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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 05/11/2025, n. 2261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2261 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2470/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
2) Dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel.
3) Dott.ssa Fortunata Esposito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al numero 2470 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto impugnazione di testamento, vertente tra
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Persampieri ed elettivamente C.F._2 domiciliati presso il suo studio in Montepaone Lido (CZ) alla via Mazzini n. 126;
-attori -
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv.to Vittoria de CP_1 C.F._3
IO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Gasperina alla via della Libertà n. 4
-convenuto –
CONCLUSIONE DELLE PARTI: all'udienza del 11.04.2025 le parti concludevano come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e citavano Parte_1 Parte_2 in giudizio deducendo, per quanto di rilievo in questa sede: che, in data 15.07.2014, CP_1 decedeva lasciando quali eredi legittimi la moglie, , ed i figli, le Persona_1 Parte_3 odierne parti in causa;
che, in data 08.01.2021, decedeva anche;
che, in data Parte_3
11.02.2021, il convenuto inviava a un messaggio CP_1 Parte_1 WhatsApp contenente il seguente testo: “ , volevo metterti a conoscenza che dopo una lunga Pt_4 riflessione sono stato dal notaio, ho fatto pubblicare il testamento lasciatomi da mamma”; che, in data 10.02.2021, aveva fatto pubblicare, con atto per notaio , rep. n. CP_1 Persona_2
93081, Racc. n. 38169, il testamento olografo asseritamente redatto dalla madre, , Parte_3 nel quale lo stesso veniva designato erede universale (con la formula “(…) alla mia morte lascio tutta la mia proprietà e tutti i soldi a mio figlio (…)”; che, nonostante le rimostranze e i CP_1 dubbi sollevati dagli attori, insisteva sulla validità di detto testamento, pur CP_1 riconoscendo il diritto dei propri fratelli alla quota di legittima;
che, pertanto, gli odierni attori proponevano domanda di mediazione nei confronti del fratello , impugnando il testamento CP_1 olografo in oggetto ed eccependo il difetto di autenticità dello stesso ed il proprio diritto alla vocatio hereditatem, in quanto eredi legittimi;
che la mediazione aveva esito negativo;
che vi erano palesi divergenze e discordanze grafologiche tra il testamento olografo in oggetto e le scritture di comparazione in possesso degli attori.
Tanto premesso, chiedevano di accertare e dichiarare la falsità del testamento olografo, datato 26 ottobre 2016 e pubblicato in data 10.02.2021 (atto per notaio , rep. n. 93081, Racc. n. Persona_2
38160), dichiarandone di conseguenza la nullità; per l'effetto, di dichiarare eredi legittimi del defunto i figli, nella misura di 1/3 cadauno dell'asse ereditario caduto in successione;
in subordine, in caso di ritenuta autenticità del testamento olografo de quo, di disporre la reintegrazione della legittima mediante la proporzionale riduzione della predetta disposizione testamentaria eccedente la quota di cui la de cuius poteva disporre, con condanna del convenuto alle spese del giudizio.
Si è costituito in giudizio contestando l'assunto della falsità del testamento e CP_1 chiedendo al Tribunale di dichiarare inammissibile ed infondata la domanda proposta dagli attori.
Assegnati i termini di cui all'art 183 c.p.c., conferita C.T.U. grafologica per l'accertamento della autenticità del testamento olografo, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione in ordine alla domanda avente ad oggetto la declaratoria di nullità del testamento olografo, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Quanto alla natura giuridica della azione proposta dagli attori, si osserva che la Corte di Cassazione,
a Sezioni Unite, con la sentenza n. 12307/2015, ha chiarito che: “la parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo”.
Al fine di accertare la fondatezza dell'assunto di parte attrice è stata disposta una C.T.U. in corso di causa avente ad oggetto la verifica dell'autenticità della scheda testamentaria riferibile alla de cuius. Il c.t.u nominato, dott. , dopo disamina attenta, chiara e coerente delle scritture in Persona_3 verifica e in comparazione, ha concluso affermando che “la scheda testamentaria impugnata, datata
26.10.2016 e pubblicata in data 10 febbraio 2021, con rep. n. 93081, Racc. n. 38160, è da ritenersi autentica poiché vergata in ogni sua parte (firma in calce inclusa), dalla sig.ra ”. Parte_3
Il C.T.U. ha ritenuto che: “dal confronto tra la scrittura del testamento contestato e la grafia comparativa della sig.ra , sono emerse importanti uguaglianze, relative a Parte_3 peculiarità grafiche basate su gestualità intime, rapportabili alla dinamica neuromuscolare e psichica di uno stesso soggetto. Trattasi di compatibilità che, per la loro quantità e qualità, escludono la casualità ed escludono anche l'imitazione. La casualità nelle concordanze rimane esclusa dal fatto che se può essere possibile qualche concordanza isolata, diventa impossibile annoverarne tante, tra di loro collegate dalla solidarietà dinamica. L'imitazione rimane anche esclusa, in quanto un ipotetico e abile manipolatore riprodurrebbe nella maniera più fedele possibile le forme grafiche esteriori del grafismo di un'altra persona, ma gli sarebbe del tutto impossibile entrare nelle tante particolarità espressive grafiche che caratterizzano l'intera scrittura in questione, tra cui le alcune fenomenologie scrittorie tipiche dell'invecchiamento neuromuscolare, la titubanza grafica, la forte ritmicità associata al controllo, alle particolari modalità pressorie, nonché ai gesti dinamici inconsci, che il falsario non avrebbe mai potuto riprodurre con tale precisione”.
La C.T.U. si è sviluppata attraverso l'ispezione diretta del testamento, l'analisi del tracciato grafico presente all'interno del documento e il confronto con le sottoscrizioni apposte in calce: ad una richiesta di pagamento vaglia veloce, datata 18 ottobre 2007; ad una richiesta riduzione canone mensile di abbonamento al servizio telefonico, datata 19 aprile 2012; ad una Scrittura privata per concessione trentennale loculo cimiteriale datata 24 dicembre 2014; nonché con il confronto con la grafia in originale apposta su un biglietto di auguri privo di data.
Il C.T.U. è giunto alle conclusioni sopra riportate attraverso un'attenta analisi dei dati a sua disposizione, seguendo un ragionamento coerente e immune da vizi logici ed adottando un metodo di indagine serio e razionale, provvedendo, come sopra indicato, all'ispezione del testamento in verifica, all'esame dei documenti di comparazione e al relativo confronto.
La valutazione tecnica compiuta dal consulente dell'ufficio merita pertanto condivisione, in quanto coerente con i dati oggettivi desumibili dalla documentazione in atti e supportata da diffusa e convincente motivazione, non efficacemente contestata dalle parti.
Il Collegio ritiene, quindi, che le univoche risultanze istruttorie emerse in corso di causa non consentano di considerare provata da parte degli attori la non autenticità del testamento olografo impugnato. Alla luce di tutto quanto evidenziato, la domanda di annullamento del testamento proposta da parte attrice deve essere rigettata.
Il rigetto della domanda di annullamento del testamento comporta il rigetto dell'ulteriore domanda proposta in via principale dagli attori, avente ad oggetto la declaratoria di apertura della successione ab intestato degli eredi legittimi di , vale a dire i figli, odierne parti in causa. Parte_3
Quanto infine, alle spese, trattandosi di pronuncia non definitiva, si provvederà all'esito del giudizio.
Si provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alle domanda di reintegrazione della quota legittima degli attori, con rimessione della causa dinanzi al giudice relatore.
P.Q.M.
Il Collegio, non definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda di accertamento della falsità e conseguente declaratoria di nullità del testamento olografo redatto da il 26 ottobre 2016 e pubblicato il 10.02.2021 (atto per notaio Parte_3
, rep. n. 93081, Racc. n. 38160); Persona_2
2) rigetta la domanda avente ad oggetto declaratoria di apertura della successione ab intestato degli eredi legittimi;
3) rimette la regolazione delle spese alla statuizione definitiva;
4) rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio di riduzione.
Così deciso in Catanzaro, il 15 ottobre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Olimpia Abet Dott.ssa Francesca Garofalo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
2) Dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel.
3) Dott.ssa Fortunata Esposito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al numero 2470 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto impugnazione di testamento, vertente tra
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Persampieri ed elettivamente C.F._2 domiciliati presso il suo studio in Montepaone Lido (CZ) alla via Mazzini n. 126;
-attori -
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv.to Vittoria de CP_1 C.F._3
IO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Gasperina alla via della Libertà n. 4
-convenuto –
CONCLUSIONE DELLE PARTI: all'udienza del 11.04.2025 le parti concludevano come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e citavano Parte_1 Parte_2 in giudizio deducendo, per quanto di rilievo in questa sede: che, in data 15.07.2014, CP_1 decedeva lasciando quali eredi legittimi la moglie, , ed i figli, le Persona_1 Parte_3 odierne parti in causa;
che, in data 08.01.2021, decedeva anche;
che, in data Parte_3
11.02.2021, il convenuto inviava a un messaggio CP_1 Parte_1 WhatsApp contenente il seguente testo: “ , volevo metterti a conoscenza che dopo una lunga Pt_4 riflessione sono stato dal notaio, ho fatto pubblicare il testamento lasciatomi da mamma”; che, in data 10.02.2021, aveva fatto pubblicare, con atto per notaio , rep. n. CP_1 Persona_2
93081, Racc. n. 38169, il testamento olografo asseritamente redatto dalla madre, , Parte_3 nel quale lo stesso veniva designato erede universale (con la formula “(…) alla mia morte lascio tutta la mia proprietà e tutti i soldi a mio figlio (…)”; che, nonostante le rimostranze e i CP_1 dubbi sollevati dagli attori, insisteva sulla validità di detto testamento, pur CP_1 riconoscendo il diritto dei propri fratelli alla quota di legittima;
che, pertanto, gli odierni attori proponevano domanda di mediazione nei confronti del fratello , impugnando il testamento CP_1 olografo in oggetto ed eccependo il difetto di autenticità dello stesso ed il proprio diritto alla vocatio hereditatem, in quanto eredi legittimi;
che la mediazione aveva esito negativo;
che vi erano palesi divergenze e discordanze grafologiche tra il testamento olografo in oggetto e le scritture di comparazione in possesso degli attori.
Tanto premesso, chiedevano di accertare e dichiarare la falsità del testamento olografo, datato 26 ottobre 2016 e pubblicato in data 10.02.2021 (atto per notaio , rep. n. 93081, Racc. n. Persona_2
38160), dichiarandone di conseguenza la nullità; per l'effetto, di dichiarare eredi legittimi del defunto i figli, nella misura di 1/3 cadauno dell'asse ereditario caduto in successione;
in subordine, in caso di ritenuta autenticità del testamento olografo de quo, di disporre la reintegrazione della legittima mediante la proporzionale riduzione della predetta disposizione testamentaria eccedente la quota di cui la de cuius poteva disporre, con condanna del convenuto alle spese del giudizio.
Si è costituito in giudizio contestando l'assunto della falsità del testamento e CP_1 chiedendo al Tribunale di dichiarare inammissibile ed infondata la domanda proposta dagli attori.
Assegnati i termini di cui all'art 183 c.p.c., conferita C.T.U. grafologica per l'accertamento della autenticità del testamento olografo, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione in ordine alla domanda avente ad oggetto la declaratoria di nullità del testamento olografo, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Quanto alla natura giuridica della azione proposta dagli attori, si osserva che la Corte di Cassazione,
a Sezioni Unite, con la sentenza n. 12307/2015, ha chiarito che: “la parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo”.
Al fine di accertare la fondatezza dell'assunto di parte attrice è stata disposta una C.T.U. in corso di causa avente ad oggetto la verifica dell'autenticità della scheda testamentaria riferibile alla de cuius. Il c.t.u nominato, dott. , dopo disamina attenta, chiara e coerente delle scritture in Persona_3 verifica e in comparazione, ha concluso affermando che “la scheda testamentaria impugnata, datata
26.10.2016 e pubblicata in data 10 febbraio 2021, con rep. n. 93081, Racc. n. 38160, è da ritenersi autentica poiché vergata in ogni sua parte (firma in calce inclusa), dalla sig.ra ”. Parte_3
Il C.T.U. ha ritenuto che: “dal confronto tra la scrittura del testamento contestato e la grafia comparativa della sig.ra , sono emerse importanti uguaglianze, relative a Parte_3 peculiarità grafiche basate su gestualità intime, rapportabili alla dinamica neuromuscolare e psichica di uno stesso soggetto. Trattasi di compatibilità che, per la loro quantità e qualità, escludono la casualità ed escludono anche l'imitazione. La casualità nelle concordanze rimane esclusa dal fatto che se può essere possibile qualche concordanza isolata, diventa impossibile annoverarne tante, tra di loro collegate dalla solidarietà dinamica. L'imitazione rimane anche esclusa, in quanto un ipotetico e abile manipolatore riprodurrebbe nella maniera più fedele possibile le forme grafiche esteriori del grafismo di un'altra persona, ma gli sarebbe del tutto impossibile entrare nelle tante particolarità espressive grafiche che caratterizzano l'intera scrittura in questione, tra cui le alcune fenomenologie scrittorie tipiche dell'invecchiamento neuromuscolare, la titubanza grafica, la forte ritmicità associata al controllo, alle particolari modalità pressorie, nonché ai gesti dinamici inconsci, che il falsario non avrebbe mai potuto riprodurre con tale precisione”.
La C.T.U. si è sviluppata attraverso l'ispezione diretta del testamento, l'analisi del tracciato grafico presente all'interno del documento e il confronto con le sottoscrizioni apposte in calce: ad una richiesta di pagamento vaglia veloce, datata 18 ottobre 2007; ad una richiesta riduzione canone mensile di abbonamento al servizio telefonico, datata 19 aprile 2012; ad una Scrittura privata per concessione trentennale loculo cimiteriale datata 24 dicembre 2014; nonché con il confronto con la grafia in originale apposta su un biglietto di auguri privo di data.
Il C.T.U. è giunto alle conclusioni sopra riportate attraverso un'attenta analisi dei dati a sua disposizione, seguendo un ragionamento coerente e immune da vizi logici ed adottando un metodo di indagine serio e razionale, provvedendo, come sopra indicato, all'ispezione del testamento in verifica, all'esame dei documenti di comparazione e al relativo confronto.
La valutazione tecnica compiuta dal consulente dell'ufficio merita pertanto condivisione, in quanto coerente con i dati oggettivi desumibili dalla documentazione in atti e supportata da diffusa e convincente motivazione, non efficacemente contestata dalle parti.
Il Collegio ritiene, quindi, che le univoche risultanze istruttorie emerse in corso di causa non consentano di considerare provata da parte degli attori la non autenticità del testamento olografo impugnato. Alla luce di tutto quanto evidenziato, la domanda di annullamento del testamento proposta da parte attrice deve essere rigettata.
Il rigetto della domanda di annullamento del testamento comporta il rigetto dell'ulteriore domanda proposta in via principale dagli attori, avente ad oggetto la declaratoria di apertura della successione ab intestato degli eredi legittimi di , vale a dire i figli, odierne parti in causa. Parte_3
Quanto infine, alle spese, trattandosi di pronuncia non definitiva, si provvederà all'esito del giudizio.
Si provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alle domanda di reintegrazione della quota legittima degli attori, con rimessione della causa dinanzi al giudice relatore.
P.Q.M.
Il Collegio, non definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda di accertamento della falsità e conseguente declaratoria di nullità del testamento olografo redatto da il 26 ottobre 2016 e pubblicato il 10.02.2021 (atto per notaio Parte_3
, rep. n. 93081, Racc. n. 38160); Persona_2
2) rigetta la domanda avente ad oggetto declaratoria di apertura della successione ab intestato degli eredi legittimi;
3) rimette la regolazione delle spese alla statuizione definitiva;
4) rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio di riduzione.
Così deciso in Catanzaro, il 15 ottobre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Olimpia Abet Dott.ssa Francesca Garofalo