CA
Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 15/09/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 217/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Simone Salcerini Presidente dott. Claudio Baglioni Consigliere dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 217 /2023 promossa da:
),ed in persona del legale Controparte_1 CodiceFiscale_1 Controparte_2
rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI LOVELLI (pec:
) e ALFREDO LOVELLI ( , Email_1 Email_2
unitamente e disgiuntamente tra loro, elettivamente domiciliati in Perugia, via M. Angeloni 27, presso lo studio dei difensori
APPELLANTI contro
(C.F. ), in persona del Presidente pro tempore con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_1
dell'avv. LIPPARINI MASSIMO e elettivamente domiciliato in Corso Vannucci 92 Perugia C/O AVV.
LIPPARINI MASSIMO E_3 Email_4
APPELLATO
e contro pagina 1 di 5 in persona del Sindaco p.t. (c.f. , elettivamente domiciliato Controparte_4 P.IVA_2
c/o studio del difensore Avv. Roberto Bianchi (pec: ) in Città di Email_5
Castello (PG) Corso Vittorio Emanuele 6
APPELLATO
avente ad
OGGETTO
Altre ipotesi di responsabilita Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie- Impugnazione sentenza Tribunale di Perugia n. 364/2023 pubblicata il 2.3.2023 sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Gli odierni appellanti convenivano il e la per sentirli Controparte_4 Controparte_3
condannare in solido al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'incidente del 6-1-2021 avvenuto nella frazione di Collepepe, all'incrocio tra due strade provinciali della Provincia di Perugia nn. 383 e
321 dove, nell'isola spartitraffico, il aveva installato un palo in ferro di Controparte_4
illuminazione; l' , prima dello incrocio, conducendo il veicolo targato DW527VB di proprietà CP_1
della transitava su una larga macchia oleosa, non riusciva a fermarsi allo stop sito a Controparte_2
fianco dell'isola spartitraffico, perdeva il controllo del veicolo, sbandava e andava a sbattere contro il palo della luce. Gli attori denunciavano la responsabilità degli enti convenuti in quanto le strade costituenti l'incrocio erano classificate dall'art. 2 C.d.S. lett. D come strade urbane di scorrimento, l'art. 15 co 1 lett. A) C.d.S. vieta su tutte le strade di creare comunque stati di pericolo per la circolazione,
l'art. 20 co 1 C.d.S. stabilisce che (anche) sulle strade di cui alla lett. D è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, pertanto nel luogo dell'incidente non poteva essere installato il palo della luce, in quanto l'installazione violava gli artt. 15 e 20 C.d.S., creava uno stato di pericolo occupando la sede stradale definita isola di canalizzazione e smistamento delle correnti di traffico.
Il Giudice rigettava la domanda ritenendo che l'isola di spartitraffico costituisse pertinenza stradale, e che la stessa non potesse ritenersi “invasa” né “occupata” dalla segnaletica -pure ivi esistente e divelta nell'impatto – e dall'impianto di illuminazione, costituenti “pertinenze stradali”; che l'isola spartitraffico, per definizione, è area non deputata alla circolazione dei veicoli e che il palo di per sé pagina 2 di 5 non costituiva pericolo per gli utenti della strada;
che il divieto posto dall'art. 60 C.d.S. di ubicare le pertinenze stradali in prossimità delle intersezioni si riferiva a strutture di diverso tipo, come siepi e cartelli, che potessero impedire la visuale dei conducenti e non certo alle isole spartitraffico rotatorie, che per la loro funzione si trovano al centro delle intersezioni e al cui interno ben possono essere collocati ulteriori elementi strutturali come la segnaletica verticale e i lampioni, quali pertinenze volte a tutelare la sicurezza e la fluidità del traffico.
Con l'odierna impugnazione lamentano che il Tribunale ha omesso di Parte_1
considerare i punti , 3 e 4 dell'art. 24 C.d.S. secondo cui le pertinenze stradali si distinguono in pertinenze di esercizio e pertinenze di servizio e secondo cui sono pertinenze di esercizio quelle che costituiscono parte integrante della strada o ineriscono permanentemente alla sede stradale, ritenendo che l'isola spartitraffico è una pertinenza di esercizio non di servizio ma che l'illuminazione attiene all' arredo e non all'esercizio; la motivazione del Tribunale non tiene conto che l'art. 60 del
Regolamento del C.d.S. al n.3 precisa: “Le pertinenze stradali non possono essere ubicate in prossimità di intersezioni” quindi a maggior ragione non possono essere posizionate al centro dell'isola spartitraffico che si trova al centro dell'incrocio. Gli appellanti lamentano, quindi, che il Giudice di prime cure non abbia censurato la condotta del che, all'interno dell'isola spartitraffico, dove CP_4
non si può né circolare né sostare, ha creato un cordolo in cemento di forma triangolare e ha fissato all'interno il palo della luce creando uno stato di pericolo, perché se all'interno dell'isola non vi fossero stati il cordolo in cemento e il palo della luce non vi sarebbe stato l'impatto col palo.
Infine, aggiungono gli appellanti, l'art.20 del C.d.S. al punto 1 vieta sulle strade di tipo A),B),C) e D) ogni tipo di occupazione della sede stradale, ed anche tale divieto non era stato rispettato dal comune di
, né la non aveva imposto al di eliminare il palo e il cordolo di cemento, CP_4 CP_3 CP_4
occupazioni abusive della sede stradale.
Gli appellati si sono costituiti chiedendo il rigetto dell'appello.
L'appello è infondato.
Il giudice di prime cure ha affermato che l'impianto di illuminazione costituisce pertinenza stradale, e ciò è corretto in quanto il palo della luce è un elemento infrastrutturale che serve al funzionamento e alla sicurezza della circolazione stradale.
Deve aggiungersi che esso costituisce senza dubbio una pertinenza di esercizio (come sicuramente anche l'isola spartitraffico), perché l'illuminazione stradale è essenziale per la visibilità e la sicurezza degli utenti, quindi è integrata nella struttura della strada.
pagina 3 di 5 La qualificazione dei pali di illuminazione quali elementi di arredo funzionale fornita dal Giudice non elide la natura di pertinenza di esercizio del palo di illuminazione, in quanto il comma 1 dell'art. 24
C.d.S. fornisce la definizione generale delle pertinenze stradali quali parti della strada destinate in modo permanente al servizio o all'arredo funzionale di essa, e all'interno di questa macro categoria il comma 2 distingue poi tra pertinenze di esercizio e pertinenze di servizio: il palo dell'illuminazione è una pertinenza di esercizio perché costituisce parte integrante della strada o vi inerisce permanentemente e serve al suo arredo funzionale e alla sicurezza del traffico.
Dunque definire l'illuminazione quale arredo non significa affatto far rientrare l'illuminazione tra le pertinenze di servizio.
Pertanto, non sussiste la denunciata violazione dell'art. 60 del Regolamento di attuazione del C.d.S. che attiene alla ubicazione delle sole pertinenze di servizio.
Quanto al motivo inerente la violazione dell'art. 20 C.d.S., il richiamo è inconferente in quanto tale articolo si riferisce alla “occupazione “ della sede stradale, e fa riferimento a tutt'altre ipotesi, cioè alla invasione della sede stradale con fiere e mercati, veicoli, baracche, tende e simili, chioschi, edicole od altre installazioni, e non certo ai pali dell'illuminazione, come pure chiaramente spiegato dal Giudice a quo che ha escluso che l'impianto di illuminazione possa qualificarsi come invasione o occupazione dell'isola spartitraffico.
La contestazione relativa alla presunta violazione del divieto di collocare il cordolo in cemento al centro dell'isola spartitraffico è stata formulata solo in appello, e comunque risulta infondata per i medesimi motivi sopra svolti.
Infine, il palo era collocato all'interno di un'isola spartitraffico, zona non destinata al traffico veicolare, era ben visibile e non costituiva un'insidia -circostanza questa ammessa anche dagli appellanti.
La Suprema Corte ha chiarito (in un caso in cui le condizioni della strada, unitamente all'ubicazione e alla dimensione del palo, deponevano per la perfetta visibilità dello stesso e, di conseguenza, impedivano di ritenere accertato il nesso di causalità, ex art. 2051 c.c.) in applicazione dei principi più volte ribaditi che la norma dell'art. 2051 c.c., che stabilisce il principio della responsabilità per le cose in custodia, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (Cass. n. 5910/2011).
La prova del nesso causale è particolarmente rilevante nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa;
infatti, ove si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire pagina 4 di 5 umano, e, in particolare, quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa in questi casi si impone la necessità “di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode. Trattasi di presupposti per l'operatività dell'art. 2051 c.c. che debbono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi
(Cass., sent. n. 2660/2013).
Un palo di illuminazione collocato su un cordolo spartitraffico può essere considerato un pericolo ai sensi dell'art. 2051 c.c. se non è visibile o se è imprevedibile per chi transita, ma non è questa la causa petendi attorea: in effetti gli appellanti dichiarano espressamente di non aver dedotto che l'incidente sia avvenuto per la presenza di un ostacolo non prevedibile, ma si lamentano della circostanza che, se fosse stato osservato il divieto di collocare l'ostacolo al centro dell'incrocio, nonostante la perdita di controllo del veicolo l'impatto non sarebbe avvenuto.
Tuttavia, come detto, è escluso che le succitate norme del C.d.S. e del Regolamento vietino l'installazione di un palo di illuminazione pubblica all'interno di un'isola spartitraffico.
L'appello deve essere, pertanto, rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
-rigetta l'appello
-condanna gli appellanti in solido al rimborso in favore del e della Controparte_4 CP_3
delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 1.984 in favore di
[...]
ciascuno per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie (15%), Cap e Iva come per legge;
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Perugia, 11/09/2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Altrui dott. Simone Salcerini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Simone Salcerini Presidente dott. Claudio Baglioni Consigliere dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 217 /2023 promossa da:
),ed in persona del legale Controparte_1 CodiceFiscale_1 Controparte_2
rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI LOVELLI (pec:
) e ALFREDO LOVELLI ( , Email_1 Email_2
unitamente e disgiuntamente tra loro, elettivamente domiciliati in Perugia, via M. Angeloni 27, presso lo studio dei difensori
APPELLANTI contro
(C.F. ), in persona del Presidente pro tempore con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_1
dell'avv. LIPPARINI MASSIMO e elettivamente domiciliato in Corso Vannucci 92 Perugia C/O AVV.
LIPPARINI MASSIMO E_3 Email_4
APPELLATO
e contro pagina 1 di 5 in persona del Sindaco p.t. (c.f. , elettivamente domiciliato Controparte_4 P.IVA_2
c/o studio del difensore Avv. Roberto Bianchi (pec: ) in Città di Email_5
Castello (PG) Corso Vittorio Emanuele 6
APPELLATO
avente ad
OGGETTO
Altre ipotesi di responsabilita Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie- Impugnazione sentenza Tribunale di Perugia n. 364/2023 pubblicata il 2.3.2023 sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Gli odierni appellanti convenivano il e la per sentirli Controparte_4 Controparte_3
condannare in solido al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'incidente del 6-1-2021 avvenuto nella frazione di Collepepe, all'incrocio tra due strade provinciali della Provincia di Perugia nn. 383 e
321 dove, nell'isola spartitraffico, il aveva installato un palo in ferro di Controparte_4
illuminazione; l' , prima dello incrocio, conducendo il veicolo targato DW527VB di proprietà CP_1
della transitava su una larga macchia oleosa, non riusciva a fermarsi allo stop sito a Controparte_2
fianco dell'isola spartitraffico, perdeva il controllo del veicolo, sbandava e andava a sbattere contro il palo della luce. Gli attori denunciavano la responsabilità degli enti convenuti in quanto le strade costituenti l'incrocio erano classificate dall'art. 2 C.d.S. lett. D come strade urbane di scorrimento, l'art. 15 co 1 lett. A) C.d.S. vieta su tutte le strade di creare comunque stati di pericolo per la circolazione,
l'art. 20 co 1 C.d.S. stabilisce che (anche) sulle strade di cui alla lett. D è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, pertanto nel luogo dell'incidente non poteva essere installato il palo della luce, in quanto l'installazione violava gli artt. 15 e 20 C.d.S., creava uno stato di pericolo occupando la sede stradale definita isola di canalizzazione e smistamento delle correnti di traffico.
Il Giudice rigettava la domanda ritenendo che l'isola di spartitraffico costituisse pertinenza stradale, e che la stessa non potesse ritenersi “invasa” né “occupata” dalla segnaletica -pure ivi esistente e divelta nell'impatto – e dall'impianto di illuminazione, costituenti “pertinenze stradali”; che l'isola spartitraffico, per definizione, è area non deputata alla circolazione dei veicoli e che il palo di per sé pagina 2 di 5 non costituiva pericolo per gli utenti della strada;
che il divieto posto dall'art. 60 C.d.S. di ubicare le pertinenze stradali in prossimità delle intersezioni si riferiva a strutture di diverso tipo, come siepi e cartelli, che potessero impedire la visuale dei conducenti e non certo alle isole spartitraffico rotatorie, che per la loro funzione si trovano al centro delle intersezioni e al cui interno ben possono essere collocati ulteriori elementi strutturali come la segnaletica verticale e i lampioni, quali pertinenze volte a tutelare la sicurezza e la fluidità del traffico.
Con l'odierna impugnazione lamentano che il Tribunale ha omesso di Parte_1
considerare i punti , 3 e 4 dell'art. 24 C.d.S. secondo cui le pertinenze stradali si distinguono in pertinenze di esercizio e pertinenze di servizio e secondo cui sono pertinenze di esercizio quelle che costituiscono parte integrante della strada o ineriscono permanentemente alla sede stradale, ritenendo che l'isola spartitraffico è una pertinenza di esercizio non di servizio ma che l'illuminazione attiene all' arredo e non all'esercizio; la motivazione del Tribunale non tiene conto che l'art. 60 del
Regolamento del C.d.S. al n.3 precisa: “Le pertinenze stradali non possono essere ubicate in prossimità di intersezioni” quindi a maggior ragione non possono essere posizionate al centro dell'isola spartitraffico che si trova al centro dell'incrocio. Gli appellanti lamentano, quindi, che il Giudice di prime cure non abbia censurato la condotta del che, all'interno dell'isola spartitraffico, dove CP_4
non si può né circolare né sostare, ha creato un cordolo in cemento di forma triangolare e ha fissato all'interno il palo della luce creando uno stato di pericolo, perché se all'interno dell'isola non vi fossero stati il cordolo in cemento e il palo della luce non vi sarebbe stato l'impatto col palo.
Infine, aggiungono gli appellanti, l'art.20 del C.d.S. al punto 1 vieta sulle strade di tipo A),B),C) e D) ogni tipo di occupazione della sede stradale, ed anche tale divieto non era stato rispettato dal comune di
, né la non aveva imposto al di eliminare il palo e il cordolo di cemento, CP_4 CP_3 CP_4
occupazioni abusive della sede stradale.
Gli appellati si sono costituiti chiedendo il rigetto dell'appello.
L'appello è infondato.
Il giudice di prime cure ha affermato che l'impianto di illuminazione costituisce pertinenza stradale, e ciò è corretto in quanto il palo della luce è un elemento infrastrutturale che serve al funzionamento e alla sicurezza della circolazione stradale.
Deve aggiungersi che esso costituisce senza dubbio una pertinenza di esercizio (come sicuramente anche l'isola spartitraffico), perché l'illuminazione stradale è essenziale per la visibilità e la sicurezza degli utenti, quindi è integrata nella struttura della strada.
pagina 3 di 5 La qualificazione dei pali di illuminazione quali elementi di arredo funzionale fornita dal Giudice non elide la natura di pertinenza di esercizio del palo di illuminazione, in quanto il comma 1 dell'art. 24
C.d.S. fornisce la definizione generale delle pertinenze stradali quali parti della strada destinate in modo permanente al servizio o all'arredo funzionale di essa, e all'interno di questa macro categoria il comma 2 distingue poi tra pertinenze di esercizio e pertinenze di servizio: il palo dell'illuminazione è una pertinenza di esercizio perché costituisce parte integrante della strada o vi inerisce permanentemente e serve al suo arredo funzionale e alla sicurezza del traffico.
Dunque definire l'illuminazione quale arredo non significa affatto far rientrare l'illuminazione tra le pertinenze di servizio.
Pertanto, non sussiste la denunciata violazione dell'art. 60 del Regolamento di attuazione del C.d.S. che attiene alla ubicazione delle sole pertinenze di servizio.
Quanto al motivo inerente la violazione dell'art. 20 C.d.S., il richiamo è inconferente in quanto tale articolo si riferisce alla “occupazione “ della sede stradale, e fa riferimento a tutt'altre ipotesi, cioè alla invasione della sede stradale con fiere e mercati, veicoli, baracche, tende e simili, chioschi, edicole od altre installazioni, e non certo ai pali dell'illuminazione, come pure chiaramente spiegato dal Giudice a quo che ha escluso che l'impianto di illuminazione possa qualificarsi come invasione o occupazione dell'isola spartitraffico.
La contestazione relativa alla presunta violazione del divieto di collocare il cordolo in cemento al centro dell'isola spartitraffico è stata formulata solo in appello, e comunque risulta infondata per i medesimi motivi sopra svolti.
Infine, il palo era collocato all'interno di un'isola spartitraffico, zona non destinata al traffico veicolare, era ben visibile e non costituiva un'insidia -circostanza questa ammessa anche dagli appellanti.
La Suprema Corte ha chiarito (in un caso in cui le condizioni della strada, unitamente all'ubicazione e alla dimensione del palo, deponevano per la perfetta visibilità dello stesso e, di conseguenza, impedivano di ritenere accertato il nesso di causalità, ex art. 2051 c.c.) in applicazione dei principi più volte ribaditi che la norma dell'art. 2051 c.c., che stabilisce il principio della responsabilità per le cose in custodia, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (Cass. n. 5910/2011).
La prova del nesso causale è particolarmente rilevante nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa;
infatti, ove si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire pagina 4 di 5 umano, e, in particolare, quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa in questi casi si impone la necessità “di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode. Trattasi di presupposti per l'operatività dell'art. 2051 c.c. che debbono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi
(Cass., sent. n. 2660/2013).
Un palo di illuminazione collocato su un cordolo spartitraffico può essere considerato un pericolo ai sensi dell'art. 2051 c.c. se non è visibile o se è imprevedibile per chi transita, ma non è questa la causa petendi attorea: in effetti gli appellanti dichiarano espressamente di non aver dedotto che l'incidente sia avvenuto per la presenza di un ostacolo non prevedibile, ma si lamentano della circostanza che, se fosse stato osservato il divieto di collocare l'ostacolo al centro dell'incrocio, nonostante la perdita di controllo del veicolo l'impatto non sarebbe avvenuto.
Tuttavia, come detto, è escluso che le succitate norme del C.d.S. e del Regolamento vietino l'installazione di un palo di illuminazione pubblica all'interno di un'isola spartitraffico.
L'appello deve essere, pertanto, rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
-rigetta l'appello
-condanna gli appellanti in solido al rimborso in favore del e della Controparte_4 CP_3
delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 1.984 in favore di
[...]
ciascuno per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie (15%), Cap e Iva come per legge;
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Perugia, 11/09/2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Altrui dott. Simone Salcerini
pagina 5 di 5