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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/04/2025, n. 1965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1965 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE III^ CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di
Dott. Michele Caccese Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere
Dott. Fernando Amoroso Giudice Ausiliario Rel./Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero 1098/2022 del ruolo generale, promossa da
(C.F.: ), rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso dall'Avv. Giuseppe Chiaro (C.F.: non dichiarato), presso il cui studio, in Napoli, alla Via dell'Epomeo, n. 219, e all'indirizzo pec,
è elettivamente Email_1
domiciliato;
APPELLANTE contro
(P. IVA: , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Pilato (C.F.: ), presso il C.F._2
cui studio, in Bacoli, alla Via G. De Rosa, e all'indirizzo pec,
è elettivamente domiciliata;
Email_2
APPELLATA
e nei confronti di e;
Controparte_2 Controparte_3
APPELLATI avverso la sentenza n. 1012/2022, resa dal G.U. del Tribunale di Napoli, pubblicata il 31.01.2022 e non notificata.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del giugno 2019, adiva il Parte_1
G.U. del Tribunale di Napoli, invocando la declaratoria di risoluzione del contratto preliminare sottoscritto il 23.11.2005 con la convenuta,
e avente ad oggetto l'appartamento sito Controparte_1
in Pozzuoli, alla Via del Mare Parco Margherita, compromesso in vendita dietro il corrispettivo di complessivi € 195.000,00.
1.1. La convenuta, nel resistere alla domanda attorea, opponeva il mancato versamento del prezzo di acquisto, che, secondo gli assunti attorei, sarebbe stato versato, quanto ad € 30.000,00, al momento della sottoscrizione del preliminare;
quanto ad € 90.000,00, in favore dei Sigg.ri e , all'uopo delegati Controparte_2 Controparte_3
all'incasso di siffatto importo dalla stessa promittente alienante nel preliminare dedotto in lite. I residui € 75.000,00 sarebbero stati versati mediante accollo da parte del di mutuo, in precedenza Pt_1
acceso dalla dante causa, e, comunque, entro il termine (essenziale) del 31.01.2006, previsto per il rogito.
1.2. Il Tribunale, nel contraddittorio con la Società convenuta (ma nella contumacia dei terzi chiamati in causa, e Controparte_2 [...]
, su istanza della stessa convenuta) all'esito CP_3
dell'istruttoria orale, con la sentenza della cui impugnativa trattasi, ha, da un lato, ritenuto non documentata la diffida ad adempiere indirizzata dal alla promittente alienante, e, dall'altro lato, Pt_1 ritenuto fondata l'eccezione del mancato versamento del prezzo di acquisto, così rigettando la domanda attorea.
2. Con atto notificato il 06.03.2022, ha proposto gravame il Pt_1
affidato a quattro ordini motivi: omessa valutazione di documento decisivo, rappresentato dalla nota del 15.05.2006, a firma della odierna appellata, la cui produzione è stata erroneamente ritenuta dal
Tribunale tardiva (primo motivo); erronea valutazione della documentazione attestante il reiterato invito da parte del alla Pt_1
stipula del definitivo (secondo motivo); inversione dell'onere della prova, quanto all'avvenuto pagamento del complessivo importo di €
120.000,00, per come quietanzato dalla promittente alienante nel preliminare dedotto in lite (per € 30.000,00) e dai terzi delegati all'incasso, e , per ulteriori € 90.000,00 (terzo CP_2 CP_3
motivo); omessa valutazione del silenzio serbato dalla promittente alienante rispetto alle reiterate diffide di adempimento del contratto nel termine essenziale del 31.01.2006.
2.1. Ha resistito l'appellata, Vinte le Controparte_1
spese del grado.
2.2. Con ordinanza del 13.07.2022, la Corte, “ritenuto, …, che nel giudizio di appello non sia necessario integrare il contraddittorio con gli eredi di , già deceduto al momento della notifica Controparte_2
dell'atto di appello, né con , in quanto nei loro Controparte_3
confronti non è stata spiegata nessuna impugnazione e nessuna allegazione difensiva da parte dell'appellante; né la società appellata, nella comparsa di risposta depositata in grado di appello, ha riproposto, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., la domanda di manleva – assorbita dalla decisione di primo grado di rigetto della domanda principale - nei confronti dei suindicati e Controparte_3 CP_2
, terzi chiamati nel giudizio di primo grado, per il caso
[...] eventuale di accoglimento dell'appello (cfr. cass. civ., 20.12.2021, n.
40833)”, ha disatteso l'eccezione di integrazione del contraddittorio, per come sollevata dalla Società appellata.
2.3. All'udienza del 19.02.2025, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti costituite, la causa veniva introitata a sentenza, con assegnazione dei termini (ridotti: 30 gg. + 20 gg.) di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
3. Preliminarmente, mette conto evidenziare che il Tribunale, a fronte della domanda di risoluzione (avanzata dall'attore) per inadempimento della convenuta e della contrapposta eccezione di inadempimento sollevata da quest'ultima, con riferimento al mancato versamento del prezzo, ha inteso affermare il primato dell'eccezione sulla domanda risolutoria, “con la conseguenza che l'inadempimento della correlativa obbligazione determina la risoluzione del rapporto” (V. pag. 3 della sentenza impugnata).
3.1. Sebbene difetti la declaratoria di risoluzione nel dispositivo della sentenza impugnata (essendosi il Tribunale limitato al rigetto della domanda attorea), è innegabile la portata decisiva della stessa, ma di fatto trascurata dalle parti nel presente grado, se è vero, come è vero, che l'appellante ha insistito nella originaria domanda di risoluzione per inadempimento della nel mentre, Controparte_1
l'appellata si è limitata a resistere al gravame, invocando la conferma del rigetto della domanda attorea.
3.2. Premessa, dunque, la natura risolutoria della pronuncia impugnata, risultano senz'altro prive di decisività le censure veicolate con il primo, con il secondo e con il quarto motivo di gravame, univocamente dirette alla declaratoria di risoluzione del preliminare dedotto in lite, sia pure per inadempimento dell'appellata, ma finalizzata, solo e soltanto, alla condanna della Società alla restituzione delle somme versate in esecuzione del contratto dedotto in lite.
3.3. Ed invero, quand'anche si dovesse aderire alle richiamate censure e statuire, di conseguenza, l'intervenuta risoluzione del rapporto per inadempimento dell'appellata e/o per violazione del termine essenziale, il thema decidendum è delimitato, in ogni caso, agli effetti restitutori di cui all'art. 1458 c.c., che il Tribunale ha ritenuto non integrati, per difetto di riscontro probatorio in ordine all'effettivo versamento delle somme quietanzate sia dalla Società odierna appellata che dei terzi chiamati in garanzia da quest'ultima.
4. Sotto tale profilo, il Collegio reputa fondata la censura veicolata con il terzo motivo, con il quale l'appellante denuncia, in estrema sintesi, inversione dell'onere della prova.
4.1. Il Tribunale ha ritenuto infondata la domanda di restituzione della somma di € 30.000,00, che sarebbe stata versata nelle casse societarie della promittente alienante, perché “sicuramente non è stata incassata dalla società mancando il relativo riscontro negli estratti conto, e nelle scritture contabili. L'attore avrebbe dovuto produrre i titoli onde verificare se il pagamento veniva fatto alla
[...]
ovvero all'Avv.to Rocco in proprio” (V. pag. 3 della Controparte_1
sentenza impugnata).
Quanto, poi, alla “domanda di restituzione dell'importo di euro
90.000,00 invece, …, va inquadrata nell'azione di ripetizione dell'indebito ex art.2033 c.c. e, in base al riparto dell'onere probatorio ex art.2697 c.c., spetta all'attore provare i fatti costitutivi della domanda e, quindi, nel caso in esame, l'avvenuto pagamento delle somme di cui si chiede la ripetizione e la non debenza dei versamenti.
… mentre è incontestato che la ripetizione di indebito vada promossa contro i soggetti evocati in giudizio che sono rimasti contumaci” (V. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata).
4.2. L'ordito motivazionale, quanto alle somme versate direttamente alla presenta, quanto meno, due profili Controparte_1
di criticità: a) trascura il valore confessorio della quietanza rilasciata al con la sottoscrizione, da parte del rappresentante legale della Pt_1
Società ricevente, del preliminare dedotto in lite;
b) trascura l'inopponibilità al delle scritture contabili interne alla Società Pt_1
ricevente e di provenienza unilaterale da quest'ultima.
4.2.1. Sotto il primo profilo, è univoca la giurisprudenza di legittimità nel conferire alla quietanza di pagamento indubbio valore confessorio, dal momento che il creditore che l'ha rilasciata non può superare la vincolatività della stessa provando semplicemente di non aver ricevuto il pagamento, poiché il modello giuridico di riferimento non è, in questi casi, quello della relevatio ab onere probandi e dell'inversione dell'onere della prova tipico delle dichiarazioni ricognitive assertive di diritti.
Il creditore potrà, dunque, impugnare la quietanza non veritiera soltanto dimostrando che il divario tra realtà e dichiarazione è una conseguenza di errore di fatto o violenza, mentre al di fuori di queste ipotesi, vale il principio di autoresponsabilità, che vincola il quietanzante alla contra se pronuntiatio (Cass. n. 10202/2015).
4.2.2. Non è meritevole di pregio giuridico neanche il riferimento – contenuto nel preliminare e valorizzato dal Tribunale - alle modalità di versamento del prezzo, corrisposto con un assegno circolare e con quattro assegni bancari.
Il rilievo è stato assunto dal Tribunale per fare carico al Pt_1
dell'onere di produzione dei titoli che sarebbero stati versati a pagamento della caparra, ma già a far data dall'intervento delle SS. UU. n. 19888/2014, la dichiarazione di quietanza indirizzata al debitore fa piena prova del ricevimento del pagamento, da cui consegue che, ove prodotta in giudizio, il creditore quietanzante non è ammesso a provare per testi che il pagamento non è avvenuto, potendo solo dimostrare che la quietanza è stata rilasciata nella convinzione, fondata su errore di fatto, che la dichiarazione confessoria corrispondesse al vero, ovvero a seguito di violenza (conf., Cass. n.
20520/2020).
A fronte del rilascio della quietanza, non rileva la circostanza che il pagamento sia avvenuto con il rilascio di assegni bancari e che l'efficacia solutoria fosse subordinata al buon fine del pagamento degli assegni.
Il tenore della quietanza non solo risulta ampio, ma anche incondizionato, dal momento che la Società promittente alienante ne ha rilasciato ampia e liberatoria quietanza, senza condizionarla all'esito del pagamento degli stessi assegni bancari.
Ne consegue che la volontà espressa dalle parti era nel senso che il pagamento avvenisse pro soluto e non pro solvendo, non subordinando l'effetto liberatorio alla riscossione della somma portata dai titoli (Cass. n. 24841/2022).
4.2.3. Del resto, la stessa giammai ha Controparte_1
posto in discussione il versamento della caparra, ma si è limitata ad opporre al vicende interne societarie, inerenti al mancato Pt_1
versamento della somma ricevuta dal suo rappresentante legale, Avv.
Rocco, nelle casse societarie.
Ma anche sotto tale profilo, la documentazione offerta dalla convenuta ed attestante l'omessa contabilizzazione del versamento nelle scritture contabili societarie, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, non possono costituire prova in danno del Pt_1 Ed invero, ai sensi dell'art. 2709 c.c., le scritture contabili fanno prova contro l'imprenditore che le ha prodotte in giudizio e non già nei confronti dei terzi, qual è il nella fattispecie dedotta in lite. Pt_1
4.3. I rilievi che precedono risultano assorbenti anche l'ulteriore richiesta di ripetizione delle somme versate dal in favore dei Pt_1
terzi, e , dei quali pure risulta versata in atti CP_2 CP_3
apposita quietanza liberatoria.
Mette conto richiamare la disposizione pattizia – contenuta nel preliminare dedotto in lite – con la quale si onerava il al Pt_1
versamento diretto di 90 mila euro in favore di “ CP_2
e con i quali sottoscrivono detto
[...] Controparte_3
compromesso con la Società venditrice, e nei cui confronti restano debitori di detta somma che sarà regolarizzata e pagata successivamente con i dividenti economici ricavati con le vendite future” (V. art. 4, sub c, del preliminare).
Il ha documentato, mediante la produzione in giudizio della Pt_1
quietanza liberatoria a firma dei terzi (ed il contenuto è stato, tra l'altro, confermato dallo stesso nel corso del giudizio a quo), CP_3
risultando, ancora una volta, inopponibili all'attore in ripetizione le vicende societarie interne alla ed Controparte_1
all'effettivo versamento di detto somme nelle casse societarie da parte dei terzi.
Del resto, questi ultimi sono stati evocati in giudizio dalla Società convenuta, non già per la declaratoria di difetto di titolarità passiva dell'obbligazione restitutoria, ma per essere manlevata dalle conseguenze pregiudizievoli dell'eventuale accoglimento della domanda attorea.
Domanda, quest'ultima, che, per come rilevato dalla Corte, non risulta reiterata nel presente grado di giudizio. 5. In definitiva, in accoglimento del terzo motivo di gravame ed in riforma della impugnata sentenza, fermo il giudicato calato sulla pronuncia risolutoria del contratto preliminare dedotto in lite, l'appellata va condannata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1458 c.c., alla restituzione, in favore dell'appellante, del complessivo importo di €
120.000,00, oltre interessi legali a far data dai rispettivi versamenti sino al soddisfo.
6. L'accoglimento parziale del gravame, limitato agli effetti restitutori ex art. 1458 c.c., conseguenti alla pronuncia risolutoria del rapporto inter partes, giustifica la compensazione, in ragione di ¼, delle spese del doppio grado di giudizio, rimanendo i residui ¾ a carico della Società appellata.
Dette spese, tenuto conto del valore della controversia (€ 120.000,00), dell'attività svolta dai procuratori delle parti (con esclusione, per il presente grado, della fase istruttoria in senso stretto) e dei parametri
(medi, fatta eccezione per la fase di trattazione del presente grado, per la quale si applicano i minimi) di cui al D.M. n. 147/2022, sono liquidate, per l'intero, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato il 06.03.2022, da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 1012/2022 del G.U. del Tribunale di Napoli, così provvede:
- in accoglimento del terzo motivo di gravame ed in riforma della impugnata sentenza, condanna l'appellata, Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al
[...]
pagamento, in favore dell'appellante, , della Parte_1 complessiva somma di € 120.000,00, oltre interessi legali a far data dai rispettivi versamenti sino al soddisfo;
- compensate, in ragione di 1/4 , le spese del doppio grado, condanna l'appellata al pagamento, in favore dell'appellante, dei residui ¾, che liquida, per l'intero, quanto al primo grado, in complessivi € 14.103,00, oltre al costo del contributo unificato, rimborso forfettario al 15%,
Cassa Avv.ti ed IVA, se ed in quanto dovuta;
e quanto al presente grado, in complessivi € 12.154,00, oltre al costo del contributo unificato, rimborso forfettario al 15%, Cassa Avv.ti ed IVA, se ed in quanto dovuta.
Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 15.04.2025
Il Giudice Ausiliario Est. Il Presidente
Dott. Fernando Amoroso Dott. Michele Caccese