Art. 2.
A decorrere dal 1 aprile 1958 l'aliquota di contributo prevista dalla tabella allegata alla presente legge e' elevata al 21,40 per cento.
Nulla e' innovato alla procedura stabilita dall' art. 1 della legge 14 aprile 1956, n. 307 , ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.
A decorrere dal 1 aprile 1958 l'aliquota di contributo prevista dalla tabella allegata alla presente legge e' elevata al 21,40 per cento.
Nulla e' innovato alla procedura stabilita dall' art. 1 della legge 14 aprile 1956, n. 307 , ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.