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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/05/2025, n. 1349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1349 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2872/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Caterina Chiulli Presidente
Dott. Cesira D'Anella Consigliere rel
Dott. Silvia Brat Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2872/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Di Nunno presso il cui studio in Brescia Via
Vittorio Veneto n. 108 è elettivamente domiciliata giusta procura speciale alle liti in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
dagli avv.ti Francesco Giuseppe Maria De Berti, Chiara Caliandro e Michelangelo
pagina 1 di 12 [C.F. ed elettivamente domiciliata presso il loro studio Pt_2 C.F._1
in Milano, via San Paolo n. 7 giusta procura speciale alle liti in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Milano, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, ritenuti fondati i motivi esposti con il presente gravame da parte attrice appellante e, per l'effetto, in riforma dell'appellata sentenza così giudicare:
Accertare e dichiarare la risoluzione del rapporto di agenzia per fatto e colpa imputabile alla casa mandante e, per l'effetto: Condannare in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore al pagamento di € 27.230,58 a titolo di indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c. per i motivi dedotti in atti e/o alla maggior o minor somma accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia, od, in via subordinata al pagamento dell'importo di € 6.129,75 e/o nella diversa maggiore o minor accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia, anche secondo equità, a titolo della c.d. indennità suppletiva di clientela, per i motivi dedotti in atti;
al pagamento dell'importo di €
17.943,64 o nella diversa maggiore o minor somma accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia, anche secondo equità, a titolo della c.d. indennità meritocratica, per i motivi dedotti in atti;
In ogni caso, il tutto oltre rivalutazione ed interessi moratori dal dovuto al saldo. Con vittoria di diritti, e spese ed onorari del presente procedimento, nonché del giudizio di primo grado.
In via istruttoria: a) Ordinare a in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore l'esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c. della seguente documentazione: tabulati anagrafica clienti relativi al momento immediatamente pagina 2 di 12 antecedente all'inizio del rapporto e quelli attinenti il periodo successivo, per determinare l'incremento di zona e di clientela attuato dall'attrice al fine dell'applicazione dell'indennità ex art. 1751 c.c.; copia delle fatture di vendita riferite ai clienti dell'attore in relazione all'intero periodo di durata del rapporto;
copia dei mastrini riferiti ai clienti dell'attore in relazione all'intero periodo di durata del rapporto;
copia ordini riferiti ai clienti dell'attore in relazione all'intero periodo di durata del rapporto e relativi DDT attestanti la consegna e/o in ogni caso l'evasione dell'ordinativo; b) Ordinare l'esibizione dei libri contabili della Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore ex art. 1749 c.c. al fine di
[...]
verificare la conclusione di affari conclusi successivamente alla disdetta del mandato ma riconducibili all'attività svolta dall'attrice e, comunque, per il caso di contestazione delle somme esposte, o nell'ipotesi di non ottemperanza a quanto previsto ai punti che precedono o di false dichiarazioni contenuti in tali conti c) Disporsi C.T.U. tecnico/contabile al fine di accertare l'incremento di clientela e/o fatturato procurato dall'agente nel corso del mandato di agenzia e quantificare l'indennità ex art.1751 c.c.
d) Disporsi C.T.U. contabile al fine di accertare il buon fine di tutti gli affari promossi dall'attrice, l'ammontare delle provvigioni per affari conclusi successivamente alla disdetta del mandato ma riconducibili all'attività svolta dall'agente nonché degli affari non andati a buon fine per causa imputabile alla mandante, e per la conseguente quantificazione delle afferenti quote di indennità ex art. 1751 cc. (e/o in subordine indennità suppletiva di clientela)
Per Controparte_1
Voglia la Corte d'Appello adita così
GIUDICARE
pagina 3 di 12 In via principale respingere l'impugnazione avversaria per i motivi di cui alle difese e, per l'effetto confermare la Sentenza del Tribunale di Milano n. 3015/2024 emessa in data 15 marzo
2024 e pubblicata in data 18 marzo 2024.
In via di subordine
Nella non creduta ipotesi che l'Ill.ma Corte d'Appello dovesse ritenere imputabile a il recesso/risoluzione operato da Controparte_1 Parte_1
voglia in ogni caso rigettare tutte le domande formulate da parte
[...]
Appelante, non ricorrendone i presupposti previsti dall'Art. 1751 c.c. e dall'AEC
Commercio applicabile per la liquidazione dell'indennità di fine rapporto, nonché in considerazione del grave inadempimento di Parte_1
ai propri doveri agenziali per i motivi esposti anche in questa sede.
[...]
In via di ulteriore subordine
Nel caso l'Ill.ma Corte d'Appello dovesse comunque ritenere sussistente il diritto di a percepire l'indennità di fine rapporto Parte_1
ai sensi degli artt. 1751 c.c. e Art. 12 n. III) AEC Commercio, accertare e dichiarare l'esclusione dalla base di calcolo per tale indennità le provvigioni indirette percepite da parte Appellante nel corso del rapporto, non essendo queste frutto dell'attività agenziale posta in essere dall'agente a favore di e per l'effetto limitare Controparte_1
l'indennità di fine rapporto nel limite massimo spiegato in atti e/o anche a seguito di integrazione di CTU che l'Ill.ma Corte d'Appello vorrà disporre per i motivi già esposti anche nel corso del presente giudizio di appello.
In ogni caso, con vittoria di compensi, competenze e spese, IVA e CPA.
Milano, 24 febbraio 2025
pagina 4 di 12 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 29 marzo 2021 Parte_1
agiva in giudizio nei confronti di chiedendo la
[...] Controparte_1
condanna dalla convenuta al pagamento dell'importo complessivo di euro 24.507,52, per le indennità di fine rapporto previste dall'art. 1751 c.c. e dalla contrattazione collettiva, applicabile al rapporto di agenzia intercorso tra le parti, lamentando che l'attrice aveva dovuto risolvere anticipatamente il contratto di agenzia per inadempimento imputabile alla preponente, . Controparte_1
In particolare, parte attrice deduceva di aver stipulato in data 25.9.2012 con la convenuta
(società che commercializza prodotti e dispositivi medicali) un contratto di agenzia a tempo determinato, trasformato in data 25.9.2013 in rapporto a tempo indeterminato.
Il 1.9.2018, la preponente aveva introdotto alcune modifiche contrattuali, che avevano comportato lo svuotamento del contenuto economico del contratto, in quanto veniva limitata la tipologia di clientela che l'attrice avrebbe dovuto procacciare: in particolare gli agenti avrebbero dovuto acquisire affari nelle farmacie (private e comunali), nelle sanitarie e nelle case di riposo (RSA), escludendo così i grossisti farmaceutici, le cooperative farmaceutiche, le aziende socio sanitarie territoriali (ASST) e le Aziende
Sanitarie Locali lombarde (ATS e ASL).
Successivamente, in data 9.1.2019 la preponente aveva ridotto ulteriormente i margini di guadagno, perché rendeva meno appetibili per i clienti le condizioni dei prodotti venduti, escludendo la previsione di omaggi in caso di acquisto.
Da ultimo la preponente comprometteva ulteriormente l'attività agenziale, in quanto si aggiudicava la gara di appalto con la Regione Lombardia circa la fornitura dei medesimi strumenti promossi dall'agente.
Infine, anche che nel periodo di preavviso, a partire da aprile 2020, vietava agli CP_1
agenti la vendita di termometri, che però si trovavano, nello stesso periodo, in vendita pagina 5 di 12 presso la grande distribuzione (ad esempio a prezzi più bassi di quelli CP_2
proposti dagli agenti alle farmacie.
Sulla base di tali presupposti parte attrice lamentava che la cessazione del rapporto di agenzia era ascrivibile esclusivamente alla preponente, che aveva indotto l'attrice a risolvere il rapporto agenziale a causa di una riduzione sistematica dei margini di profitto dell'agente.
Parte convenuta si costituiva in giudizio contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
In particolare, la convenuta evidenziava che l'esclusione dei grossisti e delle cooperative dai clienti procacciabili costituiva l'effetto della modifica contrattuale intervenuta nel settembre 2018, con la quale le parti avevano preso atto di una situazione di fatto già sussistente fin dall'inizio del rapporto.
Quanto alla partecipazione alla gara pubblica la convenuta allegava che si era trattata di una necessità commerciale legata alla mutata politica della regione Lombardia con riguardo alla distribuzione di date categorie di farmaci.
Con riguardo ai termometri, la convenuta replicava che ad aprile del 2020, in concomitanza con la esplosione della pandemia da covid 2019, gli strumenti di misurazione in questione, come tanti altri dispositivi sanitari, erano sostanzialmente irreperibili e che alcuni dispositivi in vendita presso la grande distribuzione non erano più trattati da da diversi anni, così che non si poteva imputare ad essa tale CP_1
situazione.
Quanto agli omaggi, la convenuta osservava che molti dei suoi prodotti messi in vendita, per una sua precisa strategia commerciale, avevano degli sconti molto favorevoli proprio a favore dei clienti, quali le farmacie, trattati dagli agenti.
pagina 6 di 12 Con la sentenza impugnata il Tribunale riconosceva a parte attrice esclusivamente il diritto a percepire l'indennità di risoluzione del rapporto, disciplinata al punto 1 dell'articolo 12 dell'AEC commercio 2009, quantificata dal CTU nell'importo di euro
147,96; respingeva ogni altra domanda;
compensava per due terzi le spese di lite e condannava parte attrice a rifondere alla convenuta il terzo residuo delle spese processuali, liquidate in € 1.500 oltre oneri di legge.
In particolare, il Giudice di prime cure evidenziava che parte attrice non aveva in alcun modo replicato alle allegazioni di parte convenuta, di per sé idonee ad escludere che vi fosse stato uno svuotamento economico del rapporto rispetto ai vari profili di doglianza lamentati dalla attrice.
Riteneva, in conclusione, che il recesso dell'agente non fosse imputabile alla preponente.
Con un unico, articolato motivo, ha censurato la sentenza nella parte in cui Parte_1
non ha accolto la domanda di riconoscimento dell'indennità di cessazione del rapporto sostenendo che, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di prime cure, aveva puntualmente contestato le deduzioni avversarie, nei limiti delle Parte_1
circostanze che si riferiscono ad aspetti a diretta conoscenza della parte. Ciò in quanto
“l'onere di specifica contestazioni delle deduzioni avversarie si riferisce meramente ai rapporti direttamente intercorsi tra le parti interessate e, solo con riferimento a tali elementi, in difetto di contestazione, può applicarsi il principio di cui all'art. 115 c.p.c.”
(così pag. 7 atto d'appello).
Ritiene di conseguenza che, essendo stato il rapporto tra le parti interrotto ad iniziativa dell'agente ma per circostanze attribuibili alla preponente, debba essere riconosciuto il diritto al pagamento dell'indennità di cessazione del rapporto.
pagina 7 di 12 In subordine, nella denegata ipotesi in cui non venga riconosciuto il diritto al riconoscimento dell'indennità di cui all'art. 1751 c.c., l'appellante rinnova la domanda di pagamento delle indennità di fonte collettiva (al netto del FIRR già riconosciuto con la sentenza di primo grado), ossia, l'indennità suppletiva di clientela e l'indennità meritocratica.
Parte appellata si è costituita in giudizio contestando l'avverso gravame e chiedendone il rigetto.
La causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 1° aprile 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., previa assegnazione alle parti dei termini previsti dal novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ed è stata decisa nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In relazione alle doglianze svolte la Corte osserva quanto segue.
L'art. 1751 comma 2 c.c. prevede che l'indennità di fine rapporto non è dovuta, allorché
l'agente receda dal contratto di agenzia, “a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente”.
L'appellante lamenta che il recesso da parte dell'agente sia imputabile al preponente,
e deduce, a tale riguardo che la politica commerciale seguita dalla CP_1
preponente aveva determinato il progressivo svuotamento del contenuto economico del contratto, in quanto aveva ridotto la tipologia di clientela che l'attrice CP_1
avrebbe dovuto procacciare;
aveva vietato agli agenti di aggiungere strumenti in omaggio agli ordini, rendendo ancora meno appetibile la proposta commerciale dell'agente rispetto a quella dei grossisti;
si era aggiudicata la gara di appalto con la pagina 8 di 12 Regione Lombardia circa la fornitura dei medesimi strumenti promossi dall'agente; aveva vietato, a partire dall'aprile del 2020, agli agenti la vendita di termometri, che però si trovavano, nello stesso periodo, in vendita presso la grande distribuzione a prezzi più bassi di quelli proposti dagli agenti alle farmacie.
Va peraltro considerato, in senso contrario, che la limitazione della tipologia di clientela
è contenuta nell'addendum al contratto di agenzia del 2018, sottoscritto anche dall'agente, nel quale veniva precisato nelle premesse che l'attività dell'agente si era concentrata unicamente presso farmacie e sanitarie, mentre nessuna attività promozionale era stata svolta dallo stesso presso grossisti e cooperative farmaceutiche;
di conseguenza, la riduzione della tipologia di clientela assegnata all'agente non è una modifica contrattuale imposta dalla preponente, in quanto le parti hanno consensualmente preso atto di una situazione di fatto già sussistente fin dall'inizio del rapporto.
Per quanto riguarda la partecipazione alla gara d'appalto, deve rilevarsi che CP_1
ha specificatamente allegato nei suoi atti difensivi che la sua partecipazione si
[...]
era resa necessaria in quanto la Regione Lombardia, di concerto con il Ministero dell'Economia , aveva imposto che i prodotti per la misurazione della Controparte_3
glicemia dispensati dal SSN venissero acquistati tramite gare da appalto indette dalle
Centrali di Committenza Pubbliche e distribuiti tramite il Servizio Sanitario Regionale.
A fronte di tale specifica allegazione difensiva l'appellante non ha allegato, né provato in quali termini la partecipazione di alla gara d'appalto avesse CP_1
determinato una riduzione delle provvigioni, ma si è limitato ad affermare genericamente, anche in questo grado di giudizio, che “l'odierno attore appellante nell'ambito dei propri scritti difensivi non ha potuto fare altro che evidenziare l'impatto complessivo sui compensi provvigionali dallo stesso maturati in ragione delle arbitrarie
pagina 9 di 12 ed unilaterali modifiche contrattuali imposte dalla preponente, quale circostanza che trova puntuale conferma dalle deduzioni e allegazioni in atti” (così pag. 9 appello).
Orbene, trattasi di censure del tutto generiche, che non tengono conto del fatto che era onere di parte attrice provare quale impatto era derivato sulle provvigioni conseguite dall'agente per effetto della gara pubblica.
Si osserva in ogni caso che l'appellante neppure ha censurato la pronuncia nella parte in cui il primo giudice ha affermato che, ove pure fosse stata dimostrata l'imputabilità alla preponente della riduzione di fatturato, l'agente avrebbe potuto, per reagire alla perdita di un bacino di clienti, trattare il mercato delle altre province a lui riservate, Mantova e
Cremona, anziché limitarsi esclusivamente alla provincia di Brescia: dalla tabella prodotta da parte convenuta (v. doc. 15) risulta infatti nel 2018 aveva Parte_1
attivato solamente 67 clienti su un bacino di 572 farmacie, tutte ubicate nella sola provincia di Brescia.
Le censure dell'appellante, secondo cui non avrebbe fornito la prova CP_1
della mancanza di prodotti durante la pandemia o che gli stessi fossero distribuiti su altri canali con prezzi “particolarmente vantaggiosi” appaiono irrilevanti ai fini della decisione, perché si riferiscono all'aprile del 2020, ovvero ad un periodo successivo alla comunicazione del recesso.
Peraltro, anche su tale aspetto l'appellante non ha offerto alcuna prova circa l'incidenza della contestata politica commerciale sulla riduzione di fatturato.
Infine, per quanto riguarda la contestazione relativa all'eliminazione dei prodotti omaggio, deve rilevarsi che la stessa ha riconosciuto che l'eliminazione Parte_1
dei prodotti omaggio era stata operata dalla preponente a decorrere dal 4 gennaio 2019, ovvero un anno prima rispetto alla comunicazione di recesso, senza che l'agente nulla abbia mai contestato al riguardo.
pagina 10 di 12 In ogni caso, è di tutta evidenza che l'eliminazione dei prodotti omaggio, di valore notoriamente irrisorio, non poteva determinare una significativa riduzione dei margini di guadagno dell'agente.
Le considerazioni che precedono conducono, pertanto, al rigetto dell'appello e alla conseguente conferma della pronuncia impugnata.
Il pagamento delle spese del grado segue la soccombenza.
Tali spese sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3015/2024, resa in data
15.03.2024 e pubblicata il 18.03.2024 e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
condanna a rifondere a Parte_1 [...]
le spese del grado, che liquida in euro 3.966,00 per compensi, oltre Controparte_1
al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del
24 dicembre 2012.
pagina 11 di 12 Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 9 aprile 2025
Il Consigliere est
Cesira D'Anella
Il Presidente
Maria Caterina Chiulli
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Caterina Chiulli Presidente
Dott. Cesira D'Anella Consigliere rel
Dott. Silvia Brat Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2872/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Di Nunno presso il cui studio in Brescia Via
Vittorio Veneto n. 108 è elettivamente domiciliata giusta procura speciale alle liti in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
dagli avv.ti Francesco Giuseppe Maria De Berti, Chiara Caliandro e Michelangelo
pagina 1 di 12 [C.F. ed elettivamente domiciliata presso il loro studio Pt_2 C.F._1
in Milano, via San Paolo n. 7 giusta procura speciale alle liti in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Milano, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, ritenuti fondati i motivi esposti con il presente gravame da parte attrice appellante e, per l'effetto, in riforma dell'appellata sentenza così giudicare:
Accertare e dichiarare la risoluzione del rapporto di agenzia per fatto e colpa imputabile alla casa mandante e, per l'effetto: Condannare in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore al pagamento di € 27.230,58 a titolo di indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c. per i motivi dedotti in atti e/o alla maggior o minor somma accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia, od, in via subordinata al pagamento dell'importo di € 6.129,75 e/o nella diversa maggiore o minor accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia, anche secondo equità, a titolo della c.d. indennità suppletiva di clientela, per i motivi dedotti in atti;
al pagamento dell'importo di €
17.943,64 o nella diversa maggiore o minor somma accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia, anche secondo equità, a titolo della c.d. indennità meritocratica, per i motivi dedotti in atti;
In ogni caso, il tutto oltre rivalutazione ed interessi moratori dal dovuto al saldo. Con vittoria di diritti, e spese ed onorari del presente procedimento, nonché del giudizio di primo grado.
In via istruttoria: a) Ordinare a in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore l'esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c. della seguente documentazione: tabulati anagrafica clienti relativi al momento immediatamente pagina 2 di 12 antecedente all'inizio del rapporto e quelli attinenti il periodo successivo, per determinare l'incremento di zona e di clientela attuato dall'attrice al fine dell'applicazione dell'indennità ex art. 1751 c.c.; copia delle fatture di vendita riferite ai clienti dell'attore in relazione all'intero periodo di durata del rapporto;
copia dei mastrini riferiti ai clienti dell'attore in relazione all'intero periodo di durata del rapporto;
copia ordini riferiti ai clienti dell'attore in relazione all'intero periodo di durata del rapporto e relativi DDT attestanti la consegna e/o in ogni caso l'evasione dell'ordinativo; b) Ordinare l'esibizione dei libri contabili della Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore ex art. 1749 c.c. al fine di
[...]
verificare la conclusione di affari conclusi successivamente alla disdetta del mandato ma riconducibili all'attività svolta dall'attrice e, comunque, per il caso di contestazione delle somme esposte, o nell'ipotesi di non ottemperanza a quanto previsto ai punti che precedono o di false dichiarazioni contenuti in tali conti c) Disporsi C.T.U. tecnico/contabile al fine di accertare l'incremento di clientela e/o fatturato procurato dall'agente nel corso del mandato di agenzia e quantificare l'indennità ex art.1751 c.c.
d) Disporsi C.T.U. contabile al fine di accertare il buon fine di tutti gli affari promossi dall'attrice, l'ammontare delle provvigioni per affari conclusi successivamente alla disdetta del mandato ma riconducibili all'attività svolta dall'agente nonché degli affari non andati a buon fine per causa imputabile alla mandante, e per la conseguente quantificazione delle afferenti quote di indennità ex art. 1751 cc. (e/o in subordine indennità suppletiva di clientela)
Per Controparte_1
Voglia la Corte d'Appello adita così
GIUDICARE
pagina 3 di 12 In via principale respingere l'impugnazione avversaria per i motivi di cui alle difese e, per l'effetto confermare la Sentenza del Tribunale di Milano n. 3015/2024 emessa in data 15 marzo
2024 e pubblicata in data 18 marzo 2024.
In via di subordine
Nella non creduta ipotesi che l'Ill.ma Corte d'Appello dovesse ritenere imputabile a il recesso/risoluzione operato da Controparte_1 Parte_1
voglia in ogni caso rigettare tutte le domande formulate da parte
[...]
Appelante, non ricorrendone i presupposti previsti dall'Art. 1751 c.c. e dall'AEC
Commercio applicabile per la liquidazione dell'indennità di fine rapporto, nonché in considerazione del grave inadempimento di Parte_1
ai propri doveri agenziali per i motivi esposti anche in questa sede.
[...]
In via di ulteriore subordine
Nel caso l'Ill.ma Corte d'Appello dovesse comunque ritenere sussistente il diritto di a percepire l'indennità di fine rapporto Parte_1
ai sensi degli artt. 1751 c.c. e Art. 12 n. III) AEC Commercio, accertare e dichiarare l'esclusione dalla base di calcolo per tale indennità le provvigioni indirette percepite da parte Appellante nel corso del rapporto, non essendo queste frutto dell'attività agenziale posta in essere dall'agente a favore di e per l'effetto limitare Controparte_1
l'indennità di fine rapporto nel limite massimo spiegato in atti e/o anche a seguito di integrazione di CTU che l'Ill.ma Corte d'Appello vorrà disporre per i motivi già esposti anche nel corso del presente giudizio di appello.
In ogni caso, con vittoria di compensi, competenze e spese, IVA e CPA.
Milano, 24 febbraio 2025
pagina 4 di 12 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 29 marzo 2021 Parte_1
agiva in giudizio nei confronti di chiedendo la
[...] Controparte_1
condanna dalla convenuta al pagamento dell'importo complessivo di euro 24.507,52, per le indennità di fine rapporto previste dall'art. 1751 c.c. e dalla contrattazione collettiva, applicabile al rapporto di agenzia intercorso tra le parti, lamentando che l'attrice aveva dovuto risolvere anticipatamente il contratto di agenzia per inadempimento imputabile alla preponente, . Controparte_1
In particolare, parte attrice deduceva di aver stipulato in data 25.9.2012 con la convenuta
(società che commercializza prodotti e dispositivi medicali) un contratto di agenzia a tempo determinato, trasformato in data 25.9.2013 in rapporto a tempo indeterminato.
Il 1.9.2018, la preponente aveva introdotto alcune modifiche contrattuali, che avevano comportato lo svuotamento del contenuto economico del contratto, in quanto veniva limitata la tipologia di clientela che l'attrice avrebbe dovuto procacciare: in particolare gli agenti avrebbero dovuto acquisire affari nelle farmacie (private e comunali), nelle sanitarie e nelle case di riposo (RSA), escludendo così i grossisti farmaceutici, le cooperative farmaceutiche, le aziende socio sanitarie territoriali (ASST) e le Aziende
Sanitarie Locali lombarde (ATS e ASL).
Successivamente, in data 9.1.2019 la preponente aveva ridotto ulteriormente i margini di guadagno, perché rendeva meno appetibili per i clienti le condizioni dei prodotti venduti, escludendo la previsione di omaggi in caso di acquisto.
Da ultimo la preponente comprometteva ulteriormente l'attività agenziale, in quanto si aggiudicava la gara di appalto con la Regione Lombardia circa la fornitura dei medesimi strumenti promossi dall'agente.
Infine, anche che nel periodo di preavviso, a partire da aprile 2020, vietava agli CP_1
agenti la vendita di termometri, che però si trovavano, nello stesso periodo, in vendita pagina 5 di 12 presso la grande distribuzione (ad esempio a prezzi più bassi di quelli CP_2
proposti dagli agenti alle farmacie.
Sulla base di tali presupposti parte attrice lamentava che la cessazione del rapporto di agenzia era ascrivibile esclusivamente alla preponente, che aveva indotto l'attrice a risolvere il rapporto agenziale a causa di una riduzione sistematica dei margini di profitto dell'agente.
Parte convenuta si costituiva in giudizio contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
In particolare, la convenuta evidenziava che l'esclusione dei grossisti e delle cooperative dai clienti procacciabili costituiva l'effetto della modifica contrattuale intervenuta nel settembre 2018, con la quale le parti avevano preso atto di una situazione di fatto già sussistente fin dall'inizio del rapporto.
Quanto alla partecipazione alla gara pubblica la convenuta allegava che si era trattata di una necessità commerciale legata alla mutata politica della regione Lombardia con riguardo alla distribuzione di date categorie di farmaci.
Con riguardo ai termometri, la convenuta replicava che ad aprile del 2020, in concomitanza con la esplosione della pandemia da covid 2019, gli strumenti di misurazione in questione, come tanti altri dispositivi sanitari, erano sostanzialmente irreperibili e che alcuni dispositivi in vendita presso la grande distribuzione non erano più trattati da da diversi anni, così che non si poteva imputare ad essa tale CP_1
situazione.
Quanto agli omaggi, la convenuta osservava che molti dei suoi prodotti messi in vendita, per una sua precisa strategia commerciale, avevano degli sconti molto favorevoli proprio a favore dei clienti, quali le farmacie, trattati dagli agenti.
pagina 6 di 12 Con la sentenza impugnata il Tribunale riconosceva a parte attrice esclusivamente il diritto a percepire l'indennità di risoluzione del rapporto, disciplinata al punto 1 dell'articolo 12 dell'AEC commercio 2009, quantificata dal CTU nell'importo di euro
147,96; respingeva ogni altra domanda;
compensava per due terzi le spese di lite e condannava parte attrice a rifondere alla convenuta il terzo residuo delle spese processuali, liquidate in € 1.500 oltre oneri di legge.
In particolare, il Giudice di prime cure evidenziava che parte attrice non aveva in alcun modo replicato alle allegazioni di parte convenuta, di per sé idonee ad escludere che vi fosse stato uno svuotamento economico del rapporto rispetto ai vari profili di doglianza lamentati dalla attrice.
Riteneva, in conclusione, che il recesso dell'agente non fosse imputabile alla preponente.
Con un unico, articolato motivo, ha censurato la sentenza nella parte in cui Parte_1
non ha accolto la domanda di riconoscimento dell'indennità di cessazione del rapporto sostenendo che, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di prime cure, aveva puntualmente contestato le deduzioni avversarie, nei limiti delle Parte_1
circostanze che si riferiscono ad aspetti a diretta conoscenza della parte. Ciò in quanto
“l'onere di specifica contestazioni delle deduzioni avversarie si riferisce meramente ai rapporti direttamente intercorsi tra le parti interessate e, solo con riferimento a tali elementi, in difetto di contestazione, può applicarsi il principio di cui all'art. 115 c.p.c.”
(così pag. 7 atto d'appello).
Ritiene di conseguenza che, essendo stato il rapporto tra le parti interrotto ad iniziativa dell'agente ma per circostanze attribuibili alla preponente, debba essere riconosciuto il diritto al pagamento dell'indennità di cessazione del rapporto.
pagina 7 di 12 In subordine, nella denegata ipotesi in cui non venga riconosciuto il diritto al riconoscimento dell'indennità di cui all'art. 1751 c.c., l'appellante rinnova la domanda di pagamento delle indennità di fonte collettiva (al netto del FIRR già riconosciuto con la sentenza di primo grado), ossia, l'indennità suppletiva di clientela e l'indennità meritocratica.
Parte appellata si è costituita in giudizio contestando l'avverso gravame e chiedendone il rigetto.
La causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 1° aprile 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., previa assegnazione alle parti dei termini previsti dal novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ed è stata decisa nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In relazione alle doglianze svolte la Corte osserva quanto segue.
L'art. 1751 comma 2 c.c. prevede che l'indennità di fine rapporto non è dovuta, allorché
l'agente receda dal contratto di agenzia, “a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente”.
L'appellante lamenta che il recesso da parte dell'agente sia imputabile al preponente,
e deduce, a tale riguardo che la politica commerciale seguita dalla CP_1
preponente aveva determinato il progressivo svuotamento del contenuto economico del contratto, in quanto aveva ridotto la tipologia di clientela che l'attrice CP_1
avrebbe dovuto procacciare;
aveva vietato agli agenti di aggiungere strumenti in omaggio agli ordini, rendendo ancora meno appetibile la proposta commerciale dell'agente rispetto a quella dei grossisti;
si era aggiudicata la gara di appalto con la pagina 8 di 12 Regione Lombardia circa la fornitura dei medesimi strumenti promossi dall'agente; aveva vietato, a partire dall'aprile del 2020, agli agenti la vendita di termometri, che però si trovavano, nello stesso periodo, in vendita presso la grande distribuzione a prezzi più bassi di quelli proposti dagli agenti alle farmacie.
Va peraltro considerato, in senso contrario, che la limitazione della tipologia di clientela
è contenuta nell'addendum al contratto di agenzia del 2018, sottoscritto anche dall'agente, nel quale veniva precisato nelle premesse che l'attività dell'agente si era concentrata unicamente presso farmacie e sanitarie, mentre nessuna attività promozionale era stata svolta dallo stesso presso grossisti e cooperative farmaceutiche;
di conseguenza, la riduzione della tipologia di clientela assegnata all'agente non è una modifica contrattuale imposta dalla preponente, in quanto le parti hanno consensualmente preso atto di una situazione di fatto già sussistente fin dall'inizio del rapporto.
Per quanto riguarda la partecipazione alla gara d'appalto, deve rilevarsi che CP_1
ha specificatamente allegato nei suoi atti difensivi che la sua partecipazione si
[...]
era resa necessaria in quanto la Regione Lombardia, di concerto con il Ministero dell'Economia , aveva imposto che i prodotti per la misurazione della Controparte_3
glicemia dispensati dal SSN venissero acquistati tramite gare da appalto indette dalle
Centrali di Committenza Pubbliche e distribuiti tramite il Servizio Sanitario Regionale.
A fronte di tale specifica allegazione difensiva l'appellante non ha allegato, né provato in quali termini la partecipazione di alla gara d'appalto avesse CP_1
determinato una riduzione delle provvigioni, ma si è limitato ad affermare genericamente, anche in questo grado di giudizio, che “l'odierno attore appellante nell'ambito dei propri scritti difensivi non ha potuto fare altro che evidenziare l'impatto complessivo sui compensi provvigionali dallo stesso maturati in ragione delle arbitrarie
pagina 9 di 12 ed unilaterali modifiche contrattuali imposte dalla preponente, quale circostanza che trova puntuale conferma dalle deduzioni e allegazioni in atti” (così pag. 9 appello).
Orbene, trattasi di censure del tutto generiche, che non tengono conto del fatto che era onere di parte attrice provare quale impatto era derivato sulle provvigioni conseguite dall'agente per effetto della gara pubblica.
Si osserva in ogni caso che l'appellante neppure ha censurato la pronuncia nella parte in cui il primo giudice ha affermato che, ove pure fosse stata dimostrata l'imputabilità alla preponente della riduzione di fatturato, l'agente avrebbe potuto, per reagire alla perdita di un bacino di clienti, trattare il mercato delle altre province a lui riservate, Mantova e
Cremona, anziché limitarsi esclusivamente alla provincia di Brescia: dalla tabella prodotta da parte convenuta (v. doc. 15) risulta infatti nel 2018 aveva Parte_1
attivato solamente 67 clienti su un bacino di 572 farmacie, tutte ubicate nella sola provincia di Brescia.
Le censure dell'appellante, secondo cui non avrebbe fornito la prova CP_1
della mancanza di prodotti durante la pandemia o che gli stessi fossero distribuiti su altri canali con prezzi “particolarmente vantaggiosi” appaiono irrilevanti ai fini della decisione, perché si riferiscono all'aprile del 2020, ovvero ad un periodo successivo alla comunicazione del recesso.
Peraltro, anche su tale aspetto l'appellante non ha offerto alcuna prova circa l'incidenza della contestata politica commerciale sulla riduzione di fatturato.
Infine, per quanto riguarda la contestazione relativa all'eliminazione dei prodotti omaggio, deve rilevarsi che la stessa ha riconosciuto che l'eliminazione Parte_1
dei prodotti omaggio era stata operata dalla preponente a decorrere dal 4 gennaio 2019, ovvero un anno prima rispetto alla comunicazione di recesso, senza che l'agente nulla abbia mai contestato al riguardo.
pagina 10 di 12 In ogni caso, è di tutta evidenza che l'eliminazione dei prodotti omaggio, di valore notoriamente irrisorio, non poteva determinare una significativa riduzione dei margini di guadagno dell'agente.
Le considerazioni che precedono conducono, pertanto, al rigetto dell'appello e alla conseguente conferma della pronuncia impugnata.
Il pagamento delle spese del grado segue la soccombenza.
Tali spese sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3015/2024, resa in data
15.03.2024 e pubblicata il 18.03.2024 e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
condanna a rifondere a Parte_1 [...]
le spese del grado, che liquida in euro 3.966,00 per compensi, oltre Controparte_1
al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del
24 dicembre 2012.
pagina 11 di 12 Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 9 aprile 2025
Il Consigliere est
Cesira D'Anella
Il Presidente
Maria Caterina Chiulli
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