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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/04/2025, n. 1487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1487 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE
DI
NAPOLI NORD
-Terza Sezione Civile-
Il giorno 17/04/2025 innanzi al Giudice dott.ssa Maria De Vivo sono presenti:
per la società appellante e per delega dell'avv. Quattrocchi, l'avv. Marcella Pennino, la quale si riporta all'atto di appello ed alle conclusioni ivi rassegnate di cui ne chiede l'integrale accoglimento.
Evidenzia che il Giudice di Pace di Palermo con ordinanza del 12.10.2024, depositata in atti, pronunciata nell'ambito di un giudizio del tutto speculare (rg 5276/24) a quello odierno, sospendeva il giudizio, rimettendo la questione innanzi alla Corte di Giustizia Europea. Insiste pertanto per la sospensione del presente giudizio ex art. 295 cpc in attesa della nuova pronuncia della Corte di
Giustizia Europea;
per la parte appellata e per delega dell'avv. Biancardi, l'avv. Francesco Magno, il quale si riporta alla comparsa di costituzione di cui chiede l'integrale accoglimento con rigetto del proposto gravame e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice
Invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies c.p.c., ordina la discussione orale della causa.
A questo punto i difensori illustrano le ragioni poste a fondamento delle conclusioni alle quali si riportano.
Terminata la discussione il Giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito decide la controversia pronunziando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste alla base della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza Sezione civile - in persona della dott.ssa Maria De Vivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 11308 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1753/2023 del Giudice di pace di Frattamaggiore, e vertente
TRA
(c.f. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta Parte_1 P.IVA_1
procura in atti, dall'avv. QUATTROCCHI ANDREA (c.f. ), con domicilio C.F._1
digitale come in atti;
appellante
E
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1 C.F._2
atti, dall'avv. BIANCARDI LUCIO (c.f. , con domicilio digitale come in C.F._3
atti;
appellata
CONCLUSIONI
Come alla discussione di cui al verbale che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello notificato alla controparte il 27.12.2023 ed iscritto a ruolo in data 28.12.2023, ha impugnato la sentenza n. 1753/2023, depositata il 31.05.2023 e non Parte_1
notificata, con cui il Giudice di pace di Frattamaggiore ha accolto la domanda di Controparte_1
e condannato l'odierna appellante al pagamento di € 1833,16, quale rimborso per l'estinzione anticipata del contratto di finanziamento rimborsabile mediante delegazione di pagamento di quote della retribuzione, stipulato in data 25.07.2016.
2 Con il primo motivo di appello, è stata lamentata l'illegittima condanna alla restituzione dei costi del credito al consumo, deducendo la chiarezza delle clausole contrattuali nel differenziare i costi up front e recurring.
Con il secondo motivo di appello, ha dedotto l'erronea trasposizione della Parte_1
direttiva comunitaria ed il contrasto tra la linea interpretativa della Unione Europea e la normativa nazionale, tra cui le disposizioni di trasparenza emanate dalla Banca d'Italia, invocando il legittimo affidamento riposto dagli intermediari creditizi.
Con il terzo motivo di appello, ha lamentato la violazione della normativa in Parte_1
materia di indebito oggettivo quanto alla condanna emessa nei propri confronti al rimborso della provvigione corrisposta all'intermediario.
Con il quarto motivo, è stata invocata l'applicazione analogica dei principi affermati dalla Corte di
Giustizia con sentenza la n. 555 del 9 febbraio 2023 in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali.
Con il quinto motivo di appello, la sentenza di primo grado è stata censurata per errore di calcolo nella quantificazione dell'importo dovuto.
Con il sesto motivo, infine, è stata lamentata l'errata applicazione del criterio pro rata temporis in spregio dell'art 125 sexies, comma 2, TUB.
Tanto premesso, ha così concluso: “In accoglimento del presente gravame, per Parte_1
tutti i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare non dovuta dalla al sig. Parte_1
la somma di Euro 1.833,16 a titolo di rimborso commissioni a seguito Controparte_1 dell'estinzione anticipata del finanziamento n. 5035/2016, e pertanto erronea ed illegittima la sentenza n. 1753/2023 emessa dal Giudice di Pace di Frattamaggiore;
Per l'effetto condannare il sig. alla restituzione in favore della degli importi Controparte_1 Parte_1
eventualmente da questa corrisposti in forza della sentenza di primo grado, sia per sorte che per spese legali”.
Con comparsa depositata il 29.05.2024, si è costituito in giudizio , contestando i Controparte_1
motivi di appello e concludendo per il rigetto del gravame.
All'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale osserva quanto segue.
La presente controversia trae origine dalla pretesa di alla ripetizione delle Controparte_1
commissioni versate in relazione al contratto di finanziamento stipulato con in Parte_1
data 25.07.2016, per la parte non goduta in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento. La
3 pretesa, quantificata dal in euro 1.833,16 in applicazione del criterio proporzionale CP_1
parametrato alla vita residua del rapporto contrattuale successivamente alla data di estinzione del
5.03.2018, ha trovato accoglimento nella sentenza del Giudice di pace di Frattamaggiore, impugnata da Parte_1
I motivi di appello n. 1, 2 e 4 possono essere trattati congiuntamente.
La questione involge il principio di equa riduzione del costo del finanziamento, sancito all'art. 125- sexies TUB nella versione applicabile ratione temporis al contratto oggetto di causa. In particolare, ai sensi del primo comma della norma citata, “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
E' stato in passato affermato, da diverse pronunce dell'Arbitro Bancario Finanziario (cfr., ex multis, decisione n. 6167/2014 del Collegio di Coordinamento) nonché dalle disposizioni della Banca
d'Italia sulla “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziaria” del 29.7.2009, che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determinerebbe la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (c.d. recurring) che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale. Di contro, non sarebbero rimborsabili le voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (c.d. up front).
Sulla tematica, tuttavia, è intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione europea, che, investita della questione in sede di rinvio pregiudiziale, ha dettato dei principi innovativi in materia.
I giudici europei hanno affermato, infatti, che “l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore” (Corte
Giust., causa C-383/18 dell'11 settembre 2019, cd. “Lexitor”). Seguendo tale ragionamento, nell'ipotesi di estinzione anticipata del contratto di finanziamento devono essere rimborsati al privato tutti i costi da esso sostenuti, senza distinguere tra quelli up front e quelli recurring. Le conclusioni cui addiviene la Corte sovranazionale muovono, preliminarmente, dalla ratio della direttiva comunitaria del 2008, che è quella di armonizzare la disciplina interna dei vari Stati
4 membri al fine di garantire una tutela maggiormente effettiva e protettiva del consumatore, considerato parte debole qualora si rapporti con gli intermediari finanziari. Ne consegue che nella nozione di “costo totale” di cui all'art. 16 della direttiva del 2008 devono essere inclusi, altresì, quelli indipendenti dalla durata del negozio e, quindi, anche gli interessi e i costi dovuti per la restante parte del contratto.
La finalità perseguita dall'interpretazione esposta è, dunque, quella di riequilibrare i rapporti tra professionista e consumatore, caratterizzati da una posizione di inferiorità di quest'ultimo sotto il profilo negoziale ed informativo. L'opportuno bilanciamento delle differenti posizioni è dato, inoltre, dalla circostanza che il soggetto concedente il mutuo può recuperare in anticipo la somma inizialmente prestata e reinvestirla in nuovi contratti di credito, non subendo lo stesso alcun pregiudizio dal rimborso totale dei costi del finanziamento.
La decisione summenzionata della Corte di Giustizia determina inevitabili ripercussioni dirette nell'ordinamento interno. Le sentenze interpretative della Corte, infatti, vincolano il giudice nazionale, che dovrà disapplicare la norma interna confliggente con quella dell'Unione.
Tale tipologia di sentenza esplica i propri effetti in via retroattiva, ovvero sin dal momento dell'entrata in vigore della norma interpretata, salvo che la Corte decida di limitare, in casi eccezionali, la portata di questo principio (ex multis, Corte Giust. causa 61/79, Amministrazione delle Finanze dello Stato italiano contro causa 43/1975, Defrenne contro Controparte_2
. Costituisce principio consolidato, infatti, quello secondo cui “nell'ordinamento interno le CP_3
pronunzie del giudice di Lussemburgo definiscono la portata della norma comunitaria così come avrebbe dovuto essere intesa ed applicata fin dal momento della sua entrata in vigore. Per tale motivo dette pronunzie estendono i loro effetti ai rapporti sorti in epoca precedente, purché non esauriti” (ex multis Cass. 583/2017, Corte Giust. causa C-347/2000, ). La pronuncia, Persona_1
quindi, spiegherà i suoi effetti anche nei confronti di tutte le altre autorità giurisdizionali o amministrative che in futuro dovranno applicarla, costituendo un precedente vincolante non solo per il giudice del rinvio, ma anche per tutti quelli degli altri Stati membri. L'effetto dichiarativo delle sentenze determina pertanto che “l'interpretazione del diritto comunitario, adottata dalla Corte di giustizia, ha efficacia “ultra partes”, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito della Comunità” (Cass. 22577/2014).
5 Tanto premesso, è opportuno rilevare che i principi enunciati dalla sentenza della Corte di Giustizia in materia di costi da rimborsare per l'estinzione anticipata del finanziamento trovano applicazione anche nel caso in esame, e ciò anche alla luce dell'art. 125 sexies del TUB - così come introdotto dal d.lgs. 141/2010 e applicabile ratione temporis al caso di specie - che costituisce norma di recepimento ed attuazione dell'art. 16 della direttiva 2008/48/CE.
Ciò comporta due conseguenze: da un lato che lo stesso debba essere interpretato secondo quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, che rappresenta l'unico organo deputato a fornire l'interpretazione autentica delle disposizioni e dei principi comunitari (art. 164 Trattato CE)
e, dall'altro, che esso possa applicarsi nei rapporti orizzontali tra privati, in quanto rappresenta una norma interna direttamente applicabile (in tal senso Tribunale di Napoli 9.2.2021, Tribunale di
Savona 14.11.2020, Tribunale di Torino 21.3.2020).
Non può, allora, dubitarsi che detta interpretazione sia ineludibile anche nel caso di specie, sottoposto com'è sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art. 3 della direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art. 16 par. 1 della stessa direttiva.
Nella stessa direzione si muove anche l'Arbitro Bancario Finanziario, il cui Collegio di coordinamento ha precisato che “a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di
Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies
TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front” (Collegio di coordinamento, decisione n. 26525/2019).
Occorre, peraltro, tenere presente che la legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione, con modifiche, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. “sostegni bis”), recante “misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, ha modificato il testo dell'art. 125 sexies TUB stabilendo, tra l'altro, che “alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti” (art. 11 octies del decreto).
Orbene, se la prima parte del disposto citato si limitava a recepire il principio del tempus regit actum, il successivo richiamo alle disposizioni di Banca d'Italia “vigenti alla data di sottoscrizione
6 dei contratti” si poneva in modo problematico, dal momento che tali disposizioni, emanate nel
2009, avevano aderito alla ricostruzione per cui occorreva dar rilievo alla distinzione tra costi upfront e costi recurring in sede di estinzione anticipata.
E', però, evidente che l'applicazione concreta di tale inciso, nella misura in cui valorizzava la portata normativa pro tempore delle disposizioni di Banca d'Italia, avrebbe privato di effetto per l'ordinamento italiano la sentenza Lexitor con riguardo alle estinzioni anticipate relative a rapporti instaurati prima del 4 dicembre 2019 (e cioè sino al momento in cui la Banca d'Italia aveva modificato, sul punto, il proprio orientamento).
Sul punto, è intervenuta la Corte Costituzionale con sentenza n. 263/2022, la quale ha dichiarato la illegittimità dell'art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della
Banca d'Italia», sicché l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art. 11-sexies, comma
2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor.
L'art. 11 octies, comma 2, D.L. 73/2021 è stato ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 1-bis,
D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 103, e, successivamente, dall'art. 27, comma 1, D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136. L'attuale formulazione della norma è la seguente: “
2. L'articolo
125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte”.
Per i contratti – come quello di specie - sottoscritti prima della summenzionata modifica legislativa del 2023, dunque, è espressamente prevista l'applicabilità dell'art. 125 sexies tub nella 7 formulazione vigente ratione temporis, secondo i canoni interpretativi forniti dalla giurisprudenza comunitaria di cui si è detto. Lo stesso legislatore del 2023, peraltro, fa espresso richiamo al diritto dell'Unione Europea, come interpretato dalla Corte di Giustizia.
Privo di pregio è, dunque, il motivo di appello incentrato sul preteso superamento, con l'intervento legislativo del 2023, dell'assetto di diritto positivo che si è illustrato quanto ai contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore della novella legislativa.
Neppure assume rilevanza, nel caso di specie, l'arresto della Corte di Giustizia europea (sentenza del 9 febbraio 2023 nella causa C‑555/21), chiamata a pronunciarsi sulla questione interpretativa dell'art. 25 della direttiva 2014/17 (in materia di crediti ai consumatori garantiti da un'ipoteca o altrimenti relativi a beni immobili residenziali), intitolato «Estinzione anticipata», il quale, al paragrafo 1, prevede quanto segue: «Gli Stati membri assicurano che il consumatore abbia il diritto di adempiere in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano da un contratto di credito prima della scadenza di tale contratto. In tal caso, il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito al consumatore, che riguarda gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto».
La Corte Europea non ha mancato di osservare che dai considerando 19 e 20 della direttiva 2014/17 emerge che, per ragioni di certezza del diritto, la direttiva in parola dovrebbe essere coerente con gli altri atti adottati nel settore della protezione dei consumatori, nonché complementare ad essi.
Nondimeno, dal considerando 22 di tale direttiva si evince anche che è importante tenere conto delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato. Ciò ha indotto la Corte a dichiarare che l'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito.
La summenzionata pronuncia, dunque, lungi dal travolgere i principi in passato affermati con la sentenza in materia di credito ai consumatori, ne ribadisce e richiama gli assunti, prendendo CP_4
atto, nondimeno, delle specificità dei contratti di credito immobiliare, caratterizzati da spese iniziali che sfuggono al controllo dell'istituto di credito (si pensi alle spese di valutazione dell'immobile ed a quelle connesse all'iscrizione dell'ipoteca); ciò che giustifica un approccio differenziato, legittimando normative nazionali che, con i dovuti accorgimenti, prevedano il rimborso dei soli costi connessi alla durata del contratto in caso di estinzione anticipata.
8 Nel caso di specie, dunque, al momento dell'estinzione del contratto di finanziamento, la banca avrebbe dovuto corrispondere al tutti i costi da egli sostenuti, comprensivi sia di quelli up CP_1
front, che di quelli recurring, senza distinzioni.
A tale stregua, deve essere ritenuta nulla (con disciplina orientata dal paradigma della nullità di protezione), posta l'indicazione della Corte di giustizia, qualunque clausola di autonomia del predisponente che venga a fare differenze tra costi detti upfront e costi detti, invece, recurring, senza eccezione alcuna, o che comunque limiti il diritto al rimborso del cliente.
Nel caso di specie va, pertanto, dichiarata la nullità della clausola di cui all'art. 8 del contratto di prestito personale, dal momento che essa limita il rimborso agli interessi ed ai costi dovuti per la vita residua del contratto, in caso di estinzione anticipata.
Sussiste, dunque, il diritto del cliente ad ottenere il rimborso dei costi del credito secondo il criterio equitativo pro rata temporis, in base al quale l'importo da restituire viene determinato secondo un criterio proporzionale ratione temporis: il totale corrisposto in sede di stipula del finanziamento a titolo di commissioni viene suddiviso per il numero complessivo delle rate del finanziamento e poi moltiplicato per il numero di rate residue al momento dell'estinzione anticipata. Da tale somma, naturalmente, va detratto quanto eventualmente già rimborsato.
Ciò posto, è pacifico che il finanziamento sia stato estinto anticipatamente. Va, pertanto, affermato il diritto di al rimborso degli oneri versati, secondo il criterio pro rata temporis. Controparte_1
In merito al quantum, viene in rilievo il quinto motivo di appello, con cui viene censurata la sentenza di primo grado per errore di calcolo. L'appellante, infatti, afferma che il contratto di finanziamento è stato estinto nel mese di ottobre 2016, con conteggio di anticipata estinzione al
31.10.2016, allorquando residuavano 102 rate, non già 101 come dedotto dalla controparte.
In disparte l'evidente refuso in cui incorre l'appellante nell'indicare l'anno 2016 in luogo dell'anno
2018 in cui è avvenuta l'estinzione, deve rilevarsi che la prospettazione di Parte_1 darebbe luogo ad un incremento dell'importo da rimborsare, a svantaggio della stessa appellante. Il motivo è, quindi, irrilevante.
Infondato è, altresì, il sesto motivo di appello, in quanto fondato sull'attuale formulazione dell'art. 125 sexies, comma 2, tub, introdotta dalla novella del 2023, ed applicabile, per espressa previsione dell'art. 11 octies, comma 2, D.L. 73/2021, ai soli contratti di finanziamento stipulati dopo l'entrata in vigore della riforma legislativa, dunque non al caso di specie.
9 Venendo, infine, al terzo motivo di appello, avente ad oggetto l'asserito difetto di legittimazione passiva di in relazione al rimborso della commissione in favore Parte_1
dell'intermediario, si osserva quanto segue.
Dal testo del contratto di prestito emerge che ha agito quale procuratore speciale di Persona_2
la quale ha erogato il finanziamento. Il contratto reca finanche gli estremi Parte_1 dell'atto notarile di conferimento della procura. A fronte della contemplatio domini, la rappresentata ha assunto la veste di controparte sostanziale del rapporto contrattuale, quale Parte_1 soggetto che, da un lato, ha erogato il finanziamento, dall'altro, ha incassato le commissioni ivi previste.
Del resto, dovendo qualificarsi l'azione de qua in termini di ripetizione dell'indebito oggettivo - a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento che rappresentava la causa dello spostamento patrimoniale, pertanto non più giustificato – il legittimato passivo deve individuarsi nell'accipiens, ossia nel soggetto che abbia effettivamente incassato la somma, anche a mezzo di rappresentante.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che la ripetizione d'indebito oggettivo, di cui all'art. 2033 c.c., rappresenta un'azione restitutoria - e non già risarcitoria - a carattere personale, che riflette l'obbligazione insorgente tra il solvens ed il destinatario del pagamento privo di causa adquirendi (ossia l'accipiens), sia che questi lo abbia incassato personalmente, sia che l'incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante (Cass., 19 luglio 2004, n.
13357). Si tratta, quindi, di azione restitutoria a carattere personale che può esperirsi solo nei rapporti fra il solvens e il destinatario del pagamento che, come detto, abbia incassato, personalmente o a mezzo di rappresentante, la somma non dovuta;
in altri termini, di azione esperibile solo tra le stesse parti del rapporto precedente, inteso come negozio di pagamento (Cass.,
4 maggio 1978, n. 2087).
In quest'ottica, è stato, pertanto, precisato che deve essere esclusa la legittimazione passiva in proprio del rappresentante in un'azione promossa ai sensi dell'art. 2033 c.c. al fine di ottenere la restituzione di somme versate al medesimo in tale specifica qualità, spettando tale legittimazione esclusivamente al rappresentato (Cass., n. 18622/2015; Cass., 23 luglio 2004, n. 13829; Cass., 6 aprile 2011, n. 7871).
Ebbene, nel caso di specie, la commissione cd. di intermediazione è stata versata dal mutuatario mediante trattenuta sul capitale netto mutuato, come previsto dal contratto di finanziamento in atti.
E' stata, quindi, trattenuta proprio da Parte_1
10 Peraltro, è configurabile un collegamento negoziale tra il rapporto di mediazione creditizia ed il contratto di finanziamento verso cui il primo è preordinato e rispetto al quale è accessorio, ciò che rende, dal punto di vista del cliente, non percepibile nettamente la terzietà̀ del mediatore rispetto alla banca, in quanto i costi connessi alla mediazione vengono trattenuti dal capitale mutuato, insieme e contemporaneamente a tutte le altre commissioni, e direttamente incamerati dalla banca, che provvede poi separatamente a versarli al mediatore. La circostanza che la somma versata dal cliente alla banca a titolo di oneri di mediazione sia stata, poi, eventualmente trasferita ad altro soggetto non può avere l'effetto di eliminare la responsabilità dalla banca mutuante, alla luce del regime giuridico della rappresentanza, di cui si è detto.
La banca appellante non può, dunque, sottrarsi alla restituzione anche di tale voce di costo, salvo l'eventuale regresso verso l'intermediario, alla luce dei rapporti interni.
Per le ragioni tutte di cui sopra, l'appello deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte appellante e si liquidano come da dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, Terza Sezione civile, in persona della dr.ssa Maria De Vivo, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nel procedimento pendente tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna alla refusione delle spese del presente grado di giudizio in Parte_1
favore di , che qui si liquidano in euro 1278,00 per compenso, oltre rimborso Controparte_1
spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di di Parte_1
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del DPR n.
115/2002.
Così deciso in Aversa, il 17 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria De Vivo
11 12