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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/11/2025, n. 6949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6949 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. IV° CIVILE – I° Collegio
così composta:
dott. Michele Cataldi Presidente
dott. Giuseppe Staglianò Consigliere rel.
dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
nella causa civile di II grado iscritta al n. 1938 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 9-10-2025, vertente tra 2
(C.F.: e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
( , elettivamente domiciliati in Aquino (FR), Via della Vittoria n. C.F._2
12, presso lo studio dell'Avv. Rosino Di Brango, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- Appellanti -
e
( e Controparte_1 C.F._3 CP_2
( , elettivamente domiciliati in San Giorgio a Liri (FR), Via CodiceFiscale_4
Marconi n. 2, presso lo studio dell'Avv. Anna Ciaraldi, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
-Appellati -
Oggetto: azione di nullità e/o simulazione contrattuale.
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sigg. , e Controparte_1 Parte_3 convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Cassino i sigg. CP_2 [...]
e assumendo che, in data 26/02/1984, era deceduto “ab Pt_2 Parte_1 intestato” il sig. , lasciando a sé superstiti la propria moglie, sig.ra Persona_1
e i figli , e;
gli attori Parte_3 Parte_4 Controparte_1 Parte_2 riferivano che la comunione ereditaria era stata sciolta consensualmente solo per alcuni beni, mentre altri erano rimasti in comproprietà tra gli eredi. 3
In particolare, con atto di divisione, donazione, vendita e servitù a rogito TA
del 13/04/1990 (rep. n° 1255), al sig. era stato Persona_2 Controparte_1 attribuito quanto segue:
1) i diritti pari a 1/2 su un terreno ubicato in San Giorgio a Liri, località “Colli”, denominato “Aia Vecchia”, censito in Catasto al Foglio 15, partita n. 9191, mappale 241
(ex 10/b), giusta Tipo di frazionamento redatto su estratto di mappa n. 47951/86;
2) i diritti pari a 1/2 su un terreno ubicato in San Giorgio a Liri, località “Colli”, censito in Catasto al Foglio 11, alla partita n. 9191, mappale 1637, giusta frazionamento n. 669 redatto su estratto di mappa n. 24326;
3) locale accessorio facente parte del fabbricato sito in San Giorgio a Liri, in Via Colli, posto a piano terra, con una piccola zona di terreno retrostante adibita a corte, avente una superficie di mq.115 catastali, il tutto confinante con lo stesso condividente e con restante proprietà dei condividenti.
Il 22/12/2011, nel verificare alcune visure catastali, il sig. si era Controparte_1 avveduto che alcuni beni ancora indivisi (perché in comproprietà tra i fratelli
[...]
e erano diventati di proprietà esclusiva della sig.ra Pt_2 Controparte_1 [...]
, moglie del sig. e, in particolare, un largario comune, un Parte_1 Parte_2 terreno seminativo e un locale deposito;
quindi, il 27/12/2011, recatosi presso lo studio del Notaio in Cassino, il sig. aveva ottenuto copia di Persona_3 Controparte_1 un atto di compravendita del 18/05/2009, trascritto il 19/06/2009 (rep. n° 2138), con il quale il proprio fratello -tra l'altro- aveva venduto a corpo alla di lui moglie, in Pt_2 regime di separazione dei beni, per complessivi Euro 6.800,00, i seguenti beni ubicati nel Comune San Giorgio a Liri:
1) un locale deposito della superficie di 30 mq. circa, eretto su sottostante e circostante terreno pertinenziale della superficie di 38 mq. circa, contraddistinto in Catasto al foglio 11, particella 2012, confinante con altri beni di proprietà di e Controparte_1 con un appezzamento di terreno distinto al Foglio 11, particella n. 1638, riportato nel
Catasto Fabbricati al Foglio 11, particella 2012, Via Colli Superiore snc, piano T, cat.
c/2; 4
2) un appezzamento di terreno di natura agricola (seminativo classe 4), avente accesso dalla Via Colli Superiore, della superficie di 1.200 mq. circa, confinante con gli appezzamenti di terreno distinti al Foglio 11, particelle 1638, 442 e 382, terreno riportato in Catasto Terreni al Foglio 11, particella 2013.
In occasione dell'atto di compravendita, il sig. aveva dichiarato che Parte_2
l'appezzamento di terreno ed il locale deposito gli erano pervenuti in virtù di giusti e legittimi titoli ultratrentennali.
Ciò premesso, gli attori assumevano che gli immobili venduti dal sig. Parte_2 alla propria consorte non erano mai stati di proprietà esclusiva di costui, ma erano in comproprietà con il fratello e con la madre in quanto i Controparte_1 Parte_3 beni identificati alle particelle 2012 e 2013 di cui al foglio 11, “ab origine” corrispondevano ad un terreno di are 30,38, di cui parte adibito a largario comune e parte a seminativo, il quale “formava un unico corpo catastale” ed era distinto in
Catasto al Foglio 11, Particella 642, il quale confinava con Via Colli Superiori e, su tre lati, “con i suddetti fabbricato e corte di cui al Mappale 643 del Foglio 11”; inoltre aggiungevano che detto terreno, nel 1982, era stato oggetto di frazionamento.
Inoltre, gli attori deducevano che, con successivo atto di compravendita del 14/1/1983 a rogito TA il sig. aveva acquistato dal sig. Persona_4 Controparte_1 [...]
, a corpo, i seguenti immobili: Per_5
un vano di fabbricato rurale posto a piano terra e sito in Via Colli Superiori, attualmente distinto nel Catasto Fabbricati al Foglio 11, Mappale 643 sub 2 (ex
643/parte del Catasto Terreni), con i pertinenti diritti sull'antistante largario di cui al
Foglio 11, mappale 642 (ex 642/a);
un terreno posto sul retro di tale fabbricato, con i pertinenti diritti sull'antistante largario riportato al Foglio 11, mappale 642 (ex 642/a).
Ciò premesso, gli attori evidenziavano che, con il citato frazionamento del 15 dicembre
1982 (redatto dal geom. , regolarmente approvato dal Catasto di Controparte_3
Frosinone, dalla maggiore consistenza era stata distaccata la particella 1510 (ex 642/b), di are 18,00, mentre la particella 642 (ex 642/a), di are 12,38, era rimasta in 5
comproprietà degli eredi del sig. , senza poi essere mai trasferita ad Persona_1 altri.
Con successivo atto di divisione, donazione, vendita e servitù a rogito TA Per_2
del 13 aprile 1990 (rep. n° 1255), erano stati attribuiti alcuni beni ai sigg.
[...]
e e, in tale occasione, era stato Controparte_1 Parte_2 Parte_3 convenuto che il sig. cedeva al sig. una striscia di Controparte_1 Parte_2 terreno che quest'ultimo aveva adibito a strada (Particella 1638 del Foglio 11) per accedere ad un terreno di sua proprietà (particella 442), che si trovava di fronte la particella 2013, poi divenuta oggetto dell' atto del Notaio pertanto, era logico Per_3 ritenere che, ove il sig. fosse stato effettivamente nel possesso Parte_2 ultratrentennale della particella 2013, non avrebbe certamente avuto bisogno di chiedere al fratello l'ampliamento della strada in comune. CP_1
Inoltre, gli attori evidenziavano che, con atto a rogito TA del Persona_6
25 marzo 2004 (rep. n. 77090), la sig.ra aveva venduto alla sig.ra Parte_3 CP_2 la sua porzione di fabbricato di cui al Mappale 890, sub 1, del Foglio 11, e quindi
[...] anche i diritti sul largario comune di cui alla particella 2013 (ex 642/parte) e sugli altri immobili (deposito, terreno seminativo, ecc).
Da ultimo, gli attori sottolinevano che, con lettera A/R del 12/06/2007, i coniugi e avevano comunicato ai sigg. e Parte_2 Parte_1 Controparte_1 la loro volontà di vendere, per il prezzo in Euro 75.000,00, sia la loro Parte_3 proprietà esclusiva sita in San Giorgio a Liri in Località Colli Superiori, sia la loro proprietà indivisa (tra cui le particelle 2012 e 2013).
Pertanto, alla luce di tutti i descritti “passaggi” negoziali, gli attori sostenevano che i beni che avevano formato oggetto del contratto a rogito TA del 18/5/2009 Per_3 non solo erano sempre rimasti in comproprietà tra gli eredi, ma erano anche sempre stati oggetto di manutenzione da parte di e di i quali Controparte_1 Parte_3 avevano sempre esercitato su di essi un compossesso, ivi compreso il largario comune.
Pertanto, nel sostenere che non fossero mai maturati i presupposti per un'usucapione di detti beni da parte dei coniugi , gli attori concludevano Persona_7 chiedendo: in via principale, la declaratoria della nullità dell'atto di compravendita a 6
rogito TA del 18/5/2009, intercorso tra i predetti, di cui chiedevano “la Per_3 revoca”, trattandosi di un atto che, a dire degli attori aveva avuto ad oggetto solo il trasferimento di un compossesso, e in occasione della cui stipula sia il venditore che l'acquirente erano stati pienamente consapevoli dell'esistenza di una comproprietà con altri soggetti;
in via subordinata, la declaratoria nella simulazione assoluta del rogito di cui sopra, con declaratoria anche della sua inefficacia nei confronti degli attori;
inoltre gli attori chiedevano che, ai sensi dell'art. 948 c.c., fosse fatto ordine ai convenuti di procedere all'immediato rilascio dei suddetti beni, con la loro condanna al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese processuali.
Costituitisi in giudizio, i convenuti si limitavano a resistere e, dopo aver richiamato i principi ordinamentali in tema di pubblicità immobiliare e di tutela dei terzi acquirenti, con specifico riferimento alla posizione del c.d. erede apparente, invocavano il disposto di cui all'art. 534, comma 3, c.c., secondo cui restano salvi gli effetti degli acquisti a titolo oneroso effettuati dai terzi dall'erede apparente ove trascritti prima della trascrizione dell'acquisto da parte dell'erede o del legatario vero e, con specifico riferimento al caso di specie, prima della trascrizione della domanda giudiziale proposta contro l'erede apparente.
All'esito dell'istruttoria, nel corso della quale veniva assunto l'interrogatorio formale della sig.ra e venivano espletate le prove testimoniali offerte, il Parte_1
Tribunale, con sentenza n. 28/2020, accoglieva la domanda degli attori, rilevando che il sig. “aveva trasferito alla di lui moglie dei beni immobili di cui egli Parte_2 non era pienamente proprietario, per cui il relativo atto di trasferimento [doveva] considerarsi nullo, essendo acquisto a non domino”, e rispetto al quale non solo non era possibile invocare né il disposto di cui all'art. 1159 c.c. (usucapione abbreviata), né ravvisare una situazione di buona fede in capo all'acquirente; pertanto il Tribunale dichiarava la nullità del contratto, di cui conseguentemente disponeva la “revoca”, ordinando ai convenuti, ai sensi dell'art. 948 c.c., l'immediato rilascio dei beni, disponendo altresì la rettifica della voltura catastale ed ordinando al Conservatore di procedere alla trascrizione della sentenza. Il tutto con la condanna dei convenuti alla rifusione delle spese processuali. 7
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sigg. e Parte_2 [...]
proponevano appello avverso tale decisione, assumendone l'erroneità e Parte_1
l'ingiustizia.
Con un unico, articolato motivo di censura, gli appellanti, ritenendo che nel caso di specie la domanda originariamente proposta dagli attori fosse stata di natura reale e, segnatamente, che avesse avuto ad oggetto la rivendica dei beni oggetto di causa, lamentavano l'erronea inversione, da parte del giudicante di prime cure, dell'onere probatorio, che avrebbe dovuto ritenersi gravare sugli attori (tenuti, peraltro, a fornire la c.d. “probato diabolica”) e non sui convenuti.
In particolare, alla luce di tale domanda, i coniugi sostenevano Persona_7 che il Tribunale sarebbe stato tenuto ad accertare l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dagli attori a fondamento della loro pretesa, a prescindere da qualunque eccezione fosse stata da loro sollevata;
in ogni caso, poi, evidenziavano che essi non avevano mai inteso eccepire l'usucapione dei beni, mentre gli attori, da parte loro, si erano semplicemente limitati ad affermare la loro qualità di comproprietari dei beni a titolo derivativo, senza chiedere alcuno specifico accertamento al riguardo.
Comunque, anche a prescindere dalla fondatezza di tali rilievi, gli appellanti sostenevano che nel caso di specie si vertesse in un'ipotesi di annullabilità del contratto, e non di nullità, sicché l'annullamento, anche ove fosse stato dichiarato, non sarebbe stato opponibile ai terzi acquirenti in buona fede a titolo oneroso.
Con specifico riferimento, poi, alla posizione della sig.ra , gli appellanti Parte_1 sostenevano che costei non avrebbe potuto essere ritenuta in mala fede solo perché coniuge del venditore;
infatti, ella, “anche se avesse adoperato la massima diligenza
(…), non avrebbe potuto escludere o comunque dubitare della titolarità in capo all'alienante del diritto” che le era stato trasferito, né avrebbe potuto “accertare
l'altruità della cosa mediante una verifica catastale, oppure a mezzo della verifica dei registri nei quali è effettuata la trascrizione di determinate alienazioni, o meglio ancora delle domande giudiziali relative al trasferimento della proprietà del bene”; in ogni caso, poi, anche ove fosse stato possibile accedere alla tesi del Tribunale circa l'invalidità del contratto, il venditore avrebbe comunque potuto validamente trasferire 8
all'acquirente la quota di sua proprietà, sicché risultava erronea la caducazione dell'intero negozio traslativo.
Pertanto, nel sostenere che dai documenti prodotti non era possibile ricavare che i beni compravenduti appartenessero alla comunione ereditaria, e che le prove orali espletate erano risultate non pertinenti, gli appellanti concludevano chiedendo l'integrale riforma dell'impugnata sentenza e, per l'effetto, il rigetto delle domande originariamente proposte dagli attori, con vittoria delle spese di lite.
Costituitisi in giudizio, gli appellati, “in primis”, eccepivano l'inammissibilità dell'appello per l'asserita violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c., nuova formulazione (stante la mancata specificazione dei motivi di gravame), e dell'art. 345
c.p.c. (stante la difformità delle conclusioni rassegnate rispetto a quanto dedotto in primo grado); inoltre, nel merito, si limitavano a resistere, chiedendo il rigetto dello spiegato gravame, con la condanna degli appellanti alla rifusione delle spese del grado.
Nel corso del giudizio, interveniva il decesso della sig.ra sig.ra sicché la Parte_3
Corte dichiarava l'interruzione del processo.
A seguito della riassunzione della causa da parte dei sigg. nei Persona_7 confronti dei sigg. e in proprio, la Corte, rinviava per la Controparte_1 CP_2 precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 9/10/2025, dopo la precisazione delle conclusioni e all'esito della discussione, la causa è stata decisa dalla Corte ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3,
c.p.c., dando immediata lettura della sentenza.
Motivi della decisione
Preliminarmente, per ragioni di ordine logico e giuridico, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dagli appellati ex art. 342 c.p.c..
Infatti, dall'esame dell'appello è comunque possibile ricavare non solo l'indicazione delle censure che i sigg. hanno inteso muovere nei confronti Persona_7 dell'impugnata sentenza, sia sotto il profilo dell'operata ricostruzione dei fatti sia sotto 9
il profilo della relativa valutazione giuridica, ma anche le argomentazioni giuridiche che gli appellanti hanno inteso contrapporre a quelle poste dal giudicante di prime cure a base della sua decisione.
Analogamente, va disattesa anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello per l'asserita violazione del disposto di cui all'art. 345 c.p.c., in quanto non solo le conclusioni rassegnate in questa fase del giudizio non divergono, nella sostanza, da quelle espresse in primo grado, ma anche le argomentazioni giuridiche poste a loro fondamento sono pienamente in linea con le statuizioni adottate dal giudicante di prime cure, sebbene siano volte ad ottenere una riforma dell'impugnata sentenza.
Nel merito, l'appello è infondato.
Preliminarmente va rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dal giudicante di prime cure e, ancor oggi, dagli appellanti, la domanda proposta in primo grado dagli attori non poteva essere qualificata alla stregua di un'azione di rivendica.
Infatti, dall'esame dell'atto introduttivo di primo grado, si ricava che gli attori, dopo aver riepilogato le vicende negoziali intercorse tra le parti (a partire dal decesso del loro comune dante causa, sig. , sino alla stipula del contratto a rogito TA Persona_1 del 18/05/2009), non si limitarono solo a contestare che i beni oggetto Persona_3 di causa -nonostante le dichiarazioni rese dall'alienante in occasione del rogito per atto
TA fossero pervenuti al sig. in virtù di “giusti e legittimi Per_3 Parte_2 titoli ultratrentennali”, ma dopo aver affermato che detti beni, in realtà, erano ancora in comproprietà tra gli eredi, sostennero che “il compossesso” degli stessi in capo agli attori costituiva una “circostanza ben nota” ai coniugi , la quale, Persona_7 peraltro, ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese dai testi, dalle quali emerge che sia il sig. , sia la sig.ra (deceduta nel corso del presente Controparte_1 Parte_3 grado di giudizio), avevano sempre provveduto alla coltivazione del terreno impiegato a seminativo e alla manutenzione del deposito e del largario comune, attingendo costantemente l'acqua dal pozzo (posizionato su detto terreno) e utilizzando anche un fienile ivi ubicato;
inoltre, l'ulteriore conferma del fatto che nel caso in esame non sia stata proposta un'azione di rivendica si evince anche dalla stessa prospettazione difensiva degli attori che, proprio in ragione dell'esercizio, anche all'attualità, di un compossesso sui beni da parte di tutti i comproprietari, hanno escluso la possibilità di 10
un eventuale loro acquisto per usucapione da parte dei convenuti (i quali, peraltro, non hanno mai inteso sostenere -né in via riconvenzionale, né in via di mera eccezione- di averli acquistati a titolo originario).
Del resto, costituisce insegnamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione -cui questa Corte di merito senz'altro aderisce- che “la domanda di revindica, avendo tipica finalità recuperatoria, presuppone necessariamente che all'atto della sua formulazione il bene revindicato sia nel possesso del convenuto” (Cass. n. 7777/2005; in tal senso, vedi anche Cass. n. 1004/1982).
Ne consegue che, essendosi trovati gli attori -per loro stessa ammissione- nel compossesso dei beni al momento della proposizione della domanda, quest'ultima non poteva essere qualificata come azione di rivendica, né poteva assumere alcun significato la richiesta (formulata ai sensi dell'art. 948 c.c. dagli attori) volta ad ottenere il rilascio di beni di cui, al momento dell'introduzione del giudizio, i sigg. e Parte_2 avevano la materiale disponibilità. Parte_3
Da quanto sopra discende che le domande proposte in sequenza dagli attori, interpretate alla luce della “causa petendi” posta a loro fondamento e del relativo
“petitum”, sono state volte unicamente ad ottenere, in via principale, la declaratoria della nullità assoluta e/o l'annullamento dell'atto a rogito TA del 18/5/1990 Per_3
e, in via subordinata, la declaratoria della simulazione assoluta del medesimo.
La logica conseguenza di tale assunto è che, a differenza di quanto sostenuto dagli appellanti, gli attori non erano tenuti a provare di essere divenuti proprietari degli immobili oggetto di causa risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario, o dimostrando il possesso proprio e dei loro danti causa per il tempo necessario per l'usucapione (c.d. “prova diabolica”), ma potevano più semplicemente limitarsi, stante la presunzione di legittimità del possesso da loro esercitato, a dimostrare il loro diritto avvalendosi di un regime probatorio attenuato.
Ciò premesso, dall'esame degli atti di causa emerge che, effettivamente, i beni attualmente identificati in Catasto con le particelle 2012 e 2013 del foglio 11 in origine facevano entrambi parte della particella n. 642 del foglio 11, la quale, poi, solo nell'anno
1982 fu oggetto di frazionamento, con il distacco della particella 1510 (ex 642/b), 11
mentre la particella 642 (ex 642/a) rimase in comproprietà tra gli eredi del sig.
[...]
. Per_1
Successivamente, mediante atto di compravendita a rogito TA del Persona_4
14/1/1983, il sig. acquistò dal sig. , a corpo, i seguenti Controparte_1 Persona_5 immobili:
un vano del fabbricato rurale posto a piano terra, sito in Via Colli Superiori, attualmente distinto nel Catasto Fabbricati al Foglio 11, Mappale 643 sub 2 (ex
643/parte del Catasto Terreni), con i pertinenti diritti sull'antistante largario di cui al
Foglio 11, mappale 642 (ex 642/a);
un terreno posto sul retro di tale fabbricato, con i pertinenti diritti sull'antistante largario riportato al Foglio 11, mappale 642 (ex 642/a).
A ciò, poi, aggiungasi che, con atto a rogito TA del 25 marzo Persona_6
2004 (rep. n. 77090), la sig.ra vendette alla sig.ra la sua Parte_3 CP_2 porzione di fabbricato di cui al Mappale 890, sub 1, del Foglio 11, e quindi anche i diritti sul largario comune di cui alla particella 2013 (ex 642/parte).
Ciò premesso, il contenuto dei suddetti atti dimostra che i beni oggetto di causa, attualmente identificati in Catasto con le particelle 2012 e 2013 (circostanza, questa, mai contestata dagli odierni appellanti) e su cui gli odierni appellati hanno sempre esercitato il possesso, lungi dall'essere stati acquisiti dal sig. in Parte_2 proprietà esclusiva sulla scorta di asseriti titoli ultratrentennali, in realtà sono rimasti in comproprietà tra le odierne parti processuali, tanto che i sigg. Parte_1 CP_1 non ne hanno mai neanche contestato la provenienza ereditaria, limitandosi ad invocare l'applicazione del disposto di cui all'art. 534, commi 2 e 3, c.c., e quindi a formulare una difesa che, di per se stessa, risulta all'evidenza incompatibile con l'affermazione iniziale circa la titolarità esclusiva dei beni.
Acclarato quanto precede, ritiene questa Corte che nel caso in oggetto non siano ravvisabili i presupposti per procedere all'applicazione di detta norma.
Premesso che, per le ragioni già dette, nel caso di specie non si è in presenza di un'azione di rivendica, si osserva che nel codice civile la tutela del terzo di buona fede 12
che si sia reso acquirente di beni dall'erede apparente è affidata agli artt. 2652, n. 7, e
534 c.c., che si riferiscono a fattispecie diverse.
Infatti, secondo il risalente insegnamento impartito dalla Suprema Corte di Cassazione,
“l'art. 2652 n. 7 cod. civ. - che subordina ad alcune condizioni temporali in ordine alle trascrizioni la tutela del terzo di buona fede acquirente a qualsiasi titolo (nella specie: donazione) di beni dall'erede apparente - non integra l'art. 534 cod. civ., ma regola fattispecie diverse applicandosi all'acquisto a titolo oneroso dall'erede in tutti i casi in cui non si rientra nella petitio haereditatis, all'acquisto a titolo gratuito dallo erede apparente ed agli acquisti dal legatario, e inoltre richiede un requisito specifico, consistente nell'inerzia del vero erede per cinque anni, idoneo da solo a giustificare una diversità di disciplina in ordine alla buona fede. Questa nel caso di cui all'art. 534 deve essere provata, mentre si presume nell'ipotesi prevista dall'art. 2652 n. 7, anche con riguardo all'acquirente a titolo gratuito in applicazione del principio generale enunciato dall'art. 1147 cod. civ., identicamente alle ipotesi considerate nei nn. 1, 4, 6 e
9 dello stesso art. 2652 cod. civ.” (Cass. n. 1402/1989; nello stesso senso, vedi Cass. n.
2114/1966); pertanto, “in tema di petizione ereditaria, ai fini della salvezza dei diritti acquistati dal terzo per effetto di convenzione a titolo oneroso contratta con l'erede apparente, è necessario che lo stesso terzo, ai sensi dell'art. 534, comma secondo, cod. civ., assolva all'onere di provare la sua buona fede all'atto dell'acquisto, consistente nella dimostrazione dell'idoneità del comportamento dell'alienante ad ingenerare la ragionevole convinzione di trattare con il vero erede, nonché dell'esistenza di circostanze indicative dell'ignoranza incolpevole di esso acquirente circa la realtà della situazione ereditaria al momento dell'acquisto” (Cass. n. 2653/2010).
Orbene, nel caso che ne occupa, la sig.ra , terzo acquirente dal proprio Parte_1 coniuge , non ha fornito la prova del requisito della buona fede. Parte_2
Infatti è ragionevole presumere che la sig.ra , essendo coniuge del Parte_1 venditore, fosse a conoscenza dell'effettiva condizione giuridica dei beni a lei ceduti, e cioè che essi si trovassero ancora in comunione con altri soggetti;
peraltro, ove mai avesse nutrito dubbi al riguardo, sarebbe stato per lei sufficiente operare -anche con l'intermediazione di un notaio o di un avvocato- una semplice ricerca presso la
Conservatoria e/o presso il Catasto per accertare l'effettiva titolarità degli immobili in 13
questione, cosa che, al contrario, non risulta essere mai avvenuta;
a ciò, poi, aggiungasi che i testi escussi in primo grado hanno confermato che su detti beni avevano sempre esercitato un possesso anche gli attori, sicché sussistevano tutti i presupposti per procedere ad una diligente verifica sull'effettiva condizione giuridica di detti beni, a prescindere dalle affermazioni rese dal proprio coniuge in occasione della stipula.
Ne consegue che, essendo gli attori legittimati ad agire anche nei confronti degli aventi causa da chi possiede “a titolo di erede o senza titolo”, e non essendo emersa la prova della buona fede della sig.ra nel momento in cui ebbe a contrattare con il Parte_1 proprio coniuge, i diritti da lei acquistati per effetto della convenzione a titolo oneroso non possono essere fatti interamente salvi.
Infatti, l'atto di compravendita intercorso tra i suddetti coniugi ha certamente avuto ad oggetto beni ancora oggetto di una comunione (e, perciò, parzialmente anche del sig.
), sicché l'effetto traslativo dell'alienazione, che non è subordinato Parte_2 all'assegnazione in sede di divisione della quota all'erede alienante (dal momento che costui è proprietario esclusivo della sola frazione ideale di cui può liberamente disporre secondo quanto stabilito dall'art. 1103 c.c.), deve ritenersi prodotto con il subentro della sig.ra , solo “pro quota”, nella cosa comune;
infatti, come più volte chiarito Parte_1 dalla Suprema Corte di cassazione, “in materia di proprietà, il principio generale che regola il regime giuridico della comunione pro indiviso è quello della libera disponibilità della quota ideale, sicché è ben possibile che ciascun comunista autonomamente venda o prometta di vendere la sua quota, valido essendo il contratto anche nell'ipotesi in cui il bene sia dalle parti considerato un unicum inscindibile, risultando in tal caso l'alienazione meramente inopponibile al comproprietario che non ha preso parte alla stipula dell'atto” (Cass. n. 4965/2004).
Ne deriva che la domanda originariamente proposta dagli attori, da qualificarsi come diretta ad ottenere la declaratoria di inopponibilità, nei loro confronti, dell'atto di compravendita a rogito TA del 18/05/2009, può essere Persona_3 parzialmente accolta, con la conseguenza che gli effetti traslativi di tale negozio possono ritenersi prodotti in capo alla sig.ra solo in relazione alla quota Parte_1 ideale di proprietà dei beni di cui il sig. era titolare al momento della Parte_2 14
stipula, quota da presumersi eguale a quella degli altri partecipanti alla comunione (art. 1101 c.c.).
All'affermazione della parziale efficacia del suddetto atto di cessione consegue, quale logico corollario giuridico, l'inconfigurabilità di una qualsiasi simulazione del medesimo, peraltro adombrata dagli attori solo in via subordinata.
Da quanto premesso deriva che, in parziale accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, in luogo della declaratoria di nullità (e della relativa revoca) dell'atto a rogito TA del 18/5/2009 (rep. n. 2138), intercorso tra il Per_3 sig. e la sig.ra , va dichiarato che gli effetti Parte_2 Parte_1 traslativi di tale negozio si sono prodotti in favore della sig.ra Parte_1 limitatamente alla quota ideale di proprietà dei beni compravenduti di cui il sig.
[...]
era titolare al momento della stipula;
il tutto con ordine al Conservatore dei Pt_2
RR.II. di procedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità.
Le spese di lite seguono la soccombenza sostanziale e, determinate in ragione del ridotto margine di accoglimento della domanda, sono poste a carico dei sigg.
[...]
e , in solido tra loro, nella misura dei due terzi per Pt_2 Parte_1 entrambi i gradi di giudizio, con compensazione tra le parti del residuo terzo;
esse sono liquidate per entrambi i gradi di giudizio in misura media, sulla scorta delle tariffe previste dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore ricompreso tra Euro 5.200,01 ed
Euro 26.000,00, con l'eccezione della voce istruttoria che, per il solo grado di appello, viene calcolata in misura minima.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente l'appello proposto da e Parte_2 Parte_1
nei confronti di e avverso la sentenza del
[...] Controparte_1 CP_2
Tribunale di Cassino n. 28/20; per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara che gli effetti traslativi dell'atto a rogito TA del 18/5/2009 (rep. n. Per_3
2138), intercorso tra e , si sono prodotti in favore Parte_2 Parte_1 di limitatamente alla quota ideale di proprietà che, al momento Parte_1 15
della stipula, vantava sui beni siti in San Giorgio a Liri alla Via Colli Parte_2
Superiori s.n.c., contraddistinti nel Catasto del Comune di San Giorgio a Liri al Foglio
11, particella 2012, Via Colli Superiori s.n.c., piano T, Cat. c/2, classe 9, consistenza mq.
30, rendita 103,81, nonché sull'appezzamento di terreno di natura agricola avente accesso dalla Via Colli Superiori, della superficie di mq. 1.200, confinante con Via Colli
Superiori e con gli appezzamenti di terreno contraddistinti con le particelle 1638, 442 e
382 del Foglio 11, salvo altri, riportato nel Catasto Terreni del Comune di San Giorgio a
Liri al Foglio 11, particella 2013, seminativo classe 4, are 12 ca, 00Rd 2,48, Ra 2,48;
ordina al Conservatore dei RR.II. di procedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità;
condanna e , in solido tra loro, al pagamento, in Parte_2 Parte_1 favore degli appellati, dei due terzi delle spese di lite che, per il primo grado, in tale misura vengono liquidate in Euro 3.384,00 per compensi professionali e in Euro
137,00 per esborsi (ivi compreso il C.U.), e per il grado di appello, sempre in tale misura, in Euro 3.258,00 per compensi professionali e in Euro 237,00 per esborsi, oltre accessori come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.; compensa tra le parti il residuo terzo per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Roma, lì 9-10-2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
dott. Giuseppe Staglianò dott. Michele Cataldi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. IV° CIVILE – I° Collegio
così composta:
dott. Michele Cataldi Presidente
dott. Giuseppe Staglianò Consigliere rel.
dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
nella causa civile di II grado iscritta al n. 1938 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 9-10-2025, vertente tra 2
(C.F.: e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
( , elettivamente domiciliati in Aquino (FR), Via della Vittoria n. C.F._2
12, presso lo studio dell'Avv. Rosino Di Brango, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- Appellanti -
e
( e Controparte_1 C.F._3 CP_2
( , elettivamente domiciliati in San Giorgio a Liri (FR), Via CodiceFiscale_4
Marconi n. 2, presso lo studio dell'Avv. Anna Ciaraldi, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
-Appellati -
Oggetto: azione di nullità e/o simulazione contrattuale.
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sigg. , e Controparte_1 Parte_3 convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Cassino i sigg. CP_2 [...]
e assumendo che, in data 26/02/1984, era deceduto “ab Pt_2 Parte_1 intestato” il sig. , lasciando a sé superstiti la propria moglie, sig.ra Persona_1
e i figli , e;
gli attori Parte_3 Parte_4 Controparte_1 Parte_2 riferivano che la comunione ereditaria era stata sciolta consensualmente solo per alcuni beni, mentre altri erano rimasti in comproprietà tra gli eredi. 3
In particolare, con atto di divisione, donazione, vendita e servitù a rogito TA
del 13/04/1990 (rep. n° 1255), al sig. era stato Persona_2 Controparte_1 attribuito quanto segue:
1) i diritti pari a 1/2 su un terreno ubicato in San Giorgio a Liri, località “Colli”, denominato “Aia Vecchia”, censito in Catasto al Foglio 15, partita n. 9191, mappale 241
(ex 10/b), giusta Tipo di frazionamento redatto su estratto di mappa n. 47951/86;
2) i diritti pari a 1/2 su un terreno ubicato in San Giorgio a Liri, località “Colli”, censito in Catasto al Foglio 11, alla partita n. 9191, mappale 1637, giusta frazionamento n. 669 redatto su estratto di mappa n. 24326;
3) locale accessorio facente parte del fabbricato sito in San Giorgio a Liri, in Via Colli, posto a piano terra, con una piccola zona di terreno retrostante adibita a corte, avente una superficie di mq.115 catastali, il tutto confinante con lo stesso condividente e con restante proprietà dei condividenti.
Il 22/12/2011, nel verificare alcune visure catastali, il sig. si era Controparte_1 avveduto che alcuni beni ancora indivisi (perché in comproprietà tra i fratelli
[...]
e erano diventati di proprietà esclusiva della sig.ra Pt_2 Controparte_1 [...]
, moglie del sig. e, in particolare, un largario comune, un Parte_1 Parte_2 terreno seminativo e un locale deposito;
quindi, il 27/12/2011, recatosi presso lo studio del Notaio in Cassino, il sig. aveva ottenuto copia di Persona_3 Controparte_1 un atto di compravendita del 18/05/2009, trascritto il 19/06/2009 (rep. n° 2138), con il quale il proprio fratello -tra l'altro- aveva venduto a corpo alla di lui moglie, in Pt_2 regime di separazione dei beni, per complessivi Euro 6.800,00, i seguenti beni ubicati nel Comune San Giorgio a Liri:
1) un locale deposito della superficie di 30 mq. circa, eretto su sottostante e circostante terreno pertinenziale della superficie di 38 mq. circa, contraddistinto in Catasto al foglio 11, particella 2012, confinante con altri beni di proprietà di e Controparte_1 con un appezzamento di terreno distinto al Foglio 11, particella n. 1638, riportato nel
Catasto Fabbricati al Foglio 11, particella 2012, Via Colli Superiore snc, piano T, cat.
c/2; 4
2) un appezzamento di terreno di natura agricola (seminativo classe 4), avente accesso dalla Via Colli Superiore, della superficie di 1.200 mq. circa, confinante con gli appezzamenti di terreno distinti al Foglio 11, particelle 1638, 442 e 382, terreno riportato in Catasto Terreni al Foglio 11, particella 2013.
In occasione dell'atto di compravendita, il sig. aveva dichiarato che Parte_2
l'appezzamento di terreno ed il locale deposito gli erano pervenuti in virtù di giusti e legittimi titoli ultratrentennali.
Ciò premesso, gli attori assumevano che gli immobili venduti dal sig. Parte_2 alla propria consorte non erano mai stati di proprietà esclusiva di costui, ma erano in comproprietà con il fratello e con la madre in quanto i Controparte_1 Parte_3 beni identificati alle particelle 2012 e 2013 di cui al foglio 11, “ab origine” corrispondevano ad un terreno di are 30,38, di cui parte adibito a largario comune e parte a seminativo, il quale “formava un unico corpo catastale” ed era distinto in
Catasto al Foglio 11, Particella 642, il quale confinava con Via Colli Superiori e, su tre lati, “con i suddetti fabbricato e corte di cui al Mappale 643 del Foglio 11”; inoltre aggiungevano che detto terreno, nel 1982, era stato oggetto di frazionamento.
Inoltre, gli attori deducevano che, con successivo atto di compravendita del 14/1/1983 a rogito TA il sig. aveva acquistato dal sig. Persona_4 Controparte_1 [...]
, a corpo, i seguenti immobili: Per_5
un vano di fabbricato rurale posto a piano terra e sito in Via Colli Superiori, attualmente distinto nel Catasto Fabbricati al Foglio 11, Mappale 643 sub 2 (ex
643/parte del Catasto Terreni), con i pertinenti diritti sull'antistante largario di cui al
Foglio 11, mappale 642 (ex 642/a);
un terreno posto sul retro di tale fabbricato, con i pertinenti diritti sull'antistante largario riportato al Foglio 11, mappale 642 (ex 642/a).
Ciò premesso, gli attori evidenziavano che, con il citato frazionamento del 15 dicembre
1982 (redatto dal geom. , regolarmente approvato dal Catasto di Controparte_3
Frosinone, dalla maggiore consistenza era stata distaccata la particella 1510 (ex 642/b), di are 18,00, mentre la particella 642 (ex 642/a), di are 12,38, era rimasta in 5
comproprietà degli eredi del sig. , senza poi essere mai trasferita ad Persona_1 altri.
Con successivo atto di divisione, donazione, vendita e servitù a rogito TA Per_2
del 13 aprile 1990 (rep. n° 1255), erano stati attribuiti alcuni beni ai sigg.
[...]
e e, in tale occasione, era stato Controparte_1 Parte_2 Parte_3 convenuto che il sig. cedeva al sig. una striscia di Controparte_1 Parte_2 terreno che quest'ultimo aveva adibito a strada (Particella 1638 del Foglio 11) per accedere ad un terreno di sua proprietà (particella 442), che si trovava di fronte la particella 2013, poi divenuta oggetto dell' atto del Notaio pertanto, era logico Per_3 ritenere che, ove il sig. fosse stato effettivamente nel possesso Parte_2 ultratrentennale della particella 2013, non avrebbe certamente avuto bisogno di chiedere al fratello l'ampliamento della strada in comune. CP_1
Inoltre, gli attori evidenziavano che, con atto a rogito TA del Persona_6
25 marzo 2004 (rep. n. 77090), la sig.ra aveva venduto alla sig.ra Parte_3 CP_2 la sua porzione di fabbricato di cui al Mappale 890, sub 1, del Foglio 11, e quindi
[...] anche i diritti sul largario comune di cui alla particella 2013 (ex 642/parte) e sugli altri immobili (deposito, terreno seminativo, ecc).
Da ultimo, gli attori sottolinevano che, con lettera A/R del 12/06/2007, i coniugi e avevano comunicato ai sigg. e Parte_2 Parte_1 Controparte_1 la loro volontà di vendere, per il prezzo in Euro 75.000,00, sia la loro Parte_3 proprietà esclusiva sita in San Giorgio a Liri in Località Colli Superiori, sia la loro proprietà indivisa (tra cui le particelle 2012 e 2013).
Pertanto, alla luce di tutti i descritti “passaggi” negoziali, gli attori sostenevano che i beni che avevano formato oggetto del contratto a rogito TA del 18/5/2009 Per_3 non solo erano sempre rimasti in comproprietà tra gli eredi, ma erano anche sempre stati oggetto di manutenzione da parte di e di i quali Controparte_1 Parte_3 avevano sempre esercitato su di essi un compossesso, ivi compreso il largario comune.
Pertanto, nel sostenere che non fossero mai maturati i presupposti per un'usucapione di detti beni da parte dei coniugi , gli attori concludevano Persona_7 chiedendo: in via principale, la declaratoria della nullità dell'atto di compravendita a 6
rogito TA del 18/5/2009, intercorso tra i predetti, di cui chiedevano “la Per_3 revoca”, trattandosi di un atto che, a dire degli attori aveva avuto ad oggetto solo il trasferimento di un compossesso, e in occasione della cui stipula sia il venditore che l'acquirente erano stati pienamente consapevoli dell'esistenza di una comproprietà con altri soggetti;
in via subordinata, la declaratoria nella simulazione assoluta del rogito di cui sopra, con declaratoria anche della sua inefficacia nei confronti degli attori;
inoltre gli attori chiedevano che, ai sensi dell'art. 948 c.c., fosse fatto ordine ai convenuti di procedere all'immediato rilascio dei suddetti beni, con la loro condanna al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese processuali.
Costituitisi in giudizio, i convenuti si limitavano a resistere e, dopo aver richiamato i principi ordinamentali in tema di pubblicità immobiliare e di tutela dei terzi acquirenti, con specifico riferimento alla posizione del c.d. erede apparente, invocavano il disposto di cui all'art. 534, comma 3, c.c., secondo cui restano salvi gli effetti degli acquisti a titolo oneroso effettuati dai terzi dall'erede apparente ove trascritti prima della trascrizione dell'acquisto da parte dell'erede o del legatario vero e, con specifico riferimento al caso di specie, prima della trascrizione della domanda giudiziale proposta contro l'erede apparente.
All'esito dell'istruttoria, nel corso della quale veniva assunto l'interrogatorio formale della sig.ra e venivano espletate le prove testimoniali offerte, il Parte_1
Tribunale, con sentenza n. 28/2020, accoglieva la domanda degli attori, rilevando che il sig. “aveva trasferito alla di lui moglie dei beni immobili di cui egli Parte_2 non era pienamente proprietario, per cui il relativo atto di trasferimento [doveva] considerarsi nullo, essendo acquisto a non domino”, e rispetto al quale non solo non era possibile invocare né il disposto di cui all'art. 1159 c.c. (usucapione abbreviata), né ravvisare una situazione di buona fede in capo all'acquirente; pertanto il Tribunale dichiarava la nullità del contratto, di cui conseguentemente disponeva la “revoca”, ordinando ai convenuti, ai sensi dell'art. 948 c.c., l'immediato rilascio dei beni, disponendo altresì la rettifica della voltura catastale ed ordinando al Conservatore di procedere alla trascrizione della sentenza. Il tutto con la condanna dei convenuti alla rifusione delle spese processuali. 7
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sigg. e Parte_2 [...]
proponevano appello avverso tale decisione, assumendone l'erroneità e Parte_1
l'ingiustizia.
Con un unico, articolato motivo di censura, gli appellanti, ritenendo che nel caso di specie la domanda originariamente proposta dagli attori fosse stata di natura reale e, segnatamente, che avesse avuto ad oggetto la rivendica dei beni oggetto di causa, lamentavano l'erronea inversione, da parte del giudicante di prime cure, dell'onere probatorio, che avrebbe dovuto ritenersi gravare sugli attori (tenuti, peraltro, a fornire la c.d. “probato diabolica”) e non sui convenuti.
In particolare, alla luce di tale domanda, i coniugi sostenevano Persona_7 che il Tribunale sarebbe stato tenuto ad accertare l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dagli attori a fondamento della loro pretesa, a prescindere da qualunque eccezione fosse stata da loro sollevata;
in ogni caso, poi, evidenziavano che essi non avevano mai inteso eccepire l'usucapione dei beni, mentre gli attori, da parte loro, si erano semplicemente limitati ad affermare la loro qualità di comproprietari dei beni a titolo derivativo, senza chiedere alcuno specifico accertamento al riguardo.
Comunque, anche a prescindere dalla fondatezza di tali rilievi, gli appellanti sostenevano che nel caso di specie si vertesse in un'ipotesi di annullabilità del contratto, e non di nullità, sicché l'annullamento, anche ove fosse stato dichiarato, non sarebbe stato opponibile ai terzi acquirenti in buona fede a titolo oneroso.
Con specifico riferimento, poi, alla posizione della sig.ra , gli appellanti Parte_1 sostenevano che costei non avrebbe potuto essere ritenuta in mala fede solo perché coniuge del venditore;
infatti, ella, “anche se avesse adoperato la massima diligenza
(…), non avrebbe potuto escludere o comunque dubitare della titolarità in capo all'alienante del diritto” che le era stato trasferito, né avrebbe potuto “accertare
l'altruità della cosa mediante una verifica catastale, oppure a mezzo della verifica dei registri nei quali è effettuata la trascrizione di determinate alienazioni, o meglio ancora delle domande giudiziali relative al trasferimento della proprietà del bene”; in ogni caso, poi, anche ove fosse stato possibile accedere alla tesi del Tribunale circa l'invalidità del contratto, il venditore avrebbe comunque potuto validamente trasferire 8
all'acquirente la quota di sua proprietà, sicché risultava erronea la caducazione dell'intero negozio traslativo.
Pertanto, nel sostenere che dai documenti prodotti non era possibile ricavare che i beni compravenduti appartenessero alla comunione ereditaria, e che le prove orali espletate erano risultate non pertinenti, gli appellanti concludevano chiedendo l'integrale riforma dell'impugnata sentenza e, per l'effetto, il rigetto delle domande originariamente proposte dagli attori, con vittoria delle spese di lite.
Costituitisi in giudizio, gli appellati, “in primis”, eccepivano l'inammissibilità dell'appello per l'asserita violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c., nuova formulazione (stante la mancata specificazione dei motivi di gravame), e dell'art. 345
c.p.c. (stante la difformità delle conclusioni rassegnate rispetto a quanto dedotto in primo grado); inoltre, nel merito, si limitavano a resistere, chiedendo il rigetto dello spiegato gravame, con la condanna degli appellanti alla rifusione delle spese del grado.
Nel corso del giudizio, interveniva il decesso della sig.ra sig.ra sicché la Parte_3
Corte dichiarava l'interruzione del processo.
A seguito della riassunzione della causa da parte dei sigg. nei Persona_7 confronti dei sigg. e in proprio, la Corte, rinviava per la Controparte_1 CP_2 precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 9/10/2025, dopo la precisazione delle conclusioni e all'esito della discussione, la causa è stata decisa dalla Corte ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3,
c.p.c., dando immediata lettura della sentenza.
Motivi della decisione
Preliminarmente, per ragioni di ordine logico e giuridico, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dagli appellati ex art. 342 c.p.c..
Infatti, dall'esame dell'appello è comunque possibile ricavare non solo l'indicazione delle censure che i sigg. hanno inteso muovere nei confronti Persona_7 dell'impugnata sentenza, sia sotto il profilo dell'operata ricostruzione dei fatti sia sotto 9
il profilo della relativa valutazione giuridica, ma anche le argomentazioni giuridiche che gli appellanti hanno inteso contrapporre a quelle poste dal giudicante di prime cure a base della sua decisione.
Analogamente, va disattesa anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello per l'asserita violazione del disposto di cui all'art. 345 c.p.c., in quanto non solo le conclusioni rassegnate in questa fase del giudizio non divergono, nella sostanza, da quelle espresse in primo grado, ma anche le argomentazioni giuridiche poste a loro fondamento sono pienamente in linea con le statuizioni adottate dal giudicante di prime cure, sebbene siano volte ad ottenere una riforma dell'impugnata sentenza.
Nel merito, l'appello è infondato.
Preliminarmente va rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dal giudicante di prime cure e, ancor oggi, dagli appellanti, la domanda proposta in primo grado dagli attori non poteva essere qualificata alla stregua di un'azione di rivendica.
Infatti, dall'esame dell'atto introduttivo di primo grado, si ricava che gli attori, dopo aver riepilogato le vicende negoziali intercorse tra le parti (a partire dal decesso del loro comune dante causa, sig. , sino alla stipula del contratto a rogito TA Persona_1 del 18/05/2009), non si limitarono solo a contestare che i beni oggetto Persona_3 di causa -nonostante le dichiarazioni rese dall'alienante in occasione del rogito per atto
TA fossero pervenuti al sig. in virtù di “giusti e legittimi Per_3 Parte_2 titoli ultratrentennali”, ma dopo aver affermato che detti beni, in realtà, erano ancora in comproprietà tra gli eredi, sostennero che “il compossesso” degli stessi in capo agli attori costituiva una “circostanza ben nota” ai coniugi , la quale, Persona_7 peraltro, ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese dai testi, dalle quali emerge che sia il sig. , sia la sig.ra (deceduta nel corso del presente Controparte_1 Parte_3 grado di giudizio), avevano sempre provveduto alla coltivazione del terreno impiegato a seminativo e alla manutenzione del deposito e del largario comune, attingendo costantemente l'acqua dal pozzo (posizionato su detto terreno) e utilizzando anche un fienile ivi ubicato;
inoltre, l'ulteriore conferma del fatto che nel caso in esame non sia stata proposta un'azione di rivendica si evince anche dalla stessa prospettazione difensiva degli attori che, proprio in ragione dell'esercizio, anche all'attualità, di un compossesso sui beni da parte di tutti i comproprietari, hanno escluso la possibilità di 10
un eventuale loro acquisto per usucapione da parte dei convenuti (i quali, peraltro, non hanno mai inteso sostenere -né in via riconvenzionale, né in via di mera eccezione- di averli acquistati a titolo originario).
Del resto, costituisce insegnamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione -cui questa Corte di merito senz'altro aderisce- che “la domanda di revindica, avendo tipica finalità recuperatoria, presuppone necessariamente che all'atto della sua formulazione il bene revindicato sia nel possesso del convenuto” (Cass. n. 7777/2005; in tal senso, vedi anche Cass. n. 1004/1982).
Ne consegue che, essendosi trovati gli attori -per loro stessa ammissione- nel compossesso dei beni al momento della proposizione della domanda, quest'ultima non poteva essere qualificata come azione di rivendica, né poteva assumere alcun significato la richiesta (formulata ai sensi dell'art. 948 c.c. dagli attori) volta ad ottenere il rilascio di beni di cui, al momento dell'introduzione del giudizio, i sigg. e Parte_2 avevano la materiale disponibilità. Parte_3
Da quanto sopra discende che le domande proposte in sequenza dagli attori, interpretate alla luce della “causa petendi” posta a loro fondamento e del relativo
“petitum”, sono state volte unicamente ad ottenere, in via principale, la declaratoria della nullità assoluta e/o l'annullamento dell'atto a rogito TA del 18/5/1990 Per_3
e, in via subordinata, la declaratoria della simulazione assoluta del medesimo.
La logica conseguenza di tale assunto è che, a differenza di quanto sostenuto dagli appellanti, gli attori non erano tenuti a provare di essere divenuti proprietari degli immobili oggetto di causa risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario, o dimostrando il possesso proprio e dei loro danti causa per il tempo necessario per l'usucapione (c.d. “prova diabolica”), ma potevano più semplicemente limitarsi, stante la presunzione di legittimità del possesso da loro esercitato, a dimostrare il loro diritto avvalendosi di un regime probatorio attenuato.
Ciò premesso, dall'esame degli atti di causa emerge che, effettivamente, i beni attualmente identificati in Catasto con le particelle 2012 e 2013 del foglio 11 in origine facevano entrambi parte della particella n. 642 del foglio 11, la quale, poi, solo nell'anno
1982 fu oggetto di frazionamento, con il distacco della particella 1510 (ex 642/b), 11
mentre la particella 642 (ex 642/a) rimase in comproprietà tra gli eredi del sig.
[...]
. Per_1
Successivamente, mediante atto di compravendita a rogito TA del Persona_4
14/1/1983, il sig. acquistò dal sig. , a corpo, i seguenti Controparte_1 Persona_5 immobili:
un vano del fabbricato rurale posto a piano terra, sito in Via Colli Superiori, attualmente distinto nel Catasto Fabbricati al Foglio 11, Mappale 643 sub 2 (ex
643/parte del Catasto Terreni), con i pertinenti diritti sull'antistante largario di cui al
Foglio 11, mappale 642 (ex 642/a);
un terreno posto sul retro di tale fabbricato, con i pertinenti diritti sull'antistante largario riportato al Foglio 11, mappale 642 (ex 642/a).
A ciò, poi, aggiungasi che, con atto a rogito TA del 25 marzo Persona_6
2004 (rep. n. 77090), la sig.ra vendette alla sig.ra la sua Parte_3 CP_2 porzione di fabbricato di cui al Mappale 890, sub 1, del Foglio 11, e quindi anche i diritti sul largario comune di cui alla particella 2013 (ex 642/parte).
Ciò premesso, il contenuto dei suddetti atti dimostra che i beni oggetto di causa, attualmente identificati in Catasto con le particelle 2012 e 2013 (circostanza, questa, mai contestata dagli odierni appellanti) e su cui gli odierni appellati hanno sempre esercitato il possesso, lungi dall'essere stati acquisiti dal sig. in Parte_2 proprietà esclusiva sulla scorta di asseriti titoli ultratrentennali, in realtà sono rimasti in comproprietà tra le odierne parti processuali, tanto che i sigg. Parte_1 CP_1 non ne hanno mai neanche contestato la provenienza ereditaria, limitandosi ad invocare l'applicazione del disposto di cui all'art. 534, commi 2 e 3, c.c., e quindi a formulare una difesa che, di per se stessa, risulta all'evidenza incompatibile con l'affermazione iniziale circa la titolarità esclusiva dei beni.
Acclarato quanto precede, ritiene questa Corte che nel caso in oggetto non siano ravvisabili i presupposti per procedere all'applicazione di detta norma.
Premesso che, per le ragioni già dette, nel caso di specie non si è in presenza di un'azione di rivendica, si osserva che nel codice civile la tutela del terzo di buona fede 12
che si sia reso acquirente di beni dall'erede apparente è affidata agli artt. 2652, n. 7, e
534 c.c., che si riferiscono a fattispecie diverse.
Infatti, secondo il risalente insegnamento impartito dalla Suprema Corte di Cassazione,
“l'art. 2652 n. 7 cod. civ. - che subordina ad alcune condizioni temporali in ordine alle trascrizioni la tutela del terzo di buona fede acquirente a qualsiasi titolo (nella specie: donazione) di beni dall'erede apparente - non integra l'art. 534 cod. civ., ma regola fattispecie diverse applicandosi all'acquisto a titolo oneroso dall'erede in tutti i casi in cui non si rientra nella petitio haereditatis, all'acquisto a titolo gratuito dallo erede apparente ed agli acquisti dal legatario, e inoltre richiede un requisito specifico, consistente nell'inerzia del vero erede per cinque anni, idoneo da solo a giustificare una diversità di disciplina in ordine alla buona fede. Questa nel caso di cui all'art. 534 deve essere provata, mentre si presume nell'ipotesi prevista dall'art. 2652 n. 7, anche con riguardo all'acquirente a titolo gratuito in applicazione del principio generale enunciato dall'art. 1147 cod. civ., identicamente alle ipotesi considerate nei nn. 1, 4, 6 e
9 dello stesso art. 2652 cod. civ.” (Cass. n. 1402/1989; nello stesso senso, vedi Cass. n.
2114/1966); pertanto, “in tema di petizione ereditaria, ai fini della salvezza dei diritti acquistati dal terzo per effetto di convenzione a titolo oneroso contratta con l'erede apparente, è necessario che lo stesso terzo, ai sensi dell'art. 534, comma secondo, cod. civ., assolva all'onere di provare la sua buona fede all'atto dell'acquisto, consistente nella dimostrazione dell'idoneità del comportamento dell'alienante ad ingenerare la ragionevole convinzione di trattare con il vero erede, nonché dell'esistenza di circostanze indicative dell'ignoranza incolpevole di esso acquirente circa la realtà della situazione ereditaria al momento dell'acquisto” (Cass. n. 2653/2010).
Orbene, nel caso che ne occupa, la sig.ra , terzo acquirente dal proprio Parte_1 coniuge , non ha fornito la prova del requisito della buona fede. Parte_2
Infatti è ragionevole presumere che la sig.ra , essendo coniuge del Parte_1 venditore, fosse a conoscenza dell'effettiva condizione giuridica dei beni a lei ceduti, e cioè che essi si trovassero ancora in comunione con altri soggetti;
peraltro, ove mai avesse nutrito dubbi al riguardo, sarebbe stato per lei sufficiente operare -anche con l'intermediazione di un notaio o di un avvocato- una semplice ricerca presso la
Conservatoria e/o presso il Catasto per accertare l'effettiva titolarità degli immobili in 13
questione, cosa che, al contrario, non risulta essere mai avvenuta;
a ciò, poi, aggiungasi che i testi escussi in primo grado hanno confermato che su detti beni avevano sempre esercitato un possesso anche gli attori, sicché sussistevano tutti i presupposti per procedere ad una diligente verifica sull'effettiva condizione giuridica di detti beni, a prescindere dalle affermazioni rese dal proprio coniuge in occasione della stipula.
Ne consegue che, essendo gli attori legittimati ad agire anche nei confronti degli aventi causa da chi possiede “a titolo di erede o senza titolo”, e non essendo emersa la prova della buona fede della sig.ra nel momento in cui ebbe a contrattare con il Parte_1 proprio coniuge, i diritti da lei acquistati per effetto della convenzione a titolo oneroso non possono essere fatti interamente salvi.
Infatti, l'atto di compravendita intercorso tra i suddetti coniugi ha certamente avuto ad oggetto beni ancora oggetto di una comunione (e, perciò, parzialmente anche del sig.
), sicché l'effetto traslativo dell'alienazione, che non è subordinato Parte_2 all'assegnazione in sede di divisione della quota all'erede alienante (dal momento che costui è proprietario esclusivo della sola frazione ideale di cui può liberamente disporre secondo quanto stabilito dall'art. 1103 c.c.), deve ritenersi prodotto con il subentro della sig.ra , solo “pro quota”, nella cosa comune;
infatti, come più volte chiarito Parte_1 dalla Suprema Corte di cassazione, “in materia di proprietà, il principio generale che regola il regime giuridico della comunione pro indiviso è quello della libera disponibilità della quota ideale, sicché è ben possibile che ciascun comunista autonomamente venda o prometta di vendere la sua quota, valido essendo il contratto anche nell'ipotesi in cui il bene sia dalle parti considerato un unicum inscindibile, risultando in tal caso l'alienazione meramente inopponibile al comproprietario che non ha preso parte alla stipula dell'atto” (Cass. n. 4965/2004).
Ne deriva che la domanda originariamente proposta dagli attori, da qualificarsi come diretta ad ottenere la declaratoria di inopponibilità, nei loro confronti, dell'atto di compravendita a rogito TA del 18/05/2009, può essere Persona_3 parzialmente accolta, con la conseguenza che gli effetti traslativi di tale negozio possono ritenersi prodotti in capo alla sig.ra solo in relazione alla quota Parte_1 ideale di proprietà dei beni di cui il sig. era titolare al momento della Parte_2 14
stipula, quota da presumersi eguale a quella degli altri partecipanti alla comunione (art. 1101 c.c.).
All'affermazione della parziale efficacia del suddetto atto di cessione consegue, quale logico corollario giuridico, l'inconfigurabilità di una qualsiasi simulazione del medesimo, peraltro adombrata dagli attori solo in via subordinata.
Da quanto premesso deriva che, in parziale accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, in luogo della declaratoria di nullità (e della relativa revoca) dell'atto a rogito TA del 18/5/2009 (rep. n. 2138), intercorso tra il Per_3 sig. e la sig.ra , va dichiarato che gli effetti Parte_2 Parte_1 traslativi di tale negozio si sono prodotti in favore della sig.ra Parte_1 limitatamente alla quota ideale di proprietà dei beni compravenduti di cui il sig.
[...]
era titolare al momento della stipula;
il tutto con ordine al Conservatore dei Pt_2
RR.II. di procedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità.
Le spese di lite seguono la soccombenza sostanziale e, determinate in ragione del ridotto margine di accoglimento della domanda, sono poste a carico dei sigg.
[...]
e , in solido tra loro, nella misura dei due terzi per Pt_2 Parte_1 entrambi i gradi di giudizio, con compensazione tra le parti del residuo terzo;
esse sono liquidate per entrambi i gradi di giudizio in misura media, sulla scorta delle tariffe previste dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore ricompreso tra Euro 5.200,01 ed
Euro 26.000,00, con l'eccezione della voce istruttoria che, per il solo grado di appello, viene calcolata in misura minima.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente l'appello proposto da e Parte_2 Parte_1
nei confronti di e avverso la sentenza del
[...] Controparte_1 CP_2
Tribunale di Cassino n. 28/20; per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara che gli effetti traslativi dell'atto a rogito TA del 18/5/2009 (rep. n. Per_3
2138), intercorso tra e , si sono prodotti in favore Parte_2 Parte_1 di limitatamente alla quota ideale di proprietà che, al momento Parte_1 15
della stipula, vantava sui beni siti in San Giorgio a Liri alla Via Colli Parte_2
Superiori s.n.c., contraddistinti nel Catasto del Comune di San Giorgio a Liri al Foglio
11, particella 2012, Via Colli Superiori s.n.c., piano T, Cat. c/2, classe 9, consistenza mq.
30, rendita 103,81, nonché sull'appezzamento di terreno di natura agricola avente accesso dalla Via Colli Superiori, della superficie di mq. 1.200, confinante con Via Colli
Superiori e con gli appezzamenti di terreno contraddistinti con le particelle 1638, 442 e
382 del Foglio 11, salvo altri, riportato nel Catasto Terreni del Comune di San Giorgio a
Liri al Foglio 11, particella 2013, seminativo classe 4, are 12 ca, 00Rd 2,48, Ra 2,48;
ordina al Conservatore dei RR.II. di procedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità;
condanna e , in solido tra loro, al pagamento, in Parte_2 Parte_1 favore degli appellati, dei due terzi delle spese di lite che, per il primo grado, in tale misura vengono liquidate in Euro 3.384,00 per compensi professionali e in Euro
137,00 per esborsi (ivi compreso il C.U.), e per il grado di appello, sempre in tale misura, in Euro 3.258,00 per compensi professionali e in Euro 237,00 per esborsi, oltre accessori come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.; compensa tra le parti il residuo terzo per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Roma, lì 9-10-2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
dott. Giuseppe Staglianò dott. Michele Cataldi