Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 199
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Nullità, illegittimità e/o annullabilità dell'intimazione di pagamento per inesistente o illegittima notifica delle cartelle di pagamento presupposte

    La Corte ha ritenuto provato da parte dell'agente della riscossione l'avvenuto perfezionamento delle notifiche delle cartelle esattoriali. Inoltre, ha ritenuto che le cartelle non siano state tempestivamente impugnate dal ricorrente entro i termini di decadenza, con conseguente loro definitività.

  • Rigettato
    Decadenza ex art. 25 D.Lgs. n. 46/1999 per inesistente o illegittima notifica delle cartelle di pagamento presupposte

    La Corte ha ritenuto provato da parte dell'agente della riscossione l'avvenuto perfezionamento delle notifiche delle cartelle esattoriali. Inoltre, ha ritenuto che le cartelle non siano state tempestivamente impugnate dal ricorrente entro i termini di decadenza, con conseguente loro definitività.

  • Rigettato
    Prescrizione delle somme di cui alle cartelle di pagamento

    La Corte ha ritenuto che gli effetti della prescrizione siano stati interrotti dagli avvisi di intimazione e dalle comunicazioni preventive di ipoteca, che il ricorrente non ha impugnato tempestivamente.

  • Rigettato
    Omessa impugnazione tempestiva delle cartelle esattoriali

    La Corte ha ritenuto che le cartelle non siano state tempestivamente impugnate dal ricorrente entro i termini di decadenza, con conseguente loro definitività.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 199
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina
    Numero : 199
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

    Testo completo