Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/01/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 15/01/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 754/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione ad a.t.p.o. ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.;
T R A
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Antonio Laudando ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Acerra, via Santolo Riemma n. 4;
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Diodata Ardolino ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 bis;
CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
B) si chiede sin da ora il rinnovo della Consulenza Tecnica d'Ufficio a seguito delle carenze sopra evidenziate relativamente
a quella già depositata, riservandoci di nominare il consulente di parte;
C) condannare l' al CP_1 pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, compresse espletate CTU e CTP anche afferenti la fase sommaria e con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario.
PER L' : dichiarare la tardività del ricorso per quanto dedotto e/o l'inammissibilità dello CP_1 stesso per quanto dedotto o, in subordine, rigettarlo per tutti i motivi innanzi esposti, con vittoria di spese.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato in data 01.02.2024, la ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del c.t.u., nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto per il riconoscimento del requisito sanitario necessario per il diritto all'assegno di invalidità civile, proponeva il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP, ed affermando di contro la sussistenza del requisito sanitario negati dal c.t.u. ivi nominato, a decorrere dalla data di proposizione della domanda amministrativa.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio CP_1 contestando l'ammissibilità nonché la fondatezza della domanda, di cui chiedeva rigetto, con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. In via preliminare, vanno disattese le eccezioni formulate dall' . CP_1
Nella presente fattispecie sono stati sufficientemente evidenziati i motivi della contestazione, per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come invece eccepito dall' . CP_1
Parte ricorrente ha dedotto, in buona sostanza, che il c.t.u. nominato in sede di giudizio di ATP, dott. , non avrebbe correttamente valutato la gravità del quadro patologico, Persona_1 avendo, in particolare, sottovalutato le singole patologie sofferte cui andrebbero attribuiti maggiori percentuali invalidanti nonché diversi codici tabellari.
3. Ciò nonostante, il ricorso non può trovare accoglimento.
Il consulente tecnico, sulla scorta delle risultanze dell'esame della documentazione sanitaria prodotta e dell'esame obiettivo praticato, ha formulato la seguente diagnosi: “artrite reumatoide;
cardiopatia di tipo I NYHA;
sindrome depressiva endoreattiva lieve”. Nel merito delle considerazioni medico-legali, premesso un inquadramento metodologico sulla valutazione delle patologie riscontrate1, il c.t.u. ha così osservato: “La prima infermità è identificabile per analogia alla voce tabellare 9303 (Artrite reumatoide con cronicizzazione delle manifestazioni) prevista con valore di invalidità fisso del 50 %. (cinquanta per cento). In considerazione della presenza e quindi della concorrenza di artrosi polidistrettuale, si può altresì concludere per una valutazione pari al 55% (cinquantacinque per cento).
La seconda infermità è da classificare nella voce tabellare 6442 (“Miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca lieve NYHA I”) prevista con valore di invalidità variabile tra il 21 ed il 30%. In conformità con l'operazione peritale e delle obiettività che ne sono risultate,
è possibile pervenire ad una valutazione di invalidità pari al 30%. (trenta per cento).
La terza infermità è da classificare alla voce tabellare 2204 (Sindrome depressiva endoreattiva lieve) prevista con valore di invalidità fisso del 10%. (dieci per cento) Sulla scorta delle evidenze cliniche obiettivate in sede di operazioni peritali, nonché di quelle emerse dallo studio della documentazione sanitaria allegata agli Atti, è possibile pervenire ad una valutazione del tasso di invalidità pari al 10% (dieci per cento).
Nel caso di specie, dunque, si può inquadrare la sig.ra come un “soggetto invalido Parte_1 con “riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73%” nella misura del 68%
(sessantotto per cento)”.
4. Ciò posto, appare evidente come le doglianze di parte ricorrente risultano smentite dagli esiti dell'esame obiettivo e dall'attenta ed argomentata analisi di tutta la documentazione medica prodotta.
Con riferimento all'asserita omessa valutazione di una “lombosciatalgia cronica recidivante”, si rileva che di tale patologia non vi è traccia nella documentazione medica versata in atti;
esistono invece referti di RM effettuati dalla ricorrente alla colonna vertebrale, i cui esiti sono stati valutati e debitamente considerati dal c.t.u. il quale, come visto, ha aumentato la percentuale invalidante massima prevista per il codice tabellare 9303.
Quanto alle valutazioni espresse in merito alla patologia cardiaca e a quella psichica, si osserva che, riguardo alla prima, la mera attestazione di una classe superiore NHYA contenuta nei certificati del 24.6.2020 e 10.6.2022 non vale ad inficiare il diverso inquadramento effettuato dal consulente sulla scorta dei referti degli esami cardiologici prodotti dalla ricorrente, da cui non è dato evincersi uno scompenso emodinamico rilevante o un danno d'organo. Infine, in ordine alla dedotta “sindrome depressiva endoreattiva grave”, deve rilevarsi come nel caso di specie manchi uno specifico iter diagnostico e clinico/trattamentale che avvalori una difettività psichica stabile e definita.
È il caso di ricordare che le patologie psichiche per la loro estrema variabilità nel tempo e la loro soggettività debbono essere documentate in maniera adeguata e pregnante, ovvero con specifiche certificazioni che attestino un percorso terapeutico specifico;
nella fattispecie manca tutto ciò, posto si rinvengono solo due attestazioni episodiche ed a carattere meramente descrittivo - anamnestico
(cfr. referti di visita psichiatrica ASL Napoli 3 sud del 04.07.2020 e del 07.09.2024, questo allegato alle presenti note di trattazione scritta) che non possono ritenersi sufficienti ad asseverare la dedotta patologia psichica.
5. In definitiva, le valutazioni espresse dal c.t.u. appaiono corrette sotto il profilo metodologico, alla luce dell'esame obiettivo e della attenta ed argomentata analisi di tutta la documentazione medica prodotta;
pertanto, le conclusioni del perito, in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi ed esser fatte proprie dal giudicante.
Per tutte le motivazioni esposte, non si ritiene di dover rinnovare, come richiesto, la consulenza tecnica medico-legale.
L'opposizione va, dunque, rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile.
6. In ragione della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., va dichiarata l'irripetibilità delle spese di lite. Le spese di c.t.u., da liquidarsi con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• Rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile;
• Dichiara irripetibili le spese di lite;
• Pone le spese di c.t.u. a carico dell' . CP_1
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 15/01/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Nel calcolo dell'invalidità civile, come stabilito dal DM 05/02/1992, in presenza di infermità plurime coesistenti è necessario applicare un calcolo riduzionistico, mediante la cosiddetta formula scalare di Balthazard. Vengono definite infermità plurime coesistenti quelle lesioni che interessano apparati ed organi funzionalmente diversi tra loro. Per le infermità plurime concorrenti si procede invece, ad una valutazione complessiva percentualizzata proporzionale alla perdita totale anatomo funzionale dell'organo o apparato. Per infermità plurime concorrenti si intendono le patologie che interessano lo stesso organo o apparato. In questi casi la legge non prevede una specifica formula da adottare per il calcolo dell'invalidità complessiva. Nel DM 05/02/1992, ad esempio, per il calcolo dell'invalidità civile viene specificato che la valutazione di alcune infermità concorrenti sono già presenti nelle tabelle, mentre negli altri casi, non potendo effettuare una semplice sommatoria dei singoli valori, è necessario procedere con una stima complessiva, la quale deve essere un valore percentuale proporzionale a quello per la perdita totale dell'organo o dell'apparato in questione. Tuttavia, generalmente, in presenza di infermità concorrenti ci si serve della cosiddetta formula intermedia Salomonica, che consiste nella media tra la somma aritmetica delle singole lesioni e il risultato della formula riduzionistica di Balthazard”.