Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/05/2025, n. 2052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2052 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 5595/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5595 dell'anno 2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo in materia di “altri istituti e leggi speciali”, e vertente tra
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t. con sede Parte_1 P.IVA_1 in Frattamaggiore (NA) alla Via Carmelo Pezzullo, 53, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe
Laudante, (C.F. on il quale elettivamente domicilia in Aversa (CE) alla via C.F._1
Salvo D'Acquisto n. 5
- opponente e
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., Sig. Controparte_1 P.IVA_2
, con sede in Casapulla (CE), alla Via Raffaele Sorbo n. 7, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Michele Asciore, (C.F. ), con il quale elettivamente domicilia in San C.F._2
Prisco (CE) alla via Palermo n. 18;
- opposta
CONCLUSIONI: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con citazione notificata telematicamente (ai sensi della Legge n. 53 del 1994) in data 07.05.2021, la proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1369/2021 emesso Parte_1 dall'intestato Tribunale in data 29.03.2021 nell'ambito della procedura con R.g. n. 2486/2021, notificato in data 30.03.2021, con il quale le veniva intimato il pagamento in favore della
[...] della somma di € 31.362,15 oltre spese interessi e onorari. Controparte_1
A sostegno dell'opposizione, la deduceva l'inammissibilità della domanda Parte_1 monitoria stante la mancanza dei requisiti ex artt. 633 e 634 c.p.c., l'inesistenza del credito e contestava, altresì, la ricostruzione dei rapporti commerciali.
12/02/2020 da € 12.200,00, regolarmente pagata con assegni bancari da € 6.000.00 il 06/03/2020 ed
€ 6.200.00 il 31/03/2020, anche tali lavori erano oggetto di formale contestazione del 04/12/2020.
Ancora, deduceva di aver commissionato, nel febbraio 2020, i lavori di completamento del cantiere di Cesa, per i quali consegnava in garanzia sette effetti cambiari da € 5.000,00 cadauno, con scadenza mensile a partire dal 31/05/2020 e contemporaneamente ordinava alla la fornitura e posa in CP_1 opera di vetrata blindata, presso il locale commerciale in TO, per la quale la emetteva la CP_1 fattura n. 33 del 23/06/2020 di € 14.131,97, ricevendo un acconto con assegno bancario di € 2.500,00 il 25/05/2020, pure tali lavori erano oggetto di espressa contestazione e, in particolare, il committente non ne accettava la consegna e ne richiedeva la rimozione;
per tali lavori, in seguito alla chiusura da marzo a maggio dovuta all'emergenza da COVID 19, non ci fu alcun avanzamento nelle lavorazioni da parte della la quale, in violazione del principio di buona fede e correttezza Controparte_1 dei rapporti commerciali, incassava gli effetti cambiari, ricevuti in anticipo sui lavori a farsi;
in data
22.06.2020 la inviò, sul cantiere di Cesa, le barriere in ferro e le ringhiere ma, al momento CP_1 del montaggio ed in contradditorio con i dipendenti della medesima, la riscontrava che Parte_1 le misure erano errate, che le ringhiere erano prive di corrimano, ciò nonostante i dipendenti della iniziarono il montaggio modificando in loco le barriere e le ringhiere;
purtroppo, CP_1 nell'effettuare tagli e saldature in un ambiente non adatto, provocarono danni ai pavimenti consistenti in abrasioni, tagli e bruciature dovute alla fiamma delle saldatrice;
a questo punto la Parte_1 intimò alla opposta di lasciare il cantiere;
in seguito ci furono incontri tra le parti, nel corso dei quali la faceva notare che i lavori eseguiti presentavano difetti tali da far insorgere seri dubbi Parte_1 sulla professionalità delle maestranze, per cui la stessa procedeva alla risoluzione del contratto;
all'uopo fu concordato che la restituisse gli effetti cambiari ricevuti in garanzia e non ancora CP_1 incassati, trattenesse le somme relativamente a quelli riscossi arbitrariamente, con conseguente cessazione di ogni rapporto commerciale.
Tanto premesso, l'opponente insisteva nell'accoglimento dell'opposizione con conseguente revoca del D.I., formulava domanda riconvenzionale al fine di essere ristorata per i danni patiti a causa del grave inadempimento da parte dell'opposta, quantificati in euro 45.000,00 oltre iva. Costituitasi in giudizio la eccepiva l'assoluta infondatezza dell'opposizione, Controparte_1 precisando, in merito ai lavori realizzati nel cantiere di Cesa (CE) di Via Federico II, che nel dicembre del 2019 la le aveva richiesto lavori di fornitura e posa in opere di persiane blindate, Parte_1 barriere e ringhiere in ferro, con prezzo concordato sulla base di un preventivo iniziale di € 43.713,40 oltre iva, poi rinegoziato in € 40.369,00 oltre iva, da corrispondere in base all'avanzamento dei lavori sulle fatture di acconto che sarebbero state emesse su ordine della sulla base della Parte_1 relativa disponibilità; proseguiva l'opposta che in forza del citato accordo, la Parte_1 provvedeva al pagamento delle fatture n. 71 del 03.12.2019 di € 3.120,00, n. 76 del 23.12.2019 di €
3.120,00 e n. 5 del 12.02.2020 di € 12.200,00, tutte in acconto sul totale dei lavori appaltati per euro
40.369,00 oltre iva e che, in seguito, nonostante continuasse a fornire il materiale ed a provvedere al montaggio dello stesso, con esclusione ovviamente del periodo di chiusura totale dovuto alla emergenza epidemiologica, alcuna richiesta di emissione di fattura per effettuare il concordato pagamento degli acconti veniva effettuato dall'opponente. Pertanto, deduceva l'opposta, era stata costretta a sollecitare il rientro dall'esposizione che nel frattempo era venuta a crearsi;
le parti, in corso di rapporto, convennero di mutare le condizioni di pagamento in precedenza concordate
(bonifico a presentazione della fattura), e fu stabilito che la rilasciasse n. 7 effetti Parte_2 cambiari da € 5.000,00 cadauno con scadenze mensili a partire dal mese di maggio 2020 sino a quello di dicembre 2020, escludendo il mese di agosto, in pagamento dei lavori effettuati e non in garanzia;
vennero emesse e quietanzate le fatture n. 71 del 03.12.2019 di € 3.120,00, n. 76 del 23.12.2019 di €
3.120,00 e n. 5 del 12.02.2020 di € 12.200,00, e richieste di emissione di fatture di acconto che non venivano pagate dall'opponente.
Deduceva, poi, l'opposta, dei n. 7 effetti cambiari da euro 5.000,00, la , seppur con Parte_1 ritardo, pagava soltanto le cambiali con scadenza giugno e luglio 2020, in relazione alla precedente con scadenza maggio 2020, non interveniva alcun pagamento e, quindi, la medesima Parte_1 provvedeva, dopo diverse lamentele in tal senso della ad effettuare un bonifico Controparte_1 bancario in sostituzione, in data 03.09.2020, bonifico che non pervenne alla per Controparte_1 essere stato revocato;
inoltre, in data 28.06.2020, l'opposta, assecondando le richieste della accettava addirittura di restituire i titoli ancora non scaduti (cambiali a scadenza Parte_1 nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020 per complessivi euro 20.000,00) confidando nella promessa di saldo, in unica soluzione, del dovuto in tempi brevi;
purtroppo, la non provvedeva a versare né i 20.000,00 euro né quelli di cui alla cambiale di Parte_1 maggio.
In merito ai lavori effettuati nel negozio di TO (NA), al Corso Italia n. 62, l'opposta assumeva che, nelle more dei lavori nel cantiere di Cesa, la le commissionava ulteriori lavori Parte_1 per un negozio, consistenti nella realizzazione e posa in opera di una vetrata blindata per un importo complessivo di € 14.131,97, per i quali veniva emessa la fattura n. 33 del 26.06.2020; in relazione a tali lavori la provvedeva a versare solo un acconto di € 2.500,00; successivamente, Parte_1
a completamento dei lavori, sollecitato il pagamento del saldo della detta fattura, l'opponente lamentava che i lavori non erano stati eseguiti a regola d'arte; a seguito di tale contestazione la si rendeva reiteratamente disponibile a verificare quanto affermato da Controparte_1 controporte e, se del caso, a porre rimedio ad eventuali errori di montaggio, ma nessuna richiesta perveniva dalla in tal senso. Parte_1
L'opposta, contestava, altresì, la domanda riconvenzionale formulata eccependo la mancanza di prove sufficienti a suffragare la pretesa di controparte, poiché in più occasioni la si Parte_3 era resa disponibile a verificare eventuali difformità o errori e a provvedere.
Allo stesso modo, quanto ai danni arrecati alla pavimentazione dei due terrazzi di 70 mq cadauno nel cantiere di Cesa, l'opposta asseriva che i lavori di montaggio delle ringhiere e degli infissi non potevano aver arrecato danni all'intera pavimentazione, ma al più, la sostituzione di qualche piastrella.
Concludeva, pertanto, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto,
e per il rigetto della proposta opposizione perché infondata;
vinte le spese.
Con ordinanza del 05.01.2022, disattesa l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concessi i termini ex art. 183, co 6 c.p.c., ammessa ed espletata la prova testimoniale, nonché
C.T.U., ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 05.11.2024.
Mutata la persona del giudicante, con ordinanza del 19.01.2025, resa ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini di legge.
Questioni preliminari
Preliminarmente, in diritto, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645,2. comma,
c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. Civ. n.17371/03; Cass.
Civ. n. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. Civ. n. 15026/05; Cass. Civ. n.
15186/03; Cass. Civ. n. 6663/02). Ne consegue che il diritto del preteso creditore (che nel giudizio di opposizione è formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr.: Cass. Civ. n. 20613/11).
Sul merito
Parte opponente ha eccepito la sussistenza di vizi e, per l'effetto, l'inadempimento della società opposta nell'esecuzione delle lavorazioni commissionati.
In base ai principi generali in tema di adempimento, il creditore, che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo, da cui deriva il suo diritto,
e della scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi (cfr. Cass. SU 13533/01; Cass. 9439/08; Cass. 15677/09; Cass. 3373/10; Cass. 15659/11;
Cass. 7530/12).
Ciò, fermo restando l'onere di specifica contestazione di cui all'art. 115 comma 1 c.p.c.
Nell'ambito del procedimento monitorio, poi, integra eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c.
l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di una somma a titolo di corrispettivo contrattuale con cui la parte ingiunta chiede la revoca del decreto e, in via riconvenzionale, la pronuncia di condanna al risarcimento del danno per l'altrui inadempimento, con la conseguenza che grava, in quel caso, sull'opposto l'onere di provare il proprio esatto adempimento tale prova deve essere specifica e concreta, verificabile dal giudice e non meramente supponibile in modo indiretto (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3587 del 11/02/2021; Cass. civ. n.8736 del
15.04.2014; Cass. civ., n. 3373/2010).
Qualora una delle parti adduca, a giustificazione della propria inadempienza, l'inadempimento o la mancata offerta di adempimento dell'altra, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti, tenendo conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto dei rapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della incidenza di queste sulla funzione economico - sociale del contratto (Cfr.: Cass. Civ.
Sez. L, Sentenza n. 21479 del 07/11/2005Cass. Civ., 6 settembre 2002 n. 12978).
Nel caso di specie, a fronte dell'eccezione di non corretto adempimento sollevata dall'opponente,
l'opposta ha dedotto di aver esattamente adempimento alle sue prestazioni.
Invero, in merito ai lavori eseguiti presso il cantiere di Cesa, i risultati dell'espletata prova testimoniale, pur confermando l'effettuazione di “aggiusti alle ringhiere di ferro” direttamente in loco, non hanno confortato le contestazioni mosse dall'opponente circa i danni causati alla pavimentazione, nonché quelli derivati da un errato montaggio di porte e infissi.
In particolare, il teste , escusso all'udienza del 24.2.2023 ha dichiarato “il Testimone_1 pavimento era coperto da cartoni” e “sul cantiere erano presenti anche operai elettricisti e tubisti di altre ditte”. Il sig. ha precisato, inoltre, di non aver mai visto danni alla citata Tes_1 pavimentazione.
Anche il teste escusso all'udienza del 6.2.2024, riferiva di aver lavorato sul cantiere Tes_2 di Cesa (CE) e che “quando installammo il materiale non ci fu alcun problema di danneggiamento”, specificando che nessuno mai si era lamentato dei lavori effettuati. Inoltre, in relazione ai ritardi lamentai dalla per la realizzazione dei lavori commissionati alla Parte_1 Parte_4 il sig. confermava la ricostruzione di parte opposta affermando che “più di una volta il mio Tes_2 titolare mi diceva che i lavori erano stati rinviati perché l'opponente non rispondeva al telefono”.
Sul punto, si evidenzia che il CT, pur non avendo avuto la possibilità di accedere agli immobili interessati, ha riportato nel proprio elaborato che i proprietari degli appartamenti interrogati al momento dell'accesso hanno riferito che mai avevano riscontrato problemi sugli infissi e sulle porte, conforta tale assunto la circostanza che alcuna denuncia di vizi delle opere realizzate dalla opposta è stata allegata e documentata dalla Controparte_3
In proposito il CT ha specificato che: “dall'esterno alle corti del fronte strada unitamente alle porte, finestre, ringhiere e recinzioni del medesimo fronte, laddove per le stesse non sono parse anomalie.
Mentre, in riferimento alle foto versate in atti, di scarsa resa fotografica, ritraggono le porzioni delle corti posteriori che nulla lasciano trasparire, fatta la sola eccezione di essere fotogrammi esplicativi di un cantiere in corso d'opera”.
Quanto alle lavorazioni effettuate nel negozio di TO (NA), al Corso Italia n. 62, deve rilevarsi che entrambi i testi di parte opposta hanno precisato che la ha provveduto solo Parte_4 al montaggio della struttura in ferro mentre il vetro blindato veniva installato dagli operai della ditta individuale Tedesco Rinaldo, con sede in Santa Maria C.V. (CE), alla Via del Lavoro n. 68, che aveva provveduto anche alla realizzazione del vetro stesso.
I testi e hanno confermato anche la circostanza che più volte il legale rappresentante Tes_1 Tes_2 della chiedeva alla il saldo del prezzo della fattura emessa per Parte_4 Parte_1
i citati lavori e che, in diverse occasioni, la società opposta si rendeva disponibile a verificare i presunti vizi dei lavori effettuati e, se del caso a porvi rimedio, ma che nonostante la manifestata disponibilità, mai nessuna richiesta perveniva dalla in tal senso. Parte_1
Il CT Arch. , il quale ha potuto verificare la correttezza dei lavori eseguiti a seguito Per_1 dell'accesso ai luoghi, consentito dal conduttore del negozio, ha accertato “la messa in asse e piombo di tutte le vetrine, accuratamente espletata dallo scrivente, laddove non si sono rilevate discresie unitamente al funzionamento di apertura e chiusura delle serrande elettrificate”; e “in riferimento al fissaggio del telaio e fermavetro al finto telaio attraverso fischer tassellati, non si rilevano anomalie, considerando che le vetrate sono risultate ben ancorate al controtelaio con l'adeguato passo”.
Inoltre, il CT, ha precisato che: “la quantificazione delle opere eseguite sulla base delle evidenze rilevate e della documentazione versata in atti, è pari all'importo della fattura n. 33 del 23/06/2020
(€. 11.583,58 oltre IVA), laddove le singole voci che la caratterizzano, suffragate da indagini di mercato condotte presso officine di produzione di serramenti e infissi, fanno sì che le opere eseguite hanno tale valore per quanto mostrano, seppure per una questione estetica si sarebbe potuto operare meglio con l'uso dei siliconi sigillanti strutturali utilizzati. Si è rilevato, quindi dal rilievo espletato che vizi veri e propri non sussistono, a parte l'aspetto estetico di finitura”.
Gli esiti della CT per essere coerenti affidati a dati oggettivi, concretamente verificati, sono pienamente condivisi dal Tribunale
In definitiva risulta palese, oltre che provato, l'adempimento da parte della società opposta e, di conseguenza, l'assenza di qualsivoglia vizio nell'esecuzione delle lavorazioni commissionate dalla società opponente.
È necessario, a questo punto, richiamare i noti principi di diritto che regolano il riparto dell'onere probatorio in materia contrattuale come sopra riportati, secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione); - nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà del pari sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (cfr.
Cass. Sez. Un. 13533/2001). In definitiva, da quanto emerso dall'istruzione probatoria svolta e dalla CT, l'eccezione sollevata dall'opponente ex art. 1460 c.c. è risultata destituita di fondamento, la ha provato Controparte_4 di aver correttamente realizzato le opere commissionate. La opponente non ha provato di aver corrisposto l'importo dovuto.
Pertanto, il decreto ingiuntivo va confermato.
Quanto alla domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente per le superiori considerazioni, va disattesa, essendo risultata infondata.
Sulle spese di lite
Le spese di lite, comprese quelle di ctu, seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come da dispositivo in base ai criteri di cui al D.M. 55/2014 (così come modificato ad opera del D.M.
Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022, in relazione al pregio dell'opera, ai risultati conseguiti ed al valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto R.g. 1369/2021 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 29.03.2021 nell'ambito della procedura con R.g. n.
2486/2021, che dichiara definitivamente esecutivo;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale formulata dalla Parte_1
3) condanna la al pagamento in favore dell'Avv. Michele Asciore, procuratore di Parte_1 parte opposta dichiaratosi antistatario, delle spese processuali che si liquidano in € 3.390, per compenso, oltre iva e cpa e rimb. forf. nella misura del 15%;
4) pone definitivamente le spese di CT già liquidate come da separato decreto, a carico della opponente, Parte_1
Così deciso in Aversa, 28.05.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo
2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.