CA
Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/05/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Terza Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
dott. ANTONELLA EUGENIA RIZZO PRESIDENTE
dott. GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
dott. ADELE FORESTA CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 927/2019 RGAC vertente
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Cristoforo Colombo n. 36, c. f. , elettivamente domiciliato presso lo C.F._1
studio dell'Avv. Luigi De Gaetano, ( c.f. ), dal quale è rappresentato C.F._2
e difeso ai fini del presente giudizio in virtù di mandato in calce al presente atto;
APPELLANTE
E
nato il [...] a [...] CP_1
APPELLATO contumace
All'esito dell'udienza del 17.12.2024 la causa era posta in decisione in data 15.01.2025 con ordinanza ex art. 127 ter, comma 3 c.p.c. sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per : < Voglia la corte d'appello di Catanzaro, in riforma della sentenza Parte_1
impugnata. 1)- accogliere la domanda riconvenzionale proposta con l'atto introduttivo del giudizio di
primo grado, condannando il alla restituzione in favore dell'appellante delle somme CP_1
1 percepite indebitamente a titolo di contributi agricoli ed € 1.807,60 a titolo della vendita della vendita
della legna del fondo fino alla data della stipula dell'atto in favore dell'acquirente Persona_1
2)- condannare il odierno attore appellato , al pagamento delle spese e
[...] CP_1
delle competenze di giudizio in favore dell'Erario, essendo il stato ammesso al Parte_1
gratuito patrocinio >>;
I FATTI
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “ premesso di essere comproprietario, poiché compossessori, CP_1
insieme a di un appezzamento di terreno in loc. Ligoni a CO, riportato al Parte_1
N.C.T. al foglio di mappa n. 113-p.lla 76 di Ha 1.68.30, con annesso fabbricato rurale, che con
scrittura del 20.5.1997, le suddette parti convenivano che il provvedimento giudiziario di
dichiarazione dell'usucapione sarebbe stato richiesto dal solo che poi avrebbe provveduto a CP_1
cedere al la quota a questi spettante , individuata con l'ausilio di un tecnico, che tuttavia, Pt_1
nel 2004, fu il a chiedere ed ottenere la pronunzia giudiziale di cui sopra, omettendo di Pt_1
rispettare l'accordo relativo al trasferimento della quota al citava in giudizio CP_1 Pt_1
per sentire dichiarare che entrambe le parti erano proprietarie per usucapione del terreno di
[...]
cui trattasi, che a spettava la porzione individuata dal tecnico, che, CP_1
conseguentemente, era tenuto a cedere detta quota. Si costituiva tempestivamente Parte_1
che, eccepito il difetto di legittimazione passiva per aver venduto il bene , chiedeva Parte_1
il rigetto della domanda , instando, in via riconvenzionale , la condanna dell'attore alla restituzione
delle somme percepite a titolo di contributi agricoli e per la vendita della legna del fondo ”.
All'esito del giudizio iscritto sub R.G. n. 446/2011, il Tribunale di Castrovillari
emetteva la sentenza n. 470/2018, pubblicata il 28.10.2018 e non notificata, con la quale così
provvedeva:“ Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta ogni diversa istanza, deduzione,
eccezione, così provvede: -Rigetta la domanda proposta da - rigetta la domanda CP_1
riconvenzionale proposta da - compensa le spese di lite;
”. Parte_1
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato, il Sig. ha Parte_1
impugnato la predetta sentenza, lamentando come il giudice di prime cure con riguardo alla domanda riconvenzionale dallo stesso proposta ed avente ad oggetto la percezione di
2 contributi agricoli, ha errato nel ritenerla del tutto generica in quanto priva di indicazione del tipo di contributo, dell'importo, del numero di anni di percezione nonché con riguardo alla restituzione di lire 3.500.000, dedotte come indebitamente percepite, lo stesso non ha provveduto ad illustrarne le ragioni.
Il Sig.re sebbene regolarmente citato non ha inteso costituirsi nel CP_1
presente giudizio.
Alla prima udienza di comparizione tenutasi il 24.09.2019 il Sig.re Parte_1
insisteva nelle proprie richieste istruttorie;
la Corte rinviava la causa all'udienza del
28.01.2020 per l'acquisizione del fascicolo di primo grado.
A tale udienza, l'appellante depositava copia della notifica dell'atto di citazione all'appellato, effettuata tramite invio pec;
la Corte si riservava.
Con Ordinanza del 11.02.2020 la Corte dichiarava la contumacia del Sig.
[...]
rigettava le richieste istruttorie avanzate dall'appellante ed in ultimo rinviava la CP_1
causa all'udienza del 28.02.2023 per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii, la Corte con Ordinanza del 15.01.2025 tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e dev'essere rigettato per le ragioni che seguono.
Occorre sottolineare, con riguardo alla prova per testi richiesta da parte appellante questa
Corte, così come già deciso dal giudice di prime cure, ritiene tale richiesta del tutto inammissibile, in quanto l'appellante vi ha implicitamente rinunciato, giacché non ha provveduto ad reiterare la stessa in sede di precisazione delle conclusioni.
Su tale aspetto occorre considerare quanto più volte ribadito dalla Suprema Corte la quale con sentenza n. 25157/2008 ha stabilito il principio secondo cui: “La parte che si sia vista
rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle al momento
della precisazione delle conclusioni, poiché, diversamente, le stesse dovranno ritenersi abbandonate e
non potranno essere riproposte in appello.”
Inoltre occorre considerare come il Sig. né nel precedente grado né nell'odierna Pt_1
sede di giudizio, ha prodotto alcun principio di prova documentale al riguardo, e di
3 conseguenza alcuna CTU può essere disposta in quanto la stessa andrebbe a configurarsi come una CTU meramente esplorativa, la quale è inammissibile e ciò in virtù di quanto statuito dalla Suprema Corte la quale con Ordinanza n. 26048/2023 ha stabilito il principio secondo cui:” va aggiunto che la CTU non può avere carattere esplorativo, cioè non può servire per
colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio;
si osserva che per
giurisprudenza consolidata è precluso al giudice predisporre indagini tecniche a solo scopo
esplorativo; la consulenza tecnica d'ufficio, in particolare, contrariamente a quanto suppone la difesa
di parte ricorrente, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice
nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche
conoscenze; deriva da quanto precede, quindi, che il suddetto mezzo di indagine non può essere
utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non può trovare ingresso
in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza dello proprie allegazioni o offerte
di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non
provati; ”.
Nulla sulle spese stante la mancata costituzione in giudizio di parte appellata.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 inserito dall'art. 1, comma 17,
della legge n. 228 del 2012.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Sig. nei confronti del Sig. Parte_1 [...]
odierno appellato contumace, avverso la sentenza n. 470/2018 pubblicata il CP_1
29.10.2018 e non notificata, emessa dal Tribunale di Castrovillari all'esito del giudizio iscritto sub R.G. n.446/2011, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta,
così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 470/2018 del Tribunale di Castrovillari.
2) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dal Sig.
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Parte_1
4 dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comm 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115 inserito dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012.
Catanzaro,così deciso nella camera di consiglio da remoto del 16.4.2025
L'Estensore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Gioia Dott. Antonella Eugenia Rizzo
5
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Terza Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
dott. ANTONELLA EUGENIA RIZZO PRESIDENTE
dott. GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
dott. ADELE FORESTA CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 927/2019 RGAC vertente
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Cristoforo Colombo n. 36, c. f. , elettivamente domiciliato presso lo C.F._1
studio dell'Avv. Luigi De Gaetano, ( c.f. ), dal quale è rappresentato C.F._2
e difeso ai fini del presente giudizio in virtù di mandato in calce al presente atto;
APPELLANTE
E
nato il [...] a [...] CP_1
APPELLATO contumace
All'esito dell'udienza del 17.12.2024 la causa era posta in decisione in data 15.01.2025 con ordinanza ex art. 127 ter, comma 3 c.p.c. sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per : < Voglia la corte d'appello di Catanzaro, in riforma della sentenza Parte_1
impugnata. 1)- accogliere la domanda riconvenzionale proposta con l'atto introduttivo del giudizio di
primo grado, condannando il alla restituzione in favore dell'appellante delle somme CP_1
1 percepite indebitamente a titolo di contributi agricoli ed € 1.807,60 a titolo della vendita della vendita
della legna del fondo fino alla data della stipula dell'atto in favore dell'acquirente Persona_1
2)- condannare il odierno attore appellato , al pagamento delle spese e
[...] CP_1
delle competenze di giudizio in favore dell'Erario, essendo il stato ammesso al Parte_1
gratuito patrocinio >>;
I FATTI
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “ premesso di essere comproprietario, poiché compossessori, CP_1
insieme a di un appezzamento di terreno in loc. Ligoni a CO, riportato al Parte_1
N.C.T. al foglio di mappa n. 113-p.lla 76 di Ha 1.68.30, con annesso fabbricato rurale, che con
scrittura del 20.5.1997, le suddette parti convenivano che il provvedimento giudiziario di
dichiarazione dell'usucapione sarebbe stato richiesto dal solo che poi avrebbe provveduto a CP_1
cedere al la quota a questi spettante , individuata con l'ausilio di un tecnico, che tuttavia, Pt_1
nel 2004, fu il a chiedere ed ottenere la pronunzia giudiziale di cui sopra, omettendo di Pt_1
rispettare l'accordo relativo al trasferimento della quota al citava in giudizio CP_1 Pt_1
per sentire dichiarare che entrambe le parti erano proprietarie per usucapione del terreno di
[...]
cui trattasi, che a spettava la porzione individuata dal tecnico, che, CP_1
conseguentemente, era tenuto a cedere detta quota. Si costituiva tempestivamente Parte_1
che, eccepito il difetto di legittimazione passiva per aver venduto il bene , chiedeva Parte_1
il rigetto della domanda , instando, in via riconvenzionale , la condanna dell'attore alla restituzione
delle somme percepite a titolo di contributi agricoli e per la vendita della legna del fondo ”.
All'esito del giudizio iscritto sub R.G. n. 446/2011, il Tribunale di Castrovillari
emetteva la sentenza n. 470/2018, pubblicata il 28.10.2018 e non notificata, con la quale così
provvedeva:“ Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta ogni diversa istanza, deduzione,
eccezione, così provvede: -Rigetta la domanda proposta da - rigetta la domanda CP_1
riconvenzionale proposta da - compensa le spese di lite;
”. Parte_1
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato, il Sig. ha Parte_1
impugnato la predetta sentenza, lamentando come il giudice di prime cure con riguardo alla domanda riconvenzionale dallo stesso proposta ed avente ad oggetto la percezione di
2 contributi agricoli, ha errato nel ritenerla del tutto generica in quanto priva di indicazione del tipo di contributo, dell'importo, del numero di anni di percezione nonché con riguardo alla restituzione di lire 3.500.000, dedotte come indebitamente percepite, lo stesso non ha provveduto ad illustrarne le ragioni.
Il Sig.re sebbene regolarmente citato non ha inteso costituirsi nel CP_1
presente giudizio.
Alla prima udienza di comparizione tenutasi il 24.09.2019 il Sig.re Parte_1
insisteva nelle proprie richieste istruttorie;
la Corte rinviava la causa all'udienza del
28.01.2020 per l'acquisizione del fascicolo di primo grado.
A tale udienza, l'appellante depositava copia della notifica dell'atto di citazione all'appellato, effettuata tramite invio pec;
la Corte si riservava.
Con Ordinanza del 11.02.2020 la Corte dichiarava la contumacia del Sig.
[...]
rigettava le richieste istruttorie avanzate dall'appellante ed in ultimo rinviava la CP_1
causa all'udienza del 28.02.2023 per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii, la Corte con Ordinanza del 15.01.2025 tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e dev'essere rigettato per le ragioni che seguono.
Occorre sottolineare, con riguardo alla prova per testi richiesta da parte appellante questa
Corte, così come già deciso dal giudice di prime cure, ritiene tale richiesta del tutto inammissibile, in quanto l'appellante vi ha implicitamente rinunciato, giacché non ha provveduto ad reiterare la stessa in sede di precisazione delle conclusioni.
Su tale aspetto occorre considerare quanto più volte ribadito dalla Suprema Corte la quale con sentenza n. 25157/2008 ha stabilito il principio secondo cui: “La parte che si sia vista
rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle al momento
della precisazione delle conclusioni, poiché, diversamente, le stesse dovranno ritenersi abbandonate e
non potranno essere riproposte in appello.”
Inoltre occorre considerare come il Sig. né nel precedente grado né nell'odierna Pt_1
sede di giudizio, ha prodotto alcun principio di prova documentale al riguardo, e di
3 conseguenza alcuna CTU può essere disposta in quanto la stessa andrebbe a configurarsi come una CTU meramente esplorativa, la quale è inammissibile e ciò in virtù di quanto statuito dalla Suprema Corte la quale con Ordinanza n. 26048/2023 ha stabilito il principio secondo cui:” va aggiunto che la CTU non può avere carattere esplorativo, cioè non può servire per
colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio;
si osserva che per
giurisprudenza consolidata è precluso al giudice predisporre indagini tecniche a solo scopo
esplorativo; la consulenza tecnica d'ufficio, in particolare, contrariamente a quanto suppone la difesa
di parte ricorrente, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice
nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche
conoscenze; deriva da quanto precede, quindi, che il suddetto mezzo di indagine non può essere
utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non può trovare ingresso
in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza dello proprie allegazioni o offerte
di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non
provati; ”.
Nulla sulle spese stante la mancata costituzione in giudizio di parte appellata.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 inserito dall'art. 1, comma 17,
della legge n. 228 del 2012.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Sig. nei confronti del Sig. Parte_1 [...]
odierno appellato contumace, avverso la sentenza n. 470/2018 pubblicata il CP_1
29.10.2018 e non notificata, emessa dal Tribunale di Castrovillari all'esito del giudizio iscritto sub R.G. n.446/2011, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta,
così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 470/2018 del Tribunale di Castrovillari.
2) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dal Sig.
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Parte_1
4 dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comm 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115 inserito dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012.
Catanzaro,così deciso nella camera di consiglio da remoto del 16.4.2025
L'Estensore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Gioia Dott. Antonella Eugenia Rizzo
5