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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 10/10/2025, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. US OL Presidente rel.
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott.ssa Maura Mancini Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 263/2022 promossa con atto di citazione notificato in data 2
marzo 2022
d a
La in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1
sede in , Via Giulio Uberti n.12 (C.F.. e P.I. ), già Pt_1 P.IVA_1 P.IVA_1
il sig. , nato a [...] Parte_2 Parte_3
l'01/05/1962 e la sig.ra nata a [...] Parte_4
(BG) il 16/04/1966 (C.F. , rappresentati e difesi dagli Avv.ti C.F._1
LO CO (C.F. ) e IT RL (C.F. C.F._2
) entrambi del Foro di Agrigento, procuratori domiciliatari C.F._3
come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
pagina 1 di 29 c o n t r o con sede legale in , Piazza Filippo Meda n. 4 (C.F. Controparte_1 Pt_1
), società costituita a seguito di intervenuta fusione tra la P.IVA_2 [...]
ed il giusta atto di Controparte_2 Controparte_3
fusione in data 13/12/2016 a rogito Notaio di n. 13501 rep. e Persona_1 Pt_1
n. 7087 racc., società quest'ultima che ha incorporato per fusione il
[...]
giusta atto di fusione in data 26/05/2014 a rogito Notaio dott. CP_4 Per_2
di n. 66387 rep., in persona del procuratore Dott.
[...] Pt_1 CP_5
rappresentato e difeso dall'Avv. BOTTI LAURA (C.F. ) del C.F._4
Foro di Bergamo, procuratore domiciliatario come da procura in atti.
APPELLATO
e limitata con socio unico, costituita ai Controparte_6
sensi della Legge sulla Cartolarizzazione del 30 aprile 1999 n. 130 (la “Legge sulla
Cartolarizzazione” o “Legge 130”), con sede legale in Roma Via Curtatone n. 3, (
C.F. e P.IVA n. ), appartenente al , P.IVA_3 P.IVA_4 CP_7
iscritta al n. 35727.7 dell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 12.12.2023 (qui di seguito,
”), e per essa, quale mandataria, giusta procura speciale a rogito Notaio CP_6
Dott.ssa di Roma del 7 giugno 2021 rep. 15823 – racc. 7715, registrata a Persona_3
Roma 4 in data 9 giugno 2021 al n. 20109 serie 1T, la Controparte_8
già ) con sede legale in Roma, Via
[...] Controparte_9
Curtatone n. 3 (C.F. n. e P.IVA n. ), appartenente al P.IVA_5 P.IVA_4
pagina 2 di 29 , Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CP_7
DoValue S.p.A., società autorizzata a svolgere l'attività di recupero crediti per conto terzi, giusta licenza ex art. 115 TULPS, in persona del Procuratore speciale dr. CP_10
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. ARNALDI
[...] C.F._5
ANDREA DAVIDE del Foro di (C.F. ), procuratore Pt_1 C.F._6
domiciliatario come da procura in atti.
TERZO INTERVENUTO EX ART. 111 C.P.C.
e posta in decisione all'udienza collegiale del 21 maggio 2025 avente ad oggetto:
Contratti bancari (deposito bancario etc)
In punto: appello alla sentenza del Tribunale di Bergamo, Sez. III, pubblicata in data
20 ottobre 2021 con il n. 1845/2021
CONCLUSIONI
Di parte appellante
“In accoglimento del presente atto di appello, ed integrale riforma della sentenza del
Tribunale di Bergamo n. 1845/2021, resa nel procedimento R.G. 3288/2020;
- in via preliminare:
- ritenere e dichiarare il presente appello ammissibile;
- sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza emessa del Tribunale di Bergamo n.
n. 1845/2021, resa nel procedimento R.G. 3288/2020 per i motivi esposti in
premessa;
nel merito:
- in accoglimento dell'appello ed in integrale riforma della sentenza appellata;
- revocare il decreto ingiuntivo per il mancato esperimento della mediazione pagina 3 di 29 obbligatoria il cui onere incombeva all'opposta;
- ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'appellata per le
motivazioni sopra ampiamente esposte, con conseguente rigetto della totalità delle
domande ed eccezioni spiegate dalla predetta nel primo grado di giudizio;
- ritenere quindi fondate le contestazioni effettuate dagli appellanti;
- ritenere e dichiarare che nessun debito risulta esistente in capo agli odierni
appellanti opponenti per le argomentazioni di cui sopra e, per l'effetto, annullare e/o
revocare il D.I. n. 302/2020, R.G.273/2020;
- ritenere e dichiarare che nessun debito risulta esistente in capo agli odierni
appellanti per le argomentazioni di cui sopra;
- ritenere e dichiarare che la banca non ha prodotto la documentazione necessaria a
dimostrare il proprio credito e quindi ricondurre il saldo a zero;
- ritenere e dichiarare la nullità delle clausole contenenti la previsione della
corresponsione della commissione massimo scoperto (in subordine, limitatamente
alla parte in cui siano state applicate sull'utilizzo di somme non eccedenti
l'affidamento bancario goduto), inserite nei contratti di conto corrente intercorsi tra
le parti, per mancanza di causa od insufficiente determinatezza;
- ritenere e dichiarare nulle in quanto indeterminate e/o prive di causa le clausole
che impongano spese e costi di tenuta del conto, inserite nel contratto di conto
corrente intercorso tra le parti e/o nei contratti relativi ai conti anticipi o nei fogli
condizioni;
- ritenere e dichiarare la nullità delle clausole relative al calcolo della valuta per i
motivi di cui in narrativa e comunque perché calcolata con effetto anticipato per le
pagina 4 di 29 operazioni passive (per il cliente) e posticipato per le operazioni attive (sempre per il
cliente), inserite nel contratto di conto corrente ordinario o nei contratti conto
anticipi intercorsi tra le parti, e per l'effetto ritenere e dichiarare che le operazioni
attive abbiano valuta nella data di acquisizione della disponibilità del denaro e
quelle passive nella data di effettuazione dell'operazione;
- ritenere e dichiarare nulla la capitalizzazione delle competenze di conto anticipi sul
conto ordinario, che, per effetto dell'anatocismo nascosto, determina l'applicazione
di tassi di interesse non pattuiti, non validi e/o indeterminata e/o contra legem e,
pertanto, il tasso di interesse applicabile è quello legale;
- ritenere e dichiarare che il tasso effettivo globale, ai fini della rilevazione
dell'usura, debba essere calcolato includendo CMS, costi vari di tenuta conto, effetti
dell'anatocismo ed effetti delle valute differenziate (a sfavore del cliente) per le
operazioni attive/passive;
- ritenere e dichiarare che per alcuni periodi vi è stato superamento del tasso soglia
di usura, e per l'effetto ritenere che nulla è dovuto a titolo di interessi;
- ritenere e dichiarare nulle le fideiussioni per le argomentazioni sopra ampiamente
esposte;
- ritenere e dichiarare nulli i finanziamenti erogati a 2020 s.r.l., già Parte_1
in quanto rientranti tra le operazioni “baciate”; Parte_2
- per l'effetto, e previo richiamo del consulente tecnico d'ufficio, rideterminare il
saldo dei conti correnti, depurandoli dal tasso ultralegale, dalle commissioni di
massimo scoperto sia intrafido che extrafido, dalle spese e con corretta applicazione
della valuta secondo i criteri indicati in narrativa operando il ricalcolo del rapporto
pagina 5 di 29 ab origine;
- ritenere e dichiarare non dovute tutte le somme imputate a titolo di interessi passivi
e commissioni dal momento in cui, a seguito del ricalcolo contabile, il conto risulti
pari a zero e, per l'effetto, condannare l'istituto bancario appellato alla restituzione
delle somme versate indebitamente a titolo di interessi passivi e commissioni sul
conto in positivo, stante che le stesse somme risultano effettivamente versate in conto
capitale e non a titolo di competenze;
- da ultimo, ed in base agli esiti delle verifiche sopra indicate, ricalcolare ed
accertare il saldo attuale dei conti intrattenuti da parte appellante presso la banca
convenuta;
- ritenere e dichiarare che l'odierna appellante ha diritto al risarcimento del danno
procuratogli dalla banca mediante applicazione di clausole illegittime (danno
consistente nella privazione di liquidità, utilizzata per pagare debiti insussistenti od
in misura superiore al dovuto, anziché essere impiegata in investimenti produttivi o
comunque in occasioni di espansione dell'attività economica oggetto d'impresa. In
via istruttoria si insiste nel richiamo del CTU al fine di accertare, sin dall'origine del
rapporto ad oggi:
disporre consulenza tecnica d'ufficio al fine di:
a) Accertare e dichiarare la carenza di prova in ordine al credito ingiunto e quindi
ricondurre a zero;
b) accertare, per il conto corrente intercorso tra le parti, nonché per i conti anticipi
di cui in narrativa, se la capitalizzazione delle poste passive (interessi, commissioni
ecc.) è avvenuta con la stessa periodicità degli interessi attivi;
pagina 6 di 29 c) accertare, per il conto corrente intercorso tra le parti di cui in narrativa il periodo
in cui vi sia stata applicazione della commissione di massimo scoperto, distintamente
intrafido ed extrafido;
d) accertare, per i conti intercorsi tra le parti le condizioni di valuta praticata dalla
banca sulle operazioni attive e su quelle passive;
e) accertare, per i conti intercorsi tra le parti, il periodo in cui si è verificato
superamento del tasso soglia usurario secondo i criteri dettati dall'art. 644 cp,
includendo nel computo del tasso effettivo globale tutti i costi del credito, e cioè
anche le commissioni di massimo scoperto, gli interessi per la valuta anticipata
attribuita alle operazioni passive, commissioni, costi ed ogni altra spesa imposta
dalla banca per la tenuta del conto;
f) accertare se nei contratti di apertura di credito era stata concordato il giro e la
ricapitalizzazione delle competenze in conto ordinario;
g) sviluppare ex novo, i conteggi delle somme dovute alla banca, a titolo di capitale,
interessi, commissioni e competenze, dall'accensione del rapporto in poi, per i conti
intercorsi tra le parti, alla stregua dei seguenti criteri:
1) esclusione del tasso di interesse ultralegale pattuito in assenza di valida
convenzione scritta, ovvero nell'ipotesi di produzione in corso di causa del contratto
di conto corrente ordinario, originale o dei successivi, nonchè dei contratti o fogli
condizioni afferenti ai conti anticipi indicati in narrativa, da parte della convenuta,
perché inserite nel contratto di conto corrente intercorso
tra le parti o nei conti anticipi, per insufficiente determinatezza e/o applicate con
rinvio a parametri generici ed indeterminati come la clausola uso mercato, uso
pagina 7 di 29 piazza e /o similari;
2) esclusione delle commissioni di massimo scoperto e di ogni altra spesa o costo
imposti dalla banca per la tenuta dei conti correnti non espressamente previste in
contratto o comunque indeterminate nella misura o prive di causa, nonché degli
eventuali interessi usurari
3) esclusione degli interessi composti frutto della capitalizzazione periodica delle
poste passive, ove essa non sia stata stabilita in modo sufficientemente preciso nei
contratti ovvero ove non sia prevista analoga periodicità per gli interessi attivi;
4) in subordine, esclusione della commissione di massimo scoperto sulle somme
utilizzate nei limiti dell'affidamento concesso al cliente
5) attribuzione, alle operazioni passive per il cliente, di valuta al giorno
dell'operazione, e per le operazioni attive, di valuta al giorno di acquisizione della
disponibilità del denaro;
6) all'esito, e previa eventuale compensazione dei crediti - debiti reciproci tra il
cliente e la banca, verificare quale fosse la reale e corretta misura della complessiva
esposizione debitoria sul conto corrente ordinario e sui conti anticipi, ovvero se
l'odierna attrice fosse in realtà a credito verso la banca ed in che misura.
Con riserva di richiedere ulteriori mezzi istruttori, nei modi e termini di legge.”
Dell'appellato
“Nel merito:
- in rigetto dell'appello proposto da (già Controparte_11 Parte_2
ed i sig.ri e confermi integralmente Parte_3 Parte_4
la sentenza impugnata del Tribunale di Bergamo n. 1845/2021 pubbl. il 20/10/2021, pagina 8 di 29 in ogni caso:
- emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso;
- respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione;
in via principale e nel merito:
- rigetti tutte le domande degli appellanti perché prescritte ed infondate in fatto e
diritto e, conseguentemente, confermi il decreto ingiuntivo n. 302/2020 D.I. e n.
273/2020 R.G., emesso dal Tribunale di Bergamo in data 25.01.2020;
in via subordinata:
- condanni in ogni caso ed i sig.ri e Parte_2 Parte_3 [...]
a pagare ad ovvero in subordine, laddove Parte_4 Controparte_6
non fosse accertata l'intercorsa cessione allegata in narrativa, a CP_1
la somma di €.194.839,54, oltre agli interessi moratori maturati e maturandi
[...]
al tasso contrattualmente pattuito e alle spese del procedimento d'ingiunzione
liquidate in €.2.500,00 per compenso professionale ed €.406,50 per esborsi, oltre IVA
e Cpa o, in stretto subordine, quelle somme diverse che dovessero risultare dovute in
corsa di causa, oltre interessi dal dovuto sino al saldo;
in via istruttoria:
- ferma l'assorbenza di quanto sopra esposto, nella denegata e non creduta ipotesi
In cui il Decidente ritenesse ammissibile la CTU, si chiede che il consulente utilizzi la
formula di Banca d'Italia e le relative istruzioni pro tempore vigenti per il calcolo del
TEG come da SS.UU. n. 19597 del 18.09.2020.
pagina 9 di 29 in ogni caso: spese di causa e di giudizio interamente rifuse per entrambi i gradi di
giudizio.”
Del terzo intervenuto ex art. 111 c.p.c.
“In via preliminare:
- dichiarare l'ammissibilità dell'intervento spiegato nel presente giudizio;
Nel merito:
- accogliere le conclusioni precisate in atti da da intendersi qui Controparte_1
integralmente trascritte e fatte proprie.
Con vittoria di spese e competenze di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e Parte_2 Parte_3 Parte_4
adivano in giudizio in qualità di mandataria di Controparte_9
opponendosi al decreto ingiuntivo n. 302/2020 del Tribunale Controparte_1
civile di Bergamo. Nello specifico gli opponenti chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo;
eccepivano la carenza di legittimazione di parte opposta, domandavano l'accertamento delle nullità contrattuali dedotte e la rideterminazione del saldo,
nonché la condanna della controparte alla ripetizione d'indebito ed al risarcimento dei danni.
Costituendosi in giudizio in qualità di mandataria Controparte_9
di contestava quanto ex adverso dedotto, chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'opposizione, nonché delle avverse domande ed eccezioni, con consequenziale pagina 10 di 29 conferma del decreto ingiuntivo opposto. Nel corso del giudizio di prime cure veniva espletata CTU contabile.
Il tribunale in via preliminare dichiarava l'inammissibilità dell'eccezione ex art. 1957
c.c. essendo stata sollevata dagli opponenti solo nella terza memoria ex art. 183,
comma 6, c.p.c. e, dunque, tardivamente, stante l'art. 2969 c.c., ed inoltre riteneva che l'eccezione non fosse inerente alla materia della fideiussione.
Ulteriormente il tribunale rigettava l'eccezione di asserita mancanza di legittimazione in capo a parte opposta, osservando che gli opponenti avevano censurato esclusivamente il rapporto tra e Controparte_9 CP_1
e rilevava che non era intercorso tra questi ultimi due enti una cessione del
[...]
credito. I crediti erano infatti rimasti nella titolarità di la quale Controparte_1
aveva meramente delegato per “amministrare, Controparte_9
gestire e recuperare” gli importi di tali diritti.
Inoltre, il tribunale osservava che il mandato era stato stipulato in maniera omnicomprensiva.
A seguito del rigetto delle richieste istruttorie, con riferimento al merito della controversia il tribunale revocava il decreto ingiuntivo nei confronti di Pt_2
condannandola al pagamento, in favore di parte opposta, della minor somma
[...]
sottoindicata, mentre confermava il decreto ingiuntivo nei confronti dei garanti persone fisiche.
Per quanto attiene alla correntista il tribunale evidenziava che parte Parte_2
opposta aveva provato il proprio credito attraverso la produzione del contratto di pagina 11 di 29 conto corrente bancario dell'8/5/2015, della serie continua dei rispettivi estratti conto a decorrere dalla citata data, nonché della transazione del 19/10/2015, e sulla base della quale era stato girocontato il primo saldo debitorio sul citato rapporto di conto corrente.
Dalla qualificazione del negozio come transazione derivava l'insindacabilità degli elementi negoziali e delle asserite invalidità anteriori a quest'ultima stipula, o riferibili a precedenti contratti, in conformità a quanto statuito dall'art. 1972, comma
1 c.c..
Inoltre, il tribunale riteneva infondate anche le doglianze in materia di usura, essendo non provate e prive di allegazione.
Rispetto alle doglianze formulate dalla società correntista e concernenti l'arco temporale successivo alla stipulazione della transizione, il tribunale riteneva che le stesse fossero infondate ad eccezione di quella relativa all'anatocismo.
Infatti, nel contratto di conto corrente dell'8/5/2015, stipulato con l'osservanza dei principi di S.U. sent. n. 898 del 2018, erano puntualmente indicate le spese e le valute, dovendo solo precisarsi come le medesime fossero munite di causa e legittimamente pattuibili in quanto costituenti una forma di remunerazione dell'istituto di credito.
Quanto alla cms il tribunale osservava che la stessa non era stata pattuita, dunque,
non si poneva un problema né di indeterminatezza, né di carenza di causa.
Egualmente gli interessi risultavano pattuiti, e le doglianze in materia di usura erano infondate per le argomentazioni sopra riportate. pagina 12 di 29 Ulteriormente venivano rigettate le doglianze in materia di ius variandi essendo generiche e prive di allegazione.
Mentre il tribunale dichiarava la nullità delle clausole sancenti l'anatocismo dei contratti in considerazione del divieto normativo di applicazione di anatocismo,
operante a partire dal 1 gennaio 2014, a seguito delle modifiche normative sopravvenute.
Il tribunale riteneva infondate le censure proposte in materia di prestiti baciati, in quanto non era stata fornita la prova relativa al fatto che i titoli acquisitati fossero riconducibili al medesimo istituto di credito, né sussistevano allegazioni specifiche e dimostrazioni della costrizione al perfezionamento di detti acquisti e del loro collegamento negoziale con i contratti in esame.
Tutto quanto considerato il tribunale procedeva alla rideterminazione del credito azionato monitoriamente, in considerazione delle risultanze istruttorie.
In particolare, constatato l'addebito di € 645,40 a titolo di anatocismo, tale ammontare doveva essere sottratto dal saldo debitorio apparentemente di €
194.839,54, così ottenendosi la somma di € 194.194,14 effettivamente dovuta dalla correntista.
Conseguentemente veniva condannata la società opponente, in solido con quanto ingiunto ai restanti opponenti, al pagamento, in favore di parte opposta, dell'importo di € 194.194,14, oltre interessi moratori al tasso contrattualmente pattuito dal passaggio a sofferenza del 26/3/2019 e sino al soddisfo.
Il tribunale rigettava invece l'opposizione, le domande e le eccezioni degli opponenti pagina 13 di 29 persone fisiche, cui conseguiva la conferma del decreto ingiuntivo nei loro confronti.
Il giudice di prime cure qualificava la garanzia stipulata come contratto autonomo di garanzia, circostanza che escludeva ogni sindacato rispetto agli interessi anatocistici nel rapporto principale e che escludeva la nullità della garanzia per violazione della normativa anti trust.
Tutto quanto considerato il tribunale: i) dichiarava l'inammissibilità dell'eccezione ex art. 1957 c.c.; ii) rigettava l'opposizione, le domande e le eccezioni di Pt_3
e e, per l'effetto, confermava e
[...] Parte_4
dichiarava esecutivo il decreto ingiuntivo n. 302/2020 del Tribunale civile di
Bergamo, limitatamente ai signori e Parte_3 [...]
iii) revocava il decreto ingiuntivo n. 302/2020 del Parte_4
Tribunale civile di Bergamo, limitatamente alla società iv) accertava Parte_2
e dichiarava la nullità delle clausole disciplinanti l'anatocismo nel contratto di conto corrente bancario dell'8/5/2015 e nell'accordo di rinegoziazione del 19/10/2015; v)
accertava e dichiarava che, alla data del 26/3/2019, il saldo effettivo ammontava a - €
194.194,14, a debito di vi) condannava - in solido Parte_2 Parte_2
con quanto monitoriamente ingiunto a e Parte_3 [...]
al pagamento, in favore di Parte_4 Controparte_9
in qualità di mandataria di dell'importo di €
[...] Controparte_1
194.194,14, oltre interessi moratori al tasso contrattualmente pattuito dal 26/3/2019 e sino al soddisfo;
vii) condannava - in solido con quanto Parte_2
monitoriamente ingiunto a e Parte_3 Parte_4
a titolo di spese processuali - al pagamento, in favore di
[...] CP_9 pagina 14 di 29 in qualità di mandataria di delle spese Controparte_9 Controparte_1
processuali della fase monitoria, liquidate in misura pari a quanto indicato nel decreto ingiuntivo ed a titolo di spese giudiziali;
viii) condannava in solido Parte_2
e al pagamento, in Parte_3 Parte_4
favore di in qualità di mandataria di Controparte_9 [...]
delle spese processuali, liquidate in € 13.430,00 per compensi, oltre CP_1
IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%; ix) poneva le spese di CTU, liquidate come da separato e già emesso decreto, definitivamente, in solido e in parti uguali nei rapporti interni, a carico di e Parte_2 Parte_3 [...]
con i conseguenti obblighi restitutori. Parte_4
***
Propongono appello avverso la predetta sentenza la società Parte_1
unitamente al sig. e alla sig.ra per i Parte_3 Parte_4
seguenti motivi:
1.manifesta infondatezza della sentenza per non avere revocato il decreto ingiuntivo per mancato esperimento della mediazione obbligatoria – onere in capo all'opposta:
parte appellante eccepisce che il tribunale erroneamente non ha revocato il decreto ingiuntivo nonostante non fosse stata istaurata la mediazione obbligatoria.
2. Manifesta illogicità e contraddittorietà della sentenza impugnata. Carenza di motivazione e violazione di legge. Nullità della procura conferita per la gestione/recupero dei crediti: parte appellante eccepisce la carenza di legittimazione attiva dell'istituto opposto ad agire nel presente giudizio nei confronti della Pt_1
pagina 15 di 29 già non avendo fornito la prova della procura conferita per Parte_1 Parte_2
il recupero e gestione dei crediti oggetto di causa.
Nello specifico parte appellane contesta il fatto che dal documento prodotto è
possibile evincere che la procura rilasciata è omnicomprensiva.
Pertanto, parte appellante confuta la legittimazione della società appellata essendo stata conferita in forza di una procura ampia e generica, in virtù di un atto unico per crediti individuati in maniera massiva.
3. Vizio di motivazione - Arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie - vizio in judicando– mancato svolgimento di attività istruttoria. Omessa
ed immotivata ammissione e valutazione delle prove richieste: parte appellante afferma che il tribunale avrebbe dovuto richiamare il CTU per rideterminare il rapporto di dare e avere fra le parti, partendo da un saldo pari a zero.
Parte appellante ritiene infatti che il concetto di saldo zero è stato adottato dalla tecnica contabile qualora l'istituto di credito non giustifichi il primo saldo utile, in ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo, per sanzionare il comportamento e l'inadempimento, ovvero nei casi in cui non abbia giustificato dall'origine il rapporto.
Pertanto, parte appellante afferma che parte appellata doveva dimostrare la sussistenza del proprio credito con la produzione degli estratti conto dall'origine del rapporto.
Parte appellante contesta che nel caso in esame controparte non ha prodotto tutti gli estratti conto, ed anche qualora venisse ritenuta sufficiente la produzione degli scalari, rimane priva di giustificazione la questione relativa alla validità ed efficacia pagina 16 di 29 degli addebiti effettuati per interessi, commissioni e spese su tutti i rapporti.
Inoltre, parte appellante contesta la pronuncia impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il credito ingiunto risultasse provato in considerazione del contratto di transazione.
Parte appellante afferma che non è stata fornita da parte appellante la prova del credito indicato nel contratto di transazione, essendo stato richiamato solamente l'accordo e il riconoscimento del debito, ma non essendo stata fornita la prova della sua effettiva, valida ed efficace esistenza e formazione, dalla data indicata e richiamata del dicembre 2010 fino al riconoscimento.
4) Manifesta illogicità della sentenza per non avere ritenuto invalida la pattuizione di interessi contenuta nell'accordo di rinegoziazione del debito e addebitati sul rapporto ingiunto: parte appellante eccepisce che l'accordo di rinegoziazione del 19 ottobre
2015 contiene un'errata determinazione del tasso pattuito per interessi sul debito residuo. In particolare, parte appellante afferma che la banca ha applicato sin dall'inizio del rapporto un tasso contrattualmente errato e maggiorato, pubblicizzando condizioni difformi da quelle rilevate.
Dunque, la banca avrebbe violato le prescrizioni in tema di trasparenza, certezza e determinazione degli interessi previste a tutela del contraente, indicando e calcolando tassi maggiori di quelli pubblicizzati e rappresentati.
5) Manifesta infondatezza della sentenza per non avere valutato l'eccezione relativa alla violazione dell'art. 117 TUB – difetto di forma – sottoscrizione unilaterale inidonea ad avere contenuto contrattuale: con riferimento ai contratti di conto pagina 17 di 29 corrente parte appellante deduce la violazione dell'art. 117 TUB per difetto di forma e inidoneità della sottoscrizione unilaterale.
Inoltre, parte appellante relativamente all'accessione del conto corrente afferma di non ricordare di aver sottoscritto alcun contratto, né di averne ricevuto copia.
Dunque, nessun tasso di interesse risulta dovuto ai sensi dell'art. 117 TUB in considerazione della mancanza del contratto scritto, cui consegue che non dovrà
essere applicato nessun interesse ai contratti nulli per carenza della forma.
6) Usura: parte appellante eccepisce che la cms dovrebbe essere tenuta in considerazione ai fini della valutazione del superamento del tasso soglia.
7) La commissione di massimo scoperto: parte appellante afferma la nullità della cms per difetto di forma scritta, e per mancanza di una funzione giustificativa, ai sensi dell'art. 1418 c.c..
8) Ripetizione di interessi e commissioni illegittimamente percepite dall'Istituto di credito: in considerazione delle nullità sopracitate parte appellante chiede che venga accertato il diritto alla ripetizione di tutte le somme indebitamente versate in favore della banca.
9) Valute bancarie: parte appellante afferma che la banca ha operato l'addebito di valute fittizie per protrarre i giorni solari del credito concesso per un periodo temporale in cui il credito non sussisteva.
10) Spese e costi vari di tenuta del conto: parte appellante afferma che l'assenza di valida convenzione scritta al contratto di conto corrente e dei successivi conti anticipi rendono illegittimi tutti gli addebiti per spese di tenuta conto. pagina 18 di 29 11) Parte appellante contesta la pronuncia di prime cure nella parte in cui non ha accolto le eccezioni relative ai prestiti baciati. Parte appellante afferma che nel giudizio di prime cure aveva dedotto che i due negozi giuridici (finanziamento e acquisto di azioni della banca), seppur formalmente autonomi e giuridicamente slegati erano fra di loro collegati, dunque, la nullità dell'acquisto delle azioni comporta la nullità del finanziamento, entro il limite della somma destinata all'acquisto dei titoli bancari.
12) Parte appellante insiste nell'accoglimento dell'eccezione avanzata in primo grado relativa alla nullità delle fideiussioni, per violazione e falsa applicazione degli articoli 2, 14, 20 e 33 della l. n. 287/1990, non avendo il tribunale fatto corretta applicazione del provvedimento emesso dalla Banca d'Italia il 2/05/2005.
Parte appellante afferma infatti che le fideiussioni ricalcano lo schema ABI dichiarato in contrasto con la disciplina della concorrenza dalla Banca d'Italia.
***
Costituendosi in giudizio parte appellata e il terzo intervenuto domandano il rigetto dell'appello proposto, essendo infondato in fatto ed in diritto.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 21 maggio 2025 la causa è stata assegnata a sentenza, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte appellante contesta la pronuncia impugnata per non aver revocato il decreto ingiuntivo a causa del mancato esperimento della mediazione pagina 19 di 29 obbligatoria.
A seguito dell'analisi degli atti processuali di primo grado la Corte dichiara l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. dell'eccezione proposta essendo stata sollevata per la prima volta nel presente grado di giudizio. L'eccezione è inoltre inammissibile perché tardiva in quanto non introdotta non oltre la prima udienza successiva all'adozione del provvedimento sulla provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto (arg.ex art. 5 d.lgs 28/2010).
***
Con il secondo motivo parte appellante eccepisce la carenza di legittimazione attiva di non essendo stata fornita la prova che fosse stata rilasciata per la CP_9
gestione e l'incasso del credito oggetto di giudizio.
Il motivo è infondato.
Si osserva che parte appellata ha fornito la prova del fatto che in data 21 giugno 2019
(quale mandante) ha nominato e costituito quale procuratrice la Controparte_1
società (mandataria) affinchè ponesse “in essere, in Controparte_9
nome e per conto della Mandante, in qualità di mandataria, tutto quanto necessario,
utile e opportuno ai fini della gestione stragiudiziale e giudiziale dei crediti affidati
in gestione alla Mandataria.”
Inoltre, si osserva che la procura conferisce alla mandataria una legittimazione omnicomprensiva, in quanto espressamente prevede che essa possa “riscuotere in
nome e per conto della Mandante somme e valori da chiunque dovuti alla Mandante
stessa, procedendo all'incasso anche su conti bancari a nome della Mandante”. pagina 20 di 29 Tutto quanto considerato la Corte rigetta il secondo motivo di appello.
***
Preso atto della connessione del terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo motivo di appello la Corte reputa opportuna la trattazione congiunta degli stessi.
Attraverso la proposizione dei sopracitati motivi parte appellante propone domanda di ripetizione delle somme asseritamente corrisposte indebitamente nel corso del rapporto bancario intrattenuto.
In primo luogo, la Corte rileva che in data 19 ottobre 2015 le parti hanno stipulato una transazione, nella quale parte appellante ha espressamente riconosciuto la propria esposizione debitoria nei confronti della banca.
Nel caso in esame è pacifica la validità della transazione intervenuta, non essendo ravvisabile una delle ipotesi di nullità previste dall'art. 1972, primo comma, c.c.
perché tutti i profili di nullità della convenzione presi in considerazione, anche ove fossero da ritenersi fondati, non condurrebbero all'affermazione dell'illiceità del contratto o della singola clausola contestata. Né è possibile far ricorso alle ipotesi di cui al secondo comma (transazione su titolo nullo, ancorché non illecito), non avendo la parte interessata allegato e provato di aver ignorato la causa di nullità del contratto,
o della singola clausola, al momento della relativa stipulazione.
Ne consegue che risultano insindacabili gli addebiti intervenuti anteriormente alla stipulazione del contratto di transazione e alla ricognizione del debito.
Quanto invece alla contestazione dell'illegittimità degli addebiti successivi, la Corte pagina 21 di 29 osserva che l'ulteriore contratto bancario intervenuto fra le parti in data 8 maggio
2015 è stato validamente stipulato;
infatti, in conformità a quanto espresso dalle
Sezioni Unite nella sentenza n. 898/2018, va riconosciuta la validità dei c.d.
“contratti monofirma”, essendo sufficiente la sottoscrizione del cliente e non anche dell'istituto bancario, il cui consenso può essere anche desunto da comportamenti concludenti.
Inoltre, quanto a prova del credito, a seguito dell'analisi della documentazione prodotta si rileva che la banca ha prodotto gli estratti conto necessari a comprovare il proprio diritto e tutta la documentazione bancaria afferente alla parte di rapporto in discussione.
Ulteriormente, si rileva che nel sopracitato contratto sono state specificatamente pattuiti i tassi di interesse, le spese, le valute e le commissioni applicate.
Quanto all'usura – unico profilo non coperto dalla transazione, perché la violazione della normativa che la riguarda configura senz'altro un'ipotesi di condotta non solo invalida ma anche illecita - la Corte rigetta la doglianza in quanto formulata in termini generici, e non essendo stati indicati i criteri in considerazione dei quali si sarebbe determinato il superamento del tasso soglia.
Tutto quanto considerato la Corte rigetta il terzo, quarto, quinto, sesto, settimo,
ottavo, nono e il decimo motivo di appello.
Dal rigetto dei presenti motivi di appello resta assorbito il decimo motivo di appello relativo ai “prestiti baciati”.
*** pagina 22 di 29 Infine, con l'ultimo motivo parte appellante eccepisce la nullità della garanzia rilasciata da e in data 31/12/2010 Parte_4 Parte_3
per violazione della normativa antitrust.
La Corte reputa prioritario l'accertamento in ordine alla configurazione della garanzia come autonoma oppure come fideiussoria.
Si osserva che secondo il principio espresso dalle SS.UU. della Suprema Corte
(Cass.3947/2010) “il contratto autonomo di garanzia (cd Garantievertrag),
espressione dell'autonomia negoziale ex art.1322 cod.civ., ha la funzione di tenere
indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione
gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual
è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il
quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale e
prestazione dovuta dal garante;
inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è
quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla
mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da
inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale
solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto
adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il
fideiussore è un “vicario” del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone
in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo
qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente
sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad
indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una pagina 23 di 29 somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del
debitore”.
Ciò che differenzia le due fattispecie è dunque la causa, che nel caso di fideiussione si sostanzia nella richiesta di adempimento, rivolta al garante anziché all'obbligato principale (con ciò manifestandosi il carattere di accessorietà rispetto all'obbligazione principale), mentre nel caso di garanzia autonoma si realizza nella richiesta di una prestazione diversa, di regola costituita da un indennizzo predeterminato (in buona sostanza una penale non riducibile), svincolato dalla prestazione oggetto del rapporto fondamentale così come dalla stessa commisurazione della natura dell'inadempimento (ritardo, inesattezza, incompletezza) e dalla sua maggiore o minore gravità. Nella logica della pura e semplice traslazione del rischio economico dell'affare.
Tale ricostruzione è avvalorata anche dalla recente giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che “il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto
alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante
dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti
al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione
del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni
nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al
garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo.” (Cassazione civile sez. II, 17/06/2022, n.19693)
pagina 24 di 29 Ciò posto, il contratto oggetto di causa, considerato il suo tenore letterale e l'accessorietà della garanzia all'adempimento delle obbligazioni stipulate con la banca, deve essere qualificato come fideiussione omnibus.
Nel caso in esame non è, infatti, dato ravvisare alcuna effettiva distinzione fra la causa dei due rapporti (tale per cui l'oggetto della garanzia, avente finalità di mera copertura del rischio economico, si presenti come del tutto distinto rispetto a quello dell'obbligazione oggetto del rapporto fondamentale), che sola potrebbe giustificare la qualificazione della garanzia contrattualmente assunta come autonoma: la garanzia
è al contrario strutturata proprio mediante l'assunzione, da parte del garante, sia pure entro un predeterminato limite quantitativo, delle medesime obbligazioni che verso la banca ha assunto la debitrice principale.
Per quanto concerne la nullità della stessa per violazione della normativa antitrust, il
Collegio osserva che la fideiussione omnibus oggetto di causa è stata stipulata in data
21 dicembre 2010, e che non si può presumere la qualificazione tout court delle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione quali intese illecite, posto che il provvedimento di Banca d'Italia ha riguardato lo specifico schema ABI, risultato contrario alla normativa antitrust, e non il complessivo apparato di tali norme in tema di fideiussione. Inoltre, l'accertamento dell'intesa illecita da parte dell'Autorità di Vigilanza risale al maggio del 2005 e si fonda su un'istruttoria avviata nel novembre del 2003, ai sensi degli artt. 2 e 14 della legge n.
287/1990.
Dal parere espresso sul modulo ABI da parte dell'Agcm si ricava come tale istruttoria pagina 25 di 29 abbia permesso di appurare che il contenuto dello schema era stato replicato nei contratti delle banche interpellate e come la diffusione su larga scala delle clausole esaminate non fosse un fenomeno “spontaneo” del mercato, bensì il frutto di un'intesa esistente tra le banche in tema di contratti.
Come esposto, la fideiussione in questione è stata sottoscritta in epoca molto successiva a quella oggetto di osservazione e di rilievo da parte dell'autorità
amministrativa.
Al riguardo, non si può attribuire al provvedimento di Banca d'Italia n. 55/2005
valore di prova presuntiva, posto che tale valenza può essere riconosciuta solo con riferimento al comportamento accertato e alla posizione rivestita sul mercato ed al suo abuso per il periodo 2002-2005, ma non riferimento ad un'eventuale sussistenza dell'intesa restrittiva con riguardo alla fideiussione in esame, stipulate in un periodo ben lontano.
Il mero richiamo al provvedimento di Banca d'Italia, nonché la presenza delle clausole, non possono ritenersi elementi sufficienti al fine di provare gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito anticoncorrenziale da parte dell'istituto di credito.
Infatti, la presenza nel contratto di garanzia delle clausole oggetto di esame, la cui liceità è pacifica, ben può ricondursi all'esercizio del potere contrattuale del contraente predisponente le condizioni generali del contratto di inserire delle condizioni derogatorie rispetto al regime civilistico e a tutela del credito oggetto di garanzia, interesse senz'altro meritevole ai sensi dell'art. 1322 co. 2 c.c., senza che pagina 26 di 29 ciò possa ritenersi necessariamente frutto della persistenza della intesa anticoncorrenziale lesiva del mercato accertata del 2005 o di una nuova intesa fondata tra operatori del medesimo settore finalizzata a compromettere la concorrenzialità del mercato.
In sostanza, la giustificazione della presenza delle predette clausole, a distanza di anni dal provvedimento della Banca d'Italia, non può essere necessariamente correlata alla intesa oggetto di quell'accertamento, alla protrazione dei suoi effetti ovvero alla esistenza di una nuova intesa lesiva del mercato, di cui non si hanno elementi se non l'invocato provvedimento quale “prova privilegiata”, ben potendo tale giustificazione essere rinvenuta nella rilevanza di tale clausole nell'economia del contratto attesa la liceità in sé del comportamento dell'istituto bancario nel predisporre un regolamento contrattuale derogativo del sistema codicistico e di maggior tutela rispetto alle ragioni del proprio credito.
Ne consegue il rigetto anche dell'ultimo motivo di appello.
Spese
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità
ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55
come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto 2022 (scaglione di valore dichiarato da euro 52.001,00 sino ad euro 260.000,00).
Quanto al terzo intervenuto ex art. 111 c.p.c, rilevato che esso e parte appellata sono pagina 27 di 29 stati assistiti nel giudizio dal medesimo difensore sino alla fase decisionale, e con atti aventi contenuto eguale, si dispone la liquidazione in favore del terzo intervenuto unicamente delle spese di lite afferenti la fase decisionale, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto 2022
(scaglione di valore dichiarato da euro 52.001,00 sino ad euro 260.000,00).
Sussistono i presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17
legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
-dichiara inammissibile ex art. 345 c.p.c. il primo motivo di appello proposto;
-rigetta integralmente l'appello proposto da e Parte_2 Parte_3
avverso la sentenza del Tribunale di Parte_4
Bergamo, Sez. III, pubblicata in data 20 ottobre 2021 con il n. 1845/2021;
- condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado, che si liquidano in euro 2.977,00 per la “fase di studio”, euro 1.911,00 per la “fase introduttiva”, euro 2.163,00 per la fase istruttoria ed euro 5.103,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
- condanna parte appellante a rimborsare al terzo intervenuto ex art. 111 c.p.c. le spese della fase decisionale del giudizio che si liquidano in euro 5.103,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
pagina 28 di 29 - con duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR
115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge 228/2012.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 24 settembre 2025
IL PRESIDENTE
US OL
pagina 29 di 29
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. US OL Presidente rel.
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott.ssa Maura Mancini Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 263/2022 promossa con atto di citazione notificato in data 2
marzo 2022
d a
La in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1
sede in , Via Giulio Uberti n.12 (C.F.. e P.I. ), già Pt_1 P.IVA_1 P.IVA_1
il sig. , nato a [...] Parte_2 Parte_3
l'01/05/1962 e la sig.ra nata a [...] Parte_4
(BG) il 16/04/1966 (C.F. , rappresentati e difesi dagli Avv.ti C.F._1
LO CO (C.F. ) e IT RL (C.F. C.F._2
) entrambi del Foro di Agrigento, procuratori domiciliatari C.F._3
come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
pagina 1 di 29 c o n t r o con sede legale in , Piazza Filippo Meda n. 4 (C.F. Controparte_1 Pt_1
), società costituita a seguito di intervenuta fusione tra la P.IVA_2 [...]
ed il giusta atto di Controparte_2 Controparte_3
fusione in data 13/12/2016 a rogito Notaio di n. 13501 rep. e Persona_1 Pt_1
n. 7087 racc., società quest'ultima che ha incorporato per fusione il
[...]
giusta atto di fusione in data 26/05/2014 a rogito Notaio dott. CP_4 Per_2
di n. 66387 rep., in persona del procuratore Dott.
[...] Pt_1 CP_5
rappresentato e difeso dall'Avv. BOTTI LAURA (C.F. ) del C.F._4
Foro di Bergamo, procuratore domiciliatario come da procura in atti.
APPELLATO
e limitata con socio unico, costituita ai Controparte_6
sensi della Legge sulla Cartolarizzazione del 30 aprile 1999 n. 130 (la “Legge sulla
Cartolarizzazione” o “Legge 130”), con sede legale in Roma Via Curtatone n. 3, (
C.F. e P.IVA n. ), appartenente al , P.IVA_3 P.IVA_4 CP_7
iscritta al n. 35727.7 dell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 12.12.2023 (qui di seguito,
”), e per essa, quale mandataria, giusta procura speciale a rogito Notaio CP_6
Dott.ssa di Roma del 7 giugno 2021 rep. 15823 – racc. 7715, registrata a Persona_3
Roma 4 in data 9 giugno 2021 al n. 20109 serie 1T, la Controparte_8
già ) con sede legale in Roma, Via
[...] Controparte_9
Curtatone n. 3 (C.F. n. e P.IVA n. ), appartenente al P.IVA_5 P.IVA_4
pagina 2 di 29 , Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CP_7
DoValue S.p.A., società autorizzata a svolgere l'attività di recupero crediti per conto terzi, giusta licenza ex art. 115 TULPS, in persona del Procuratore speciale dr. CP_10
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. ARNALDI
[...] C.F._5
ANDREA DAVIDE del Foro di (C.F. ), procuratore Pt_1 C.F._6
domiciliatario come da procura in atti.
TERZO INTERVENUTO EX ART. 111 C.P.C.
e posta in decisione all'udienza collegiale del 21 maggio 2025 avente ad oggetto:
Contratti bancari (deposito bancario etc)
In punto: appello alla sentenza del Tribunale di Bergamo, Sez. III, pubblicata in data
20 ottobre 2021 con il n. 1845/2021
CONCLUSIONI
Di parte appellante
“In accoglimento del presente atto di appello, ed integrale riforma della sentenza del
Tribunale di Bergamo n. 1845/2021, resa nel procedimento R.G. 3288/2020;
- in via preliminare:
- ritenere e dichiarare il presente appello ammissibile;
- sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza emessa del Tribunale di Bergamo n.
n. 1845/2021, resa nel procedimento R.G. 3288/2020 per i motivi esposti in
premessa;
nel merito:
- in accoglimento dell'appello ed in integrale riforma della sentenza appellata;
- revocare il decreto ingiuntivo per il mancato esperimento della mediazione pagina 3 di 29 obbligatoria il cui onere incombeva all'opposta;
- ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'appellata per le
motivazioni sopra ampiamente esposte, con conseguente rigetto della totalità delle
domande ed eccezioni spiegate dalla predetta nel primo grado di giudizio;
- ritenere quindi fondate le contestazioni effettuate dagli appellanti;
- ritenere e dichiarare che nessun debito risulta esistente in capo agli odierni
appellanti opponenti per le argomentazioni di cui sopra e, per l'effetto, annullare e/o
revocare il D.I. n. 302/2020, R.G.273/2020;
- ritenere e dichiarare che nessun debito risulta esistente in capo agli odierni
appellanti per le argomentazioni di cui sopra;
- ritenere e dichiarare che la banca non ha prodotto la documentazione necessaria a
dimostrare il proprio credito e quindi ricondurre il saldo a zero;
- ritenere e dichiarare la nullità delle clausole contenenti la previsione della
corresponsione della commissione massimo scoperto (in subordine, limitatamente
alla parte in cui siano state applicate sull'utilizzo di somme non eccedenti
l'affidamento bancario goduto), inserite nei contratti di conto corrente intercorsi tra
le parti, per mancanza di causa od insufficiente determinatezza;
- ritenere e dichiarare nulle in quanto indeterminate e/o prive di causa le clausole
che impongano spese e costi di tenuta del conto, inserite nel contratto di conto
corrente intercorso tra le parti e/o nei contratti relativi ai conti anticipi o nei fogli
condizioni;
- ritenere e dichiarare la nullità delle clausole relative al calcolo della valuta per i
motivi di cui in narrativa e comunque perché calcolata con effetto anticipato per le
pagina 4 di 29 operazioni passive (per il cliente) e posticipato per le operazioni attive (sempre per il
cliente), inserite nel contratto di conto corrente ordinario o nei contratti conto
anticipi intercorsi tra le parti, e per l'effetto ritenere e dichiarare che le operazioni
attive abbiano valuta nella data di acquisizione della disponibilità del denaro e
quelle passive nella data di effettuazione dell'operazione;
- ritenere e dichiarare nulla la capitalizzazione delle competenze di conto anticipi sul
conto ordinario, che, per effetto dell'anatocismo nascosto, determina l'applicazione
di tassi di interesse non pattuiti, non validi e/o indeterminata e/o contra legem e,
pertanto, il tasso di interesse applicabile è quello legale;
- ritenere e dichiarare che il tasso effettivo globale, ai fini della rilevazione
dell'usura, debba essere calcolato includendo CMS, costi vari di tenuta conto, effetti
dell'anatocismo ed effetti delle valute differenziate (a sfavore del cliente) per le
operazioni attive/passive;
- ritenere e dichiarare che per alcuni periodi vi è stato superamento del tasso soglia
di usura, e per l'effetto ritenere che nulla è dovuto a titolo di interessi;
- ritenere e dichiarare nulle le fideiussioni per le argomentazioni sopra ampiamente
esposte;
- ritenere e dichiarare nulli i finanziamenti erogati a 2020 s.r.l., già Parte_1
in quanto rientranti tra le operazioni “baciate”; Parte_2
- per l'effetto, e previo richiamo del consulente tecnico d'ufficio, rideterminare il
saldo dei conti correnti, depurandoli dal tasso ultralegale, dalle commissioni di
massimo scoperto sia intrafido che extrafido, dalle spese e con corretta applicazione
della valuta secondo i criteri indicati in narrativa operando il ricalcolo del rapporto
pagina 5 di 29 ab origine;
- ritenere e dichiarare non dovute tutte le somme imputate a titolo di interessi passivi
e commissioni dal momento in cui, a seguito del ricalcolo contabile, il conto risulti
pari a zero e, per l'effetto, condannare l'istituto bancario appellato alla restituzione
delle somme versate indebitamente a titolo di interessi passivi e commissioni sul
conto in positivo, stante che le stesse somme risultano effettivamente versate in conto
capitale e non a titolo di competenze;
- da ultimo, ed in base agli esiti delle verifiche sopra indicate, ricalcolare ed
accertare il saldo attuale dei conti intrattenuti da parte appellante presso la banca
convenuta;
- ritenere e dichiarare che l'odierna appellante ha diritto al risarcimento del danno
procuratogli dalla banca mediante applicazione di clausole illegittime (danno
consistente nella privazione di liquidità, utilizzata per pagare debiti insussistenti od
in misura superiore al dovuto, anziché essere impiegata in investimenti produttivi o
comunque in occasioni di espansione dell'attività economica oggetto d'impresa. In
via istruttoria si insiste nel richiamo del CTU al fine di accertare, sin dall'origine del
rapporto ad oggi:
disporre consulenza tecnica d'ufficio al fine di:
a) Accertare e dichiarare la carenza di prova in ordine al credito ingiunto e quindi
ricondurre a zero;
b) accertare, per il conto corrente intercorso tra le parti, nonché per i conti anticipi
di cui in narrativa, se la capitalizzazione delle poste passive (interessi, commissioni
ecc.) è avvenuta con la stessa periodicità degli interessi attivi;
pagina 6 di 29 c) accertare, per il conto corrente intercorso tra le parti di cui in narrativa il periodo
in cui vi sia stata applicazione della commissione di massimo scoperto, distintamente
intrafido ed extrafido;
d) accertare, per i conti intercorsi tra le parti le condizioni di valuta praticata dalla
banca sulle operazioni attive e su quelle passive;
e) accertare, per i conti intercorsi tra le parti, il periodo in cui si è verificato
superamento del tasso soglia usurario secondo i criteri dettati dall'art. 644 cp,
includendo nel computo del tasso effettivo globale tutti i costi del credito, e cioè
anche le commissioni di massimo scoperto, gli interessi per la valuta anticipata
attribuita alle operazioni passive, commissioni, costi ed ogni altra spesa imposta
dalla banca per la tenuta del conto;
f) accertare se nei contratti di apertura di credito era stata concordato il giro e la
ricapitalizzazione delle competenze in conto ordinario;
g) sviluppare ex novo, i conteggi delle somme dovute alla banca, a titolo di capitale,
interessi, commissioni e competenze, dall'accensione del rapporto in poi, per i conti
intercorsi tra le parti, alla stregua dei seguenti criteri:
1) esclusione del tasso di interesse ultralegale pattuito in assenza di valida
convenzione scritta, ovvero nell'ipotesi di produzione in corso di causa del contratto
di conto corrente ordinario, originale o dei successivi, nonchè dei contratti o fogli
condizioni afferenti ai conti anticipi indicati in narrativa, da parte della convenuta,
perché inserite nel contratto di conto corrente intercorso
tra le parti o nei conti anticipi, per insufficiente determinatezza e/o applicate con
rinvio a parametri generici ed indeterminati come la clausola uso mercato, uso
pagina 7 di 29 piazza e /o similari;
2) esclusione delle commissioni di massimo scoperto e di ogni altra spesa o costo
imposti dalla banca per la tenuta dei conti correnti non espressamente previste in
contratto o comunque indeterminate nella misura o prive di causa, nonché degli
eventuali interessi usurari
3) esclusione degli interessi composti frutto della capitalizzazione periodica delle
poste passive, ove essa non sia stata stabilita in modo sufficientemente preciso nei
contratti ovvero ove non sia prevista analoga periodicità per gli interessi attivi;
4) in subordine, esclusione della commissione di massimo scoperto sulle somme
utilizzate nei limiti dell'affidamento concesso al cliente
5) attribuzione, alle operazioni passive per il cliente, di valuta al giorno
dell'operazione, e per le operazioni attive, di valuta al giorno di acquisizione della
disponibilità del denaro;
6) all'esito, e previa eventuale compensazione dei crediti - debiti reciproci tra il
cliente e la banca, verificare quale fosse la reale e corretta misura della complessiva
esposizione debitoria sul conto corrente ordinario e sui conti anticipi, ovvero se
l'odierna attrice fosse in realtà a credito verso la banca ed in che misura.
Con riserva di richiedere ulteriori mezzi istruttori, nei modi e termini di legge.”
Dell'appellato
“Nel merito:
- in rigetto dell'appello proposto da (già Controparte_11 Parte_2
ed i sig.ri e confermi integralmente Parte_3 Parte_4
la sentenza impugnata del Tribunale di Bergamo n. 1845/2021 pubbl. il 20/10/2021, pagina 8 di 29 in ogni caso:
- emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso;
- respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione;
in via principale e nel merito:
- rigetti tutte le domande degli appellanti perché prescritte ed infondate in fatto e
diritto e, conseguentemente, confermi il decreto ingiuntivo n. 302/2020 D.I. e n.
273/2020 R.G., emesso dal Tribunale di Bergamo in data 25.01.2020;
in via subordinata:
- condanni in ogni caso ed i sig.ri e Parte_2 Parte_3 [...]
a pagare ad ovvero in subordine, laddove Parte_4 Controparte_6
non fosse accertata l'intercorsa cessione allegata in narrativa, a CP_1
la somma di €.194.839,54, oltre agli interessi moratori maturati e maturandi
[...]
al tasso contrattualmente pattuito e alle spese del procedimento d'ingiunzione
liquidate in €.2.500,00 per compenso professionale ed €.406,50 per esborsi, oltre IVA
e Cpa o, in stretto subordine, quelle somme diverse che dovessero risultare dovute in
corsa di causa, oltre interessi dal dovuto sino al saldo;
in via istruttoria:
- ferma l'assorbenza di quanto sopra esposto, nella denegata e non creduta ipotesi
In cui il Decidente ritenesse ammissibile la CTU, si chiede che il consulente utilizzi la
formula di Banca d'Italia e le relative istruzioni pro tempore vigenti per il calcolo del
TEG come da SS.UU. n. 19597 del 18.09.2020.
pagina 9 di 29 in ogni caso: spese di causa e di giudizio interamente rifuse per entrambi i gradi di
giudizio.”
Del terzo intervenuto ex art. 111 c.p.c.
“In via preliminare:
- dichiarare l'ammissibilità dell'intervento spiegato nel presente giudizio;
Nel merito:
- accogliere le conclusioni precisate in atti da da intendersi qui Controparte_1
integralmente trascritte e fatte proprie.
Con vittoria di spese e competenze di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e Parte_2 Parte_3 Parte_4
adivano in giudizio in qualità di mandataria di Controparte_9
opponendosi al decreto ingiuntivo n. 302/2020 del Tribunale Controparte_1
civile di Bergamo. Nello specifico gli opponenti chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo;
eccepivano la carenza di legittimazione di parte opposta, domandavano l'accertamento delle nullità contrattuali dedotte e la rideterminazione del saldo,
nonché la condanna della controparte alla ripetizione d'indebito ed al risarcimento dei danni.
Costituendosi in giudizio in qualità di mandataria Controparte_9
di contestava quanto ex adverso dedotto, chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'opposizione, nonché delle avverse domande ed eccezioni, con consequenziale pagina 10 di 29 conferma del decreto ingiuntivo opposto. Nel corso del giudizio di prime cure veniva espletata CTU contabile.
Il tribunale in via preliminare dichiarava l'inammissibilità dell'eccezione ex art. 1957
c.c. essendo stata sollevata dagli opponenti solo nella terza memoria ex art. 183,
comma 6, c.p.c. e, dunque, tardivamente, stante l'art. 2969 c.c., ed inoltre riteneva che l'eccezione non fosse inerente alla materia della fideiussione.
Ulteriormente il tribunale rigettava l'eccezione di asserita mancanza di legittimazione in capo a parte opposta, osservando che gli opponenti avevano censurato esclusivamente il rapporto tra e Controparte_9 CP_1
e rilevava che non era intercorso tra questi ultimi due enti una cessione del
[...]
credito. I crediti erano infatti rimasti nella titolarità di la quale Controparte_1
aveva meramente delegato per “amministrare, Controparte_9
gestire e recuperare” gli importi di tali diritti.
Inoltre, il tribunale osservava che il mandato era stato stipulato in maniera omnicomprensiva.
A seguito del rigetto delle richieste istruttorie, con riferimento al merito della controversia il tribunale revocava il decreto ingiuntivo nei confronti di Pt_2
condannandola al pagamento, in favore di parte opposta, della minor somma
[...]
sottoindicata, mentre confermava il decreto ingiuntivo nei confronti dei garanti persone fisiche.
Per quanto attiene alla correntista il tribunale evidenziava che parte Parte_2
opposta aveva provato il proprio credito attraverso la produzione del contratto di pagina 11 di 29 conto corrente bancario dell'8/5/2015, della serie continua dei rispettivi estratti conto a decorrere dalla citata data, nonché della transazione del 19/10/2015, e sulla base della quale era stato girocontato il primo saldo debitorio sul citato rapporto di conto corrente.
Dalla qualificazione del negozio come transazione derivava l'insindacabilità degli elementi negoziali e delle asserite invalidità anteriori a quest'ultima stipula, o riferibili a precedenti contratti, in conformità a quanto statuito dall'art. 1972, comma
1 c.c..
Inoltre, il tribunale riteneva infondate anche le doglianze in materia di usura, essendo non provate e prive di allegazione.
Rispetto alle doglianze formulate dalla società correntista e concernenti l'arco temporale successivo alla stipulazione della transizione, il tribunale riteneva che le stesse fossero infondate ad eccezione di quella relativa all'anatocismo.
Infatti, nel contratto di conto corrente dell'8/5/2015, stipulato con l'osservanza dei principi di S.U. sent. n. 898 del 2018, erano puntualmente indicate le spese e le valute, dovendo solo precisarsi come le medesime fossero munite di causa e legittimamente pattuibili in quanto costituenti una forma di remunerazione dell'istituto di credito.
Quanto alla cms il tribunale osservava che la stessa non era stata pattuita, dunque,
non si poneva un problema né di indeterminatezza, né di carenza di causa.
Egualmente gli interessi risultavano pattuiti, e le doglianze in materia di usura erano infondate per le argomentazioni sopra riportate. pagina 12 di 29 Ulteriormente venivano rigettate le doglianze in materia di ius variandi essendo generiche e prive di allegazione.
Mentre il tribunale dichiarava la nullità delle clausole sancenti l'anatocismo dei contratti in considerazione del divieto normativo di applicazione di anatocismo,
operante a partire dal 1 gennaio 2014, a seguito delle modifiche normative sopravvenute.
Il tribunale riteneva infondate le censure proposte in materia di prestiti baciati, in quanto non era stata fornita la prova relativa al fatto che i titoli acquisitati fossero riconducibili al medesimo istituto di credito, né sussistevano allegazioni specifiche e dimostrazioni della costrizione al perfezionamento di detti acquisti e del loro collegamento negoziale con i contratti in esame.
Tutto quanto considerato il tribunale procedeva alla rideterminazione del credito azionato monitoriamente, in considerazione delle risultanze istruttorie.
In particolare, constatato l'addebito di € 645,40 a titolo di anatocismo, tale ammontare doveva essere sottratto dal saldo debitorio apparentemente di €
194.839,54, così ottenendosi la somma di € 194.194,14 effettivamente dovuta dalla correntista.
Conseguentemente veniva condannata la società opponente, in solido con quanto ingiunto ai restanti opponenti, al pagamento, in favore di parte opposta, dell'importo di € 194.194,14, oltre interessi moratori al tasso contrattualmente pattuito dal passaggio a sofferenza del 26/3/2019 e sino al soddisfo.
Il tribunale rigettava invece l'opposizione, le domande e le eccezioni degli opponenti pagina 13 di 29 persone fisiche, cui conseguiva la conferma del decreto ingiuntivo nei loro confronti.
Il giudice di prime cure qualificava la garanzia stipulata come contratto autonomo di garanzia, circostanza che escludeva ogni sindacato rispetto agli interessi anatocistici nel rapporto principale e che escludeva la nullità della garanzia per violazione della normativa anti trust.
Tutto quanto considerato il tribunale: i) dichiarava l'inammissibilità dell'eccezione ex art. 1957 c.c.; ii) rigettava l'opposizione, le domande e le eccezioni di Pt_3
e e, per l'effetto, confermava e
[...] Parte_4
dichiarava esecutivo il decreto ingiuntivo n. 302/2020 del Tribunale civile di
Bergamo, limitatamente ai signori e Parte_3 [...]
iii) revocava il decreto ingiuntivo n. 302/2020 del Parte_4
Tribunale civile di Bergamo, limitatamente alla società iv) accertava Parte_2
e dichiarava la nullità delle clausole disciplinanti l'anatocismo nel contratto di conto corrente bancario dell'8/5/2015 e nell'accordo di rinegoziazione del 19/10/2015; v)
accertava e dichiarava che, alla data del 26/3/2019, il saldo effettivo ammontava a - €
194.194,14, a debito di vi) condannava - in solido Parte_2 Parte_2
con quanto monitoriamente ingiunto a e Parte_3 [...]
al pagamento, in favore di Parte_4 Controparte_9
in qualità di mandataria di dell'importo di €
[...] Controparte_1
194.194,14, oltre interessi moratori al tasso contrattualmente pattuito dal 26/3/2019 e sino al soddisfo;
vii) condannava - in solido con quanto Parte_2
monitoriamente ingiunto a e Parte_3 Parte_4
a titolo di spese processuali - al pagamento, in favore di
[...] CP_9 pagina 14 di 29 in qualità di mandataria di delle spese Controparte_9 Controparte_1
processuali della fase monitoria, liquidate in misura pari a quanto indicato nel decreto ingiuntivo ed a titolo di spese giudiziali;
viii) condannava in solido Parte_2
e al pagamento, in Parte_3 Parte_4
favore di in qualità di mandataria di Controparte_9 [...]
delle spese processuali, liquidate in € 13.430,00 per compensi, oltre CP_1
IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%; ix) poneva le spese di CTU, liquidate come da separato e già emesso decreto, definitivamente, in solido e in parti uguali nei rapporti interni, a carico di e Parte_2 Parte_3 [...]
con i conseguenti obblighi restitutori. Parte_4
***
Propongono appello avverso la predetta sentenza la società Parte_1
unitamente al sig. e alla sig.ra per i Parte_3 Parte_4
seguenti motivi:
1.manifesta infondatezza della sentenza per non avere revocato il decreto ingiuntivo per mancato esperimento della mediazione obbligatoria – onere in capo all'opposta:
parte appellante eccepisce che il tribunale erroneamente non ha revocato il decreto ingiuntivo nonostante non fosse stata istaurata la mediazione obbligatoria.
2. Manifesta illogicità e contraddittorietà della sentenza impugnata. Carenza di motivazione e violazione di legge. Nullità della procura conferita per la gestione/recupero dei crediti: parte appellante eccepisce la carenza di legittimazione attiva dell'istituto opposto ad agire nel presente giudizio nei confronti della Pt_1
pagina 15 di 29 già non avendo fornito la prova della procura conferita per Parte_1 Parte_2
il recupero e gestione dei crediti oggetto di causa.
Nello specifico parte appellane contesta il fatto che dal documento prodotto è
possibile evincere che la procura rilasciata è omnicomprensiva.
Pertanto, parte appellante confuta la legittimazione della società appellata essendo stata conferita in forza di una procura ampia e generica, in virtù di un atto unico per crediti individuati in maniera massiva.
3. Vizio di motivazione - Arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie - vizio in judicando– mancato svolgimento di attività istruttoria. Omessa
ed immotivata ammissione e valutazione delle prove richieste: parte appellante afferma che il tribunale avrebbe dovuto richiamare il CTU per rideterminare il rapporto di dare e avere fra le parti, partendo da un saldo pari a zero.
Parte appellante ritiene infatti che il concetto di saldo zero è stato adottato dalla tecnica contabile qualora l'istituto di credito non giustifichi il primo saldo utile, in ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo, per sanzionare il comportamento e l'inadempimento, ovvero nei casi in cui non abbia giustificato dall'origine il rapporto.
Pertanto, parte appellante afferma che parte appellata doveva dimostrare la sussistenza del proprio credito con la produzione degli estratti conto dall'origine del rapporto.
Parte appellante contesta che nel caso in esame controparte non ha prodotto tutti gli estratti conto, ed anche qualora venisse ritenuta sufficiente la produzione degli scalari, rimane priva di giustificazione la questione relativa alla validità ed efficacia pagina 16 di 29 degli addebiti effettuati per interessi, commissioni e spese su tutti i rapporti.
Inoltre, parte appellante contesta la pronuncia impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il credito ingiunto risultasse provato in considerazione del contratto di transazione.
Parte appellante afferma che non è stata fornita da parte appellante la prova del credito indicato nel contratto di transazione, essendo stato richiamato solamente l'accordo e il riconoscimento del debito, ma non essendo stata fornita la prova della sua effettiva, valida ed efficace esistenza e formazione, dalla data indicata e richiamata del dicembre 2010 fino al riconoscimento.
4) Manifesta illogicità della sentenza per non avere ritenuto invalida la pattuizione di interessi contenuta nell'accordo di rinegoziazione del debito e addebitati sul rapporto ingiunto: parte appellante eccepisce che l'accordo di rinegoziazione del 19 ottobre
2015 contiene un'errata determinazione del tasso pattuito per interessi sul debito residuo. In particolare, parte appellante afferma che la banca ha applicato sin dall'inizio del rapporto un tasso contrattualmente errato e maggiorato, pubblicizzando condizioni difformi da quelle rilevate.
Dunque, la banca avrebbe violato le prescrizioni in tema di trasparenza, certezza e determinazione degli interessi previste a tutela del contraente, indicando e calcolando tassi maggiori di quelli pubblicizzati e rappresentati.
5) Manifesta infondatezza della sentenza per non avere valutato l'eccezione relativa alla violazione dell'art. 117 TUB – difetto di forma – sottoscrizione unilaterale inidonea ad avere contenuto contrattuale: con riferimento ai contratti di conto pagina 17 di 29 corrente parte appellante deduce la violazione dell'art. 117 TUB per difetto di forma e inidoneità della sottoscrizione unilaterale.
Inoltre, parte appellante relativamente all'accessione del conto corrente afferma di non ricordare di aver sottoscritto alcun contratto, né di averne ricevuto copia.
Dunque, nessun tasso di interesse risulta dovuto ai sensi dell'art. 117 TUB in considerazione della mancanza del contratto scritto, cui consegue che non dovrà
essere applicato nessun interesse ai contratti nulli per carenza della forma.
6) Usura: parte appellante eccepisce che la cms dovrebbe essere tenuta in considerazione ai fini della valutazione del superamento del tasso soglia.
7) La commissione di massimo scoperto: parte appellante afferma la nullità della cms per difetto di forma scritta, e per mancanza di una funzione giustificativa, ai sensi dell'art. 1418 c.c..
8) Ripetizione di interessi e commissioni illegittimamente percepite dall'Istituto di credito: in considerazione delle nullità sopracitate parte appellante chiede che venga accertato il diritto alla ripetizione di tutte le somme indebitamente versate in favore della banca.
9) Valute bancarie: parte appellante afferma che la banca ha operato l'addebito di valute fittizie per protrarre i giorni solari del credito concesso per un periodo temporale in cui il credito non sussisteva.
10) Spese e costi vari di tenuta del conto: parte appellante afferma che l'assenza di valida convenzione scritta al contratto di conto corrente e dei successivi conti anticipi rendono illegittimi tutti gli addebiti per spese di tenuta conto. pagina 18 di 29 11) Parte appellante contesta la pronuncia di prime cure nella parte in cui non ha accolto le eccezioni relative ai prestiti baciati. Parte appellante afferma che nel giudizio di prime cure aveva dedotto che i due negozi giuridici (finanziamento e acquisto di azioni della banca), seppur formalmente autonomi e giuridicamente slegati erano fra di loro collegati, dunque, la nullità dell'acquisto delle azioni comporta la nullità del finanziamento, entro il limite della somma destinata all'acquisto dei titoli bancari.
12) Parte appellante insiste nell'accoglimento dell'eccezione avanzata in primo grado relativa alla nullità delle fideiussioni, per violazione e falsa applicazione degli articoli 2, 14, 20 e 33 della l. n. 287/1990, non avendo il tribunale fatto corretta applicazione del provvedimento emesso dalla Banca d'Italia il 2/05/2005.
Parte appellante afferma infatti che le fideiussioni ricalcano lo schema ABI dichiarato in contrasto con la disciplina della concorrenza dalla Banca d'Italia.
***
Costituendosi in giudizio parte appellata e il terzo intervenuto domandano il rigetto dell'appello proposto, essendo infondato in fatto ed in diritto.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 21 maggio 2025 la causa è stata assegnata a sentenza, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte appellante contesta la pronuncia impugnata per non aver revocato il decreto ingiuntivo a causa del mancato esperimento della mediazione pagina 19 di 29 obbligatoria.
A seguito dell'analisi degli atti processuali di primo grado la Corte dichiara l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. dell'eccezione proposta essendo stata sollevata per la prima volta nel presente grado di giudizio. L'eccezione è inoltre inammissibile perché tardiva in quanto non introdotta non oltre la prima udienza successiva all'adozione del provvedimento sulla provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto (arg.ex art. 5 d.lgs 28/2010).
***
Con il secondo motivo parte appellante eccepisce la carenza di legittimazione attiva di non essendo stata fornita la prova che fosse stata rilasciata per la CP_9
gestione e l'incasso del credito oggetto di giudizio.
Il motivo è infondato.
Si osserva che parte appellata ha fornito la prova del fatto che in data 21 giugno 2019
(quale mandante) ha nominato e costituito quale procuratrice la Controparte_1
società (mandataria) affinchè ponesse “in essere, in Controparte_9
nome e per conto della Mandante, in qualità di mandataria, tutto quanto necessario,
utile e opportuno ai fini della gestione stragiudiziale e giudiziale dei crediti affidati
in gestione alla Mandataria.”
Inoltre, si osserva che la procura conferisce alla mandataria una legittimazione omnicomprensiva, in quanto espressamente prevede che essa possa “riscuotere in
nome e per conto della Mandante somme e valori da chiunque dovuti alla Mandante
stessa, procedendo all'incasso anche su conti bancari a nome della Mandante”. pagina 20 di 29 Tutto quanto considerato la Corte rigetta il secondo motivo di appello.
***
Preso atto della connessione del terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo motivo di appello la Corte reputa opportuna la trattazione congiunta degli stessi.
Attraverso la proposizione dei sopracitati motivi parte appellante propone domanda di ripetizione delle somme asseritamente corrisposte indebitamente nel corso del rapporto bancario intrattenuto.
In primo luogo, la Corte rileva che in data 19 ottobre 2015 le parti hanno stipulato una transazione, nella quale parte appellante ha espressamente riconosciuto la propria esposizione debitoria nei confronti della banca.
Nel caso in esame è pacifica la validità della transazione intervenuta, non essendo ravvisabile una delle ipotesi di nullità previste dall'art. 1972, primo comma, c.c.
perché tutti i profili di nullità della convenzione presi in considerazione, anche ove fossero da ritenersi fondati, non condurrebbero all'affermazione dell'illiceità del contratto o della singola clausola contestata. Né è possibile far ricorso alle ipotesi di cui al secondo comma (transazione su titolo nullo, ancorché non illecito), non avendo la parte interessata allegato e provato di aver ignorato la causa di nullità del contratto,
o della singola clausola, al momento della relativa stipulazione.
Ne consegue che risultano insindacabili gli addebiti intervenuti anteriormente alla stipulazione del contratto di transazione e alla ricognizione del debito.
Quanto invece alla contestazione dell'illegittimità degli addebiti successivi, la Corte pagina 21 di 29 osserva che l'ulteriore contratto bancario intervenuto fra le parti in data 8 maggio
2015 è stato validamente stipulato;
infatti, in conformità a quanto espresso dalle
Sezioni Unite nella sentenza n. 898/2018, va riconosciuta la validità dei c.d.
“contratti monofirma”, essendo sufficiente la sottoscrizione del cliente e non anche dell'istituto bancario, il cui consenso può essere anche desunto da comportamenti concludenti.
Inoltre, quanto a prova del credito, a seguito dell'analisi della documentazione prodotta si rileva che la banca ha prodotto gli estratti conto necessari a comprovare il proprio diritto e tutta la documentazione bancaria afferente alla parte di rapporto in discussione.
Ulteriormente, si rileva che nel sopracitato contratto sono state specificatamente pattuiti i tassi di interesse, le spese, le valute e le commissioni applicate.
Quanto all'usura – unico profilo non coperto dalla transazione, perché la violazione della normativa che la riguarda configura senz'altro un'ipotesi di condotta non solo invalida ma anche illecita - la Corte rigetta la doglianza in quanto formulata in termini generici, e non essendo stati indicati i criteri in considerazione dei quali si sarebbe determinato il superamento del tasso soglia.
Tutto quanto considerato la Corte rigetta il terzo, quarto, quinto, sesto, settimo,
ottavo, nono e il decimo motivo di appello.
Dal rigetto dei presenti motivi di appello resta assorbito il decimo motivo di appello relativo ai “prestiti baciati”.
*** pagina 22 di 29 Infine, con l'ultimo motivo parte appellante eccepisce la nullità della garanzia rilasciata da e in data 31/12/2010 Parte_4 Parte_3
per violazione della normativa antitrust.
La Corte reputa prioritario l'accertamento in ordine alla configurazione della garanzia come autonoma oppure come fideiussoria.
Si osserva che secondo il principio espresso dalle SS.UU. della Suprema Corte
(Cass.3947/2010) “il contratto autonomo di garanzia (cd Garantievertrag),
espressione dell'autonomia negoziale ex art.1322 cod.civ., ha la funzione di tenere
indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione
gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual
è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il
quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale e
prestazione dovuta dal garante;
inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è
quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla
mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da
inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale
solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto
adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il
fideiussore è un “vicario” del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone
in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo
qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente
sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad
indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una pagina 23 di 29 somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del
debitore”.
Ciò che differenzia le due fattispecie è dunque la causa, che nel caso di fideiussione si sostanzia nella richiesta di adempimento, rivolta al garante anziché all'obbligato principale (con ciò manifestandosi il carattere di accessorietà rispetto all'obbligazione principale), mentre nel caso di garanzia autonoma si realizza nella richiesta di una prestazione diversa, di regola costituita da un indennizzo predeterminato (in buona sostanza una penale non riducibile), svincolato dalla prestazione oggetto del rapporto fondamentale così come dalla stessa commisurazione della natura dell'inadempimento (ritardo, inesattezza, incompletezza) e dalla sua maggiore o minore gravità. Nella logica della pura e semplice traslazione del rischio economico dell'affare.
Tale ricostruzione è avvalorata anche dalla recente giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che “il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto
alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante
dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti
al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione
del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni
nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al
garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo.” (Cassazione civile sez. II, 17/06/2022, n.19693)
pagina 24 di 29 Ciò posto, il contratto oggetto di causa, considerato il suo tenore letterale e l'accessorietà della garanzia all'adempimento delle obbligazioni stipulate con la banca, deve essere qualificato come fideiussione omnibus.
Nel caso in esame non è, infatti, dato ravvisare alcuna effettiva distinzione fra la causa dei due rapporti (tale per cui l'oggetto della garanzia, avente finalità di mera copertura del rischio economico, si presenti come del tutto distinto rispetto a quello dell'obbligazione oggetto del rapporto fondamentale), che sola potrebbe giustificare la qualificazione della garanzia contrattualmente assunta come autonoma: la garanzia
è al contrario strutturata proprio mediante l'assunzione, da parte del garante, sia pure entro un predeterminato limite quantitativo, delle medesime obbligazioni che verso la banca ha assunto la debitrice principale.
Per quanto concerne la nullità della stessa per violazione della normativa antitrust, il
Collegio osserva che la fideiussione omnibus oggetto di causa è stata stipulata in data
21 dicembre 2010, e che non si può presumere la qualificazione tout court delle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione quali intese illecite, posto che il provvedimento di Banca d'Italia ha riguardato lo specifico schema ABI, risultato contrario alla normativa antitrust, e non il complessivo apparato di tali norme in tema di fideiussione. Inoltre, l'accertamento dell'intesa illecita da parte dell'Autorità di Vigilanza risale al maggio del 2005 e si fonda su un'istruttoria avviata nel novembre del 2003, ai sensi degli artt. 2 e 14 della legge n.
287/1990.
Dal parere espresso sul modulo ABI da parte dell'Agcm si ricava come tale istruttoria pagina 25 di 29 abbia permesso di appurare che il contenuto dello schema era stato replicato nei contratti delle banche interpellate e come la diffusione su larga scala delle clausole esaminate non fosse un fenomeno “spontaneo” del mercato, bensì il frutto di un'intesa esistente tra le banche in tema di contratti.
Come esposto, la fideiussione in questione è stata sottoscritta in epoca molto successiva a quella oggetto di osservazione e di rilievo da parte dell'autorità
amministrativa.
Al riguardo, non si può attribuire al provvedimento di Banca d'Italia n. 55/2005
valore di prova presuntiva, posto che tale valenza può essere riconosciuta solo con riferimento al comportamento accertato e alla posizione rivestita sul mercato ed al suo abuso per il periodo 2002-2005, ma non riferimento ad un'eventuale sussistenza dell'intesa restrittiva con riguardo alla fideiussione in esame, stipulate in un periodo ben lontano.
Il mero richiamo al provvedimento di Banca d'Italia, nonché la presenza delle clausole, non possono ritenersi elementi sufficienti al fine di provare gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito anticoncorrenziale da parte dell'istituto di credito.
Infatti, la presenza nel contratto di garanzia delle clausole oggetto di esame, la cui liceità è pacifica, ben può ricondursi all'esercizio del potere contrattuale del contraente predisponente le condizioni generali del contratto di inserire delle condizioni derogatorie rispetto al regime civilistico e a tutela del credito oggetto di garanzia, interesse senz'altro meritevole ai sensi dell'art. 1322 co. 2 c.c., senza che pagina 26 di 29 ciò possa ritenersi necessariamente frutto della persistenza della intesa anticoncorrenziale lesiva del mercato accertata del 2005 o di una nuova intesa fondata tra operatori del medesimo settore finalizzata a compromettere la concorrenzialità del mercato.
In sostanza, la giustificazione della presenza delle predette clausole, a distanza di anni dal provvedimento della Banca d'Italia, non può essere necessariamente correlata alla intesa oggetto di quell'accertamento, alla protrazione dei suoi effetti ovvero alla esistenza di una nuova intesa lesiva del mercato, di cui non si hanno elementi se non l'invocato provvedimento quale “prova privilegiata”, ben potendo tale giustificazione essere rinvenuta nella rilevanza di tale clausole nell'economia del contratto attesa la liceità in sé del comportamento dell'istituto bancario nel predisporre un regolamento contrattuale derogativo del sistema codicistico e di maggior tutela rispetto alle ragioni del proprio credito.
Ne consegue il rigetto anche dell'ultimo motivo di appello.
Spese
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità
ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55
come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto 2022 (scaglione di valore dichiarato da euro 52.001,00 sino ad euro 260.000,00).
Quanto al terzo intervenuto ex art. 111 c.p.c, rilevato che esso e parte appellata sono pagina 27 di 29 stati assistiti nel giudizio dal medesimo difensore sino alla fase decisionale, e con atti aventi contenuto eguale, si dispone la liquidazione in favore del terzo intervenuto unicamente delle spese di lite afferenti la fase decisionale, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto 2022
(scaglione di valore dichiarato da euro 52.001,00 sino ad euro 260.000,00).
Sussistono i presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17
legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
-dichiara inammissibile ex art. 345 c.p.c. il primo motivo di appello proposto;
-rigetta integralmente l'appello proposto da e Parte_2 Parte_3
avverso la sentenza del Tribunale di Parte_4
Bergamo, Sez. III, pubblicata in data 20 ottobre 2021 con il n. 1845/2021;
- condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado, che si liquidano in euro 2.977,00 per la “fase di studio”, euro 1.911,00 per la “fase introduttiva”, euro 2.163,00 per la fase istruttoria ed euro 5.103,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
- condanna parte appellante a rimborsare al terzo intervenuto ex art. 111 c.p.c. le spese della fase decisionale del giudizio che si liquidano in euro 5.103,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
pagina 28 di 29 - con duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR
115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge 228/2012.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 24 settembre 2025
IL PRESIDENTE
US OL
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