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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 12/04/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1183/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, in persona del giudice Leila Nadir Sersale, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1183 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023 e avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo- contratti bancari
promossa da
(C.F. ) e (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dagli avv.ti Bergamaschi Giuseppe e Bergamaschi Maria Caterina
opponenti
nei confronti
P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, CP_1 P.IVA_1
quale procuratrice, in personale del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Labate
opposta
conclusioni:
per e : “Perché piaccia all'Eccelso Tribunale di Arezzo, respinte le Parte_1 Parte_2
contestazioni di parte convenuta, dichiarare - In via preliminare, la mancanza di legittimazione ad agire
della - Sempre in via preliminare: improcedibilità del decreto per mancato esperimento del CP_2
tentativo di mediazione;
- Nel Merito, nullo e/o annullabile il decreto ingiuntivo opposto in quanto
illecitamente conteggiati gli interessi da parte della Banca e/o comunque non esattamente individuato il
capitale dovuto, per violazione delle normative sull'usura e/o sulla determinatezza – anatocismo;
con
conseguente accertamento del saldo dovuto (in dare e/o avere) e con conseguente dichiarazione della non
debenza delle somme derivanti da erronea applicazione degli interessi e/o a mancanza di prova sul credito;
con compensazione delle somme versate in eccesso con l'eventuale residuo debito;
Con vittoria di spese,
1 R.G. n. 1183/2023
competenze ed onorari con distrazione delle spese a favore del procuratore antistatario ex Art. 93 c.p.c. In via
preliminare ed istruttoria: Si chiede la rimessione della causa sul ruolo onde esperire la CTU non ammessa”;
per “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: CP_1
A) IN VIA PRELIMINARE: accertare e, per l'effetto dichiarare che l'avversaria opposizione non è fondata su
prova scritta né di pronta soluzione e, pertanto, concedere la provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. del
decreto ingiuntivo del Tribunale di Arezzo n. 331/2023 del 9/03/2023 con R.G. n. 463/2023. B) NEL
MERITO ED IN VIA PRINCIPALE: accertare e, per l'effetto, dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto
dell'opposizione ex adverso spiegata, rigettandola integralmente, confermando in toto il decreto ingiuntivo
del Tribunale di Arezzo n. 331/2023 con R.G. n. 463/2023, da dichiararsi definitivamente esecutivo. C) NEL
MERITO IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo in
esame, condannare in solido i Signori e al pagamento in favore della Parte_2 Parte_1
dell'importo di € 27.581,06, oltre interessi al tasso legale a decorrere dal 16.11.2022 Controparte_2
sino all'effettivo soddisfo, quale importo dovuto a titolo di rate scadute e non pagate e capitale residuo del
contratto di finanziamento n. 20919911 del 06.06.2019. D) Condannare i sigg.ri e Parte_2 [...]
al pagamento delle spese di lite ex DM 147/2022 anche del presente procedimento di opposizione a Pt_1
decreto ingiuntivo oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno opposto il Parte_1 Parte_2
decreto ingiuntivo n. 331/2023 (r.g.n. 463/2023), emesso dal Tribunale di Arezzo il 9 marzo 2023 su ricorso di e per essa, quale procuratrice, per la somma di € CP_1 Controparte_2
27.581,06, a titolo di debito residuo del contratto di credito al consumo n. 20919911 stipulato il 6
giugno 2019 tra e e Parte_1 Parte_2 Controparte_2
A sostegno dell'opposizione, gli odierni opponenti hanno preliminarmente dedotto la carenza di titolarità del credito in capo a per non aver adeguatamente provato l'inclusione del CP_1
credito nell'ambito della cessione avvenuta con Compassa Banca s.p.a.; nonché la mancata iscrizione della cessione dei crediti in blocco nel registro imprese ex art. 4 l. 130/90; il difetto di legittimazione attiva di essendo mera servicer della Controparte_2 CP_1
Sempre in via preliminare, e hanno eccepito il mancato Parte_1 Parte_2
esperimento del tentativo di mediazione.
2 R.G. n. 1183/2023
Nel merito, hanno poi lamentato l'illegittima applicazione di interessi anatocistici nel piano di ammortamento alla francese, l'indeterminatezza di tale piano di rimborso, per non aver la banca indicato la modalità di calcolo degli interessi, semplice o composta.
Su tali basi, parte opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
con vittoria di spese di lite.
2. Si è costituita in giudizio e per essa, quale procuratrice, la CP_1 Controparte_2
quale ha invocato il rigetto dell'opposizione proposta, evidenziando la sussistenza della titolarità
del credito e ravvisando che il piano di ammortamento utilizzato è alla “francese” e, in quanto tale,
specifica le modalità di restituzione del finanziamento e non genera interessi anatocistici.
3. Con ordinanza del 19 dicembre 2023, il Tribunale ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, rilevata la mancata instaurazione del procedimento di mediazione previsto ex art. 5 d. lgs. n. 28/2010, ha assegnato alla parte opposta termine al fine di presentare la domanda di mediazione.
4. Verificato l'esito negativo della mediazione, la causa è stata istruita documentalmente.
5. All'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 12 marzo 2025, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co. c.p.c.
*******
6. L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza e il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza – e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato – mentre il debitore ha l'onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
7. Il presente giudizio ha ad oggetto il credito di € 21.581,06, vantato da a titolo CP_1
residuo del contratto di credito al consumo n. 20919911, stipulato il 6 giugno 2019 con
[...]
CP_2
A sostegno della propria pretesa, parte opposta ha allegato il contratto di credito al consumo n.
20919911, il relativo piano di ammortamento e l'estratto conto ex art. 50 TUB, documentazione idonea a dimostrare la sussistenza del credito.
3 R.G. n. 1183/2023
8. Per contro, e hanno eccepito la carenza di titolarità del credito Parte_1 Parte_2
proposta CP_1
Ad avviso degli opponenti, la parte opposta non sarebbe titolare del credito posto alla base del decreto ingiuntivo opposto, non avendo adeguatamente provato l'inclusione di tale credito nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione di cessione di crediti in blocco pubblicata in
Gazzetta Ufficiale;
non avendo iscritto la cessione nel registro delle imprese, in violazione dell'art. 58, co. 2 TUB e non avendo dimostrato di aver rilevato quello specifico credito.
Il motivo è infondato.
Premesso che la carenza di titolarità del credito può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice (Cass. n. 2951/2016), giova rammentare che,
come chiarito dalla Corte di Cassazione in termini che si condividono, laddove sia contestata l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione di cessione di crediti in blocco conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
In tal caso, infatti, il fatto da provare è costituito soltanto dalla corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della operazione conclusa e,
pertanto, sotto tale aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente perché non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario. Solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni, sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo (tra le ultime, Cass. sez. III, 22
giugno 2023, n. 17944).
Nel caso di specie, ha prodotto l'avviso di cessione pubblicato ex art. 58 TUB sulla CP_1
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte seconda, n. 128 del 31 ottobre 2019, da cui emerge che in forza del contratto di cessione del credito del 14 ottobre 2019 stipulato CP_1
con “ha acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 4 della legge Controparte_2
4 R.G. n. 1183/2023
130/99 e degli articoli della Legge 52 ivi richiamati, tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora,
spese, danni, indennizzi e quant'altro) (di seguiti, i “Crediti”) derivanti da contratti di credito al consumo
stipulati da con i propri clienti ( di seguito, i “Contratti di Credito”) secondo i termini e le CP_2
condizioni ivi meglio specificati.” La stessa parte opposta ha poi allegato in giudizio il contratto di cessione del credito del 14 ottobre 2019, stipulato tra e CP_1 Controparte_2
Non vi è dubbio, quindi, che il credito oggetto del presente giudizio rientri nel perimetro della cessione e che l'attuale titolare del credito sia mentre in tale CP_1 Controparte_2
sede, è mera servicer della CP_1
Del resto, l'odierna opposta dispone della documentazione contrattuale, che non può che esserle stata consegnata dalla relativa cedente proprio in ragione dell'avvenuto passaggio di titolarità del diritto.
Né può essere invocata, in senso contrario, la mancanza di prova in ordine all'iscrizione delle cessioni del credito nel registro delle imprese ex art. 58, co. 2 TUB.
Al riguardo, preme osservare che l'iscrizione nel registro delle imprese della cessione del credito ex
art. 58, comma 2 TUB è un adempimento pubblicitario che rileva solamente ai fini dell'opponibilità
dell'atto al debitore ceduto, permettendo di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario. Nel caso di specie,
parte opponente non ha allegato di aver effettuato il pagamento del proprio debito a CP_1
9. Con un ulteriore motivo di opposizione, è stata contestata la violazione del principio di determinatezza, venendo in rilievo un finanziamento “alla francese”, dove non viene indicato, nel contratto, se il calcolo degli interessi sarà semplice o composto e nell'ambito del quale sono stati applicati interessi anatocistici.
Il motivo è infondato.
È opportuno ricordare che l'ammortamento c.d. alla francese è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito “a rate costanti”, comprensive di una quota capitale (crescente) ed una quota di interessi
(decrescente). Più precisamente, laddove sia concordato tra le parti un ammortamento alla francese, il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico, composte dagli interessi, computati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via poi sul capitale residuo, e da frazioni di capitale, quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo della rata costante concordato e l'ammontare della quota interessi. Per effetto di tale meccanismo, la composizione
5 R.G. n. 1183/2023
delle rate si trasforma attraverso lo sviluppo del piano di ammortamento. Il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nelle rate in scadenza produce, infatti, l'abbattimento del capitale residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi, così determinando la progressiva diminuzione della quota delle rate ascrivibile ad accessori (dovuti per importi sempre minori) e il corrispondente aumento della quota delle rate ascrivibile a capitale. In sostanza, in virtù di detta modalità, gli interessi sono computati sin da subito sull'intero importo mutuato e i pagamenti periodici, eseguiti in relazione alle rate che scadono, sono imputati prioritariamente al pagamento di interessi.
Tanto premesso, deve anzitutto escludersi che non sia lecito computare gli interessi sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo. Induce a tale convinzione l'art. 820 co. 3 c.p.c.,
secondo cui gli interessi sono i frutti civili “che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento
che altri ne abbia”. Da tale disposizione si ricava, infatti, che il mutuante ha diritto alla immediata remunerazione del capitale di cui si è privato a favore del mutuatario a cui ne ha concesso il godimento. La tesi secondo cui il debito per interessi sorge autonomamente rispetto al debito da capitale, di guisa che è possibile che gli interessi siano esigibili anche quanto maturati su un capitale ancora non esigibile, è, peraltro, confermata dall'art. 1820 c.c.
Sotto altro profilo, non risulta prospettabile la violazione dell'art. 1194 c.c. A ben vedere, infatti, i criteri di imputazione del pagamento, in caso di mutuo con piano di ammortamento, sono convenuti dalle parti in virtù di accordo che costituisce espressione di diritti disponibili.
Non può neppure prospettarsi la violazione del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c. Detto
divieto ricorre, invero, esclusivamente nei casi in cui il debitore si obblighi, al momento della sottoscrizione del contratto, al pagamento di interessi maturati su un montante composto sia da capitale che da interessi già scaduti. Tale ipotesi, tuttavia, non ricorre nel caso in esame.
L'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato, benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile, ma non prevede che sugli interessi scaduti maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto,
costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. Non è, perciò, ipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi scaduti in base di calcolo di successivi ulteriori interessi. Né può condividersi la tesi secondo cui, nel mutuo con piano di ammortamento alla francese, il prestito si svolge in regime di interesse composto, in
6 R.G. n. 1183/2023
quanto è solo il calcolo della rata che avviene mediante una formula interesse composto, formula,
quest'ultima, che costituisce solo una delle modalità di imputazione delle rate. Risulta, dunque,
errata la deduzione secondo cui, poiché la rata è calcolata in regime di interesse composto, lo stesso prestito si svolge in regime di interesse composto.
La validità del mutuo con ammortamento alla francese è stata, inoltre, valutata dalla Corte di
Cassazione sia con riguardo al profilo della determinabilità dell'oggetto del contratto, sia con riguardo al profilo della trasparenza (Cass. sez. un. 151340 del 2024).
Sotto il primo profilo, si è ritenuto che l'omessa indicazione espressa del metodo di ammortamento e del calcolo sull'interesse composto non comporta indeterminatezza o indeterminabilità del contratto di mutuo. Il contratto di mutuo con ammortamento alla francese computato a tasso fisso
è, infatti, certo nel suo oggetto perché identifica l'importo erogato, il tasso di interesse nominale, la composizione delle rate di rimborso e la somma complessiva che il mutuatario dovrà pagare se non estingue anticipatamente in tutto o in parte il finanziamento.
Con riguardo alla seconda questione, la Suprema Corte ha affermato che un contratto di mutuo a tasso fisso che prevede un rimborso rateale secondo un piano di ammortamento alla francese contiene la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale ed effettivo (TAN e TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi. In tal modo, risulta soddisfatta la possibilità per il mutuatario di conoscere l'importo totale del rimborso, mediante semplice sommatoria.
Ebbene, nel caso di specie, viene in rilievo un finanziamento a tasso fisso, che contiene le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato.
Ed infatti, a pagina 1 del contratto prodotto sub doc. 3 di parte opposta viene indicato che la somma finanziato deve essere rimborsata attraverso nr. 120 rate da € 439,14 ciascuna (con decorrenza prima rata 15/07/2019) e l'importo di ciascuna rata riporta una quota di interessi decrescente, fino all'estinzione delle seguenti voci, ossia: (i) Finanziato € 33.300,00; (ii) Interessi €
19.396,80; (iii) Montante: € 52.696,80.
7 R.G. n. 1183/2023
Contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, nessun rilievo assume il fatto che il piano di ammortamento non sia stato firmato dagli opponenti, essendo stato inserito all'interno del contratto finanziamento, regolarmente sottoscritto da e . Parte_1 Parte_2
10. Quanto alla censura relativa alla c.d. infedeltà del tasso, ossia all'applicazione di un TAEG
superiore a quello contrattualmente pattuito, occorre osservare che essa è tardiva, in quanto è stata proposta per la prima volta solamente in seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. e dunque oltre i termini di legge. Lo stesso dicasi per la doglianza attinente alla manca ricomprensione delle spese assicurative nel calcolo degli interessi, essendo stata proposta dagli opponenti per la prima volta in sede di note conclusionali.
11. In conclusione, alla luce delle considerazioni suesposte, l'opposizione deve essere respinta e,
per l'effetto, deve essere confermato il decreto ingiuntivo opposto n. 331/2023 (r.g.n. 463/2023),
emesso dal Tribunale di Arezzo.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo sulla base del d.m.
55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022, sulla base dei valori minimi, stante la prossimità del valore della controversia al parametro minimo dello scaglione di riferimento (euro 26.001,00 a euro
52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando:
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 331/2023 (r.g.n.
463/2023), emesso dal Tribunale di Arezzo;
-condanna e alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Parte_2 CP_1
che liquida in € 3.809,00, per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
[...]
Così deciso in Arezzo, in data 12 aprile 2025
Il giudice
Leila Nadir Sersale
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, in persona del giudice Leila Nadir Sersale, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1183 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023 e avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo- contratti bancari
promossa da
(C.F. ) e (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dagli avv.ti Bergamaschi Giuseppe e Bergamaschi Maria Caterina
opponenti
nei confronti
P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, CP_1 P.IVA_1
quale procuratrice, in personale del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Labate
opposta
conclusioni:
per e : “Perché piaccia all'Eccelso Tribunale di Arezzo, respinte le Parte_1 Parte_2
contestazioni di parte convenuta, dichiarare - In via preliminare, la mancanza di legittimazione ad agire
della - Sempre in via preliminare: improcedibilità del decreto per mancato esperimento del CP_2
tentativo di mediazione;
- Nel Merito, nullo e/o annullabile il decreto ingiuntivo opposto in quanto
illecitamente conteggiati gli interessi da parte della Banca e/o comunque non esattamente individuato il
capitale dovuto, per violazione delle normative sull'usura e/o sulla determinatezza – anatocismo;
con
conseguente accertamento del saldo dovuto (in dare e/o avere) e con conseguente dichiarazione della non
debenza delle somme derivanti da erronea applicazione degli interessi e/o a mancanza di prova sul credito;
con compensazione delle somme versate in eccesso con l'eventuale residuo debito;
Con vittoria di spese,
1 R.G. n. 1183/2023
competenze ed onorari con distrazione delle spese a favore del procuratore antistatario ex Art. 93 c.p.c. In via
preliminare ed istruttoria: Si chiede la rimessione della causa sul ruolo onde esperire la CTU non ammessa”;
per “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: CP_1
A) IN VIA PRELIMINARE: accertare e, per l'effetto dichiarare che l'avversaria opposizione non è fondata su
prova scritta né di pronta soluzione e, pertanto, concedere la provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. del
decreto ingiuntivo del Tribunale di Arezzo n. 331/2023 del 9/03/2023 con R.G. n. 463/2023. B) NEL
MERITO ED IN VIA PRINCIPALE: accertare e, per l'effetto, dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto
dell'opposizione ex adverso spiegata, rigettandola integralmente, confermando in toto il decreto ingiuntivo
del Tribunale di Arezzo n. 331/2023 con R.G. n. 463/2023, da dichiararsi definitivamente esecutivo. C) NEL
MERITO IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo in
esame, condannare in solido i Signori e al pagamento in favore della Parte_2 Parte_1
dell'importo di € 27.581,06, oltre interessi al tasso legale a decorrere dal 16.11.2022 Controparte_2
sino all'effettivo soddisfo, quale importo dovuto a titolo di rate scadute e non pagate e capitale residuo del
contratto di finanziamento n. 20919911 del 06.06.2019. D) Condannare i sigg.ri e Parte_2 [...]
al pagamento delle spese di lite ex DM 147/2022 anche del presente procedimento di opposizione a Pt_1
decreto ingiuntivo oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno opposto il Parte_1 Parte_2
decreto ingiuntivo n. 331/2023 (r.g.n. 463/2023), emesso dal Tribunale di Arezzo il 9 marzo 2023 su ricorso di e per essa, quale procuratrice, per la somma di € CP_1 Controparte_2
27.581,06, a titolo di debito residuo del contratto di credito al consumo n. 20919911 stipulato il 6
giugno 2019 tra e e Parte_1 Parte_2 Controparte_2
A sostegno dell'opposizione, gli odierni opponenti hanno preliminarmente dedotto la carenza di titolarità del credito in capo a per non aver adeguatamente provato l'inclusione del CP_1
credito nell'ambito della cessione avvenuta con Compassa Banca s.p.a.; nonché la mancata iscrizione della cessione dei crediti in blocco nel registro imprese ex art. 4 l. 130/90; il difetto di legittimazione attiva di essendo mera servicer della Controparte_2 CP_1
Sempre in via preliminare, e hanno eccepito il mancato Parte_1 Parte_2
esperimento del tentativo di mediazione.
2 R.G. n. 1183/2023
Nel merito, hanno poi lamentato l'illegittima applicazione di interessi anatocistici nel piano di ammortamento alla francese, l'indeterminatezza di tale piano di rimborso, per non aver la banca indicato la modalità di calcolo degli interessi, semplice o composta.
Su tali basi, parte opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
con vittoria di spese di lite.
2. Si è costituita in giudizio e per essa, quale procuratrice, la CP_1 Controparte_2
quale ha invocato il rigetto dell'opposizione proposta, evidenziando la sussistenza della titolarità
del credito e ravvisando che il piano di ammortamento utilizzato è alla “francese” e, in quanto tale,
specifica le modalità di restituzione del finanziamento e non genera interessi anatocistici.
3. Con ordinanza del 19 dicembre 2023, il Tribunale ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, rilevata la mancata instaurazione del procedimento di mediazione previsto ex art. 5 d. lgs. n. 28/2010, ha assegnato alla parte opposta termine al fine di presentare la domanda di mediazione.
4. Verificato l'esito negativo della mediazione, la causa è stata istruita documentalmente.
5. All'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 12 marzo 2025, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co. c.p.c.
*******
6. L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza e il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza – e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato – mentre il debitore ha l'onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
7. Il presente giudizio ha ad oggetto il credito di € 21.581,06, vantato da a titolo CP_1
residuo del contratto di credito al consumo n. 20919911, stipulato il 6 giugno 2019 con
[...]
CP_2
A sostegno della propria pretesa, parte opposta ha allegato il contratto di credito al consumo n.
20919911, il relativo piano di ammortamento e l'estratto conto ex art. 50 TUB, documentazione idonea a dimostrare la sussistenza del credito.
3 R.G. n. 1183/2023
8. Per contro, e hanno eccepito la carenza di titolarità del credito Parte_1 Parte_2
proposta CP_1
Ad avviso degli opponenti, la parte opposta non sarebbe titolare del credito posto alla base del decreto ingiuntivo opposto, non avendo adeguatamente provato l'inclusione di tale credito nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione di cessione di crediti in blocco pubblicata in
Gazzetta Ufficiale;
non avendo iscritto la cessione nel registro delle imprese, in violazione dell'art. 58, co. 2 TUB e non avendo dimostrato di aver rilevato quello specifico credito.
Il motivo è infondato.
Premesso che la carenza di titolarità del credito può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice (Cass. n. 2951/2016), giova rammentare che,
come chiarito dalla Corte di Cassazione in termini che si condividono, laddove sia contestata l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione di cessione di crediti in blocco conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
In tal caso, infatti, il fatto da provare è costituito soltanto dalla corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della operazione conclusa e,
pertanto, sotto tale aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente perché non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario. Solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni, sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo (tra le ultime, Cass. sez. III, 22
giugno 2023, n. 17944).
Nel caso di specie, ha prodotto l'avviso di cessione pubblicato ex art. 58 TUB sulla CP_1
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte seconda, n. 128 del 31 ottobre 2019, da cui emerge che in forza del contratto di cessione del credito del 14 ottobre 2019 stipulato CP_1
con “ha acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 4 della legge Controparte_2
4 R.G. n. 1183/2023
130/99 e degli articoli della Legge 52 ivi richiamati, tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora,
spese, danni, indennizzi e quant'altro) (di seguiti, i “Crediti”) derivanti da contratti di credito al consumo
stipulati da con i propri clienti ( di seguito, i “Contratti di Credito”) secondo i termini e le CP_2
condizioni ivi meglio specificati.” La stessa parte opposta ha poi allegato in giudizio il contratto di cessione del credito del 14 ottobre 2019, stipulato tra e CP_1 Controparte_2
Non vi è dubbio, quindi, che il credito oggetto del presente giudizio rientri nel perimetro della cessione e che l'attuale titolare del credito sia mentre in tale CP_1 Controparte_2
sede, è mera servicer della CP_1
Del resto, l'odierna opposta dispone della documentazione contrattuale, che non può che esserle stata consegnata dalla relativa cedente proprio in ragione dell'avvenuto passaggio di titolarità del diritto.
Né può essere invocata, in senso contrario, la mancanza di prova in ordine all'iscrizione delle cessioni del credito nel registro delle imprese ex art. 58, co. 2 TUB.
Al riguardo, preme osservare che l'iscrizione nel registro delle imprese della cessione del credito ex
art. 58, comma 2 TUB è un adempimento pubblicitario che rileva solamente ai fini dell'opponibilità
dell'atto al debitore ceduto, permettendo di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario. Nel caso di specie,
parte opponente non ha allegato di aver effettuato il pagamento del proprio debito a CP_1
9. Con un ulteriore motivo di opposizione, è stata contestata la violazione del principio di determinatezza, venendo in rilievo un finanziamento “alla francese”, dove non viene indicato, nel contratto, se il calcolo degli interessi sarà semplice o composto e nell'ambito del quale sono stati applicati interessi anatocistici.
Il motivo è infondato.
È opportuno ricordare che l'ammortamento c.d. alla francese è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito “a rate costanti”, comprensive di una quota capitale (crescente) ed una quota di interessi
(decrescente). Più precisamente, laddove sia concordato tra le parti un ammortamento alla francese, il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico, composte dagli interessi, computati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via poi sul capitale residuo, e da frazioni di capitale, quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo della rata costante concordato e l'ammontare della quota interessi. Per effetto di tale meccanismo, la composizione
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delle rate si trasforma attraverso lo sviluppo del piano di ammortamento. Il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nelle rate in scadenza produce, infatti, l'abbattimento del capitale residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi, così determinando la progressiva diminuzione della quota delle rate ascrivibile ad accessori (dovuti per importi sempre minori) e il corrispondente aumento della quota delle rate ascrivibile a capitale. In sostanza, in virtù di detta modalità, gli interessi sono computati sin da subito sull'intero importo mutuato e i pagamenti periodici, eseguiti in relazione alle rate che scadono, sono imputati prioritariamente al pagamento di interessi.
Tanto premesso, deve anzitutto escludersi che non sia lecito computare gli interessi sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo. Induce a tale convinzione l'art. 820 co. 3 c.p.c.,
secondo cui gli interessi sono i frutti civili “che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento
che altri ne abbia”. Da tale disposizione si ricava, infatti, che il mutuante ha diritto alla immediata remunerazione del capitale di cui si è privato a favore del mutuatario a cui ne ha concesso il godimento. La tesi secondo cui il debito per interessi sorge autonomamente rispetto al debito da capitale, di guisa che è possibile che gli interessi siano esigibili anche quanto maturati su un capitale ancora non esigibile, è, peraltro, confermata dall'art. 1820 c.c.
Sotto altro profilo, non risulta prospettabile la violazione dell'art. 1194 c.c. A ben vedere, infatti, i criteri di imputazione del pagamento, in caso di mutuo con piano di ammortamento, sono convenuti dalle parti in virtù di accordo che costituisce espressione di diritti disponibili.
Non può neppure prospettarsi la violazione del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c. Detto
divieto ricorre, invero, esclusivamente nei casi in cui il debitore si obblighi, al momento della sottoscrizione del contratto, al pagamento di interessi maturati su un montante composto sia da capitale che da interessi già scaduti. Tale ipotesi, tuttavia, non ricorre nel caso in esame.
L'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato, benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile, ma non prevede che sugli interessi scaduti maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto,
costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. Non è, perciò, ipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi scaduti in base di calcolo di successivi ulteriori interessi. Né può condividersi la tesi secondo cui, nel mutuo con piano di ammortamento alla francese, il prestito si svolge in regime di interesse composto, in
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quanto è solo il calcolo della rata che avviene mediante una formula interesse composto, formula,
quest'ultima, che costituisce solo una delle modalità di imputazione delle rate. Risulta, dunque,
errata la deduzione secondo cui, poiché la rata è calcolata in regime di interesse composto, lo stesso prestito si svolge in regime di interesse composto.
La validità del mutuo con ammortamento alla francese è stata, inoltre, valutata dalla Corte di
Cassazione sia con riguardo al profilo della determinabilità dell'oggetto del contratto, sia con riguardo al profilo della trasparenza (Cass. sez. un. 151340 del 2024).
Sotto il primo profilo, si è ritenuto che l'omessa indicazione espressa del metodo di ammortamento e del calcolo sull'interesse composto non comporta indeterminatezza o indeterminabilità del contratto di mutuo. Il contratto di mutuo con ammortamento alla francese computato a tasso fisso
è, infatti, certo nel suo oggetto perché identifica l'importo erogato, il tasso di interesse nominale, la composizione delle rate di rimborso e la somma complessiva che il mutuatario dovrà pagare se non estingue anticipatamente in tutto o in parte il finanziamento.
Con riguardo alla seconda questione, la Suprema Corte ha affermato che un contratto di mutuo a tasso fisso che prevede un rimborso rateale secondo un piano di ammortamento alla francese contiene la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale ed effettivo (TAN e TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi. In tal modo, risulta soddisfatta la possibilità per il mutuatario di conoscere l'importo totale del rimborso, mediante semplice sommatoria.
Ebbene, nel caso di specie, viene in rilievo un finanziamento a tasso fisso, che contiene le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato.
Ed infatti, a pagina 1 del contratto prodotto sub doc. 3 di parte opposta viene indicato che la somma finanziato deve essere rimborsata attraverso nr. 120 rate da € 439,14 ciascuna (con decorrenza prima rata 15/07/2019) e l'importo di ciascuna rata riporta una quota di interessi decrescente, fino all'estinzione delle seguenti voci, ossia: (i) Finanziato € 33.300,00; (ii) Interessi €
19.396,80; (iii) Montante: € 52.696,80.
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Contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, nessun rilievo assume il fatto che il piano di ammortamento non sia stato firmato dagli opponenti, essendo stato inserito all'interno del contratto finanziamento, regolarmente sottoscritto da e . Parte_1 Parte_2
10. Quanto alla censura relativa alla c.d. infedeltà del tasso, ossia all'applicazione di un TAEG
superiore a quello contrattualmente pattuito, occorre osservare che essa è tardiva, in quanto è stata proposta per la prima volta solamente in seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. e dunque oltre i termini di legge. Lo stesso dicasi per la doglianza attinente alla manca ricomprensione delle spese assicurative nel calcolo degli interessi, essendo stata proposta dagli opponenti per la prima volta in sede di note conclusionali.
11. In conclusione, alla luce delle considerazioni suesposte, l'opposizione deve essere respinta e,
per l'effetto, deve essere confermato il decreto ingiuntivo opposto n. 331/2023 (r.g.n. 463/2023),
emesso dal Tribunale di Arezzo.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo sulla base del d.m.
55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022, sulla base dei valori minimi, stante la prossimità del valore della controversia al parametro minimo dello scaglione di riferimento (euro 26.001,00 a euro
52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando:
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 331/2023 (r.g.n.
463/2023), emesso dal Tribunale di Arezzo;
-condanna e alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Parte_2 CP_1
che liquida in € 3.809,00, per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
[...]
Così deciso in Arezzo, in data 12 aprile 2025
Il giudice
Leila Nadir Sersale
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