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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 10/09/2025, n. 1287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1287 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.ssa Virginia Marletta Consigliere
Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 967/2023 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente tra
- (C.F. Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'avv. FAZIO MONICA appellante contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. PIRO GIUSEPPE appellato
Oggetto: CP_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 966/2022 del 16/11/2022, il Tribunale di Trapani ha accolto l'opposizione proposta da revocando il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
288/2018 chiesto e ottenuto da GIA' Parte_1 Parte_1
per il pagamento di € 57.652,96 per fatture emesse da Edison Energia s.p.a. nei
[...]
confronti del con credito poi ceduto a condannando CP_1 Parte_1
l'opponente al pagamento della minor somma di € 6.786,85 oltre interessi e compensando le spese di lite.
Avverso tale decisione ha proposto gravame, con atto di citazione del 16/5/2023,
[...]
(GIA' contestando la statuizione Parte_1 Parte_1
per un'unica ragione, relativa alla eccezione di prescrizione.
Costituendosi, ha contestato il gravame, chiedendone il Controparte_1
rigetto.
Senza incombenti istruttori, le parti hanno depositato le note e memorie ex art. 352 c.p.c. così precisando le conclusioni la sola appellante: appellante: “Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, richiamate in ogni caso le domande e le eccezioni svolte in primo grado, in parziale riforma della sentenza n. 966/22 pubblicata il 16.11.2022 del Tribunale di Trapani, sezione civile, in funzione di Giudice Unico, nella causa civile iscritta al n.
1770/2018, ferme le altre statuizioni, condannare il (p.i. Controparte_1
– c.f. , in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento a P.IVA_3 P.IVA_2
favore di della somma ingiunta di € 57.652,96 o di quella Parte_1
maggiore o minore somma risultata in corso di causa, oltre interessi di mora da calcolarsi, dalla scadenza delle singole fatture al saldo, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.
Lgs. n. 231 del 9/10/02 secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12 nonché gli interessi anatocistici, dal giorno della domanda, sugli interessi scaduti e dovuti da almeno
6 mesi, da calcolarsi in base al tasso previsto dall'art.1284 Codice Civile, così come novellato dall'art.17, comma 1, D.L. 12/09/14 n. 132, ossia al saggio previsto dal D.Lgs n.
231/02 secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12. IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.”.
Indi, all'udienza dinanzi al consigliere istruttore del 3/7/2025 la causa è stata rimessa alla decisione del collegio.
***
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 Così compendiati i principali fatti di causa, con l'unico motivo di gravame prospettato l'appellante lamenta il vaglio di eccezione di prescrizione nonostante non fosse stata ritualmente sollevata, non essendo stata “indicata nelle conclusioni sia dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo sia in sede di precisazione delle conclusioni”, con conseguente asserita violazione dell'art. 2938 c.c. secondo cui l'eccezione di prescrizione non può essere sollevata d'ufficio, dovendo invece essere ritualmente proposta.
La doglianza è infondata (e tale rilievo consente di ritenere assorbita ogni altra questione prospettata dall'appellato).
Invero, nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo l'ente territoriale opponente aveva contestato in toto la sussistenza del credito oggetto di ingiunzione, indicando analiticamente le diverse fatture, e per le prime cinque indicate, oltre a dedurre di non averle mai ricevute, ha pure addotto che, ove riferibili al e facendo esse CP_1
riferimento all'anno (2010) di pertinenza dei consumi, “il diritto a percepire le suddette somme risulterebbe abbondantemente trascritto”.
Che quest'ultimo lemma sia frutto di errore materiale (dovendosi intendere come
'prescritto'), del quale si è resa evidentemente conto la società opposta, si desume dalla stessa comparsa di risposta di quest'ultima: sul punto, difatti, ha espressamente preso posizione, deducendo che “Le fatture sono state tutte inviate al debitore, sono CP_1
descritte nell'atto di cessione e si producono in questa sede unitamente all'atto di cessione. (doc. 1, 3 – 38)”, e controeccependo che “Nessuna prescrizione è maturata, considerato che le 5 fatture (pag. 2/3) che parte avversaria assume non aver ricevuto sono state emesse nel 2010 ed il termine prescrizionale è decennale.”.
Ne consegue che l'eccezione deve ritenersi tempestivamente sollevata dall'opponente, col primo atto utile quale deve considerarsi l'atto di citazione, introduttivo del procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo;
e validamente, a nulla rilevando che non sia stata espressamente riproposta nelle conclusioni prospettate, con le quali si è solo genericamente chiesto di revocare il decreto ingiuntivo per l'infondatezza delle domande.
Viceversa, soltanto ove le conclusioni siano indicate in maniera specifica le eccezioni non
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 riproposte si intendono abbandonate o rinunciate - salvo che non siano strettamente connesse con altre che siano state specificamente riproposte o che dalla condotta processuale risulti che la parte abbia voluto tenere ferma la domanda o l'eccezione cfr.
Cass. civile n. 140/2002 -. Ancora la Suprema Corte ha da tempo evidenziato che “la mancata espressa riproposizione, nelle conclusioni definitive, dell'eccezione di prescrizione e la proposizione di una domanda riconvenzionale nel merito, non costituiscono elementi sufficienti a far presumere la rinuncia tacita all'eccezione di prescrizione, che si ravvisa soltanto quando la condotta del debitore è assolutamente incompatibile con la volontà di far valere la prescrizione stessa.” (cfr. Cassazione civile sez. I 6/9/1994 n. 7683).
Pertanto, avendo il Tribunale provveduto correttamente ad esaminare l'eccezione, il motivo di gravame deve conclusivamente disattendersi, con conferma della impugnata statuizione.
Quanto alle spese processuali del presente giudizio (non vi è motivo di appello che attiene tale voce relativamente a quelle del primo grado, ivi compresi i costi della consulenza, compensate), l'esito della lite (che vede l'appellato vittorioso) impone di porle a carico dell'appellante, secondo il canone della soccombenza ex art. 91 c.p.c.; la liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: rigetta l'appello proposto da (GIA' Parte_1 Parte_1
con atto di citazione del 16/5/2023 avverso la sentenza n. 966/2022 resa dal
[...]
Tribunale di Trapani del 16/11/2022.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore di CP_1
liquidate in complessivi € 4.660,00, oltre rimborso forfettario, C.P.A. e
[...]
I.V.A. come per legge.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 4 settembre 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.ssa Virginia Marletta Consigliere
Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 967/2023 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente tra
- (C.F. Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'avv. FAZIO MONICA appellante contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. PIRO GIUSEPPE appellato
Oggetto: CP_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 966/2022 del 16/11/2022, il Tribunale di Trapani ha accolto l'opposizione proposta da revocando il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
288/2018 chiesto e ottenuto da GIA' Parte_1 Parte_1
per il pagamento di € 57.652,96 per fatture emesse da Edison Energia s.p.a. nei
[...]
confronti del con credito poi ceduto a condannando CP_1 Parte_1
l'opponente al pagamento della minor somma di € 6.786,85 oltre interessi e compensando le spese di lite.
Avverso tale decisione ha proposto gravame, con atto di citazione del 16/5/2023,
[...]
(GIA' contestando la statuizione Parte_1 Parte_1
per un'unica ragione, relativa alla eccezione di prescrizione.
Costituendosi, ha contestato il gravame, chiedendone il Controparte_1
rigetto.
Senza incombenti istruttori, le parti hanno depositato le note e memorie ex art. 352 c.p.c. così precisando le conclusioni la sola appellante: appellante: “Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, richiamate in ogni caso le domande e le eccezioni svolte in primo grado, in parziale riforma della sentenza n. 966/22 pubblicata il 16.11.2022 del Tribunale di Trapani, sezione civile, in funzione di Giudice Unico, nella causa civile iscritta al n.
1770/2018, ferme le altre statuizioni, condannare il (p.i. Controparte_1
– c.f. , in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento a P.IVA_3 P.IVA_2
favore di della somma ingiunta di € 57.652,96 o di quella Parte_1
maggiore o minore somma risultata in corso di causa, oltre interessi di mora da calcolarsi, dalla scadenza delle singole fatture al saldo, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.
Lgs. n. 231 del 9/10/02 secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12 nonché gli interessi anatocistici, dal giorno della domanda, sugli interessi scaduti e dovuti da almeno
6 mesi, da calcolarsi in base al tasso previsto dall'art.1284 Codice Civile, così come novellato dall'art.17, comma 1, D.L. 12/09/14 n. 132, ossia al saggio previsto dal D.Lgs n.
231/02 secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12. IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.”.
Indi, all'udienza dinanzi al consigliere istruttore del 3/7/2025 la causa è stata rimessa alla decisione del collegio.
***
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 Così compendiati i principali fatti di causa, con l'unico motivo di gravame prospettato l'appellante lamenta il vaglio di eccezione di prescrizione nonostante non fosse stata ritualmente sollevata, non essendo stata “indicata nelle conclusioni sia dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo sia in sede di precisazione delle conclusioni”, con conseguente asserita violazione dell'art. 2938 c.c. secondo cui l'eccezione di prescrizione non può essere sollevata d'ufficio, dovendo invece essere ritualmente proposta.
La doglianza è infondata (e tale rilievo consente di ritenere assorbita ogni altra questione prospettata dall'appellato).
Invero, nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo l'ente territoriale opponente aveva contestato in toto la sussistenza del credito oggetto di ingiunzione, indicando analiticamente le diverse fatture, e per le prime cinque indicate, oltre a dedurre di non averle mai ricevute, ha pure addotto che, ove riferibili al e facendo esse CP_1
riferimento all'anno (2010) di pertinenza dei consumi, “il diritto a percepire le suddette somme risulterebbe abbondantemente trascritto”.
Che quest'ultimo lemma sia frutto di errore materiale (dovendosi intendere come
'prescritto'), del quale si è resa evidentemente conto la società opposta, si desume dalla stessa comparsa di risposta di quest'ultima: sul punto, difatti, ha espressamente preso posizione, deducendo che “Le fatture sono state tutte inviate al debitore, sono CP_1
descritte nell'atto di cessione e si producono in questa sede unitamente all'atto di cessione. (doc. 1, 3 – 38)”, e controeccependo che “Nessuna prescrizione è maturata, considerato che le 5 fatture (pag. 2/3) che parte avversaria assume non aver ricevuto sono state emesse nel 2010 ed il termine prescrizionale è decennale.”.
Ne consegue che l'eccezione deve ritenersi tempestivamente sollevata dall'opponente, col primo atto utile quale deve considerarsi l'atto di citazione, introduttivo del procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo;
e validamente, a nulla rilevando che non sia stata espressamente riproposta nelle conclusioni prospettate, con le quali si è solo genericamente chiesto di revocare il decreto ingiuntivo per l'infondatezza delle domande.
Viceversa, soltanto ove le conclusioni siano indicate in maniera specifica le eccezioni non
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 riproposte si intendono abbandonate o rinunciate - salvo che non siano strettamente connesse con altre che siano state specificamente riproposte o che dalla condotta processuale risulti che la parte abbia voluto tenere ferma la domanda o l'eccezione cfr.
Cass. civile n. 140/2002 -. Ancora la Suprema Corte ha da tempo evidenziato che “la mancata espressa riproposizione, nelle conclusioni definitive, dell'eccezione di prescrizione e la proposizione di una domanda riconvenzionale nel merito, non costituiscono elementi sufficienti a far presumere la rinuncia tacita all'eccezione di prescrizione, che si ravvisa soltanto quando la condotta del debitore è assolutamente incompatibile con la volontà di far valere la prescrizione stessa.” (cfr. Cassazione civile sez. I 6/9/1994 n. 7683).
Pertanto, avendo il Tribunale provveduto correttamente ad esaminare l'eccezione, il motivo di gravame deve conclusivamente disattendersi, con conferma della impugnata statuizione.
Quanto alle spese processuali del presente giudizio (non vi è motivo di appello che attiene tale voce relativamente a quelle del primo grado, ivi compresi i costi della consulenza, compensate), l'esito della lite (che vede l'appellato vittorioso) impone di porle a carico dell'appellante, secondo il canone della soccombenza ex art. 91 c.p.c.; la liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: rigetta l'appello proposto da (GIA' Parte_1 Parte_1
con atto di citazione del 16/5/2023 avverso la sentenza n. 966/2022 resa dal
[...]
Tribunale di Trapani del 16/11/2022.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore di CP_1
liquidate in complessivi € 4.660,00, oltre rimborso forfettario, C.P.A. e
[...]
I.V.A. come per legge.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 4 settembre 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5