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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 02/05/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2880/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2880/2019 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ) C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi dall'Avv. Katia Truglio ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
ND (LT), Via San Bartolomeo n. 43, giusta delega in atti,
ATTORI
E
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._4 CP_2
), (C.F. ), C.F._5 CP_3 C.F._6 CP_4
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._7 Controparte_5
), rappresentati e difesi dall'Avv. Monica Quadrino ed elettivamente C.F._8
domiciliati presso il suo studio in ND (LT), Via Trento n. 39, giusta delega in atti,
CONVENUTI
NONCHÉ
(C.F. ), residente in [...] C.F._9
14/B,
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: Usucapione.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 14 All'udienza del 23.01.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
convenivano in giudizio ,
[...] CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
ed deducendo che sin dal 1991 avevano pacificamente,
[...] Controparte_5 CP_6
pubblicamente, continuamente ed ininterrottamente, posseduto, uti dominus, senza soluzione di continuità ed in via esclusiva, l'immobile sito in ND (LT) alla Via Sergio Galba n. 6, censito al
Catasto del Comune di ND, al foglio 94, particella n.138, cat.A/5, cl.2, vani 4,5, rendita
€.160,36 e che i locali suindicati, formavano un tutt'uno con l'immobile sito in ND, Via Sergio
Galba n. 8 contraddistinto in catasto al Foglio 94, particella n.137 sub.1, piano terra, primo, secondo e terzo, cat. A/5, cl.2, vani 4,5, rendita €. 160,36, da loro acquistato giusta atto pubblico per Notar di ND del 03/11/1999, Rep. 18946, Racc. 5357, registrato a Formia il Per_1
18/11/1999 al n.2371 serie 1V e trascritto a Latina il 09/11/1999 al n. generale 22115, al n. particolare 13533. Precisavano, inoltre, che il bene sito in ND (LT) alla Via Sergio Galba n. 6, censito al Catasto del Comune di ND, al Foglio 94, particella n.138, risultava catastalmente intestato a: (1/32) nata a [...] l'[...], quale erede di , CP_4 Persona_2
deceduta il 14/06/2017, vedova di;
(1/32), quale erede di Controparte_7 Controparte_5
, vedova di , deceduta il 14/06/2017; (1/16); Persona_2 Controparte_7 CP_1
(1/16); (1/16); (4/16), deceduta, la quale con rogito CP_2 CP_3 Persona_3
del 20/04/1958, alienava a la propria quota del bene suddetto;
(4/16), Parte_4 Persona_4
deceduto il 06/03/1978, la cui quota di proprietà era stata trasmessa, a seguito di rinuncia all'eredità del 18/11/1978, unicamente a (4/16) nata il [...] Parte_4 Parte_4
e deceduta il 17/01/2002 la quale con rogito del 11/09/1980, Racc. 1328, Rep. 3303 donava alla figlia (oggi 12/16) l'intera quota dell'immobile ad Ella spettante. Proseguivano gli CP_6
attori sostenendo che l'immobile, abitato dagli esponenti unitamente alle proprie famiglie e posseduto animo domini, a fronte dell'inerzia degli intestatari catastali era stato dapprima oggetto di importanti opere di ristrutturazione, volte ad eliminarne la fatiscenza, e poi di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, con oneri economici interamente ed esclusivamente supportati dai medesimi. Aggiungevano di essere stati i soli ad esercitare sui locali de quo - in virtù dell'acquisto dell'immobile sito in ND (LT) alla via Sergio Galba n.8, costituente un pagina 2 di 14 tutt'uno con quello in Via Sergio Galba n. 6 oggetto di causa - un autonomo possesso ultraventennale, uti dominus, senza soluzione di continuità ed in via esclusiva, sostenendo quindi di essere gli unici titolari di un valido possesso ai fini dell'acquisizione della proprietà sui medesimi ex art. 1158 c.c., per decorso del termine ultraventennale normativamente prescritto, avendo per decenni agito come i proprietari dell'immobile, esercitando tutte le corrispondenti facoltà connesse al godimento dello stesso, sostenendo i relativi costi per la manutenzione e pagando i connessi oneri tributari. Tanto premesso, rassegnavano le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, rigettata ogni avversa istanza ed eccezione, anche incidentale e strumentale, 1)in via principale, accertare e dichiarare, per intervenuta usucapione ex art.1158 c.c., il diritto di proprietà esclusiva vantato, anche singolarmente, dai signori nato a [...] il [...], , nato a [...]_2
Berlino il 22/02/1982 e , nato a [...] il [...], per decorso del Parte_3
termine ventennale di possesso continuato e pacifico, dell'immobile sito in ND (LT) alla Via
Sergio Galba n.6, riportato nel catasto del Comune di ND, al foglio 94, particella n.138, cat.A/5, cl.2, vani 4,5, rendita €.160,36, di proprietà di , , CP_6 CP_2 [...]
, , , . 2) Ordinare, in ogni caso, altresì CP_1 CP_4 Controparte_5 CP_3
agli uffici competenti, di provvedere alle iscrizioni, trascrizioni e volture dell'emananda sentenza. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.
Si costituivano in giudizio , e CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
, contestando la domanda attorea e precisando che l'immobile sito in ND via Controparte_5
Sergio Galba 6, formato da 4,5 vani, si sviluppava su due livelli, un piano terra e un primo piano,
e che esso era in comproprietà tra madre degli attori, ed i convenuti, CP_6
comproprietari della quota dell'immobile pari a 4/16 , di cui 1/16 di 1/16 di CP_1
1/16 di ,1/16 di e in quanto CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5
eredi di . Adducevano, inoltre, che la quota di 4/16 era pervenuta loro per Persona_2
successione ereditaria del padre e si identificava di fatto con la scala comune, un Persona_5
vano al piano terra, locale magazzino, e un vano al primo piano, adibito a cucina e camera;
infatti, l'intero fabbricato era diviso in due porzioni distinte dal punto di vista catastale. Il civico
8 apparteneva agli attori ai quali era pervenuto per atto rogito notaio dott. del 3 Persona_6
novembre 1999 rep.18946, racc.535; tale porzione di fabbricato era composta di 4 vani e mezzo pagina 3 di 14 distribuiti tra piano terra e primo piano, e costituiva l'area simmetrica alla porzione di cui al civico 6, la quale, composta da un vano al piano terra e un vano al primo piano, oltre che della scala per l'accesso a quest'ultimo, era stata sempre nel possesso esclusivo di , Persona_2
madre di , e . L'ingresso al fabbricato e la scala di CP_2 CP_1 CP_3
accesso al primo piano erano sempre stati nel compossesso delle dette famiglie. Deducevano inoltre che nell'ottobre del 1999, , e presentavano CP_2 Per_2 CP_1 CP_3
innanzi al Tribunale di Latina, sezione distaccata di Terracina, ricorso per reintegrazione e manutenzione nel possesso nei confronti di madre degli attori, la quale aveva CP_6
chiuso il portone d'ingresso, per impedire ai di entrare nella loro proprietà. Il giudizio CP_2
possessorio R.G.n.440/99 si concludeva con sentenza di rigetto del ricorso n. 416/2002; così, nel marzo 2004, i adivano nuovamente il Tribunale di Latina introducendo giudizio petitorio CP_2
nei confronti di con il quale chiedevano che, riconosciuto il diritto di proprietà CP_6
della quota predetta, venissero rimessi nella totale disponibilità di essa, ordinando all'attuale possessore il rilascio del vano al primo piano e del locale magazzino al piano terra con il libero accesso dall'ingresso verso i medesimi. Si costituiva nel giudizio petitorio (R.G. 225/04)
la quale contestava la domanda e chiedeva in via riconvenzionale il CP_6
riconoscimento dell'acquisto per usucapione della quota di proprietà appartenente ai CP_2
Conclusasi la fase istruttoria, il Tribunale di Latina, con sentenza n.360 /2006, rigettava la domanda di immissione nel possesso dei e accoglieva la domanda riconvenzionale di CP_2
dichiarandola proprietaria esclusiva del bene oggetto del presente giudizio. I CP_6
quindi, proponevano appello avverso a suddetta sentenza, e il giudizio di impugnazione si CP_2
concludeva con la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1574/2013 la quale
“definitivamente pronunziando sull'appello proposto da , , CP_2 CP_1 [...]
e nei confronti di , avverso la sentenza 360/06 resa dal Per_2 CP_3 CP_6
Tribunale di Latina ,sezione distaccata di Terracina, depositata in data 30.10.2006,ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, cosi provvede :accoglie per quanto di ragione l'appello
e in parziale riforma della impugnata sentenza, rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da ed ordina all'appellata di consentire l'esercizio del compossesso sui beni di cui è CP_6
causa conformemente al titolo di proprietà.” I convenuti precisavano che la sentenza era passata in giudicato e che pertanto – in data 11.12.2014 – i notificavano ad atto di CP_2 CP_6
precetto di avvio della procedura esecutiva mobiliare degli obblighi di fare avente R.G.
pagina 4 di 14 1050/2015, tuttora pendente, per l'immissione nel possesso della loro quota di proprietà.
Proseguivano sostenendo che in occasione dell'accesso dell'Ufficiale Giudiziario del 22 aprile
2015, sui luoghi di causa, dava la sua presenza a verbale . Inoltre, dalla relazione Parte_2
della polizia municipale di ND i venivano a conoscenza della circostanza che gli odierni CP_2
attori non molto tempo prima avevano apportato modifiche allo stato dei luoghi per cui “al piano terra del fabbricato al civico 6 di via Sergio Galba, occupato da e Parte_2 Per_7
all'attualità, non sussiste alcuna scala come invece rappresentato nel grafico allegato all'atto di divisione del 20.04.1958, fornito dall'esponente, inoltre risulta realizzata una struttura in travi di legno lamellare a sostegno del soprastante solaio(in sostituzione di quelli vecchi che risultano tagliati a raso al muro); lo stesso locale risulta collegato con quello terraneo del civico n.8”.
Rappresentavano, infine, che il Tribunale di Latina stava valutando le modalità con cui ripristinare lo stato dei luoghi, per consentire l'esercizio del compossesso ai Ciò premesso, CP_2
sostenevano l'inesistenza dei presupposti giuridici per la dichiarazione di usucapione ex art. 1158
c.c. adducendo che gli attori avevano preso possesso della quota di proprietà appartenente ai di 4/16 della porzione di via Sergio Galba 6, che si identificava con il vano locale CP_2
magazzino al piano terra e il vano al primo piano, in modo violento e clandestino e che essi, figli di conoscevano la pendenza del contenzioso civile tra la loro madre e i CP_6 CP_2
Oltretutto, almeno fino al 2006, posseditrice esclusiva di quella quota di 4/16 dei di cui al CP_2
civico 6 , si dichiarava che aveva spiegato domanda riconvenzionale di CP_6
usucapione nel giudizio petitorio R.G. 225/04. Esponevano poi che, quando con la sentenza di primo grado, la aveva ottenuto la pronuncia di usucapione della quota, probabilmente CP_6
ne aveva ceduto il possesso ai figli, che nelle more del giudizio d'appello avevano eseguito lavori di ristrutturazione modificativi dello stato dei luoghi del civico 6. I avevano sempre avuto CP_2
il possesso della quota di loro proprietà, possesso costituito dall'animus mai abbandonato e dalla disponibilità materiale dei beni, fino a quando la aveva perpetrato lo spoglio in CP_6
modo violento nel 1999, con la chiusura del portone di ingresso all'area comune del fabbricato.
Solo successivamente, e cioè solo nel momento in cui avevano visionato la relazione della polizia municipale di ND, scoprivano che i si erano impossessati della quota di proprietà di Pt_2
4/16 di cui al civico 6. I avevano inoltre ottenuto il riconoscimento del possesso della loro CP_2
quota di proprietà con sentenza della Corte D'Appello di Roma, n. 1574/2013 passata in giudicato;
mentre era ancora pendente la procedura esecutiva per il ripristino dello stato dei pagina 5 di 14 luoghi. Assumevano che gli odierni attori , e Parte_2 Parte_1 Parte_3
dovevano considerarsi aventi causa di per cui nei loro confronti erano
[...] CP_6
opponibili le medesime eccezioni opponibili a quest'ultima.
Ed ancora, ad avviso dei convenuti non sussisteva l'elemento del decorso dei vent'anni di possesso pubblico, pacifico e continuato da parte degli attori. La stessa loro CP_6
madre, aveva sostenuto nei giudizi richiamati di essere lei la posseditrice uti dominus e ciò fino alla fine del giudizio petitorio d'appello. La Corte D'Appello di Roma aveva rigettato la domanda riconvenzionale di usucapione sulla quota dei ed ora era altrettanto illegittima la domanda CP_2
dei figli, tenuto conto del passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello, opponibile ai ex art. 2909 c.c. Da ultimo, sostenevano che gli attori avevano sempre avuto il possesso Pt_2
del civico 8 ma non del civico 6, e concludevano: “Affinché il Tribunale di Latina voglia dichiarare la domanda di usucapione ex art.1158 c.c. inammissibile e improcedibile, comunque rigettarla poiché non fondata in fatto e in diritto e comunque non provata. Con vittoria di spese”.
La convenuta pur regolarmente evocata, non si costituiva in giudizio e pertanto CP_6
ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, espletamento dell'interrogatorio formale degli attori e prova per testi, dopodiché veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.01.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., e trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tanto premesso in fatto, la domanda è infondata e non merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
All'esito dell'istruttoria espletata, non è infatti emersa la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge ai fini della dichiarazione di intervenuta usucapione dell'immobile.
Come noto, l'usucapione, quale modo di acquisto della proprietà o di altro diritto reale a titolo originario, trova fondamento su di una situazione di fatto caratterizzata, da una parte, dal mancato esercizio delle facoltà connesse al diritto di proprietà da parte dell'intestatario formale del bene (e dalla sua mancata reazione al possesso esercitato sul bene da parte di altri) e, dall'altra, dalla prolungata signoria di fatto sul bene medesimo da parte di soggetti terzi che posseggano il bene in modo pacifico, pubblico e senza soluzione di continuità per l'intera durata prescritta dalle norme codicistiche. È quindi necessario un possesso continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico,
pagina 6 di 14 esercitato con il c.d. animus rem sibi habendi, vale a dire concretantesi in un potere che si manifesti in un'attività intenzionale del possessore corrispondente all'esercizio di un diritto dominicale sull'immobile o di altro diritto reale di godimento sullo stesso, nell'arco temporale di un ventennio. Peraltro, l'animus possidendi non consiste nella convinzione di essere proprietario
(o titolare di un altro diritto sulla cosa), ma nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando corrispondenti facoltà. Quanto al requisito della continuità del possesso, che si fonda sull'esplicazione costante del potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto, si precisa che non occorre che gli atti di esercizio del possesso siano ininterrotti, essendo sufficiente che essi vengano posti in essere ogni volta che il possessore lo voglia, quando l'intermittenza dei relativi atti di godimento, in relazione alle concrete e specifiche possibilità di godimento del bene medesimo, rivestono carattere di normalità. In conclusione, dunque, chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del “corpus”, ma anche dell'”animus”.
Ciò chiarito in linea generale, rileva preliminarmente il Giudicante che nel caso di specie per due degli attori difetta evidentemente la prova della sussistenza del requisito del possesso ventennale.
Gli attori, infatti, assumono di aver, sin dal 1991, pacificamente, pubblicamente, continuamente ed ininterrottamente, posseduto, uti dominus, senza soluzione di continuità ed in via esclusiva,
l'immobile oggetto di causa. Nel corso dell'istruttoria, tuttavia, è emerso come l'unico ad avervi per lungo tempo abitato, e ad essersi occupato dei lavori svolti presso l'immobile, sia stato il maggiore dei fratelli e cioè . , invece, ha fatto ritorno presso l'immobile Parte_1 Parte_2
solo nel 2010/2012, mentre negli scritti difensivi attorei non si rinviene alcuna specifica allegazione sul rapporto tra il bene di cui si chiede l'usucapione ed il fratello minore Parte_3
. Ciò trova conferma nelle dichiarazioni rese dai testimoni di parte attrice: in
[...]
particolare, il Sig. , riferiva “Io ho sempre visto fisso nell'immobile, che Testimone_1 Pt_1
viveva con la nonna , mentre i fratelli andavano a trovare la nonna ma non si Parte_4
fermavano a dormire. Poi circa dal 2010, 2012, anche è andato a vivere presso Parte_2
l'immobile” ed ancora “Attualmente anche vive nell'immobile insieme a , credo dal Pt_2 Pt_1
2010 o dal 2012”; analogamente, il Sig. , nel confermare di aver periziato Persona_8
l'immobile su incarico del solo , precisava “Nel civico n. 8 c'era l'unica scala che Parte_1
consentiva di accedere al piano superiore;
i due civici erano un'unica abitazione, e per quanto io
pagina 7 di 14 sappia ci viveva , non so con chi”. Da ciò si evince che nessuna prova è stata fornita in Pt_1
giudizio circa il possesso da parte di , mentre per il fratello , Parte_3 Parte_2
trasferitosi presso l'immobile oggetto di causa soltanto a far data dal 2010, il tempo decorso non
è sufficiente ai fini della dichiarazione di usucapione, avuto riguardo alla proposizione della domanda, avvenuta con atto di citazione notificato in data 14.05.2019.
Quanto, invece, a , nonostante l'istruttoria condotta abbia consentito di appurarne Parte_1
la presenza all'interno dell'immobile da oltre un ventennio, gli elementi complessivamente acquisiti al giudizio inducono ad escludere che il possesso da egli invocato presenti i requisiti necessari per l'acquisto della proprietà a titolo di usucapione.
In primo luogo, ritiene il Giudicante che la disponibilità dell'immobile oggetto di causa da parte del si estrinsechi sul presupposto della condiscendenza della nonna e della Pt_2 Parte_5
madre comproprietarie del cespite unitamente agli odierni convenuti. CP_6
Deve pertanto richiamarsi il principio, sancito dall'art. 1144 c.c., in forza del quale gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso.
Così, è stato affermato che “In materia di usucapione, nell'indagine diretta a stabilire se una attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con
l'altrui tolleranza ex art. 1144 c.c., e sia, perciò, inidonea all'acquisto mediante possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo della esclusione di detta situazione di tolleranza e della sussistenza di un vero e proprio possesso. Tale presunzione, tuttavia, è inoperante quando la tolleranza si colleghi a un rapporto di parentela tra i soggetti interessati, giacché lo stretto legame familiare consente al dominus di esimersi dalla necessità di rivendicare periodicamente la piena titolarità della res nei confronti del parente beneficiario del godimento del bene. Il protrarsi nel tempo di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, può, dunque, integrare un elemento presuntivo di esclusione della tolleranza solo nei rapporti labili e mutevoli, ma non nei casi di vincoli di stretta parentela, nei quali è plausibile il mantenimento di un atteggiamento tollerante anche per un lungo arco di tempo” (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. II, 30.07.2019, n.20508).
In conformità ai suesposti principi, dunque, l'usucapione è esclusa tutte le volte in cui il proprietario del bene sia a conoscenza del fatto che un altro soggetto utilizzi l'immobile di cui è titolare per i suoi bisogni e, ciò nonostante, tolleri tale situazione, consentendoglielo espressamente.
pagina 8 di 14 Vero è che la tolleranza, trattandosi di fatto impeditivo, deve essere provata dalla parte che la deduca, sicché, in base al principio fissato dall'art. 2697 cod. civ., una volta dimostrata la sussistenza del possesso, spetta a coloro che contestano il fatto del possesso l'onere di provare che esso derivi da atti di tolleranza;
al contempo, tuttavia, è stato chiarito che “la qualificazione della deduzione de qua come eccezione non implica altresì che sia necessaria una specifica deduzione della parte che si contrappone alla domanda di usucapione, in quanto ritiene il
Collegio che alla luce della giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, debba reputarsi che l'eccezione in esame non possa essere qualificata come eccezione in senso stretto, e che quindi sia suscettibile di deduzione ovvero di rilievo ufficioso, sempre che la prova dei relativi fatti emerga dal materiale istruttorio formatosi nel rispetto del principio delle preclusioni istruttorie”; pertanto, “in assenza nella previsione di cui all'art. 1144 c.c. nonché nelle norme dettate in materia di usucapione, di una espressa manifestazione di volontà del legislatore di condizionare il rilievo della tolleranza all'iniziativa esclusiva della parte e non corrispondendo la stessa ad un fatto integratore corrispondente all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio dal solo titolare, deve quindi ritenersi che la questione relativa all'esercizio del potere di fatto sulla cosa per effetto della tolleranza del proprietario rientri nel dovere del giudice di rilevare d'ufficio l'esistenza di fatti impeditivi dell'usucapione” (Cass. Civ., Sez. II,
14.11.2019, n. 29538).
Orbene, nel caso di specie è emerso in corso di causa che vive nell'immobile in Parte_1
questione a far data dal 1991, cioè da quando aveva circa 16 anni, unitamente alla nonna
[...]
deceduta nel 2002, proprietaria dell'immobile di cui al civico 8 (poi venduto a Pt_4 Pt_1
ed ai suoi fratelli nel 1999, cfr. doc. 3 dell'atto di citazione) e comproprietaria dell'immobile di cui al civico n. 6, oggetto della presente controversia, la cui quota veniva donata alla figlia
(cfr. doc. 16 dell'atto di citazione). La convivenza tra e la nonna CP_6 Pt_1 [...]
da ritenersi provata in quanto non contestata dagli attori, è dimostrata anche dalle Pt_4
dichiarazioni rese e sopra riportate dal testimone di parte attrice, Sig. , nonché Testimone_1
dalla documentazione prodotta dai convenuti ed afferente ai giudizi pendenti tra gli stessi e la sig.ra madre degli attori, ed in particolare dai verbali di causa del giudizio recante CP_6
R.G. 440/1999, ove gli informatori sentiti confermavano la convivenza tra e Parte_5 [...]
(cfr. doc. 4 memoria I termine convenuti). Pt_1
pagina 9 di 14 Ne consegue che, a far data dal 1991 e quantomeno fino al 2002, non è possibile configurare in capo a un possesso ad usucapionem, considerato che egli ha vissuto nell'immobile Parte_1
in virtù del legame con la nonna e con la mamma e, dunque, con la tolleranza di quest'ultima, comproprietaria dell'immobile oggetto di controversia, tolleranza presuntivamente protrattasi – in assenza di prova contraria – sino ad oggi, in virtù dello stretto legame familiare. Difetta pertanto il requisito del possesso uti dominus, con conseguente necessario rigetto della domanda attorea.
Né sono stati dimostrati, o tantomeno dedotti, comportamenti idonei a determinare l'interversione nel possesso, sicché non appare comprovato l'esercizio da parte di di un possesso Parte_1
apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con quello della madre, comproprietaria del bene, dovendosi al più ritenere che egli potesse esercitare un potere di fatto sul bene in virtù della tolleranza e della condiscendenza degli intestatari formali. L'interversione del possesso, in ogni caso, deve essere esplicitata in modo oggettivo ed esauriente, che consenta al proprietario di adottare misure adeguate: essa “non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e non più in nome altrui” (Cass. civ., sez. II, 03.07.2018, n.
17376). E, si ripete, detta estrinsecazione deve avvenire con modalità ancora più esplicite qualora il rapporto su cui si fonda l'occupazione del bene intercorra tra parenti (in questo caso stretti), attesa la non necessità, da parte degli effettivi proprietari, di ribadire ciclicamente e formalmente i termini e le condizioni della concessione in uso del bene. L'usucapione del diritto di proprietà, in definitiva, non può reputarsi perfezionato ogni qualvolta il possesso del bene si traduca, come acclarato nel caso di specie, in mera detenzione dovuta a tolleranza di chi potrebbe opporvisi, considerato che la lunga durata della detenzione, cui normalmente si attribuisce il valore di elemento presuntivo per escludere che vi sia stata tolleranza, è destinata a perdere tale efficacia nel caso in cui i rapporti tra le parti siano caratterizzati da vincoli particolari, quali quelli di parentela, in assenza di prova di specifici atti di interversione del possesso.
Difetta, altresì, il requisito della continuità e pacificità del possesso, avendo in convenuti dimostrato la sussistenza di atti interruttivi dello stesso. Come noto, in tema di usucapione, vige ex art. 1142 c.c., la presunzione della continuità del possesso che comporta un'inversione dell'onere della prova, non essendo il possessore, sia che agisca come attore o che resista come convenuto, tenuto a dimostrare la continuità del possesso, ma è onere della controparte che neghi pagina 10 di 14 essersi verificata l'usucapione, provare l'intervenuta interruzione (cfr., ex multis, Cass. civ., sez.
II, 18 ottobre 2016, n. 21015). Peraltro, l'interruzione del possesso utile ad usucapire può avvenire solo quando ricorrano gli atti interruttivi tipicamente previsti dagli artt. 1165 e 1167 c.c.
e solo qualora questi si traducano in azioni idonee a comportare per il possessore la perdita di fatto del potere materiale sulla cosa. Sulla base di tali coordinate ermeneutiche, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che “In tema di diritti reali, la domanda giudiziale proposta dal proprietario, contenente la richiesta di rilascio dell'immobile nei confronti del possessore, pur se dichiarata inammissibile (nella specie atto di appello contenente una domanda nuova), costituisce atto idoneo a produrre effetti interruttivi del termine per usucapire, ex artt. 1165 e
2943 c.c.” (cfr. Cass Civ., Sez. II, 4.10.2023 n. 27989) ed ancora che “Nel giudizio possessorio, sia l'azione che l'eccezione petitoria, (..) sono idonee, sul piano sostanziale, ad interrompere il termine per l'usucapione in base agli artt. 1165 e 2943 c.c., in quanto esercizio del diritto di proprietà e manifestazione della volontà del suo titolare di evitarne la perenzione, con conseguente insussistenza del grave pregiudizio che ne giustifica l'ammissibilità” (cfr. Cass.
Civ., Sez. II, 28.5.2024, n. 14829).
Ciò premesso, ritiene questo Giudice che i convenuti abbiamo dimostrato, attraverso la copiosa documentazione depositata, di aver posto in essere numerosi atti interruttivi del possesso, risultando comprovato che l'immobile di cui gli attori chiedono l'usucapione è stato ed è tutt'ora oggetto di numerose vicende giudiziarie. In particolare, è emerso che i convenuti instauravano avverso la madre degli attori, un giudizio possessorio recante R.G n.440/99 il CP_6
quale si concludeva con sentenza di rigetto del ricorso n. 416/2002 (cfr. doc. 4 alla memoria II termine dei convenuti); successivamente i medesimi introducevano, sempre nei confronti di giudizio petitorio, con il quale chiedevano di essere rimessi nella totale CP_6
disponibilità della loro quota di immobile, ordinando al possessore il rilascio del vano al primo piano, e del locale magazzino al piano terra con il libero accesso dall'ingresso verso i medesimi.
In tale ultimo giudizio, recante R.G. 225/04, si costituiva che non solo contestava CP_6
la domanda, ma chiedeva in via riconvenzionale il riconoscimento dell'acquisto per usucapione della quota di proprietà appartenente ai Con sentenza n. 360/2006 il Tribunale di Latina, CP_2
Sez. distaccata di Terracina, rigettava la domanda di immissione nel possesso dei e CP_2
accoglieva la domanda riconvenzionale di dichiarandola proprietaria esclusiva CP_6
dei beni di cui in narrativa e cioè della porzione del civico 6 del fabbricato in questione (cfr. doc.
pagina 11 di 14 5-8 della memoria II termine dei convenuti). Avverso tale provvedimento i proponevano CP_2
appello, recante R.G. 6334/2007, definito dalla Corte di Appello di Roma con la sentenza n.
1574/2013 che, in riforma della pronuncia di primo grado ed in accoglimento parziale del gravame proposto, rigettava la domanda riconvenzionale proposta da ordinandole CP_6
di consentire l'esercizio del compossesso sui beni per cui è causa, conformemente al titolo di proprietà (cfr. doc.
9-11 della memoria II termine dei convenuti). Sulla scorta di tale pronuncia, passata in giudicato, i convenuti intraprendevano l'azione esecutiva volta alla loro immissione in possesso, recante R.G. 1050/2015, tuttora pendente (cfr. doc. 16 memoria II termine di parte convenuta).
Orbene, non può revocarsi in dubbio che gli atti posti in essere dai convenuti siano idonei a produrre una efficacia interruttiva del possesso, a nulla rilevando che i medesimi abbiano avuto come destinataria madre degli attori. Da un lato, infatti, emerge che proprio la CP_6
stessa convenuta contumace nel presente giudizio e madre degli attori, si sia CP_6
dichiarata proprietaria per intervenuta usucapione dell'immobile oggetto dell'odierna richiesta, tanto da spiegare domanda riconvenzionale sul punto, accolta in primo grado dal Tribunale di
Latina, circostanza di per sé idonea ad escludere che il possesso da parte degli attori possa avere le caratteristiche della continuità, pacificità e della pubblicità. Ed invero, l'accoglimento della domanda di usucapione nel presente giudizio implicherebbe il riconoscimento della proprietà esclusiva dell'immobile in favore degli attori ed in danno, tra gli altri, della stessa CP_6
la quale risulta tuttavia aver a sua volta rivendicato la proprietà esclusiva del bene nell'ambito delle vicende giudiziarie intercorse con i comproprietari con ciò ponendo in essere atti di CP_2
esercizio del diritto di proprietà incompatibili con l'usucapione in questa sede invocata.
Dall'altro lato, a parere di questo Giudice non si può negare che gli attori siano aventi causa dalla loro madre, avendo i medesimi e, soprattutto , indubbiamente tratto, per tutte le Parte_1
ragioni sopra esposte, il diritto di abitare l'immobile oggetto del presente giudizio per acquiescenza della nonna materna, e della madre Appare, infatti, Parte_4 CP_6
provato che abbia vissuto nell'immobile sin dall'età di 16 anni (dal 1991), Parte_1
evidentemente – vista anche la giovane età – con l'approvazione della madre, la quale al contempo si costituiva nei predetti giudizi dichiarandosi proprietaria per avvenuta usucapione dello stesso. Oltretutto, poco plausibili in tal senso appaiono le dichiarazioni degli attori, rese in sede di interrogatorio formale, volte a dimostrare che gli stessi avessero poca contezza delle pagina 12 di 14 azioni giudiziarie svolte dai convenuti nei confronti della loro madre. Dalla documentazione prodotta risulta infatti che era addirittura indicato come testimone dalla loro madre Parte_1
nel giudizio recante R.G. 440/99, e che, più recentemente, risultava presente sui Parte_2
luoghi in occasione dell'accesso dell'Ufficiale Giudiziario del 22 aprile 2015 per il giudizio recante R.G. 1050/2015, circostanze che avvalorano la consapevolezza in capo agli attori del contezioso giudiziario afferente l'immobile per cui è causa.
Sulla scorta di tali considerazioni, ritiene il Tribunale che agli odierni attori debba reputarsi opponibile il giudicato formatosi all'esito del giudizio intercorso tra i e CP_2 CP_6
conclusosi con il rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione avanzata da quest'ultima.
Gli “aventi causa” menzionati dall'art. 2909 c.c. sono infatti i soggetti che a titolo derivativo particolare, anche in forza di atti inter vivos, siano succeduti alla parte nel diritto controverso
(nella specie, il possesso dell'immobile oggetto di causa), mentre i terzi, sottratti all'efficacia vincolante del giudicato, sono i titolari di diritti autonomi e incompatibili con quello sul quale si sia formato il giudicato inter alios. Ebbene, nella fattispecie in esame il possesso invocato dai non assume i caratteri di un diritto autonomo e incompatibile con la situazione fatta valere Pt_2
da nel pregresso giudizio, risultando al contrario che gli odierni attori siano CP_6
succeduti o, comunque, abbiano tratto la disponibilità dell'immobile proprio da parte di
[...]
e di Pt_4 CP_6
Va altresì rammentato che il giudicato, oltre ad avere una sua efficacia diretta nei confronti delle parti, degli eredi e degli aventi causa, è dotato anche di una efficacia riflessa, nel senso che esso, come affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata emessa - allorquando questi siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definitiva in quel processo o, comunque, di un diritto subordinato a tale situazione (Cass. civ., Sez. II, 24.01.1995, n. 792), e che, in ogni caso, resta impregiudicato che la sentenza come tale, a prescindere dai limiti soggettivi della cosa giudicata, su di essa formatasi, produca anche rispetto ai terzi la diversa efficacia di una comune prova documentale, in merito alla situazione giuridica che ha costituito l'oggetto dell'accertamento giudiziale.
Pertanto, la sentenza della Corte d'Appello di Roma, nel riconoscere il compossesso sull'immobile tra la e i e l'insussistenza di atti idonei ad escludere questi ultimi CP_6 CP_2
dall'esercizio del compossesso, costituisce elemento di indubbia rilevanza nel presente giudizio,
pagina 13 di 14 nella misura in cui comprova che, all'epoca della pubblicazione della predetta sentenza (2013), gli odierni convenuti erano tutti nel compossesso del bene oggetto di causa, dovendo conseguentemente escludersi che gli odierni attori possano aver esercitato, da oltre un ventennio, un possesso esclusivo, uti dominus, continuativo e pacifico.
Per tutte le ragioni sopra esposte la domanda deve essere quindi rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza degli attori e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (da determinarsi, ex art. 15 c.p.c., moltiplicando la rendita catastale dell'immobile oggetto della domanda di usucapione per duecento) ed applicando i valori medi.
Nulla sulle spese quanto alla convenuta rimasta contumace. CP_6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda di usucapione proposta da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
;
[...]
- condanna e , in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagamento delle spese di lite in favore di , , CP_1 CP_2 CP_3 [...]
e che liquida in € 7.616,00 per compensi, oltre spese CP_4 Controparte_5
generali, IVA e CPA come legge.
Latina, 2 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2880/2019 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ) C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi dall'Avv. Katia Truglio ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
ND (LT), Via San Bartolomeo n. 43, giusta delega in atti,
ATTORI
E
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._4 CP_2
), (C.F. ), C.F._5 CP_3 C.F._6 CP_4
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._7 Controparte_5
), rappresentati e difesi dall'Avv. Monica Quadrino ed elettivamente C.F._8
domiciliati presso il suo studio in ND (LT), Via Trento n. 39, giusta delega in atti,
CONVENUTI
NONCHÉ
(C.F. ), residente in [...] C.F._9
14/B,
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: Usucapione.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 14 All'udienza del 23.01.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
convenivano in giudizio ,
[...] CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
ed deducendo che sin dal 1991 avevano pacificamente,
[...] Controparte_5 CP_6
pubblicamente, continuamente ed ininterrottamente, posseduto, uti dominus, senza soluzione di continuità ed in via esclusiva, l'immobile sito in ND (LT) alla Via Sergio Galba n. 6, censito al
Catasto del Comune di ND, al foglio 94, particella n.138, cat.A/5, cl.2, vani 4,5, rendita
€.160,36 e che i locali suindicati, formavano un tutt'uno con l'immobile sito in ND, Via Sergio
Galba n. 8 contraddistinto in catasto al Foglio 94, particella n.137 sub.1, piano terra, primo, secondo e terzo, cat. A/5, cl.2, vani 4,5, rendita €. 160,36, da loro acquistato giusta atto pubblico per Notar di ND del 03/11/1999, Rep. 18946, Racc. 5357, registrato a Formia il Per_1
18/11/1999 al n.2371 serie 1V e trascritto a Latina il 09/11/1999 al n. generale 22115, al n. particolare 13533. Precisavano, inoltre, che il bene sito in ND (LT) alla Via Sergio Galba n. 6, censito al Catasto del Comune di ND, al Foglio 94, particella n.138, risultava catastalmente intestato a: (1/32) nata a [...] l'[...], quale erede di , CP_4 Persona_2
deceduta il 14/06/2017, vedova di;
(1/32), quale erede di Controparte_7 Controparte_5
, vedova di , deceduta il 14/06/2017; (1/16); Persona_2 Controparte_7 CP_1
(1/16); (1/16); (4/16), deceduta, la quale con rogito CP_2 CP_3 Persona_3
del 20/04/1958, alienava a la propria quota del bene suddetto;
(4/16), Parte_4 Persona_4
deceduto il 06/03/1978, la cui quota di proprietà era stata trasmessa, a seguito di rinuncia all'eredità del 18/11/1978, unicamente a (4/16) nata il [...] Parte_4 Parte_4
e deceduta il 17/01/2002 la quale con rogito del 11/09/1980, Racc. 1328, Rep. 3303 donava alla figlia (oggi 12/16) l'intera quota dell'immobile ad Ella spettante. Proseguivano gli CP_6
attori sostenendo che l'immobile, abitato dagli esponenti unitamente alle proprie famiglie e posseduto animo domini, a fronte dell'inerzia degli intestatari catastali era stato dapprima oggetto di importanti opere di ristrutturazione, volte ad eliminarne la fatiscenza, e poi di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, con oneri economici interamente ed esclusivamente supportati dai medesimi. Aggiungevano di essere stati i soli ad esercitare sui locali de quo - in virtù dell'acquisto dell'immobile sito in ND (LT) alla via Sergio Galba n.8, costituente un pagina 2 di 14 tutt'uno con quello in Via Sergio Galba n. 6 oggetto di causa - un autonomo possesso ultraventennale, uti dominus, senza soluzione di continuità ed in via esclusiva, sostenendo quindi di essere gli unici titolari di un valido possesso ai fini dell'acquisizione della proprietà sui medesimi ex art. 1158 c.c., per decorso del termine ultraventennale normativamente prescritto, avendo per decenni agito come i proprietari dell'immobile, esercitando tutte le corrispondenti facoltà connesse al godimento dello stesso, sostenendo i relativi costi per la manutenzione e pagando i connessi oneri tributari. Tanto premesso, rassegnavano le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, rigettata ogni avversa istanza ed eccezione, anche incidentale e strumentale, 1)in via principale, accertare e dichiarare, per intervenuta usucapione ex art.1158 c.c., il diritto di proprietà esclusiva vantato, anche singolarmente, dai signori nato a [...] il [...], , nato a [...]_2
Berlino il 22/02/1982 e , nato a [...] il [...], per decorso del Parte_3
termine ventennale di possesso continuato e pacifico, dell'immobile sito in ND (LT) alla Via
Sergio Galba n.6, riportato nel catasto del Comune di ND, al foglio 94, particella n.138, cat.A/5, cl.2, vani 4,5, rendita €.160,36, di proprietà di , , CP_6 CP_2 [...]
, , , . 2) Ordinare, in ogni caso, altresì CP_1 CP_4 Controparte_5 CP_3
agli uffici competenti, di provvedere alle iscrizioni, trascrizioni e volture dell'emananda sentenza. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.
Si costituivano in giudizio , e CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
, contestando la domanda attorea e precisando che l'immobile sito in ND via Controparte_5
Sergio Galba 6, formato da 4,5 vani, si sviluppava su due livelli, un piano terra e un primo piano,
e che esso era in comproprietà tra madre degli attori, ed i convenuti, CP_6
comproprietari della quota dell'immobile pari a 4/16 , di cui 1/16 di 1/16 di CP_1
1/16 di ,1/16 di e in quanto CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5
eredi di . Adducevano, inoltre, che la quota di 4/16 era pervenuta loro per Persona_2
successione ereditaria del padre e si identificava di fatto con la scala comune, un Persona_5
vano al piano terra, locale magazzino, e un vano al primo piano, adibito a cucina e camera;
infatti, l'intero fabbricato era diviso in due porzioni distinte dal punto di vista catastale. Il civico
8 apparteneva agli attori ai quali era pervenuto per atto rogito notaio dott. del 3 Persona_6
novembre 1999 rep.18946, racc.535; tale porzione di fabbricato era composta di 4 vani e mezzo pagina 3 di 14 distribuiti tra piano terra e primo piano, e costituiva l'area simmetrica alla porzione di cui al civico 6, la quale, composta da un vano al piano terra e un vano al primo piano, oltre che della scala per l'accesso a quest'ultimo, era stata sempre nel possesso esclusivo di , Persona_2
madre di , e . L'ingresso al fabbricato e la scala di CP_2 CP_1 CP_3
accesso al primo piano erano sempre stati nel compossesso delle dette famiglie. Deducevano inoltre che nell'ottobre del 1999, , e presentavano CP_2 Per_2 CP_1 CP_3
innanzi al Tribunale di Latina, sezione distaccata di Terracina, ricorso per reintegrazione e manutenzione nel possesso nei confronti di madre degli attori, la quale aveva CP_6
chiuso il portone d'ingresso, per impedire ai di entrare nella loro proprietà. Il giudizio CP_2
possessorio R.G.n.440/99 si concludeva con sentenza di rigetto del ricorso n. 416/2002; così, nel marzo 2004, i adivano nuovamente il Tribunale di Latina introducendo giudizio petitorio CP_2
nei confronti di con il quale chiedevano che, riconosciuto il diritto di proprietà CP_6
della quota predetta, venissero rimessi nella totale disponibilità di essa, ordinando all'attuale possessore il rilascio del vano al primo piano e del locale magazzino al piano terra con il libero accesso dall'ingresso verso i medesimi. Si costituiva nel giudizio petitorio (R.G. 225/04)
la quale contestava la domanda e chiedeva in via riconvenzionale il CP_6
riconoscimento dell'acquisto per usucapione della quota di proprietà appartenente ai CP_2
Conclusasi la fase istruttoria, il Tribunale di Latina, con sentenza n.360 /2006, rigettava la domanda di immissione nel possesso dei e accoglieva la domanda riconvenzionale di CP_2
dichiarandola proprietaria esclusiva del bene oggetto del presente giudizio. I CP_6
quindi, proponevano appello avverso a suddetta sentenza, e il giudizio di impugnazione si CP_2
concludeva con la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1574/2013 la quale
“definitivamente pronunziando sull'appello proposto da , , CP_2 CP_1 [...]
e nei confronti di , avverso la sentenza 360/06 resa dal Per_2 CP_3 CP_6
Tribunale di Latina ,sezione distaccata di Terracina, depositata in data 30.10.2006,ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, cosi provvede :accoglie per quanto di ragione l'appello
e in parziale riforma della impugnata sentenza, rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da ed ordina all'appellata di consentire l'esercizio del compossesso sui beni di cui è CP_6
causa conformemente al titolo di proprietà.” I convenuti precisavano che la sentenza era passata in giudicato e che pertanto – in data 11.12.2014 – i notificavano ad atto di CP_2 CP_6
precetto di avvio della procedura esecutiva mobiliare degli obblighi di fare avente R.G.
pagina 4 di 14 1050/2015, tuttora pendente, per l'immissione nel possesso della loro quota di proprietà.
Proseguivano sostenendo che in occasione dell'accesso dell'Ufficiale Giudiziario del 22 aprile
2015, sui luoghi di causa, dava la sua presenza a verbale . Inoltre, dalla relazione Parte_2
della polizia municipale di ND i venivano a conoscenza della circostanza che gli odierni CP_2
attori non molto tempo prima avevano apportato modifiche allo stato dei luoghi per cui “al piano terra del fabbricato al civico 6 di via Sergio Galba, occupato da e Parte_2 Per_7
all'attualità, non sussiste alcuna scala come invece rappresentato nel grafico allegato all'atto di divisione del 20.04.1958, fornito dall'esponente, inoltre risulta realizzata una struttura in travi di legno lamellare a sostegno del soprastante solaio(in sostituzione di quelli vecchi che risultano tagliati a raso al muro); lo stesso locale risulta collegato con quello terraneo del civico n.8”.
Rappresentavano, infine, che il Tribunale di Latina stava valutando le modalità con cui ripristinare lo stato dei luoghi, per consentire l'esercizio del compossesso ai Ciò premesso, CP_2
sostenevano l'inesistenza dei presupposti giuridici per la dichiarazione di usucapione ex art. 1158
c.c. adducendo che gli attori avevano preso possesso della quota di proprietà appartenente ai di 4/16 della porzione di via Sergio Galba 6, che si identificava con il vano locale CP_2
magazzino al piano terra e il vano al primo piano, in modo violento e clandestino e che essi, figli di conoscevano la pendenza del contenzioso civile tra la loro madre e i CP_6 CP_2
Oltretutto, almeno fino al 2006, posseditrice esclusiva di quella quota di 4/16 dei di cui al CP_2
civico 6 , si dichiarava che aveva spiegato domanda riconvenzionale di CP_6
usucapione nel giudizio petitorio R.G. 225/04. Esponevano poi che, quando con la sentenza di primo grado, la aveva ottenuto la pronuncia di usucapione della quota, probabilmente CP_6
ne aveva ceduto il possesso ai figli, che nelle more del giudizio d'appello avevano eseguito lavori di ristrutturazione modificativi dello stato dei luoghi del civico 6. I avevano sempre avuto CP_2
il possesso della quota di loro proprietà, possesso costituito dall'animus mai abbandonato e dalla disponibilità materiale dei beni, fino a quando la aveva perpetrato lo spoglio in CP_6
modo violento nel 1999, con la chiusura del portone di ingresso all'area comune del fabbricato.
Solo successivamente, e cioè solo nel momento in cui avevano visionato la relazione della polizia municipale di ND, scoprivano che i si erano impossessati della quota di proprietà di Pt_2
4/16 di cui al civico 6. I avevano inoltre ottenuto il riconoscimento del possesso della loro CP_2
quota di proprietà con sentenza della Corte D'Appello di Roma, n. 1574/2013 passata in giudicato;
mentre era ancora pendente la procedura esecutiva per il ripristino dello stato dei pagina 5 di 14 luoghi. Assumevano che gli odierni attori , e Parte_2 Parte_1 Parte_3
dovevano considerarsi aventi causa di per cui nei loro confronti erano
[...] CP_6
opponibili le medesime eccezioni opponibili a quest'ultima.
Ed ancora, ad avviso dei convenuti non sussisteva l'elemento del decorso dei vent'anni di possesso pubblico, pacifico e continuato da parte degli attori. La stessa loro CP_6
madre, aveva sostenuto nei giudizi richiamati di essere lei la posseditrice uti dominus e ciò fino alla fine del giudizio petitorio d'appello. La Corte D'Appello di Roma aveva rigettato la domanda riconvenzionale di usucapione sulla quota dei ed ora era altrettanto illegittima la domanda CP_2
dei figli, tenuto conto del passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello, opponibile ai ex art. 2909 c.c. Da ultimo, sostenevano che gli attori avevano sempre avuto il possesso Pt_2
del civico 8 ma non del civico 6, e concludevano: “Affinché il Tribunale di Latina voglia dichiarare la domanda di usucapione ex art.1158 c.c. inammissibile e improcedibile, comunque rigettarla poiché non fondata in fatto e in diritto e comunque non provata. Con vittoria di spese”.
La convenuta pur regolarmente evocata, non si costituiva in giudizio e pertanto CP_6
ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, espletamento dell'interrogatorio formale degli attori e prova per testi, dopodiché veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.01.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., e trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tanto premesso in fatto, la domanda è infondata e non merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
All'esito dell'istruttoria espletata, non è infatti emersa la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge ai fini della dichiarazione di intervenuta usucapione dell'immobile.
Come noto, l'usucapione, quale modo di acquisto della proprietà o di altro diritto reale a titolo originario, trova fondamento su di una situazione di fatto caratterizzata, da una parte, dal mancato esercizio delle facoltà connesse al diritto di proprietà da parte dell'intestatario formale del bene (e dalla sua mancata reazione al possesso esercitato sul bene da parte di altri) e, dall'altra, dalla prolungata signoria di fatto sul bene medesimo da parte di soggetti terzi che posseggano il bene in modo pacifico, pubblico e senza soluzione di continuità per l'intera durata prescritta dalle norme codicistiche. È quindi necessario un possesso continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico,
pagina 6 di 14 esercitato con il c.d. animus rem sibi habendi, vale a dire concretantesi in un potere che si manifesti in un'attività intenzionale del possessore corrispondente all'esercizio di un diritto dominicale sull'immobile o di altro diritto reale di godimento sullo stesso, nell'arco temporale di un ventennio. Peraltro, l'animus possidendi non consiste nella convinzione di essere proprietario
(o titolare di un altro diritto sulla cosa), ma nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando corrispondenti facoltà. Quanto al requisito della continuità del possesso, che si fonda sull'esplicazione costante del potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto, si precisa che non occorre che gli atti di esercizio del possesso siano ininterrotti, essendo sufficiente che essi vengano posti in essere ogni volta che il possessore lo voglia, quando l'intermittenza dei relativi atti di godimento, in relazione alle concrete e specifiche possibilità di godimento del bene medesimo, rivestono carattere di normalità. In conclusione, dunque, chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del “corpus”, ma anche dell'”animus”.
Ciò chiarito in linea generale, rileva preliminarmente il Giudicante che nel caso di specie per due degli attori difetta evidentemente la prova della sussistenza del requisito del possesso ventennale.
Gli attori, infatti, assumono di aver, sin dal 1991, pacificamente, pubblicamente, continuamente ed ininterrottamente, posseduto, uti dominus, senza soluzione di continuità ed in via esclusiva,
l'immobile oggetto di causa. Nel corso dell'istruttoria, tuttavia, è emerso come l'unico ad avervi per lungo tempo abitato, e ad essersi occupato dei lavori svolti presso l'immobile, sia stato il maggiore dei fratelli e cioè . , invece, ha fatto ritorno presso l'immobile Parte_1 Parte_2
solo nel 2010/2012, mentre negli scritti difensivi attorei non si rinviene alcuna specifica allegazione sul rapporto tra il bene di cui si chiede l'usucapione ed il fratello minore Parte_3
. Ciò trova conferma nelle dichiarazioni rese dai testimoni di parte attrice: in
[...]
particolare, il Sig. , riferiva “Io ho sempre visto fisso nell'immobile, che Testimone_1 Pt_1
viveva con la nonna , mentre i fratelli andavano a trovare la nonna ma non si Parte_4
fermavano a dormire. Poi circa dal 2010, 2012, anche è andato a vivere presso Parte_2
l'immobile” ed ancora “Attualmente anche vive nell'immobile insieme a , credo dal Pt_2 Pt_1
2010 o dal 2012”; analogamente, il Sig. , nel confermare di aver periziato Persona_8
l'immobile su incarico del solo , precisava “Nel civico n. 8 c'era l'unica scala che Parte_1
consentiva di accedere al piano superiore;
i due civici erano un'unica abitazione, e per quanto io
pagina 7 di 14 sappia ci viveva , non so con chi”. Da ciò si evince che nessuna prova è stata fornita in Pt_1
giudizio circa il possesso da parte di , mentre per il fratello , Parte_3 Parte_2
trasferitosi presso l'immobile oggetto di causa soltanto a far data dal 2010, il tempo decorso non
è sufficiente ai fini della dichiarazione di usucapione, avuto riguardo alla proposizione della domanda, avvenuta con atto di citazione notificato in data 14.05.2019.
Quanto, invece, a , nonostante l'istruttoria condotta abbia consentito di appurarne Parte_1
la presenza all'interno dell'immobile da oltre un ventennio, gli elementi complessivamente acquisiti al giudizio inducono ad escludere che il possesso da egli invocato presenti i requisiti necessari per l'acquisto della proprietà a titolo di usucapione.
In primo luogo, ritiene il Giudicante che la disponibilità dell'immobile oggetto di causa da parte del si estrinsechi sul presupposto della condiscendenza della nonna e della Pt_2 Parte_5
madre comproprietarie del cespite unitamente agli odierni convenuti. CP_6
Deve pertanto richiamarsi il principio, sancito dall'art. 1144 c.c., in forza del quale gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso.
Così, è stato affermato che “In materia di usucapione, nell'indagine diretta a stabilire se una attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con
l'altrui tolleranza ex art. 1144 c.c., e sia, perciò, inidonea all'acquisto mediante possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo della esclusione di detta situazione di tolleranza e della sussistenza di un vero e proprio possesso. Tale presunzione, tuttavia, è inoperante quando la tolleranza si colleghi a un rapporto di parentela tra i soggetti interessati, giacché lo stretto legame familiare consente al dominus di esimersi dalla necessità di rivendicare periodicamente la piena titolarità della res nei confronti del parente beneficiario del godimento del bene. Il protrarsi nel tempo di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, può, dunque, integrare un elemento presuntivo di esclusione della tolleranza solo nei rapporti labili e mutevoli, ma non nei casi di vincoli di stretta parentela, nei quali è plausibile il mantenimento di un atteggiamento tollerante anche per un lungo arco di tempo” (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. II, 30.07.2019, n.20508).
In conformità ai suesposti principi, dunque, l'usucapione è esclusa tutte le volte in cui il proprietario del bene sia a conoscenza del fatto che un altro soggetto utilizzi l'immobile di cui è titolare per i suoi bisogni e, ciò nonostante, tolleri tale situazione, consentendoglielo espressamente.
pagina 8 di 14 Vero è che la tolleranza, trattandosi di fatto impeditivo, deve essere provata dalla parte che la deduca, sicché, in base al principio fissato dall'art. 2697 cod. civ., una volta dimostrata la sussistenza del possesso, spetta a coloro che contestano il fatto del possesso l'onere di provare che esso derivi da atti di tolleranza;
al contempo, tuttavia, è stato chiarito che “la qualificazione della deduzione de qua come eccezione non implica altresì che sia necessaria una specifica deduzione della parte che si contrappone alla domanda di usucapione, in quanto ritiene il
Collegio che alla luce della giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, debba reputarsi che l'eccezione in esame non possa essere qualificata come eccezione in senso stretto, e che quindi sia suscettibile di deduzione ovvero di rilievo ufficioso, sempre che la prova dei relativi fatti emerga dal materiale istruttorio formatosi nel rispetto del principio delle preclusioni istruttorie”; pertanto, “in assenza nella previsione di cui all'art. 1144 c.c. nonché nelle norme dettate in materia di usucapione, di una espressa manifestazione di volontà del legislatore di condizionare il rilievo della tolleranza all'iniziativa esclusiva della parte e non corrispondendo la stessa ad un fatto integratore corrispondente all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio dal solo titolare, deve quindi ritenersi che la questione relativa all'esercizio del potere di fatto sulla cosa per effetto della tolleranza del proprietario rientri nel dovere del giudice di rilevare d'ufficio l'esistenza di fatti impeditivi dell'usucapione” (Cass. Civ., Sez. II,
14.11.2019, n. 29538).
Orbene, nel caso di specie è emerso in corso di causa che vive nell'immobile in Parte_1
questione a far data dal 1991, cioè da quando aveva circa 16 anni, unitamente alla nonna
[...]
deceduta nel 2002, proprietaria dell'immobile di cui al civico 8 (poi venduto a Pt_4 Pt_1
ed ai suoi fratelli nel 1999, cfr. doc. 3 dell'atto di citazione) e comproprietaria dell'immobile di cui al civico n. 6, oggetto della presente controversia, la cui quota veniva donata alla figlia
(cfr. doc. 16 dell'atto di citazione). La convivenza tra e la nonna CP_6 Pt_1 [...]
da ritenersi provata in quanto non contestata dagli attori, è dimostrata anche dalle Pt_4
dichiarazioni rese e sopra riportate dal testimone di parte attrice, Sig. , nonché Testimone_1
dalla documentazione prodotta dai convenuti ed afferente ai giudizi pendenti tra gli stessi e la sig.ra madre degli attori, ed in particolare dai verbali di causa del giudizio recante CP_6
R.G. 440/1999, ove gli informatori sentiti confermavano la convivenza tra e Parte_5 [...]
(cfr. doc. 4 memoria I termine convenuti). Pt_1
pagina 9 di 14 Ne consegue che, a far data dal 1991 e quantomeno fino al 2002, non è possibile configurare in capo a un possesso ad usucapionem, considerato che egli ha vissuto nell'immobile Parte_1
in virtù del legame con la nonna e con la mamma e, dunque, con la tolleranza di quest'ultima, comproprietaria dell'immobile oggetto di controversia, tolleranza presuntivamente protrattasi – in assenza di prova contraria – sino ad oggi, in virtù dello stretto legame familiare. Difetta pertanto il requisito del possesso uti dominus, con conseguente necessario rigetto della domanda attorea.
Né sono stati dimostrati, o tantomeno dedotti, comportamenti idonei a determinare l'interversione nel possesso, sicché non appare comprovato l'esercizio da parte di di un possesso Parte_1
apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con quello della madre, comproprietaria del bene, dovendosi al più ritenere che egli potesse esercitare un potere di fatto sul bene in virtù della tolleranza e della condiscendenza degli intestatari formali. L'interversione del possesso, in ogni caso, deve essere esplicitata in modo oggettivo ed esauriente, che consenta al proprietario di adottare misure adeguate: essa “non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e non più in nome altrui” (Cass. civ., sez. II, 03.07.2018, n.
17376). E, si ripete, detta estrinsecazione deve avvenire con modalità ancora più esplicite qualora il rapporto su cui si fonda l'occupazione del bene intercorra tra parenti (in questo caso stretti), attesa la non necessità, da parte degli effettivi proprietari, di ribadire ciclicamente e formalmente i termini e le condizioni della concessione in uso del bene. L'usucapione del diritto di proprietà, in definitiva, non può reputarsi perfezionato ogni qualvolta il possesso del bene si traduca, come acclarato nel caso di specie, in mera detenzione dovuta a tolleranza di chi potrebbe opporvisi, considerato che la lunga durata della detenzione, cui normalmente si attribuisce il valore di elemento presuntivo per escludere che vi sia stata tolleranza, è destinata a perdere tale efficacia nel caso in cui i rapporti tra le parti siano caratterizzati da vincoli particolari, quali quelli di parentela, in assenza di prova di specifici atti di interversione del possesso.
Difetta, altresì, il requisito della continuità e pacificità del possesso, avendo in convenuti dimostrato la sussistenza di atti interruttivi dello stesso. Come noto, in tema di usucapione, vige ex art. 1142 c.c., la presunzione della continuità del possesso che comporta un'inversione dell'onere della prova, non essendo il possessore, sia che agisca come attore o che resista come convenuto, tenuto a dimostrare la continuità del possesso, ma è onere della controparte che neghi pagina 10 di 14 essersi verificata l'usucapione, provare l'intervenuta interruzione (cfr., ex multis, Cass. civ., sez.
II, 18 ottobre 2016, n. 21015). Peraltro, l'interruzione del possesso utile ad usucapire può avvenire solo quando ricorrano gli atti interruttivi tipicamente previsti dagli artt. 1165 e 1167 c.c.
e solo qualora questi si traducano in azioni idonee a comportare per il possessore la perdita di fatto del potere materiale sulla cosa. Sulla base di tali coordinate ermeneutiche, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che “In tema di diritti reali, la domanda giudiziale proposta dal proprietario, contenente la richiesta di rilascio dell'immobile nei confronti del possessore, pur se dichiarata inammissibile (nella specie atto di appello contenente una domanda nuova), costituisce atto idoneo a produrre effetti interruttivi del termine per usucapire, ex artt. 1165 e
2943 c.c.” (cfr. Cass Civ., Sez. II, 4.10.2023 n. 27989) ed ancora che “Nel giudizio possessorio, sia l'azione che l'eccezione petitoria, (..) sono idonee, sul piano sostanziale, ad interrompere il termine per l'usucapione in base agli artt. 1165 e 2943 c.c., in quanto esercizio del diritto di proprietà e manifestazione della volontà del suo titolare di evitarne la perenzione, con conseguente insussistenza del grave pregiudizio che ne giustifica l'ammissibilità” (cfr. Cass.
Civ., Sez. II, 28.5.2024, n. 14829).
Ciò premesso, ritiene questo Giudice che i convenuti abbiamo dimostrato, attraverso la copiosa documentazione depositata, di aver posto in essere numerosi atti interruttivi del possesso, risultando comprovato che l'immobile di cui gli attori chiedono l'usucapione è stato ed è tutt'ora oggetto di numerose vicende giudiziarie. In particolare, è emerso che i convenuti instauravano avverso la madre degli attori, un giudizio possessorio recante R.G n.440/99 il CP_6
quale si concludeva con sentenza di rigetto del ricorso n. 416/2002 (cfr. doc. 4 alla memoria II termine dei convenuti); successivamente i medesimi introducevano, sempre nei confronti di giudizio petitorio, con il quale chiedevano di essere rimessi nella totale CP_6
disponibilità della loro quota di immobile, ordinando al possessore il rilascio del vano al primo piano, e del locale magazzino al piano terra con il libero accesso dall'ingresso verso i medesimi.
In tale ultimo giudizio, recante R.G. 225/04, si costituiva che non solo contestava CP_6
la domanda, ma chiedeva in via riconvenzionale il riconoscimento dell'acquisto per usucapione della quota di proprietà appartenente ai Con sentenza n. 360/2006 il Tribunale di Latina, CP_2
Sez. distaccata di Terracina, rigettava la domanda di immissione nel possesso dei e CP_2
accoglieva la domanda riconvenzionale di dichiarandola proprietaria esclusiva CP_6
dei beni di cui in narrativa e cioè della porzione del civico 6 del fabbricato in questione (cfr. doc.
pagina 11 di 14 5-8 della memoria II termine dei convenuti). Avverso tale provvedimento i proponevano CP_2
appello, recante R.G. 6334/2007, definito dalla Corte di Appello di Roma con la sentenza n.
1574/2013 che, in riforma della pronuncia di primo grado ed in accoglimento parziale del gravame proposto, rigettava la domanda riconvenzionale proposta da ordinandole CP_6
di consentire l'esercizio del compossesso sui beni per cui è causa, conformemente al titolo di proprietà (cfr. doc.
9-11 della memoria II termine dei convenuti). Sulla scorta di tale pronuncia, passata in giudicato, i convenuti intraprendevano l'azione esecutiva volta alla loro immissione in possesso, recante R.G. 1050/2015, tuttora pendente (cfr. doc. 16 memoria II termine di parte convenuta).
Orbene, non può revocarsi in dubbio che gli atti posti in essere dai convenuti siano idonei a produrre una efficacia interruttiva del possesso, a nulla rilevando che i medesimi abbiano avuto come destinataria madre degli attori. Da un lato, infatti, emerge che proprio la CP_6
stessa convenuta contumace nel presente giudizio e madre degli attori, si sia CP_6
dichiarata proprietaria per intervenuta usucapione dell'immobile oggetto dell'odierna richiesta, tanto da spiegare domanda riconvenzionale sul punto, accolta in primo grado dal Tribunale di
Latina, circostanza di per sé idonea ad escludere che il possesso da parte degli attori possa avere le caratteristiche della continuità, pacificità e della pubblicità. Ed invero, l'accoglimento della domanda di usucapione nel presente giudizio implicherebbe il riconoscimento della proprietà esclusiva dell'immobile in favore degli attori ed in danno, tra gli altri, della stessa CP_6
la quale risulta tuttavia aver a sua volta rivendicato la proprietà esclusiva del bene nell'ambito delle vicende giudiziarie intercorse con i comproprietari con ciò ponendo in essere atti di CP_2
esercizio del diritto di proprietà incompatibili con l'usucapione in questa sede invocata.
Dall'altro lato, a parere di questo Giudice non si può negare che gli attori siano aventi causa dalla loro madre, avendo i medesimi e, soprattutto , indubbiamente tratto, per tutte le Parte_1
ragioni sopra esposte, il diritto di abitare l'immobile oggetto del presente giudizio per acquiescenza della nonna materna, e della madre Appare, infatti, Parte_4 CP_6
provato che abbia vissuto nell'immobile sin dall'età di 16 anni (dal 1991), Parte_1
evidentemente – vista anche la giovane età – con l'approvazione della madre, la quale al contempo si costituiva nei predetti giudizi dichiarandosi proprietaria per avvenuta usucapione dello stesso. Oltretutto, poco plausibili in tal senso appaiono le dichiarazioni degli attori, rese in sede di interrogatorio formale, volte a dimostrare che gli stessi avessero poca contezza delle pagina 12 di 14 azioni giudiziarie svolte dai convenuti nei confronti della loro madre. Dalla documentazione prodotta risulta infatti che era addirittura indicato come testimone dalla loro madre Parte_1
nel giudizio recante R.G. 440/99, e che, più recentemente, risultava presente sui Parte_2
luoghi in occasione dell'accesso dell'Ufficiale Giudiziario del 22 aprile 2015 per il giudizio recante R.G. 1050/2015, circostanze che avvalorano la consapevolezza in capo agli attori del contezioso giudiziario afferente l'immobile per cui è causa.
Sulla scorta di tali considerazioni, ritiene il Tribunale che agli odierni attori debba reputarsi opponibile il giudicato formatosi all'esito del giudizio intercorso tra i e CP_2 CP_6
conclusosi con il rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione avanzata da quest'ultima.
Gli “aventi causa” menzionati dall'art. 2909 c.c. sono infatti i soggetti che a titolo derivativo particolare, anche in forza di atti inter vivos, siano succeduti alla parte nel diritto controverso
(nella specie, il possesso dell'immobile oggetto di causa), mentre i terzi, sottratti all'efficacia vincolante del giudicato, sono i titolari di diritti autonomi e incompatibili con quello sul quale si sia formato il giudicato inter alios. Ebbene, nella fattispecie in esame il possesso invocato dai non assume i caratteri di un diritto autonomo e incompatibile con la situazione fatta valere Pt_2
da nel pregresso giudizio, risultando al contrario che gli odierni attori siano CP_6
succeduti o, comunque, abbiano tratto la disponibilità dell'immobile proprio da parte di
[...]
e di Pt_4 CP_6
Va altresì rammentato che il giudicato, oltre ad avere una sua efficacia diretta nei confronti delle parti, degli eredi e degli aventi causa, è dotato anche di una efficacia riflessa, nel senso che esso, come affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata emessa - allorquando questi siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definitiva in quel processo o, comunque, di un diritto subordinato a tale situazione (Cass. civ., Sez. II, 24.01.1995, n. 792), e che, in ogni caso, resta impregiudicato che la sentenza come tale, a prescindere dai limiti soggettivi della cosa giudicata, su di essa formatasi, produca anche rispetto ai terzi la diversa efficacia di una comune prova documentale, in merito alla situazione giuridica che ha costituito l'oggetto dell'accertamento giudiziale.
Pertanto, la sentenza della Corte d'Appello di Roma, nel riconoscere il compossesso sull'immobile tra la e i e l'insussistenza di atti idonei ad escludere questi ultimi CP_6 CP_2
dall'esercizio del compossesso, costituisce elemento di indubbia rilevanza nel presente giudizio,
pagina 13 di 14 nella misura in cui comprova che, all'epoca della pubblicazione della predetta sentenza (2013), gli odierni convenuti erano tutti nel compossesso del bene oggetto di causa, dovendo conseguentemente escludersi che gli odierni attori possano aver esercitato, da oltre un ventennio, un possesso esclusivo, uti dominus, continuativo e pacifico.
Per tutte le ragioni sopra esposte la domanda deve essere quindi rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza degli attori e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (da determinarsi, ex art. 15 c.p.c., moltiplicando la rendita catastale dell'immobile oggetto della domanda di usucapione per duecento) ed applicando i valori medi.
Nulla sulle spese quanto alla convenuta rimasta contumace. CP_6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda di usucapione proposta da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
;
[...]
- condanna e , in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagamento delle spese di lite in favore di , , CP_1 CP_2 CP_3 [...]
e che liquida in € 7.616,00 per compensi, oltre spese CP_4 Controparte_5
generali, IVA e CPA come legge.
Latina, 2 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
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