Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 10/03/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MAGNOLI Dott. Giuseppe Presidente
MASSETTI Dott. Cesare Consigliere est.
MANCINI Dott.ssa Maura Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 371/2020 del Ruolo Generale promossa con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del 26
febbraio 2025
d a
rappresentato e difeso dall'Avv.to Filippo Rondani Parte_1
del Foro di Brescia, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite in calce all'atto introduttivo del giudizio, ammesso al patrocinio a spese dello Stato
APPELLANTE
c o n t r o
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Paolo Controparte_1
Macchion del Foro di Brescia, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di costituzione e di risposta, ammessa al patrocinio a spese dello Stato
APPELLATA
c o n t r o
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Elena CP_2
Bertoglio e dall'Avv.to Alessandra Uberti del Foro di Brescia,
procuratori anche domiciliatari, giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di costituzione e di risposta
APPELLATA
c o n t r o
e , rappresentate e difese dall'Avv.to CP_3 CP_4
Luigi Gritti e dall'Avv.to Francesca Borsadoli del Foro di Brescia, il primo procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di costituzione e di risposta
APPELLATE/APPELLANTI INCIDENTALI
In punto: appello avverso sentenza n. 2606/2019 pubblicata il 1 ottobre
2019 del Tribunale di Brescia.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Voglia la Corte d'Appello di Brescia adita, premesse le declaratorie del caso, disattesa ogni contraria istanza, previa valutazione di ammissibilità del presente atto di appello:
• riformarsi parzialmente la sentenza appellata n. 2606/2019,
Reg. Gen n. 14203/2010, emessa dal Tribunale di Brescia, sopra emarginata, per tutti i motivi esposti ai punti da n.1) a n.3) dell'atto di citazione d'appello e dell'appello incidentale proposto dalle sig.re e CP_3 CP_5
• conseguentemente, rigettarsi le conclusioni proposte dalla sig.ra in primo grado e nella comparsa di costituzione CP_1 - 3 -
d'appello, con conseguente accoglimento delle domande di causa di cui alla comparsa di costituzione e risposta 24.12.2010 del sig. , Pt_1
richiamate all'udienza di precisazione delle conclusioni del
24.03.2016. Con vittoria di spese ed onorari di causa e rifusione delle spese di lite, sia in primo che in secondo grado ex art. 91 c.p.c., ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, oltre spese generali e oneri accessori.
Dell'appellata CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni avversa istanza, eccezione e deduzione:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
A) rigettare integralmente l'impugnazione così come proposta dal sig. avverso la decisione emessa dal Tribunale di Parte_1
Brescia siccome infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta datata 22 ottobre 2020 e depositata dalla difesa della sig.ra nella causa n. Controparte_1
371/2020 R.G.; per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n.
2606/2019 r.g. sent. emessa dal Tribunale di Brescia in data 3 agosto
2019, depositata in data 1 ottobre 2019, non notificata e, poichè la sentenza impugnata è ancora in corso di correzione dall'udienza celebratasi in data 10 dicembre 2019 avanti al Giudice di primo grado,
esercitare codesta Corte d'Appello il potere di correzione in conformità
all'istanza ex art. 287 c.p.c. già depositata in primo grado. Spese del presente grado di giudizio integralmente rifuse.
B) rigettare integralmente l'impugnazione così come proposta dalle sig.re e avverso la decisione emessa dal CP_3 CP_4 - 4 -
Tribunale di Brescia siccome infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta datata 22
ottobre 2020 e depositata dalla difesa della sig.ra nella Controparte_1
causa n. 450/2020 R.G; per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 2606/2019 r.g. sent. emessa dal Tribunale di Brescia in data
3 agosto 2019, depositata in data 1 ottobre 2019, non notificata e,
poichè la sentenza impugnata è ancora in corso di correzione dall'udienza celebratasi in data 10 dicembre 2019 avanti al Giudice di primo grado, esercitare codesta Corte d'Appello il potere di correzione in conformità all'istanza ex art. 287 c.p.c. già depositata in primo grado. Spese del presente grado di giudizio integralmente rifuse
Dell'appellata CP_2
Ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, voglia la
Corte adita così pronunciare:
IN VIA PRINCIPALE confermare la sentenza n. 2606/2019
pubblicata in data 01/10/2019 emessa dal Tribunale di Brescia, in persona del GOT Dott. Tiziano Veller, relativamente al capo della compravendita stipulata tra la signora ed il signor CP_2
indicato nel dispositivo con i numeri 5) e 6). Parte_1
IN OGNI CASO Con vittoria di spese, compensi professionali e spese generali del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CPA, qualora dovuti, come per legge.
Delle appellate/appellanti incidentali e Pt_1 CP_4
Voglia la Corte d'Appello di Brescia adita, premesse le declaratorie del caso, disattesa ogni contraria istanza, previa - 5 -
valutazione di ammissibilità del presente appello, dell'appello incidentale e del riunito appello rg 450/20:
riformare parzialmente la sentenza appellata n.2606/2019, Reg.
Gen n. 14203/2010, emessa dal Tribunale di Brescia, emarginata in atti,
per tutti i motivi esposti dall'appellante e per tutti i motivi altresì
contenuti nell'atto di citazione notificato dalle signore e e Pt_1 CP_4
posto a fondamento dell'appello riscritto rg.450/2020 nonché per i motivi contenuti nell'atto di costituzione del presente ruolo e nell'
appello incidentale che lo richiamano;
conseguentemente, rigettare le conclusioni proposte dalla sig.ra in primo grado con conseguente accoglimento delle domande CP_1
di causa di primo grado delle stesse signore e di cui alle Pt_1 CP_4
comparse di costituzione e risposta delle stesse e alle memorie di replica ex art 183 c.p.c., richiamate all'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.03.2016.
Confermando per il resto l'impugnata sentenza.
Con vittoria di spese e onorari di causa e rifusione delle spese di lite, sia in primo che in secondo grado ex art. 91 c.p.c., ai sensi del
D.M. n. 55 del 2014, oltre spese generali e oneri accessori.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
agiva in simulazione e, in subordine, per Controparte_1
revocatoria, impugnando le vendite immobiliari compiute da Pt_1
negli anni 2006/2007 a favore di (immobili di
[...] CP_3
Gussago), di (immobili di Brescia e Gussago) e di CP_4 CP_2
(immobili di Poncarale).
[...] - 6 -
si opponeva all'accoglimento delle domande. Parte_1
Altrettanto vi si opponevano e CP_3 CP_4
CP_2
Con sentenza n. 2606/2019 pubblicata il 1 ottobre 2019 il
Tribunale di Brescia così decideva:
- 1) Dichiara inefficace ex art. 2901 c.c. nei confronti della signora l'atto di compravendita stipulato con atto Controparte_1
Notaio dr. n. 13.926/14985 del 25.01.2007 trascritto presso Per_1
la Conservatoria dei registri immobiliari di Brescia in data 08.02.2007
ai numeri 4352 reg. part. e n. 7530 reg. gen. con cui il sig. , Parte_1
nato a [...] in data [...] e residente in [...] cod. fisc. , ha C.F._1
venduto alla signora nata a [...] in data [...] CP_3
e residente in [...] cod. fisc.
l'unità immobiliare di seguito descritta, C.F._2
costituita dai seguenti immobili: in Comune di Gussago (BS) nel fabbricato ubicato in via Caporalino n.ri 45-47; - Appartamento al piano primo composto da due vani, due servizi e due balconi censito con i seguenti dati al Catasto Fabbricato del Comune di Gussago (BS)
Sezione NCT, foglio 26, mappale 20 sub. 10, categoria A/2; -
Appartamento al piano primo composto da due vani, due servizi e due balconi censito con i seguenti dati al Catasto Fabbricato del Comune di
Gussago (BS) Sezione NCT, foglio 26, mappale 20 sub. 11, categoria
A/2; - Appartamento al piano primo composto da due vani, due servizi e due balconi censito con i seguenti dati al Catasto Fabbricato del - 7 -
Comune di Gussago (BS) Sezione NCT, foglio 26, mappale 20 sub. 12,
categoria A/2; e la quota proporzionale a quanto venduto di diritti condominiali tali definiti dal regolamento di condominio nonché
dall'art. 1117 c.c. e le parti comuni dell'edificio stesso individuate al foglio 26 mappale 20 subalterno 1: bene comune non censibile (corte comune) foglio 26 mappale 20 subalterno 4; posti auto scoperti ai subalterni 10, 11, 12 e il foglio 26 mappale 20 sub. 9 bene comune non censibile (vano scale e corridoio comune);
- 2) Dichiara inefficace ex art. 2901 c.c. nei confronti della signora l'atto di compravendita stipulato con atto Controparte_1
Notaio dr. n. 13.926/14985 del 25.01.2007 trascritto presso Per_1
la Conservatoria dei registri immobiliari di Brescia in data 08.02.2007
ai numeri 4352 reg. part. e n. 7530 reg. gen. con cui il Sig. , Parte_1
nato a [...] in data [...] e residente in [...] cod. fisc. , ha C.F._1
venduto alla signora nata a Brescia in [...] 10 settembre CP_4
1963 e residente in [...] cod. fisc.
le unità immobiliari sotto descritte di seguito C.F._3
descritta: nel Comune di Brescia, sezione censuaria di San Nazzaro, nel fabbricato condominiale in Via Alessandro Lamarmora n. 46 ora Via
Ziliani n. 5 il seguente immobile: - Appartamento al secondo piano composto da atrio, cucina, soggiorno con balcone, disimpegno, bagno,
una camera e cantine al piano interrato. Immobile censito al Catasto
Fabbricati del Comune di Brescia, sez. SNA, foglio 11, mappale 3549
sub 11, categoria A/4; Nel Comune di Gussago (BS), Viale Italia n. 1, - 8 -
il seguente immobile: - Appartamento al primo piano composto da ingresso, bagno, un vano, balcone e cantina al piano interrato.
Immobile censito al Catasto Fabbricati del Comune di Gussago, sez.
NCT, foglio 26. Mappale 445 sub 44, categoria C/6.
- 3) Condanna il Sig. e la signora in via Pt_1 CP_3
solidale tra loro, al pagamento delle spese di lite nei confronti della signora che quantifica, ai sensi del D.M. 55/14 Controparte_1
(scaglione fino a 260.000 euro – valore medio) in euro 13.430 oltre accessori come per legge;
- 4) Condanna il Sig. e la signora , in via Parte_1 CP_4
solidale tra loro, al pagamento delle spese di lite nei confronti della signora che quantifica, ai sensi del D.M. 55/14 Controparte_1
(scaglione fino a 260.000 euro – valore medio) in euro 13.430 oltre accessori come per legge;
- 5) Rigetta ogni domanda nei confronti della signora
[...]
CP_2
- 6) Condanna la signora al pagamento delle Controparte_1
spese di lite nei confronti dei signori e che Parte_1 CP_2
quantifica, ai sensi del D.M. 55/14 (scaglione fino a 260.000 euro –
valore medio) in euro 13.430 oltre accessori come per legge;
- 7) Ordina al Conservatore dei R.R.I.I. di Brescia, esonerandolo da ogni responsabilità, di annotare ex art. 2655 c.c. la presente sentenza”.
Riteneva il primo giudice:
- che la vantava un credito nei confronti dell' in CP_1 Pt_1 - 9 -
ragione della sua partecipazione all'impresa familiare, a nulla rilevando la pendenza ad hoc di un giudizio;
- che tale credito era sorto prima delle vendite impugnate, e peraltro si fondava anche sui provvedimenti provvisori e urgenti emanati in sede di separazione giudiziale dei coniugi;
- che l'eventus damni era in re ipsa, essendosi l' spogliato Pt_1
di tutti i beni facenti parte del suo patrimonio, fatta eccezione per la casa coniugale in comproprietà con la CP_1
- che, in ordine alla scientia damni, per quanto concerne l , egli non poteva non sapere che, attraverso le alienazioni, Pt_1
rendeva più difficile il soddisfacimento del credito della CP_1
- che, per quanto concerne l' e la il requisito de quo Pt_1 CP_4
era stato provato mediante presunzioni (il rapporto di parentela o di conoscenza tra le parti, il valore degli immobili, la vicinanza degli stessi ad altri beni di proprietà di;
CP_3
- che, viceversa, per quanto concerne la non vi era la CP_2
prova circa la consapevolezza della medesima di ledere le ragioni della
Vivenzi.
interponeva appello avverso la suddetta decisione Parte_1
per i seguenti motivi:
- 1) Sull'insussistenza dell'eventus damni. Assenza del requisito. Difetto di Motivazione;
- 2) Atti dispositivi pregiudizievoli a titolo oneroso anteriori al sorgere del credito. Partecipatio fraudis del terzo e dolosa preordinazione del debitore. Mancato soddisfo dell'onere della prova. - 10 -
Carenza di motivazione;
- 3) Sulla riforma della sentenza in capo alle spese legali liquidate nel giudizio di primo grado;
- 4) Sulla riforma della sentenza in capo alle spese legali.
Gratuito patrocinio. Omesso pagamento a favore dello Stato.
Resistevano e Controparte_1 CP_2
e resistevano e, a loro volta, CP_3 CP_4
proponevano appello incidentale per i seguenti motivi:
- 1) Quanto all'omessa pronuncia su una domanda di merito-
omessa motivazione;
- 2) Quanto alla contraddittorietà nella condanna alle spese per soccombenza e all'errato calcolo delle spese di lite;
- 3) Quanto alla violazione e falsa applicazione dell'art. 2901
c.c. in relazione al pregiudizio alle ragioni del creditore (a) e in relazione alla consapevolezza dell'evento dannoso in capo all'acquirente (b) mancanza presupposto apparente o carente motivazione- ricostruzione dei fatti non supportata dalle prove in atti-
errata ricostruzione del fatto;
- 4) Violazione a falsa applicazione dell'art 2901 cc in relazione agli artt. 155- 116 cpc evidente illegittimità della sentenza per mancata o errata valutazione degli elementi probatori.
Alla presente causa veniva riunita la n. 450/2020 r.g., avente ad oggetto l'appello principale proposto da e da CP_3 CP_4
avverso la medesima sentenza (i motivi dell'appello principale di e da sono identici a quelli dell'appello CP_3 CP_4 - 11 -
incidentale delle medesime parti. Pertanto, si procederà ad un unico esame dei suddetti motivi).
Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all'udienza del 26 febbraio 2025 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- I) L'appello principale di Parte_1
Con il primo motivo di appello principale, in ordine all'eventus
damni, l' ne contesta la sussistenza, lamentando in proposito un Pt_1
difetto di motivazione. Osserva che, per la valutazione dell'eventus
damni, occorre tener conto anche delle circostanze sopravvenute, nel senso che, qualora il credito sia stato ridotto, l'interesse ad agire viene meno;
che, nella fattispecie concreta si è verificata, appunto, tale evenienza, dato che i crediti della sono stati riconosciuti in CP_1
giudizio nella misura di € 1.000,00= mensili per quanto concerne l'assegno di mantenimento e nella misura di € 33.532,00= per quanto concerne la partecipazione all'impresa familiare;
che, atteso il valore dei beni immobili di proprietà dell' , non si può ritenere che le Pt_1
vendite impugnate abbiano inciso sulla sua complessiva capacità
patrimoniale ovvero abbiano ridotto la garanzia o reso più difficoltoso il recupero del credito.
Il motivo è infondato.
Invero non è condivisibile l'assunto di base su cui è imperniata la censura, vale a dire l'affermazione che il credito a tutela del quale è
stata esperita l'azione pauliana si è ridotto, o grandemente ridotto, per effetto di circostanze sopravvenute. - 12 -
In realtà, sorvolando sul credito derivante dalla partecipazione all'impresa familiare, e concentrando l'attenzione su quello derivante dall'assegno divorzile, lo stesso , comparso personalmente Pt_1
innanzi alla Corte d'Appello, ha ammesso che, a quell'epoca, il suo debito ammontava a circa € 180.000,00= (cfr. verbale dell'udienza in data 3 maggio 2022).
Il credito della dunque, non solo si è ridotto, ma CP_1
addirittura è aumentato.
La Corte d'Appello ha sì diminuito la misura dell'assegno,
portandola da € 1.000,00= ad € 600,00=, ma è rimasta la pesante esposizione debitoria che si era formata in precedenza, destinata solo ad incrementarsi.
È appena il caso di sottolineare che l' non ha mai Pt_1
contestato il proprio inadempimento degli obblighi di mantenimento verso la moglie.
In conclusione, l'eventus damni non può essere rimesso in discussione per via delle pronunce giudiziali che hanno meglio quantificato i crediti della CP_1
Con il secondo motivo di appello principale, in ordine al
consilium fraudis del debitore e alla participatio fraudis del terzo,
l , sulla premessa che si tratta di atti dispositivi a titolo oneroso Pt_1
anteriori al sorgere del credito, assume che non è stato soddisfatto l'onere della prova e che è carente la motivazione. Osserva che la decisione è stata fondata unicamente sul rapporto di parentela, mentre non sono stati considerati gli altri elementi (intervallo di tempo tra i - 13 -
due atti;
intervenuto pagamento del prezzo;
congruità dello stesso) che,
per contro, inducevano ad escludere la sussistenza del requisito soggettivo;
che il giudice avrebbe dovuto compiere una valutazione globale di tutti gli elementi indiziari;
che detta valutazione avrebbe sicuramente condotto al rigetto della domanda.
Il motivo è infondato.
Invero non è condivisibile l'assunto di base su cui è imperniata la censura, vale a dire l'affermazione che il credito a tutela del quale è
stata esperita l'azione pauliana è sorto dopo l'atto di disposizione.
In realtà, è l'atto di disposizione ad essere posteriore al sorgere del credito, se è vero, come è vero, che il giudizio di separazione personale dei coniugi – da cui trae origine il credito oggi di maggior importo – era pendente fin dal 2005, mentre gli atti di disposizione risalgono agli anni 2006/2007.
Ne consegue che il requisito soggettivo consiste, sia per il debitore che per il terzo, nella mera scientia fraudis, ossia che non si richiede il dolo, essendo sufficiente la mera conoscenza o addirittura conoscibilità del pregiudizio che viene arrecato alle ragioni del creditore.
Nell'ipotesi in cui il debitore si sia spogliato di tutti i suoi beni,
detto requisito è addirittura in re ipsa, incombendo sul debitore l'onere di provare la capienza del suo patrimonio (Cass. n. 7507/2007: “In tema
di azione revocatoria ordinaria, la consapevolezza dell'evento
dannoso da parte del terzo contraente, prevista quale condizione
dell'azione dall'art. 2901 primo comma n. 2, prima ipotesi, cod. civ., - 14 -
consiste nella conoscenza generica del pregiudizio che l'atto di
disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia
patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori, e la relativa
prova può essere fornita anche a mezzo di presunzioni. Nel caso di
vendita contestuale in favore di un terzo di una pluralità di beni del
debitore, ovvero di vendita dell'unico bene immobile di proprietà del
debitore, l'esistenza e la consapevolezza del debitore e del terzo
acquirente del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle
ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di questi dell'azione
pauliana, possono ritenersi "in re ipsa": in questo caso, incombe sul
debitore, e non sul creditore, l'onere probatorio di dimostrare che il
proprio patrimonio residuo sia sufficiente a soddisfare ampiamente le
ragioni del creditore”; Cass. n. 18034/2013: “In tema di azione
revocatoria ordinaria, nel caso in cui il debitore disponga del suo
patrimonio mediante vendita contestuale di una pluralità di beni,
devono ritenersi "in re ipsa" l'esistenza e la consapevolezza (sua e dei
terzi acquirenti) del pregiudizio patrimoniale che tali atti arrecano alle
ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di quest'ultimo
dell'azione pauliana, mentre, per i subacquirenti, la prova della
"scientia fraudis" può essere desunta come conseguenza
ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità, da una
molteplicità di fatti noti connessi tra loro, come nel caso in cui il primo
acquirente, legato da vincolo familiare al venditore-debitore, a breve
distanza abbia rivenduto tutti i beni acquistati”).
D'altro canto, la prova dell'elemento psicologico ben può essere - 15 -
fornita a mezzo di presunzioni, tra cui spicca quella relativa al rapporto di parentela (Cass. n. 1286/2019: “La prova della "participatio
fraudis" del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione
revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e
successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da
presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo
parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda
estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della
situazione debitoria gravante sul disponente. (In applicazione di tale
principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, con riferimento
ad una vendita immobiliare posta in essere da due cofideiussori tre
mesi dopo l'assunzione dell'obbligazione di garanzia e in favore di
altra cofideiubente ad essi legata da vincolo parentale -
rispettivamente, sorella e cognata -, aveva ritenuto che il rapporto
di parentela avesse valenza soltanto indiziaria e che, quindi, non fosse
di per sé idoneo a dimostrare la "scientia damni" del terzo
acquirente)”; Cass. n. 10928/2020: “La prova della "participatio
fraudis" del terzo, necessaria per l'accoglimento dell'azione
revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e
successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da
presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di rapporti di
convivenza extramatrimoniale tra il debitore e il terzo tali da rendere
estremamente inverosimile che quest'ultimo non fosse a conoscenza
della situazione debitoria gravante sul disponente. (Nella specie, la
S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza di appello che aveva - 16 -
attribuito rilevanza, a fini probatori, ad un rapporto affettivo e
personale cessato nella convivenza, ma non venuto meno nella
frequentazione e nella confidenza reciproca, data pure l'esistenza di
figli minori in comune)”).
Nel caso di specie:
- esiste uno stretto rapporto di parentela tra l' e la sorella;
Pt_1
- esiste uno stretto rapporto di conoscenza tra l' e la Pt_1 CP_4
In particolare, la ha rilevato il chiosco di fiori che in precedenza CP_4
veniva gestito dai coniugi mentre l' ha lavorato CP_6 Pt_1
nel chiosco alle dipendenze della anche dopo la cessione CP_4
d'azienda, secondo quanto dal medesimo dichiarato al giudice del divorzio (p. 6 sentenza Corte d'Appello);
- i due atti di compravendita, nonché Parte_2 Parte_3
sono pressoché contestuali, essendo stati stipulati a distanza di un mese l'uno dall'altro, innanzi allo stesso notaio;
- l'analisi dei conti e dei movimenti dei conti, dell' e della Pt_1
illustrata nella replica della induce a ritenere che il CP_4 CP_1
prezzo non sia stato nemmeno corrisposto. Infatti, quanto a , CP_4
nei mesi di febbraio e marzo 2007 la medesima ha versato sul proprio conto in contanti la somma di € 155.400,00= ed ha emesso assegni bancari intestati ad per la somma di € 150.000,00=. Parte_1
Mentre, quanto ad i pagamenti iniziano un mese prima CP_3
del rogito, sono stati utilizzati tanti assegni bancari in luogo di un unico assegno circolare e non vi è corrispondenza tra la data di emissione degli assegni come riportata dal notaio e la data indicata sugli assegni - 17 -
prodotti ex adverso;
- la congruità del prezzo, peraltro indimostrata, non è dirimente,
in quanto anche l'atto di alienazione ad un giusto prezzo è revocabile,
qualora l'immobile venga sostituito con un bene (il denaro) facilmente occultabile.
In conclusione, la scientia fraudis è in re ipsa, e in ogni caso è
stata adeguatamente provata a mezzo di presunzioni.
Con il terzo motivo di appello principale, in ordine alle spese di lite del giudizio di primo grado, l' ne chiede la riforma, sia per il Pt_1
caso auspicato in cui la sentenza venga riformata, sia per il caso denegato in cui venga confermata. Osserva che, ferma la correttezza dell'importo di € 13.4300,00= oltre accessori, lo stesso avrebbe dovuto essere ripartito tra i tre gruppi di convenuti ( , Controparte_7
e ), e quindi Controparte_8 Controparte_9
comportare la compensazione di 1/3 a favore di e l'intera Parte_1
rifusione a favore di che, al contrario, il giudice di CP_2
primo grado, ha condannato l' a pagare la somma di complessivi Pt_1
€ 40.290,00,00=, cioè € 13.430,00,00= x 3, somma che appare eccessiva e sproporzionata;
che, viceversa, andava applicato l'art. 4 co.
2 D.M. 55/2014 e successive modifiche, secondo cui “Quando in una
causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione
processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per
ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un
massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i
primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al - 18 -
periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal
momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un
solo soggetto contro più soggetti”; che, d'altro canto, essendo stata
(implicitamente) rigettata la domanda di simulazione, ed essendo stata,
invece, accolta la domanda subordinata di revocatoria, le spese di lite avrebbero dovuto essere compensate per soccombenza reciproca.
Il motivo, articolato in due censure, è, in parte, fondato.
Invero, quanto alla seconda censura, non è configurabile una soccombenza reciproca, dato che il Tribunale non ha respinto la domanda di simulazione, ma semplicemente ha omesso di pronunciarsi su di essa, di guisa che nessuna soccombenza si è verificata in parte
qua.
Diversamente, quanto alla prima censura, è pertinente il richiamo all'art. 4 co. 2 D.M. 55/2014, e segnatamente alla seconda parte della norma (“La disposizione di cui al periodo precedente si
applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta
riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro
più soggetti”), applicabile se non altro per analogia. Infatti, l'aumento del compenso in percentuale per la difesa contro più soggetti, se si applica nel caso in cui sono state proposte due domande in due diversi processi, che poi vengono riuniti, a fortiori deve applicarsi nel caso in cui le due domande sono state proposte ab initio nello stesso processo.
È vero che, nel caso di specie, si è trattato dell'impugnazione con una stessa citazione di due distinti atti di compravendita (la compravendita e la compravendita , ciò che Parte_2 Parte_3 - 19 -
potrebbe far propendere per la diversità delle situazioni processuali affrontate. Ma è altrettanto vero che le questioni di fatto e di diritto erano identiche, che le difese delle parti convenute erano conformi e che l'iter processuale è stato unitario, di guisa che nella sostanza si è
trattato di giudizi uguali.
Il Tribunale, dunque, ha errato nel liquidare più compensi, in quanto avrebbe dovuto liquidarne uno solo con la maggiorazione dovuta alla difesa di più parti.
Con il quarto motivo di appello principale, in ordine alle spese di lite del giudizio di primo grado, l' lamenta che la sentenza ha Pt_1
disposto la sua condanna alla rifusione delle spese in favore della controparte, anziché in favore dello Stato. Osserva che la pronuncia si pone in contrasto con la disposizione di cui all'art.133 del T.U.S.G.
(D.Lgs. 30.05.2002 n.115), secondo cui “il provvedimento che pone a
carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione
delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il
pagamento sia eseguito a favore dello Stato”.
Il motivo è fondato.
Invero la era stata ammessa al patrocinio a spese dello CP_1
Stato, ragione per cui la condanna alla rifusione delle spese di lite,
essendo risultata vittoriosa la parte ammessa al beneficio, andava pronuncia a favore dell'erario.
- II) L'appello incidentale nonché principale di e di CP_3
. CP_4
Con il primo motivo di appello incidentale l' e la Pt_1 CP_4 - 20 -
lamentano che il giudice di primo grado ha omesso la pronuncia sulla domanda di simulazione, erroneamente invocando il principio della ragione più liquida e così compromettendo il loro diritto di difesa.
Il motivo è infondato.
Invero le istanti non hanno alcuna ragione di dolersi per l'omessa pronuncia sulla domanda di simulazione, trattandosi di una domanda che era stata proposta dalla controparte (Cass. n. 2047/2017:
“È inammissibile, per difetto d'interesse, il ricorso con il quale si
deduca il vizio di omessa pronuncia relativamente ad una domanda
proposta dalla controparte, in quanto non è configurabile al riguardo
una soccombenza del ricorrente, che non può subire alcun concreto
pregiudizio da una siffatta carenza di decisione”).
Con il secondo motivo di appello incidentale l' e la Pt_1 CP_4
propongono una censura sulle spese di lite identica a quella di cui al terzo motivo dell'appello principale.
Il motivo è fondato.
Sul punto è sufficiente il rinvio alle considerazioni già esposte riguardo il terzo motivo di appello principale dell' Parte_1
Con il terzo motivo di appello incidentale l' e la Pt_1 CP_4
contestano la sussistenza nella fattispecie concreta dei presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria. Osservano: a) quanto al credito, che all'epoca delle compravendite sussisteva soltanto quello relativo all'assegno di mantenimento in favore del coniuge, che peraltro era di importo irrisorio, e che peraltro veniva regolarmente pagato;
che,
inoltre, il credito de quo non era esattamente quantificato o - 21 -
quantificabile; b) quanto all'eventus damni, che l' possedeva altri Pt_1
beni immobili, sui quali la aveva già eseguito un sequestro CP_1
conservativo per l'importo di € 500.000,00=, di guisa che il suo patrimonio non si poteva ritenere incapiente;
che gli immobili erano stati venduti ad un prezzo congruo;
che l'atto avrebbe potuto essere revocato soltanto in quanto avesse comportato la riduzione del patrimonio al di sotto del valore del credito;
che nella valutazione del requisito andavano considerate anche le circostanze sopravvenute,
quali il ridimensionamento dei crediti per via delle pronunce giudiziali
medio tempore intervenute;
c) quanto alla scientia fraudis del debitore,
che occorre distinguere tra il credito effettivamente anteriore all'atto dispositivo (vale a dire quello alimentare) e il credito posteriore (vale a dire quello afferente alla causa di lavoro): nel primo caso, il requisito soggettivo è escluso in quanto il debitore, possidente altri immobili,
non poteva prefigurarsi di arrecare un danno al creditore;
nel secondo caso, occorre invece il dolo e non è stata fornita alcuna prova in parte
qua; che, in ogni caso, il semplice rapporto di parentela, quanto all' , ed il semplice rapporto di conoscenza, quanto alla non Pt_1 CP_4
valgono a ritenere la sussistenza del requisito soggettivo;
che sono stati del tutto ignorati gli elementi a contrario dedotti dalle appellate, quali la mancanza di consapevolezza circa il pregiudizio arrecato al credito,
l'intervenuto pagamento del prezzo, la congruità dello stesso e la sussistenza di ipoteche sugli immobili.
Il motivo è infondato.
Vengono di seguito analizzati esclusivamente i profili ulteriori - 22 -
rispetto alle censure sollevate dall'appellante principale e già scrutinate in precedenza.
Quanto al credito, il distinguo tra quello da mantenimento e quello da impresa familiare è irrilevante, nel momento in cui è pacifico che il credito più ingente, ossia quello derivante dall'assegno divorzile,
era sorto già nel 2005, prima che fossero compiuti gli atti di disposizione.
Non è vero che il credito de quo era irrisorio, trattandosi di un credito in progressivo aumento.
D'altro canto, più che all'entità del credito occorre avere riguardo alla pericolosità dell'atto, ossia alla possibile infruttuosità
dell'esecuzione da intraprendere sui beni del debitore: ciò che è palese nel caso, come quello di specie, in cui il debitore si è spogliato di tutti i suoi beni.
Non è vero che il debito de quo veniva regolarmente pagato,
essendo l'inadempimento del coniuge obbligato del tutto pacifico e incontestato.
Non è inutile rammentare che l'azione revocatoria ordinaria è
esperibile a tutela di qualsiasi credito, anche eventuale o litigioso
(Cass. n. 28141/2023: “In tema di azione revocatoria ordinaria, l'art.
2901 c.c. accoglie una nozione lata di "credito", comprensiva della
ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del
fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione
propria dell'azione, che non persegue scopi specificamente restitutori,
bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del - 23 -
debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli
meramente eventuali;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ragione
di credito, ai fini dell'esercizio dell'azione in questione, quella dedotta
dal portatore di un assegno bancario emesso dal debitore, costituendo
detto titolo una promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c., che
inverte l'onere della prova a carico del debitore in ordine
all'inesistenza della relativa obbligazione. (Principio affermato in
relazione ad assegni consegnati in bianco in funzione di garanzia, sul
presupposto dell'irrilevanza della nullità del corrispondente patto
rispetto alla validità ed efficacia dei titoli quali promessa di
pagamento)”; Cass. n. 4212/2020: “In tema di azione revocatoria,
rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o
aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste
di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di
creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria
avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che
sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia
necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento
del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti
costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue
fini restitutori”).
Quanto all'eventus damni, fermo restando che trattasi di allegazione nuova e come tale inammissibile, la concomitanza di un sequestro conservativo non fa venir meno l'interesse ad agire in revocatoria. - 24 -
Infatti, la tutela discendente dalla revocatoria è più ampia rispetto a quella del sequestro (Cass. n. 22835/2017: “Il creditore che
abbia ottenuto la concessione di un sequestro conservativo su un bene
immobile conserva l'interesse ad agire con azione revocatoria ex art.
2901 c.c., qualora il medesimo bene venga in seguito alienato dal
debitore ad un terzo, atteso che tale azione consente di ottenere una
tutela non equivalente e tendenzialmente più ampia rispetto a quella
assicurata dal sequestro, in quanto ha ad oggetto l'intero immobile,
senza soffrire dei limiti derivanti dall'importo fino a concorrenza del
quale sia stata autorizzata la misura cautelare, esclude il concorso con
gli altri creditori (che si realizza, invece, per effetto della conversione
del sequestro in pignoramento), e non è condizionata dagli esiti del
giudizio di merito sulla sussistenza del diritto cautelato”). In
particolare, la Suprema Corte ha sottolineato che l'equivalenza tra le tutele garantite dal sequestro conservativo e dall'azione revocatoria non può essere affermata in termini generali, in quanto vi è uno scarto diacronico tra i due istituti (il sequestro opera in via preventiva, mentre la revocatoria in via successiva), di guisa che il creditore, il quale ha chiesto ed ottenuto una misura cautelare, può successivamente agire in revocatoria.
D'altro canto, nella fattispecie concreta non vi è nemmeno la prova - il cui onere incombeva alle appellanti incidentali - che l'appellata, attraverso il sequestro, abbia ottenuto una soddisfazione del proprio credito, nulla essendo stato dedotto in punto di conclusione della causa di merito, di pronuncia della sentenza di condanna e di - 25 -
conversione del sequestro in pignoramento, fermo restando che la misura cautelare avrebbe anche potuto estinguersi ex art. 156 att. c.p.c..
L'interesse ad agire in revocatoria, dunque, non è venuto meno.
Non è vero che l'atto è revocabile soltanto qualora comporti una riduzione del patrimonio al di sotto del valore del credito: la variazione può essere sia quantitativa che qualitativa.
Non è vero che sugli immobili compravenduti gravavano delle ipoteche: infatti, gli immobili sono stati alienati liberi.
Infine, quanto alla scientia fraudis, le censure sono già state tutte scrutinate in occasione dello scrutinio dei precedenti motivi.
Con il quarto motivo di appello incidentale l' e la Pt_1 CP_4
lamentano che il giudice di primo grado ha errato laddove ha ritenuto:
1) che il credito derivante dalla causa di lavoro era anteriore rispetto all'atto dispositivo;
2) che era onere del debitore provare la mancanza di danno al creditore, dimostrando la capienza del suo patrimonio,
tenuto conto del fatto che la già ottenuto un sequestro CP_1
conservativo di importo considerevole;
3) che l'elemento psicologico sussisteva in virtù del semplice rapporto di parentela o di conoscenza.
Il motivo è infondato.
Invero le censure sono già state tutte scrutinate in occasione dello scrutinio dei precedenti motivi.
Di qui, in parziale accoglimento dell'appello principale, la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la condanna alla rifusione delle spese a favore della con la CP_1 - 26 -
liquidazione di un duplice compenso anziché di un compenso unico con aumento per la difesa contro più parti nonché la condanna alla rifusione delle spese a favore della nziché a favore dell'erario. CP_1
La parziale riforma della sentenza impugnata impone alla Corte
la necessità di rivedere il regolamento delle spese per entrambi i gradi del giudizio alla luce dell'esito complessivo della lite.
La è sicuramente vittoriosa nel merito in entrambi i CP_1
gradi, benché in appello si sia opposta al motivo di impugnazione concernente le spese di lite, risultando parzialmente soccombente in
parte qua.
Pertanto, si ritiene di dover procedere ad una compensazione parziale delle spese, nella misura di 1/5, ponendo i restanti 4/5 a carico delle controparti soccombenti, e ciò per entrambi i gradi di giudizio.
In ordine al quantum delle spese, occorre prendere a riferimento le notule depositate dalla parte, rispettivamente, nel primo grado di giudizio (per complessivi € 7.254,00=, di cui € 1.620,00= per la fase di studio, € 1.147,00= per la fase introduttiva, € 1.720,00= per la fase istruttoria/trattazione ed € 2.767,00= per la fase decisoria) e nell'appello (per complessivi € 9.991,00=, di cui € 2.058,00= per la fase di studio, € 1.418,00= per la fase introduttiva, € 3.045,00= per la fase istruttoria/trattazione ed € 3.470,00= per la fase decisoria). Infatti,
la nota spese funge da limite del potere del giudice di liquidazione dei compensi alla parte vittoriosa (Cass. n. 14198/2022: “Quando la parte
presenta la nota delle spese, secondo quanto è previsto dall'art. 75
disp. att. c.p.c., specificando la somma domandata, il giudice non può - 27 -
attribuire alla parte, a titolo di rimborso delle spese, una somma di
entità superiore”). Sulla base di tali notule si procederà, quindi, alla liquidazione nel dispositivo, tenuto conto della parziale compensazione.
Nulla per le spese di lite quanto alla posizione della la CP_2
quale è stata evocata nel giudizio di appello per il solo fatto di aver partecipato al giudizio di primo grado. Ma nessuno ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha respinto la domanda proposta dalla contro la la quale, pertanto, avrebbe potuto anche CP_1 CP_2
astenersi dalla costituzione in appello (Cass. n. 8491/2023: “In tema di
liquidazione delle spese processuali, ove venga proposto ricorso
contro una sentenza pronunciata tra più parti in cause scindibili ed
il ricorrente risulti soccombente, sono irripetibili le spese sostenute
dal controricorrente al quale sia stato notificato il ricorso al mero
scopo di "litis denuntiatio", non essendo questi contraddittore del
ricorrente e rimanendo indifferente all'esito della lite”).
Nelle more sono stati già corretti dal Tribunale gli errori materiali da cui è affetta la sentenza impugnata: con ciò la Corte è
dispensata dalla necessità di intervenire.
P . Q . M .
La Corte, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando:
- in parziale accoglimento dell'appello principale di Parte_1
e dell'appello incidentale nonché dell'appello principale di CP_3
e di , riforma la sentenza impugnata nella parte in cui
[...] CP_4 - 28 -
ha disposto la condanna alla rifusione delle spese a favore della CP_1
con la liquidazione di un duplice compenso anziché di un compenso unico con aumento per la difesa contro più parti nonché la condanna alla rifusione delle spese a favore della anziché a favore CP_1
dell'erario;
- conferma nel resto la sentenza impugnata;
- condanna e , in solido Parte_1 CP_3 CP_4
tra di loro, a rifondere all'erario i 4/5 delle spese di lite, liquidate, già
tenuto conto della riduzione per effetto della parziale compensazione,
quanto al primo grado del giudizio, in complessivi € 5.803,20= e,
quanto al secondo grado di giudizio, in complessivi € 7.992,80=, oltre ad anticipazioni (contributo unificato, marca da bollo, spese di notifica), a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende;
- spese di lite compensate per i restanti 1/5 di entrambi i gradi del giudizio;
- nulla per le spese di lite quanto a CP_2
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 3 marzo
2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE Est.
Dott. Giuseppe Magnoli Dott. Cesare Massetti