TAR
Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02338/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 05/02/2026
N. 00318 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02338/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2338 del 2025, proposto da avvocato Simona Pagano, in giudizio personalmente, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza n. 350/2025 pubbl. il 16/04/2025 (R.G. n. 102/2025) del
Tribunale ordinario di Venezia - Sez. Lavoro, depositata in pari data, regolarmente notificata in data 22.04.2025, con attestazione di passaggio in giudicato avvenuta in data 20.10.2025, recante condanna del Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore del sig. NI Lettieri della N. 02338/2025 REG.RIC.
somma di Euro 1.000,00 e condannando il predetto Ministero al pagamento delle spese del procedimento liquidate in € 700,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge, oltre al contributo unificato corrisposto (€ 21,50), con distrazione in favore della procuratrice del ricorrente dichiaratasi anticipataria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. BE ON
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. L'avvocato Simona Pagano agisce in ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l'attuazione della sentenza n. 350/2025, pubblicata il 16 aprile 2025, resa dal Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, nel contenzioso R.G. n. 102/2025, limitatamente alla parte in cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito è stato condannato al pagamento in suo favore, in qualità di avvocato antistatario, “delle spese di lite che liquida in € 700,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge, oltre al contributo unificato corrisposto (€ 21,50)”.
La parte ricorrente espone di aver notificato in data 22 aprile 2025 la sentenza in epigrafe presso il domicilio digitale dell'Amministrazione soccombente al fine di chiederne l'esecuzione e che la stessa pronuncia è passata in giudicato.
Lamenta, in proposito, l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30, per l'esecuzione forzata nei confronti di Pubbliche Amministrazioni. N. 02338/2025 REG.RIC.
2. Il Ministero, seppur regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
3. All'esito della camera di consiglio del 14 gennaio 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. Il ricorso dev'essere accolto, in quanto:
a) ai sensi dell'art. 112, comma 2, cod. proc. amm.: “l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”;
b) la sentenza da ottemperare risulta notificata presso il domicilio digitale dell'Amministrazione in epigrafe ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ. (come novellato dall'art. 3, comma 34, lett. e], del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza più necessità di apposizione di formula esecutiva);
c) è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche
Amministrazioni dal richiamato art. 14 del d.l. n. 669/1996;
d) la sentenza da ottemperare è passata in giudicato, come da certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. prodotto in giudizio da parte ricorrente.
Trattandosi di domanda proposta dall'avvocato antistatario, va precisato – nel solco del consolidato orientamento giurisprudenziale – che “il giudizio di ottemperanza [è] ammissibile anche per l'esecuzione della parte della sentenza contenente la condanna al pagamento delle spese di giudizio, dalla quale nasce l'obbligo di far luogo alla corresponsione della relativa prestazione pecuniaria, ed anche quando esse siano, in particolare, liquidate in favore del difensore della parte vittoriosa riconosciuto antistatario (cfr. ex multis, TAR Napoli, Sez. III, 28 giugno 2021, n. 4442, Sez. VIII, 4 settembre 2015, n. 4326, Sez. IV, 16 ottobre 2014, n. 5343,); questo tipo di pronuncia, N. 02338/2025 REG.RIC.
per effetto della quale si instaura un rapporto obbligatorio tra detto difensore e la parte pubblica soccombente, legittima il primo a proporre per il relativo adempimento un giudizio di ottemperanza, che non può che tendere a far conseguire anche nei suoi riguardi tutta l'utilità scaturente dalla pronuncia giurisdizionale ed illegittimamente negata dall'Amministrazione con il comportamento omissivo (Consiglio di Stato, Sez.
IV, 28 dicembre 2005, n. 7389)” (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 4 marzo
2025, n. 1759).
Tanto premesso, siccome è circostanza di fatto incontestata che l'Amministrazione in epigrafe non abbia dato esecuzione alla pronuncia in questione, va dichiarato l'obbligo della stessa di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo giudiziale nel termine di 60
(sessanta) giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza a cura della parte ricorrente e, per l'effetto, di corrispondere le spese di lite e gli accessori alla medesima ricorrente, in qualità di avvocato antistatario, nei termini stabiliti dal suddetto capo condannatorio.
4.1. Sempre in accoglimento della domanda attorea, dev'essere nominato sin d'ora, per il caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione debitrice, quale Commissario ad acta il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, con facoltà di delega ad altro Dirigente, il quale vi dovrà provvedere nell'ulteriore termine di 60
(sessanta) giorni successivi alla comunicazione che gli dovrà a tal fine essere effettuata a cura della parte ricorrente.
Il Commissario ad acta dovrà provvedere all'allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, nonché all'espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa, con la precisazione che l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato, in quanto il predetto organo straordinario deve porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento. N. 02338/2025 REG.RIC.
Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con clausola di distrazione come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese e delle competenze di causa liquidandole nella complessiva somma di € 339,00
(trecentotrentanove/00), oltre restituzione del contributo unificato versato, spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore della procuratrice dichiaratasi anticipataria.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE SI, Presidente
Filippo Dallari, Primo Referendario
BE ON, Referendario, Estensore N. 02338/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
BE ON
IL PRESIDENTE
LE SI
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 05/02/2026
N. 00318 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02338/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2338 del 2025, proposto da avvocato Simona Pagano, in giudizio personalmente, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza n. 350/2025 pubbl. il 16/04/2025 (R.G. n. 102/2025) del
Tribunale ordinario di Venezia - Sez. Lavoro, depositata in pari data, regolarmente notificata in data 22.04.2025, con attestazione di passaggio in giudicato avvenuta in data 20.10.2025, recante condanna del Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore del sig. NI Lettieri della N. 02338/2025 REG.RIC.
somma di Euro 1.000,00 e condannando il predetto Ministero al pagamento delle spese del procedimento liquidate in € 700,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge, oltre al contributo unificato corrisposto (€ 21,50), con distrazione in favore della procuratrice del ricorrente dichiaratasi anticipataria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. BE ON
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. L'avvocato Simona Pagano agisce in ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l'attuazione della sentenza n. 350/2025, pubblicata il 16 aprile 2025, resa dal Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, nel contenzioso R.G. n. 102/2025, limitatamente alla parte in cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito è stato condannato al pagamento in suo favore, in qualità di avvocato antistatario, “delle spese di lite che liquida in € 700,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge, oltre al contributo unificato corrisposto (€ 21,50)”.
La parte ricorrente espone di aver notificato in data 22 aprile 2025 la sentenza in epigrafe presso il domicilio digitale dell'Amministrazione soccombente al fine di chiederne l'esecuzione e che la stessa pronuncia è passata in giudicato.
Lamenta, in proposito, l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30, per l'esecuzione forzata nei confronti di Pubbliche Amministrazioni. N. 02338/2025 REG.RIC.
2. Il Ministero, seppur regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
3. All'esito della camera di consiglio del 14 gennaio 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. Il ricorso dev'essere accolto, in quanto:
a) ai sensi dell'art. 112, comma 2, cod. proc. amm.: “l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”;
b) la sentenza da ottemperare risulta notificata presso il domicilio digitale dell'Amministrazione in epigrafe ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ. (come novellato dall'art. 3, comma 34, lett. e], del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza più necessità di apposizione di formula esecutiva);
c) è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche
Amministrazioni dal richiamato art. 14 del d.l. n. 669/1996;
d) la sentenza da ottemperare è passata in giudicato, come da certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. prodotto in giudizio da parte ricorrente.
Trattandosi di domanda proposta dall'avvocato antistatario, va precisato – nel solco del consolidato orientamento giurisprudenziale – che “il giudizio di ottemperanza [è] ammissibile anche per l'esecuzione della parte della sentenza contenente la condanna al pagamento delle spese di giudizio, dalla quale nasce l'obbligo di far luogo alla corresponsione della relativa prestazione pecuniaria, ed anche quando esse siano, in particolare, liquidate in favore del difensore della parte vittoriosa riconosciuto antistatario (cfr. ex multis, TAR Napoli, Sez. III, 28 giugno 2021, n. 4442, Sez. VIII, 4 settembre 2015, n. 4326, Sez. IV, 16 ottobre 2014, n. 5343,); questo tipo di pronuncia, N. 02338/2025 REG.RIC.
per effetto della quale si instaura un rapporto obbligatorio tra detto difensore e la parte pubblica soccombente, legittima il primo a proporre per il relativo adempimento un giudizio di ottemperanza, che non può che tendere a far conseguire anche nei suoi riguardi tutta l'utilità scaturente dalla pronuncia giurisdizionale ed illegittimamente negata dall'Amministrazione con il comportamento omissivo (Consiglio di Stato, Sez.
IV, 28 dicembre 2005, n. 7389)” (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 4 marzo
2025, n. 1759).
Tanto premesso, siccome è circostanza di fatto incontestata che l'Amministrazione in epigrafe non abbia dato esecuzione alla pronuncia in questione, va dichiarato l'obbligo della stessa di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo giudiziale nel termine di 60
(sessanta) giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza a cura della parte ricorrente e, per l'effetto, di corrispondere le spese di lite e gli accessori alla medesima ricorrente, in qualità di avvocato antistatario, nei termini stabiliti dal suddetto capo condannatorio.
4.1. Sempre in accoglimento della domanda attorea, dev'essere nominato sin d'ora, per il caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione debitrice, quale Commissario ad acta il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, con facoltà di delega ad altro Dirigente, il quale vi dovrà provvedere nell'ulteriore termine di 60
(sessanta) giorni successivi alla comunicazione che gli dovrà a tal fine essere effettuata a cura della parte ricorrente.
Il Commissario ad acta dovrà provvedere all'allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, nonché all'espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa, con la precisazione che l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato, in quanto il predetto organo straordinario deve porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento. N. 02338/2025 REG.RIC.
Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con clausola di distrazione come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese e delle competenze di causa liquidandole nella complessiva somma di € 339,00
(trecentotrentanove/00), oltre restituzione del contributo unificato versato, spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore della procuratrice dichiaratasi anticipataria.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE SI, Presidente
Filippo Dallari, Primo Referendario
BE ON, Referendario, Estensore N. 02338/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
BE ON
IL PRESIDENTE
LE SI
IL SEGRETARIO