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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 04/12/2025, n. 1182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1182 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 2627/2025
TRIBUNALE DI PALMI
Settore lavoro
SENTENZA ex art. 429 cpc emessa a seguito deposito note scritte in sostituzione dell'udienza del 3.12.2025 art. 127 ter cpc nella persona del G.O.P., dott. Giovanni Rocco Vadalà, nella causa iscritta al n. 2627/2025 RG, assegnata con provvedimento del 15.11.2025 a seguito d'udienza a trattazione scritta del
12.11.2025, promossa
Da
- (CF: ) nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosa Crocitti ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Taurianova Via Pentolai, 17;
- ricorrente -
CONTRO
- (C.F. Controparte_1
), con sede legale in Roma, Via IV Novembre n. 144 e sede territoriale in Reggio P.IVA_1
Calabria Corso Garibaldi 635, elett.te domiciliato in Palmi via Bruno Buozzi n. 56, presso lo studio degli Avv.ti Patrizia Paola Cianci e A. Manuela Nucera, che lo rappresentano e difendono;
- (C.F. in pers. del Controparte_2 P.IVA_2
Dirigente e l.r.p.t., che rappresenta e difende l'ente, congiuntamente e/o separatamente, ai funzionari all'uopo delegati, elettivamente domiciliati presso la sede in Reggio Calabria, via
Monsignor Lanza, n. 11;
- (C.F. e P.I. ), in persona del l.r.p.t., con sede Controparte_3 P.IVA_3 in Roma (RM), Via Giuseppe Grezar n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio MAZZU' ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Reggio Calabria alla Via San Francesco da
Paola n. 14;
- resistenti -
1 AVVERSO
L'intimazione di pagamento n. 09420259003350003/000 notificata in data 07/08/2025, limitatamente a due sottese cartelle di pagamento n. 09420120027603232000 presumibilmente notificata in data 14/01/2013 ed afferente premio - sanzioni ed interessi CP_1
– anni 2010/2011/2012, importo € 4.089,38 e cartella di pagamento n. 09420150002200025000 presumibilmente notificata in data 15/05/2015 afferente sanzioni amministrative – Ispettorato
Lavoro di Reggio Calabria – anno 2012 – importo € 6.619,09, per un totale complessivo di €
10.717,47.
IL G.O.P. rilevato che per il presente procedimento è stata disposta la trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 3.12.2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite a cura della Cancelleria, preso atto del contenuto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti, avvertendo che la pubblicazione della sentenza tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con l'atto introduttivo parte ricorrente chiedeva di sentir dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 09420259003350003/000 notificata in data 07/08/2025 e l'inesigibilità dei crediti portati da due cartelle di pagamento per intervenuta prescrizione quinquennale: la n. 09420120027603232000 presumibilmente notificata in data 14/01/2013, afferente premio - sanzioni ed interessi – anni 2010/2011/2012, importo € 4.089,38 e la n. CP_1
09420150002200025000 presumibilmente notificata in data 15/05/2015 afferente sanzioni amministrative – Ispettorato Lavoro di Reggio Calabria – anno 2012, importo € 6.619,09, per un totale complessivo di € 10.717,47, per le quali espressamente delimitava la domanda giudiziale.
Eccepiva la nullità dell'atto opposto per omessa notifica degli atti precedenti, l'illegittimità delle pretese per prescrizione quinquennale ex art. 3 Legge 335/95 afferenti agli anni 2010/2011/2012 in quanto sino alla notifica del provvedimento oggetto di impugnazione non erano stati posti in essere atti interruttivi nonché l'inesigibilità del credito per intervenuta decadenza.
Concludeva chiedendo al giudice adito:
“1. accertare e dichiarare la mancanza di atti interruttivi;
2. accertare e dichiarare illegittimo l'atto opposto in quanto allo stesso non risultano allegati gli atti prodromici e presupposti;
2 3. accertare e dichiarare, comunque, che le somme portate dalla intimazione di pagamento e sottese cartelle sono inesigibili in quanto estinte per intervenuta prescrizione quinquennale;
4. accertare e dichiarare per l'effetto, l'inesigibilità delle somme per intervenuta decadenza.
5. Con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
- Costituzione Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro ( CP_1
Si costituiva l' contestando tutto quanto ex adverso dedotto, chiedendo il rigetto del ricorso CP_1 in opposizione in quanto infondato.
Specificava che la ditta individuale ricorrente che era inquadrata nel settore artigianato ed aveva iniziato l'attività il 20/03/2007 (denuncia di iscrizione del 16/04/2007) cessata nel 07/06/2013
(denuncia di cessazione del 05/07/2013).
Evidenziava che i titoli iscritti a ruolo erano: Rata Premio, Polizza Autonomi Artigiani, anno 2011, scad. 16/02/2011; Regolazione Premio, Polizza Dipendenti, anno 2010, scad. 16/02/2011
(autoliquidazione delle retribuzioni del 2010); Rata Premio, Polizza Dipendenti, anno 2011, scad.
16/02/2011; oltre Sanzioni civili per omissione mancato pagamento.
Precisava di aver iscritto a ruolo i propri crediti sulla base della denuncia delle retribuzioni effettuata dal ricorrente che non contestava di avere svolto attività negli anni per i quali veniva richiesto il premio, né provava di averlo corrisposto.
Deduceva, altresì, l'inammissibilità e infondatezza dell'opposizione ai sensi dell'art. 24, comma 5
e 6, del D. Lgs. 46/1999, poiché il termine per proporre opposizione contro l'iscrizione era di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento la cui inosservanza comportava il definitivo accertamento dei crediti.
In merito alla prescrizione chiariva che dopo l'iscrizione a ruolo la gestione del credito era affidata all' su cui incombeva l'onere della notifica della cartella e delle Controparte_4 intimazioni di pagamento atte all'interruzione della prescrizione, per cui i motivi dell'opposizione afferivano all'iter della cartella che era di esclusiva competenza del Concessionario cui spettava l'onere della notifica degli atti interruttivi.
Deduceva, altresì, che nel calcolo dei termini di prescrizione dovevano computarsi i termini di sospensione di cui alla normativa emergenziale da Covid-19.
Concludeva:
“-Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro adito, dichiarare inammissibile oltre che tardiva, la spiegata opposizione / domanda avversaria per come sopra eccepito e dedotto ed in ogni caso nel merito rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, oltre che non provato, con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre oneri riflessi al 23,8%.
3 -In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda giudiziale, compensare le spese di lite tra e il ricorrente per i motivi sopra esposti, con aggravio delle stesse a CP_1 carico del Concessionario della riscossione anche quelle in favore del concludente , CP_5 CP_1
e/o dichiarare la compensazione delle spese tra e la ricorrente per i motivi sopra esposti, CP_1
e la condanna alle spese di nei confronti dell'Istituto”. CP_5
- Costituzione Controparte_2
Si costituiva in giudizio l' tramite i funzionari Controparte_2 delegati, specificando che il ricorrente agiva nei confronti della Direzione Provinciale del Lavoro Con (odierno ).
Eccepiva il difetto di legittimazione a contraddire dell'ispettorato del lavoro in relazione alle censure inerenti alla fase della riscossione con conseguente carenza di legittimazione passiva dell'ente creditore ed estraneità in caso di eventuale soccombenza, evidenziando che controparte eccepiva esclusivamente la mancata notifica della cartella senza entrare nel merito della pretesa creditoria
Per mero scrupolo difensivo osservava che la cartella n. 09201500022000250000 era relativa all'Ordinanza ingiunzione n. 792/2013, emessa il 27/11/2013 per un importo di 4.159,10 euro, notificata il 2/12/2013 relativa ad infrazione commessa nel 2012 e che l'importo ingiunto veniva iscritto sul ruolo 2015/001027, reso esecutivo il 17/12/2014.
Ribadiva, quindi, l'estraneità dell'ente creditore alla fase della riscossione e al contempo, la ritualità dell'azione amministrativa dell' , già Controparte_2
, che legittimamente e nel rispetto del termine previsto dall'art. Controparte_7
28 L. 689/1981, aveva proceduto ad affidare il proprio credito al soggetto pubblico cui era stata devoluta ex lege l'attività di riscossione,
Conseguentemente, ai fini del governo delle spese di lite essendo l'eventuale l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'agente della riscossione, riteneva non ricorrere le condizioni per una condanna in solido alle spese di giudizio.
Concludeva chiedendo al Tribunale adito:
“- preliminarmente dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' e Controparte_8
Con comunque il difetto di legittimazione a contraddire del medesimo con riguardo alle censure che investono l'attività di CP_5
- nel merito dichiarare inammissibile l'azione in quanto tardiva ove esperita con intento recuperatorio e in ogni caso rigettare la domanda ex adverso in quanto infondata in fatto e diritto in relazione ad ogni ritenuta eccezione di merito che investa l'attività di competenza dell'ente creditore;
4 - con vittoria di spese di giudizio, oltre oneri ed accessori, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9
D.Lgs n. 149/2015;
- nella denegata ipotesi in cui vengano accolte le richieste di controparte per vizi inerenti alla procedura di riscossione di competenza di si chiede, per le ragioni in premessa esposte, CP_5 che la P.A. resistente sia tenuta indenne dalle spese di lite: “essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'agente della riscossione, per il principio di causalità non ricorrono le condizioni che impongono la condanna in solido alle spese di lite (cfr. ordinanza Cass. n. 7716 del 9 marzo 2022, v. anche sentenza Corte d'Appello di Reggio Cal., Sez. lavoro n. 344/2025).
Salvis juribus”.
- Costituzione Agenzia delle Entrate – Riscossione
Si costituiva in giudizio l' impugnando e contestando il dedotto Controparte_9 avversario.
Evidenziava che le cartelle di pagamento erano state regolarmente notificate e che nessuna prescrizione poteva essere invocata, avendo l' interrotto il decorso del termine quinquennale CP_5 mediante notifica in data 11/12/2017 dell'intimazione n. 09420179006577752000, e in data
22/02/2022 dell'intimazione n. 09420199010726831000, tenuto conto altresì della disciplina sospensiva dei termini di decadenza e di prescrizione dovuta all'emergenza sanitaria COVID-19 dall'08/03/2020 al 31/08/2021 (ben 542 giorni).
Concludeva chiedendo al Tribunale adito:
“➢ In via cautelare:
1) Rigettare la chiesta sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato non essendo stata provata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora;
➢ Nel merito:
2) Accertare e dichiarare la legittimità della procedura di riscossione e la regolarità della notifica Con delle cartelle sottese all' n 094 2025 9003350003 000 oggi impugnato;
Con
3) Accertare e dichiarare pienamente esigibile il credito riportato nell' n. 094 2025 Con Con 9003350003 000, stante la notifica dell' n. 094 2017 9006577752 000 e dell' n. 094 2019
9010726831 000 che interrompevano il decorso della prescrizione e stante la sospensione dei termini dettata dalla normativa emergenziale da Covid-19;
4) Dichiarare il Ricorrente al pagamento di quanto dovuto;
5) Con vittoria di onorari e spese di giudizio”.
5 MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Per il consolidato “principio della ragione più liquida” - secondo cui la tutela giurisdizionale deve risultare effettiva e celere per le parti in giudizio (Cass. Civ., SS.UU., n. 9936/2014. Cfr. Cass.
Civ., SS.UU., nn. 26242-3/2014) – è consentito al Giudice di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza dover esaminare previamente le altre questioni, anche se preliminari (Cass. Civ., n. 987/2018. Cfr. Cass.
Civ., nn. 23531/2016; 2853/2017 e 2909/2017).
Si precisa che a seguito della modifica apportata dalla legge n. 69/2009, la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132 c.p.c.), e la motivazione consiste, come previsto dall'art. 118 disp. att. c.p.c., nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
Per cui il giudice nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc. non è tenuto ad esaminare specificamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata e che le restanti questioni se non trattate non andranno per questo ritenute come omesse, ben potendo le stesse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
- Nel merito
Oggetto del giudizio è l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
09420259003350003/000 notificata in data 07/08/2025 ed alle sottese cartelle di pagamento per le quali espressamente delimitava la domanda giudiziale, per un totale complessivo di €
10.717,47:
1) n. 09420120027603232000 presumibilmente notificata in data 14/01/2013, afferente premio
- sanzioni ed interessi – anni 2010/2011/2012, importo € 4.089,38; CP_1
2) n. 09420150002200025000 presumibilmente notificata in data 15/05/2015 afferente sanzioni amministrative – Ispettorato Lavoro di Reggio Calabria – anno 2012 – importo € 6.619,09.
In particolare, parte ricorrente chiedeva la declaratoria di estinzione dei diritti degli Enti Impositori
a riscuotere le somme, deducendo l'intervenuto decorso del termine prescrizionale quinquennale ex art.3, commi 9 e 10, legge n. 335/95 ed art. 28 Legge n. 689/1981.
Il presente giudizio deve conseguentemente essere qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cpc, in quanto contenente domanda relativa all'accertamento dell'estinzione del credito fondato sui titoli esecutivi per intervenuta prescrizione estintiva di legge.
Va precisato, inoltre, che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione
6 della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 50, del D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, come ribadito dalla Suprema Corte di
Cassazione (Cass. 27.2.2007 n. 4506).
Pertanto, la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale.
Tuttavia, al debitore dei contributi è sempre consentito di contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere alla esecuzione coattiva degli stessi, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo (cartella/avviso).
In tal caso soccorre il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo (cd. sopravvenienze: quali, per esempio, compensazioni con crediti sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo, successivi pagamenti o sgravi della pretesa contributiva o, appunto, prescrizione successiva alla notifica della cartella).
Dunque, qualora il debitore non proceda ad impugnare nei termini di legge la cartella esattoriale gli è precluso di far valere successivamente l'effetto estintivo prescrizionale già precedentemente maturatosi ma non anche di far valere la prescrizione successiva.
“Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al
D.Lgs. n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 stesso decreto è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo. Cionondimeno, la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto,
e coperta dall'azione generale prevista dall'art. 615 c.p.c. In particolare, l'eventuale decorrenza del termine per l'esperimento dell'azione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, non rende incontrovertibile, come accade per i provvedimenti giurisdizionali non impugnati, la cartella esattoriale, ma preclude solamente la possibilità di contestare vizi di merito o di forma relativi al titolo e cioè alla cartella esattoriale, lasciando all'interessato la possibilità, ove vi siano i presupposti, di esperire l'azione di opposizione all'esecuzione per far valere la prescrizione, che costituisce un vizio successivo alla formazione del titolo” (Cass. sez. Lav. n. 9784 del 26/05/2020).
Peraltro, trattandosi di prescrizione di contributi previdenziali, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza della materia civile, e ciò
7 impedisce l'operatività della regola generale dell'inammissibilità di un'azione di accertamento negativo il cui unico oggetto si sostanzia nell'affermazione della prescrizione.
Ciò, anche considerando che la prescrizione dei crediti contributivi è rilevabile d'ufficio dal
Giudice (Cass. 29294/2020).
La prescrizione dei crediti contributivi, dunque, non può essere rinunciata dal contribuente e può essere formulata anche oltre il termine di 40 giorni e la successiva intimazione di pagamento non rileva se notificata dopo i 5 anni di prescrizione.
Tale termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo.
Va premesso, in proposito, che, in tema di prescrizione, con la previsione di cui all'art. 3, commi
9 e 10, legge n. 335/95, il legislatore ha ridotto i termini prescrizionali a 5 anni anche per periodi anteriori all'entrata in vigore della legge.
Pertanto, per quanto attiene l'eccezione di prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento opposta, si osserva quanto segue.
- Notifica cartelle di pagamento
1) - Cartella di pagamento n. 09420120027603232000 presumibilmente notificata in data
14/01/2013, afferente premio - sanzioni ed interessi – anni 2010/2011/2012, vedi avviso CP_1 di ricevimento art. 26 D.P.R. n. 602/1973 (all. 6 . CP_5
Dalla documentazione prodotta agli atti del giudizio emerge come la suddetta cartella risulti regolarmente notificata in data 14/01/2013 mediante consegna a mani della moglie (
[...]
) a mezzo Racc./AR, avendo nell'occasione l'Ente adottato quale procedura di Pt_2 notificazione quella di cui all'art. 26 D.P.R. n. 602/1973.
È noto che l'agente per la riscossione dispone di una pluralità di modalità di cui può liberamente CP_ avvalersi per notificate i propri atti (analogamente per l' per la notifica degli avvisi di addebito).
In particolare, per quanto di interesse nel presente giudizio, l'art. 26 D.P.R. n. 602/1973 dispone, tra l'altro, che la notifica possa essere effettuata anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento e che in tal caso “la notificazione si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone indicate dalla legge”.
Ai sensi della citata normativa l'agente per la riscossione è legittimato a notificare la cartella esattoriale in via diretta mediante raccomandata con avviso di ricevimento ed in tal caso la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle
8 persone previste dal secondo comma (ora terzo), ossia “persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda” dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, senza altri adempimenti.
Si tratta, peraltro, di una previsione speciale che esclude la contemporanea operatività delle ulteriori modalità indicate nel codice di procedura civile o all'art. 60 D.P.R. n. 600/1973, richiamate solo in via residuale (comma 6) ovvero per l'ipotesi di irreperibilità del destinatario o di rifiuto di ricevere la copia (comma 4).
Dunque, qualora l'agente per la riscossione si sia avvalso della procedura di cui all'art. 26 comma
1 e 3 D.P.R. n. 602/1973 e la cartella esattoriale sia stata ricevuto da un familiare o da un addetto al ritiro, la notifica è di per sé valida e non necessita dell'integrazione mediante invio della raccomandata di avviso al destinatario.
Deve perciò rilevarsi che a dispetto di quanto sostenuto da parte ricorrente, tale notifica deve ritenersi valida, anche in assenza di CAN o CAD, nelle ipotesi in cui il ricevente era persona diversa dal destinatario (familiare convivente o incaricato al ritiro) o quando la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza.
Si tratta di principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità e concretamente applicato anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità che di merito:“La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso
è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata" (Cass. n. 1108/2011).
“É validamente eseguita ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/73 la notifica della cartella esattoriale mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in caso di notifica al portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, prevedendo lo stesso art. 26 il rinvio al D.P.R. n. 600/1973 art. 60 unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo. Ne discende che non è adempimento
9 necessario, per il perfezionamento del procedimento notificatorio, l'invio della raccomandata integrativa al destinatario, invece richiesto dall' art. 139 c.p.c. e dal suddetto articolo 60” (Cass.
n. 28872 del 12/11/2018).
“Ai sensi dell'art. 26 D.P.R. n. 602/1973, l'Agente della Riscossione può procedere direttamente alla notifica della cartella di pagamento a mezzo dell'ordinario servizio postale, con la conseguenza che la notifica si intenda perfezionata mediante la consegna anche a persona diversa dal destinatario, senza la necessità, in questo caso, della spedizione di una seconda raccomandata solo per l'ipotesi di notifica di atti giudiziari” (cfr. Comm. trib. reg. Roma, (Lazio) sez. XI, 26/09/2017, n.5523).
“In tema di notificazione a mezzo del servizio postale della cartella emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative, la notificazione può essere eseguita anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento: la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 prevede una modalità di notifica integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è
l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario
è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione” (Trib. Roma sez.
XIII n. 11788 dell'1/09/2020).
Si è detto, quindi, che la notifica ai sensi del citato art. 26 si perfeziona anche con la consegna ad un familiare convivente o a persona dichiaratasi addetta al ritiro, purché ovviamente sia eseguita presso la residenza o il domicilio o la sede o l'ufficio del destinatario.
In tal caso l'efficacia della notifica è correlata alla presunzione legislativa della conoscibilità da parte del destinatario proprio per la consegna a chi in quel luogo (riferibile al destinatario) ed in quel momento era presente.
La dichiarazione del notificatore al riguardo (cioè, sul luogo della notifica e sulla dichiarazione della parte che ha ricevuto la consegna) è assistita dalla fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700
c.c. e può essere contestata solo con la querela di falso.
Il principio è condiviso nella più recente elaborazione giurisprudenziale della Suprema Corte ed anche in quella del Distretto: “Se mancano nell'avviso di ricevimento le generalità della persona
10 cui l'atto è stato consegnato (nella specie, un familiare convivente con il destinatario), adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all' art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata” (Cass. n. 19680 del 21/09/2020).
“La cartella esattoriale, così come l'intimazione di pagamento, può essere notificata anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma,
e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art.2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata” (Trib. Reggio Calabria n. 354 del
17/03/2020).
Nel caso di specie l'opponente non ha proposto querela di falso, sicché non può dubitarsi dell'effetto legale conseguente alle indicazioni contenute nella relata di notificazione della cartella esattoriale. Né il destinatario ha dedotto e provato che il luogo ove è stata eseguita la notificazione non era in concreto a sé riferibile, così da rescindere il legame tra la presunzione di conoscenza e la presenza in quel luogo delle persone qualificate di cui all'art. 26 D.P.R. n. 602/1973 (cfr. Cass.
n. 10543 del 15/04/2019).
2) - Cartella di pagamento n. 09420150002200025000 presuntivamente notificata in data
15/05/2015 afferente sanzioni amministrative – Ispettorato Lavoro di Reggio Calabria – anno
2012 –.
Dalla documentazione agli atti del giudizio (all. 7 , la stessa risulta regolarmente CP_5 notificata per irreperibilità relativa della notifica art. 139 cpc, mediante consegna a mani della moglie del destinatario ( ) all'indirizzo del contribuente, con avviso di deposito Parte_2 nella casa comunale e successivo invio di comunicazione a mezzo Raccomandata di avviso di
11 avvenuta notifica (CAN), avendo nell'occasione l'Ente adottato quale procedura di notificazione quella di cui all'art. 60 del D.P.R. 29/9/1973, n. 600 e dell'art. 26 del D.P.R. 29/9/1973, n. 602.
Relativamente alla notificazione della cartella di pagamento, l'art. 26 del D.P.R. n.
602/1973 dispone che: “Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto”, cioè del D.P.R. n. 600/1973.
Infatti, il comma 1, lett. a), dell'art. 60 del D.P.R. 600/1973, prevede che “se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata”.
La Corte di Cassazione con l'ordinanza 14093/2022 ha specificato che “in tema di avviso di accertamento, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica.
L'invio, dunque, della raccomandata informativa è un adempimento essenziale previsto espressamente dalla legge nei casi in cui gli atti tributari vengano consegnati a persone diverse dal destinatario, e il suo difetto rende illegittimo il procedimento stesso.
Tale principio viene ulteriormente ribadito con l'ordinanza n. 6243/2024 della Suprema Corte, riguardo alla consegna di una cartella di pagamento a persona diversa dal destinatario, la quale ha affermato che “La raccomandata informativa è, dunque, espressamente richiesta dalla disposizione di legge. Questa Corte, come ritenuto in plurime decisioni, ha però espressamente precisato che la disposizione prevede esclusivamente la spedizione di una “lettera raccomandata”, non quindi di una raccomandata con avviso di ricevimento (Cass. n.
20863/2017; Cass. n. 2868/2017; Cass. n. 17235/2017; Cass. n. 2377/2022)”.
Pertanto, dalla lettura della norma e dell'orientamento giurisprudenziale emerge come non è prevista ai fini della validità della notifica la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento, ma solo la prova dell'invio della comunicazione informativa.
Nel nostro caso, dagli atti prodotti in giudizi dall' si rinviene la data in cui è stato CP_5 consegnato il plico e la persona che lo ha ricevuto, il numero della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuta notifica (CAN) e la data dell'invio.
La notifica si ha pertanto per avvenuta nella data della consegna del plico contenente l'atto Parte giudiziario (15/05/2015) e non nella data di consegna della .
12 È stata dunque fornita la prova della spedizione della necessaria raccomandata informativa, con conseguente regolarità e validità della notifica della cartella di pagamento.
- Inammissibilità vizi formali
Risultano, inoltre, inammissibili, le eccezioni relative a vizi formali sollevate da parte ricorrente come la decadenza art. 25 DPR n. 602/1973, qualificabili come opposizione "agli atti esecutivi", in quanto tardive rispetto al termine di 20 giorni dalla conoscenza degli atti impugnati, ex art. 617
c.p.c. richiamato dall'art. 29, decreto legislativo n. 46/1999.
Nel caso di specie, le cartelle venivano notificate rispettivamente il 14/01/2013 e 15/05/2015 e non opposte, mentre l'intimazione impugnata veniva notificava il 26.4.2025 ed il ricorso in opposizione iscritto a ruolo il 5.6.2025.
- Atti interruttivi della prescrizione
Per quanto attiene gli atti interruttivi della prescrizione, risultando le cartelle di pagamento regolarmente notificate e non opposte nel termine perentorio di legge, il credito è divenuto incontrovertibile ma può ancora essere contestato quale opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per fatti estintivi sopravvenuti alla notifica della cartella come la prescrizione,
i quali termini ricominceranno a decorrere dalla notifica del titolo esecutivo.
Ebbene dalla documentazione agli atti del giudizio (all.ti 8 e 9 , risulta che l'intimazione CP_5 di pagamento n. 09420179006577752000, afferente alla cartella di pagamento n.
09420120027603232000 notificata in data 14/01/2013 e l'intimazione di pagamento n.
09420199010726831000 relativa sia alla predetta cartella n. 09420120027603232000 che alla cartella n. 09420150002200025000 notificata in data 15/05/2015, risultano regolarmente notificate rispettivamente in data in data 11/12/2017 e 22/02/2022.
Emerge difatti come entrambe le intimazioni siano state notificate per irreperibilità relativa della notifica art. 139 cpc, mediante consegna a mani della moglie del destinatario (
[...]
) e all'indirizzo dello stesso, con avviso di deposito nella casa comunale e successivo Pt_2 invio di comunicazione a mezzo Raccomandata di avviso di avvenuta notifica ( avendo Pt_3 nell'occasione l'Ente adottato quale procedura di notificazione quella di cui all'art. 60 del D.P.R.
29/9/1973, n. 600 e dell'art. 26 del D.P.R. 29/9/1973, n. 602.
L'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 dispone che: “Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto”, cioè del D.P.R. n. 600/1973.
Infatti, il comma 1, lett. a), dell'art. 60 del D.P.R. 600/1973, prevede che “se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della
13 notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata”.
La Corte di Cassazione con l'ordinanza 14093/2022 ha specificato che “in tema di avviso di accertamento, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica.
L'invio, dunque, della raccomandata informativa è un adempimento essenziale previsto espressamente dalla legge nei casi in cui gli atti tributari vengano consegnati a persone diverse dal destinatario, e il suo difetto rende illegittimo il procedimento stesso.
Ed ancora, la Suprema Corte con l'ordinanza n. 6243/2024, riguardo alla consegna di una cartella di pagamento a persona diversa dal destinatario, ha affermato che “La raccomandata informativa è, dunque, espressamente richiesta dalla disposizione di legge. Questa Corte, come ritenuto in plurime decisioni, ha però espressamente precisato che la disposizione prevede esclusivamente la spedizione di una “lettera raccomandata”, non quindi di una raccomandata con avviso di ricevimento (Cass. n. 20863/2017; Cass. n. 2868/2017; Cass. n. 17235/2017; Cass.
n. 2377/2022)”.
Pertanto, non è prevista ai fini della validità della notifica la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento, ma solo la prova dell'invio della comunicazione informativa.
Nel nostro caso, dagli atti prodotti in giudizi dall' si rinviene la data in cui è stato CP_5 consegnato il plico e la persona che lo ha ricevuto, il numero della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuta notifica (CAN) e la data dell'invio.
La notifica si ha pertanto per avvenuta nella data della consegna del plico contenente l'atto giudiziario (11/12/2017 e 22/02/2022) e non nella data di consegna della CAN.
È stata dunque fornita la prova della spedizione della necessaria raccomandata informativa, con conseguente regolarità e validità della notifica della cartella di pagamento.
- Sospensione dei termini di prescrizione COVID 19
Inoltre, ai fini della richiesta di accertamento della prescrizione dei crediti portati dalle suindicate cartelle di pagamento, occorre tenere conto, ratione temporis, della sospensione dei termini di prescrizione (ben 542 giorni) disposta dalla legislazione legata all'emergenza COVID 19 (dal
D.L. 18/2020 Cura Italia che sospendeva i termini di notifica delle cartelle e di prescrizione dall'8.3.2020 al Decreto Sostegni Bis ex D.L. 73/2021 al 31.8.2021).
14 Tale normativa emergenziale infatti aveva disposto il blocco della notificazione degli atti di riscossione esattoriale con le conseguenze che essendo venuta meno per espressa previsione legislativa la possibilità per l' di procedere con la notificazione di atti della riscossione, per il CP_5 corrispondente periodo doveva intendersi sospeso il decorso prescrizionale costituendo la prescrizione una sanzione per l'inattività colpevole dell'agente della riscossione che non può trovare riscontro nel casi di specie.
Sul punto, la Suprema Corte, con Sentenza n. 960/2025, ha chiarito che i termini vanno spostati in avanti per tutto l'arco temporale interessato dalla sospensione: “… occorre ricordare che l'art. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto "Cura Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000,
n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
L'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all . Occorre pertanto Controparte_4 interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
La stessa Corte d'Appello di Reggio Calabria con la sentenza n. 226/2025 del 9.4.2025 ha specificato che “… La sospensione in questione ha operato, dunque, dall'8 marzo 2020 sino a
15 tutto il 31 agosto 2021, con la conseguenza che i versamenti dovevano essere effettuati entro la fine del mese successivo alla fine del periodo di sospensione in unica soluzione”.
- Prescrizione
Ciò posto, ne consegue che per la cartella di pagamento n. 09420120027603232000 notificata in data 14/01/2013 con termine di prescrizione il 14.1.2018, tenuto conto della notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420179006577752000 (11/12/2017), con nuovo termine di prescrizione all'11.12.2022 e della notifica dell'intimazione n. 09420199010726831000
(22.2.2022), con termine prescrizionale al 22.2.2027, nonché dei 542 giorni da aggiungere per la normativa emergenziale Covid 19, alla data di notifica dell'intimazione opposta n.
09420259003350003000 (07/08/2025), aventi tutti efficacia interruttiva, non era maturato il termine di prescrizione quinquennale ex L. 335/95.
Mentre, per la cartella n. 09420150002200025000 notificata in data 15/05/2015, afferente sanzioni amministrative - Ispettorato Lavoro di Reggio Calabria - con termine di prescrizione il 15.5.2020, tenuto conto dei 542 giorni da aggiungere per la normativa emergenziale Covid 19
(dall'8.3.2020 al 31.8.2021), con nuovo termine di prescrizione all'8.11.2021, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420199010726831000 (22.2.2022) era già maturato il termine di prescrizione quinquennale ex dall'art. 28 L. 689/1981, analogamente alla data di notifica dell'intimazione opposta n. 09420259003350003000 (07/08/2025).
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In definitiva, alla luce di quanto esposto, deve essere accolta la domanda di prescrizione dei crediti portati dalla cartella 09420150002200025000 e, per l'effetto, deve esser dichiarata la nullità parziale dell'intimazione di pagamento opposta n. 09420259003350003000, limitatamente alla suddetta cartella, in quanto non dovuti i relativi crediti.
Mentre deve essere rigettata la domanda di prescrizione dei crediti portati dalla cartella di pagamento n. 09420120027603232000 e, conseguentemente, dovuti i relativi importi.
- Le spese di lite
Le spese processuali, vista la parziale reciproca soccombenza, vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Ogni diversa domanda, eccezione, istanza e difesa disattesa, così provvede:
1. accerta e dichiara la prescrizione dei crediti portati cartella 09420150002200025000 e, conseguentemente, non dovuti i relativi importi;
16 2. per l'effetto, annulla parzialmente l'intimazione di pagamento opposta n.
09420259003350003000, limitatamente alla suddetta cartella in quanto non sorretta da validi crediti;
3. rigetta la domanda di prescrizione dei crediti portati dalla cartella di pagamento n.
09420120027603232000 di cui ne ribadisce la validità e, conseguentemente, dovuti i relativi importi;
4. compensa le spese di giudizio tra le parti;
5. manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti costituite.
Palmi, 4.12.2025
IL G.O.P. Dott. Giovanni Rocco Vadalà
17
TRIBUNALE DI PALMI
Settore lavoro
SENTENZA ex art. 429 cpc emessa a seguito deposito note scritte in sostituzione dell'udienza del 3.12.2025 art. 127 ter cpc nella persona del G.O.P., dott. Giovanni Rocco Vadalà, nella causa iscritta al n. 2627/2025 RG, assegnata con provvedimento del 15.11.2025 a seguito d'udienza a trattazione scritta del
12.11.2025, promossa
Da
- (CF: ) nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosa Crocitti ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Taurianova Via Pentolai, 17;
- ricorrente -
CONTRO
- (C.F. Controparte_1
), con sede legale in Roma, Via IV Novembre n. 144 e sede territoriale in Reggio P.IVA_1
Calabria Corso Garibaldi 635, elett.te domiciliato in Palmi via Bruno Buozzi n. 56, presso lo studio degli Avv.ti Patrizia Paola Cianci e A. Manuela Nucera, che lo rappresentano e difendono;
- (C.F. in pers. del Controparte_2 P.IVA_2
Dirigente e l.r.p.t., che rappresenta e difende l'ente, congiuntamente e/o separatamente, ai funzionari all'uopo delegati, elettivamente domiciliati presso la sede in Reggio Calabria, via
Monsignor Lanza, n. 11;
- (C.F. e P.I. ), in persona del l.r.p.t., con sede Controparte_3 P.IVA_3 in Roma (RM), Via Giuseppe Grezar n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio MAZZU' ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Reggio Calabria alla Via San Francesco da
Paola n. 14;
- resistenti -
1 AVVERSO
L'intimazione di pagamento n. 09420259003350003/000 notificata in data 07/08/2025, limitatamente a due sottese cartelle di pagamento n. 09420120027603232000 presumibilmente notificata in data 14/01/2013 ed afferente premio - sanzioni ed interessi CP_1
– anni 2010/2011/2012, importo € 4.089,38 e cartella di pagamento n. 09420150002200025000 presumibilmente notificata in data 15/05/2015 afferente sanzioni amministrative – Ispettorato
Lavoro di Reggio Calabria – anno 2012 – importo € 6.619,09, per un totale complessivo di €
10.717,47.
IL G.O.P. rilevato che per il presente procedimento è stata disposta la trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 3.12.2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite a cura della Cancelleria, preso atto del contenuto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti, avvertendo che la pubblicazione della sentenza tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con l'atto introduttivo parte ricorrente chiedeva di sentir dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 09420259003350003/000 notificata in data 07/08/2025 e l'inesigibilità dei crediti portati da due cartelle di pagamento per intervenuta prescrizione quinquennale: la n. 09420120027603232000 presumibilmente notificata in data 14/01/2013, afferente premio - sanzioni ed interessi – anni 2010/2011/2012, importo € 4.089,38 e la n. CP_1
09420150002200025000 presumibilmente notificata in data 15/05/2015 afferente sanzioni amministrative – Ispettorato Lavoro di Reggio Calabria – anno 2012, importo € 6.619,09, per un totale complessivo di € 10.717,47, per le quali espressamente delimitava la domanda giudiziale.
Eccepiva la nullità dell'atto opposto per omessa notifica degli atti precedenti, l'illegittimità delle pretese per prescrizione quinquennale ex art. 3 Legge 335/95 afferenti agli anni 2010/2011/2012 in quanto sino alla notifica del provvedimento oggetto di impugnazione non erano stati posti in essere atti interruttivi nonché l'inesigibilità del credito per intervenuta decadenza.
Concludeva chiedendo al giudice adito:
“1. accertare e dichiarare la mancanza di atti interruttivi;
2. accertare e dichiarare illegittimo l'atto opposto in quanto allo stesso non risultano allegati gli atti prodromici e presupposti;
2 3. accertare e dichiarare, comunque, che le somme portate dalla intimazione di pagamento e sottese cartelle sono inesigibili in quanto estinte per intervenuta prescrizione quinquennale;
4. accertare e dichiarare per l'effetto, l'inesigibilità delle somme per intervenuta decadenza.
5. Con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
- Costituzione Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro ( CP_1
Si costituiva l' contestando tutto quanto ex adverso dedotto, chiedendo il rigetto del ricorso CP_1 in opposizione in quanto infondato.
Specificava che la ditta individuale ricorrente che era inquadrata nel settore artigianato ed aveva iniziato l'attività il 20/03/2007 (denuncia di iscrizione del 16/04/2007) cessata nel 07/06/2013
(denuncia di cessazione del 05/07/2013).
Evidenziava che i titoli iscritti a ruolo erano: Rata Premio, Polizza Autonomi Artigiani, anno 2011, scad. 16/02/2011; Regolazione Premio, Polizza Dipendenti, anno 2010, scad. 16/02/2011
(autoliquidazione delle retribuzioni del 2010); Rata Premio, Polizza Dipendenti, anno 2011, scad.
16/02/2011; oltre Sanzioni civili per omissione mancato pagamento.
Precisava di aver iscritto a ruolo i propri crediti sulla base della denuncia delle retribuzioni effettuata dal ricorrente che non contestava di avere svolto attività negli anni per i quali veniva richiesto il premio, né provava di averlo corrisposto.
Deduceva, altresì, l'inammissibilità e infondatezza dell'opposizione ai sensi dell'art. 24, comma 5
e 6, del D. Lgs. 46/1999, poiché il termine per proporre opposizione contro l'iscrizione era di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento la cui inosservanza comportava il definitivo accertamento dei crediti.
In merito alla prescrizione chiariva che dopo l'iscrizione a ruolo la gestione del credito era affidata all' su cui incombeva l'onere della notifica della cartella e delle Controparte_4 intimazioni di pagamento atte all'interruzione della prescrizione, per cui i motivi dell'opposizione afferivano all'iter della cartella che era di esclusiva competenza del Concessionario cui spettava l'onere della notifica degli atti interruttivi.
Deduceva, altresì, che nel calcolo dei termini di prescrizione dovevano computarsi i termini di sospensione di cui alla normativa emergenziale da Covid-19.
Concludeva:
“-Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro adito, dichiarare inammissibile oltre che tardiva, la spiegata opposizione / domanda avversaria per come sopra eccepito e dedotto ed in ogni caso nel merito rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, oltre che non provato, con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre oneri riflessi al 23,8%.
3 -In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda giudiziale, compensare le spese di lite tra e il ricorrente per i motivi sopra esposti, con aggravio delle stesse a CP_1 carico del Concessionario della riscossione anche quelle in favore del concludente , CP_5 CP_1
e/o dichiarare la compensazione delle spese tra e la ricorrente per i motivi sopra esposti, CP_1
e la condanna alle spese di nei confronti dell'Istituto”. CP_5
- Costituzione Controparte_2
Si costituiva in giudizio l' tramite i funzionari Controparte_2 delegati, specificando che il ricorrente agiva nei confronti della Direzione Provinciale del Lavoro Con (odierno ).
Eccepiva il difetto di legittimazione a contraddire dell'ispettorato del lavoro in relazione alle censure inerenti alla fase della riscossione con conseguente carenza di legittimazione passiva dell'ente creditore ed estraneità in caso di eventuale soccombenza, evidenziando che controparte eccepiva esclusivamente la mancata notifica della cartella senza entrare nel merito della pretesa creditoria
Per mero scrupolo difensivo osservava che la cartella n. 09201500022000250000 era relativa all'Ordinanza ingiunzione n. 792/2013, emessa il 27/11/2013 per un importo di 4.159,10 euro, notificata il 2/12/2013 relativa ad infrazione commessa nel 2012 e che l'importo ingiunto veniva iscritto sul ruolo 2015/001027, reso esecutivo il 17/12/2014.
Ribadiva, quindi, l'estraneità dell'ente creditore alla fase della riscossione e al contempo, la ritualità dell'azione amministrativa dell' , già Controparte_2
, che legittimamente e nel rispetto del termine previsto dall'art. Controparte_7
28 L. 689/1981, aveva proceduto ad affidare il proprio credito al soggetto pubblico cui era stata devoluta ex lege l'attività di riscossione,
Conseguentemente, ai fini del governo delle spese di lite essendo l'eventuale l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'agente della riscossione, riteneva non ricorrere le condizioni per una condanna in solido alle spese di giudizio.
Concludeva chiedendo al Tribunale adito:
“- preliminarmente dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' e Controparte_8
Con comunque il difetto di legittimazione a contraddire del medesimo con riguardo alle censure che investono l'attività di CP_5
- nel merito dichiarare inammissibile l'azione in quanto tardiva ove esperita con intento recuperatorio e in ogni caso rigettare la domanda ex adverso in quanto infondata in fatto e diritto in relazione ad ogni ritenuta eccezione di merito che investa l'attività di competenza dell'ente creditore;
4 - con vittoria di spese di giudizio, oltre oneri ed accessori, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9
D.Lgs n. 149/2015;
- nella denegata ipotesi in cui vengano accolte le richieste di controparte per vizi inerenti alla procedura di riscossione di competenza di si chiede, per le ragioni in premessa esposte, CP_5 che la P.A. resistente sia tenuta indenne dalle spese di lite: “essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'agente della riscossione, per il principio di causalità non ricorrono le condizioni che impongono la condanna in solido alle spese di lite (cfr. ordinanza Cass. n. 7716 del 9 marzo 2022, v. anche sentenza Corte d'Appello di Reggio Cal., Sez. lavoro n. 344/2025).
Salvis juribus”.
- Costituzione Agenzia delle Entrate – Riscossione
Si costituiva in giudizio l' impugnando e contestando il dedotto Controparte_9 avversario.
Evidenziava che le cartelle di pagamento erano state regolarmente notificate e che nessuna prescrizione poteva essere invocata, avendo l' interrotto il decorso del termine quinquennale CP_5 mediante notifica in data 11/12/2017 dell'intimazione n. 09420179006577752000, e in data
22/02/2022 dell'intimazione n. 09420199010726831000, tenuto conto altresì della disciplina sospensiva dei termini di decadenza e di prescrizione dovuta all'emergenza sanitaria COVID-19 dall'08/03/2020 al 31/08/2021 (ben 542 giorni).
Concludeva chiedendo al Tribunale adito:
“➢ In via cautelare:
1) Rigettare la chiesta sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato non essendo stata provata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora;
➢ Nel merito:
2) Accertare e dichiarare la legittimità della procedura di riscossione e la regolarità della notifica Con delle cartelle sottese all' n 094 2025 9003350003 000 oggi impugnato;
Con
3) Accertare e dichiarare pienamente esigibile il credito riportato nell' n. 094 2025 Con Con 9003350003 000, stante la notifica dell' n. 094 2017 9006577752 000 e dell' n. 094 2019
9010726831 000 che interrompevano il decorso della prescrizione e stante la sospensione dei termini dettata dalla normativa emergenziale da Covid-19;
4) Dichiarare il Ricorrente al pagamento di quanto dovuto;
5) Con vittoria di onorari e spese di giudizio”.
5 MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Per il consolidato “principio della ragione più liquida” - secondo cui la tutela giurisdizionale deve risultare effettiva e celere per le parti in giudizio (Cass. Civ., SS.UU., n. 9936/2014. Cfr. Cass.
Civ., SS.UU., nn. 26242-3/2014) – è consentito al Giudice di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza dover esaminare previamente le altre questioni, anche se preliminari (Cass. Civ., n. 987/2018. Cfr. Cass.
Civ., nn. 23531/2016; 2853/2017 e 2909/2017).
Si precisa che a seguito della modifica apportata dalla legge n. 69/2009, la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132 c.p.c.), e la motivazione consiste, come previsto dall'art. 118 disp. att. c.p.c., nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
Per cui il giudice nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc. non è tenuto ad esaminare specificamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata e che le restanti questioni se non trattate non andranno per questo ritenute come omesse, ben potendo le stesse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
- Nel merito
Oggetto del giudizio è l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
09420259003350003/000 notificata in data 07/08/2025 ed alle sottese cartelle di pagamento per le quali espressamente delimitava la domanda giudiziale, per un totale complessivo di €
10.717,47:
1) n. 09420120027603232000 presumibilmente notificata in data 14/01/2013, afferente premio
- sanzioni ed interessi – anni 2010/2011/2012, importo € 4.089,38; CP_1
2) n. 09420150002200025000 presumibilmente notificata in data 15/05/2015 afferente sanzioni amministrative – Ispettorato Lavoro di Reggio Calabria – anno 2012 – importo € 6.619,09.
In particolare, parte ricorrente chiedeva la declaratoria di estinzione dei diritti degli Enti Impositori
a riscuotere le somme, deducendo l'intervenuto decorso del termine prescrizionale quinquennale ex art.3, commi 9 e 10, legge n. 335/95 ed art. 28 Legge n. 689/1981.
Il presente giudizio deve conseguentemente essere qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cpc, in quanto contenente domanda relativa all'accertamento dell'estinzione del credito fondato sui titoli esecutivi per intervenuta prescrizione estintiva di legge.
Va precisato, inoltre, che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione
6 della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 50, del D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, come ribadito dalla Suprema Corte di
Cassazione (Cass. 27.2.2007 n. 4506).
Pertanto, la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale.
Tuttavia, al debitore dei contributi è sempre consentito di contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere alla esecuzione coattiva degli stessi, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo (cartella/avviso).
In tal caso soccorre il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo (cd. sopravvenienze: quali, per esempio, compensazioni con crediti sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo, successivi pagamenti o sgravi della pretesa contributiva o, appunto, prescrizione successiva alla notifica della cartella).
Dunque, qualora il debitore non proceda ad impugnare nei termini di legge la cartella esattoriale gli è precluso di far valere successivamente l'effetto estintivo prescrizionale già precedentemente maturatosi ma non anche di far valere la prescrizione successiva.
“Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al
D.Lgs. n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 stesso decreto è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo. Cionondimeno, la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto,
e coperta dall'azione generale prevista dall'art. 615 c.p.c. In particolare, l'eventuale decorrenza del termine per l'esperimento dell'azione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, non rende incontrovertibile, come accade per i provvedimenti giurisdizionali non impugnati, la cartella esattoriale, ma preclude solamente la possibilità di contestare vizi di merito o di forma relativi al titolo e cioè alla cartella esattoriale, lasciando all'interessato la possibilità, ove vi siano i presupposti, di esperire l'azione di opposizione all'esecuzione per far valere la prescrizione, che costituisce un vizio successivo alla formazione del titolo” (Cass. sez. Lav. n. 9784 del 26/05/2020).
Peraltro, trattandosi di prescrizione di contributi previdenziali, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza della materia civile, e ciò
7 impedisce l'operatività della regola generale dell'inammissibilità di un'azione di accertamento negativo il cui unico oggetto si sostanzia nell'affermazione della prescrizione.
Ciò, anche considerando che la prescrizione dei crediti contributivi è rilevabile d'ufficio dal
Giudice (Cass. 29294/2020).
La prescrizione dei crediti contributivi, dunque, non può essere rinunciata dal contribuente e può essere formulata anche oltre il termine di 40 giorni e la successiva intimazione di pagamento non rileva se notificata dopo i 5 anni di prescrizione.
Tale termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo.
Va premesso, in proposito, che, in tema di prescrizione, con la previsione di cui all'art. 3, commi
9 e 10, legge n. 335/95, il legislatore ha ridotto i termini prescrizionali a 5 anni anche per periodi anteriori all'entrata in vigore della legge.
Pertanto, per quanto attiene l'eccezione di prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento opposta, si osserva quanto segue.
- Notifica cartelle di pagamento
1) - Cartella di pagamento n. 09420120027603232000 presumibilmente notificata in data
14/01/2013, afferente premio - sanzioni ed interessi – anni 2010/2011/2012, vedi avviso CP_1 di ricevimento art. 26 D.P.R. n. 602/1973 (all. 6 . CP_5
Dalla documentazione prodotta agli atti del giudizio emerge come la suddetta cartella risulti regolarmente notificata in data 14/01/2013 mediante consegna a mani della moglie (
[...]
) a mezzo Racc./AR, avendo nell'occasione l'Ente adottato quale procedura di Pt_2 notificazione quella di cui all'art. 26 D.P.R. n. 602/1973.
È noto che l'agente per la riscossione dispone di una pluralità di modalità di cui può liberamente CP_ avvalersi per notificate i propri atti (analogamente per l' per la notifica degli avvisi di addebito).
In particolare, per quanto di interesse nel presente giudizio, l'art. 26 D.P.R. n. 602/1973 dispone, tra l'altro, che la notifica possa essere effettuata anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento e che in tal caso “la notificazione si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone indicate dalla legge”.
Ai sensi della citata normativa l'agente per la riscossione è legittimato a notificare la cartella esattoriale in via diretta mediante raccomandata con avviso di ricevimento ed in tal caso la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle
8 persone previste dal secondo comma (ora terzo), ossia “persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda” dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, senza altri adempimenti.
Si tratta, peraltro, di una previsione speciale che esclude la contemporanea operatività delle ulteriori modalità indicate nel codice di procedura civile o all'art. 60 D.P.R. n. 600/1973, richiamate solo in via residuale (comma 6) ovvero per l'ipotesi di irreperibilità del destinatario o di rifiuto di ricevere la copia (comma 4).
Dunque, qualora l'agente per la riscossione si sia avvalso della procedura di cui all'art. 26 comma
1 e 3 D.P.R. n. 602/1973 e la cartella esattoriale sia stata ricevuto da un familiare o da un addetto al ritiro, la notifica è di per sé valida e non necessita dell'integrazione mediante invio della raccomandata di avviso al destinatario.
Deve perciò rilevarsi che a dispetto di quanto sostenuto da parte ricorrente, tale notifica deve ritenersi valida, anche in assenza di CAN o CAD, nelle ipotesi in cui il ricevente era persona diversa dal destinatario (familiare convivente o incaricato al ritiro) o quando la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza.
Si tratta di principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità e concretamente applicato anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità che di merito:“La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso
è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata" (Cass. n. 1108/2011).
“É validamente eseguita ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/73 la notifica della cartella esattoriale mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in caso di notifica al portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, prevedendo lo stesso art. 26 il rinvio al D.P.R. n. 600/1973 art. 60 unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo. Ne discende che non è adempimento
9 necessario, per il perfezionamento del procedimento notificatorio, l'invio della raccomandata integrativa al destinatario, invece richiesto dall' art. 139 c.p.c. e dal suddetto articolo 60” (Cass.
n. 28872 del 12/11/2018).
“Ai sensi dell'art. 26 D.P.R. n. 602/1973, l'Agente della Riscossione può procedere direttamente alla notifica della cartella di pagamento a mezzo dell'ordinario servizio postale, con la conseguenza che la notifica si intenda perfezionata mediante la consegna anche a persona diversa dal destinatario, senza la necessità, in questo caso, della spedizione di una seconda raccomandata solo per l'ipotesi di notifica di atti giudiziari” (cfr. Comm. trib. reg. Roma, (Lazio) sez. XI, 26/09/2017, n.5523).
“In tema di notificazione a mezzo del servizio postale della cartella emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative, la notificazione può essere eseguita anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento: la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 prevede una modalità di notifica integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è
l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario
è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione” (Trib. Roma sez.
XIII n. 11788 dell'1/09/2020).
Si è detto, quindi, che la notifica ai sensi del citato art. 26 si perfeziona anche con la consegna ad un familiare convivente o a persona dichiaratasi addetta al ritiro, purché ovviamente sia eseguita presso la residenza o il domicilio o la sede o l'ufficio del destinatario.
In tal caso l'efficacia della notifica è correlata alla presunzione legislativa della conoscibilità da parte del destinatario proprio per la consegna a chi in quel luogo (riferibile al destinatario) ed in quel momento era presente.
La dichiarazione del notificatore al riguardo (cioè, sul luogo della notifica e sulla dichiarazione della parte che ha ricevuto la consegna) è assistita dalla fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700
c.c. e può essere contestata solo con la querela di falso.
Il principio è condiviso nella più recente elaborazione giurisprudenziale della Suprema Corte ed anche in quella del Distretto: “Se mancano nell'avviso di ricevimento le generalità della persona
10 cui l'atto è stato consegnato (nella specie, un familiare convivente con il destinatario), adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all' art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata” (Cass. n. 19680 del 21/09/2020).
“La cartella esattoriale, così come l'intimazione di pagamento, può essere notificata anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma,
e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art.2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata” (Trib. Reggio Calabria n. 354 del
17/03/2020).
Nel caso di specie l'opponente non ha proposto querela di falso, sicché non può dubitarsi dell'effetto legale conseguente alle indicazioni contenute nella relata di notificazione della cartella esattoriale. Né il destinatario ha dedotto e provato che il luogo ove è stata eseguita la notificazione non era in concreto a sé riferibile, così da rescindere il legame tra la presunzione di conoscenza e la presenza in quel luogo delle persone qualificate di cui all'art. 26 D.P.R. n. 602/1973 (cfr. Cass.
n. 10543 del 15/04/2019).
2) - Cartella di pagamento n. 09420150002200025000 presuntivamente notificata in data
15/05/2015 afferente sanzioni amministrative – Ispettorato Lavoro di Reggio Calabria – anno
2012 –.
Dalla documentazione agli atti del giudizio (all. 7 , la stessa risulta regolarmente CP_5 notificata per irreperibilità relativa della notifica art. 139 cpc, mediante consegna a mani della moglie del destinatario ( ) all'indirizzo del contribuente, con avviso di deposito Parte_2 nella casa comunale e successivo invio di comunicazione a mezzo Raccomandata di avviso di
11 avvenuta notifica (CAN), avendo nell'occasione l'Ente adottato quale procedura di notificazione quella di cui all'art. 60 del D.P.R. 29/9/1973, n. 600 e dell'art. 26 del D.P.R. 29/9/1973, n. 602.
Relativamente alla notificazione della cartella di pagamento, l'art. 26 del D.P.R. n.
602/1973 dispone che: “Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto”, cioè del D.P.R. n. 600/1973.
Infatti, il comma 1, lett. a), dell'art. 60 del D.P.R. 600/1973, prevede che “se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata”.
La Corte di Cassazione con l'ordinanza 14093/2022 ha specificato che “in tema di avviso di accertamento, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica.
L'invio, dunque, della raccomandata informativa è un adempimento essenziale previsto espressamente dalla legge nei casi in cui gli atti tributari vengano consegnati a persone diverse dal destinatario, e il suo difetto rende illegittimo il procedimento stesso.
Tale principio viene ulteriormente ribadito con l'ordinanza n. 6243/2024 della Suprema Corte, riguardo alla consegna di una cartella di pagamento a persona diversa dal destinatario, la quale ha affermato che “La raccomandata informativa è, dunque, espressamente richiesta dalla disposizione di legge. Questa Corte, come ritenuto in plurime decisioni, ha però espressamente precisato che la disposizione prevede esclusivamente la spedizione di una “lettera raccomandata”, non quindi di una raccomandata con avviso di ricevimento (Cass. n.
20863/2017; Cass. n. 2868/2017; Cass. n. 17235/2017; Cass. n. 2377/2022)”.
Pertanto, dalla lettura della norma e dell'orientamento giurisprudenziale emerge come non è prevista ai fini della validità della notifica la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento, ma solo la prova dell'invio della comunicazione informativa.
Nel nostro caso, dagli atti prodotti in giudizi dall' si rinviene la data in cui è stato CP_5 consegnato il plico e la persona che lo ha ricevuto, il numero della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuta notifica (CAN) e la data dell'invio.
La notifica si ha pertanto per avvenuta nella data della consegna del plico contenente l'atto Parte giudiziario (15/05/2015) e non nella data di consegna della .
12 È stata dunque fornita la prova della spedizione della necessaria raccomandata informativa, con conseguente regolarità e validità della notifica della cartella di pagamento.
- Inammissibilità vizi formali
Risultano, inoltre, inammissibili, le eccezioni relative a vizi formali sollevate da parte ricorrente come la decadenza art. 25 DPR n. 602/1973, qualificabili come opposizione "agli atti esecutivi", in quanto tardive rispetto al termine di 20 giorni dalla conoscenza degli atti impugnati, ex art. 617
c.p.c. richiamato dall'art. 29, decreto legislativo n. 46/1999.
Nel caso di specie, le cartelle venivano notificate rispettivamente il 14/01/2013 e 15/05/2015 e non opposte, mentre l'intimazione impugnata veniva notificava il 26.4.2025 ed il ricorso in opposizione iscritto a ruolo il 5.6.2025.
- Atti interruttivi della prescrizione
Per quanto attiene gli atti interruttivi della prescrizione, risultando le cartelle di pagamento regolarmente notificate e non opposte nel termine perentorio di legge, il credito è divenuto incontrovertibile ma può ancora essere contestato quale opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per fatti estintivi sopravvenuti alla notifica della cartella come la prescrizione,
i quali termini ricominceranno a decorrere dalla notifica del titolo esecutivo.
Ebbene dalla documentazione agli atti del giudizio (all.ti 8 e 9 , risulta che l'intimazione CP_5 di pagamento n. 09420179006577752000, afferente alla cartella di pagamento n.
09420120027603232000 notificata in data 14/01/2013 e l'intimazione di pagamento n.
09420199010726831000 relativa sia alla predetta cartella n. 09420120027603232000 che alla cartella n. 09420150002200025000 notificata in data 15/05/2015, risultano regolarmente notificate rispettivamente in data in data 11/12/2017 e 22/02/2022.
Emerge difatti come entrambe le intimazioni siano state notificate per irreperibilità relativa della notifica art. 139 cpc, mediante consegna a mani della moglie del destinatario (
[...]
) e all'indirizzo dello stesso, con avviso di deposito nella casa comunale e successivo Pt_2 invio di comunicazione a mezzo Raccomandata di avviso di avvenuta notifica ( avendo Pt_3 nell'occasione l'Ente adottato quale procedura di notificazione quella di cui all'art. 60 del D.P.R.
29/9/1973, n. 600 e dell'art. 26 del D.P.R. 29/9/1973, n. 602.
L'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 dispone che: “Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto”, cioè del D.P.R. n. 600/1973.
Infatti, il comma 1, lett. a), dell'art. 60 del D.P.R. 600/1973, prevede che “se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della
13 notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata”.
La Corte di Cassazione con l'ordinanza 14093/2022 ha specificato che “in tema di avviso di accertamento, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica.
L'invio, dunque, della raccomandata informativa è un adempimento essenziale previsto espressamente dalla legge nei casi in cui gli atti tributari vengano consegnati a persone diverse dal destinatario, e il suo difetto rende illegittimo il procedimento stesso.
Ed ancora, la Suprema Corte con l'ordinanza n. 6243/2024, riguardo alla consegna di una cartella di pagamento a persona diversa dal destinatario, ha affermato che “La raccomandata informativa è, dunque, espressamente richiesta dalla disposizione di legge. Questa Corte, come ritenuto in plurime decisioni, ha però espressamente precisato che la disposizione prevede esclusivamente la spedizione di una “lettera raccomandata”, non quindi di una raccomandata con avviso di ricevimento (Cass. n. 20863/2017; Cass. n. 2868/2017; Cass. n. 17235/2017; Cass.
n. 2377/2022)”.
Pertanto, non è prevista ai fini della validità della notifica la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento, ma solo la prova dell'invio della comunicazione informativa.
Nel nostro caso, dagli atti prodotti in giudizi dall' si rinviene la data in cui è stato CP_5 consegnato il plico e la persona che lo ha ricevuto, il numero della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuta notifica (CAN) e la data dell'invio.
La notifica si ha pertanto per avvenuta nella data della consegna del plico contenente l'atto giudiziario (11/12/2017 e 22/02/2022) e non nella data di consegna della CAN.
È stata dunque fornita la prova della spedizione della necessaria raccomandata informativa, con conseguente regolarità e validità della notifica della cartella di pagamento.
- Sospensione dei termini di prescrizione COVID 19
Inoltre, ai fini della richiesta di accertamento della prescrizione dei crediti portati dalle suindicate cartelle di pagamento, occorre tenere conto, ratione temporis, della sospensione dei termini di prescrizione (ben 542 giorni) disposta dalla legislazione legata all'emergenza COVID 19 (dal
D.L. 18/2020 Cura Italia che sospendeva i termini di notifica delle cartelle e di prescrizione dall'8.3.2020 al Decreto Sostegni Bis ex D.L. 73/2021 al 31.8.2021).
14 Tale normativa emergenziale infatti aveva disposto il blocco della notificazione degli atti di riscossione esattoriale con le conseguenze che essendo venuta meno per espressa previsione legislativa la possibilità per l' di procedere con la notificazione di atti della riscossione, per il CP_5 corrispondente periodo doveva intendersi sospeso il decorso prescrizionale costituendo la prescrizione una sanzione per l'inattività colpevole dell'agente della riscossione che non può trovare riscontro nel casi di specie.
Sul punto, la Suprema Corte, con Sentenza n. 960/2025, ha chiarito che i termini vanno spostati in avanti per tutto l'arco temporale interessato dalla sospensione: “… occorre ricordare che l'art. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto "Cura Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000,
n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
L'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all . Occorre pertanto Controparte_4 interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
La stessa Corte d'Appello di Reggio Calabria con la sentenza n. 226/2025 del 9.4.2025 ha specificato che “… La sospensione in questione ha operato, dunque, dall'8 marzo 2020 sino a
15 tutto il 31 agosto 2021, con la conseguenza che i versamenti dovevano essere effettuati entro la fine del mese successivo alla fine del periodo di sospensione in unica soluzione”.
- Prescrizione
Ciò posto, ne consegue che per la cartella di pagamento n. 09420120027603232000 notificata in data 14/01/2013 con termine di prescrizione il 14.1.2018, tenuto conto della notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420179006577752000 (11/12/2017), con nuovo termine di prescrizione all'11.12.2022 e della notifica dell'intimazione n. 09420199010726831000
(22.2.2022), con termine prescrizionale al 22.2.2027, nonché dei 542 giorni da aggiungere per la normativa emergenziale Covid 19, alla data di notifica dell'intimazione opposta n.
09420259003350003000 (07/08/2025), aventi tutti efficacia interruttiva, non era maturato il termine di prescrizione quinquennale ex L. 335/95.
Mentre, per la cartella n. 09420150002200025000 notificata in data 15/05/2015, afferente sanzioni amministrative - Ispettorato Lavoro di Reggio Calabria - con termine di prescrizione il 15.5.2020, tenuto conto dei 542 giorni da aggiungere per la normativa emergenziale Covid 19
(dall'8.3.2020 al 31.8.2021), con nuovo termine di prescrizione all'8.11.2021, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420199010726831000 (22.2.2022) era già maturato il termine di prescrizione quinquennale ex dall'art. 28 L. 689/1981, analogamente alla data di notifica dell'intimazione opposta n. 09420259003350003000 (07/08/2025).
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In definitiva, alla luce di quanto esposto, deve essere accolta la domanda di prescrizione dei crediti portati dalla cartella 09420150002200025000 e, per l'effetto, deve esser dichiarata la nullità parziale dell'intimazione di pagamento opposta n. 09420259003350003000, limitatamente alla suddetta cartella, in quanto non dovuti i relativi crediti.
Mentre deve essere rigettata la domanda di prescrizione dei crediti portati dalla cartella di pagamento n. 09420120027603232000 e, conseguentemente, dovuti i relativi importi.
- Le spese di lite
Le spese processuali, vista la parziale reciproca soccombenza, vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Ogni diversa domanda, eccezione, istanza e difesa disattesa, così provvede:
1. accerta e dichiara la prescrizione dei crediti portati cartella 09420150002200025000 e, conseguentemente, non dovuti i relativi importi;
16 2. per l'effetto, annulla parzialmente l'intimazione di pagamento opposta n.
09420259003350003000, limitatamente alla suddetta cartella in quanto non sorretta da validi crediti;
3. rigetta la domanda di prescrizione dei crediti portati dalla cartella di pagamento n.
09420120027603232000 di cui ne ribadisce la validità e, conseguentemente, dovuti i relativi importi;
4. compensa le spese di giudizio tra le parti;
5. manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti costituite.
Palmi, 4.12.2025
IL G.O.P. Dott. Giovanni Rocco Vadalà
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