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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/03/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3421/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. ssa Barbara Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3421/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SPETTOLI Parte_1 C.F._1 CRISTINA e dell'avv. LONGO GIACOMO, elettivamente domiciliato in presso la persona e nello studio dei predetti difensori
ATTRICE IN OPPOSIZIONE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROMANO Controparte_1 P.IVA_1
LAURA, elettivamente domiciliato in VIA MANCINELLI 65, ROMA presso il difensore avv.
ROMANO LAURA
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si tratta di un giudizio di opposizione ad un decreto ingiuntivo n. 483/2022, emesso il 25.2.2022, per la
Contr somma di € 63.753,01, oltre interessi e spese, ottenuto da nei confronti di , la Parte_1
quale è fideiussore, fino alla concorrenza di € 60.000,00, unitamente ad un altro soggetto, per le obbligazioni assunte dalla società poi dichiarata fallita, in virtù di un contratto di apertura Parte_2
di conto corrente n. 3310/11168 e di conto anticipi e crediti di firma n. 453575.
Si costituiva la banca chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Respinta la richiesta di chiamata in causa del confideiussore sul presupposto che tra Parte_3 fideiussori, sussistendo un'obbligazione solidale passiva, non si versa in un'ipotesi di litisconsorzio necessario, per cui l'autorizzazione alla chiamata in causa è discrezionale, e la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, la causa veniva trattenuta in decisione.
pagina 1 di 4 Il motivo di opposizione volto a sostenere che il decreto è stato emesso in assenza di documentazione è infondato.
Nel fascicolo monitorio risultano depositati entrambi i contratti relativi ai rapporti debitori menzionati unitamente all'estratto conto relativo al rapporto di conto corrente. L'estratto conto relativo al contratto di anticipi e crediti di firma è stato invece depositato in un momento successivo, dopo l'ottenimento del numero di ruolo della procedura monitoria.
Alla data del 13/7/2016, le evidenze di cui agli estratti conto depositati hanno confermato l'importo del credito per cui è stata ottenuta l'ingiunzione e cioè euro 63.753,01 (di cui euro 10.860,96 per il C/C ed euro 52.892,05 per il conto anticipi).
Diversamente da quanto sostenuto dalla opponente, negli estratti conto non vi è alcun saldo “a zero” riconducibile alla insussistenza del debito, ma solo l'evidenza, in data 13/7/2016, di estinzione degli stessi per passaggio contabile a crediti a sofferenza.
In questo giudizio la banca ha ulteriormente prodotto il “a sofferenza” relativo all'ex CC n. Parte_4
11168 alla data del 12/7/2022 (doc. 6) e il “a sofferenza” relativo al conto anticipi e crediti Parte_4
di firma n. 453575 alla data del 12/7/2022 (doc. 7) le cui risultanze, aggiornate con gli interessi, confermano la corrispondenza degli importi risultanti a debito della società Parte_2
Il motivo volto a sostenere la nullità della fideiussione datata 22.3.2013 per violazione della l. n.
287/1990 è del pari infondato.
Di questa fideiussione è stata contestata la conformità all'originale per le ragioni di cui a pag. 4 della citazione nelle quali l'opponente evidenzia che i fogli sono predisposti unilateralmente dalla banca su moduli prestampati, presentano solo il timbro della data apposto dalla banca, eccetto l'ultimo foglio che
è privo di data e l'importo non è scritto di pugno dal fideiussore.
Per questi motivi
è stata formulata istanza di ordine di esibizione dell'originale.
Peraltro, in ordine alla pretesa mancanza di data certa, deve in contrario osservarsi che il secondo foglio della fideiussione, oltre a presentare il timbro con la data apposto dalla banca, reca in alto a sinistra un
“timbro di data certa digitale” di;
inoltre, la mancanza di data sull'ultimo foglio è CP_3
spiegabile con il fatto che negli ultimi due fogli la banca ha riprodotto il testo della fideiussione solo per informare i garanti dell'avvenuta accettazione da parte della banca (in alto infatti si trova scritto
“confermato al garante” e “…in segno di accettazione qui di seguito vi trascriviamo”).
In considerazione di detti aspetti e del fatto che l'opponente non ha disconosciuto né le firme, né
l'importo per il quale è stata rilasciata la fideiussione, limitandosi a dire che l'importo non è scritto di pugno, si è deciso per il rigetto della richiesta di ordine di esibizione.
pagina 2 di 4 Dato che la fideiussione omnibus di cui si discute è del 22.3.2013, dunque di ben otto anni posteriore al provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, l'accertamento della relativa nullità non può giovarsene quale prova privilegiata dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza in quanto riferito al periodo compreso tra il 2002 e il maggio 2005.
L'opponente era dunque onerata dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2 della legge n. 287/1990.
Avrebbe dovuto fornire la specifica prova di un'intesa, anteriore o coeva alla stipulazione della fidejussione omnibus di cui discute, avente quale oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale degli impieghi bancari attraverso la fissazione di specifiche condizioni contrattuali in materia di garanzie fidejussorie.
Di ciò, tuttavia, l'opponente non ha dato prova alcuna, non avendo depositato documento o, quindi, articolato mezzi di prova volti a dimostrare che nel 2013 un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clientela del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza. Manca, dunque, la prova di un'intesa, anteriore o coeva alla stipulazione della garanzia qui considerata, avente come oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale degli impieghi bancari attraverso la fissazione di specifiche condizioni contrattuali in materia di garanzie fideiussorie” (Trib.
Milano sentenza del 19.1.2022, n. 294).
L'eccezione di nullità deve, pertanto, essere respinta.
Né , né la S.C. hanno affermato la nullità delle fideiussioni prestate in conformità ad un CP_4
determinato testo contrattuale, ma si sono limitate a statuire che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, “nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme”, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”.
Al di fuori delle pratiche anticoncorrenziali introdotte dall'intesa illecita, le clausole della fideiussione riproduttive dello schema negoziale diffuso dall'ABI restano perfettamente lecite e ben possono essere inserite – individualmente o anche tutte insieme – in un contratto.
Di qui la validità della clausola di cui all'art. 6 contenente la deroga ai termini di cui all'art. 1957 c.c. e la conseguente infondatezza dell'eccezione di decadenza.
L'opposizione, deve, pertanto essere respinta, confermandosi, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto che va altresì dichiarato definitivamente esecutivo.
pagina 3 di 4 Stante la soccombenza, l'opponente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposta che secondo le tariffe professionali di cui al D.M. n. 147 del 13.8.2022, avuto riguardo ai parametri minimi dello scaglione da € 52.000,00 ad € 260.000,00 attesa la non particolare difficoltà della causa, si liquidano in € 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 2.835,00 per la fase istruttoria ed € 2.127,00 per la fase decisionale e così complessivamente € 7.052,00 per compensi professionali, oltre IVA, cpa e 15 % a titolo rimborso forfettario spese generali.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t. avverso il decreto ingiuntivo Controparte_5
n. 483/2022 emesso il 25.2.2022, contrariis reiectis, rigetta l'opposizione in quanto infondata e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo definitivamente esecutivo.
Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposto liquidate in € 7.052,00 per compensi professionali, oltre IVA, cpa e 15 % a titolo rimborso forfettario spese generali.
Genova, 20 marzo 2025
Il giudice
Barbara Romano
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. ssa Barbara Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3421/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SPETTOLI Parte_1 C.F._1 CRISTINA e dell'avv. LONGO GIACOMO, elettivamente domiciliato in presso la persona e nello studio dei predetti difensori
ATTRICE IN OPPOSIZIONE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROMANO Controparte_1 P.IVA_1
LAURA, elettivamente domiciliato in VIA MANCINELLI 65, ROMA presso il difensore avv.
ROMANO LAURA
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si tratta di un giudizio di opposizione ad un decreto ingiuntivo n. 483/2022, emesso il 25.2.2022, per la
Contr somma di € 63.753,01, oltre interessi e spese, ottenuto da nei confronti di , la Parte_1
quale è fideiussore, fino alla concorrenza di € 60.000,00, unitamente ad un altro soggetto, per le obbligazioni assunte dalla società poi dichiarata fallita, in virtù di un contratto di apertura Parte_2
di conto corrente n. 3310/11168 e di conto anticipi e crediti di firma n. 453575.
Si costituiva la banca chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Respinta la richiesta di chiamata in causa del confideiussore sul presupposto che tra Parte_3 fideiussori, sussistendo un'obbligazione solidale passiva, non si versa in un'ipotesi di litisconsorzio necessario, per cui l'autorizzazione alla chiamata in causa è discrezionale, e la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, la causa veniva trattenuta in decisione.
pagina 1 di 4 Il motivo di opposizione volto a sostenere che il decreto è stato emesso in assenza di documentazione è infondato.
Nel fascicolo monitorio risultano depositati entrambi i contratti relativi ai rapporti debitori menzionati unitamente all'estratto conto relativo al rapporto di conto corrente. L'estratto conto relativo al contratto di anticipi e crediti di firma è stato invece depositato in un momento successivo, dopo l'ottenimento del numero di ruolo della procedura monitoria.
Alla data del 13/7/2016, le evidenze di cui agli estratti conto depositati hanno confermato l'importo del credito per cui è stata ottenuta l'ingiunzione e cioè euro 63.753,01 (di cui euro 10.860,96 per il C/C ed euro 52.892,05 per il conto anticipi).
Diversamente da quanto sostenuto dalla opponente, negli estratti conto non vi è alcun saldo “a zero” riconducibile alla insussistenza del debito, ma solo l'evidenza, in data 13/7/2016, di estinzione degli stessi per passaggio contabile a crediti a sofferenza.
In questo giudizio la banca ha ulteriormente prodotto il “a sofferenza” relativo all'ex CC n. Parte_4
11168 alla data del 12/7/2022 (doc. 6) e il “a sofferenza” relativo al conto anticipi e crediti Parte_4
di firma n. 453575 alla data del 12/7/2022 (doc. 7) le cui risultanze, aggiornate con gli interessi, confermano la corrispondenza degli importi risultanti a debito della società Parte_2
Il motivo volto a sostenere la nullità della fideiussione datata 22.3.2013 per violazione della l. n.
287/1990 è del pari infondato.
Di questa fideiussione è stata contestata la conformità all'originale per le ragioni di cui a pag. 4 della citazione nelle quali l'opponente evidenzia che i fogli sono predisposti unilateralmente dalla banca su moduli prestampati, presentano solo il timbro della data apposto dalla banca, eccetto l'ultimo foglio che
è privo di data e l'importo non è scritto di pugno dal fideiussore.
Per questi motivi
è stata formulata istanza di ordine di esibizione dell'originale.
Peraltro, in ordine alla pretesa mancanza di data certa, deve in contrario osservarsi che il secondo foglio della fideiussione, oltre a presentare il timbro con la data apposto dalla banca, reca in alto a sinistra un
“timbro di data certa digitale” di;
inoltre, la mancanza di data sull'ultimo foglio è CP_3
spiegabile con il fatto che negli ultimi due fogli la banca ha riprodotto il testo della fideiussione solo per informare i garanti dell'avvenuta accettazione da parte della banca (in alto infatti si trova scritto
“confermato al garante” e “…in segno di accettazione qui di seguito vi trascriviamo”).
In considerazione di detti aspetti e del fatto che l'opponente non ha disconosciuto né le firme, né
l'importo per il quale è stata rilasciata la fideiussione, limitandosi a dire che l'importo non è scritto di pugno, si è deciso per il rigetto della richiesta di ordine di esibizione.
pagina 2 di 4 Dato che la fideiussione omnibus di cui si discute è del 22.3.2013, dunque di ben otto anni posteriore al provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, l'accertamento della relativa nullità non può giovarsene quale prova privilegiata dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza in quanto riferito al periodo compreso tra il 2002 e il maggio 2005.
L'opponente era dunque onerata dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2 della legge n. 287/1990.
Avrebbe dovuto fornire la specifica prova di un'intesa, anteriore o coeva alla stipulazione della fidejussione omnibus di cui discute, avente quale oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale degli impieghi bancari attraverso la fissazione di specifiche condizioni contrattuali in materia di garanzie fidejussorie.
Di ciò, tuttavia, l'opponente non ha dato prova alcuna, non avendo depositato documento o, quindi, articolato mezzi di prova volti a dimostrare che nel 2013 un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clientela del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza. Manca, dunque, la prova di un'intesa, anteriore o coeva alla stipulazione della garanzia qui considerata, avente come oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale degli impieghi bancari attraverso la fissazione di specifiche condizioni contrattuali in materia di garanzie fideiussorie” (Trib.
Milano sentenza del 19.1.2022, n. 294).
L'eccezione di nullità deve, pertanto, essere respinta.
Né , né la S.C. hanno affermato la nullità delle fideiussioni prestate in conformità ad un CP_4
determinato testo contrattuale, ma si sono limitate a statuire che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, “nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme”, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”.
Al di fuori delle pratiche anticoncorrenziali introdotte dall'intesa illecita, le clausole della fideiussione riproduttive dello schema negoziale diffuso dall'ABI restano perfettamente lecite e ben possono essere inserite – individualmente o anche tutte insieme – in un contratto.
Di qui la validità della clausola di cui all'art. 6 contenente la deroga ai termini di cui all'art. 1957 c.c. e la conseguente infondatezza dell'eccezione di decadenza.
L'opposizione, deve, pertanto essere respinta, confermandosi, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto che va altresì dichiarato definitivamente esecutivo.
pagina 3 di 4 Stante la soccombenza, l'opponente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposta che secondo le tariffe professionali di cui al D.M. n. 147 del 13.8.2022, avuto riguardo ai parametri minimi dello scaglione da € 52.000,00 ad € 260.000,00 attesa la non particolare difficoltà della causa, si liquidano in € 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 2.835,00 per la fase istruttoria ed € 2.127,00 per la fase decisionale e così complessivamente € 7.052,00 per compensi professionali, oltre IVA, cpa e 15 % a titolo rimborso forfettario spese generali.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t. avverso il decreto ingiuntivo Controparte_5
n. 483/2022 emesso il 25.2.2022, contrariis reiectis, rigetta l'opposizione in quanto infondata e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo definitivamente esecutivo.
Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposto liquidate in € 7.052,00 per compensi professionali, oltre IVA, cpa e 15 % a titolo rimborso forfettario spese generali.
Genova, 20 marzo 2025
Il giudice
Barbara Romano
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