
6 Infine, acquisito il fascicolo di primo grado, la causa era riservata una prima volta a sentenza all'udienza del 10\2\2022, con la concessione dei termini ex art. 190 cpc
(60+20).
Tuttavia, con ordinanza del 3\5\2022 la Corte rimetteva la causa sul ruolo,
sottoponendo alle parti la seguente proposta conciliativa, non accolta da parte dell'assicurazione appellata: PROPONE ALLE PARTI a fini conciliativi, applicando la
presunzione di pari responsabilità: la liquidazione in favore degli attori a titolo di
risarcimento nella misura del 50% del solo danno cd. “parentale” di € 153.503,85 (ossia
€ 304.007,70\2) all'attualità in favore di (madre), € 98.067,00 Parte_1
(ossia, € 196.134,00\2) all'attualità in favore di (sorella), € Parte_3
93.163,65 (ossia, € 186.327,30\2) all'attualità in favore di Parte_2
(fratello), € 153.503,85 (ossia, € 304.007,70\2) all'attualità in favore del padre deceduto
e, per lui, agli eredi ex art. 582 cc (1\3 alla coniuge ed 1\3 Persona_2
ciascuno ai due figli); il pagamento a carico, solidale, degli appellati Controparte_1
ed eredi di ( e
[...] Persona_4 CP_5 CP_8 CP_6
, delle predette somme, oltre interessi legali sul capitale via via rivalutato CP_7
dal momento del sinistro alla pubblicazione della sentenza e successivi interessi legali
dalla sentenza al soddisfo;
spese processuali del doppio grado di giudizio compensate per
metà, con pagamento della restante metà a carico solidale degli appellati, oltre IVA, CPA
e rimborso forfettario come per legge>.
Quindi, veniva ammessa la prova testimoniale richiesta dalla parte appellante e dagli eredi del (cfr. ordinanza del 13\12\2022 e verbale di udienza del 2\2\2023 per Per_4
l'escussione dei testi , e ), Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
nonché disposta l'escussione del teste di riferimento ex art. 257 cpc (cfr. ordinanza del
7\2\2023 e verbale di udienza del 13\7\2023 per il teste ). Testimone_5
7 Infine, rigettata la richiesta di CTU medico legale e ricostruttiva (vd. ordinanza del
20\7\2023), la causa, sulle conclusioni come precisate dalle parti nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 2\11\2023, era riservata in decisione con provvedimento del 9\11\2023, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello in esame sia infondato e vada, pertanto,
rigettato per le motivazioni che di seguito si esporranno.
A. Tempestività dell'appello.
In via preliminare, deve affrontarsi l'eccezione di tardività dell'appello, come formulata dalle per violazione del termine di impugnazione Controparte_1
ex art. 327 cpc.
L'eccezione, genericamente sollevata, è comunque priva di pregio.
In primo luogo, va precisato che all'ipotesi in esame deve applicarsi il termine lungo di impugnazione ex art. 327 cpc, come modificato dalla legge n. 69\2009, ossia sei mesi decorrenti dalla pubblicazione della sentenza (15\12\2017), in assenza di notifica della stessa.
Di conseguenza, l'impugnazione in esame, proposta con notifica dell'appello in data
15\6\2018 è senza dubbio tempestiva, atteso che per il computo dei termini a mesi la scadenza si verifica nel mese di scadenza e nel giorno corrispondente al giorno del mese iniziale a norma del combinato disposto dagli artt. 155 cpc e 2963 cc.
Alla luce dei principi sin qui esposti, deve dichiararsi l'ammissibilità dell'appello.
B. Ammissibilità appello ex art. 342 cpc.
L'appello in esame è poi ammissibile, in quanto l'impugnazione, che soggiace alla nuova disciplina, risulta costruita in maniera conforme all'art. 342 c.p.c. nel testo vigente a far data dall'11 settembre 2012.
8 E' ormai noto che l''art. 342 c.p.c., come sostituito dall'art. 54, comma 1 lett. c-bis d.l.
22.06.2012 n. 83, convertito in legge 07.08.2012 n. 134, dispone al primo comma:
"L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163.
L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata".
Tuttavia, la norma va letta nel senso di privilegiare un'esegesi sostanzialistica, come avallato dalla interpretazione delle Sezioni Unite della Cassazione, le quali hanno espressamente affermato che Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.
83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione
delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle
relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti
e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di
particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione
da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità
rispetto alle impugnazioni a critica vincolata> (cfr. Cass. Sez. Unite n.
27199 del 16\11\2017; Cass., Ordinanza n. 13535 del 30\5\2018; Cass., Ordinanza n.
40560 del 17\12\2021).
Ora, nel caso in esame, dalla lettura dell'atto di appello sono evincibili, stante l'espressa indicazione in tal senso, gli specifici motivi di appello, sopra indicati, e le parti della pronuncia di primo grado di cui si chiede la riforma.
9 C. Prescrizione.
Ritiene la Corte che l'eccezione di prescrizione sollevata dalle parti appellate sia infondata.
In via preliminare, giova sottolineare che la parte appellata che sia rimasta totalmente vittoriosa nella sentenza impugnata non è tenuta a proporre appello incidentale,
potendosi limitare a riproporre le domande e le eccezioni respinte, assorbite o non esaminate in primo grado (cfr. Cass., Ordinanza n. 33649 del 1\12\2023; Cass.,
Sez. Unite n. 13195 del 25\5\2018).
Orbene, nel caso di specie, risulta che le tempestive eccezioni di prescrizione sollevate da entrambe le convenute (oggi appellate) nelle rispettive comparse di risposta (cfr.
comparse depositate in data 25-29\10\2018) non sono state oggetto di valutazione da parte del Giudice di prime cure, il quale ha deciso in base alla cd. ragione più liquida,
rigettando la domanda di risarcimento per l'accertata esclusiva responsabilità del danneggiato nella causazione del sinistro.
Di conseguenza, nelle tempestive comparse di costituzione in appello sia la che gli eredi di hanno riproposto Controparte_1 Persona_4
l'eccezione di prescrizione.
Passando all'esame di detta eccezione, va sottolineato che qualora per un atto illecito,
astrattamente configurabile come reato, sia intervenuto in sede penale decreto di archiviazione (cfr. decreto del GIP presso il Tribunale di Nocera Inferiore del
15\4\2006), il giudice civile non può sovrapporre alla veste formale di tale provvedimento una valutazione sostanziale ed equipararlo alla sentenza di proscioglimento, con conseguente applicazione della seconda parte del comma 3
dell'art. 2947 c.c., poiché tale ultima norma non contempla l'archiviazione tra i presupposti che giustificano il regime ivi disciplinato. Pertanto, nel caso di illecito da
10 circolazione stradale, il giudice civile è sempre tenuto, quali che siano i contenuti del decreto di archiviazione e l'attività prodromica alla sua adozione, a compiere una propria valutazione circa la sussistenza o meno del fatto di reato, al fine di individuare il termine di prescrizione applicabile, che potrà essere o quello biennale di cui al comma 2 del citato art. 2947 o quello maggiore eventualmente ricollegabile al reato,
ai sensi della prima parte del comma 3, con decorrenza in ogni caso dalla data dell'illecito (cfr. Cass., Ordinanza n. 6858 del 20/03/2018; Cass. n. 29641 del
12/12/2017).
Pertanto, la Corte deve esaminare se, nonostante l'adozione del decreto di archiviazione, nel fatto e, dunque, nella condotta di guida del ricorrano gli Per_4
estremi del delitto di omicidio colposo (art. 589 cod. pen.) ai danni del Persona_1
.
[...]
Ed invero, ritiene la Corte che, nel caso che qui ci occupa, è astrattamente configurabile la fattispecie dell'omicidio colposo – il cd. omicidio stradale è stato introdotto solo nel
2008, con Dl n. 92\2008, conv. con mod. in legge n. 125\08 – ragion per cui trova applicazione il termine prescrizionale più lungo previsto per il reato, come disciplinato dall'art. 2947, comma terzo, prima parte.
Con la conseguenza che il diritto al risarcimento non può dirsi prescritto, atteso che la prescrizione all'epoca prevista per il reato previsto e punito dall'art. 589 cpc era di sette anni e mezzo (pena edittale di cinque anni, più la metà): risultano, infatti, formali lettere di messe in mora ricevute nel luglio 2005 (cfr. lettere alla e alla Org_5
dell'1-4\7\2005, a dell'8\7\2005) e nel marzo 2007 (cfr. lettera ricevuta CP_1 Per_4
dalla in data 16\3\2007), rispetto all'atto di citazione notificato in data CP_1
20\3\2012.
11 E ciò indipendentemente dal fatto che la mesa in mora sia stata ricevuta da tutti i condebitori solidali ovvero solo da uno, in quanto secondo l'art. 1310, primo comma,
cc gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei
condebitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione
contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri
creditori>.
Di contro, non possono essere prese in considerazione i soli avvisi di ricevimento del
2008, 2009 e 2011, privi delle corrispondenti lettere ed avvisi di spedizione.
e responsabilità: onere della prova. CP_9
Con l'impugnazione in esame, gli appellanti si dolevano dell'ingiustizia della sentenza di primo grado, sia per la mancata ammissione delle prove testimoniali richieste, sia per l'erronea valutazione delle dichiarazioni stragiudiziali agli atti e della CTU
ricostruttiva espletata nella fase delle indagini penali. Contestavano, poi, l'erronea applicazione del principio della cd. “precedenza di fatto” e la mancata valutazione della condotta tenuta dal conducente del motocarro, sottolineando l'erronea affermazione della non abilitazione alla guida del motociclo da parte del
In via subordinata, gli appellanti invocavano l'applicazione della Per_1
presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, comma secondo, cc.
Orbene, ritiene la Corte che il motivo di appello non sia fondato, atteso che, nonostante l'escussione dei testi non ammessi in primo grado, gli appellanti non hanno fornito la prova del dato fattuale dell'incidente e, soprattutto, del coinvolgimento dell' Org_2
[...]
Ed invero, le risultanze probatorie acquisite in atti evidenziano in maniera palese una contraddizione nella ricostruzione della dinamica del sinistro, o meglio, come detto prima, sull'apporto casuale del veicolo condotto dal . Per_4
12 Da una analisi incrociata delle deposizioni dei testi escussi in sede di appello, nonché
dal rapporto della Polizia Stradale, si registra una prima discordanza in merito alla presenza di altri testimoni oculari sulla scena del sinistro.
In primo luogo, , nelle dichiarazioni allegate al rapporto del Testimone_1
Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sarno - pienamente utilizzabili ai fini del convincimento del giudice1 - riferiva che, sopraggiunto sui luoghi subito dopo il verificarsi dell'incidente, aveva notato solo un uomo anziano (il ) intento a Per_4
prestare il primo soccorso ad un motociclista riverso a terra al centro strada: e la presenza del veniva confermata anche dal teste , il quale, Tes_1 Testimone_4
attirato dal rumore, era giunto sul posto dalla sua abitazione poco distante2.
Di contro, il teste dichiarava di transitare sulla via Provinciale Testimone_2
Amendola con la propria auto e di aver visto l sulla opposta corsia di Org_2
marcia, mentre il motociclista, dopo averlo sorpassato, cadeva a terra, precisando che solo in seguito era arrivato un altro uomo da una traversa lì vicino (cfr. verbale di udienza del 2\2\2023).
In senso opposto, nelle testimonianze di e si Testimone_3 Testimone_6
Test evidenziava che tra l'auto del , sulla quale viaggiava tra gli altri anche il Tes_3 1 “Nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali” (cfr. Cass. n. 1593 del 20/01/2017; Cass. n. 18025 del 04/07/2019).
13 e la moto condotta dal che li precedeva, non vi erano altri Tes_5 Per_1
veicoli, così negando la versione del e dell' Tes_1 Tes_2
Allo stesso modo, si rilevano palesi incoerenze nelle dichiarazioni dei testi in relazione alla posizione del corpo del povero motociclista sulla carreggiata: mentre il Tes_1
riferiva di un giovane riverso a terra al centro della strada, l'Odierna collocava il corpo verso il lato sinistro della carreggiata;
i testi e , invece, dichiaravano Tes_4 Tes_5
che il ra caduto sulla destra;
infine, il affermava che la Per_1 Tes_3
moto era caduta sulla sinistra, cioè nella corsia opposta dove il conducente si era allargato per evitare l' . Org_2
Il teste , poi, asseriva che la moto aveva dapprima frenato e, poi, aveva sfiorato Tes_5
l' posteriormente, scivolando sulla destra: tuttavia, nel rapporto del Org_2
Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sarno e nella consulenza dell'ing. Per_6
nominato dalla Procura di Nocera Inferiore4 non si rinvengono tracce di frenata e la manovra di emergenza a destra della moto risulta diametralmente opposta al movimento descritto dal , come sopra riportato, che parlava di allargamento Tes_3
a sinistra sull'opposta corsia di marcia.
Peraltro, il teste di parte appellante, , negava la presenza di case ed Testimone_3
attività commerciali lungo la strada teatro del sinistro- “c'era una casa non rifinita
non abitata sulla destra” -, laddove dal rapporto del Commissariato di Pubblica
14 Sicurezza di Sarno si evince chiaramente che trattasi di zona abitata, tanto che il consulente tecnico nominato dalla Procura rilevava la presenza di cartelli di limiti di velocità per la presenza di caseggiati, attraversi pedonali e scuole 5.
All'esito di tale disamina, quindi, il netto contrasto tra le deposizioni testimoniali sopra indicate determina una incertezza del quadro probatorio che ricade in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova.
E' noto, infatti, che, poiché l'accertamento del nesso di causalità fra la circolazione di un veicolo e l'evento di danno costituisce un presupposto per l'applicabilità della presunzione di colpa a carico del conducente prevista dall'art. 2054 cc, il danneggiato non può giovarsene se non dopo aver assolto all'onere probatorio sull'esistenza di tale nesso di casualità (cfr. Cass., Ordinanza n. 15818 del 19/07/2011).
Ad opinare diversamente, codesto collegio accrediterebbe una ricostruzione dei fatti meramente ipotetica e congetturale, ben lontana dallo standard probatorio richiesto per l'accertamento della responsabilità aquiliana del “più probabile che non” o della
“preponderanza dell'evidenza” (cfr. tra le altre, Cass. civ., Sez. 1, ordinanza n. 18584
del 30/06/2021).
In conclusione, sulla base delle motivazioni sin qui riportate, ritiene la Corte di rigettare l'appello.
E. Spese processuali.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate così come in dispositivo, con attribuzione agli avv.ti Domenico De Liguori e Maria Battaglia,
difensori degli eredi , per dichiarato anticipo. Per_4 5 Cfr. relazione dell'ing. del novembre 2004 nel fascicolo degli eredi Per_6 Per_4
e foto allegate al rapporto del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sarno.
15 Infine, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte degli appellanti, in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
in proprio e quali eredi di e Parte_3 Persona_1
nei confronti di (già Persona_2 Controparte_1
, quale impresa designata per il Fondo di Controparte_2
Garanzia Vittime della Strada per la e Org_1 CP_5 [...]
, , quali eredi di ogni diversa CP_6 CP_7 CP_8 Persona_4
domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza n. 2058\2017,
pubblicata in data 15\12\2017 dal Tribunale di Nocera Inferiore;
2. CONDANNA gli appellanti, e Parte_1 Parte_2
in proprio e quali eredi di e Parte_3 Persona_1
in solido al pagamento in favore degli appellati, Persona_2
e , quali eredi di CP_5 CP_6 CP_7 CP_8
delle spese processuali del secondo grado, che si liquidano Persona_4
€ 6.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come pere legge,
con attribuzione agli avv.ti Domenico De Liguori e Maria Battaglia, difensori degli eredi , per dichiarato anticipo;
Per_4
16 3. CONDANNA gli appellanti, e Parte_1 Parte_2
in proprio e quali eredi di e Parte_3 Persona_1
in solido al pagamento in favore dell'appellata, Persona_2
delle spese processuali del secondo grado, che si Controparte_1
liquidano € 6.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come pere legge;
4. DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte degli appellanti, in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Così deciso in Salerno, lì 2 maggio 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Dott.ssa Marina Mainenti- -Dott.ssa Marilena Del Forno-
17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cfr. verbale di udienza del 2\2\2023. 3 Cfr. verbale di udienza del 2\2\2023 e del 13\7\2023. 4 Cfr. relazione dell'ing. del novembre 2004 nel fascicolo degli eredi;
Per_6 Per_4
“La consulenza tecnica svolta dal pubblico ministero nelle forme di cui all'art. 360 c.p.p.
è utilizzabile nel giudizio civile risarcitorio, potendo il giudice civile porre a fondamento del proprio convincimento anche le prove formate in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, ritualmente acquisite al giudizio civile e sulle quali sia stato consentito il contraddittorio” (cfr. Cass. Ordinanza n. 30298 del 31/10/2023; Cass.
Ordinanza n. 5947 del 28/02/2023).
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno – Prima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Maria Elena Del Forno Presidente
2) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
3) Dott. Francesco Bruno Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello, iscritta a ruolo al N. 801\2018 R.G., vertente
TRA
e in Parte_1 Parte_2 Parte_3
proprio e quali eredi di e Persona_1 Persona_2
rappresentanti e difesi dal prof. avv. Fabrizio Fezza e dall'avv. Raffaele Guerritore,
elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, in Salerno, alla via Roma n. 7,
come da procura in calce all'atto di appello;
APPELLANTI E
(già , quale impresa Controparte_1 Controparte_2
designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la in Org_1
persona dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale, dr. Controparte_3
e dal Direttore Generale, dr. , giusta procura generali alle liti
[...] Controparte_4
per notar dell'Armi di Treviso del 18\12\2014 rep. 186905 racc. Persona_3
30367, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Torre e con questi elettivamente domiciliata in Salerno, alla via Cuomo n. 17, presso lo studio dell'avv. Valeria
Argentino, come da procura in atti;
e quali eredi di CP_5 CP_6 CP_7 CP_8
elettivamente domiciliati in Sarno, alla via Nunziante n. 24/D, Persona_4
presso lo studio degli avv.ti Domenico De Liguori e Maria Battaglia, che li rappresentano e difendono come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2058\2017, resa in data 9\10-15\12\2017
dal Tribunale di Nocera Inferiore;
in materia di Responsabilità extracontrattuale da
sinistro stradale;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite in sostituzione dell'udienza del 2\11\2023.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
2 Con atto di citazione, regolarmente notificato in data 15\6\2018,
[...]
e in proprio e quali Parte_1 Parte_2 Parte_3
eredi di e proponevano tempestivo Persona_1 Persona_2
appello avverso la sentenza n. 2058\2017, resa in data 9\10\2017 (pubblicata in data
15\12\2017 e non notificata), con la quale il Tribunale di Nocera Inferiore,
riconoscendo la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro di rigettava la domanda di risarcimento proposta contro le Persona_2
– in qualità di impresa designata per il Fondo di Controparte_2
Garanzia Vittime della Strada per la - e gli eredi di Org_1 [...]
( e ). Per_4 CP_5 CP_6 CP_7 CP_8
Invero, nell'atto introduttivo di primo grado Parte_1 Parte_2
e in proprio e quali eredi di
[...] Parte_3 Persona_1
nonché di rappresentavano che in data 15\7\2004, alle ore Persona_2
16,30 circa, in Sarno (SA), mentre il loro congiunto transitava Persona_1
lungo via Provinciale Amendola alla guida del proprio motociclo Yamaha 600 (tg. SA
129343), veniva coinvolto in un grave incidente stradale causato da un motocarro
Piaggio APE CAR (tg. PI121431), condotto da e di proprietà di Persona_4
che, in particolare, l' , proveniente da una traversa Persona_5 Org_2
laterale, si immetteva repentinamente su via Provinciale Amendola, con una manovra di svolta a sinistra in prossimità di una curva, senza concedere la precedenza al motoveicolo del tagliando la strada alla moto, che cadeva al suolo;
Per_1
che a seguito di tale incidente, veniva trasportato presso il Persona_1
” di Sarno, dove decedeva poco dopo a causa delle ferite Org_3 Org_4
gravissime riportate;
che nel 2006 decedeva anche padre Persona_2
di ; che il motocarro PIAGGIO risultava sprovvisto di copertura Per_1 Org_2
3 assicurativa al momento del sinistro. Quindi, chiedevano il risarcimento in proprio e
nella qualità, di tutti i danni jure proprio e jure hereditatis, materiali, biologici,
personali, patrimoniali, morali ed esistenziali, presenti e futuri, etc., nessuno escluso,
conseguenti al sinistro…>.
Con la comparsa di costituzione e risposta dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore,
eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo perso Persona_5
il possesso dell' sin dal 1996. Di conseguenza, veniva autorizzata la Org_2
chiamata in causa di quale nuovo proprietario dell'autocarro. Persona_4
Con autonome comparse si costituivano le e gli Controparte_2
eredi di nelle more deceduto ( Persona_4 CP_5 CP_6
e ), eccependo, in via preliminare, la prescrizione del CP_7 CP_8
diritto al risarcimento del danno, nonché contestando nel merito gli assunti attorei,
rilevando che in sede penale era stata esclusa qualsiasi responsabilità del loro congiunto nelle causazione del sinistro (cfr. richiesta di archiviazione del 19\11\2004
e decreto di archiviazione del GIP presso il Tribunale di Nocera Inferiore del
15\4\2006)
Quindi, rigettata la richiesta di prova orale e CTU (cfr. ordinanza datata 1\6\2015), il
Tribunale di Nocera Inferiore emetteva la sentenza qui appellata, con la quale rigettava la domanda di risarcimento proposta dagli eredi di Persona_1
condannandoli al pagamento delle spese di lite, previa estromissione del . Per_5
In via preliminare, nella gravata sentenza il giudice di prime cure confermava l'ordinanza, con la quale aveva ritenuto inammissibile e ininfluente la prova per testi come articolata dalle parti, in ragione della dichiarazione scritta, allegata alla
Relazione di Servizio del Commissariato di Polizia Stradale, dell'ispettore Tes_1
, all'epoca in servizio presso la Polfer di Salerno, il quale aveva riferito che
[...]
4 non via erano altri testimoni oculari dell'incidente. Quindi, sulla base della consulenza disposta dal PM, il primo giudice riteneva che nel caso di specie fosse applicabile il cd. principio della precedenza di fatto: in altre parole, accertato che tra i due veicoli al momento del reciproco avvistamento vi era una distanza di circa mt. 32,50, con la conseguenza che l' condotta dal si era già immesso nel flusso di Org_2 Per_4
traffico e la moto condotta dal peraltro di grossa cilindrata, per la Per_1
cui guida il giovane conducente non era abilitato - che viaggiava a velocità non inferiore a 62 Km\h, quindi superiore al limite in zona abitata, avrebbe potuto evitare il veicolo se si fosse attenuto alle regole del codice della strada e se avesse tenuto una condotta più prudente. Il Tribunale, quindi, affermava l'estraneità del conducente dell' nella determinazione dell'evento mortale, ascrivendolo in via esclusiva Org_2
al comportamento colposo del deceduto.
Con l'impugnazione in esame, e Parte_1 Parte_2
in proprio e quali eredi di e Parte_3 Persona_1
convenivano in giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Persona_2
Salerno, le e gli eredi di Controparte_2 Persona_4
( e ), al fine di, previa CP_5 CP_6 CP_7 CP_8
ammissione della prova testimoniale e della CTU già richieste in primo grado,
<accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del < i>
proprietario/conducente del motocarro Piaggio Ape Car tg PI 121431, sig.
[...]
, in ordine alla produzione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, Per_4
condannare gli appellati … in solido con le , già Controparte_1 [...]
nella qualità…, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e Controparte_2
non patrimoniali, subiti dagli attori, sia jure proprio che in qualità di eredi del defunto
sig. nonché del di lui padre (deceduto nel Persona_1 Persona_2
5 2006), ed indicati nel corso del procedimento di I grado e nella narrativa del presente
atto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulle somme
rivalutate dal fatto all'effettivo soddisfo_ in via meramente subordinata, graduarsi le
colpe dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro de quo con conseguente
ripartizione della responsabilità in misura da determinarsi per ciascuno di essi …>..
Spese del doppio grado vinte.
In particolare, gli appellanti eccepivano: l'ingiustizia della sentenza impugnata sia per la mancata ammissione delle prove testimoniali richieste, sia per l'erronea valutazione delle dichiarazioni stragiudiziali agli atti e della CTU ricostruttiva espletata nella fase delle indagini penali;
l'erronea applicazione del principio della cd. “precedenza di fatto”; la mancata valutazione della condotta tenuta dal conducente del motocarro;
l'erronea affermazione della non abilitazione alla guida del motociclo di grossa cilindrata da parte del In via subordinata, gli appellanti invocavano Per_1
l'applicazione della presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, comma secondo,
cc.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in data 29\10\2018 l'appellata assicurazione, (già , Controparte_1 Controparte_2
eccependo, in via preliminare, la tardività dell'appello, la sua inammissibilità ex art. 342 cpc e la prescrizione del diritto al risarcimento, oltre a contestare analiticamente,
nel merito, i motivi di appello.
Nella comparsa di costituzione del 25\10\2018, CP_5 CP_6
, quali eredi di pur contestando nel CP_7 CP_8 Persona_4
merito la propria legittimazione passiva ed i motivi di appello, riproponevano l'eccezione di prescrizione già formulata in primo grado.
6 Infine, acquisito il fascicolo di primo grado, la causa era riservata una prima volta a sentenza all'udienza del 10\2\2022, con la concessione dei termini ex art. 190 cpc
(60+20).
Tuttavia, con ordinanza del 3\5\2022 la Corte rimetteva la causa sul ruolo,
sottoponendo alle parti la seguente proposta conciliativa, non accolta da parte dell'assicurazione appellata: PROPONE ALLE PARTI a fini conciliativi, applicando la
presunzione di pari responsabilità: la liquidazione in favore degli attori a titolo di
risarcimento nella misura del 50% del solo danno cd. “parentale” di € 153.503,85 (ossia
€ 304.007,70\2) all'attualità in favore di (madre), € 98.067,00 Parte_1
(ossia, € 196.134,00\2) all'attualità in favore di (sorella), € Parte_3
93.163,65 (ossia, € 186.327,30\2) all'attualità in favore di Parte_2
(fratello), € 153.503,85 (ossia, € 304.007,70\2) all'attualità in favore del padre deceduto
e, per lui, agli eredi ex art. 582 cc (1\3 alla coniuge ed 1\3 Persona_2
ciascuno ai due figli); il pagamento a carico, solidale, degli appellati Controparte_1
ed eredi di ( e
[...] Persona_4 CP_5 CP_8 CP_6
, delle predette somme, oltre interessi legali sul capitale via via rivalutato CP_7
dal momento del sinistro alla pubblicazione della sentenza e successivi interessi legali
dalla sentenza al soddisfo;
spese processuali del doppio grado di giudizio compensate per
metà, con pagamento della restante metà a carico solidale degli appellati, oltre IVA, CPA
e rimborso forfettario come per legge>.
Quindi, veniva ammessa la prova testimoniale richiesta dalla parte appellante e dagli eredi del (cfr. ordinanza del 13\12\2022 e verbale di udienza del 2\2\2023 per Per_4
l'escussione dei testi , e ), Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
nonché disposta l'escussione del teste di riferimento ex art. 257 cpc (cfr. ordinanza del
7\2\2023 e verbale di udienza del 13\7\2023 per il teste ). Testimone_5
7 Infine, rigettata la richiesta di CTU medico legale e ricostruttiva (vd. ordinanza del
20\7\2023), la causa, sulle conclusioni come precisate dalle parti nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 2\11\2023, era riservata in decisione con provvedimento del 9\11\2023, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello in esame sia infondato e vada, pertanto,
rigettato per le motivazioni che di seguito si esporranno.
A. Tempestività dell'appello.
In via preliminare, deve affrontarsi l'eccezione di tardività dell'appello, come formulata dalle per violazione del termine di impugnazione Controparte_1
ex art. 327 cpc.
L'eccezione, genericamente sollevata, è comunque priva di pregio.
In primo luogo, va precisato che all'ipotesi in esame deve applicarsi il termine lungo di impugnazione ex art. 327 cpc, come modificato dalla legge n. 69\2009, ossia sei mesi decorrenti dalla pubblicazione della sentenza (15\12\2017), in assenza di notifica della stessa.
Di conseguenza, l'impugnazione in esame, proposta con notifica dell'appello in data
15\6\2018 è senza dubbio tempestiva, atteso che per il computo dei termini a mesi la scadenza si verifica nel mese di scadenza e nel giorno corrispondente al giorno del mese iniziale a norma del combinato disposto dagli artt. 155 cpc e 2963 cc.
Alla luce dei principi sin qui esposti, deve dichiararsi l'ammissibilità dell'appello.
B. Ammissibilità appello ex art. 342 cpc.
L'appello in esame è poi ammissibile, in quanto l'impugnazione, che soggiace alla nuova disciplina, risulta costruita in maniera conforme all'art. 342 c.p.c. nel testo vigente a far data dall'11 settembre 2012.
8 E' ormai noto che l''art. 342 c.p.c., come sostituito dall'art. 54, comma 1 lett. c-bis d.l.
22.06.2012 n. 83, convertito in legge 07.08.2012 n. 134, dispone al primo comma:
"L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163.
L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata".
Tuttavia, la norma va letta nel senso di privilegiare un'esegesi sostanzialistica, come avallato dalla interpretazione delle Sezioni Unite della Cassazione, le quali hanno espressamente affermato che Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.
83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione
delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle
relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti
e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di
particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione
da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità
rispetto alle impugnazioni a critica vincolata> (cfr. Cass. Sez. Unite n.
27199 del 16\11\2017; Cass., Ordinanza n. 13535 del 30\5\2018; Cass., Ordinanza n.
40560 del 17\12\2021).
Ora, nel caso in esame, dalla lettura dell'atto di appello sono evincibili, stante l'espressa indicazione in tal senso, gli specifici motivi di appello, sopra indicati, e le parti della pronuncia di primo grado di cui si chiede la riforma.
9 C. Prescrizione.
Ritiene la Corte che l'eccezione di prescrizione sollevata dalle parti appellate sia infondata.
In via preliminare, giova sottolineare che la parte appellata che sia rimasta totalmente vittoriosa nella sentenza impugnata non è tenuta a proporre appello incidentale,
potendosi limitare a riproporre le domande e le eccezioni respinte, assorbite o non esaminate in primo grado (cfr. Cass., Ordinanza n. 33649 del 1\12\2023; Cass.,
Sez. Unite n. 13195 del 25\5\2018).
Orbene, nel caso di specie, risulta che le tempestive eccezioni di prescrizione sollevate da entrambe le convenute (oggi appellate) nelle rispettive comparse di risposta (cfr.
comparse depositate in data 25-29\10\2018) non sono state oggetto di valutazione da parte del Giudice di prime cure, il quale ha deciso in base alla cd. ragione più liquida,
rigettando la domanda di risarcimento per l'accertata esclusiva responsabilità del danneggiato nella causazione del sinistro.
Di conseguenza, nelle tempestive comparse di costituzione in appello sia la che gli eredi di hanno riproposto Controparte_1 Persona_4
l'eccezione di prescrizione.
Passando all'esame di detta eccezione, va sottolineato che qualora per un atto illecito,
astrattamente configurabile come reato, sia intervenuto in sede penale decreto di archiviazione (cfr. decreto del GIP presso il Tribunale di Nocera Inferiore del
15\4\2006), il giudice civile non può sovrapporre alla veste formale di tale provvedimento una valutazione sostanziale ed equipararlo alla sentenza di proscioglimento, con conseguente applicazione della seconda parte del comma 3
dell'art. 2947 c.c., poiché tale ultima norma non contempla l'archiviazione tra i presupposti che giustificano il regime ivi disciplinato. Pertanto, nel caso di illecito da
10 circolazione stradale, il giudice civile è sempre tenuto, quali che siano i contenuti del decreto di archiviazione e l'attività prodromica alla sua adozione, a compiere una propria valutazione circa la sussistenza o meno del fatto di reato, al fine di individuare il termine di prescrizione applicabile, che potrà essere o quello biennale di cui al comma 2 del citato art. 2947 o quello maggiore eventualmente ricollegabile al reato,
ai sensi della prima parte del comma 3, con decorrenza in ogni caso dalla data dell'illecito (cfr. Cass., Ordinanza n. 6858 del 20/03/2018; Cass. n. 29641 del
12/12/2017).
Pertanto, la Corte deve esaminare se, nonostante l'adozione del decreto di archiviazione, nel fatto e, dunque, nella condotta di guida del ricorrano gli Per_4
estremi del delitto di omicidio colposo (art. 589 cod. pen.) ai danni del Persona_1
.
[...]
Ed invero, ritiene la Corte che, nel caso che qui ci occupa, è astrattamente configurabile la fattispecie dell'omicidio colposo – il cd. omicidio stradale è stato introdotto solo nel
2008, con Dl n. 92\2008, conv. con mod. in legge n. 125\08 – ragion per cui trova applicazione il termine prescrizionale più lungo previsto per il reato, come disciplinato dall'art. 2947, comma terzo, prima parte.
Con la conseguenza che il diritto al risarcimento non può dirsi prescritto, atteso che la prescrizione all'epoca prevista per il reato previsto e punito dall'art. 589 cpc era di sette anni e mezzo (pena edittale di cinque anni, più la metà): risultano, infatti, formali lettere di messe in mora ricevute nel luglio 2005 (cfr. lettere alla e alla Org_5
dell'1-4\7\2005, a dell'8\7\2005) e nel marzo 2007 (cfr. lettera ricevuta CP_1 Per_4
dalla in data 16\3\2007), rispetto all'atto di citazione notificato in data CP_1
20\3\2012.
11 E ciò indipendentemente dal fatto che la mesa in mora sia stata ricevuta da tutti i condebitori solidali ovvero solo da uno, in quanto secondo l'art. 1310, primo comma,
cc gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei
condebitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione
contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri
creditori>.
Di contro, non possono essere prese in considerazione i soli avvisi di ricevimento del
2008, 2009 e 2011, privi delle corrispondenti lettere ed avvisi di spedizione.
e responsabilità: onere della prova. CP_9
Con l'impugnazione in esame, gli appellanti si dolevano dell'ingiustizia della sentenza di primo grado, sia per la mancata ammissione delle prove testimoniali richieste, sia per l'erronea valutazione delle dichiarazioni stragiudiziali agli atti e della CTU
ricostruttiva espletata nella fase delle indagini penali. Contestavano, poi, l'erronea applicazione del principio della cd. “precedenza di fatto” e la mancata valutazione della condotta tenuta dal conducente del motocarro, sottolineando l'erronea affermazione della non abilitazione alla guida del motociclo da parte del
In via subordinata, gli appellanti invocavano l'applicazione della Per_1
presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, comma secondo, cc.
Orbene, ritiene la Corte che il motivo di appello non sia fondato, atteso che, nonostante l'escussione dei testi non ammessi in primo grado, gli appellanti non hanno fornito la prova del dato fattuale dell'incidente e, soprattutto, del coinvolgimento dell' Org_2
[...]
Ed invero, le risultanze probatorie acquisite in atti evidenziano in maniera palese una contraddizione nella ricostruzione della dinamica del sinistro, o meglio, come detto prima, sull'apporto casuale del veicolo condotto dal . Per_4
12 Da una analisi incrociata delle deposizioni dei testi escussi in sede di appello, nonché
dal rapporto della Polizia Stradale, si registra una prima discordanza in merito alla presenza di altri testimoni oculari sulla scena del sinistro.
In primo luogo, , nelle dichiarazioni allegate al rapporto del Testimone_1
Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sarno - pienamente utilizzabili ai fini del convincimento del giudice1 - riferiva che, sopraggiunto sui luoghi subito dopo il verificarsi dell'incidente, aveva notato solo un uomo anziano (il ) intento a Per_4
prestare il primo soccorso ad un motociclista riverso a terra al centro strada: e la presenza del veniva confermata anche dal teste , il quale, Tes_1 Testimone_4
attirato dal rumore, era giunto sul posto dalla sua abitazione poco distante2.
Di contro, il teste dichiarava di transitare sulla via Provinciale Testimone_2
Amendola con la propria auto e di aver visto l sulla opposta corsia di Org_2
marcia, mentre il motociclista, dopo averlo sorpassato, cadeva a terra, precisando che solo in seguito era arrivato un altro uomo da una traversa lì vicino (cfr. verbale di udienza del 2\2\2023).
In senso opposto, nelle testimonianze di e si Testimone_3 Testimone_6
Test evidenziava che tra l'auto del , sulla quale viaggiava tra gli altri anche il Tes_3 1 “Nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali” (cfr. Cass. n. 1593 del 20/01/2017; Cass. n. 18025 del 04/07/2019).
13 e la moto condotta dal che li precedeva, non vi erano altri Tes_5 Per_1
veicoli, così negando la versione del e dell' Tes_1 Tes_2
Allo stesso modo, si rilevano palesi incoerenze nelle dichiarazioni dei testi in relazione alla posizione del corpo del povero motociclista sulla carreggiata: mentre il Tes_1
riferiva di un giovane riverso a terra al centro della strada, l'Odierna collocava il corpo verso il lato sinistro della carreggiata;
i testi e , invece, dichiaravano Tes_4 Tes_5
che il ra caduto sulla destra;
infine, il affermava che la Per_1 Tes_3
moto era caduta sulla sinistra, cioè nella corsia opposta dove il conducente si era allargato per evitare l' . Org_2
Il teste , poi, asseriva che la moto aveva dapprima frenato e, poi, aveva sfiorato Tes_5
l' posteriormente, scivolando sulla destra: tuttavia, nel rapporto del Org_2
Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sarno e nella consulenza dell'ing. Per_6
nominato dalla Procura di Nocera Inferiore4 non si rinvengono tracce di frenata e la manovra di emergenza a destra della moto risulta diametralmente opposta al movimento descritto dal , come sopra riportato, che parlava di allargamento Tes_3
a sinistra sull'opposta corsia di marcia.
Peraltro, il teste di parte appellante, , negava la presenza di case ed Testimone_3
attività commerciali lungo la strada teatro del sinistro- “c'era una casa non rifinita
non abitata sulla destra” -, laddove dal rapporto del Commissariato di Pubblica
14 Sicurezza di Sarno si evince chiaramente che trattasi di zona abitata, tanto che il consulente tecnico nominato dalla Procura rilevava la presenza di cartelli di limiti di velocità per la presenza di caseggiati, attraversi pedonali e scuole 5.
All'esito di tale disamina, quindi, il netto contrasto tra le deposizioni testimoniali sopra indicate determina una incertezza del quadro probatorio che ricade in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova.
E' noto, infatti, che, poiché l'accertamento del nesso di causalità fra la circolazione di un veicolo e l'evento di danno costituisce un presupposto per l'applicabilità della presunzione di colpa a carico del conducente prevista dall'art. 2054 cc, il danneggiato non può giovarsene se non dopo aver assolto all'onere probatorio sull'esistenza di tale nesso di casualità (cfr. Cass., Ordinanza n. 15818 del 19/07/2011).
Ad opinare diversamente, codesto collegio accrediterebbe una ricostruzione dei fatti meramente ipotetica e congetturale, ben lontana dallo standard probatorio richiesto per l'accertamento della responsabilità aquiliana del “più probabile che non” o della
“preponderanza dell'evidenza” (cfr. tra le altre, Cass. civ., Sez. 1, ordinanza n. 18584
del 30/06/2021).
In conclusione, sulla base delle motivazioni sin qui riportate, ritiene la Corte di rigettare l'appello.
E. Spese processuali.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate così come in dispositivo, con attribuzione agli avv.ti Domenico De Liguori e Maria Battaglia,
difensori degli eredi , per dichiarato anticipo. Per_4 5 Cfr. relazione dell'ing. del novembre 2004 nel fascicolo degli eredi Per_6 Per_4
e foto allegate al rapporto del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sarno.
15 Infine, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte degli appellanti, in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
in proprio e quali eredi di e Parte_3 Persona_1
nei confronti di (già Persona_2 Controparte_1
, quale impresa designata per il Fondo di Controparte_2
Garanzia Vittime della Strada per la e Org_1 CP_5 [...]
, , quali eredi di ogni diversa CP_6 CP_7 CP_8 Persona_4
domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza n. 2058\2017,
pubblicata in data 15\12\2017 dal Tribunale di Nocera Inferiore;
2. CONDANNA gli appellanti, e Parte_1 Parte_2
in proprio e quali eredi di e Parte_3 Persona_1
in solido al pagamento in favore degli appellati, Persona_2
e , quali eredi di CP_5 CP_6 CP_7 CP_8
delle spese processuali del secondo grado, che si liquidano Persona_4
€ 6.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come pere legge,
con attribuzione agli avv.ti Domenico De Liguori e Maria Battaglia, difensori degli eredi , per dichiarato anticipo;
Per_4
16 3. CONDANNA gli appellanti, e Parte_1 Parte_2
in proprio e quali eredi di e Parte_3 Persona_1
in solido al pagamento in favore dell'appellata, Persona_2
delle spese processuali del secondo grado, che si Controparte_1
liquidano € 6.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come pere legge;
4. DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte degli appellanti, in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Così deciso in Salerno, lì 2 maggio 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Dott.ssa Marina Mainenti- -Dott.ssa Marilena Del Forno-
17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cfr. verbale di udienza del 2\2\2023. 3 Cfr. verbale di udienza del 2\2\2023 e del 13\7\2023. 4 Cfr. relazione dell'ing. del novembre 2004 nel fascicolo degli eredi;
Per_6 Per_4
“La consulenza tecnica svolta dal pubblico ministero nelle forme di cui all'art. 360 c.p.p.
è utilizzabile nel giudizio civile risarcitorio, potendo il giudice civile porre a fondamento del proprio convincimento anche le prove formate in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, ritualmente acquisite al giudizio civile e sulle quali sia stato consentito il contraddittorio” (cfr. Cass. Ordinanza n. 30298 del 31/10/2023; Cass.
Ordinanza n. 5947 del 28/02/2023).