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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 3398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3398 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sesta Sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr.ssa Assunta D'AMORE - Presidente dott. Giorgio SENSALE - Consigliere dr.ssa Ada METERANGELIS - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 3237 R.G.A.C. per l'anno 2020, riservata in decisione all'udienza cartolare del 3.4.2025 (svolta secondo le modalità previste dall'art.127 ter cpc), vertente
TRA
(P. IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, autorizzata a stare in giudizio con determinazione dirigenziale n. 1402 del 31.07.2020, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dagli avv.ti Oscar Mercolino e Gennaro
Galietta, elettivamente domiciliata presso il loro domicilio digitale
Email_1 Email_2
Appellante principale
CONTRO
( ), CP_1 C.F._1 Controparte_2
( ) e C.F._2 CP_3
( ), nelle rispettive qualità di genitori i primi C.F._3 due e di fratello il terzo, in proprio e quali eredi di Persona_1
(nata a [...] l'[...] e deceduta in Napoli l'8.06.2015), rappresentati e difesi in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Bruno
Camilleri del foro di Benevento, con il quale sono elettivamente domiciliati in Napoli, via Melisurgo n. 15, presso lo Studio dell'avv.
Andrea Abbamonte;
Appellati/appellanti incidentali
OGGETTO: appello contro la sentenza del tribunale di Benevento n.
1002/2020, pubblicata in data 15.7.2020.
CONCLUSIONI: come da rispettive note scritte autorizzate per l'udienza cartolare del 3.4.2025, da intendersi qui richiamate e trascritte.
1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 16.10.2018, CP_1
e rispettivamente nella qualità di Controparte_2 CP_3 genitori i primi due e di fratello il terzo, in proprio e quali eredi di
, evocavano in giudizio, innanzi al tribunale di Persona_1
Benevento, la , per sentirla condannare al Parte_1 risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 4.6.2015, alle ore 12:30 circa, lungo la S.P. 209, allorché la propria comune dante causa, nel mentre viaggiava Persona_1 in direzione di Casalbore - Buonalbergo a bordo del veicolo Fiat Punto tg BW721DJ, di proprietà di giunta all'altezza del CP_3
Km 1,200, all'uscita di una curva sinistrorsa ad ampio raggio, dopo circa 50 metri su di un tratto rettilineo, scartava improvvisamente a sinistra, invadendo l'opposta corsia di marcia, precipitando nella scarpata sottostante, totalmente priva di qualsivoglia barriera di protezione e/o di delimitazione della carreggiata tipo guard-rail. A seguito della fuori uscita di strada, la conducente veniva sbalzata fuori dal veicolo (che arrestava la sua corsa vicino ad un albero nel fondo sottostante) e batteva la testa contro le rocce presenti sulla parete della scarpata, riportando gravissime lesioni personali che, qualche giorno dopo, ne causavano il decesso.
Gli attori assumevano che l'incidente si era verificato per colpa esclusiva della , proprietario/custode della strada Parte_1 ove si era verificato il sinistro, attesa, in particolare, l'esistenza - sul tratto interessato - di ghiaia, sconnessioni e profonde screpolature, nonché la mancanza di barriere protettive che, invece, erano necessarie in considerazione della presenza, ai margini della carreggiata, di una pericolosa scarpata, dell'altezza di circa 13 metri, con pendenza superiore al 60%.
Chiedevano, pertanto, quantificarsi il danno morale, esistenziale e patrimoniale patito nella somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e spese di lite.
Radicato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Parte_1
concludendo per il rigetto della domanda, infondata in fatto e
[...] in diritto, eccependo l'inesistenza del nesso di causalità tra la presunta condotta omissiva e l'evento; in via subordinata, chiedeva di essere ritenuta esente da ogni responsabilità, ricorrendo nella specie un'ipotesi di caso fortuito estraneo alla sfera di azione dell'ente e sufficiente da solo a determinare il danno; in via ancor più gradata, di dichiarare il concorso di colpa del conducente nella causazione del sinistro e ridurre il risarcimento in misura percentuale al grado di colpa del medesimo da accertare e quantificare in corso di causa; infine e gradatamente, dichiarare l'infondatezza nel quantum della domanda attorea.
2 Disattese le istanze di prova orale rispettivamente articolate dalle parti
(in quanto vertenti su circostanze pacifiche ovvero documentali), acquisiti gli atti del procedimento penale iniziato su querela degli attori (ed archiviato), la lite veniva definita con sentenza n.
1002/2020, pubblicata in data 15.7.2020, con cui il tribunale di
Benevento, ricondotta la fattispecie nell'alveo di applicabilità dell'art. 2051 c.c., disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così statuiva: <dichiara che la responsabilità del sinistro per cui è processo va attribuita alla colpa della nella misura del Parte_1
40% e di nella misura del 60%; condanna la Persona_1 Parte_1
, in persona del Presidente pro tempore al pagamento in favore di
[...]
, della somma complessiva di € 81.000,00 CP_1 Controparte_2 ciascuno, di della somma di € 32.000,00 per il danno non CP_3 patrimoniale subito in conseguenza del decesso del prossimo congiunto
ed € 1.660,40 in favore di tutti gli attori per danno Persona_1 emergente ed € 31.200,00 per danno patrimoniale da lucro cessante, oltre interessi come indicati nella parte motiva della sentenza;
condanna, altresì, la convenuta al pagamento in favore degli attori di ½ Parte_1 delle spese processuali, liquidate per intero in € 1.850,00, per spese, ed €
12500,00 per onorario, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avv. Bruno Camilleri dichiaratosi antistatario>>.
Con ordinanza del 14.6.2021, il tribunale, su istanza degli attori, disponeva correggersi il su ritrascritto dispositivo nel senso che laddove, per mero errore materiale, è scritto “condanna la provincia di
al pagamento in favore di e della Pt_1 CP_1 Controparte_2 somma di € 81.000,00 ciascuno”, deve leggersi “condanna la provincia di
al pagamento in favore di e della Pt_1 CP_1 Controparte_2 somma di € 108.000,00 ciascuno”.
Contro tale sentenza, notificata in data 22.7.2020, con atto di citazione notificato (a mezzo pec) il 21.9.2020, proponeva appello la
[...]
, lamentando, con un unico articolato motivo di gravame: Parte_1
“violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. e dell'art. 2043
c.c.- inapplicabilità dell'art. 2051 c.c. – onere della prova non assolto dall'attore – violazione dell'art. 2697 c.c. - vizio di motivazione - errata valutazione del compendio probatorio - inesistenza del nesso causale - ricorrenza del caso fortuito – responsabilità esclusiva del conducente”.
Concludeva, pertanto, chiedendo alla corte adita, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della pronuncia gravata, di: “Accogliere l'appello e riformare la sentenza n. 1002/2020 in ragione di quanto specificatamente dedotto ed eccepito, nella parte in cui dichiara la responsabilità per il sinistro a carico della sia pure a Parte_1 titolo di concorso, e per l'effetto dichiarare la responsabilità esclusiva della parte attrice appellata e rigettare ogni domanda di parte attrice formulata in prime cure. Con condanna alle spese del doppio grado del giudizio”.
3 Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in data
23.12.2020 (a fronte della prima udienza indicata in citazione del
22.1.2021), si costituivano in giudizio CP_1 [...]
e nelle indicate qualità, concludendo per il CP_2 CP_3 rigetto dell'avverso gravame, inammissibile in rito ex art. 348bis cpc nonché per difetto di specificità, in violazione dell'art. 342 cpc, oltre che infondato nel merito, contestualmente spiegando appello incidentale per sentir: “in parziale riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare una concorrente responsabilità della Parte_1
nella misura minima dell'80% e conseguentemente riconoscere agli
[...] eredi della nelle rispettive qualità, l'ulteriore Persona_1 risarcimento dei danni spettanti per la morte della loro congiunta;
con vittoria di spese di giudizio di entrambi i gradi”.
Assumevano, in particolare, che la sentenza di primo grado era ingiusta nella parte in cui riconosce a carico della conducente una Con responsabilità del e della solo del 40%, essendo Parte_1 accertato che la presenza delle barriere di protezione avrebbero evitato il tragico evento ed attenuato le conseguenze, deducendo che:
“la condotta della conducente - in considerazione delle condizioni della strada, che si presentava anche con pietrisco e ghiaia (cfr rapporto autorità intervenute), della mancanza di barriere di protezione, e dalla forte pendenza, in un tratto semicurvilineo - non ha avuto nessun carattere di eccezionalità ed ha avuto una incidenza causale minima, quasi irrilevante”. In via istruttoria, chiedevano l'acquisizione agli atti di causa dei documenti (n. 3 fotografie riproducenti l'attuale stato dei luoghi) attestanti la esecuzione dei lavori di messa in sicurezza della SP 209 da parte della . Parte_1
Disattesa l'istanza di inibitoria ed acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza cartolare del 3.4.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte autorizzate, la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini di legge ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti difensivi.
********
I. - In rito
§. Premesso che, trovandosi la causa in fase decisoria, deve intendersi superata l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348 bis cpc, si osserva preliminarmente che l'impugnazione principale, tempestivamente proposta, soddisfa il requisito formale prescritto dall'art. 342 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile, essendo stati chiaramente individuati i punti della motivazione della sentenza gravata sottoposti a critica ed illustrata la diversa ricostruzione dei fatti prospettata dall'ente appellante, che, in definitiva, ha rappresentato alla corte un contenuto completo delle
4 proprie censure sì da permettere il raffronto immediato fra le motivazioni della pronuncia impugnata e le motivazioni addotte nell'atto di appello.
Per ormai consolidato insegnamento giurisprudenziale: “gli artt. 342 e
434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla
l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”(Cass., Sez. Unite, 2017/n. 27199; nello stesso senso, da ultimo, Cass., Sez. Unite, 2022/n. 36481).
§. Sempre in rito, si osserva che: “In tema di processo di appello, in ossequio al principio del "tantum devolutum quantum appellatum" di cui all'articolo 342 cod. proc. civ., il quale importa non solo la delimitazione del campo del riesame della sentenza impugnata ma anche l'identificazione, attraverso il contenuto e la portata delle censure, dei punti investiti dall'impugnazione e delle ragioni per le quali si invoca la riforma delle decisioni, i motivi debbono essere tutti specificati nell'atto di appello (con cui si consuma il diritto di impugnazione), sicché restano precluse nel corso dell'ulteriore attività processuale sia la precisazione di censure esposte nell'atto di appello in modo generico, che la possibilità di ampliamenti successivi delle censure originariamente dedotte” (Cass. 6630/2006; cfr., nello stesso senso, Cass. 7849/2001, Cass. 11673/2008 e Cass. 10930/2022).
In applicazione di tale consolidato insegnamento giurisprudenziale, è pertanto inammissibile la proposizione, da parte dell' , Parte_2 per la prima volta con la conclusionale dell'1.6.2025 (pagg. 29-31), di censure relative a parti della sentenza originariamente non impugnate, con particolare riguardo alla quantificazione dei danni operata dal tribunale ed ai criteri al fine utilizzati, mai ritualmente contestati con l'atto di appello (né, peraltro, in sede di precisazione delle conclusioni;
cfr. note scritte autorizzate del 31.3.2025), il cui esame resta dunque precluso alla corte.
§. Infine, sempre in rito, va disattesa l'eccezione, sollevata in conclusionale dall'ente appellante, di inammissibilità del gravame incidentale, che risulta di contro ritualmente proposto ex artt.
343 e 166 c.p.c., con comparsa depositata in data 23.12.2020, nel termine di almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione, fissata in citazione per il 22.1.2021, e che, a fronte della notifica (in data 22.7.2020) della sentenza impugnata da parte degli odierni
5 appellati, con conseguente decorrenza del termine breve per l'impugnazione anche per il notificante (Cass., Sez. Un., 6278/2019), va qualificato quale appello incidentale tardivo ex art. 334 cpc, nella specie sicuramente ammissibile perché finalizzato a resistere all'avversa impugnazione, diretta a mettere in discussione l'assetto di interessi derivanti dalla pronuncia gravata.
Al riguardo, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che: “In base al principio dell'interesse all'impugnazione, l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile, a tutela della reale utilità della parte che la propone, tutte le volte in cui l'impugnazione principale mette in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale la parte aveva inizialmente prestato acquiescenza;
conseguentemente, è ammissibile, sia quando riveste la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando assume le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale.” (Cass. 10477/2024; nello stesso senso, Cass. 26139/2022).
II. - Nel merito
§. Va preliminarmente esaminato il gravame principale, con cui la
, con un unico articolato motivo di doglianza, Parte_1 assume che il primo giudice avrebbe errato:
1) nel ricondurre la fattispecie concreta alla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., da ritenere inapplicabile nei confronti della P.A. nel caso in cui il bene produttivo di danno sia, come nella specie, di notevole estensione e sottoposto ad un uso generale e diretto da parte dei terzi;2) nel ritenere provata la responsabilità dell'ente anche - a voler concedere - ex art. 2051 c.c., non avendo gli attori compiutamente assolto all'onere probatorio su di essi gravante, restando indimostrata la sussistenza del nesso causale tra l'evento e la condotta dell'ente provinciale, mancando proprio la prova che il sinistro sia avvenuto come conseguenza della particolare condizione della strada, da ritenersi unicamente l'occasione e non la causa dell'incidente; 3) nel valutare il materiale istruttorio acquisito, ritenendo sussistente, sebbene non provato da parte attrice, il nesso causale tra la caduta del veicolo nella scarpata e la mancanza della barriera protettiva, nonostante dalla CTU espletata nel procedimento penale, ritualmente acquisita in giudizio, fosse emersa l'incontestata responsabilità per la pericolosa condotta di guida assunta nell'occasione dal conducente, come pure dichiarata dal medesimo giudicante, idonea ad integrare il caso fortuito, estraneo alla sfera di azione dell'ente e sufficiente da solo a determinare il danno, con conseguente esclusione di qualsivoglia responsabilità dell'ente provinciale convenuto.
6 Nel richiamare, pertanto, le risultanze della CTU redatta dall'ing.
su incarico conferito ex artt. 359 e 360 c.p.p. dal Persona_2
P.M. presso il Tribunale di Benevento (proc. RGNR 8074/2015), che aveva accertato in maniera scientifica che la vittima sig.ra
[...]
nell'occasione di tempo e luogo, aveva tenuto una Per_1 condotta di guida connotata da peculiare imprudenza e negligenza, non rispettando le basilari norme del codice della strada, oltre a disattendere completamente la medesima segnaletica di pericolo ivi esistente, assume che alcuna colpa, ad alcun titolo, poteva addebitarsi all'ente provinciale per una asserita cattiva manutenzione od omessa vigilanza a discapito della sicurezza degli utenti, avendo la Parte_1
[...
predisposto ogni accorgimento e dispositivo previsto dalla Pt_1 normativa in relazione al tipo di strada e al livello di “pericolosità”, vieppiù che il CTU aveva chiarito che “l'ente proprietario della strada provinciale n. 209 non aveva l'obbligo “stricto sensu” di provvedere ad integrare l'installazione della barriera laterale di sicurezza in quel tratto”. Deduce, al riguardo, che: “Nella specie la strada provinciale n° 209 è una strada di tipo F e presenta una segnaletica verticale ben precisa atta a far conoscere preventivamente agli utenti della via le condizioni plano-altimetriche e di pericolosità della stessa. Infatti, nel senso di marcia Casalbore – SS 90 esiste la seguente segnaletica: 1) limite di velocità di 50 km orari;
2) segnale di pericolo per sagoma deformata;
3) divieto di sorpasso tra autovetture. Le condizioni stradali rilevate durante l'incidente non hanno generato sinistri, né prima né dopo l'evento oltre alla considerazione che a tutt' oggi la circolazione continua a svolgersi in sicurezza. […] trattandosi di tratto di strada locale di tipo F e, quindi, non soggetta alle prescrizioni di cui al D.M.
1992 s.m.i., l'Amministrazione ha così assolto compiutamente a tutti i suoi compiti di vigilanza e manutenzione. Di contro, il giudice di prime cure, lo si ribadisce, ha assolutamente stravolto gli esiti del mezzo istruttorio da essa stessa ammesso (CT penale), omettendo qualsiasi motivazione in merito”.
A dire della provincia di , dunque, il tribunale sarebbe dovuto Pt_1 pervenire ad una diversa ragionevole e motivata conclusione e, cioè, che, se il conducente del veicolo non avesse tenuto una condotta di guida negligente e pericolosa, irrispettosa del prescritto limite di velocità e degli altri segnali di pericolo pure presenti e noti (poiché zona di sua abituale percorrenza), avrebbe avuto la possibilità di arrestare la vettura in tempo utile, indipendentemente dalla presenza o meno di un guard-rail, di talché, in sostanza, l'eccesso di velocità della sarebbe stata una causa non prevedibile ex ante, di per sé sola Per_1 idonea a determinare il tragico evento.
§. Tutti i profili di censura vanno disattesi.
7 Si osserva innanzitutto che, contrariamente a quanto dedotto dall'ente provinciale, correttamente il tribunale riconduceva la fattispecie in esame nell'alveo di applicabilità dell'art. 2051 c.c., non rilevando in senso contrario l'estensione della strada oggetto di custodia della P.A.
Invero, per ormai consolidato insegnamento giurisprudenziale: “L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura
o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, sussistendo la relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa” (così, da ultimo, Cass. 12988/2024; nello stesso senso, Cass. 8935/2013, Cass. 2480/2018, Cass. 11152/2023 e Cass.
14798/2023).
A tali principi si è ispirato il primo giudice che, lungi dal rendere una motivazione contraddittoria, dopo aver richiamato l'iniziale
(restrittivo) orientamento della Suprema Corte in tema di applicabilità alla P.A. della responsabilità ex art. 2051 c.c, in presenza di beni di notevole estensione o sottoposti ad un uso generale e diretto da parte di terzi (pagg.
2-4 della sentenza gravata), evidenziava che, in tempi più recenti, l'anzidetto indirizzo era stato superato, affermandosi un diverso principio di diritto, e precisamente: <<[…] che agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è sempre applicabile l'art. 2051 c.c. in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione (Corte di Cass. 7763/2007, 2308/2007, 8157/2009, 24529/2009),
e la responsabilità può essere esclusa dal fortuito, individuabile questo in relazione a quelle situazioni di pericolo provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nel caso di specie, non è dato individuare>>.
Ricondotta la fattispecie in esame alla responsabilità da cose in custodia ed al conseguente regime probatorio, del pari correttamente il tribunale evidenziava la “necessità per l'attore di dimostrare soltanto l'esistenza del nesso di causalità tra la res in custodia ed il danno arrecato, spettando al custode - rectius la P.A. - l'onere di provare il fortuito, ossia l'esistenza di fatti straordinari ed imprevedibili in grado di recidere il nesso eziologico che lega l'evento lesivo alla cosa
(Corte di Cassazione 15 gennaio 2003 n. 472); fortuito che, si ritiene, possa anche consistere nella stessa condotta del danneggiato” (pag. 5 della sentenza).
§. Ferma, dunque, l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., osserva la corte che il tribunale, valutando criticamente le risultanze della CTU espletata in sede penale, riteneva comprovata, con diffuse e condivise
8 argomentazioni, la sussistenza del nesso causale tra la res in custodia
(la strada e le sue pertinenze) e l'evento lesivo, riconoscendo la corresponsabilità (nella misura del 40%) della Parte_1 nella causazione del tragico evento.
Evidenziava infatti il primo giudice che, ferma la (maggiore) responsabilità della in ordine al verificarsi del sinistro (per non Per_1 avere adeguato la velocità allo stato dei luoghi), l'evento lesivo per cui
è causa non si sarebbe ragionevolmente verificato con tale gravità
(ossia provocando la morte del conducente del veicolo), se la avesse protetto adeguatamente il tratto della Parte_1 strada provinciale in questione con idonee barriere di sicurezza.
In particolare, il tribunale, dopo aver rilevato che il CTU nominato in sede penale aveva concluso il proprio elaborato affermando che la strada provinciale teatro del sinistro n. 209 è una strada di tipo F con la seguente segnaletica: limite di velocità a 50 km/h, segnale di pericolo per sagoma deforme, divieto di sorpasso tra autovetture, appurando, altresì, che la velocità del veicolo prima di uscire fuori strada doveva essere pari a 78 Km/h., nel prendere poi specifica posizione sull'assenza del guard-rail nel tratto in cui si verificava il tragico evento, evidenziava: <quanto alla mancanza di barriere protettive il ct ha concluso sulla base dell della normativa vigente in subiecta materia che l provinciale non aveva stricto sensu provvedere istallazione delle stesse essendosi verificate le condizioni cogenti costituite da interventi adeguamento tratti significativi sede stradale ai fini messa sicurezza e per lavori tipo strutturali. orbene con riguardo all punto ed particolare presenza va invero rilevato la giurisprudenza legittimit afferma ormai modo concorde principio al quale>“quand'anche l'adozione di specifiche misure di sicurezza non fosse prevista all'epoca del sinistro da alcuna norma astrattamente riferibile ad una determinata strada, la P.A. ha, comunque, l'obbligo di valutare in concreto se quella strada possa costituire un rischio per la incolumità degli utenti atteso che la colpa della prima può consistere sia nella inosservanza di specifiche norme prescrittive, sia nella valutazione delle generali regole di prudenza e perizia”. Si afferma anche che “la circostanza che per una determinata strada il d.m. 223/92 non imponga in astratto l'adozione di misure di sicurezza non esime la P.A dal valutare, in concreto, sempre e comunque ai sensi dell'art. 14 codice strada, se quella strada possa costituire un rischio per la sicurezza degli utenti. Ne consegue che ove il sinistro sia riconducibile in tutto o in parte all'assenza o inadeguatezza delle barriere di protezione non vale ad interrompere il rapporto di derivazione causale e ad integrare il fortuito la mera circostanza che a determinare il sinistro abbia contribuito la condotta colposa dell'agente”.
Applicando tali principi alla fattispecie de qua deve, pertanto, ritenersi sussistente, con riguardo a tale profilo, la responsabilità della Parte_1
. Ed invero il tratto stradale in questione, come risulta dalla
[...]
9 relazione in atti, si presenta come un tratto caratterizzato da curve pericolose, sagoma deformata, presenza di ghiaia sul manto stradale, ed ai margini una scarpata con pendenza superiore al 60%, ha, dunque, di per sé una intrinseca pericolosità che avrebbe dovuto giustificare il ricorso alle barriere di sicurezza, nel caso di specie mancanti. L'uscita fuori strada di un veicolo, in ragione della particolare conformazione dello stato dei luoghi, si palesa come particolarmente pericolosa proprio per la presenza della scarpata di 13 mt con alberi di alto fusto e pietre rocciose, che può determinare facilmente un aggravarsi dei danni. A conferma di ciò va evidenziato che risulta allegata da parte attrice missiva del Sindaco del comune di Casalbore datata
09.06.2015 con la quale è stata espressamente richiesta, alla luce delle istanze dei cittadini e del verificarsi di diversi sinistri, l'istallazione sul tratto di strada de quo di barriere protettive. […] Sulla base della istruttoria svolta, deve, pertanto, ritenersi provata l'esistenza del nesso eziologico tra la condotta negligente dell'ente proprietario e il danno subito dall'attore, quindi, la responsabilità della nella causazione del sinistro per cui Parte_1
è causa ex art. 2051 c.c.>>.
Motivazione minimamente scalfita dall'appellante, che si limitava, in tal sede, a riproporre le obiezioni già svolte in prime cure, senza tuttavia contrastare le specifiche argomentazioni del tribunale che, contrariamente a quanto si legge nell'atto di gravame, pur richiamando le conclusioni, di natura tecnica, rassegnate dal CTU nella perizia espletata in sede penale (che riteneva, peraltro, ben motivata sul piano tecnico-scientifico, e idonea a poter trarre utili argomenti di prova), evidenziava, sotto il profilo giuridico, come, nella specie, benché la non avesse un obbligo stricto sensu Parte_1 di provvedere alla installazione di barriere protettive, nondimeno l'oggettiva ed intrinseca pericolosità del tratto di strada ove si verificava la fuoriuscita del veicolo condotto dalla avrebbe Per_1 imposto il ricorso a dette barriere, la cui rilevata assenza integrava pertanto una condotta colposa, rilevante ai fini del riconoscimento della responsabilità dell'ente proprietario/custode della strada ex art. 2051 c.c.
Conclusione fondata sull'accurato e condiviso esame delle risultanze documentali in atti.
Emerge, infatti, dalla stessa CTU, ed ancor prima dal rapporto dei
Carabinieri di Montecalvo Irpino, intervenuti nell'immediatezza per i primi accertamenti, che la SP 209, al Km. 1+200, luogo del sinistro, oltre a non essere in buone condizioni di manutenzione, costituiva oggettiva fonte di pericolo in caso di fuoriuscita dei veicoli dal margine laterale (sinistro) della sede stradale , data l'esistenza di una ripidissima scarpata, dell'altezza (dalla strada) di metri 13,80, con rilevante pendenza, superiore al 60%.
Tanto si desume, in particolare, dai rilievi eseguiti dagli agenti intervenuti, che così ricostruivano la dinamica del sinistro: “La signora
10 alla guida del veicolo A, …., stava percorrendo la SP 209, Persona_1 con direzione di marcia centro abitato Casalbore – SS 90bis, quando, giunta all'altezza del Km 1+200, …., nei pressi del civico 12, corrispondente all'abitazione di , perdeva il controllo del veicolo da lei Persona_3 condotto, presumibilmente a causa della velocità non commisurata alle condizioni della strada, caratterizzata, in quel tratto, dalla presenza di ghiaia ai margini della corsia e dalle cattive condizioni della sede stradale presentante delle anomalie, quali buchi e avvallamenti. Il veicolo, ormai fuori controllo, invadeva la corsia opposta di marcia e terminava la propria corsa in una scarpata e quindi sulla strada al di sotto di questa. Precipitato su detta strada, il veicolo continuava la corsa per poi fermarsi in un campo di grano. Durante la caduta verso il basso, la veniva sbalzata fuori Per_1 dall'abitacolo e batteva la testa contro delle rocce presenti lungo la parete della scarpata. Si sottolinea che la SP 209, al KM. 1+ 200, luogo del sinistro
è priva di guard-rail. Sul luogo venivano eseguiti rilievi fotografici e planimetrici” (cfr. rapporto in atti, con allegato “Schizzo planimetrico”, che indica l'altezza della scarpata dalla strada, con cui si precisava:
“N.B. Nella corsia in direzione SS 90bis vi è presente una notevole quantità di breccione dove il veicolo ha avuto lo sbandamento perdita di controllo del veicolo, nella parte sx al senso di marcia dello stesso e mancante di guard- rail”).
Del pari, lo stesso CTU nominato in sede penale, pur evidenziando che, sulla scorta del quadro normativo di riferimento sulle barriere di sicurezza (in particolare il DM 223/1992 e la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 21 luglio 2010), la provincia non aveva l'obbligo di installare barriere protettive nel tratto di strada in discorso (cfr. paragrafo 3.3 dell'elaborato, in particolare pag. 40 e segg.), sottolineava, nondimeno, l'oggettiva pericolosità di tale tratto, affermando (pag. 44): “Pertanto, alla luce del dettato normativo vigente, ancorché il tratto stradale in esame ove si verificò il sinistro costituisce una zona da proteggere vista la presenza di una scarpata in rilevato con pendenza superiore ai 2/3, per l'ente proprietario della strada nr. 209, non vi era l'obbligo stricto sensu di provvedere ad integrare l'installazione delle barriere laterali di sicurezza in quel tratto, non essendosi verificate, per quanto a conoscenza dello scrivente e in assenza di ulteriori riferimenti da parte della provincia di a fronte delle richieste, le condizioni Pt_1 cogenti costituite da interventi di adeguamento di tratti significativi della sede stradale ai fini della messa in sicurezza e/o per lavori di tipo strutturale
a seguito di modifiche del traffico veicolare”.
Orbene, in punto di diritto, si osserva che la Suprema Corte, in analoga fattispecie, involgente l'esame della normativa in tema di barriere protettive, ha recentemente affermato che: <<…come è noto, i guardrail (detti anche barriere stradali o barriere di contenimento stradale) sono dispositivi di sicurezza stradale che: possono presentarsi in diversi formati a seconda delle necessità del luogo in cui vengono installati;
sono classificabili in diverse categorie a seconda della loro destinazione e
11 ubicazione;
ma hanno sempre come funzione fondamentale: da un lato, di impedire a un veicolo di uscire dalla carreggiata, agendo come una barriera protettiva;
dall'altro, di evitare collisioni frontali, prevenendo la possibilità che i veicoli sbandino nella corsia opposta. Nel nostro ordinamento, la progettazione, la validazione e l'installazione delle barriere stradali di sicurezza ha formato oggetto, dapprima, del D.M. n. 223 del 1992 e, poi, del
D.M. n. 2367 del 2004, successivamente integrato da diverse circolari.
Attualmente, i guardrail installati in Italia e in tutta l'Unione Europea sono tenuti al rispetto dei criteri stabiliti dalla norma armonizzata UNI EN 1317.
In tema di responsabilità civile della pubblica amministrazione per la manutenzione di una strada, sotto il profilo dell'omessa predisposizione delle opere accessorie laterali alla sede stradale, questa Corte ha precisato che:
- le regole di comune prudenza e le disposizioni regolamentari in tema di manutenzione delle strade pubbliche non impongono al gestore, in base al rapporto di custodia, o comunque al principio del neminem laedere,
l'apposizione di una recinzione dell'intera rete viaria, mediante guardrail, anche nei tratti oggettivamente non pericolosi, al fine di neutralizzare qualsivoglia anomalia nella condotta di guida degli utenti (Cass. n.
15723/2011);
- la circostanza che l'adozione di specifiche misure di sicurezza non sia prevista da alcuna norma astrattamente riferibile ad una determinata strada non esime la P.A. medesima dal valutare comunque, in concreto, ai sensi dell'art. 14 del codice della strada, se quella strada possa costituire un rischio per l'incolumità degli utenti, atteso che la colpa della prima può consistere sia nell'inosservanza di specifiche norme prescrittive (colpa specifica), sia nella violazione delle regole generali di prudenza e di perizia (colpa generica) (Cass. n. 10916/2017);
- la custodia esercitata dal proprietario o gestore della strada non è limitata alla sola carreggiata, ma si estende anche agli elementi accessori o pertinenze, ivi comprese eventuali barriere laterali con funzione di contenimento e protezione della sede stradale, sicché, ove si lamenti un danno derivante dalla loro assenza (o inadeguatezza), la circostanza che alla causazione dello stesso abbia contribuito la condotta colposa dell'utente della strada non è idonea ad integrare il caso fortuito, occorrendo accertare giudizialmente la resistenza che la presenza di un'adeguata barriera avrebbe potuto opporre all'urto da parte del mezzo (Cass. n. 26527/2020)>> (così, in motivazione, Cass. 11950/2024; nello stesso senso, Corte d'Appello
Napoli, Sez. IV, 18/10/2024, n. 4179, che afferma: “[...]in tema di responsabilità civile della P.A. per la manutenzione di una strada, la circostanza che l'adozione di specifiche misure di sicurezza non sia prevista da alcuna norma astrattamente riferibile a una determinata strada, non esime la P.A. medesima nel valutare comunque, in concreto, ai sensi dell'art.
14 del codice della strada, se quella strada possa costituire un rischio per
l'incolumità degli utenti, atteso che la colpa della prima può consistere sia nell'osservanza di specifiche norme prescrittive (colpa specifica), sia nella violazione delle regole generali di prudenza e di perizia (colpa generica)”).
12 A tali principi di diritto, cui si intende dare continuità, si è chiaramente uniformato il tribunale, che, pur riconoscendo la preponderante
(motivata) responsabilità della in considerazione della gravità Per_1 della sua condotta di giuda, caratterizzata da eccesso di velocità (78 km/h, ben superiore al limite prescritto e segnalato di 50 km/h) tale da farle perdere il controllo del veicolo finendo nell'opposta corsia di marcia, vieppiù inadeguata in considerazione della segnalata pericolosità (per sagoma deformata) e delle carenti condizioni manutentive del manto stradale (note alla vittima, che praticava abitualmente i luoghi per recarsi al lavoro), condivisibilmente e legittimamente affermava la corresponsabilità dell'ente convenuto, rilevando come l'assenza di barriere protettive, funzionali proprio ad attutire le conseguenze degli impatti violenti, avesse concorso in modo evidente nella causazione del sinistro, avendo consentito la fuoriuscita del veicolo dalla sede stradale e la conseguente caduta nella sottostante scarpata, con pendenza superiore a 2/3, vieppiù pericolosa per la presenza, sulle pareti, di alberi e grosse pietre, contro le quali, difatti, la sbalzata fuori dall'abitacolo durante la caduta verso il Per_1 basso, colpiva il capo.
A ciò si aggiunga che, nella specie, ulteriore evidente riprova dell'oggettiva intrinseca pericolosità dei luoghi, tale da richiedere ab origine l'adozione - nel tratto di strada di cui si discute - di cautele idonee a prevenire ed evitare la caduta di veicoli nella sottostante scarpata, è l'avvenuta esecuzione, dopo il verificarsi del tragico evento, dei lavori di messa in sicurezza e di installazione di barriere protettive, come raffigurate nei rilievi fotografici ritualmente prodotti in tal sede dagli appellati (trattandosi di documenti di formazione sopravvenuta).
Restano così prive di pregio tutte le obiezioni sollevate dalla
[...]
, ed in particolare che il sinistro sia stato determinato, in via Parte_1 esclusiva, dall'imprudente condotta di guida della estranea Per_1 alla sfera di controllo dell'ente, non prevedibile né prevenibile con
l'uso dell'ordinaria diligenza, vieppiù ove si consideri che, per ormai consolidato insegnamento giurisprudenziale, in tema di responsabilità civile ex art. 2051 c.c., la custodia si concretizza non solo nel compimento sulla cosa degli interventi riparatori successivi, volti a neutralizzare, in un tempo ragionevole, gli elementi pericolosi non prevedibili, che si siano comunque verificati, ma anche in un'attività preventiva, che, sulla base di un giudizio di prevedibilità "ex ante", predisponga quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente attinenti alla cosa, di talché, in altri termini,
l'obbligo di manutenzione dei beni demaniali gravante sulla pubblica amministrazione si sostanzia tanto in un'attività preventiva, volta a predisporre le cautele necessarie per scongiurare danni
13 eziologicamente attinenti alla cosa custodita, quanto in un'attività ripristinatoria, volta ad eliminare il fattore imprevisto dalla serie causale di alterazione del bene (Cass. 1725/2019; nello stesso senso, ex multis, Cass. 14635/2015 e Cass. 11802/2016).
In particolare, la prevenzione e/o l'eliminazione della conseguenza pregiudizievole rientrano, direttamente e propriamente, nell'attività di custodia, che, ragionando invece al contrario, verrebbe ad essere
"svuotata" in quanto esonerata appunto da una ordinaria vigilanza della cosa, vale a dire una vigilanza atta a percepire e a comprendere non solo quel che è già accaduto (manutenzione in senso stretto) ma altresì quel che è prevedibile (manutenzione in senso lato, ovvero prevenzione). Vigilanza non è soltanto conoscere il presente, ma anche trarne le conseguenze per il futuro;
non è quindi solo accertare e rimediare, ma anche prevedere e prevenire. Il fortuito allora è quel che esorbita dall'attività custodiale, ovvero dall'area del possibile propria della vigilanza: il fortuito è quel che è impossibile vigilare…
… La vigilanza del custode, in ultima analisi, viene ad essere circoscritta dal suo opposto, cioè dal caso fortuito, che traduce in riferimento alla posizione del custode il generale principio ad impossibilia nemo tenetur. Le caratteristiche della cosa custodita, infatti, plasmano e delimitano il caso fortuito, configurando l'obbligo custodiale sotto il profilo ex ante, ovvero della prevedibilità che rientra quindi nella possibilità giuridica dell'adempimento dell'obbligo stesso (cfr., in motivazione, Cass. 1725/2019, cit.).
§. Acclarata, dunque, la corresponsabilità dell'ente appellante, osserva la corte che la , (solo) con la comparsa Parte_1 conclusionale depositata l'1.6.2025, ha chiesto, in via subordinata, in riforma della sentenza di primo grado, di “riconoscere un grado di responsabilità della maggiormente ridotto in Parte_1 proporzione al suo effettivo apporto causale concorrente nella determinazione dell'evento lesivo mortale e, comunque, non superiore al 10% max al 20%, comunque e ad ogni modo, con rideterminazione del quantum in ragione dell'effettivo apporto causale concorrente così come effettivamente ripartito tra le parti in causa, tenuto conto del danno effettivamente provato”, peraltro (come sopra si è detto) irritualmente contestando, per la prima volta (pagg. 29-31), la quantificazione dei danni effettuata dal tribunale ed i criteri al fine utilizzati.
D'altro canto, gli stretti congiunti della vittima, odierni appellati, hanno spiegato appello incidentale per sentir affermare la corresponsabilità della , ex art. 2051 c.c., in misura superiore Parte_1
a quella riconosciuta dal primo giudice, pari almeno all'80% (anziché al 40%), chiedendo conseguentemente il riconoscimento dell'80%
14 (anziché del 40%) degli importi (non contestati) quantificati nella sentenza gravata.
Tanto chiarito, ferma la liquidazione del danno operata dal tribunale, non tempestivamente (né specificamente) contestata dall'ente appellante, ritiene la corte, alla luce del rinnovato esame delle specifiche circostanze del caso concreto e delle rispettive condotte colpose, come emergenti dalle risultanze documentali in atti, che sia pienamente condivisibile la motivata graduazione di responsabilità operata dal primo giudice, che, dopo aver richiamato consolidati principi di diritto in materia di nesso di causalità in tema di responsabilità civile, vagliando se il comportamento irregolare dell'utente della strada avesse eliso, per la sua manifesta abnormità, il nesso causale con la situazione di pericolo creata da una specifica anomalia stradale, ovvero avesse solo contribuito, in concorso con la situazione predetta, a provocare il sinistro (pag. 8 della sentenza gravata), correttamente rilevava: <[…] Il comportamento colposo del danneggiato, in realtà, pur non potendosi considerare talmente grave da risultare il solo elemento causale dell'evento verificatosi, ha in ogni caso contribuito quale concausa alla verificazione del sinistro di cui si discorre;
il mancato apprestamento delle cautele necessarie alle particolari condizioni della strada, non svolse, invero, un ruolo di mera occasione nella genesi del sinistro, ma si è posto quale elemento determinante che, unitamente alla condotta omissiva dell' convenuto, produssero le tragiche conseguenze Pt_2 oggi lamentate. A ciò deve aggiungersi che la forza con cui la è stata Per_1 sbalzata fuori dal veicolo induce, altresì, a ritenere che la stessa non indossasse le cinture di sicurezza. Deve, pertanto, ritenersi provata la responsabilità concorrente della vittima, la quale, ad avviso di questo
Giudice, ha inciso nella misura del 60%, sulla causazione del sinistro de quo: invero, sebbene questa non abbia rispettato le regole di prudenza imposte, è indiscutibile nella fattispecie in esame la mancata adozione di opportune cautele da parte dell'Amministrazione convenuta>>.
§. In definitiva, dunque, sulla scorta di quanto precede, vanno rigettati sia l'appello principale, sia quello incidentale, con conseguente integrale conferma della sentenza gravata.
III. - Spese
Le spese del grado, tenuto conto della reciproca soccombenza, vanno integralmente compensate.
Ricorrono, infine, i presupposti per il versamento a carico sia dell'appellante principale, sia degli appellanti incidentali, in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma
1 quater, T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L.
228/12.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 3237
15 R.G.A.C. per l'anno 2020, tra le parti indicate in epigrafe, contro la sentenza del tribunale di Benevento n. 1002/2020, pubblicata in data
15.7.2020, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello principale e quello incidentale e, per l'effetto, conferma la pronuncia impugnata;
2. dispone l'integrale compensazione delle spese del grado;
3. da atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico sia dell'appellante principale, sia degli appellanti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Così deciso in Napoli il 25.6.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dr.ssa Ada Meterangelis Dr.ssa Assunta d'Amore
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