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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/11/2025, n. 2115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2115 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 05/11/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 109/2023 del ruolo generale affari contenziosi avente ad oggetto: infortunio professionale;
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Gennaro Parte_1
UC ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli, via Arco di Polvica n. 37;
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del Controparte_1
Presidente legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv.
ET IL ed elettivamente domiciliato in Napoli, via Nuova Poggioreale, angolo via San
Lazzaro; RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 07.01.2023, il ricorrente in epigrafe, premesso di essere rimasto vittima di un infortunio sul lavoro in data 11.01.2020, riferiva:
- di aver presentato denuncia all' , il quale, con provvedimento del 21.07.2020, gli aveva CP_1 riconosciuto una menomazione permanente all'integrità psicofisica nella misura del 4%;
- di aver presentato ricorso amministrativo avverso tale giudizio, all'esito del quale, l' , CP_1 con provvedimento del 06.09.2022, aveva confermato le valutazioni rassegnate in precedenza;
- che, diversamente da quanto accertato dai sanitari dell' , i postumi derivanti dalle lesioni CP_1 subite per effetto dell'infortunio avevano determinato un danno biologico permanente in una misura non inferiore al 20-21%.
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro,
l' chiedendo di “… 2) accertare e dichiarare che il sig. in data CP_1 Parte_1
11/01/2020 subiva un infortunio lavorativo con le modalità descritte nella premessa del presente ricorso;
3) accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa del predetto infortunio, presenta, sin dalla data dell'infortunio e/o dalla diversa data risultante di giustizia, sulla base delle tabelle di cui al D.lgs. 38/2000 e del D.M. 12/07/2000, un grado di inabilità non inferiore al 20-21%, o di una percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione; 4) Condannare, per l'effetto, l' in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, al riconoscimento in favore del ricorrente dei benefici economici dipendenti e/o connessi al riconoscimento dell'infortunio sul lavoro ed alla rendita vitalizia e/o all'indennizzo per il danno biologico subito, a norma di legge, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo, nonché al pagamento della rendita dalla data della domanda amministrativa;
5) condannare, altresì, l' in persona del legale rappresentante CP_2 pro tempore, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite con attribuzione”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tardivamente in giudizio, CP_1 insistendo per la correttezza delle valutazioni mediche espresse con riguardo agli esiti dell'infortunio subito dall'istante. Concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Espletata la consulenza d'ufficio medico-legale, acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dall' , all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui CP_1 all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. La domanda è fondata nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Considerato il momento in cui si è verificato l'infortunio, la questione oggetto del presente giudizio rientra nella nuova disciplina di cui al D.Lgs. n. 38/2000, che prevede la copertura assicurativa del danno biologico da parte dell' , fissando i criteri per la liquidazione del CP_1 relativo indennizzo sulla base della distinzione delle lesioni suddivise in tre fasce: le menomazioni di grado inferiore al 6% non danno luogo ad alcuna prestazione;
le menomazioni comprese tra il 6% ed il 15% danno luogo ad un indennizzo in somma capitale rapportata al grado della menomazione;
le menomazioni pari o superiori al 16% che danno luogo ad una rendita ripartita in due quote, di cui la prima è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, mentre la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale, che vengono presunte iuris et de iure, della menomazione.
2.1. Ciò posto, parte ricorrente contesta la valutazione medico-legale espressa dalla
Commissione circa l'entità dei postumi permanenti connessi all'evento infortunistico CP_1 occorsogli.
Per la risoluzione della controversia, si è reso necessario ricorrere all'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio per l'accertamento della misura del danno biologico patito dall'istante.
All'esito delle indagini peritali, il c.t.u., dott. , ha accertato che le lesioni subite Persona_1 dal ricorrente ed eziologicamente connesse con l'infortunio verificatosi in data 11.01.2020 sono individuabili in: “esiti di trauma cranico da arma bianca impropria con frattura scomposta e ematoma intraparenchimale temporale destro trattati chirurgicamente e disturbo post-traumatico da stress di grado medio-grave”.
Nel merito delle considerazioni medico-legali, il c.t.u. ha osservato quanto segue: “L'evento traumatico riportato dal ricorrente in seguito all'infortunio sul lavoro dell'11/01/2020 procurò al periziato una frattura scomposta e pluriframmentaria dell'osso temporale con ematoma subdurale a sede temporale occipitale e tentoriale omolateralmente.
Il periziando è stato sottoposto ad un intervento chirurgico di mini-craniotomia intorno alla frattura con rimozione di numerosi frammenti ossei che avevano perforato la dura, chiusura della madre con neuropatch e colla di fibrina, nonché con successiva ricostruzione del tavolato osseo con idrossiapatite. A causa dell'aggressione subita il periziando ha sviluppato un disturbo post- traumatico da stress con consequenziale presa in carico da parte del Dipartimento di Salute
Mentale dell'ASL a partire dal 10/06/2020 e con periodici controlli ambulatoriali a CP_3 frequenza media semestrale (ultimo controllo 15/02/2024), nonché assunzione di psicoterapia farmacologica quotidiana.
L'istituto assicuratore ha riconosciuto una percentuale complessiva di danno biologico pari al
4% per menomazioni non meglio specificate. Difatti, dalla documentazione versata in atti non si evincono né il quadro clinico funzionale accertato dai sanitari dell' né le singole voci CP_1 tabellari utilizzate nella valutazione del danno biologico in sede amministrativa.
Sulla base delle risultanze della visita peritale, la suddetta valutazione medico-legale appare sottostimata per le motivazioni di seguito illustrate.
Com'è noto, il D.Lgs. 23/02/2000 n°38 ha modificato radicalmente la materia dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Precisamente, l'art. 13 ha sancito il diritto dell'assicurato vittima di un incidente sul lavoro a vedersi indennizzare il danno biologico patito, inteso come la lesione dell'integrità psico-fisica della persona suscettibile di valutazione medico-legale. Dal suddetto dettato legislativo è stata emanata la specifica tabella delle menomazioni, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali (D.M. 12/07/2000), alla quale si farà di qui a poco riferimento per la valutazione medico-legale del caso di specie.
La stima del danno biologico patito dall'infortunato si basa sulla seguente valutazione medico- legale (tra parentesi voci tabellari di legge invocate anche secondo il criterio analogico indiretto):
➢ esiti di frattura scomposta e ematoma intraparenchimale temporale destro post traumatici trattati chirurgicamente = danno biologico pari al 6% (cicatrici cutanee deturpanti, non interessanti il volto ed il collo – danno biologico fino al 12% - voce tabellare n°37);
➢ disturbo post-traumatico da stress di grado severo medio-grave = danno biologico pari al 9% = (disturbo post-traumatico da stress cronico moderato severo, a seconda dell'efficacia della psicoterapia – danno biologico fino al 15% - voce tabellare n°181).
Tenuto conto che la valutazione dei cosiddetti danni composti, vale a dire comprensivi di più menomazioni, non potrà mai essere il risultato della somma delle singole menomazioni tabellate, dovendosi procedere in tali casi a stima complessiva del danno con riferimento all'entità del pregiudizio effettivo dell'apparato e/o funzione interessata dalle menomazioni, è possibile concludere che nel caso di specie si determini complessivamente un danno biologico pari al 14%, con decorrenza dal 21/07/2020, epoca della cessata inabilità temporanea.
Pertanto, non si concorda con la valutazione del Dr. allegata al fascicolo del Persona_2 ricorrente, concludente per postumi di danno biologico pari al 20-21% in quanto basata su rilievi clinici non riscontrati in sede peritale nonché su riferimenti tabellari non applicabili alla fattispecie in esame”.
2.2. In replica alle osservazioni del c.t.p. di parte ricorrente, il consulente d'ufficio ha così chiarito: “…Il prefato CTP ritiene di poter attribuire alla fattispecie in esame il massimo valore tabellare (15%) previsto dal codice n. 181 invocato nella relazione peritale, sostenendo che il periziato “sia ancora in trattamento psicoterapico”. Eppure, non risulta documentato un percorso psicoterapico strutturato e continuativo in corso, essendo presenti esclusivamente prescrizioni psicofarmacologiche.
Il prefato codice tabellare recita: “disturbo post-traumatico da stress cronico severo, a seconda dell'efficacia della psicoterapia – fino al 15%”. Ciò significa che la percentuale deve essere graduata in relazione alla risposta clinica al trattamento, e non automaticamente fissata al massimo valore. Nel caso in esame, la documentazione sanitaria e l'esame obiettivo hanno evidenziato che, pur persistendo sintomatologia ansioso-depressiva e disturbi del sonno, la psicoterapia e la terapia farmacologica hanno consentito un contenimento del quadro clinico, evitando un aggravamento refrattario.
Per tale ragione, non è corretto collocare la valutazione al 15%, che è riservata ai casi di resistenza terapeutica o di compromissione massima. La stima del 9% attribuita in sede peritale si colloca quindi in una fascia intermedia, coerente con la persistenza di sintomi significativi ma non invalidanti al massimo grado, e rispetta il criterio di proporzionalità richiesto dalla tabella.
Il CTP di parte ricorrente richiama, a sostegno della propria tesi, il fatto che all'epoca della valutazione il suo assistito fosse in trattamento con terapia antiepilettica, sottolineandone i CP_1 noti effetti collaterali. Tale osservazione, tuttavia, non appare inconferente al caso di specie.
Difatti, come documentato nel controllo neurochirurgico del 13/05/2022, il periziato ha sospeso da tempo la terapia anticonvulsivante (Keppra), senza più presentare crisi epilettiche. Gli eventuali effetti collaterali della terapia antiepilettica sono stati circoscritti al periodo immediatamente successivo all'evento traumatico e non hanno più alcuna incidenza sul quadro clinico attuale, che è quello oggetto della valutazione medico-legale.
Pertanto, l'argomento addotto dal CTP non può essere accolto come fondamento per un aumento della stima percentuale del danno biologico poiché richiama un trattamento farmacologico ormai interrotto per giustificare un incremento percentuale del danno biologico, basando la stima su un elemento transitorio e non più presente. Difatti, i principi medico-legali impongono di valutare i postumi stabilizzati e permanenti, non condizioni cliniche o terapeutiche cessate da tempo.
Riguardo le critiche mosse dal mentovato CTP alla valutazione medico-legale degli esiti organici del trauma cranico, occorre premettere che la quantificazione del 6% è stata ricondotta, per analogia, alla voce tabellare n. 37 (“cicatrici cutanee deturpanti non interessanti il volto ed il collo”), in assenza di una voce specifica per il complesso quadro cranio-encefalico descritto. Tale scelta metodologica è conforme ai criteri medico-legali di valutazione per analogia indiretta, tenuto conto che la menomazione estetica residua non risulta di immediata evidenza nella vita di relazione, come rilevato in sede di visita peritale.
Sul punto, si precisa che la fotografia trasmessa dal difensore del ricorrente assieme alle note contro deduttive mostra la cicatrice chirurgica, esitata al periziato sul cuoio capelluto, in maniera più evidente poiché scattata dopo che lo stesso si è rasato la parte della capigliatura che normalmente copre la sede cicatriziale. In condizioni abituali, con capigliatura folta (come all'epoca della visita peritale), la cicatrice non risulta visibile alla comune distanza interlocutoria né alla normale illuminazione, come già riportato in sede di esame obiettivo.
Il CTP di parte ricorrente richiama il codice 306 della tabella delle menomazioni, sostenendo che la presenza in situ di neuropatch, colla di fibrina e materiale in idrossiapatite deve essere assimilata alla voce tabellare n. 306 (“Mezzi di sintesi in sede non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale del corrispondente segmento osteo-articolare”), con conseguente attribuzione di un ulteriore 3% di danno biologico. Tale interpretazione non si attaglia alla fattispecie in esame stante la natura dei materiali impiegati nell'intervento neurochirurgico patito dal periziato a seguito dell'infortunio sul lavoro per cui è causa.
Difatti, il neuropatch e la colla di fibrina non sono “mezzi di sintesi” in senso stretto, bensì presidi chirurgici riassorbibili o comunque destinati a favorire la cicatrizzazione e la riparazione tissutale. Non hanno funzione di stabilizzazione meccanica permanente, né configurano un presidio protesico assimilabile a placche, viti o altri dispositivi metallici.
Parimenti, l'idrossiapatite è un materiale di origine minerale, biocompatibile e osteointegrabile, utilizzato per la ricostruzione del tavolato osseo. Non si tratta di un mezzo di sintesi artificiale, bensì di un sostituto osseo che tende a integrarsi con il tessuto circostante, senza determinare limitazioni funzionali aggiuntive.
La voce tabellare 306 invocata dal predetto CTP si riferisce a situazioni interessanti il segmento osteo-articolare in cui residuino mezzi di sintesi permanenti (placche, chiodi, viti, fili metallici, ecc.) che, per la loro presenza, possono comportare rigidità articolare, limitazioni funzionali o rischio di complicanze. Non è questo il caso del periziato, in cui i materiali impiegati hanno finalità ricostruttiva e non determinano menomazioni aggiuntive rispetto a quelle già considerate nella valutazione complessiva.
Infine, nelle controdeduzioni di parte ricorrente si osserva un uso improprio di fonti normative diverse dal D.Lgs. 38/2000.
Difatti, il Dr. richiama, a sostegno della propria tesi, il Decreto del Ministero Persona_2 della Salute del 3 luglio 2003 e il D.P.R. 13 gennaio 2025 n. 12, sostenendo che possono essere utilizzati in via analogica per la valutazione del danno biologico.
Il D.M. del 3 luglio 2003 disciplina le tabelle medico-legali per la valutazione del danno biologico derivante da sinistri stradali (art. 139 Codice delle Assicurazioni). Non ha alcuna applicabilità al sistema , che trova invece fondamento esclusivo nel D.Lgs. 38/2000 e nelle CP_1 relative tabelle allegate. Invocare tale decreto in un procedimento previdenziale significa applicare criteri estranei al sistema normativo di riferimento, con conseguente vizio metodologico.
Inoltre, il D.P.R. 13 gennaio 2025 n. 12 citato non contiene alcuna tabella medico-legale utilizzabile ai fini della valutazione del danno biologico. Il richiamo operato dal CTP è dunque privo di fondamento giuridico e tecnico, e non può costituire parametro di riferimento per la quantificazione dei postumi.
In sostanza, la valutazione del danno biologico in ambito deve attenersi esclusivamente CP_1 alle tabelle allegate al D.Lgs. 38/2000, eventualmente ricorrendo a criteri analogici interni al medesimo sistema tabellare. L'utilizzo di fonti normative estranee, per di più non pertinenti al caso concreto, rischia di produrre stime arbitrarie e non conformi al quadro legislativo vigente”.
Alla stregua di tali considerazioni, il consulente d'ufficio ha confermato le conclusioni precedentemente espresse.
3. Ebbene, le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. sono pienamente giustificate dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale e possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perché complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici.
In conformità a tali conclusioni, in parziale accoglimento della domanda, dichiara che i postumi invalidanti derivanti dall'infortunio sul lavoro occorso al sig. gli abbiano causato Parte_1 un danno biologico permanente pari al 14%; conseguentemente, va disposta la condanna dell' al pagamento in favore della parte ricorrente dell'indennizzo in capitale rapportato al CP_1 predetto grado di menomazione (14%), oltre agli interessi legali a partire dal 121° giorno successivo alla data di stabilizzazione dei postumi (21.07.2020).
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi in ragione della bassa complessità della controversia, con distrazione ex art. 93 c.p.c. al procuratore dichiaratosi antistatario. Le spese della c.t.u., da liquidarsi con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• In accoglimento del ricorso, condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente CP_1 dell'indennizzo in capitale rapportato al predetto grado di menomazione (14%), oltre agli interessi legali a partire dal 121° giorno successivo alla data di stabilizzazione dei postumi (21.07.2020);
• Condanna l' al pagamento delle spese di lite si liquidano in € 2.697,00, oltre IVA e CP_1
CPA se dovuti e rimborso forfettario come per legge, con distrazione;
• Pone a carico dell' le spese della c.t.u.. CP_1
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 05/11/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 05/11/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 109/2023 del ruolo generale affari contenziosi avente ad oggetto: infortunio professionale;
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Gennaro Parte_1
UC ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli, via Arco di Polvica n. 37;
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del Controparte_1
Presidente legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv.
ET IL ed elettivamente domiciliato in Napoli, via Nuova Poggioreale, angolo via San
Lazzaro; RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 07.01.2023, il ricorrente in epigrafe, premesso di essere rimasto vittima di un infortunio sul lavoro in data 11.01.2020, riferiva:
- di aver presentato denuncia all' , il quale, con provvedimento del 21.07.2020, gli aveva CP_1 riconosciuto una menomazione permanente all'integrità psicofisica nella misura del 4%;
- di aver presentato ricorso amministrativo avverso tale giudizio, all'esito del quale, l' , CP_1 con provvedimento del 06.09.2022, aveva confermato le valutazioni rassegnate in precedenza;
- che, diversamente da quanto accertato dai sanitari dell' , i postumi derivanti dalle lesioni CP_1 subite per effetto dell'infortunio avevano determinato un danno biologico permanente in una misura non inferiore al 20-21%.
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro,
l' chiedendo di “… 2) accertare e dichiarare che il sig. in data CP_1 Parte_1
11/01/2020 subiva un infortunio lavorativo con le modalità descritte nella premessa del presente ricorso;
3) accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa del predetto infortunio, presenta, sin dalla data dell'infortunio e/o dalla diversa data risultante di giustizia, sulla base delle tabelle di cui al D.lgs. 38/2000 e del D.M. 12/07/2000, un grado di inabilità non inferiore al 20-21%, o di una percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione; 4) Condannare, per l'effetto, l' in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, al riconoscimento in favore del ricorrente dei benefici economici dipendenti e/o connessi al riconoscimento dell'infortunio sul lavoro ed alla rendita vitalizia e/o all'indennizzo per il danno biologico subito, a norma di legge, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo, nonché al pagamento della rendita dalla data della domanda amministrativa;
5) condannare, altresì, l' in persona del legale rappresentante CP_2 pro tempore, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite con attribuzione”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tardivamente in giudizio, CP_1 insistendo per la correttezza delle valutazioni mediche espresse con riguardo agli esiti dell'infortunio subito dall'istante. Concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Espletata la consulenza d'ufficio medico-legale, acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dall' , all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui CP_1 all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. La domanda è fondata nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Considerato il momento in cui si è verificato l'infortunio, la questione oggetto del presente giudizio rientra nella nuova disciplina di cui al D.Lgs. n. 38/2000, che prevede la copertura assicurativa del danno biologico da parte dell' , fissando i criteri per la liquidazione del CP_1 relativo indennizzo sulla base della distinzione delle lesioni suddivise in tre fasce: le menomazioni di grado inferiore al 6% non danno luogo ad alcuna prestazione;
le menomazioni comprese tra il 6% ed il 15% danno luogo ad un indennizzo in somma capitale rapportata al grado della menomazione;
le menomazioni pari o superiori al 16% che danno luogo ad una rendita ripartita in due quote, di cui la prima è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, mentre la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale, che vengono presunte iuris et de iure, della menomazione.
2.1. Ciò posto, parte ricorrente contesta la valutazione medico-legale espressa dalla
Commissione circa l'entità dei postumi permanenti connessi all'evento infortunistico CP_1 occorsogli.
Per la risoluzione della controversia, si è reso necessario ricorrere all'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio per l'accertamento della misura del danno biologico patito dall'istante.
All'esito delle indagini peritali, il c.t.u., dott. , ha accertato che le lesioni subite Persona_1 dal ricorrente ed eziologicamente connesse con l'infortunio verificatosi in data 11.01.2020 sono individuabili in: “esiti di trauma cranico da arma bianca impropria con frattura scomposta e ematoma intraparenchimale temporale destro trattati chirurgicamente e disturbo post-traumatico da stress di grado medio-grave”.
Nel merito delle considerazioni medico-legali, il c.t.u. ha osservato quanto segue: “L'evento traumatico riportato dal ricorrente in seguito all'infortunio sul lavoro dell'11/01/2020 procurò al periziato una frattura scomposta e pluriframmentaria dell'osso temporale con ematoma subdurale a sede temporale occipitale e tentoriale omolateralmente.
Il periziando è stato sottoposto ad un intervento chirurgico di mini-craniotomia intorno alla frattura con rimozione di numerosi frammenti ossei che avevano perforato la dura, chiusura della madre con neuropatch e colla di fibrina, nonché con successiva ricostruzione del tavolato osseo con idrossiapatite. A causa dell'aggressione subita il periziando ha sviluppato un disturbo post- traumatico da stress con consequenziale presa in carico da parte del Dipartimento di Salute
Mentale dell'ASL a partire dal 10/06/2020 e con periodici controlli ambulatoriali a CP_3 frequenza media semestrale (ultimo controllo 15/02/2024), nonché assunzione di psicoterapia farmacologica quotidiana.
L'istituto assicuratore ha riconosciuto una percentuale complessiva di danno biologico pari al
4% per menomazioni non meglio specificate. Difatti, dalla documentazione versata in atti non si evincono né il quadro clinico funzionale accertato dai sanitari dell' né le singole voci CP_1 tabellari utilizzate nella valutazione del danno biologico in sede amministrativa.
Sulla base delle risultanze della visita peritale, la suddetta valutazione medico-legale appare sottostimata per le motivazioni di seguito illustrate.
Com'è noto, il D.Lgs. 23/02/2000 n°38 ha modificato radicalmente la materia dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Precisamente, l'art. 13 ha sancito il diritto dell'assicurato vittima di un incidente sul lavoro a vedersi indennizzare il danno biologico patito, inteso come la lesione dell'integrità psico-fisica della persona suscettibile di valutazione medico-legale. Dal suddetto dettato legislativo è stata emanata la specifica tabella delle menomazioni, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali (D.M. 12/07/2000), alla quale si farà di qui a poco riferimento per la valutazione medico-legale del caso di specie.
La stima del danno biologico patito dall'infortunato si basa sulla seguente valutazione medico- legale (tra parentesi voci tabellari di legge invocate anche secondo il criterio analogico indiretto):
➢ esiti di frattura scomposta e ematoma intraparenchimale temporale destro post traumatici trattati chirurgicamente = danno biologico pari al 6% (cicatrici cutanee deturpanti, non interessanti il volto ed il collo – danno biologico fino al 12% - voce tabellare n°37);
➢ disturbo post-traumatico da stress di grado severo medio-grave = danno biologico pari al 9% = (disturbo post-traumatico da stress cronico moderato severo, a seconda dell'efficacia della psicoterapia – danno biologico fino al 15% - voce tabellare n°181).
Tenuto conto che la valutazione dei cosiddetti danni composti, vale a dire comprensivi di più menomazioni, non potrà mai essere il risultato della somma delle singole menomazioni tabellate, dovendosi procedere in tali casi a stima complessiva del danno con riferimento all'entità del pregiudizio effettivo dell'apparato e/o funzione interessata dalle menomazioni, è possibile concludere che nel caso di specie si determini complessivamente un danno biologico pari al 14%, con decorrenza dal 21/07/2020, epoca della cessata inabilità temporanea.
Pertanto, non si concorda con la valutazione del Dr. allegata al fascicolo del Persona_2 ricorrente, concludente per postumi di danno biologico pari al 20-21% in quanto basata su rilievi clinici non riscontrati in sede peritale nonché su riferimenti tabellari non applicabili alla fattispecie in esame”.
2.2. In replica alle osservazioni del c.t.p. di parte ricorrente, il consulente d'ufficio ha così chiarito: “…Il prefato CTP ritiene di poter attribuire alla fattispecie in esame il massimo valore tabellare (15%) previsto dal codice n. 181 invocato nella relazione peritale, sostenendo che il periziato “sia ancora in trattamento psicoterapico”. Eppure, non risulta documentato un percorso psicoterapico strutturato e continuativo in corso, essendo presenti esclusivamente prescrizioni psicofarmacologiche.
Il prefato codice tabellare recita: “disturbo post-traumatico da stress cronico severo, a seconda dell'efficacia della psicoterapia – fino al 15%”. Ciò significa che la percentuale deve essere graduata in relazione alla risposta clinica al trattamento, e non automaticamente fissata al massimo valore. Nel caso in esame, la documentazione sanitaria e l'esame obiettivo hanno evidenziato che, pur persistendo sintomatologia ansioso-depressiva e disturbi del sonno, la psicoterapia e la terapia farmacologica hanno consentito un contenimento del quadro clinico, evitando un aggravamento refrattario.
Per tale ragione, non è corretto collocare la valutazione al 15%, che è riservata ai casi di resistenza terapeutica o di compromissione massima. La stima del 9% attribuita in sede peritale si colloca quindi in una fascia intermedia, coerente con la persistenza di sintomi significativi ma non invalidanti al massimo grado, e rispetta il criterio di proporzionalità richiesto dalla tabella.
Il CTP di parte ricorrente richiama, a sostegno della propria tesi, il fatto che all'epoca della valutazione il suo assistito fosse in trattamento con terapia antiepilettica, sottolineandone i CP_1 noti effetti collaterali. Tale osservazione, tuttavia, non appare inconferente al caso di specie.
Difatti, come documentato nel controllo neurochirurgico del 13/05/2022, il periziato ha sospeso da tempo la terapia anticonvulsivante (Keppra), senza più presentare crisi epilettiche. Gli eventuali effetti collaterali della terapia antiepilettica sono stati circoscritti al periodo immediatamente successivo all'evento traumatico e non hanno più alcuna incidenza sul quadro clinico attuale, che è quello oggetto della valutazione medico-legale.
Pertanto, l'argomento addotto dal CTP non può essere accolto come fondamento per un aumento della stima percentuale del danno biologico poiché richiama un trattamento farmacologico ormai interrotto per giustificare un incremento percentuale del danno biologico, basando la stima su un elemento transitorio e non più presente. Difatti, i principi medico-legali impongono di valutare i postumi stabilizzati e permanenti, non condizioni cliniche o terapeutiche cessate da tempo.
Riguardo le critiche mosse dal mentovato CTP alla valutazione medico-legale degli esiti organici del trauma cranico, occorre premettere che la quantificazione del 6% è stata ricondotta, per analogia, alla voce tabellare n. 37 (“cicatrici cutanee deturpanti non interessanti il volto ed il collo”), in assenza di una voce specifica per il complesso quadro cranio-encefalico descritto. Tale scelta metodologica è conforme ai criteri medico-legali di valutazione per analogia indiretta, tenuto conto che la menomazione estetica residua non risulta di immediata evidenza nella vita di relazione, come rilevato in sede di visita peritale.
Sul punto, si precisa che la fotografia trasmessa dal difensore del ricorrente assieme alle note contro deduttive mostra la cicatrice chirurgica, esitata al periziato sul cuoio capelluto, in maniera più evidente poiché scattata dopo che lo stesso si è rasato la parte della capigliatura che normalmente copre la sede cicatriziale. In condizioni abituali, con capigliatura folta (come all'epoca della visita peritale), la cicatrice non risulta visibile alla comune distanza interlocutoria né alla normale illuminazione, come già riportato in sede di esame obiettivo.
Il CTP di parte ricorrente richiama il codice 306 della tabella delle menomazioni, sostenendo che la presenza in situ di neuropatch, colla di fibrina e materiale in idrossiapatite deve essere assimilata alla voce tabellare n. 306 (“Mezzi di sintesi in sede non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale del corrispondente segmento osteo-articolare”), con conseguente attribuzione di un ulteriore 3% di danno biologico. Tale interpretazione non si attaglia alla fattispecie in esame stante la natura dei materiali impiegati nell'intervento neurochirurgico patito dal periziato a seguito dell'infortunio sul lavoro per cui è causa.
Difatti, il neuropatch e la colla di fibrina non sono “mezzi di sintesi” in senso stretto, bensì presidi chirurgici riassorbibili o comunque destinati a favorire la cicatrizzazione e la riparazione tissutale. Non hanno funzione di stabilizzazione meccanica permanente, né configurano un presidio protesico assimilabile a placche, viti o altri dispositivi metallici.
Parimenti, l'idrossiapatite è un materiale di origine minerale, biocompatibile e osteointegrabile, utilizzato per la ricostruzione del tavolato osseo. Non si tratta di un mezzo di sintesi artificiale, bensì di un sostituto osseo che tende a integrarsi con il tessuto circostante, senza determinare limitazioni funzionali aggiuntive.
La voce tabellare 306 invocata dal predetto CTP si riferisce a situazioni interessanti il segmento osteo-articolare in cui residuino mezzi di sintesi permanenti (placche, chiodi, viti, fili metallici, ecc.) che, per la loro presenza, possono comportare rigidità articolare, limitazioni funzionali o rischio di complicanze. Non è questo il caso del periziato, in cui i materiali impiegati hanno finalità ricostruttiva e non determinano menomazioni aggiuntive rispetto a quelle già considerate nella valutazione complessiva.
Infine, nelle controdeduzioni di parte ricorrente si osserva un uso improprio di fonti normative diverse dal D.Lgs. 38/2000.
Difatti, il Dr. richiama, a sostegno della propria tesi, il Decreto del Ministero Persona_2 della Salute del 3 luglio 2003 e il D.P.R. 13 gennaio 2025 n. 12, sostenendo che possono essere utilizzati in via analogica per la valutazione del danno biologico.
Il D.M. del 3 luglio 2003 disciplina le tabelle medico-legali per la valutazione del danno biologico derivante da sinistri stradali (art. 139 Codice delle Assicurazioni). Non ha alcuna applicabilità al sistema , che trova invece fondamento esclusivo nel D.Lgs. 38/2000 e nelle CP_1 relative tabelle allegate. Invocare tale decreto in un procedimento previdenziale significa applicare criteri estranei al sistema normativo di riferimento, con conseguente vizio metodologico.
Inoltre, il D.P.R. 13 gennaio 2025 n. 12 citato non contiene alcuna tabella medico-legale utilizzabile ai fini della valutazione del danno biologico. Il richiamo operato dal CTP è dunque privo di fondamento giuridico e tecnico, e non può costituire parametro di riferimento per la quantificazione dei postumi.
In sostanza, la valutazione del danno biologico in ambito deve attenersi esclusivamente CP_1 alle tabelle allegate al D.Lgs. 38/2000, eventualmente ricorrendo a criteri analogici interni al medesimo sistema tabellare. L'utilizzo di fonti normative estranee, per di più non pertinenti al caso concreto, rischia di produrre stime arbitrarie e non conformi al quadro legislativo vigente”.
Alla stregua di tali considerazioni, il consulente d'ufficio ha confermato le conclusioni precedentemente espresse.
3. Ebbene, le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. sono pienamente giustificate dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale e possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perché complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici.
In conformità a tali conclusioni, in parziale accoglimento della domanda, dichiara che i postumi invalidanti derivanti dall'infortunio sul lavoro occorso al sig. gli abbiano causato Parte_1 un danno biologico permanente pari al 14%; conseguentemente, va disposta la condanna dell' al pagamento in favore della parte ricorrente dell'indennizzo in capitale rapportato al CP_1 predetto grado di menomazione (14%), oltre agli interessi legali a partire dal 121° giorno successivo alla data di stabilizzazione dei postumi (21.07.2020).
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi in ragione della bassa complessità della controversia, con distrazione ex art. 93 c.p.c. al procuratore dichiaratosi antistatario. Le spese della c.t.u., da liquidarsi con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• In accoglimento del ricorso, condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente CP_1 dell'indennizzo in capitale rapportato al predetto grado di menomazione (14%), oltre agli interessi legali a partire dal 121° giorno successivo alla data di stabilizzazione dei postumi (21.07.2020);
• Condanna l' al pagamento delle spese di lite si liquidano in € 2.697,00, oltre IVA e CP_1
CPA se dovuti e rimborso forfettario come per legge, con distrazione;
• Pone a carico dell' le spese della c.t.u.. CP_1
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 05/11/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno