CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 199/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 21/03/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente
EI FABIO, Relatore
GRASSO SALVATORE, Giudice
in data 21/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 716/2024 depositato il 23/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Latina
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Camera Di Commercio Frosinone E Latina
elettivamente domiciliato presso Email_6
Resistente_1 - 91168270592
Difeso da
Difensore_3 - CF_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720249004374977000
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720140041442848000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720150032744503000 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720160016731805000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720160022903563000 RADIODIFFUSIONI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720160035694000000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720160039600505000 CANONE PER RACCOLTA, DEPURAZIONE
E CA AC 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720170016973883000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720170026661453000 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720170035389204000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720180023571614000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720180024614729000 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720180027625707000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720190011385357000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720190018454367000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720190025009655000 CANONE PER RACCOLTA, DEPURAZIONE
E CA AC
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720200004885953000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720200004885953000 TASSE AUTOMOBILISTICHE - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720220000783811000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720220031998752000 CANONE PER RACCOLTA, DEPURAZIONE
E CA AC
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 304/2025 depositato il
27/03/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto (n. 716/2024) il sig. Ricorrente_1 ha adito questa Corte di giustizia per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.05720249004374977000, con la quale Agenzia delle Entrate – Riscossione, intimava il pagamento dell'importo complessivo di Euro 74.249,66.
Parte ricorrente precisa che la presente impugnativa è limitata alle cartelle esattoriali sottese all'intimazione anzidetta, di seguito elencate:
- n. 057 20140041442848000, asseritamente notificata in data 21/05/2015, TASSA AUTOMOBILISTICA, anno 2008;
- n. 057 20150032744503000, asseritamente notificata in data 28/01/2016, IVA, anno 2012;
- n. 057 20160016731805000, asseritamente notificata in data 24/05/2018, TASSA AUTOMOBILISTICA anno 2013.
- n. 057 20160022903563000, asseritamente notificata in data 14/04/2017, REGISTRO CANONI
AUDIOAUDIZIONE E TELEVISIONE, anno 2015.
- n. 057 20160035694000000, asseritamente notificata in data 21/10/2016, IVA, anno 2013.
- n. 057 20160039600505000, asseritamente notificata in data 21/11/2016, Consorzio_1
, anno 2016.
- n. 057 20170016973883000, asseritamente notificata in data 04/04/2017, TASSA AUTOMOBILISTICA anno 2014.
- n. 05720170026661453000, asseritamente notificata in data 12/09/2017, CONTROLLI 36 BIS SANZIONI, anno 2013.
- n. 05720170035389204000, assertitamente notificata in data 04/12/2017, TASSA AUTOMOBILISTICA anno 2015.
- n. 05720180023571614000, asseritamente notificata in data 15/10/2018, Consorzio_1 anno 2016.
- n. 05720180024614729000, asseritamente notificata in data 13/11/2018, IRAP anno 2015. - n. 05720180027625707000, assertitamente notificata in data 12/12/2018, TASSA AUTOMOBILISTICA anno 2016.
- n. 05720190011385357000, asseritamente notificata in data 02/03/20219, DIRITTO LE ER
DI COMMERCIO anno 2016.
- n. 05720190018454367000, assertitamente notificata in data 15/05/2019,
Consorzio_1 anno di riferimento 2018.
-n. 057 20190025009655000, asseritamente notificata in data 20/09/2019, Consorzio_2 anno 2017.
- n. 057 20200004885953000, asseritamente notificata in data 26/10/2021, TASSA AUTOMOBILISTICA anno 2017, DIRITTO ANNUALE ER DI COMMERCIO anno 2017.
· n. 057 20220000783811000, asseritamente notificata in data 08/03/2023, DIRITTO ANNUALE ER
DI COMMERCIO anno di riferimento 2018.
· n. 057 20220031998752000, asseritamente notificata in data 11/03/2023, Consorzio_2 anno di riferimento 2018.
Avverso la predetta intimazione di pagamento il ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
1) NULLITÀ, ILLEGITTIMITÀ E/O ANNULLABILITÀ DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO: SA ,
INESISTENTE OVVERO ILLEGITTIMA NOTIFICA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO, asserendo di non aver ricevuto alcuna notifica delle cartelle esattoriali sottese al provvedimento gravato.
2) DECADENZA EX ART. 25 D.LGS. N. 46/1999 IN SEGUITO ALL'SA, INESISTENTE OVVERO
ILLEGITTIMA NOTIFICA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO PRESUPPOSTE ALL'ATTO IMPUGNATO, con particolare riferimento a quanto preteso a titolo di tassa auto, IVA, Irap, diritti camerali, diritti consortili.
3) PRESCRIZIONE DELLE SOMME DI CUI ALLE CARTELLE DI PAGAMENTO –N. 057
20140041442848000 ,N. 057 20150032744503000 N. 057 20160016731805000, n. 057
20160035694000000 ,n. 057 20160039600505000, n . 057 20170016973883000 , n. 057
20170026661453000, n. 05720170035389204000 , n. 057 20180027625707000, alla data di notificazione dell'intimazione di pagamento (1.3.2024).
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Torino che limitatamente alla cartella esattoriale n.° 05720160022903563 emessa per l'omesso versamento dell'Imposta Canone di abbonamento alla Televisione (unica imposta di competenza di quest'Ufficio esponente) nell'anno 2015 invoca il termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., chiedendo per quanto di interesse il rigetto del ricorso.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate -. Riscossione che riferisce l'intervenuta notificazione delle cartelle esattoriali anzidette seguita dall'adozione dei rispettivi atti interruttivi della prescrizione.
Si è costituita in giudizio la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Associazione_1 – Latina che eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per omessa tempestiva impugnazione delle cartelle esattoriali n. 05720190011385357000, n. 05720200004885953000 e n. 05720220000783811000.
Si è costituito in giudizio il Associazione_2 relativamente alle cartelle esattoriali nn. 05720160039600505000, 05720170035389204000,0572018002357161400,05720190018454367000, 05720190025009655000 e 05720220031998752000, eccependo il difetto di legittimazione passiva in merito alle asserite omesse notificazioni, chiedendo, nel merito, il rigetto delle doglianze proposte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Privi di pregio sono il primo e il secondo motivo di ricorso proposti dal sig. Ricorrente_1.
Osserva, a tale riguardo, il Collegio che la Riscossione ha comprovato in atti l'avvenuto perfezionamento delle notifiche relative alle cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento oggetto d'impugnativa, il che comporta che l'asserita omessa notificazione degli atti impositivi presupposti all'intimazione di pagamento di cui all'epigrafe, non risulta suscettibile di accoglimento.
Peraltro, le sopra citate cartelle esattoriali non risultano esser state tempestivamente impugnate dal ricorrente entro il prescritto termine decadenziale di sessanta giorni dalle rispettive notificazioni con conseguente definitività delle pretese in esse cristallizzate.
Osserva il Collegio che gli effetti della prescrizione risultano esser stati interrotti dagli avvisi di intimazione e da comunicazioni preventive di ipoteca rispetto ai quali il ricorrente non si è doluto per la via giurisdizionale che ha ritenuto, invece, di azionare solo in occasione della notificazione dell'intimazione di cui all'epigrafe.
Pertanto, per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna parte ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 1,000,00 per ciascuna delle parti costituite.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 21/03/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente
EI FABIO, Relatore
GRASSO SALVATORE, Giudice
in data 21/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 716/2024 depositato il 23/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Latina
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Camera Di Commercio Frosinone E Latina
elettivamente domiciliato presso Email_6
Resistente_1 - 91168270592
Difeso da
Difensore_3 - CF_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720249004374977000
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720140041442848000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720150032744503000 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720160016731805000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720160022903563000 RADIODIFFUSIONI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720160035694000000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720160039600505000 CANONE PER RACCOLTA, DEPURAZIONE
E CA AC 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720170016973883000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720170026661453000 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720170035389204000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720180023571614000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720180024614729000 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720180027625707000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720190011385357000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720190018454367000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720190025009655000 CANONE PER RACCOLTA, DEPURAZIONE
E CA AC
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720200004885953000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720200004885953000 TASSE AUTOMOBILISTICHE - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720220000783811000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720220031998752000 CANONE PER RACCOLTA, DEPURAZIONE
E CA AC
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 304/2025 depositato il
27/03/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto (n. 716/2024) il sig. Ricorrente_1 ha adito questa Corte di giustizia per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.05720249004374977000, con la quale Agenzia delle Entrate – Riscossione, intimava il pagamento dell'importo complessivo di Euro 74.249,66.
Parte ricorrente precisa che la presente impugnativa è limitata alle cartelle esattoriali sottese all'intimazione anzidetta, di seguito elencate:
- n. 057 20140041442848000, asseritamente notificata in data 21/05/2015, TASSA AUTOMOBILISTICA, anno 2008;
- n. 057 20150032744503000, asseritamente notificata in data 28/01/2016, IVA, anno 2012;
- n. 057 20160016731805000, asseritamente notificata in data 24/05/2018, TASSA AUTOMOBILISTICA anno 2013.
- n. 057 20160022903563000, asseritamente notificata in data 14/04/2017, REGISTRO CANONI
AUDIOAUDIZIONE E TELEVISIONE, anno 2015.
- n. 057 20160035694000000, asseritamente notificata in data 21/10/2016, IVA, anno 2013.
- n. 057 20160039600505000, asseritamente notificata in data 21/11/2016, Consorzio_1
, anno 2016.
- n. 057 20170016973883000, asseritamente notificata in data 04/04/2017, TASSA AUTOMOBILISTICA anno 2014.
- n. 05720170026661453000, asseritamente notificata in data 12/09/2017, CONTROLLI 36 BIS SANZIONI, anno 2013.
- n. 05720170035389204000, assertitamente notificata in data 04/12/2017, TASSA AUTOMOBILISTICA anno 2015.
- n. 05720180023571614000, asseritamente notificata in data 15/10/2018, Consorzio_1 anno 2016.
- n. 05720180024614729000, asseritamente notificata in data 13/11/2018, IRAP anno 2015. - n. 05720180027625707000, assertitamente notificata in data 12/12/2018, TASSA AUTOMOBILISTICA anno 2016.
- n. 05720190011385357000, asseritamente notificata in data 02/03/20219, DIRITTO LE ER
DI COMMERCIO anno 2016.
- n. 05720190018454367000, assertitamente notificata in data 15/05/2019,
Consorzio_1 anno di riferimento 2018.
-n. 057 20190025009655000, asseritamente notificata in data 20/09/2019, Consorzio_2 anno 2017.
- n. 057 20200004885953000, asseritamente notificata in data 26/10/2021, TASSA AUTOMOBILISTICA anno 2017, DIRITTO ANNUALE ER DI COMMERCIO anno 2017.
· n. 057 20220000783811000, asseritamente notificata in data 08/03/2023, DIRITTO ANNUALE ER
DI COMMERCIO anno di riferimento 2018.
· n. 057 20220031998752000, asseritamente notificata in data 11/03/2023, Consorzio_2 anno di riferimento 2018.
Avverso la predetta intimazione di pagamento il ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
1) NULLITÀ, ILLEGITTIMITÀ E/O ANNULLABILITÀ DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO: SA ,
INESISTENTE OVVERO ILLEGITTIMA NOTIFICA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO, asserendo di non aver ricevuto alcuna notifica delle cartelle esattoriali sottese al provvedimento gravato.
2) DECADENZA EX ART. 25 D.LGS. N. 46/1999 IN SEGUITO ALL'SA, INESISTENTE OVVERO
ILLEGITTIMA NOTIFICA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO PRESUPPOSTE ALL'ATTO IMPUGNATO, con particolare riferimento a quanto preteso a titolo di tassa auto, IVA, Irap, diritti camerali, diritti consortili.
3) PRESCRIZIONE DELLE SOMME DI CUI ALLE CARTELLE DI PAGAMENTO –N. 057
20140041442848000 ,N. 057 20150032744503000 N. 057 20160016731805000, n. 057
20160035694000000 ,n. 057 20160039600505000, n . 057 20170016973883000 , n. 057
20170026661453000, n. 05720170035389204000 , n. 057 20180027625707000, alla data di notificazione dell'intimazione di pagamento (1.3.2024).
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Torino che limitatamente alla cartella esattoriale n.° 05720160022903563 emessa per l'omesso versamento dell'Imposta Canone di abbonamento alla Televisione (unica imposta di competenza di quest'Ufficio esponente) nell'anno 2015 invoca il termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., chiedendo per quanto di interesse il rigetto del ricorso.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate -. Riscossione che riferisce l'intervenuta notificazione delle cartelle esattoriali anzidette seguita dall'adozione dei rispettivi atti interruttivi della prescrizione.
Si è costituita in giudizio la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Associazione_1 – Latina che eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per omessa tempestiva impugnazione delle cartelle esattoriali n. 05720190011385357000, n. 05720200004885953000 e n. 05720220000783811000.
Si è costituito in giudizio il Associazione_2 relativamente alle cartelle esattoriali nn. 05720160039600505000, 05720170035389204000,0572018002357161400,05720190018454367000, 05720190025009655000 e 05720220031998752000, eccependo il difetto di legittimazione passiva in merito alle asserite omesse notificazioni, chiedendo, nel merito, il rigetto delle doglianze proposte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Privi di pregio sono il primo e il secondo motivo di ricorso proposti dal sig. Ricorrente_1.
Osserva, a tale riguardo, il Collegio che la Riscossione ha comprovato in atti l'avvenuto perfezionamento delle notifiche relative alle cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento oggetto d'impugnativa, il che comporta che l'asserita omessa notificazione degli atti impositivi presupposti all'intimazione di pagamento di cui all'epigrafe, non risulta suscettibile di accoglimento.
Peraltro, le sopra citate cartelle esattoriali non risultano esser state tempestivamente impugnate dal ricorrente entro il prescritto termine decadenziale di sessanta giorni dalle rispettive notificazioni con conseguente definitività delle pretese in esse cristallizzate.
Osserva il Collegio che gli effetti della prescrizione risultano esser stati interrotti dagli avvisi di intimazione e da comunicazioni preventive di ipoteca rispetto ai quali il ricorrente non si è doluto per la via giurisdizionale che ha ritenuto, invece, di azionare solo in occasione della notificazione dell'intimazione di cui all'epigrafe.
Pertanto, per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna parte ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 1,000,00 per ciascuna delle parti costituite.