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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/10/2025, n. 10117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10117 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione II Lavoro
R.Gen. N. 33038/2024
Il Giudice designato, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 13.10.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Palermo, alla Via Vittorio Alfieri 36, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Francesco Russo (PEC , che la rappresenta e difende, giusta Email_1 procura in atti;
RICORRENTE E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore
RESISTENTE CONTUMACE E
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Morelli (PEC: t) Email_2 giusta procura generale alle liti in atti;
RESISTENTE Oggetto: licenziamento, differenze retributive Conclusioni: il procuratore della parte costituita concludeva come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di ricorso depositato in cancelleria il 14.09.2024, parte ricorrente in epigrafe indicata agiva in questa sede rappresentando di essere stata assunta alle dipendenze della società resistente, per il periodo dal 29.12.2023 al 28.03.2024, con qualifica di “operaio” - V liv. CCNL Turismo/pubblici servizi e mansione di barista;
deduceva quindi che la prestazione di lavoro dalla stessa resa si fosse svolta, per tutta la durata del rapporto di lavoro, con modalità differenti rispetto a quanto convenzionalmente pattuito. La lavoratrice rappresentava infatti che, nonostante la formale attribuzione della mansione di barista, si era spesso trovata a svolgere anche quella di cassiera;
che, sebbene l'orario lavorativo fosse stato fissato in 40 ore settimanali da distribuire in 5/6 giorni a seconda delle esigenze datoriali, in concreto la prestazione veniva dalla stessa resa 6 giorni a settimana per un ammontare di 48 ore, con riposo compensativo infrasettimanale solitamente coincidente con la giornata di lunedì; che, sebbene il riporto gerarchico fosse stato formalmente individuato nel legale rappresentante della società resistente, in concreto il ruolo di responsabile della ricorrente veniva rivestito da;
che, per quanto concernente i turni, questi seguivano le Tes_1 Per_1 seguenti fasce orarie: dalle ore 15.00 alle ore 23.00, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, dalle ore 6.00 alle ore 14.00, dalle ore 8.00 alle ore 16.00, dalle ore 7.00 alle ore 15.00, dalle ore 14.00 alle ore 22.00, dalle ore 13.00 alle ore 21.00, dalle ore 12.00 alle 20.00; che i predetti turni venivano comunicati settimanalmente, tramite chat whatsapp, da , referente del bar Persona_2 presso cui la ricorrente prestava la propria attività; che, per tutta la durata del rapporto di lavoro, la stessa aveva lavorato nella giornate di domenica ed anche in alcuni giorni festivi, quali il 01/01/2024 ed il 06/01/2024. Deduceva, quindi, la ricorrente che il giorno 10.03.2024 non si recava a lavoro per motivi di salute, comunicando alla la propria assenza;
che, poco dopo, veniva contattata dal il Per_2 Per_1 quale, prima gli chiedeva spiegazioni in ordine all'assenza dal posto di lavoro e, poco dopo, tramite audio whatsapp dallo stesso successivamente rimosso, gli comunicava l'intenzione di interrompere il rapporto;
che, seguiva ulteriore audio whatsapp della con la quale Per_2 questa confermava l'intenzione della parte datoriale di porre fine al rapporto di lavoro;
che, in data 11.03.2024, la ricorrente si recava presso il luogo di lavoro per riconsegnare la propria divisa;
che, con pec del 19.03.2024, la stessa impugnava il licenziamento intimatole oralmente, chiedendo contestualmente il pagamento delle retribuzioni non corrisposte;
che, dal 10.03.2024 al 28.03.2024, la ricorrente non ha svolto alcuna attività lavorativa;
che, per tutta la durata del rapporto di lavoro, la stessa non ha mai percepito alcuna retribuzione né le sono mai stati consegnati i cedolini paga. La sosteneva quindi di aver diritto al pagamento della complessiva somma di € 5.531,52, Pt_1 comprensiva delle differenze retributive ordinarie, nonché della retribuzione dovuta per il lavoro straordinario, festivo, domenicale, dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, dell'indennità per ferie non godute, e di quella relativa ai permessi/rol/ed ex festività nonché del TFR. Chiedeva, in ultimo, la condanna della società resistente al risarcimento danni, per un ammontare pari a tutte le retribuzioni che gli sarebbero spettate fino alla scadenza del contratto, attesa l'illegittimità del licenziamento intimatogli, in quanto privo di forma scritta e di giusta causa. Per tutto quanto sopra premesso, parte ricorrente concludeva quindi chiedendo all'intestato Tribunale quanto segue: “In via principale nel merito: accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato alla sig.ra perché intimato oralmente oltre che in assenza di giusta Pt_1 causa;
2) per l'effetto, condannare la resistente al risarcimento del danno pari a tutte le retribuzioni che sarebbero spettate alla sig.ra dalla data del licenziamento e sino alla scadenza del Pt_1 termine prevista del contratto (28 marzo 2024) 3) Sempre nel merito accertare e dichiarare che la sig.ra ha prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze della Parte_1 CP_3 resistente, senza soluzione di continuità dal 29 dicembre 2023 al 10 marzo 2024 con mansioni di barista e cassiera, svolgendo la sua prestazione lavorativa per 48 ore settimanali, presso la sede della Società sita in piazza Sant' Emerenziana, 23, con modalità per cui si fa rinvio ai capitoli da 1 a 34 della parte in fatto;
4) per l'effetto, condannare parte resistente a corrispondere alla ricorrente la retribuzione a questa spettante, pari alla somma complessiva di Euro 5.531,52, ovvero al maggiore o minore importo che dovesse risultare a seguito di CTU, che sin d'ora si chiede, a titolo di differenze retributive, lavoro straordinario, lavoro festivo, maggiorazione lavoro domenicale, maggiorazione pagina 2 di 8 per maneggio di denaro (indennità di cassa), tredicesima, quattordicesima, ferie, permessi/rol/ex festività e TFR o alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, anche a seguito di CTU, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
5) condannare la resistente, a versare i relativi contributi previdenziali ed assistenziali all 6) condannare la resistente, al pagamento di spese, CP_2 competenze ed onorari del giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge.” Nonostante la ritualità della notifica non si costituiva in giudizio la società
[...]
, restando contumace. Controparte_1
Si costituiva invece in giudizio l' chiedendo che in caso di accoglimento della domanda CP_2 attorea la società convenuta venisse condannata al pagamento, a suo favore, dei contributi, sanzioni e interessi. La causa, istruita con le prove documentali e testimoniali, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della presente sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In ordine all'illegittimità del licenziamento e alla richiesta risarcitoria. Parte ricorrente deduce l'illegittimità del licenziamento di cui è stata destinataria, motivando tale assunto sulla scorta dell'assenza di forma scritta e di una causa di giustificazione. Tale condotta datoriale fonderebbe, quindi, la pretesa risarcitoria dalla stessa avanzata, da quantificare sulla scorta della retribuzione che avrebbe percepito dalla data del licenziamento (10.03.2024) e sino al termine naturale del contratto di lavoro (28.03.2024). Ebbene, sotto tale profilo il ricorso può ritenersi fondato e deve pertanto trovare accoglimento. In particolare, per quanto attiene i profili di illegittimità prospettati dalla ricorrente, si ritiene di poter decidere facendo applicazione del principio della ragione più liquida, risultando assorbite tutte le altre questioni prospettate e non espressamente trattate. Risulta infatti evidente come, nel caso di specie, il licenziamento intimato sia sfornito di qualsiasi giustificazione. A tal riguardo si ritiene utile richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., quanto statuito dal Tribunale di Milano in un precedente arresto, con cui stabiliva quanto segue “Come noto, nel rapporto di lavoro a termine non è ammesso il recesso prima della scadenza pattuita, salvo che ricorra una giusta causa da individuarsi in un fatto così grave da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto ai sensi dell'art. 2119 c.c.. L'onere della prova in ordine alla sussistenza della giusta causa di licenziamento è in capo al datore di lavoro. Anche di recente la Suprema Corte ha specificato che “In tema di licenziamento, l'art. 5 della l. n. 604 del 1966 pone inderogabilmente a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo, sicché il giudice non può avvalersi del criterio empirico della vicinanza alla fonte di prova, il cui uso è consentito solo quando sia necessario dirimere un'eventuale sovrapposizione tra fatti costitutivi e fatti estintivi, impeditivi o modificativi, oppure quando, assolto l'onere probatorio dalla parte che ne sia onerata, sia l'altra a dover dimostrare, per prossimità alla suddetta fonte, fatti idonei ad inficiare la portata di quelli dimostrati dalla controparte” (Cass. 17108/2016). Nel caso di specie la società datrice di lavoro non ha assolto tale onere probatorio essendo rimasta contumace, pertanto deve essere dichiarata l'illegittimità del licenziamento intimato. In caso di recesso ante tempus, non sorretto da una giusta causa, è applicabile la norma generale dell'art. 1223 c.c. (cfr. Cass. 28 marzo 1997 n. 2822). Pertanto, in caso di illegittimo recesso del datore di lavoro, il prestatore di lavoro ha diritto al risarcimento del danno da commisurarsi pagina 3 di 8 nella misura delle retribuzioni che egli avrebbe percepito fino alla scadenza convenzionale del rapporto” (Tribunale di Milano, sent. 2430/2017). Alla luce delle argomentazioni sopra esposte deve quindi dichiararsi l'illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente in data 10.03.2024, riconoscendo alla stessa il diritto a percepire, a titolo risarcitorio, la retribuzione che le sarebbe spettata dalla data del licenziamento e sino alla scadenza del termine del contratto (28.10.2024).
2. In ordine alle differenze retributive. La ricorrente deduce il mancato pagamento, per tutta la durata del rapporto di lavoro, della retribuzione ordinaria, nonché degli emolumenti relativi al lavoro straordinario, festivo, domenicale, nonché il pagamento dei ratei di 13^ e 14^ mensilità, l'indennità per ferie non godute e quella relativa ai permessi/rol/ex festività, oltre al TFR, per un importo complessivo di € 5.531,52. La suddetta richiesta risulta fondata nei termini di seguito espressi. Per quanto attiene l'onere probatorio relativo al pagamento delle voci riconducibili alla retribuzione ordinaria, si richiama quanto già precedentemente espresso da questo Tribunale, il quale ha chiarito che: “… Qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite (atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36 Cost., comma 3) (cfr. Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985). Pertanto, in presenza della prova dello svolgimento di una prestazione lavorativa, prova che grava sul lavoratore che afferma l'esistenza del rapporto di lavoro, è onere del datore di lavoro provare di avere integralmente retribuito il dipendente …” (Trib. Roma, Sent. n. 6083/2017). Ebbene, deve darsi atto che nel caso di specie, a fronte della prova fornita dalla ricorrente di aver svolto la prestazione lavorativa in favore della resistente (cfr. doc. 3 ric. e verbale CP_3 escussione testimoniale del 03.03.2025 e del 15.09.2025), nulla è invece stato provato da quest'ultima – rimasta contumace e altresì sottrattasi all'interrogatorio formale - in ordine all'adempimento del proprio obbligo, costituito dal pagamento della retribuzione. Ne consegue, quindi, che alla andranno riconosciuti gli emolumenti richiesti a titolo di Pt_1 differenze retributive, tredicesima e quattordicesima, oltre che il TFR. Alla stessa devono parimenti riconoscersi gli emolumenti richiesti a titolo di lavoro domenicale e festivo. Dall'esame del piano turni versato in atti dalla ricorrente (cfr. doc. 7), infatti, si evince che la stessa ha lavorato durante alcune domeniche (31/12, 07/01, 21/01, 28/01, 04/02, 11/02, 18/02, 25/02, 03/03) nonché in occasione di alcuni giorni festivi (01/01 e 06/01). Tale ultima circostanza veniva altresì confermata in sede di escussione testimoniale (“…A ricorrente ha lavorato anche nelle giornate festive …”, verbale del 15.09.2025; “… Lavoravamo anche durante i giorni festivi” verbale del 03.03.2025). pagina 4 di 8 A ciò si aggiunga, inoltre, che il legale rappresentante della società convenuta si è sottratto all'interrogatorio formale, circostanza questa che, laddove sia stato fornito quantomeno un principio di prova – come avvenuto nel caso di specie - può essere valorizzata dal giudicante a supporto del proprio convincimento (“In tema di prove, l'art. 232 cod. proc. civ. non ricollega, automaticamente, alla mancata risposta, così come alla mancata presentazione all'interrogatorio formale, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma riconosce al giudice soltanto la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con il mezzo istruttorio, purché concorrano altri elementi di prova (v. ex multis Cass. z. 1, Sentenza n. 17719 del 06/08/2014). L'art 232 c.p.c. non ricollega, quindi, in via automatica alla mancata presentazione all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, gli effetti della ficta confessio, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova, ossia di considerare la circostanza ne complessivo quadro probatorio emergente dagli atti (Cass. ez. 6 - 2, Ordinanza n. 9436 del 18/04 Alla luce dei summenzionati principi di diritto, gli elementi di giudizio che il Giudice può trarre dalla mancata presentazione, per quanto ingiustificata, hanno natura integrativa della prova, nella misura in cui idonei a corroborare un convincimento sui fatti dedotti nell'interrogatorio, in quanto già emergenti, sebbene in maniera non risolutiva, dal materiale istruttorio acquisito al processo” Tribunale di Napoli, sent. 1879/2022). Alla ricorrente andranno altresì riconosciuti gli emolumenti richiesti a titolo di lavoro straordinario. Sul punto, si ritiene utile rammentare che “… Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava infatti un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice (v. Cassazione civile sez. lav., 19/06/2018, n.16150). In una siffatta prospettiva è ricorrente quindi in giurisprudenza l'affermazione che, secondo i principi generali dettati in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), il lavoratore che chiede in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale e, quindi, di fornire la prova puntuale delle ore di lavoro svolte. Tale onere probatorio investe, dunque, sia la prova dello svolgimento della prestazione lavorativa nell'orario normale, sia quella dell'espletamento della prestazione lavorativa oltre tale orario, sia, infine, quella dell'articolazione di detta prestazione, con riferimento ad eventuali pause godute al fine di poter puntualmente ricostruire la prestazione resa. Infatti, il lavoratore-attore deve fornire non già genericamente la prova dell'an, di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero non solo del quanto, ma anche del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati, senza che il giudice possa ovviare a carenze probatorie facendo ricorso a valutazioni equitative…” (Tribunale di Roma, Sent. 1923/2022). Ebbene, ferma la sussistenza di un onere probatorio più stringente in capo al lavoratore quando agisca per il riconoscimento di tale voce retributiva, si osserva come dall'istruttoria esperita sia emerso che lo svolgimento dell'attività lavorativa oltre le 40 ore settimanali convenzionalmente previste, fosse una costante. Tale circostanza è emersa sia dalla documentazione versata in atti (cfr. doc. 8), da cui si evince in modo preciso come fosse ripartita la turnazione all'interno dell'azienda, quanto dalle deposizioni testimoniali (“… Tutti i ragazzi facevano 8 ore al giorno ed anche la ricorrente per 6 giorni …” ,“… Facevamo turni di 8 ore al giorno pe r6 giorni alla settimana.” (cfr. verbale del 03.03.2025), “… pagina 5 di 8 alternava turni di mattina e di pomeriggio di almeno 8 ore per 6 giorni a settimana.” (cfr. verbale 15.09.2025)). Alla luce di quanto emerso dall'istruttoria, si ritiene che alla lavoratrice vada altresì riconosciuta la voce relativa ai permessi retributivi, i quali risultano correttamente calcolati alla luce della contrattazione di settore (cfr. art. 15 ccnl di riferimento). Per quanto concerne l'indennità per ferie non godute, si ritiene utile richiamare quanto statuito da questo Tribunale in un recente arresto, di seguito trascritto anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “Per quanto attiene … il regime probatorio relativo all'indennità per ferie non godute, deve darsi atto del recente mutamento d'orientamento in seno alla giurisprudenza di legittimità. In origine era infatti ritenuto pacifico che “grava sul prestatore di lavoro, il quale agisca in giudizio per chiedere la retribuzione corrispondente al periodo di mancate ferie – cioè a dire la relativa indennità sostitutiva – l'onere di fornire la prova del fatto costitutivo del diritto azionato, individuabile appunto nel mancato godimento delle ferie, e più precisamente, sotto l'aspetto positivo, nella avvenuta prestazione di attività lavorativa nel periodo che avrebbe dovuto invece essere non lavorato siccome destinato al godimento del riposo annuale … nel caso in cui nel corso dell'anno il lavoratore presti servizio per una durata corrispondente anche al periodo in cui avrebbe dovuto fruire di ferie … ed esplichi così attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale cui egli era tenuto, lo stesso lavoratore ha l'onere, in base ai menzionati principi generali, di provare l'espletamento di tale eccedente lavoro al fine di ottenere la corrispondente retribuzione (appunto la indennità sostitutiva), ponendosi, detta quantità di lavoro prestata in più rispetto al normale obbligo lavorativo, come fatto costitutivo del diritto alla indennità suddetta“(Cass. L., sent. 12311/2003, in senso conforme Cass. L. 8521/2015, Cass. L. 7696/2020). Di recente, su impulso della giurisprudenza eurounitaria, la Suprema Corte ha invece modificato il proprio convincimento. In particolare, “Si è … chiarito che dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea Grande sezione del 6 novembre 2018, rese in cause riunite C-569 e C570/2016 Stadt Wuppertal, in causa C-619/2016, ed in causa C-684/16 Parte_2
, nonché dall'art. 7 delle direttive 2003/88 e 93/104 e dall'art. 31 della Carta dei diritti Per_3 fondamentali dell'Unione europea, deriva che: A) Le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
B) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio affermato da Cass. n. 15652/2018; C) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: - di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente;
- di averlo al contempo avvisato – in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato (Cass. n. 21780/2022) (Cass. L, ord. 5496/2025). Tale orientamento è stato condiviso anche da una parte della giurisprudenza di merito, la quale, in conformità alle indicazioni di quella sovranazionale e nazionale, ha statuito quanto segue: “la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al pagina 6 di 8 termine del periodo di riferimento. La normativa nazionale che priva il lavoratore del diritto all'indennità finanziaria delle ferie non godute si pone in contrasto con la Direttiva UE e va pertanto disapplicata.” (Tribunale di Modena, sent. 339/2025). Ebbene, ritiene questo giudicante di aderire ai recenti arresti cui è giunta la giurisprudenza di legittimità, i quali tengono conto dell'interpretazione fornita dalla corti europee. Sul punto si osserva, infatti, che l'istituto delle ferie può compiutamente raggiungere l'obiettivo cui è destinato, ovvero quello di garantire al lavoratore il recupero delle energie psico- fisiche, solo laddove goduto in concreto. La sua monetizzazione ovvero la conversione nella relativa indennità, infatti, deve intendersi quale extrema ratio, concessa dall'ordinamento al fine di scongiurare che il citato diritto vada irrimediabilmente perduto, e risultando infatti consentita solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro, quando il godimento materiale delle ferie risulta ormai precluso. Ebbene, al fine di scongiurare l'erogazione di detta indennità sostitutiva, il datore di lavoro deve dimostrare o che il lavoratore abbia usufruito delle ferie oppure, nel caso in cui ciò non sia avvenuto, che egli lo abbia messo nelle condizioni di farlo, invitandolo ad usufruire delle stesse ed ammonendolo della circostanza che, in caso contrario, le avrebbe perse.” (Tribunale di Roma, sent. 7997/2025). Facendo applicazione dei suddetti principi deve quindi concludersi per il riconoscimento alla lavoratrice dell'indennità in esame, posto che – a fronte della dimostrazione, da parte di questa, della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato - il convenuto, rimasto contumace, non ha invece offerto alcuna delle sopra menzionate prove a discarico. Diversamente, per quanto attiene il riconoscimento dello svolgimento delle mansioni di cassiera e la conseguente pretesa al pagamento dell'indennità di cassa, deve ritenersi che queste pretese non possano trovare accoglimento. Rilevato, intanto, che l'emolumento richiesto non risulta quantificato nei conteggi versati in atti, deve comunque darsi atto del mancato svolgimento, da parte della delle mansioni invocate. Pt_1
A tale riguardo si osserva, infatti, che l'art. 32 del CCNL di riferimento prevede quanto segue: “1. Al personale adibito con carattere di continuità ad operazioni di cassa è riconosciuta un'indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 5% della paga base nazionale conglobata di cui all'art. 26 del presente C.C.N.L. .
2. L'indennità di cui sopra è prevista qualora il lavoratore abbia la piena e completa responsabilità della gestione di cassa con il connesso obbligo di accollo delle eventuali differenze.” Ne consegue, quindi, che l'indennità in esame può essere riconosciuta solo a coloro che si trovino a maneggiare il denaro in modo continuativo e assumendosene la relativa responsabilità. Dall'istruttoria esperita è emerso che la ricorrente si sia trovata a svolgere attività di cassa solo occasionalmente (“… ogni tanto la ricorrente aveva a responsabilità della cassa …” cfr. verbale del
03.03.2025; “… La faceva la banchista e se necessario andava anche in cassa perché era Pt_1 brava e fidata …”, cfr. verbale del 15.09.2025), risultando invece documentalmente provato come alle operazioni di cassa fossero solitamente adibiti altri dipendenti (cfr. doc. 8). In conclusione, alla luce di tutte le argomentazioni sopra svolte e fermo quanto sopra evidenziato in merito all'indennità di cassa, deve quindi riconoscersi il diritto della ricorrente a percepire, per le causali sopra esposte, la somma richiesta, quantificata in € 5.531,52. Si ritengono infatti corretti i conteggi dalla stessa versata in atti, dovendo evidenziarsi come questi non siano stati specificatamente contestati dalla parte resistente. A tal riguardo si ritiene utile rammentare come “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in pagina 7 di 8 primo grado - rappresentando, in positivo e di per sè, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto - rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile. Si è, altresì, precisato (Cass. sez. lav. n. 945 del 19/1/2006) che "nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al "quantum" - la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda - opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità' della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato." (Cass. L., sent. 4051/2011). Alla luce delle argomentazioni sopra esposte deve quindi concludersi per l'accoglimento del ricorso nei termini sopra esposti. Nei rapporti tra il lavoratore e il datore di lavoro, le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
nei rapporti tra il lavoratore e l' sussistono CP_2 giusti motivi per procedere all'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- accerta l'illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente e, per l'effetto, condanna
[...] il , in persona del l.r.p.t., a risarcire ad la CP_1 Controparte_1 Parte_1 retribuzione che le sarebbe spettata dalla data del licenziamento (10.03.2024) alla scadenza del termine del contratto (28/03/2024) e, per l'effetto, condanna il CP_1 [...]
, in persona del l.r.p.t., al pagamento in suo favore della somma di € 926,14, oltre Controparte_1 accessori;
- accerta il diritto della ricorrente alle differenze retributive ordinarie, alla retribuzione per il lavoro straordinario, festivo, domenicale, ai ratei di tredicesima e quattordicesima, al tfr, all'indennità sostitutiva per ferie e a quella relativa ai permessi/rol/ex festività e, per l'effetto, condanna , in persona del l.r.p.t., al pagamento Controparte_1 in suo favore della somma di € 5.531,52, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali nonché a versare i relativi contributi previdenziali e assistenziali all' CP_2
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna , in persona del l.r.p.t., al pagamento Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in € 2.300,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- compensa integralmente le spese di lite tra la parte ricorrente e l' CP_2
Roma, 13.10.2025
Il giudice del lavoro dott.ssa Angela Damiani
La presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Carla Besi Vetrella pagina 8 di 8