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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/06/2025, n. 1234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1234 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 5.6.2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5708/2022 R.G
TRA
(cod fisc. esa dall' avvocato Parte_1 P.IVA_1
CodiceFiscale_1 Giovanni Della Pietra ( cod.fisc. ) e dall'avvocato
CodiceFiscale_2
[...]
[...] studio dell'avvocato Della Pietra Giovanni in Nola alla via San Massimo n. 114.
Ricorrente
E
, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dall'avv.to Alessandro Funari, elett.te domiciliato in Nola, Via Variante 7/bis
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso dell'11.11.2022, la parte ricorrente proposto opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 37120170001080743000 – n. 37120170002364244000, emessi dall' di Nola, e notificati alla ricorrente nella qualità per tramite del CP_1
alla società Controparte_2 Parte_2 in data 12.10.2022, con i quali si è ingiunti all'opponente il pagamento della somma di € 15.137,90 per l'avviso di addebito n. 37120170001080743000 a titolo di omesso pagamento dei contributi previdenziali IVS per il periodo compreso dal 04.2016 al 16.2016, ed € 3821,68 per l'avviso di addebito n.
37120170002364244000 a titolo di omesso pagamento dei contributi previdenziali IVS per il periodo compreso dal 01.2017 al 02.2017, quindi per una somma complessiva di euro 18419,58.
Ha eccepito la prescrizione dei crediti antecedente la notifica degli avvisi di addebito, l'insussistenza del credito, la decadenza ex art. 25 dlgs 46/99 e la genericità del contenuto degli avvisi.
1 CP_ Si è costituito l , chiedendo il rigetto della domanda, in particolare evidenziando l'invio, al fine di interrompere la prescrizione, di due atti di diffida nell'anno 2018. Prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, all'odierna udienza la causa viene decisa con sentenza e contestuale motivazione.
In via preliminare occorre procedere alla qualifica della domanda giudiziale.
L'istante ha fatto innanzi tutto valere la prescrizione dei crediti antecedente la notifica degli avvisi di addebito, l'insussistenza del credito, la decadenza ex art. 25 dlgs 46/99 e la genericità del contenuto degli avvisi.
Il ricorso, pertanto, fonda una opposizione all'iscrizione a ruolo e una opposizione agli atti esecutivi.
Appare opportuno verificare dapprima se sia maturata o meno della prescrizione. CP_ Pacifica la data di notifica dei due avvisi di addebito, l ha prodotto, quali atti interruttivi della prescrizione, diffida prot. .5102.22/10/2018.0208953 del CP_1
22/10/2018 e diffida prot. .5102.08/11/2018.0223110 del 08/11/2018, CP_1 recapitate in data 30.11.2018, mediante ritiro presso l'Ufficio in cui erano depositate.
Non possono residuare dubbi sull'efficacia interruttiva della prescrizione di tali atti, atteso che, sebbene esse abbiano a oggetto l'irrogazione di una sanzione amministrativa, chiaramente evidenziano l'omissione contributiva, allegando altresì un prospetto in cui è indicato l'”Importo saldo ”, con indicate Pt_3 anche le modalità di pagamento, facenti riferimento anche agli avvisi di addebito oggetto di causa (e, difatti, gli importi indicati in tabella corrispondono esattamente a quelli contenuti negli avvisi, al netto di sanzioni).
Avuto riguardo alle eccezioni sollevate da parte ricorrente, la stessa osserva CP_ che gli avvisi di ricevimento delle diffide prodotte dall' recherebbero indicazione di numeri di raccomandata diversi: in un caso «nella prima pagina viene indicato il numero 68602788149-4 mentre nella relata viene indicato il numero 666027881490», nell'altro «nella prima pagina viene indicato il numero
68602870906-5 mentre nella relata viene indicato il numero 666028709060».
Invero, il numero di raccomandata indicato nella seconda pagina fa riferimento alla comunicazione di avvenuto deposito, sicché alcuna discrasia sussiste.
Per il resto, è utile richiamare quanto statuito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 6614/20214, in cui ha affermato che: «Per principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, spetta effettivamente al destinatario di una raccomandata trasmessa a mezzo del servizio postale la prova della carenza di sua colpa nella percezione del contenuto della raccomandata stessa, una volta che, presumendosi la regolarità del servizio postale, essa sia giunta all'indirizzo di colui cui era destinata (Cass. 16 gennaio 2006, n. 758, che ha escluso
2 rilevanza proprio alla doglianza di illeggibilità della sottoscrizione sull'avviso di ricevimento;
Cass. 8 agosto 2007, n. 17417; Cass. 5 giugno 2009, n. 13087).
Pertanto, non incombeva al mittente individuare l'effettivo sottoscrittore, essendo incontestato che la lettera raccomandata era giunta all'indirizzo della destinataria: infatti, poiché, in caso di raccomandata, le sole indicazioni che devono risultare dall'avviso di ricevimento ai fini della validità della comunicazione sono quelle prescritte dal regolamento postale, quando l'atto sia consegnato a persona non identificata o diversa dal destinatario, non è ravvisabile alcuna nullità se l'avviso, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, salva la facoltà di quest'ultimo di dimostrare, ma solamente proponendo querela di falso, l'assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare
(da ultimo: Cass. 12 gennaio 2012, n. 270)» (si veda anche Cass. n.
29022/2017 secondo cui: «in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del
1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della
L. n. 890 del 1982, potendosi far valere solo a mezzo di querela di falso le questioni circa la riferibilità della firma al destinatario»).
Dunque, in caso di comunicazione effettuata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'attestazione apposta sull'avviso dall'agente postale, se sottoscritta, in quanto proveniente da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, costituisce un atto pubblico (art. 2700 c.c.) e le attestazioni in essa contenute fanno piena prova fino a querela di falso per le affermazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale notificatore, la constatazione di fatti avvenuti in sua presenza e il ricevimento delle dichiarazioni allo stesso rese, limitatamente al loro contenuto estrinseco. Ne consegue che (anche nel caso in cui la firma sull'avviso di ricevimento sia illeggibile), il destinatario che affermi di non aver mai ricevuto l'atto o di non averlo mai ritirato, e in particolare di non avervi mai apposto la propria firma, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare il suddetto avviso a mezzo di querela di falso. Ipotesi che non ricorre nel caso in esame.
Sicché, efficaci gli atti interruttivi, alcuna prescrizione è maturata.
Ancora, la pare lamenta la decadenza ex art. 25 dlgs 46/99, nonché
l'indeterminatezza del contenuto degli avvisi di addebito.
Trattasi, evidentemente, di eccezioni integranti una opposizione ex art. 617 cpc, in tanto tale inammissibile, perché proposta oltre il termine di venti giorni dalla notifica dei titoli del 12.10.2022.
Infine, del tutto generiche e basate su formule di mero stile appaiono le censure in ordine all'insussistenza del credito e l'impugnazione dei conteggi, a fronte del
3 fatto che la pretesa contributiva dell'istituto si fonda sulle dichiarazioni contributive mensili trasmesse dalla stessa società. Pt_3
Per quanto di ragione la domanda va respinta.
Le spese seguono il principio della soccombenza e liquidate ex dm 55/14 e ss.mm.ii, facendo uso dei parametri minimi, stante la non complessità, espunta la fase istruttoria.
PQM
Il Tribunale:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei CP_ confronti di , liquidate parte in € 1.865,00, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge.
Nola, 5.6.2025
Il Giudice
Dott. Francesco Fucci
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