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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 04/11/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 337 quinquies c.c. iscritto al n. 260 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, e vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Ivar Galioto, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nata a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
(RM), rappresentata e difesa dall'avv. Ivar Galioto, giusta procura speciale in atti;
-ricorrente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto del 20.02.2025 e Parte_1 CP_1
hanno chiesto la modifica della sentenza di divorzio n. 190/2019
[...] pubblicata dall'intestato Tribunale il 11.02.2019 che ha disposto l'obbligo a carico del padre di corrispondere per il figlio un mantenimento di € Per_1
420,00 al mese, oltre rivalutazione annuale Istat e spese straordinarie al 50%
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno dedotto che il figlio è divenuto maggiorenne e ha raggiunto l'autosufficienza economica e pertanto hanno chiesto la revoca dell'obbligo al mantenimento posto a carico del padre.
Il Giudice delegato alla trattazione, letto il ricorso ed esaminata la documentazione nel complesso acquisita, ha trasmesso gli atti al PM in sede e quindi, acquisto il parere favorevole, ha riservato al Collegio la decisione.
Il Tribunale ritiene che nulla osta alla richiesta delle parti, atteso che entrambi i genitori hanno dichiarato che il figlio lavora presso un supermercato in Bracciano (RM) e percepisce un reddito mensile di circa €. 1.500,00/1.600,00.
Nulla deve essere disposto a titolo di spese del procedimento avendo le parti presentato domanda congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso iscritto al n. 260/2025 R.G.V.G., a parziale modifica delle disposizioni adottate con la sentenza di divorzio n.
190/2019 pubblicata il 11.02.2019, dispone:
A) la revoca dell'assegno di mantenimento e del versamento delle spese straordinarie nella misura del 50%, disposti a carico del Sig. in Parte_1 favore del figlio.
Nulla sulle spese.
Così deciso, in Civitavecchia il 31 ottobre 2025
Si comunichi.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone dott. Gianluca Gelso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 337 quinquies c.c. iscritto al n. 260 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, e vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Ivar Galioto, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nata a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
(RM), rappresentata e difesa dall'avv. Ivar Galioto, giusta procura speciale in atti;
-ricorrente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto del 20.02.2025 e Parte_1 CP_1
hanno chiesto la modifica della sentenza di divorzio n. 190/2019
[...] pubblicata dall'intestato Tribunale il 11.02.2019 che ha disposto l'obbligo a carico del padre di corrispondere per il figlio un mantenimento di € Per_1
420,00 al mese, oltre rivalutazione annuale Istat e spese straordinarie al 50%
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno dedotto che il figlio è divenuto maggiorenne e ha raggiunto l'autosufficienza economica e pertanto hanno chiesto la revoca dell'obbligo al mantenimento posto a carico del padre.
Il Giudice delegato alla trattazione, letto il ricorso ed esaminata la documentazione nel complesso acquisita, ha trasmesso gli atti al PM in sede e quindi, acquisto il parere favorevole, ha riservato al Collegio la decisione.
Il Tribunale ritiene che nulla osta alla richiesta delle parti, atteso che entrambi i genitori hanno dichiarato che il figlio lavora presso un supermercato in Bracciano (RM) e percepisce un reddito mensile di circa €. 1.500,00/1.600,00.
Nulla deve essere disposto a titolo di spese del procedimento avendo le parti presentato domanda congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso iscritto al n. 260/2025 R.G.V.G., a parziale modifica delle disposizioni adottate con la sentenza di divorzio n.
190/2019 pubblicata il 11.02.2019, dispone:
A) la revoca dell'assegno di mantenimento e del versamento delle spese straordinarie nella misura del 50%, disposti a carico del Sig. in Parte_1 favore del figlio.
Nulla sulle spese.
Così deciso, in Civitavecchia il 31 ottobre 2025
Si comunichi.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone dott. Gianluca Gelso