CA
Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 27/08/2025, n. 1457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1457 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1147/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel. Dr. Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 1147/2022 promossa da:
C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. LOTTI ALBERTO e dall'Avv. MINELLI LUIGI con domicilio eletto presso lo studio del secondo in BOLOGNA VIA RUBBIANI 10 APPELLANTE contro
C.F. ) e C.F. CP_1 C.F._1 CP_2 C.F._2 rappresentati e difeso dall' Avv. DONDI ALESSANDRO con domicilio eletto presso il suo studio in SAN FELICE SUL PANARO (MO) VIA G. MAZZINI 86
APPELLATI
C.F. ) E Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4
(C.F. ) QUALE MANDATARIA
[...] P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'Avv. CAPPELLETTO MARCO con domicilio eletto presso il suo studio IN VENEZIA MESTRE VIA G. PEPE 6
INTERVENUTO VOLONTARIO
OGGETTO: APPELLO AVVERSO ORDINANZA EX ART. 702 BIS DEL TRIBUNALE DI MODENA del 25.5.2020
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del 25.02.2025 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue:
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, in totale riforma della impugnata ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Modena in data 25/05/2022, comunicata in data 30/05/2022: In via preliminare Sospendere ex artt. 283 e 351 c.p.c. la provvisoria esecutività della ordinanza impugnata. In via principale Per i fatti ed i titoli esposti nel presente atto e di tutti quelli del giudizio di primo grado, revocare e dichiarare inefficace, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 c.c., nei confronti di CP_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, il seguente atto dispositivo del patrimonio
[...] del Sig. (nato il [...] a [...] (41037-MO) ed ivi residente in [...] Gramsci n. 190 - Frazione Cavidale, codice fiscale , qui di seguito descritto: C.F._1 atto di costituzione di fondo patrimoniale a ministero Notaio Dott. di Cavezzo Persona_1
(MO) in data 07/10/2016 (Repertorio n. 25299 - Raccolta n. 10588), trascritto presso l'Ufficio del Territorio di Modena in data 11/10/2016 (Registro Generale n. 24321 - Registro Particolare n. 16509), annotato a margine dell'atto di matrimonio del registro del Comune di DO (MO) al n. 20, anno 1971, parte 2, serie A, Ufficio 1, con il quale il Sig. e la Sig.ra CP_1 CP_2 hanno conferito in fondo patrimoniale le rispettive quote di ½ della proprietà dei beni immobili siti in DO (MO) e censiti: al NCEU di detto Comune al foglio 115, mappale 21, sub 1, cat. C/6; foglio 115, mappale 21, sub 2, cat. A/7; al NCT di detto Comune al foglio 115, mappale 21, ente urbano. Dandosi atto che gli immobili censiti al NCEU del Comune di DO (MO) al foglio 115, mappale 21, sub 1, cat. C/6 e foglio 115, mappale 21, sub 2, cat. A/7 sono stati soppressi ed hanno generato gli immobili ora censiti al NCEU di DO (MO) al foglio 115, mappale 21, sub 3, cat. A/7; foglio 115, mappale 21, sub 4, cat. C/6; foglio 115, mappale 21, sub 5, cat. C/6. Con ogni conseguente provvedimento di legge, ordinando al Direttore dell'Ufficio del Territorio di Modena, con esonero da ogni responsabilità al riguardo, di annotare a margine della trascrizione del suddetto atto di costituzione di fondo patrimoniale l'intervenuta declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti di ed ordinando altresì all'Ufficiale di Stato Civile del Controparte_5 Comune di DO (MO), con esonero da ogni responsabilità al riguardo, di annotare a margine dell'atto di matrimonio del registro del Comune al numero 20, anno 1971, parte 2, serie A, Ufficio 1, l'intervenuta declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti di Controparte_5 dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale relativamente ai beni in atti indicati per la quota di proprietà del Sig. . CP_1
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio ex D.M. n. 55/2014.”
Per l'intervenuto volontario: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare:
- In accoglimento dell'appello proposto da , in qualità di Controparte_6 mandataria di , con ogni conseguente statuizione di legge anche nei confronti CP_5 della cessionaria accogliersi le seguenti conclusioni: CP_3 in totale riforma della impugnata ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Modena in data 25.5.2022, comunicata in data 30.5.2022: In via principale Per i fatti ed i titoli esposti nel presente atto e di tutti quelli del giudizio di primo grado, revocare e dichiarare inefficace, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 c.c., nei confronti di CP_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, ed ora nei confronti di (in
[...] CP_3 qualità di cessionaria del credito di , il seguente atto dispositivo del patrimonio CP_5 del Sig. (nato il [...] a [...] (41037-MO) ed ivi residente in [...]
Gramsci n. 190 - Frazione Cavidale, codice fiscale , qui di seguito descritto: C.F._1 atto di costituzione di fondo patrimoniale a ministero Notaio Dott. di Cavezzo Persona_1 (MO) in data 07/10/2016 (Repertorio n. 25299 - Raccolta n. 10588), trascritto presso l'Ufficio del Territorio di Modena in data 11/10/2016 (Registro Generale n. 24321 – Registro Particolare n. 16509), annotato a margine dell'atto di matrimonio del registro del Comune di DO (MO) al n. 20, anno 1971, parte 2, serie A, Ufficio 1, con il quale il Sig. e la Sig.ra CP_1 CP_2 hanno conferito in fondo patrimoniale le rispettive quote di 1/2 della proprietà̀ dei beni immobili siti in DO (MO) e censiti: al NCEU di detto Comune al foglio 115, mappale 21, sub 1, cat. C/6; foglio 115, mappale 21, sub 2, cat. A/7; al NCT di detto Comune al foglio 115, mappale 21, ente urbano. Dandosi atto che gli immobili censiti al NCEU del Comune di DO (MO) al foglio 115, mappale 21, sub 1, cat. C/6 e foglio 115, mappale 21, sub 2, cat. A/7 sono stati soppressi ed hanno generato gli immobili ora censiti al NCEU di DO (MO) al foglio 115, mappale 21, sub 3, cat. A/7; foglio 115, mappale 21, sub 4, cat. C/6; foglio 115, mappale 21, sub 5, cat. C/6. Con ogni conseguente provvedimento di legge, ordinando al Direttore dell'Ufficio del Territorio di Modena, con esonero da ogni responsabilità̀ al riguardo, di annotare a margine della trascrizione del suddetto atto di costituzione di fondo patrimoniale l'intervenuta declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti di (ed ora nei confronti di in qualità di cessionaria di Controparte_5 CP_3
); ed ordinando altresì all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di DO (MO), CP_5 con esonero da ogni responsabilità̀ al riguardo, di annotare a margine dell'atto di matrimonio del registro del Comune al numero 20, anno 1971, parte 2, serie A, Ufficio 1, l'intervenuta declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti di (ed ora nei confronti di Controparte_5 CP_3 in qualità di cessionaria di dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale CP_5 relativamente ai beni in atti indicati per la quota di proprietà̀ del Sig. . CP_1
- Con vittoria di spese e competenze di causa.”
Gli appellati hanno così precisato in memoria di costituzione del 24.2.2025:
“Disattesa ogni diversa e contraria istanza, nel merito confermare la sentenza di primo grado emessa a favore dei sigg. e e, di CP_1 CP_2 conseguenza, respingersi ogni domanda dell'appellante in quanto dimostrata infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi del giudizio.” MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con ordinanza del 25.5.2020 resa ex art. 702 bis c.p.c. il Tribunale di Modena rigettava la domanda di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta da Parte_1 quale mandataria di (nel prosieguo anche solo la banca) nei confronti dei Controparte_5 coniugi e che in data 7.10.2016 avevano costituito fondo CP_1 CP_2 patrimoniale nel quale conferivano le rispettive quote indivise dei beni immobili di cui erano comproprietari, siccome atto lesivo del diritto di credito della banca derivante da residuo debito di 4 mutui chirografari contratti dal 2010 al 2015 dalla debitrice principale Parte_2 di cui era socio illimitatamente responsabile e fideiussore, unitamente
[...] CP_1 a e , nei confronti dei quali, e della società, la banca aveva ottenuto Parte_3 Parte_2 decreto ingiuntivo per l'importo di € 111.190,15 non opposto.
2.
Reputava il primo giudice che, benchè pacifico che l'atto pregiudizievole era successivo all'insorgenza del credito, faceva difetto l'eventus damni, argomentando che nei 4 anni successivi al vincolo l'esposizione debitoria della debitrice principale era diminuita attestandosi nell'importo di € 111.190,15 di cui al decreto ingiuntivo, che il valore del capannone era ampiamente capiente e che uno dei mutui era garantito non solo dai fideiussori ma anche dal Fondo Nazionale di garanzia per le PMI, che tali elementi dimostravano, prima di un intento incompatibile con quello di distrazione del patrimonio, la mancanza di pregiudizio per il creditore che “non ha mai rischiato e non sta tuttora rischiando di non incassare il proprio credito”.
3.
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 21.6.2022 Parte_1 quale mandataria di ppellava innanzi a questa Corte formulando n.
[...] Controparte_5 3 motivi, deducendo la violazione degli artt. 2901, 2740 e 1292 c.c. per l'errata valutazione dell'elemento oggettivo, degli elementi di fatto e dell'elemento soggettivo dell'azione promossa;
chiedeva preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza gravata e nel merito la totale riforma della stessa con accoglimento delle domande svolte in primo grado.
Con comparsa del 28.8.2023 interveniva volontariamente ex art. 111 c.p.c.
[...] quale cessionaria dei crediti di dichiarando di Controparte_7 CP_5 subentrare nella posizione sostanziale di acendo proprie tutte le richieste dalla Controparte_5 stessa formulate.
Previo accoglimento dell'istanza di sospensiva con ordinanza del 6.12.2022 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con memoria di costituzione del 24.2.2025 si costituivano gli appellati e CP_1 CP_2 reiterando, quasi pedissequamente, gli argomenti svolti nel primo grado di giudizio, in estrema sintesi la mancanza dei presupposti oggettivo e soggettivo dell'azione pauliana e in particolare di alcun pregiudizio per la banca che non avrebbe avuto alcuna difficoltà nel recupero integrale del credito a dispetto del fondo patrimoniale costituito su un solo bene immobile;
chiedevano il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe riportate in data 4.3.2025 in esito a udienza del 25.2.2025 sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.
4.
Con i 3 motivi di appello l'appellante deduce la totale erroneità della sentenza gravata, in particolare per l'errata valutazione dell'elemento oggettivo, per la errata valutazione degli elementi di fatto e per l'errata valutazione dell'elemento soggettivo dell'azione pauliana promossa.
L'appello è fondato.
Premesso che il credito della banca per l'importo di € 111.190,15 pari all'importo passato a sofferenza in data 4.12.2020 (cfr. doc. 4 ) è comprovato dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo CP_5
n. 292/2021 ottenuto dalla banca per il residuo debito derivante da quattro mutui chirografari concessi tra il 2010 e il 2015, quindi per ragioni di credito sorte anteriormente alla costituzione del fondo patrimoniale de quo (cfr. ex multis Cassazione civile , sez. III , 03/05/2025 , n. 11626, secondo cui l'insorgenza del credito va apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione) e che la costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti (cfr. Cassazione civile , sez. I, n. 15257 del 12.5.2022), non può dubitarsi della ricorrenza dell'elemento oggettivo dell'eventus damni sol che si consideri che qualora successivamente al sorgere del credito il debitore abbia costituito i suoi beni in fondo patrimoniale, un tale atto modifica la situazione patrimoniale del debitore, in pregiudizio del creditore, il quale non può agire esecutivamente su tali beni per crediti estranei ai bisogni della famiglia (cfr. Cass. Sez. III, 7.7.2007 n. 15310).
D'altronde, condizione essenziale della tutela in favore del creditore prevista dall'art. 2901 c.c. è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità non è necessario che sussista già un danno concreto ed effettivo, essendo, invece, sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità (cfr. Cass. 17 luglio 2007 n. 15880).
Nella fattispecie, è stato conferito nel fondo patrimoniale da parte del l'unico immobile, CP_1 anzi l'unica quota indivisa di immobile, di sua proprietà, con evidente modifica peggiorativa della sua situazione patrimoniale e con conseguente nocumento per la garanzia patrimoniale del creditore ai sensi dell'art. 2740 c.c. Per altro verso, qualora uno solo tra più coobbligati solidali compia atti di disposizione del proprio patrimonio, è facoltà del creditore promuovere l'azione revocatoria, ai sensi dell' art. 2901 c.c. nei suoi confronti, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento (cfr. Corte appello , Venezia , sez. II , 21/09/2023 , n. 1872) sicchè nella fattispecie, il pregiudizio per il credito non è escluso dalle garanzie prestate dagli altri fideiussori.
In definitiva, non può confondersi il pregiudizio derivante dall'atto, per il quale non è necessaria la totale compromissione del patrimonio del debitore ma è sufficiente che questi abbia posto in essere un atto che renda anche solo più difficoltosa la soddisfazione del proprio credito, con la possibilità di recupero del credito mediante azione esecutiva nei confronti degli altri coobbligati ed anche del debitore principale, laddove grava su quest'ultimo l'onere di dimostrare la capienza residua del suo patrimonio (cfr. Cassazione civile , sez. VI , 26/01/2021 , n. 1706).
Facendosi applicazione di tali principi all'atto dispositivo consistente nella costituzione di fondo patrimoniale da parte del fideiussore è evidente che è inconferente l'allegazione degli opponenti/odierni appellanti secondo cui il creditore sarebbe stato ampiamente garantito dalle garanzie accessorie al debito e dalla capienza del patrimonio immobiliare della debitrice principale (capannone), poiché la capienza patrimoniale da considerare è quella del disponente che costituendo il fondo patrimoniale ha pregiudicato le ragioni creditorie della banca, dunque del ersona CP_1 fisica, che – è pacifico – non disponeva di altri beni.
Quanto all'elemento soggettivo, in tema di revocatoria ordinaria di fondo patrimoniale, atto a titolo gratuito, costituito successivamente all'assunzione del debito, è sufficiente, ai fini della cosiddetta scientia damni, la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. III n. 25879 del 5.9.2023) e, sul punto, è appena il caso di ricordare che ra socio e fideiussore della società debitrice e che con l'atto CP_1 de quo ha disposto degli unici beni immobili nella sua titolarità.
Va dunque accolta la domanda di revocatoria di cui ricorrono tutti i presupposti di legge.
5.
\1La decisione nel merito, con riforma totale della sentenza di primo grado, comporta che le spese processuali siano da ricalcolarsi in base all'esito complessivo della lite, che nella fattispecie vede la integrale soccombenza di la liquidazione segue i criteri e parametri di cui di cui CP_1 CP_2 a D.M. 10.3.2014 n. 55 come modificato da ultimo ex D.M. 13.8.2022 n. 147, tenuto conto delle relative tabelle del primo e del secondo grado di giudizio per lo scaglione di valore della causa (fino ad € 260,000,00) con applicazione dei valori minimi per entrambi i gradi e riduzione del 50% del compenso per la fase di trattazione/istruttoria del primo grado;
oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit. ed oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
[...] in qualità di mandataria di nei confronti di Parte_1 Controparte_5
e con atto di appello notificato in data 21.6.2022, con l'intervento CP_1 CP_2 volontario di osì provvede: Controparte_7 in accoglimento dell'appello ed in riforma integrale della ordinanza impugnata
REVOCA e DICHIARA inefficace nei confronti di e ora nei confronti di Controparte_5 l seguente atto dispositivo: Controparte_7
- atto di costituzione di fondo patrimoniale a ministero Notaio Dott. di Persona_1 Cavezzo (MO) in data 07/10/2016 (Repertorio n. 25299 - Raccolta n. 10588), trascritto presso l'Ufficio del Territorio di Modena in data 11/10/2016 (Registro Generale n. 24321 – Registro Particolare n. 16509), annotato a margine dell'atto di matrimonio del registro del Comune di DO (MO) al n. 20, anno 1971, parte 2, serie A, Ufficio 1 per la quota di comproprietà di;
CP_1
ORDINA al Direttore dell'Ufficio del Territorio di Modena e all'Ufficiale di Stato civile del Comune di DO (MO) di annotare il dispositivo della presente sentenza rispettivamente a margine della trascrizione del suddetto atto e dell'atto di matrimonio;
CONDANNA e in solido fra loro al rimborso in favore di CP_1 CP_2 [...]
di Parte_1 Controparte_7 in persona dei rispettivi l.r.p.t. e in solido fra loro, delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida per il primo grado in € 6.014,00 (di cui € 379,50 per esborsi) ed in € 8.298,50 per il presente grado (di cui € 1.138,50 per esborsi) oltre 15% per spese generali ed oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 20.6.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel. Dr. Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 1147/2022 promossa da:
C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. LOTTI ALBERTO e dall'Avv. MINELLI LUIGI con domicilio eletto presso lo studio del secondo in BOLOGNA VIA RUBBIANI 10 APPELLANTE contro
C.F. ) e C.F. CP_1 C.F._1 CP_2 C.F._2 rappresentati e difeso dall' Avv. DONDI ALESSANDRO con domicilio eletto presso il suo studio in SAN FELICE SUL PANARO (MO) VIA G. MAZZINI 86
APPELLATI
C.F. ) E Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4
(C.F. ) QUALE MANDATARIA
[...] P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'Avv. CAPPELLETTO MARCO con domicilio eletto presso il suo studio IN VENEZIA MESTRE VIA G. PEPE 6
INTERVENUTO VOLONTARIO
OGGETTO: APPELLO AVVERSO ORDINANZA EX ART. 702 BIS DEL TRIBUNALE DI MODENA del 25.5.2020
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del 25.02.2025 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue:
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, in totale riforma della impugnata ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Modena in data 25/05/2022, comunicata in data 30/05/2022: In via preliminare Sospendere ex artt. 283 e 351 c.p.c. la provvisoria esecutività della ordinanza impugnata. In via principale Per i fatti ed i titoli esposti nel presente atto e di tutti quelli del giudizio di primo grado, revocare e dichiarare inefficace, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 c.c., nei confronti di CP_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, il seguente atto dispositivo del patrimonio
[...] del Sig. (nato il [...] a [...] (41037-MO) ed ivi residente in [...] Gramsci n. 190 - Frazione Cavidale, codice fiscale , qui di seguito descritto: C.F._1 atto di costituzione di fondo patrimoniale a ministero Notaio Dott. di Cavezzo Persona_1
(MO) in data 07/10/2016 (Repertorio n. 25299 - Raccolta n. 10588), trascritto presso l'Ufficio del Territorio di Modena in data 11/10/2016 (Registro Generale n. 24321 - Registro Particolare n. 16509), annotato a margine dell'atto di matrimonio del registro del Comune di DO (MO) al n. 20, anno 1971, parte 2, serie A, Ufficio 1, con il quale il Sig. e la Sig.ra CP_1 CP_2 hanno conferito in fondo patrimoniale le rispettive quote di ½ della proprietà dei beni immobili siti in DO (MO) e censiti: al NCEU di detto Comune al foglio 115, mappale 21, sub 1, cat. C/6; foglio 115, mappale 21, sub 2, cat. A/7; al NCT di detto Comune al foglio 115, mappale 21, ente urbano. Dandosi atto che gli immobili censiti al NCEU del Comune di DO (MO) al foglio 115, mappale 21, sub 1, cat. C/6 e foglio 115, mappale 21, sub 2, cat. A/7 sono stati soppressi ed hanno generato gli immobili ora censiti al NCEU di DO (MO) al foglio 115, mappale 21, sub 3, cat. A/7; foglio 115, mappale 21, sub 4, cat. C/6; foglio 115, mappale 21, sub 5, cat. C/6. Con ogni conseguente provvedimento di legge, ordinando al Direttore dell'Ufficio del Territorio di Modena, con esonero da ogni responsabilità al riguardo, di annotare a margine della trascrizione del suddetto atto di costituzione di fondo patrimoniale l'intervenuta declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti di ed ordinando altresì all'Ufficiale di Stato Civile del Controparte_5 Comune di DO (MO), con esonero da ogni responsabilità al riguardo, di annotare a margine dell'atto di matrimonio del registro del Comune al numero 20, anno 1971, parte 2, serie A, Ufficio 1, l'intervenuta declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti di Controparte_5 dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale relativamente ai beni in atti indicati per la quota di proprietà del Sig. . CP_1
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio ex D.M. n. 55/2014.”
Per l'intervenuto volontario: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare:
- In accoglimento dell'appello proposto da , in qualità di Controparte_6 mandataria di , con ogni conseguente statuizione di legge anche nei confronti CP_5 della cessionaria accogliersi le seguenti conclusioni: CP_3 in totale riforma della impugnata ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Modena in data 25.5.2022, comunicata in data 30.5.2022: In via principale Per i fatti ed i titoli esposti nel presente atto e di tutti quelli del giudizio di primo grado, revocare e dichiarare inefficace, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 c.c., nei confronti di CP_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, ed ora nei confronti di (in
[...] CP_3 qualità di cessionaria del credito di , il seguente atto dispositivo del patrimonio CP_5 del Sig. (nato il [...] a [...] (41037-MO) ed ivi residente in [...]
Gramsci n. 190 - Frazione Cavidale, codice fiscale , qui di seguito descritto: C.F._1 atto di costituzione di fondo patrimoniale a ministero Notaio Dott. di Cavezzo Persona_1 (MO) in data 07/10/2016 (Repertorio n. 25299 - Raccolta n. 10588), trascritto presso l'Ufficio del Territorio di Modena in data 11/10/2016 (Registro Generale n. 24321 – Registro Particolare n. 16509), annotato a margine dell'atto di matrimonio del registro del Comune di DO (MO) al n. 20, anno 1971, parte 2, serie A, Ufficio 1, con il quale il Sig. e la Sig.ra CP_1 CP_2 hanno conferito in fondo patrimoniale le rispettive quote di 1/2 della proprietà̀ dei beni immobili siti in DO (MO) e censiti: al NCEU di detto Comune al foglio 115, mappale 21, sub 1, cat. C/6; foglio 115, mappale 21, sub 2, cat. A/7; al NCT di detto Comune al foglio 115, mappale 21, ente urbano. Dandosi atto che gli immobili censiti al NCEU del Comune di DO (MO) al foglio 115, mappale 21, sub 1, cat. C/6 e foglio 115, mappale 21, sub 2, cat. A/7 sono stati soppressi ed hanno generato gli immobili ora censiti al NCEU di DO (MO) al foglio 115, mappale 21, sub 3, cat. A/7; foglio 115, mappale 21, sub 4, cat. C/6; foglio 115, mappale 21, sub 5, cat. C/6. Con ogni conseguente provvedimento di legge, ordinando al Direttore dell'Ufficio del Territorio di Modena, con esonero da ogni responsabilità̀ al riguardo, di annotare a margine della trascrizione del suddetto atto di costituzione di fondo patrimoniale l'intervenuta declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti di (ed ora nei confronti di in qualità di cessionaria di Controparte_5 CP_3
); ed ordinando altresì all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di DO (MO), CP_5 con esonero da ogni responsabilità̀ al riguardo, di annotare a margine dell'atto di matrimonio del registro del Comune al numero 20, anno 1971, parte 2, serie A, Ufficio 1, l'intervenuta declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti di (ed ora nei confronti di Controparte_5 CP_3 in qualità di cessionaria di dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale CP_5 relativamente ai beni in atti indicati per la quota di proprietà̀ del Sig. . CP_1
- Con vittoria di spese e competenze di causa.”
Gli appellati hanno così precisato in memoria di costituzione del 24.2.2025:
“Disattesa ogni diversa e contraria istanza, nel merito confermare la sentenza di primo grado emessa a favore dei sigg. e e, di CP_1 CP_2 conseguenza, respingersi ogni domanda dell'appellante in quanto dimostrata infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi del giudizio.” MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con ordinanza del 25.5.2020 resa ex art. 702 bis c.p.c. il Tribunale di Modena rigettava la domanda di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta da Parte_1 quale mandataria di (nel prosieguo anche solo la banca) nei confronti dei Controparte_5 coniugi e che in data 7.10.2016 avevano costituito fondo CP_1 CP_2 patrimoniale nel quale conferivano le rispettive quote indivise dei beni immobili di cui erano comproprietari, siccome atto lesivo del diritto di credito della banca derivante da residuo debito di 4 mutui chirografari contratti dal 2010 al 2015 dalla debitrice principale Parte_2 di cui era socio illimitatamente responsabile e fideiussore, unitamente
[...] CP_1 a e , nei confronti dei quali, e della società, la banca aveva ottenuto Parte_3 Parte_2 decreto ingiuntivo per l'importo di € 111.190,15 non opposto.
2.
Reputava il primo giudice che, benchè pacifico che l'atto pregiudizievole era successivo all'insorgenza del credito, faceva difetto l'eventus damni, argomentando che nei 4 anni successivi al vincolo l'esposizione debitoria della debitrice principale era diminuita attestandosi nell'importo di € 111.190,15 di cui al decreto ingiuntivo, che il valore del capannone era ampiamente capiente e che uno dei mutui era garantito non solo dai fideiussori ma anche dal Fondo Nazionale di garanzia per le PMI, che tali elementi dimostravano, prima di un intento incompatibile con quello di distrazione del patrimonio, la mancanza di pregiudizio per il creditore che “non ha mai rischiato e non sta tuttora rischiando di non incassare il proprio credito”.
3.
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 21.6.2022 Parte_1 quale mandataria di ppellava innanzi a questa Corte formulando n.
[...] Controparte_5 3 motivi, deducendo la violazione degli artt. 2901, 2740 e 1292 c.c. per l'errata valutazione dell'elemento oggettivo, degli elementi di fatto e dell'elemento soggettivo dell'azione promossa;
chiedeva preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza gravata e nel merito la totale riforma della stessa con accoglimento delle domande svolte in primo grado.
Con comparsa del 28.8.2023 interveniva volontariamente ex art. 111 c.p.c.
[...] quale cessionaria dei crediti di dichiarando di Controparte_7 CP_5 subentrare nella posizione sostanziale di acendo proprie tutte le richieste dalla Controparte_5 stessa formulate.
Previo accoglimento dell'istanza di sospensiva con ordinanza del 6.12.2022 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con memoria di costituzione del 24.2.2025 si costituivano gli appellati e CP_1 CP_2 reiterando, quasi pedissequamente, gli argomenti svolti nel primo grado di giudizio, in estrema sintesi la mancanza dei presupposti oggettivo e soggettivo dell'azione pauliana e in particolare di alcun pregiudizio per la banca che non avrebbe avuto alcuna difficoltà nel recupero integrale del credito a dispetto del fondo patrimoniale costituito su un solo bene immobile;
chiedevano il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe riportate in data 4.3.2025 in esito a udienza del 25.2.2025 sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.
4.
Con i 3 motivi di appello l'appellante deduce la totale erroneità della sentenza gravata, in particolare per l'errata valutazione dell'elemento oggettivo, per la errata valutazione degli elementi di fatto e per l'errata valutazione dell'elemento soggettivo dell'azione pauliana promossa.
L'appello è fondato.
Premesso che il credito della banca per l'importo di € 111.190,15 pari all'importo passato a sofferenza in data 4.12.2020 (cfr. doc. 4 ) è comprovato dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo CP_5
n. 292/2021 ottenuto dalla banca per il residuo debito derivante da quattro mutui chirografari concessi tra il 2010 e il 2015, quindi per ragioni di credito sorte anteriormente alla costituzione del fondo patrimoniale de quo (cfr. ex multis Cassazione civile , sez. III , 03/05/2025 , n. 11626, secondo cui l'insorgenza del credito va apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione) e che la costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti (cfr. Cassazione civile , sez. I, n. 15257 del 12.5.2022), non può dubitarsi della ricorrenza dell'elemento oggettivo dell'eventus damni sol che si consideri che qualora successivamente al sorgere del credito il debitore abbia costituito i suoi beni in fondo patrimoniale, un tale atto modifica la situazione patrimoniale del debitore, in pregiudizio del creditore, il quale non può agire esecutivamente su tali beni per crediti estranei ai bisogni della famiglia (cfr. Cass. Sez. III, 7.7.2007 n. 15310).
D'altronde, condizione essenziale della tutela in favore del creditore prevista dall'art. 2901 c.c. è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità non è necessario che sussista già un danno concreto ed effettivo, essendo, invece, sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità (cfr. Cass. 17 luglio 2007 n. 15880).
Nella fattispecie, è stato conferito nel fondo patrimoniale da parte del l'unico immobile, CP_1 anzi l'unica quota indivisa di immobile, di sua proprietà, con evidente modifica peggiorativa della sua situazione patrimoniale e con conseguente nocumento per la garanzia patrimoniale del creditore ai sensi dell'art. 2740 c.c. Per altro verso, qualora uno solo tra più coobbligati solidali compia atti di disposizione del proprio patrimonio, è facoltà del creditore promuovere l'azione revocatoria, ai sensi dell' art. 2901 c.c. nei suoi confronti, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento (cfr. Corte appello , Venezia , sez. II , 21/09/2023 , n. 1872) sicchè nella fattispecie, il pregiudizio per il credito non è escluso dalle garanzie prestate dagli altri fideiussori.
In definitiva, non può confondersi il pregiudizio derivante dall'atto, per il quale non è necessaria la totale compromissione del patrimonio del debitore ma è sufficiente che questi abbia posto in essere un atto che renda anche solo più difficoltosa la soddisfazione del proprio credito, con la possibilità di recupero del credito mediante azione esecutiva nei confronti degli altri coobbligati ed anche del debitore principale, laddove grava su quest'ultimo l'onere di dimostrare la capienza residua del suo patrimonio (cfr. Cassazione civile , sez. VI , 26/01/2021 , n. 1706).
Facendosi applicazione di tali principi all'atto dispositivo consistente nella costituzione di fondo patrimoniale da parte del fideiussore è evidente che è inconferente l'allegazione degli opponenti/odierni appellanti secondo cui il creditore sarebbe stato ampiamente garantito dalle garanzie accessorie al debito e dalla capienza del patrimonio immobiliare della debitrice principale (capannone), poiché la capienza patrimoniale da considerare è quella del disponente che costituendo il fondo patrimoniale ha pregiudicato le ragioni creditorie della banca, dunque del ersona CP_1 fisica, che – è pacifico – non disponeva di altri beni.
Quanto all'elemento soggettivo, in tema di revocatoria ordinaria di fondo patrimoniale, atto a titolo gratuito, costituito successivamente all'assunzione del debito, è sufficiente, ai fini della cosiddetta scientia damni, la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. III n. 25879 del 5.9.2023) e, sul punto, è appena il caso di ricordare che ra socio e fideiussore della società debitrice e che con l'atto CP_1 de quo ha disposto degli unici beni immobili nella sua titolarità.
Va dunque accolta la domanda di revocatoria di cui ricorrono tutti i presupposti di legge.
5.
\1La decisione nel merito, con riforma totale della sentenza di primo grado, comporta che le spese processuali siano da ricalcolarsi in base all'esito complessivo della lite, che nella fattispecie vede la integrale soccombenza di la liquidazione segue i criteri e parametri di cui di cui CP_1 CP_2 a D.M. 10.3.2014 n. 55 come modificato da ultimo ex D.M. 13.8.2022 n. 147, tenuto conto delle relative tabelle del primo e del secondo grado di giudizio per lo scaglione di valore della causa (fino ad € 260,000,00) con applicazione dei valori minimi per entrambi i gradi e riduzione del 50% del compenso per la fase di trattazione/istruttoria del primo grado;
oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit. ed oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
[...] in qualità di mandataria di nei confronti di Parte_1 Controparte_5
e con atto di appello notificato in data 21.6.2022, con l'intervento CP_1 CP_2 volontario di osì provvede: Controparte_7 in accoglimento dell'appello ed in riforma integrale della ordinanza impugnata
REVOCA e DICHIARA inefficace nei confronti di e ora nei confronti di Controparte_5 l seguente atto dispositivo: Controparte_7
- atto di costituzione di fondo patrimoniale a ministero Notaio Dott. di Persona_1 Cavezzo (MO) in data 07/10/2016 (Repertorio n. 25299 - Raccolta n. 10588), trascritto presso l'Ufficio del Territorio di Modena in data 11/10/2016 (Registro Generale n. 24321 – Registro Particolare n. 16509), annotato a margine dell'atto di matrimonio del registro del Comune di DO (MO) al n. 20, anno 1971, parte 2, serie A, Ufficio 1 per la quota di comproprietà di;
CP_1
ORDINA al Direttore dell'Ufficio del Territorio di Modena e all'Ufficiale di Stato civile del Comune di DO (MO) di annotare il dispositivo della presente sentenza rispettivamente a margine della trascrizione del suddetto atto e dell'atto di matrimonio;
CONDANNA e in solido fra loro al rimborso in favore di CP_1 CP_2 [...]
di Parte_1 Controparte_7 in persona dei rispettivi l.r.p.t. e in solido fra loro, delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida per il primo grado in € 6.014,00 (di cui € 379,50 per esborsi) ed in € 8.298,50 per il presente grado (di cui € 1.138,50 per esborsi) oltre 15% per spese generali ed oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 20.6.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina