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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10202/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dott. Giuseppe Di Leone Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10202 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio, e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Napoli (NA) al Corso Parte_1
Secondigliano n. 230/C, presso lo studio dell'avvocato Gennaro Lallo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliata in Formia (LT) alla Piazza Controparte_1
Mattej n. 39, presso lo studio dell'avvocato Clino Pompei, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il PM presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali e atti di causa
Pag. 1 di 8 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il giorno 21.11.2023, parte ricorrente, sulla premessa dell'intervenuta separazione tra i due non seguita da riconciliazione, ha chiesto che sia pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto con il coniuge, oltre che l'adozione di ulteriori provvedimenti accessori, quali: la previsione del regime dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minorenne con collocazione presso la madre e diritto di Per_1
visita del padre;
la previsione dell'obbligo di pagamento a carico del ricorrente di un assegno mensile pari ad euro 400,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere nel suo interesse.
Si è costituita la resistente, non opponendosi alla domanda di scioglimento del matrimonio e chiedendo l'adozione di ulteriori provvedimenti accessori, quali: la previsione del regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minorenne con Per_1
collocazione presso la madre e diritto di visita del padre;
la previsione dell'obbligo di pagamento a carico del ricorrente della somma mensile pari ad euro 800,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere nel suo interesse;
la previsione dell'obbligo di pagamento a carico del ricorrente di una somma mensile pari ad euro 500,00 a titolo di assegno divorzile.
Depositate le memorie di cui all'art. 473bis.17 c.p.c., in sede di comparizione personale dinanzi al Giudice delegato, avvenuta all'udienza del 12.3.2024, i coniugi hanno ribadito le loro domande, concordando un nuovo calendario di visite padre-figlia rispetto a quello fissato con la separazione consensuale. A scioglimento della riserva assunta, con provvedimento del 18.3.2024, il Giudice ha dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, ha confermato le condizioni di separazione stabilite con la separazione consensuale omologata dal Tribunale di
Napoli Nord con decreto n. 5974/2022 del 3.5.2022, eccezion fatta per il nuovo calendario di visite concordato in sede di udienza di prima comparizione;
dunque, non ha ammesso i mezzi di prova richiesti dalle parti, rinviando per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito degli scritti conclusionali.
Con provvedimento del 6.11.2024, lette le memorie conclusionali e le note scritte depositate dalle parti, il Giudice ha rimesso la causa in decisione al collegio.
2. Sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Pag. 2 di 8 È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Napoli Nord n. 5974/2022 del 3.5.2022 (i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente all'udienza del giorno 28.4.2022) e che da allora perdura lo stato di separazione, senza che i coniugi si siano mai riconciliati.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel termine di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970
n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
3. Sul regime di affidamento della figlia minorenne sulla sua collocazione Per_1
abitativa e sul diritto di visita.
È noto che con la l. 54/2006 il legislatore ha ribadito e ampliato il principio della bigenitorialità, intesa quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove la famiglia attraversi la fase patologica della separazione o del divorzio dei coniugi o si tratti di figlio nato fuori dal matrimonio in una coppia di genitori non più conviventi more uxorio. Tale principio è stato introdotto già da tempo nel nostro ordinamento con la l. n. 176/1991 di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale di New York del
20.11.1989 sui diritti dei minori. Successivamente nella Risoluzione dell'Unione europea per una
Carta europea dei diritti del fanciullo (1992) si stabilisce, fra l'altro, che il fanciullo, in caso di separazione o divorzio dei genitori, ha il "diritto di mantenere contatti diretti e permanenti con i due genitori".
È, quindi, oggi pacifica la preferenza accordata dal legislatore per l'affidamento condiviso, regime dal quale il giudice potrà discostarsi, al limite giungendo ad una decisione favorevole all'affidamento esclusivo ad uno dei genitori, soltanto qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Ne consegue che al giudice è imposto di valutare, a contrario, sulla premessa della preferenza accordata dal legislatore all'affidamento condiviso, se nel caso oggetto del suo esame sussistano circostanze tali da far ritenere contrario all'interesse del minore il regime di affidamento condiviso. E, infatti, “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei
Pag. 3 di 8 genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater, co. 1, c.c.).
Nell'ambito dell'alternativa così delineata tra affidamento condiviso e affidamento esclusivo, al giudice è data inoltre la possibilità di graduare l'esercizio della responsabilità genitoriale, partendo dall'opzione dell'affidamento condiviso e quindi dalla più piena forma di esercizio bi-genitoriale della responsabilità rispetto ai figli.
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che il regime dell'affidamento condiviso non sia contrario all'interesse della minore, in mancanza di elementi di segno contrario e stante la concorde volontà delle parti sul punto.
Va pertanto confermato il regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa presso la madre, dove la minore ha uno stabile equilibrio di vita.
Quanto al diritto di visita del padre, il Tribunale ritiene opportuno prevedere una regolamentazione completa, nel rispetto del principio di bi-genitorialità e tenuto conto di quanto concordato dalle parti all'udienza del 12.3.2024.
Pertanto, il padre potrà incontrare e tenere con sé la figlia, salvo migliori accordi tra le parti, il mercoledì di ogni settimana dall'uscita di scuola fino alle ore 22.00; nonché, a fine settimane alternate, dalle ore 19.30 del venerdì al lunedì mattina, pernottamento compreso, quando la accompagnerà a scuola;
durante il periodo estivo, da giugno ad agosto compresi, il padre potrà tenere con sé la figlia per due settimane, anche non consecutive, pernottamento compreso, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì in Albis.
4. Sul mantenimento della figlia e sul dovere di contribuzione alle spese straordinarie.
Va, senz'altro, riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento della figlia minorenne Per_1
Pertanto, la madre, convivendo con la stessa, provvederà direttamente al suo sostentamento, mentre va posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico per il suo mantenimento.
Ciò premesso, quanto alla misura dell'assegno soccorrono i criteri di cui ai numeri da 1 a
5 dell'art. 337 ter comma IV c.c.
Passando alla disamina dei singoli criteri indicati dal legislatore per la determinazione del
Pag. 4 di 8 quantum del contributo paterno al mantenimento della figlia, va evidenziato quanto segue.
In primo luogo, l'età della bambina (9 anni) e i relativi impegni di studio, di vita e di relazione della stessa, che hanno determinato un inevitabile, quanto notorio (cfr. Cass. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 13664 del 29/04/2022, ma già Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17055 del 03/08/2007 e succ. conformi), incremento delle sue esigenze e, dunque, delle spese per il suo mantenimento.
In secondo luogo, tenuto conto della durata della convivenza coniugale (circa 7 anni in base alle risultanze agli atti), deve dirsi che dal giudizio non sono emersi dati che consentano di ricavare elementi dai quali desumere, con precisione, il tenore di vita goduto dalla figlia in costanza di tale convivenza.
In terzo luogo, i tempi di permanenza della figlia presso il genitore non convivente, considerato il regime di visite previsto, appaiono certamente inferiori rispetto a quelli del genitore convivente, così come la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dal padre.
Infine, quanto alla condizione reddituale del ricorrente, va detto che lo stesso ha depositato la seguente documentazione reddituale: dichiarazione reddituale 2021 riferita al periodo d'imposta 2020 e attestante un reddito lordo complessivo pari ad euro 0,00; dichiarazione reddituale 2022 riferita al periodo d'imposta 2021 e attestante un reddito lordo complessivo pari ad euro 0,00; dichiarazione reddituale 2023 riferita al periodo d'imposta 2022 e attestante un reddito lordo complessivo pari ad euro 5.270,00; non è stata offerta ulteriore documentazione aggiornata al Tribunale.
Alla luce di tali elementi, ritenuto che non sono stati offerti elementi per ritenere provato, in chiave comparativa, che vi siano state sensibili variazioni reddituali rispetto all'epoca della separazione consensuale e valutate le accresciute esigenze della minore, il Tribunale ritiene congruo fissare nell'importo di euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00) mensili, il contributo di mantenimento da porre a carico del ricorrente nell'interesse della figlia minorenne Tale Per_1
assegno sarà rivalutato annualmente come per legge in base agli indici ISTAT. Tale somma andrà versata alla madre della bambina entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese.
Va, altresì, posto a carico del ricorrente parte l'obbligo di contribuire, nella misura del
50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche e straordinarie per la figlia purché debitamente documentate. Per_1
5. Sulla domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente.
Quanto all'assegno divorzile richiesto dalla resistente, la domanda è infondata e va
Pag. 5 di 8 pertanto rigettata, previa ricostruzione dell'elaborazione giurisprudenziale maturata in materia.
È noto, infatti, che «per quasi trent'anni, la giurisprudenza di legittimità ha interpretato la L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, ritenendo che l'assegno divorzile dovesse consentire all'avente diritto di mantenere lo stesso tenore di vita di cui godeva in costanza di matrimonio.
Sulla scia delle critiche di vasti settori dottrinari, che ravvisavano in tale indirizzo interpretativo il rischio di garantire ingiustificate rendite di posizione, [la S.C.], con la sentenza n. 11504 del
2017 (e quella, in senso sostanzialmente conforme, n. 23602 del 2017), ebbe a ribaltare
l'orientamento in questione, negando il riconoscimento dell'assegno di divorzio tutte le volte che il richiedente dovesse considerarsi economicamente autosufficiente. Il descritto revirement ha suscitato un acceso dibattito, tanto in dottrina, quanto in giurisprudenza, che inevitabilmente è sfociato nell'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite [della S.C.], la cui recente sentenza dell'11 luglio 2018, n. 18287, può essere condensata nelle seguenti asserzioni: a) abbandono dei vecchi automatismi che avevano dato vita ai due orientamenti contrapposti: da un lato il tenore di vita (cfr. Cass., SU, n. 11490 del 1990), dall'altro il criterio dell'autosufficienza (cfr. Cass. n.
11504 del 2017); b) abbandono della concezione bifasica del procedimento di determinazione dell'assegno divorzile, fondata sulla distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi;
c) abbandono della concezione che riconosce la natura meramente assistenziale dell'assegno di divorzio a favore di quella che gli attribuisce natura composita (assistenziale e perequativa/compensativa); d) equiordinazione dei criteri previsti dalla L. n. 898 del 1970, art.
5, comma 6; e) abbandono di una concezione assolutistica ed astratta del criterio
"adeguatezza/inadeguatezza dei mezzi" a favore di una visione che propende per la causa concreta e lo contestualizza nella specifica vicenda coniugale;
f) necessità della valutazione dell'intera storia coniugale e di una prognosi futura che tenga conto delle condizioni dell'avente diritto all'assegno (età, salute, etc.) e della durata del matrimonio;
g) importanza del profilo perequativo-compensativo dell'assegno e necessità di un accertamento rigoroso del nesso di causalità tra scelte endofamiliari e situazione dell'avente diritto al momento dello scioglimento del vincolo coniugale. In definitiva, appare evidente la ratio ispiratrice della decisione, individuabile nell'abbandono della tesi individualista fatta propria da Cass. n. 11504 del 2017 per la vigorosa riaffermazione del principio di solidarietà postconiugale, agganciato ai parametri costituzionali ex artt. 2 e 29 Cost.. Muovendo da tali presupposti, dunque, le Sezioni
Unite hanno sancito che, al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba essere
Pag. 6 di 8 riconoscersi l'invocato assegno divorzile, il giudice: a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato» (così in motivazione Cass. sez. I Civile, sentenza 15 marzo – 23 aprile 2019, n.
11178).
Sulla base di tali acquisizioni, anche di recente è stato affermato il seguente principio di diritto: «L' assegno divorzile, che va attribuito e quantificato facendo applicazione in posizione pari ordinata dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, della l. n. 898 del 1970, senza riferimenti al tenore di vita goduto durante il matrimonio, deve assicurare all'ex coniuge richiedente, in ragione della sua finalità composita - assistenziale, perequativa e compensativa -, un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri, mediante complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale e della prognosi futura, tenendo conto anche delle eventuali attribuzioni o degli introiti che abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali del richiedente e realizzato l'esigenza perequativa.» (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 4215 del 17/02/2021).
Venendo al caso di specie, parte resistente ha dichiarato e documentato di aver esercitato in passato la professione di avvocato e di lavorare come assistente amministrativa presso un istituto scolastico, sicché deve escludersi che la stessa abbia provato di trovarsi nell'impossibilità oggettiva di produrre reddito, avendo diversamente dimostrato di avere una specifica professionalità che è in grado di sfruttare sul mercato del lavoro, trattandosi di persona in piena età lavorativa (42 anni). Del pari, non può dirsi provata l'esistenza di una sperequazione reddituale tra le parti tale da giustificare la previsione di un assegno né è stato fornito alcun elemento utile a dare corpo alla funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile.
Pag. 7 di 8 Sul punto il collegio fa proprio il provvedimento emesso dal Giudice delegato in data
18.3.2024, per le ragioni ivi addotte che devono intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
6. Sulle spese di giudizio.
Attesa la materia trattata, con necessità di ricorso al giudice, ricorrono eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto il 10.7.2015 a Casoria (NA) da e;
Parte_1 Controparte_1
b) dispone l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con Per_1
collocazione abitativa presso la madre e diritto di visita del padre come disciplinato in parte motiva;
c) dispone che versi mensilmente a , entro e non Parte_1 Controparte_1
oltre il giorno cinque di ogni mese, un assegno di euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00), a titolo di contributo al mantenimento della figlia minorenne somma rivalutabile Per_1
automaticamente ed annualmente in base agli indici ISTAT Foi;
d) dispone che contribuisca alle spese mediche non coperte dal servizio Parte_1
sanitario nazionale, a quelle scolastiche, ricreative e a quelle straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia nella misura del 50 %, purché debitamente documentate;
Per_1
e) rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente;
f) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
g) manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casoria (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 33, parte
I, Serie -, vol. M, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015).
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 17.12.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Leone Dott.ssa Alessandra Tabarro
Pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dott. Giuseppe Di Leone Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10202 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio, e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Napoli (NA) al Corso Parte_1
Secondigliano n. 230/C, presso lo studio dell'avvocato Gennaro Lallo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliata in Formia (LT) alla Piazza Controparte_1
Mattej n. 39, presso lo studio dell'avvocato Clino Pompei, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il PM presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali e atti di causa
Pag. 1 di 8 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il giorno 21.11.2023, parte ricorrente, sulla premessa dell'intervenuta separazione tra i due non seguita da riconciliazione, ha chiesto che sia pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto con il coniuge, oltre che l'adozione di ulteriori provvedimenti accessori, quali: la previsione del regime dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minorenne con collocazione presso la madre e diritto di Per_1
visita del padre;
la previsione dell'obbligo di pagamento a carico del ricorrente di un assegno mensile pari ad euro 400,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere nel suo interesse.
Si è costituita la resistente, non opponendosi alla domanda di scioglimento del matrimonio e chiedendo l'adozione di ulteriori provvedimenti accessori, quali: la previsione del regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minorenne con Per_1
collocazione presso la madre e diritto di visita del padre;
la previsione dell'obbligo di pagamento a carico del ricorrente della somma mensile pari ad euro 800,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere nel suo interesse;
la previsione dell'obbligo di pagamento a carico del ricorrente di una somma mensile pari ad euro 500,00 a titolo di assegno divorzile.
Depositate le memorie di cui all'art. 473bis.17 c.p.c., in sede di comparizione personale dinanzi al Giudice delegato, avvenuta all'udienza del 12.3.2024, i coniugi hanno ribadito le loro domande, concordando un nuovo calendario di visite padre-figlia rispetto a quello fissato con la separazione consensuale. A scioglimento della riserva assunta, con provvedimento del 18.3.2024, il Giudice ha dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, ha confermato le condizioni di separazione stabilite con la separazione consensuale omologata dal Tribunale di
Napoli Nord con decreto n. 5974/2022 del 3.5.2022, eccezion fatta per il nuovo calendario di visite concordato in sede di udienza di prima comparizione;
dunque, non ha ammesso i mezzi di prova richiesti dalle parti, rinviando per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito degli scritti conclusionali.
Con provvedimento del 6.11.2024, lette le memorie conclusionali e le note scritte depositate dalle parti, il Giudice ha rimesso la causa in decisione al collegio.
2. Sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Pag. 2 di 8 È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Napoli Nord n. 5974/2022 del 3.5.2022 (i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente all'udienza del giorno 28.4.2022) e che da allora perdura lo stato di separazione, senza che i coniugi si siano mai riconciliati.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel termine di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970
n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
3. Sul regime di affidamento della figlia minorenne sulla sua collocazione Per_1
abitativa e sul diritto di visita.
È noto che con la l. 54/2006 il legislatore ha ribadito e ampliato il principio della bigenitorialità, intesa quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove la famiglia attraversi la fase patologica della separazione o del divorzio dei coniugi o si tratti di figlio nato fuori dal matrimonio in una coppia di genitori non più conviventi more uxorio. Tale principio è stato introdotto già da tempo nel nostro ordinamento con la l. n. 176/1991 di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale di New York del
20.11.1989 sui diritti dei minori. Successivamente nella Risoluzione dell'Unione europea per una
Carta europea dei diritti del fanciullo (1992) si stabilisce, fra l'altro, che il fanciullo, in caso di separazione o divorzio dei genitori, ha il "diritto di mantenere contatti diretti e permanenti con i due genitori".
È, quindi, oggi pacifica la preferenza accordata dal legislatore per l'affidamento condiviso, regime dal quale il giudice potrà discostarsi, al limite giungendo ad una decisione favorevole all'affidamento esclusivo ad uno dei genitori, soltanto qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Ne consegue che al giudice è imposto di valutare, a contrario, sulla premessa della preferenza accordata dal legislatore all'affidamento condiviso, se nel caso oggetto del suo esame sussistano circostanze tali da far ritenere contrario all'interesse del minore il regime di affidamento condiviso. E, infatti, “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei
Pag. 3 di 8 genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater, co. 1, c.c.).
Nell'ambito dell'alternativa così delineata tra affidamento condiviso e affidamento esclusivo, al giudice è data inoltre la possibilità di graduare l'esercizio della responsabilità genitoriale, partendo dall'opzione dell'affidamento condiviso e quindi dalla più piena forma di esercizio bi-genitoriale della responsabilità rispetto ai figli.
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che il regime dell'affidamento condiviso non sia contrario all'interesse della minore, in mancanza di elementi di segno contrario e stante la concorde volontà delle parti sul punto.
Va pertanto confermato il regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa presso la madre, dove la minore ha uno stabile equilibrio di vita.
Quanto al diritto di visita del padre, il Tribunale ritiene opportuno prevedere una regolamentazione completa, nel rispetto del principio di bi-genitorialità e tenuto conto di quanto concordato dalle parti all'udienza del 12.3.2024.
Pertanto, il padre potrà incontrare e tenere con sé la figlia, salvo migliori accordi tra le parti, il mercoledì di ogni settimana dall'uscita di scuola fino alle ore 22.00; nonché, a fine settimane alternate, dalle ore 19.30 del venerdì al lunedì mattina, pernottamento compreso, quando la accompagnerà a scuola;
durante il periodo estivo, da giugno ad agosto compresi, il padre potrà tenere con sé la figlia per due settimane, anche non consecutive, pernottamento compreso, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì in Albis.
4. Sul mantenimento della figlia e sul dovere di contribuzione alle spese straordinarie.
Va, senz'altro, riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento della figlia minorenne Per_1
Pertanto, la madre, convivendo con la stessa, provvederà direttamente al suo sostentamento, mentre va posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico per il suo mantenimento.
Ciò premesso, quanto alla misura dell'assegno soccorrono i criteri di cui ai numeri da 1 a
5 dell'art. 337 ter comma IV c.c.
Passando alla disamina dei singoli criteri indicati dal legislatore per la determinazione del
Pag. 4 di 8 quantum del contributo paterno al mantenimento della figlia, va evidenziato quanto segue.
In primo luogo, l'età della bambina (9 anni) e i relativi impegni di studio, di vita e di relazione della stessa, che hanno determinato un inevitabile, quanto notorio (cfr. Cass. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 13664 del 29/04/2022, ma già Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17055 del 03/08/2007 e succ. conformi), incremento delle sue esigenze e, dunque, delle spese per il suo mantenimento.
In secondo luogo, tenuto conto della durata della convivenza coniugale (circa 7 anni in base alle risultanze agli atti), deve dirsi che dal giudizio non sono emersi dati che consentano di ricavare elementi dai quali desumere, con precisione, il tenore di vita goduto dalla figlia in costanza di tale convivenza.
In terzo luogo, i tempi di permanenza della figlia presso il genitore non convivente, considerato il regime di visite previsto, appaiono certamente inferiori rispetto a quelli del genitore convivente, così come la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dal padre.
Infine, quanto alla condizione reddituale del ricorrente, va detto che lo stesso ha depositato la seguente documentazione reddituale: dichiarazione reddituale 2021 riferita al periodo d'imposta 2020 e attestante un reddito lordo complessivo pari ad euro 0,00; dichiarazione reddituale 2022 riferita al periodo d'imposta 2021 e attestante un reddito lordo complessivo pari ad euro 0,00; dichiarazione reddituale 2023 riferita al periodo d'imposta 2022 e attestante un reddito lordo complessivo pari ad euro 5.270,00; non è stata offerta ulteriore documentazione aggiornata al Tribunale.
Alla luce di tali elementi, ritenuto che non sono stati offerti elementi per ritenere provato, in chiave comparativa, che vi siano state sensibili variazioni reddituali rispetto all'epoca della separazione consensuale e valutate le accresciute esigenze della minore, il Tribunale ritiene congruo fissare nell'importo di euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00) mensili, il contributo di mantenimento da porre a carico del ricorrente nell'interesse della figlia minorenne Tale Per_1
assegno sarà rivalutato annualmente come per legge in base agli indici ISTAT. Tale somma andrà versata alla madre della bambina entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese.
Va, altresì, posto a carico del ricorrente parte l'obbligo di contribuire, nella misura del
50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche e straordinarie per la figlia purché debitamente documentate. Per_1
5. Sulla domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente.
Quanto all'assegno divorzile richiesto dalla resistente, la domanda è infondata e va
Pag. 5 di 8 pertanto rigettata, previa ricostruzione dell'elaborazione giurisprudenziale maturata in materia.
È noto, infatti, che «per quasi trent'anni, la giurisprudenza di legittimità ha interpretato la L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, ritenendo che l'assegno divorzile dovesse consentire all'avente diritto di mantenere lo stesso tenore di vita di cui godeva in costanza di matrimonio.
Sulla scia delle critiche di vasti settori dottrinari, che ravvisavano in tale indirizzo interpretativo il rischio di garantire ingiustificate rendite di posizione, [la S.C.], con la sentenza n. 11504 del
2017 (e quella, in senso sostanzialmente conforme, n. 23602 del 2017), ebbe a ribaltare
l'orientamento in questione, negando il riconoscimento dell'assegno di divorzio tutte le volte che il richiedente dovesse considerarsi economicamente autosufficiente. Il descritto revirement ha suscitato un acceso dibattito, tanto in dottrina, quanto in giurisprudenza, che inevitabilmente è sfociato nell'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite [della S.C.], la cui recente sentenza dell'11 luglio 2018, n. 18287, può essere condensata nelle seguenti asserzioni: a) abbandono dei vecchi automatismi che avevano dato vita ai due orientamenti contrapposti: da un lato il tenore di vita (cfr. Cass., SU, n. 11490 del 1990), dall'altro il criterio dell'autosufficienza (cfr. Cass. n.
11504 del 2017); b) abbandono della concezione bifasica del procedimento di determinazione dell'assegno divorzile, fondata sulla distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi;
c) abbandono della concezione che riconosce la natura meramente assistenziale dell'assegno di divorzio a favore di quella che gli attribuisce natura composita (assistenziale e perequativa/compensativa); d) equiordinazione dei criteri previsti dalla L. n. 898 del 1970, art.
5, comma 6; e) abbandono di una concezione assolutistica ed astratta del criterio
"adeguatezza/inadeguatezza dei mezzi" a favore di una visione che propende per la causa concreta e lo contestualizza nella specifica vicenda coniugale;
f) necessità della valutazione dell'intera storia coniugale e di una prognosi futura che tenga conto delle condizioni dell'avente diritto all'assegno (età, salute, etc.) e della durata del matrimonio;
g) importanza del profilo perequativo-compensativo dell'assegno e necessità di un accertamento rigoroso del nesso di causalità tra scelte endofamiliari e situazione dell'avente diritto al momento dello scioglimento del vincolo coniugale. In definitiva, appare evidente la ratio ispiratrice della decisione, individuabile nell'abbandono della tesi individualista fatta propria da Cass. n. 11504 del 2017 per la vigorosa riaffermazione del principio di solidarietà postconiugale, agganciato ai parametri costituzionali ex artt. 2 e 29 Cost.. Muovendo da tali presupposti, dunque, le Sezioni
Unite hanno sancito che, al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba essere
Pag. 6 di 8 riconoscersi l'invocato assegno divorzile, il giudice: a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato» (così in motivazione Cass. sez. I Civile, sentenza 15 marzo – 23 aprile 2019, n.
11178).
Sulla base di tali acquisizioni, anche di recente è stato affermato il seguente principio di diritto: «L' assegno divorzile, che va attribuito e quantificato facendo applicazione in posizione pari ordinata dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, della l. n. 898 del 1970, senza riferimenti al tenore di vita goduto durante il matrimonio, deve assicurare all'ex coniuge richiedente, in ragione della sua finalità composita - assistenziale, perequativa e compensativa -, un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri, mediante complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale e della prognosi futura, tenendo conto anche delle eventuali attribuzioni o degli introiti che abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali del richiedente e realizzato l'esigenza perequativa.» (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 4215 del 17/02/2021).
Venendo al caso di specie, parte resistente ha dichiarato e documentato di aver esercitato in passato la professione di avvocato e di lavorare come assistente amministrativa presso un istituto scolastico, sicché deve escludersi che la stessa abbia provato di trovarsi nell'impossibilità oggettiva di produrre reddito, avendo diversamente dimostrato di avere una specifica professionalità che è in grado di sfruttare sul mercato del lavoro, trattandosi di persona in piena età lavorativa (42 anni). Del pari, non può dirsi provata l'esistenza di una sperequazione reddituale tra le parti tale da giustificare la previsione di un assegno né è stato fornito alcun elemento utile a dare corpo alla funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile.
Pag. 7 di 8 Sul punto il collegio fa proprio il provvedimento emesso dal Giudice delegato in data
18.3.2024, per le ragioni ivi addotte che devono intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
6. Sulle spese di giudizio.
Attesa la materia trattata, con necessità di ricorso al giudice, ricorrono eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto il 10.7.2015 a Casoria (NA) da e;
Parte_1 Controparte_1
b) dispone l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con Per_1
collocazione abitativa presso la madre e diritto di visita del padre come disciplinato in parte motiva;
c) dispone che versi mensilmente a , entro e non Parte_1 Controparte_1
oltre il giorno cinque di ogni mese, un assegno di euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00), a titolo di contributo al mantenimento della figlia minorenne somma rivalutabile Per_1
automaticamente ed annualmente in base agli indici ISTAT Foi;
d) dispone che contribuisca alle spese mediche non coperte dal servizio Parte_1
sanitario nazionale, a quelle scolastiche, ricreative e a quelle straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia nella misura del 50 %, purché debitamente documentate;
Per_1
e) rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente;
f) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
g) manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casoria (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 33, parte
I, Serie -, vol. M, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015).
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 17.12.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Leone Dott.ssa Alessandra Tabarro
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