Articolo 463 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 462Articolo 464
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9 ottobre 2010
Art. 463. Verbale 1. All'atto della requisizione, sia essa in proprieta' o in uso, oppure di prestazioni, la commissione provinciale redige un verbale contenente la particolareggiata descrizione del capo prelevato, l'indennita' di requisizione e la dimostrazione delle somme spettanti al proprietario per l'avvenuta requisizione. 2. La parte e' invitata a sottoscrivere il verbale con facolta' di farvi inserire le proprie eventuali osservazioni.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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