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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 17/07/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2519/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Domizia Sabina Goretti;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 10.6.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiunto con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale alle condizioni ivi enucleate;
rilevato che con successive note scritte i coniugi hanno confermato le condizioni concordate, rinunciando a comparire personalmente in udienza;
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1 1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Genova (GE) il 17.10.2019 (atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente);
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, invero già da tempo interrotta;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi della minore
(nata dall'unione coniugale il 25.9.2014), e non ponendosi in contrasto con norme Per_1
imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali della propria separazione personale, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“1) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto, libero ciascuno di essi di fissare altrove la propria residenza;
2) la casa coniugale, sita in Masone (Genova), Via Carmine n° 26 Interno 4, condotta in locazione, viene assegnata al IG. e/o, in ogni caso, resta nella disponibilità Parte_1
esclusiva del IG. , il quale continuerà ad abitarla;
tutti i mobili, le suppellettili, Parte_1
gli arredi e i corredi in essa contenuti restano assegnati al IG. e rimangono Parte_1
2 nella disponibilità del medesimo, ad eccezione degli effetti personali della IG.ra PT
, che sono già stati prelevati dalla stessa;
[...]
3) in accordo con il IG. , la IG.ra si è trasferita altrove, Parte_1 Parte_2
precisamente in Masone (Genova), Via Carmine n° 5 Interno 4, in un appartamento da lei condotto in locazione, presso il quale ha trasferito la sua residenza anagrafica e quella della figlia (con l'autorizzazione del IG. ); detto appartamento, Persona_2 Parte_1
sito, come detto, in Masone (Genova), Via Carmine n° 5 Interno 4, resta nella disponibilità esclusiva della IG.ra ; Parte_2
4) la figlia minore , nata a [...] il [...], viene affidata in regime Persona_2
condiviso ad entrambi i genitori, formalmente con collocazione abitativa presso la madre, con modalità di tempi e frequentazione tra i genitori e la figlia che prevedano pari permanenza della minore presso l'uno e l'altro genitore e che verranno concordate, di volta in volta, tra i coniugi;
5) i IGg.ri e stabiliranno all'inizio di ogni mese, di comune Parte_1 Parte_2
accordo e di volta in volta, i giorni e gli orari in cui ognuno di loro terrà la figlia Per_2
(sia durante la settimana, che nei week-end), in base ai rispettivi turni di lavoro e
[...]
tenendo conto delle eIGenze lavorative di entrambi, con modalità di tempi e frequentazione che prevedano pari permanenza della figlia presso l'uno e l'altro genitore e, quindi, con suddivisione paritaria al 50% tra loro dei tempi di visita, frequentazione e permanenza della figlia presso ciascuno di loro. Inoltre: Persona_2
- il padre avrà facoltà di telefonare alla figlia quando essa si troverà con la madre, senza limitazioni di giorni alcuni, in orari ovviamente opportuni;
la stessa facoltà la avrà la madre quando la figlia si troverà con il padre;
- anche per i periodi di vacanze natalizie, pasquali ed estive, la figlia avrà diritto di trascorrere pari tempo con l'uno e con l'altro genitore con l'alternanza annuale dei giorni di Festività. I genitori concorderanno tempi e modalità di frequentazione con la figlia durante tali festività, coniugando tali criteri con le rispettive eIGenze e impegni lavorativi. In ogni caso, la figlia trascorrerà la giornata del 24 dicembre con uno dei genitori e quella del 25 dicembre con l'altro, seguendo il principio dell'alternanza di anno in anno, nonché la giornata di Pasqua
3 con uno dei genitori e quella di Pasquetta con l'altro, seguendo, anche in questo caso, il principio dell'alternanza di anno in anno;
- lo stesso principio dell'alternanza vigerà per i ponti e per i compleanni;
- durante le vacanze estive, entrambi i genitori avranno facoltà di tenere con sé la figlia per due settimane anche non continuative, previo reciproco accordo tra gli stessi, da concordarsi entro il mese di maggio di ciascun anno;
6) poiché sostanzialmente la figlia trascorrerà uguali periodi di permanenza presso ciascun genitore, i IGg.ri e provvederanno al mantenimento diretto Parte_1 Parte_2
della figlia durante il periodo in cui questa soggiornerà con l'uno o con l'altro genitore.
Pertanto, considerati i tempi pressoché paritetici trascorsi dalla figlia con ognuno dei genitori e, stante il collocamento paritario della figlia presso entrambi i genitori, questi ultimi, IGg.ri e , provvederanno al mantenimento diretto di Parte_1 Parte_2 [...]
e si faranno carico delle spese di mantenimento ordinario a lei necessarie nei Per_2
periodi nei quali la figlia dimorerà presso ciascuno di loro e ciò fintantoché la figlia non sarà divenuta economicamente autosufficiente;
7) i genitori, IGg.ri e , parteciperanno in ragione del 50% Parte_1 Parte_2
ciascuno, a tutte le spese straordinarie sanitarie, scolastiche ed extrascolastiche relative alla figlia , da intendersi come elencate e descritte nel documento di Persona_2
orientamento uniforme del Tribunale di Genova sez. IV redatto nel corso della riunione del
15.09.2016, ex art. 47 quater dell'Ordinamento Giudiziario e capo IV punto 35.1 della
Circolare del ConIGlio Superiore della Magistratura del 27 luglio 2011 in materia di formazione delle tabelle, da intendersi qui integralmente ed espressamente richiamato, di cui i coniugi hanno acquisito copie tramite il proprio legale. Tali spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i coniugi e documentate secondo quanto stabilito, in materia, dal suddetto documento di orientamento uniforme del Tribunale di Genova sez. IV redatto nel corso della riunione del 15.09.2016, da intendersi qui integralmente ed espressamente richiamato e successive eventuali integrazioni e/o modifiche del Tribunale di
Genova, che i genitori si impegnano a rispettare. In parziale deroga alle disposizioni del suddetto documento di orientamento uniforme del Tribunale di Genova del 15.09.16, i IGg.ri e espressamente convengono di considerare quale spesa Parte_1 Parte_2
straordinaria, sottoposta quindi al regime di ripartizione al 50% tra loro, la spesa per la
4 mensa scolastica della figlia. Pertanto, i IGg.ri e Parte_1 Parte_2
espressamente convengono che le spese relative alla mensa scolastica della figlia Per_2
del presente anno scolastico e di tutti gli anni scolastici futuri (nessuno escluso) sono
[...]
e saranno ripartite tra i genitori nella quota del 50% cadauno e, quindi, verranno sostenute dai IGg.ri e nella misura del 50% cadauno;
Parte_1 Parte_2
8) i IGg.ri e concordano che l'Assegno Unico ed Universale Parte_1 Parte_2
corrisposto da INPS per la figlia, venga percepito e trattenuto al 100% ed in via esclusiva, dalla IG.ra ; pertanto, l'Assegno Unico ed Universale spetterà e verrà percepito Parte_2
e trattenuto integralmente dalla IG.ra ; Parte_2
9) i coniugi si impegnano a consultarsi reciprocamente per tutte le decisioni di rilevante importanza attinenti l'educazione, le attività sportive e scolastiche della figlia, rispettando anche le attitudini della minore;
10) i coniugi si impegnano ed obbligano a rispettarsi reciprocamente ed a collaborare nelle scelte relative all'educazione della figlia;
11) i coniugi, IGg.ri e , dichiarano di essere entrambi Parte_1 Parte_2
economicamente autosufficienti, di non avere alcunchè a pretendere reciprocamente a titolo di contributo al proprio mantenimento e di non richiedere reciprocamente alcunché a titolo di assegno di mantenimento;
pertanto, i IGg.ri e rinunciano Parte_1 Parte_2
reciprocamente a qualsivoglia assegno di mantenimento;
12) l'autovettura, tipo FIAT Panda, targata DC 767VM, acquistata prima del matrimonio, intestata alla IG.ra e di sua proprietà, rimarrà nella disponibilità e proprietà Parte_2
esclusiva della IG.ra ; Parte_2
13) l'autovettura, tipo CITROEN C3, targata FN 685AM, acquistata prima del matrimonio, intestata al IG. e di sua proprietà, rimarrà nella disponibilità e proprietà Parte_1
esclusiva del IG. ; Parte_1
14) le somme contenute nel libretto Coop avente n° 560093358, intestato alla IG.ra PT
, acceso presso Coop Liguria Società Cooperativa di Consumo, sede legale corrente in
[...]
Savona, Corso Ricci 211 r, rimarranno nella completa ed integrale disponibilità e proprietà della IG.ra e il IG. dichiara di nulla pretendere a riguardo, di Parte_2 Parte_1
5 non richiedere alcuna somma e di rinunciare a qualsivoglia corrispettivo di denaro inerente detto libretto;
15) le somme contenute nel libretto Coop avente n° 390070582, intestato al IG. Parte_1
, acceso presso Coop Liguria Società Cooperativa di Consumo, sede legale corrente in
[...]
Savona, Corso Ricci 211 r, rimarranno nella completa ed integrale disponibilità e proprietà del IG. e la IG.ra dichiara di nulla pretendere a riguardo, di Parte_1 Parte_2
non richiedere alcuna somma e di rinunciare a qualsivoglia corrispettivo di denaro inerente detto libretto;
16) le somme contenute nel conto corrente avente Iban n° [...]CC0012847226
e nel conto corrente avente Iban n° [...], entrambi intestati al IG. , accesi presso ING BANK N.V. Milan Branch, sede legale corrente in Parte_1
Milano, Viale Fulvio Testi 250, rimarranno nella completa ed integrale disponibilità e proprietà del IG. e la IG.ra dichiara di nulla pretendere a Parte_1 Parte_2
riguardo, di non richiedere alcuna somma e di rinunciare a qualsivoglia corrispettivo di denaro inerente detti conti correnti;
17) le somme contenute nel conto corrente avente Iban n° [...]CC0012857687, intestato alla IG.ra , acceso presso ING BANK N.V. Milan Branch, sede legale Parte_2
corrente in Milano, Viale Fulvio Testi 250, rimarranno nella completa ed integrale disponibilità e proprietà della IG.ra e il IG. dichiara di nulla Parte_2 Parte_1
pretendere a riguardo, di non richiedere alcuna somma e di rinunciare a qualsivoglia corrispettivo di denaro inerente detto conto corrente;
18) il conto corrente bancario avente IBAN n° [...] acceso presso
BPER Banca S.p.A., Filiale di Masone (Genova), Viale Vittorio Veneto, 6, intestato ad entrambi i coniugi verrà chiuso ed estinto dai IGg.ri e e la somma Parte_1 Parte_2
residua presente su tale conto cointestato verrà ripartita nella misura del 50% cadauno tra i coniugi;
19) i coniugi si concedono, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto per il personale espatrio, obbligandosi a compiere insieme tutte le pratiche necessarie presso i competenti uffici per il rilascio del documento di identità della figlia minore, anche valido per l'espatrio e del suo passaporto;
6 20) i coniugi, IGg.ri e , dichiarano, si danno reciprocamente Parte_1 Parte_2
atto ed espressamente riconoscono che, col rispetto degli impegni assunti col presente accordo e, quindi, con l'integrale, corretto e puntuale adempimento e rispetto di quanto convenuto ai punti che precedono, null'altro avranno più a pretendere reciprocamente ad alcun titolo, causale e/o ragione connessi, conseguenti e/o dipendenti con il cessato rapporto coniugale e che hanno così definito in maniera bonaria ogni altra situazione patrimoniale pendente tra loro”;
“Le spese legali del presente procedimento vengono integralmente compensate tra le parti”.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 320, parte I, anno 2019), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di conIGlio del 4.7.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Domizia Sabina Goretti;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 10.6.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiunto con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale alle condizioni ivi enucleate;
rilevato che con successive note scritte i coniugi hanno confermato le condizioni concordate, rinunciando a comparire personalmente in udienza;
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1 1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Genova (GE) il 17.10.2019 (atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente);
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, invero già da tempo interrotta;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi della minore
(nata dall'unione coniugale il 25.9.2014), e non ponendosi in contrasto con norme Per_1
imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali della propria separazione personale, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“1) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto, libero ciascuno di essi di fissare altrove la propria residenza;
2) la casa coniugale, sita in Masone (Genova), Via Carmine n° 26 Interno 4, condotta in locazione, viene assegnata al IG. e/o, in ogni caso, resta nella disponibilità Parte_1
esclusiva del IG. , il quale continuerà ad abitarla;
tutti i mobili, le suppellettili, Parte_1
gli arredi e i corredi in essa contenuti restano assegnati al IG. e rimangono Parte_1
2 nella disponibilità del medesimo, ad eccezione degli effetti personali della IG.ra PT
, che sono già stati prelevati dalla stessa;
[...]
3) in accordo con il IG. , la IG.ra si è trasferita altrove, Parte_1 Parte_2
precisamente in Masone (Genova), Via Carmine n° 5 Interno 4, in un appartamento da lei condotto in locazione, presso il quale ha trasferito la sua residenza anagrafica e quella della figlia (con l'autorizzazione del IG. ); detto appartamento, Persona_2 Parte_1
sito, come detto, in Masone (Genova), Via Carmine n° 5 Interno 4, resta nella disponibilità esclusiva della IG.ra ; Parte_2
4) la figlia minore , nata a [...] il [...], viene affidata in regime Persona_2
condiviso ad entrambi i genitori, formalmente con collocazione abitativa presso la madre, con modalità di tempi e frequentazione tra i genitori e la figlia che prevedano pari permanenza della minore presso l'uno e l'altro genitore e che verranno concordate, di volta in volta, tra i coniugi;
5) i IGg.ri e stabiliranno all'inizio di ogni mese, di comune Parte_1 Parte_2
accordo e di volta in volta, i giorni e gli orari in cui ognuno di loro terrà la figlia Per_2
(sia durante la settimana, che nei week-end), in base ai rispettivi turni di lavoro e
[...]
tenendo conto delle eIGenze lavorative di entrambi, con modalità di tempi e frequentazione che prevedano pari permanenza della figlia presso l'uno e l'altro genitore e, quindi, con suddivisione paritaria al 50% tra loro dei tempi di visita, frequentazione e permanenza della figlia presso ciascuno di loro. Inoltre: Persona_2
- il padre avrà facoltà di telefonare alla figlia quando essa si troverà con la madre, senza limitazioni di giorni alcuni, in orari ovviamente opportuni;
la stessa facoltà la avrà la madre quando la figlia si troverà con il padre;
- anche per i periodi di vacanze natalizie, pasquali ed estive, la figlia avrà diritto di trascorrere pari tempo con l'uno e con l'altro genitore con l'alternanza annuale dei giorni di Festività. I genitori concorderanno tempi e modalità di frequentazione con la figlia durante tali festività, coniugando tali criteri con le rispettive eIGenze e impegni lavorativi. In ogni caso, la figlia trascorrerà la giornata del 24 dicembre con uno dei genitori e quella del 25 dicembre con l'altro, seguendo il principio dell'alternanza di anno in anno, nonché la giornata di Pasqua
3 con uno dei genitori e quella di Pasquetta con l'altro, seguendo, anche in questo caso, il principio dell'alternanza di anno in anno;
- lo stesso principio dell'alternanza vigerà per i ponti e per i compleanni;
- durante le vacanze estive, entrambi i genitori avranno facoltà di tenere con sé la figlia per due settimane anche non continuative, previo reciproco accordo tra gli stessi, da concordarsi entro il mese di maggio di ciascun anno;
6) poiché sostanzialmente la figlia trascorrerà uguali periodi di permanenza presso ciascun genitore, i IGg.ri e provvederanno al mantenimento diretto Parte_1 Parte_2
della figlia durante il periodo in cui questa soggiornerà con l'uno o con l'altro genitore.
Pertanto, considerati i tempi pressoché paritetici trascorsi dalla figlia con ognuno dei genitori e, stante il collocamento paritario della figlia presso entrambi i genitori, questi ultimi, IGg.ri e , provvederanno al mantenimento diretto di Parte_1 Parte_2 [...]
e si faranno carico delle spese di mantenimento ordinario a lei necessarie nei Per_2
periodi nei quali la figlia dimorerà presso ciascuno di loro e ciò fintantoché la figlia non sarà divenuta economicamente autosufficiente;
7) i genitori, IGg.ri e , parteciperanno in ragione del 50% Parte_1 Parte_2
ciascuno, a tutte le spese straordinarie sanitarie, scolastiche ed extrascolastiche relative alla figlia , da intendersi come elencate e descritte nel documento di Persona_2
orientamento uniforme del Tribunale di Genova sez. IV redatto nel corso della riunione del
15.09.2016, ex art. 47 quater dell'Ordinamento Giudiziario e capo IV punto 35.1 della
Circolare del ConIGlio Superiore della Magistratura del 27 luglio 2011 in materia di formazione delle tabelle, da intendersi qui integralmente ed espressamente richiamato, di cui i coniugi hanno acquisito copie tramite il proprio legale. Tali spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i coniugi e documentate secondo quanto stabilito, in materia, dal suddetto documento di orientamento uniforme del Tribunale di Genova sez. IV redatto nel corso della riunione del 15.09.2016, da intendersi qui integralmente ed espressamente richiamato e successive eventuali integrazioni e/o modifiche del Tribunale di
Genova, che i genitori si impegnano a rispettare. In parziale deroga alle disposizioni del suddetto documento di orientamento uniforme del Tribunale di Genova del 15.09.16, i IGg.ri e espressamente convengono di considerare quale spesa Parte_1 Parte_2
straordinaria, sottoposta quindi al regime di ripartizione al 50% tra loro, la spesa per la
4 mensa scolastica della figlia. Pertanto, i IGg.ri e Parte_1 Parte_2
espressamente convengono che le spese relative alla mensa scolastica della figlia Per_2
del presente anno scolastico e di tutti gli anni scolastici futuri (nessuno escluso) sono
[...]
e saranno ripartite tra i genitori nella quota del 50% cadauno e, quindi, verranno sostenute dai IGg.ri e nella misura del 50% cadauno;
Parte_1 Parte_2
8) i IGg.ri e concordano che l'Assegno Unico ed Universale Parte_1 Parte_2
corrisposto da INPS per la figlia, venga percepito e trattenuto al 100% ed in via esclusiva, dalla IG.ra ; pertanto, l'Assegno Unico ed Universale spetterà e verrà percepito Parte_2
e trattenuto integralmente dalla IG.ra ; Parte_2
9) i coniugi si impegnano a consultarsi reciprocamente per tutte le decisioni di rilevante importanza attinenti l'educazione, le attività sportive e scolastiche della figlia, rispettando anche le attitudini della minore;
10) i coniugi si impegnano ed obbligano a rispettarsi reciprocamente ed a collaborare nelle scelte relative all'educazione della figlia;
11) i coniugi, IGg.ri e , dichiarano di essere entrambi Parte_1 Parte_2
economicamente autosufficienti, di non avere alcunchè a pretendere reciprocamente a titolo di contributo al proprio mantenimento e di non richiedere reciprocamente alcunché a titolo di assegno di mantenimento;
pertanto, i IGg.ri e rinunciano Parte_1 Parte_2
reciprocamente a qualsivoglia assegno di mantenimento;
12) l'autovettura, tipo FIAT Panda, targata DC 767VM, acquistata prima del matrimonio, intestata alla IG.ra e di sua proprietà, rimarrà nella disponibilità e proprietà Parte_2
esclusiva della IG.ra ; Parte_2
13) l'autovettura, tipo CITROEN C3, targata FN 685AM, acquistata prima del matrimonio, intestata al IG. e di sua proprietà, rimarrà nella disponibilità e proprietà Parte_1
esclusiva del IG. ; Parte_1
14) le somme contenute nel libretto Coop avente n° 560093358, intestato alla IG.ra PT
, acceso presso Coop Liguria Società Cooperativa di Consumo, sede legale corrente in
[...]
Savona, Corso Ricci 211 r, rimarranno nella completa ed integrale disponibilità e proprietà della IG.ra e il IG. dichiara di nulla pretendere a riguardo, di Parte_2 Parte_1
5 non richiedere alcuna somma e di rinunciare a qualsivoglia corrispettivo di denaro inerente detto libretto;
15) le somme contenute nel libretto Coop avente n° 390070582, intestato al IG. Parte_1
, acceso presso Coop Liguria Società Cooperativa di Consumo, sede legale corrente in
[...]
Savona, Corso Ricci 211 r, rimarranno nella completa ed integrale disponibilità e proprietà del IG. e la IG.ra dichiara di nulla pretendere a riguardo, di Parte_1 Parte_2
non richiedere alcuna somma e di rinunciare a qualsivoglia corrispettivo di denaro inerente detto libretto;
16) le somme contenute nel conto corrente avente Iban n° [...]CC0012847226
e nel conto corrente avente Iban n° [...], entrambi intestati al IG. , accesi presso ING BANK N.V. Milan Branch, sede legale corrente in Parte_1
Milano, Viale Fulvio Testi 250, rimarranno nella completa ed integrale disponibilità e proprietà del IG. e la IG.ra dichiara di nulla pretendere a Parte_1 Parte_2
riguardo, di non richiedere alcuna somma e di rinunciare a qualsivoglia corrispettivo di denaro inerente detti conti correnti;
17) le somme contenute nel conto corrente avente Iban n° [...]CC0012857687, intestato alla IG.ra , acceso presso ING BANK N.V. Milan Branch, sede legale Parte_2
corrente in Milano, Viale Fulvio Testi 250, rimarranno nella completa ed integrale disponibilità e proprietà della IG.ra e il IG. dichiara di nulla Parte_2 Parte_1
pretendere a riguardo, di non richiedere alcuna somma e di rinunciare a qualsivoglia corrispettivo di denaro inerente detto conto corrente;
18) il conto corrente bancario avente IBAN n° [...] acceso presso
BPER Banca S.p.A., Filiale di Masone (Genova), Viale Vittorio Veneto, 6, intestato ad entrambi i coniugi verrà chiuso ed estinto dai IGg.ri e e la somma Parte_1 Parte_2
residua presente su tale conto cointestato verrà ripartita nella misura del 50% cadauno tra i coniugi;
19) i coniugi si concedono, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto per il personale espatrio, obbligandosi a compiere insieme tutte le pratiche necessarie presso i competenti uffici per il rilascio del documento di identità della figlia minore, anche valido per l'espatrio e del suo passaporto;
6 20) i coniugi, IGg.ri e , dichiarano, si danno reciprocamente Parte_1 Parte_2
atto ed espressamente riconoscono che, col rispetto degli impegni assunti col presente accordo e, quindi, con l'integrale, corretto e puntuale adempimento e rispetto di quanto convenuto ai punti che precedono, null'altro avranno più a pretendere reciprocamente ad alcun titolo, causale e/o ragione connessi, conseguenti e/o dipendenti con il cessato rapporto coniugale e che hanno così definito in maniera bonaria ogni altra situazione patrimoniale pendente tra loro”;
“Le spese legali del presente procedimento vengono integralmente compensate tra le parti”.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 320, parte I, anno 2019), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di conIGlio del 4.7.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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