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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/03/2025, n. 1433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1433 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il giudice, dr.ssa Marisa GALLO ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al R.G.N. 16811/2023 promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Parte_1
Francesco Ferroni che la rappresenta e difende giusta delega in atti
RICORRENTE contro
, con l'avv. Andrea Ruocco che lo rappresenta e difende giusta delega in atti CP_1
CONVENUTO
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo – consegna documentazione bancaria
CONCLUSIONI
Per la ricorrente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- in via preliminare: accertare e dichiarare la nullità e/o l'irregolarità della procura alle liti allegata in calce al ricorso per decreto ingiuntivo n. 4464/2023 ing. (n. 12598/2023 R.G.), con conseguente accoglimento della presente opposizione e revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- in via ulteriormente preliminare: accertare e dichiarare l'assenza dei presupposti richiesti dagli artt. 633 e 634 c.p.c., accogliere la presente opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, in via principale: accertare e dichiarare che il Sig. , per tutti i motivi CP_1
dedotti nel presento atto e provati in corso di causa, non ha diritto di ottenere da Pt_1
pagina 1 di 5 la consegna della documentazione relativa al contratto di finanziamento n. Parte_1
1442703, alla polizza assicurativa con il modello SECCI e all'estratto delle rate pagate e, per l'effetto, accogliere la presente opposizione e revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di rigetto dell'opposizione, voglia l'Ill.mo
Giudice liquidare il compenso per il procedimento monitorio, riducendolo ex art. 4, comma 1,
D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 ad un importo che tenga conto della serialità della controversia e del limitato impegno profuso dal difensore del Sig. , CP_1
nonché dello scaglione più basso tra quelli previsti;
- in via riconvenzionale: ai sensi dell'art. 96 c.p.c., condannare il Sig. al CP_1 risarcimento dei danni per responsabilità aggravata per la somma di € =5.000,00, ovvero di quella diversa che verrà ritenuta di giustizia.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa, oltre spese generali 15%, cpa ed iva.
Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dell'opposizione e di conferma del decreto ingiuntivo opposto, si chiede che il Giudice, in considerazione del comportamento del Sig.
e in applicazione della facoltà prevista dall'art. 92, comma 2, c.p.c. provveda alla CP_1 compensazione delle spese di lite del presente giudizio”
Per il convenuto
“Disattesa ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione a) Rigettare l'avversa opposizione poiché infondata in fatto e destituita di giuridico fondamento, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
b) Con condanna della Società opponente, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite del presente giudizio e di quello della fase monitoria, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. La presente controversia ha per oggetto l'opposizione, proposta da Parte_1
al decreto ingiuntivo n. 4844/2023 emesso dal Tribunale di Torino in data 25.7.2023, con cui l'istituto bancario è stato condannato a consegnare al sig. la copia del contratto CP_1 di finanziamento n. 1442703, della polizza assicurativa con il modello SECCI e dell'estratto conto delle rate pagate.
2. L'opposizione è infondata e deve essere respinta.
ha in primo luogo sollevato dei dubbi in ordine alla validità della procura alle Parte_1
liti allegata al ricorso monitorio, evidenziando come la sottoscrizione ad essa apposta apparisse difforme da quelle contenute nei documenti relativi al contratto di finanziamento pagina 2 di 5 stipulato dal sig. nel 2013 e come fosse “inverosimile che il sig. abbia CP_1 CP_1 rilasciato all'avv. Ruocco la procura alle liti per il ricorso monitorio in data antecedente
(12/11/2021) alla domanda ex art. 119, comma 4, TUB e relativa procura del 13.2.2023” (pag.
4 ricorso).
Tali argomentazioni non sono dirimenti.
Sul punto basti osservare come, con la costituzione nel presente giudizio, il sig. abbia CP_1
depositato una nuova procura alle liti, sottoscritta dalla parte e munita di certificazione di autenticità da parte del difensore ex art. 83 c.p.c., circostanza che consente di ritenere sanati, ex art. 182 c.p.c., eventuali vizi della procura conferita con il ricorso monitorio, vizi peraltro non ravvisati dal Tribunale allorchè è stato concesso il decreto ingiuntivo.
Sono inoltre in ogni caso irrilevanti i dubbi sollevati dall'opponente in ordine all'autenticità della sottoscrizione, posto che, come affermato ancora di recente dalla Suprema Corte, “in tema di contestazione dell'autografia della sottoscrizione della procura alle liti, laddove tale procura sia certificata dal difensore ai sensi dell'art. 83 c.p.c., la contestazione può avvenire soltanto attraverso la querela di falso” ( Cass. n. 3653/2025; Cass. n. 32708/2024).
3. Venendo al merito dell'opposizione, ha contestato la sussistenza dei Parte_1
presupposti per la concessione del decreto, evidenziando, da un lato, come il cliente avesse già ricevuto tutta la documentazione inerente al contratto al momento della sottoscrizione dello stesso, nonché, in costanza di rapporto, gli estratti conto periodici, e sostenendo, inoltre, la mala fede del sig. , che non solo avrebbe “artatamente” inviato la richiesta della CP_1 documentazione all'indirizzo PEC di un ufficio non competente a riceverla
, ma neppure avrebbe inoltrato la richiesta alla Email_1
Filiale tenutaria del finanziamento, così come indicato da con la PEC del Parte_1
16.2.2023 (doc. 14 ricorrente), attendendo il termine di novanta giorni previsto dall'art. 119, IV comma, TUB per poi promuovere il ricorso monitorio.
Le doglianze di parte ricorrente non possono essere condivise.
Con riguardo all'invio della richiesta all'indirizzo “ Email_1
deve ritenersi, in conformità a diversi precedenti specifici di questo Tribunale - che si condividono e si richiamano anche ex art. 118 disp. att. c.p.c. - che essa fosse idonea a far sorgere l'obbligo della essendo onere dell'Istituto, una volta ricevuta la richiesta del CP_2 cliente, indirizzare la richiesta stessa all'ufficio interno tenuto a soddisfarla (cfr. Trib. Torino sent. n. 867/2025; Trib. Torino 22.4.2024; Trib. Torino 30.6.2024; Trib. Torino 30.10.2024;
Trib. Torino 25.10.2024).
pagina 3 di 5 Peraltro, che la mail contenente la richiesta di consegna, sebbene inviata ad un ufficio asseritamente non competente ad evaderla, abbia raggiunto il suo scopo è circostanza comprovata dal fatto stesso che, ricevuta tale richiesta, invitava il cliente a Parte_1
rivolgersi alla Filiale di Latina ove era stato concluso il contratto (doc. 14 ricorrente).
Con riguardo alle ulteriori difese dell'opponente, secondo cui non vi sarebbe stato inadempimento della banca agli obblighi previsti dagli artt. 117 e 119 TUB, si osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 119, IV comma, TUB, il cliente ha "diritto di ottenere ... copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni", ricomprendendosi in essa, secondo la Suprema Corte, anche i contratti e gli estratti conto bancari.
Il cliente ha dunque sempre il diritto di ottenere copia della documentazione contrattuale, sebbene, in ottemperanza al disposto dell'art. 117 TUB, la l'abbia già CP_2
precedentemente consegnata in sede di stipula del contratto.
In sostanza, l'art. 119, IV comma, TUB prevede in capo alla banca un'obbligazione che
“sorge sì dal contratto, ma deve essere adempiuta solo se il cliente abbia avanzato la relativa richiesta, sicché, fintanto che la richiesta non sia stata avanzata, attraverso l'esercizio della facoltà normativamente contemplata, neppure diviene attuale l'obbligazione in capo alla banca, con l'ulteriore conseguenza che non è pensabile il concretizzarsi di un suo inadempimento, che invece scatta solo ove la richiesta del cliente vi sia stata, e sia spirato inutilmente il termine allo scopo previsto. Si tratta insomma, nella previsione del comma 4, di un diritto potestativo, che, fintanto che non venga esercitato, rimane confinato nel mondo del possibile giuridico” (cfr. Cass. 24641/2021): ne consegue che se il cliente esercita il diritto di cui all'art. 119, IV comma, TUB e la banca non ottempera alla richiesta nel termine di novanta giorni, si configura un inadempimento dell'istituto bancario e il cliente può rivolgersi all'autorità giudiziaria al fine di ottenere la documentazione richiesta.
Neppure la banca può lamentare la violazione dei doveri di buona fede da parte del cliente e invocare l'istituto dell'abuso del diritto, posto che, come sopra evidenziato, l'istituto bancario è tenuto, in virtù di quanto statuito dall'art. 119 TUB, a consegnare la documentazione contrattuale richiesta dal cliente, e ciò anche se il cliente neppure alleghi di aver eventualmente smarrito quella ricevuta al momento della conclusione del contratto.
Come peraltro osservato in una condivisibile pronuncia di questo Tribunale, “ogni ritardo nell'ottenere la documentazione a cui ha diritto integra per il cliente il rischio di perdere pagina 4 di 5 possibilità di tutela nei confronti della banca in relazione ad eventuali contestazioni sui rapporti contrattuali in essere o esauriti” (Trib. Torino sent. n. 5854/2024).
Nella fattispecie in esame, la banca, pur a fronte della richiesta ricevuta in data 13.2.2023, non ha provato di aver adempiuto al proprio obbligo di consegna nel termine di legge, così rendendo necessario il ricorso alla tutela monitoria.
In conclusione, devono essere respinti i motivi di opposizione sollevati da , Parte_1
con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Non è fondata nemmeno la doglianza relativa all'eccessività del compenso liquidato con il decreto ingiuntivo (pari ad € 1.370,00), essendo stato correttamente applicato lo scaglione di riferimento previsto dal D.M. n. 147/23022 per i procedimenti monitori di valore indeterminabile di bassa complessità.
4. Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'opponente.
Esse, in assenza di nota spese, si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa, ed esclusa la fase istruttoria, non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 4844/2023 emesso dal
Tribunale di Torino in data 25.7.2023; condanna a rimborsare a le spese di lite del presente Parte_1 CP_1 giudizio di opposizione, che liquida in € 2.906,00 per compenso, oltre 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA ai sensi di legge, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore del procuratore antistatario avv. Andrea Ruocco.
Così deciso in Torino, in data 24.3.2025.
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il giudice, dr.ssa Marisa GALLO ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al R.G.N. 16811/2023 promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Parte_1
Francesco Ferroni che la rappresenta e difende giusta delega in atti
RICORRENTE contro
, con l'avv. Andrea Ruocco che lo rappresenta e difende giusta delega in atti CP_1
CONVENUTO
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo – consegna documentazione bancaria
CONCLUSIONI
Per la ricorrente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- in via preliminare: accertare e dichiarare la nullità e/o l'irregolarità della procura alle liti allegata in calce al ricorso per decreto ingiuntivo n. 4464/2023 ing. (n. 12598/2023 R.G.), con conseguente accoglimento della presente opposizione e revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- in via ulteriormente preliminare: accertare e dichiarare l'assenza dei presupposti richiesti dagli artt. 633 e 634 c.p.c., accogliere la presente opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, in via principale: accertare e dichiarare che il Sig. , per tutti i motivi CP_1
dedotti nel presento atto e provati in corso di causa, non ha diritto di ottenere da Pt_1
pagina 1 di 5 la consegna della documentazione relativa al contratto di finanziamento n. Parte_1
1442703, alla polizza assicurativa con il modello SECCI e all'estratto delle rate pagate e, per l'effetto, accogliere la presente opposizione e revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di rigetto dell'opposizione, voglia l'Ill.mo
Giudice liquidare il compenso per il procedimento monitorio, riducendolo ex art. 4, comma 1,
D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 ad un importo che tenga conto della serialità della controversia e del limitato impegno profuso dal difensore del Sig. , CP_1
nonché dello scaglione più basso tra quelli previsti;
- in via riconvenzionale: ai sensi dell'art. 96 c.p.c., condannare il Sig. al CP_1 risarcimento dei danni per responsabilità aggravata per la somma di € =5.000,00, ovvero di quella diversa che verrà ritenuta di giustizia.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa, oltre spese generali 15%, cpa ed iva.
Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dell'opposizione e di conferma del decreto ingiuntivo opposto, si chiede che il Giudice, in considerazione del comportamento del Sig.
e in applicazione della facoltà prevista dall'art. 92, comma 2, c.p.c. provveda alla CP_1 compensazione delle spese di lite del presente giudizio”
Per il convenuto
“Disattesa ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione a) Rigettare l'avversa opposizione poiché infondata in fatto e destituita di giuridico fondamento, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
b) Con condanna della Società opponente, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite del presente giudizio e di quello della fase monitoria, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. La presente controversia ha per oggetto l'opposizione, proposta da Parte_1
al decreto ingiuntivo n. 4844/2023 emesso dal Tribunale di Torino in data 25.7.2023, con cui l'istituto bancario è stato condannato a consegnare al sig. la copia del contratto CP_1 di finanziamento n. 1442703, della polizza assicurativa con il modello SECCI e dell'estratto conto delle rate pagate.
2. L'opposizione è infondata e deve essere respinta.
ha in primo luogo sollevato dei dubbi in ordine alla validità della procura alle Parte_1
liti allegata al ricorso monitorio, evidenziando come la sottoscrizione ad essa apposta apparisse difforme da quelle contenute nei documenti relativi al contratto di finanziamento pagina 2 di 5 stipulato dal sig. nel 2013 e come fosse “inverosimile che il sig. abbia CP_1 CP_1 rilasciato all'avv. Ruocco la procura alle liti per il ricorso monitorio in data antecedente
(12/11/2021) alla domanda ex art. 119, comma 4, TUB e relativa procura del 13.2.2023” (pag.
4 ricorso).
Tali argomentazioni non sono dirimenti.
Sul punto basti osservare come, con la costituzione nel presente giudizio, il sig. abbia CP_1
depositato una nuova procura alle liti, sottoscritta dalla parte e munita di certificazione di autenticità da parte del difensore ex art. 83 c.p.c., circostanza che consente di ritenere sanati, ex art. 182 c.p.c., eventuali vizi della procura conferita con il ricorso monitorio, vizi peraltro non ravvisati dal Tribunale allorchè è stato concesso il decreto ingiuntivo.
Sono inoltre in ogni caso irrilevanti i dubbi sollevati dall'opponente in ordine all'autenticità della sottoscrizione, posto che, come affermato ancora di recente dalla Suprema Corte, “in tema di contestazione dell'autografia della sottoscrizione della procura alle liti, laddove tale procura sia certificata dal difensore ai sensi dell'art. 83 c.p.c., la contestazione può avvenire soltanto attraverso la querela di falso” ( Cass. n. 3653/2025; Cass. n. 32708/2024).
3. Venendo al merito dell'opposizione, ha contestato la sussistenza dei Parte_1
presupposti per la concessione del decreto, evidenziando, da un lato, come il cliente avesse già ricevuto tutta la documentazione inerente al contratto al momento della sottoscrizione dello stesso, nonché, in costanza di rapporto, gli estratti conto periodici, e sostenendo, inoltre, la mala fede del sig. , che non solo avrebbe “artatamente” inviato la richiesta della CP_1 documentazione all'indirizzo PEC di un ufficio non competente a riceverla
, ma neppure avrebbe inoltrato la richiesta alla Email_1
Filiale tenutaria del finanziamento, così come indicato da con la PEC del Parte_1
16.2.2023 (doc. 14 ricorrente), attendendo il termine di novanta giorni previsto dall'art. 119, IV comma, TUB per poi promuovere il ricorso monitorio.
Le doglianze di parte ricorrente non possono essere condivise.
Con riguardo all'invio della richiesta all'indirizzo “ Email_1
deve ritenersi, in conformità a diversi precedenti specifici di questo Tribunale - che si condividono e si richiamano anche ex art. 118 disp. att. c.p.c. - che essa fosse idonea a far sorgere l'obbligo della essendo onere dell'Istituto, una volta ricevuta la richiesta del CP_2 cliente, indirizzare la richiesta stessa all'ufficio interno tenuto a soddisfarla (cfr. Trib. Torino sent. n. 867/2025; Trib. Torino 22.4.2024; Trib. Torino 30.6.2024; Trib. Torino 30.10.2024;
Trib. Torino 25.10.2024).
pagina 3 di 5 Peraltro, che la mail contenente la richiesta di consegna, sebbene inviata ad un ufficio asseritamente non competente ad evaderla, abbia raggiunto il suo scopo è circostanza comprovata dal fatto stesso che, ricevuta tale richiesta, invitava il cliente a Parte_1
rivolgersi alla Filiale di Latina ove era stato concluso il contratto (doc. 14 ricorrente).
Con riguardo alle ulteriori difese dell'opponente, secondo cui non vi sarebbe stato inadempimento della banca agli obblighi previsti dagli artt. 117 e 119 TUB, si osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 119, IV comma, TUB, il cliente ha "diritto di ottenere ... copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni", ricomprendendosi in essa, secondo la Suprema Corte, anche i contratti e gli estratti conto bancari.
Il cliente ha dunque sempre il diritto di ottenere copia della documentazione contrattuale, sebbene, in ottemperanza al disposto dell'art. 117 TUB, la l'abbia già CP_2
precedentemente consegnata in sede di stipula del contratto.
In sostanza, l'art. 119, IV comma, TUB prevede in capo alla banca un'obbligazione che
“sorge sì dal contratto, ma deve essere adempiuta solo se il cliente abbia avanzato la relativa richiesta, sicché, fintanto che la richiesta non sia stata avanzata, attraverso l'esercizio della facoltà normativamente contemplata, neppure diviene attuale l'obbligazione in capo alla banca, con l'ulteriore conseguenza che non è pensabile il concretizzarsi di un suo inadempimento, che invece scatta solo ove la richiesta del cliente vi sia stata, e sia spirato inutilmente il termine allo scopo previsto. Si tratta insomma, nella previsione del comma 4, di un diritto potestativo, che, fintanto che non venga esercitato, rimane confinato nel mondo del possibile giuridico” (cfr. Cass. 24641/2021): ne consegue che se il cliente esercita il diritto di cui all'art. 119, IV comma, TUB e la banca non ottempera alla richiesta nel termine di novanta giorni, si configura un inadempimento dell'istituto bancario e il cliente può rivolgersi all'autorità giudiziaria al fine di ottenere la documentazione richiesta.
Neppure la banca può lamentare la violazione dei doveri di buona fede da parte del cliente e invocare l'istituto dell'abuso del diritto, posto che, come sopra evidenziato, l'istituto bancario è tenuto, in virtù di quanto statuito dall'art. 119 TUB, a consegnare la documentazione contrattuale richiesta dal cliente, e ciò anche se il cliente neppure alleghi di aver eventualmente smarrito quella ricevuta al momento della conclusione del contratto.
Come peraltro osservato in una condivisibile pronuncia di questo Tribunale, “ogni ritardo nell'ottenere la documentazione a cui ha diritto integra per il cliente il rischio di perdere pagina 4 di 5 possibilità di tutela nei confronti della banca in relazione ad eventuali contestazioni sui rapporti contrattuali in essere o esauriti” (Trib. Torino sent. n. 5854/2024).
Nella fattispecie in esame, la banca, pur a fronte della richiesta ricevuta in data 13.2.2023, non ha provato di aver adempiuto al proprio obbligo di consegna nel termine di legge, così rendendo necessario il ricorso alla tutela monitoria.
In conclusione, devono essere respinti i motivi di opposizione sollevati da , Parte_1
con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Non è fondata nemmeno la doglianza relativa all'eccessività del compenso liquidato con il decreto ingiuntivo (pari ad € 1.370,00), essendo stato correttamente applicato lo scaglione di riferimento previsto dal D.M. n. 147/23022 per i procedimenti monitori di valore indeterminabile di bassa complessità.
4. Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'opponente.
Esse, in assenza di nota spese, si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa, ed esclusa la fase istruttoria, non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 4844/2023 emesso dal
Tribunale di Torino in data 25.7.2023; condanna a rimborsare a le spese di lite del presente Parte_1 CP_1 giudizio di opposizione, che liquida in € 2.906,00 per compenso, oltre 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA ai sensi di legge, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore del procuratore antistatario avv. Andrea Ruocco.
Così deciso in Torino, in data 24.3.2025.
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
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