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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/03/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
r.g. 5352/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 12.03.2025, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 5352/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente
TRA
( ) - avv. CUPO ATTILIO Parte_1 C.F._1
( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( - avv. BEVILACQUA VALENTINA CP_1 P.IVA_1
( ); C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.11.2024, la parte ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n.
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CP_ 40020240000805679000 notificato il 15.10.2024, a mezzo del quale l aveva intimato il pagamento di € 1.596,88 a titolo di contribuzione dovuta alla Gestione Aziende per il mese di maggio 2014. Evidenziava, in particolare, la non debenza del contributo dovuto per i licenziamenti dei lavoratori dipendenti, atteso che la lavoratrice si era dimessa Parte_2 in costanza di maternità in data 30.05.2014. Eccepiva, pertanto, l'assenza di un presupposto normativo ai fini della richiesta contributiva e, in ogni CP_ caso, l'intervenuta prescrizione del diritto dell .
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 10.02.2025, eccependo la decadenza ex art. 24 d.lgs. 46/99 e insistendo per la debenza del contributo.
Va, in primo luogo, affermata la tempestività dell'opposizione spiegata dalla parte ricorrente.
Sul punto, va osservato che sono intervenute le S.U., le quali hanno statuito che, pur nella diversità delle due modalità notificatorie in parte qua ossia in relazione alla spedizione della CAD - quella codicistica attuata dall'ufficiale giudiziario con il concorso dell'agente postale, quella postale attuata esclusivamente da quest'ultimo - non può che ravvisarsi un'unica ratio legis che è quella - profondamente fondata sui principi costituzionali di azione e difesa (art. 24, Cost.) e di parità delle parti del processo (art. 111, secondo comma, Cost.) - di dare al notificatario una ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica di un atto impositivo o comunque di quelli previsti dall'art. 1, legge 890/1982 (atti giudiziari civili, amministrativi e penali). Solo in questi termini può dunque trovarsi quel punto di equilibrio tra le esigenze del notificante e quelle del notificatario, peraltro trattandosi di un onere probatorio processuale tutt'affatto vessatorio e problematico, consistendo nel deposito di un atto facilmente acquisibile da parte del soggetto attivo del sub-procedimento. Va quindi affermato che solo dall'esame concreto di tale atto il giudice del merito e, qualora si tratti di atto processuale, (se del caso) anche il giudice di legittimità, può desumere la "sorte" della spedizione della "raccomandata informativa", quindi, in ultima analisi, esprimere un - ragionevole e fondato - giudizio sulla sua ricezione, effettiva o almeno "legale" (intesa come facoltà
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di conoscere l'avviso spedito e quindi tramite lo stesso l'atto non potuto notificare), della raccomandata medesima da parte del destinatario. In termini generali bisogna dunque ritenere che la produzione dell'avviso di
Parte ricevimento della costituisce l'indefettibile prova di un presupposto implicito dell'effetto di perfezionamento della procedura notificatoria secondo le citate previsioni dell'art. 8, quarto e secondo comma, legge
890/82, che, qualora ritenuta giudizialmente raggiunta, trasforma tale effetto da "provvisorio" a "definitivo". Il che corrisponde alla configurazione strutturale, perfettamente aderente al dettato normativo de quo, di una fattispecie sub-procedimentale a formazione progressiva, secondo un'interpretazione conforme a Costituzione nei richiamati principi (cfr. Cass.
S.U. n. 10012/21).
Né può ritenersi che la statuizione della Suprema Corte non possa ritenersi applicabile anche nei casi di notificazione “diretta” del plico senza ricorso all'Ufficiale Giudiziario o al messo notificatore, sia in quanto la sentenza prende le mosse proprio da questa ipotesi e sia in quanto, trattandosi di atti impositivi, il giudice di legittimità ha condivisibilmente equiparato le tutele del soggetto destinatario.
Nel caso che qui trattasi, il primo tentativo di notifica espletato CP_ dall si presenta comunque illegittimo quoad effectum, in quanto la restituzione del plico al mittente non è stata succeduta dall'inoltro della raccomandata informativa, la quale, come detto in precedenza, costituisce adempimento imprescindibile in tutti i casi di irreperibilità relativa, a prescindere dalla modalità di notifica e finanche nei casi di notificazione effettuata direttamente dal soggetto notificante.
Venendo al merito, il cd. contributo per il licenziamento è normato dall'art. 2 comma 31 della l. 92/12, secondo il quale “nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni”. Ne deriva che, ai fini per cui è causa, non è tanto la modalità di cessazione del rapporto di lavoro a determinare la debenza del contributo, ma l'astratta possibilità che
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da quella cessazione possa derivare il diritto del prestatore a ottenere l'indennità di disoccupazione.
Tornando al caso che qui occupa, la lavoratrice dipendente ha rassegnato le dimissioni durante il periodo protetto ovvero durante la maternità; tale stato le consentiva in ogni caso di fruire dell'indennità di disoccupazione, a prescindere dalla legittimità delle proprie dimissioni e a prescindere dalla insussistenza della giusta causa o della convalida delle CP_ dimissioni stesse. Tanto è vero ciò che lo stesso ha documentato di aver corrisposto a l'indennità ASpI per la cessazione del Parte_2 rapporto di lavoro in oggetto (cfr. estratto contributivo in atti). Per ciò solo,
l'istituto aveva il diritto di richiedere il contributo ex art. 2 cit. al datore di lavoro opponente.
Quanto alla prescrizione, va rilevato che, nel caso che qui occupa, occorre tener conto di due periodi di sospensione della decorrenza del termine di prescrizione stabiliti da leggi speciali, pari a 311 giorni complessivi (art. 37 d.l. 18/20 e art. 11 d.l. 183/20), con la diretta conseguenza che il quinquennio dalla missiva di messa in mora notificata il
15.11.2018 è stato tempestivamente interrotto dalla lettera restituita al mittente il 17.06.2024, la quale, pur non potendo costituire notifica valida ai fini esattoriali (come detto, per assenza di CAD), è comunque valida ai fini di una normale missiva tra privati e, quindi, ai fini dell'interruzione della prescrizione.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione, non essendo fondati i motivi dedotti in ricorso ai fini della richiesta di annullabilità dell'avviso di addebito.
Le spese processuali sono eccezionalmente compensate per la novità e la complessità della questione affrontata.
P. Q. M.
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese processuali.
Nocera Inferiore, 12.03.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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