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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/07/2025, n. 1156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1156 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Claudia Ummarino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21878 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nata a [...] il [...] rappresentato e difeso, giusta procura a Parte_1 margine del ricorso, dall'avv. PERROTTA SARA presso il quale elettivamente domicilia
E
, nato a [...] il [...] rappresentato e difeso, giusta procura a Parte_2 margine del ricorso, dall'avv. DI STAZIO FRANCESCO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06/12/2024 e , premettendo Parte_1 Parte_2
di aver contratto matrimonio in Napoli il 26/05/2007, che dall'unione coniugale erano nati i figli
( nato a [...] il [...]) e ( nato a [...] il [...]), Persona_1 Persona_2
rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “ 1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto nell'interesse dei figli minori, e potranno in piena autonomia modificare la loro residenza ed il loro domicilio, con obbligo di comunicare a mezzo lettera raccomandata A.R. gli eventuali cambiamenti almeno 30 giorni prima del verificarsi di tale eventualità, anche per permettere di valutare le migliori condizioni per i figli;
2) Entrambi i
Per_ coniugi si adopereranno affinché i figli e non abbiano a subire turbamenti dalla loro Per_1 separazione, ed a tal fine convengono l'affidamento condiviso degli stessi, con prevalente collocazione presso la madre, con la quale continueranno a risiedere in quella che era la residenza coniugale in Napoli alla Trav. G.A. campano n. 18 nell'appartamento di proprietà della madre della ricorrente . 3) L'alloggio coniugale verrà affidato alla ricorrente Parte_1
con tutto quanto in esso contenuto;
4) In considerazione dell'affidamento Parte_1
condiviso, e della tutela del benessere dei minori, al ricorrente è attribuita la più Parte_2 ampia facoltà di incontrare e tenere con sé i figli al di fuori della sua residenza, ed all'interno di essa in caso di impedimento o, compatibilmente con gli impegni scolastici, di istruzione, ricreativi e sportivi dei figli stessi;
5) Essi coniugi, al fine di garantire in ogni caso una serena organizzazione di vita ai figli, convengono che il avrà con sé i figli, anche per Parte_2 permettere un'abituale frequentazione della famiglia paterna, almeno secondo il calendario che segue: Il padre potrà vederli e tenerli con sé almeno due pomeriggi a settimana dalle 18.30 alle
22.00, prelevandoli dalla abitazione coniugale e riaccompagnandoli ivi. In questi due pomeriggi si occuperà di eventuali attività sportive/ludiche dei bambini nonché di far espletare i compiti scolastici. Il padre potrà, inoltre, tenere i figli a fine settimana alternati dalle 18.30 del venerdì al lunedì mattina, accompagnandoli a scuola. Anche in questi giorni si occuperà di eventuali attività extrascolastiche, ludiche e di far fare loro i compiti. 6) Per le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé i figli per 15 giorni nel mese agosto da concordarsi entro il 30 maggio precedente, con obbligo per entrambi i genitori di comunicare il luogo e agevolare i colloqui telefonici. Per il periodo dal 23 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni i ragazzi staranno con uno o l'altro genitore o dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio. Le vacanze di Pasqua ad anni alterni;
Naturalmente le parti saranno libere di ampliare il calendario di visite e modificarlo nell'interesse dei figli minori;
7) Il padre verserà per entrambi i figli la somma mensile di € 400,00
2 (quattrocento/00) entro il giorno 20 di ogni mese in contanti ovvero a mezzo bonifico e con adeguamento Istat annuale ed acconsente che la madre percepisca per intero l'assegno unico o altra agevolazione che dovesse esserci per i figli per come posti a carico della medesima (es. assegni familiari); 8) le spese straordinarie saranno poste a carico delle parti nella misura del
50% ciascuno, come da protocollo che si intende richiamato;
9) i genitori sin da ora manifestano consenso al rilascio del passaporto ed al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per i figli minori;
10) La responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli;
11) Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione le parti stabiliscono che i genitori eserciteranno la potestà separatamente;
12)
Entrambi i genitori si impegnano a far mantenere ai figli minori significativi rapporti con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
13) Le spese ricreative, sportive e ludiche, tanto ordinarie quanto straordinarie, dovranno essere previamente concordate tra le parti, qualora non rientranti nel suddetto protocollo, tenendo presente il precipuo interesse dei minori,
e saranno corrisposte in misura del 50% da ciascun coniuge;
14) Ciascuno dei coniugi provvederà, invece, al proprio mantenimento con mezzi propri, dichiarandosi del tutto autonomi ed autosufficienti economicamente;
15) Il previsto mantenimento in favore dei figli dovrà essere rivalutato annualmente, a far data dall'anno successivo alla data di omologazione del presente accordo, in misura pari al 100% della variazione accertata dall'I.S.T.A.T. dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicata sulla G.U.; 16) Per tutto quanto non previsto nel presente atto troveranno applicazione le norme vigenti in materia;
17) Le spese della presente procedura restano interamente compensate tra le parti.”
Con memoria del 09.06.2025 le parti specificavano quanto segue ad integrazione degli accordi sopra riportato : “… i deducenti precisano che l'Assegno Unico è e sarà interamente percepito dalla sig.ra per un importo di € 437,40 - come da copia del bonifico relativo al Parte_1
mese di gennaio già versata in atti e che di nuovo si produce - ed in relazione il sig. Pt_2
ha rinunziato e rinunzia alla metà spettantegli di cui al detto Assegno Unico. Pertanto il
[...] mantenimento concordato a carico del padre per € 200,00 per ciascun figlio minore è da intendersi in concorso con il suddetto Assegno Unico per complessivi € 437,40 e col mantenimento dovuto dalla madre, rendendo la complessiva somma disponibile per il mantenimento dei due figli minori oltremodo congrua…”
3 In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
(atto n.20 ,parte II , S. A, SEZ Y , reg. Atti Matrimonio anno 2007);
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 20/06/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino
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