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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/08/2025, n. 12045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12045 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA CIVILE in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 4328 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, riservata in decisione con provvedimento del 16.02.2025, vertente tra:
; Parte_1
elettivamente domiciliato in Nocera Inferiore, in via Giacomo Matteotti n. 14, presso lo studio dell'avv.
IS EC, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellante -
E la Controparte_1
elettivamente domiciliata in Roma, in via Antonio Dionisi n. 73, presso lo studio dell'avv. Mara
Mandrè, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellata-
E il fallimento della Controparte_2
- appellata contumace -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 7363/2020 – domanda di risarcimento del danno.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 14 febbraio 2025 pagina 1 di 4
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. Parte_1
7363/2020, con la quale sono state rigettate le domande proposte nei confronti della Controparte_2
e della quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime
[...] Controparte_1 della strada, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti per effetto del sinistro avvenuto il
24.06.2017.
A fondamento delle domande proposte l'attore aveva dedotto che il 24.06.2017, mentre si trovava alla guida del veicolo di sua proprietà, Audi A6 targato EG338DR, percorrendo la S.S. 675 Umbro Laziale, il parabrezza dell'auto veniva attinto un oggetto contundente staccatosi dall'autocarro Nissan targato
BV232XG, che lo precedeva, il quale risultava privo di copertura assicurativa.
Il parabrezza, a seguito dell'urto, risultava danneggiato e per la sostituzione si rendeva necessaria una spesa di euro 680,00.
La aveva chiesto il rigetto delle domande proposte, ritenendo il sinistro Controparte_1 ascrivibile esclusivamente al caso fortuito e contestando, in ogni caso, la quantificazione del danno subito prospettata dall'attore.
La era rimasta contumace nel giudizio di appello. Controparte_2
Il Giudice di Pace ha rigettato le domande proposte, ritenendo non provato il nesso causale tra la condotta del conducente del veicolo Nissan targato BV232XG e il sinistro e ritenendo quest'ultimo ascrivibile al caso fortuito.
Avverso tali statuizioni ha proposto appello , rilevando la carenza di motivazione Parte_1 del provvedimento impugnato e l'insussistenza dei presupposti per ritenere configurabile nella specie il caso fortuito.
La ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato, rilevando la Controparte_1 correttezza della decisione del Giudice di Pace, in ragione della carenza di prova in ordine alla responsabilità del conducente del veicolo Nissan targato BV232XG e in ragione della configurabilità nella specie dell'esimente del caso fortuito.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del fallimento della Controparte_3 intervenuto dopo la definizione del giudizio di prime cure, la procedura è rimasta contumace.
2. L'appello è fondato e merita pertanto accoglimento.
All'esito dell'istruttoria svolta è emersa prova del nesso eziologico tra la circolazione del veicolo
Nissan targato BV ed il sinistro per cui è causa. pagina 2 di 4 Il teste , che si trovava a bordo del veicolo Audi A6 targato EG338DR, ha infatti Testimone_1 dichiarato “preciso che ero seduta nel lato posteriore quando ho visto un oggetto contundente fuoriuscire dalla sagoma dell'autocarro e colpire il parabrezza … preciso che ero protesa in avanti perché stavo parlando con le persone sedute davanti … confermo che il parabrezza dopo l'urto con l'oggetto, si crepava” (cfr. il verbale dell'udienza del 03.06.2019).
Ai sensi dell'art. 2054 ultimo comma c.c. il proprietario del veicolo è responsabile dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.
La giurisprudenza di legittimità ha al riguardo chiarito che: “In virtù del disposto dell'art. 2054, ultimo comma, cod. civ., il proprietario o il conducente dell'auto è responsabile dei danni derivanti da vizi di manutenzione o di costruzione dell'autoveicolo, indipendentemente da un suo comportamento colpevole;
tuttavia, pur avendo questa responsabilità natura oggettiva, il nesso causale tra il guasto e la responsabilità del danno può essere interrotto se interviene un fattore esterno che, con propria autonoma ed esclusiva efficienza causale, determina il verificarsi del danno, nel qual caso unico responsabile di esso sarà il soggetto cui va ascritta la responsabilità in ordine al fattore sopraggiunto”
(Cass. n. 4754/2004).
In applicazione dei principi di diritto sopra esposti deve ritenersi che, per ritenere configurabile responsabilità del proprietario del veicolo, è sufficiente l'accertamento del nesso eziologico tra il veicolo ed il sinistro, senza che sia necessario l'accertamento di una specifica condotta colpevole del proprietario o del conducente.
Nella specie il teste escusso, confermando i capitoli di prova articolati dall'attore e precisando che l'oggetto staccatosi dall'autocarro ha attinto il parabrezza dell'auto danneggiandolo, ha attestato la sussistenza del nesso eziologico tra il veicolo ed il sinistro.
Quanto alla configurabilità dell'esimente del caso fortuito, va osservato che, in base ai principi generali, l'onere della prova in relazione alla sussistenza di un evento esterno, idoneo ad incidere sul nesso eziologico, elidendolo, grava sul responsabile del sinistro.
Nella specie tale onere non risulta assolto, non risultando neppure allegate (prima ancora che provate) le circostanze che integrerebbero il caso fortuito (ad esempio, condizioni metereologiche eccezionali, come vento o precipitazioni, che abbiano determinato il distacco di una parte del veicolo, oppure una particolare condizione del manto stradale, caratterizzato da buche o dissesti, non percepibili in alcun modo dal conducente e di consistenza tale da determinare una scossa anomala per il mezzo e il suo danneggiamento, con conseguente distacco di una sua componente).
In conclusione, le domande proposte da devono essere accolte e la Parte_1 [...] deve essere condannata al pagamento in favore dell'attore della somma di euro Controparte_1
pagina 3 di 4 680,00 pari alla spesa sostenuta per la sostituzione del parabrezza, attestata dalla fattura commerciale prodotta in atti, oltre interessi al tasso legale sulla somma annualmente rivalutata in base all'indice FOI elaborato dall'Istat con decorrenza dalla data dal 24.06.2017.
La domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti della deve invece Controparte_2 essere dichiarata improseguibile atteso il fallimento della società, intervenuto dopo la definizione del giudizio di prime cure (cfr. Cass. n. 27756/2017)
3. La regolamentazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio segue la soccombenza della
[...]
Controparte_1
Nulla deve essere disposto in ordine alle spese sostenute dalla curatela del fallimento della
[...] attesa la contumacia. Controparte_2
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 7363/2020, ogni diversa istanza eccezione, deduzione, disattesa così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara che il sinistro avvenuto il 24.06.2017 sulla CP_4
è ascrivile alla responsabilità della
[...] Controparte_2 condanna la al pagamento in favore di della somma di euro Controparte_1 Parte_1
680,00 oltre interessi al tasso legale sulla somma annualmente rivalutata in base all'indice FOI elaborato dall'Istat con decorrenza dal 24.06.2017;
condanna la al rimborso delle spese processuali liquidate, per il primo grado Controparte_1 di giudizio in favore di , in euro 70,00 per esborsi e in euro 350,00 per compensi, e Parte_1 per l'appello in favore dell'avv. Giovambattista EC, dichiaratosi antistatario, in euro 64,50 per esborsi e in euro 650,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Roma, 29.08.2025 Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
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