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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 28/05/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TREVISO
II SEZIONE CIVILE – SEZIONE LAVORO
Verbale di udienza
Successivamente, il 28.5.'25, all'ora di rito sono comparsi:
• per parte ricorrente l'avvocato NONIS DONATELLA;
• per parte resistente l'avvocato anche in sostituzione dell'avv FURLAN CP_1
FRANCESCO e G. Mirabile
L'avvocato NONIS DONATELLA conclude come da ricorso introduttivo e nota conclusiva. Contesta in toto quanto ex adverso affermato nelle proprie note. Evidenzia anzitutto che la richiesta di inquadramento superiore decorre da gennaio 2017. La teste che con maggior puntualità ha ricostruito i compiti della ricorrente è la SInora Molti altri testi non hanno potuto dare un grande CP_2 apporto alla istruttoria. Quanto alla attendibilità della nulla depone per questa tesi. A CP_2 differenza della SInora che illo tempore era stata amministratrice. La ha Parte_1 Parte_1 ammesso che era stata proprio lei peraltro a nominare la come preposto. Ne ha ammesso anche Pt_2 la attività di controllo e coordinamento. La stessa partecipò fattivamente alla compilazione della documentazione sanitaria non come mera postina ma dando indicazioni attive.
Era lei che aveva controllo, coordinamento e supervisione. Questo è emerso pacificamente dalle testimonianze, dai documenti prodotti e anche da quelli indicati da controparte. Si rinvia a quanto già detto in ordine al superminimo. In ogni caso la differenza retributiva tra 3° e 2° livello è ben più alta del superminimo. Ritiene anche del tutto infondata la contestazione circa la ammissibilità della CTU che non è esplorativa essendo state prodotte tutte le tabelle retributive dal 2016 e essendo state avanzate domande precise e circostanziate sicchè il thema esplorandum è ben circostanziato.
L'ultimo elemento è quello relativo all'indennità di preavviso, rispetto al quale controparte formula un'eccezione assolutamente generica, mentre la parte ricorrente ha matematicamente dimostrato che le ore erano inferiori. Si è dimostrato che non è stato pagato interamente, sicchè l'eccezione di controparte
è assolutamente generica. Quanto alle spese si osserva – quanto alle spese – che ci si rimette al giudice, nel caso di emissione di sentenza parziale, si potrebbe poi concordare con la controparte. Parte resistente non ha aderito all'invito alla negoziazione che avrebbe evitato la causa se si fosse potuto discutere e chiarire molti aspetti. Si insiste per l'accoglimento delle domande anche con sentenza non definitiva.
L'avvocato evidenzia che qui si insta di differenze retributive. Non c'è prova sul CP_1 superminimo, manca la allegazione della insufficienza del superminimo rispetto alla richiesta salariale.
Risulta provato il 3° livello. La discriminante tra 3° e 2° livello è stata dalle funzioni di supervisione e controllo. Che qui erano del IN. Tribunale di Treviso
Si sono alternate tre o quattro segretarie tutte con orario part time.
Se la ricorrente faceva un raccordo amministrativo, questo è sempre del 3° livello. Oltretutto svolgendo un part time di 4 ore non si comprende come potesse coordinare chi faceva più ore di lei.
L'assenza di conteggi (anche in relazione alla insufficienza del superminimo a coprire le differenze retributive richieste) è per tabulas.
Conferma e ribadisce quanto in note autorizzate già sottolineato.
La carica di preposto necessita di incarico scritto che non c'è. La nomina a funzioni sindacali è cosa altra.
La dott.ssa per l'aspetto sanitario e l'RSPP sono consulenti qualificati che hanno curato tutte le Per_1 specifiche pratiche.
L'avvocato Nonis, quanto al fatto del part time, evidenzia che ha detto comunque che Testimone_1 la era costantemente reperibile al telefono e che a lei per qualunque questione si faceva Pt_2 riferimento. Il coordinamento e controllo non SInifica che uno deve essere costantemente presente.
Altrimenti non si potrebbe andare in ferie.
È emerso che la ricorrente organizzava i corsi. I diversi corsi di yoga, pilates etc. : li organizzava lei perché lei aveva in mano tutta l'organizzazione dell'ambulatorio. Il IN era presente molto saltuariamente e la è pressochè ignota ai collaboratori. La era una Parte_1 Parte_1 collaboratrice tutt'al più formale.
La diceva chi e quando pagare, chi prima e chi dopo. Pt_2
L'avv. telegraficamente afferma che la prendeva nota delle richieste ma non CP_1 Pt_2 decideva subito: si confrontava con il IN e riferiva ai terzi poi le risposte di IN. Tutte le segretarie tenevano l'agenda degli appuntamenti e l'organizzazione dei corsi. Per le ferie si chiedeva al
IN.
L'avv. Nonis rispetto a questa funzione del IN invita il Tribunale a esaminare il doc. 25 di controparte: unico documento scritto a mano dalla Da esso emerge come la seconda Pt_2 relazionava compiutamente non solo di ciò che era stato fatto ma anche di ciò che sarebbe stato fatto.
Il Giudice si ritira in camera di conSIlio e, all'esito, dà lettura di sentenza contestualmente motivata che allega a verbale.
IL G.L.
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
- 2 - Tribunale di Treviso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Teresa Cusumano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa di lavoro R.G. nr. 867/2024 promossa da
• Parte_3 con l'avv. NONIS DONATELLA ricorrente contro
• CP_3 con l'avv. FURLAN FRANCESCO
resistente
IN PUNTO: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione
Conclusioni delle parti
PARTE RICORRENTE:
Nel merito, a) accertato e dichiarato il diritto della ricorrente all'inquadramento al 2° livello della declaratoria professionale stabilita dal C.C.N.L. Commercio-Terziario, a far data dal mese di Gennaio
2017, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia, condannarsi la società – in Controparte_3 persona come sopra – a corrispondere le differenze retributive spettantile in conseguenza del superiore livello di inquadramento, nonché l'incidenza delle stesse sul TFR e sulle altre competenze di fine rapporto, sulle mensilità supplementari, ferie e mancati riposi, indennità di mancato preavviso, nonché su ogni altro emolumento contrattualmente e legalmente dovuto, oltre ad interessi legali, previa rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati, il tutto da quantificarsi a mezzo CTU contabile;
b) condannarsi la società convenuta – in persona come sopra – a corrispondere alla ricorrente la somma di €. 538,56.- (al lordo
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delle ritenute di legge) ovvero la diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare in corso di causa o si ritenesse di liquidare di giustizia, a titolo di differenze retributive e indennità sostitutiva del preavviso, oltre ad interessi legali dal dovuto al saldo, previa rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati. In ogni caso, con vittoria di spese di lite e compenso di avvocato, spese generali 15%, IVA e CPA nella misura prevista dalle vigenti leggi. In via istruttoria: si rinvia per relationem al ricorso introduttivo
PARTE RESISTENTE si confida nell'accoglimento delle conclusioni già formulate con memoria di costituzione del
12.02.2024, sia nel merito che in istruttoria.
Con vittoria di spese, anche generali, e compensi professionali.
OGGETTO: DIFFERENZE RETRIBUTIVE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente procedimento nasce come procedimento separato da quello recante rg 1271/23 (definito con sentenza parzialmente definitiva che ha pronunciato la decadenza dalla impugnativa del licenziamento).
Viene qui alla nostra attenzione l'attività asseritamente espletata per la datrice di lavoro dalla ricorrente1, che ha precisato di aver svolto mansioni superiori a quelle di inquadramento. Dopo 1E cioè:
• di aver sviluppato attività di segreteria istituendo delle modalità operative che consentissero di gestire gli appuntamenti dei professionisti, di tracciare i pazienti, di curare la registrazione dei trattamenti forniti, dei compensi corrisposti ai professionisti, le registrazioni fiscali relative agli acquisti, la gestione delle scadenze dei pagamenti, la ricerca di fornitori e la compilazione del relativo partitario;
• di aver avuto la delega per operare sui conti bancari aziendali, per curare la selezione e il reclutamento del personale da assumere (citando, quali apprendiste ex se formate in qualità di tutor:
[...]
, assunta l'08/04/2019, , assunta il 02/05/2022); Per_2 Persona_3 Persona_4
• di essere divenuta, dal mese di gennaio 2017, la responsabile del servizio di segreteria, gestendo in piena autonomia i rapporti con gli utenti, con i professionisti e con i fornitori: Amministratore Unico, SInor presente in azienda circa quattro volte al mese, amministratrice delegata, la Controparte_4 dott.ssa (fisioterapista) del tutto digiuna di questioni contabili e di Controparte_5 organizzazione, si limitava a sottoscrivere gli atti che richiedevano la firma dell'amministratore e che venivano predisposti dalla SInora Pt_2
• di essersi occupata della ricerca e selezione dei professionisti che operavano all'interno del Poliambulatorio e dell'Ambulatorio di Medicina fisica e di Riabilitazione, redigendo i contratti di collaborazione, che previamente concordava con i medici interessati, e che poi venivano sottoscritti dal legale rappresentante della società (docc. 003 – 004 – 005 – 006 – 007 – 008);
• di essere indicata quale referente dell'Agenzia di marketing e comunicazione che ha Controparte_6 realizzato il sito aziendale e la pagina aziendale sui social media: ha predisposto i testi illustrativi da inserire, ha concordato la veste grafica e ne ha curato l'aggiornamento (docc. 009 – 010 – 011);
• di essersi occupata di tutti gli adempimenti richiesti per ottenere l'autorizzazione sanitaria redigendo, inoltre, i verbali delle visite ispettive alle quali partecipava personalmente e che poi venivano sottoscritti dalla socia , anche se non era presente;
Controparte_7
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l'assunzione al 5° livello e la progressiva riconduzione prima al 4° S e poi al 3°, ha osservato che per la complessità e il contenuto professionale delle mansioni progressivamente assegnatele2 si sarebbe imposto un inquadramento al 2° livello (“i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo…”), perché il terzo livello viene attribuito ai lavoratori che svolgano prevalentemente (non esclusivamente) mansioni di concetto ai quali non sono, però, attribuite funzioni di coordinamento e controllo.
Conseguentemente ha rivendicato il diritto di vedersi corrisposte le differenze retributive maturate dal mese di gennaio 2017 alla data di cessazione del rapporto di lavoro, nonché l'incidenza delle stesse sul TFR ed altre competenze di fine rapporto, 13esima e 14esima mensilità, ferie e mancati riposi, indennità di mancato preavviso ed indennità risarcitoria per il licenziamento illegittimo e tutti gli altri emolumenti contrattualmente e legalmente dovuti, da quantificarsi a mezzo di CTU contabile che si chiede venga disposta dal Giudice.
Quanto all'indennità di preavviso, ha osservato che il preavviso doveva decorrere dal 16/09/2022, ma poiché la SInora è stata esonerata dalla prestazione lavorativa sin dal 10/09/2022, ella ha Pt_2 diritto di ricevere la retribuzione spettantele dal 10/09/2022 al 15/09/2022, oltre all'indennità di preavviso per 45 giorni di calendario pari a 31 giorni lavorativi e n. 124 ore lavorative.
Con la busta paga di settembre le è stata corrisposta l'indennità di mancato preavviso commisurata a n. 100 ore, pertanto la SInora vanta un ulteriore credito, a titolo di retribuzione e mancato Pt_3 preavviso, pari ad €. 538,56 (€. 48,96 x 5gg + €.12,24 x 24 ore), al lordo di ritenute di legge.
La resistente ritualmente costituitasi in giudizio, ha allegato come sia sempre stato CP_3
l'amministratore Sig. – e prima di lui la Sig.ra che ha rivestito Controparte_4 Controparte_5 la carica di Presidente del ConSIlio di Amministrazione sino al 13.05.2022 – a essersi occupato dell'organizzazione e della gestione del Poliambulatorio, intrattenendo in via esclusiva i rapporti con tutti i professionisti (medici, fisioterapisti e infermieri, ma anche commercialista, consulente del lavoro,
RSPP, etc.).
Tanto premesso, la resistente ha illustrato:
- che tutte le impiegate del Poliambulatorio/Ambulatorio si occupavano, indistintamente tra loro, di tutte le attività/operatività quotidiane e svolgevano le medesime attività, essendovi piena fungibilità
• che, nominata Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza, svolgeva funzioni di Preposto per il datore di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/08. (docc. 012 – 013) e curava la predisposizione del protocollo di sicurezza COVID-19 che indicava tutti gli adempimenti necessari a norma di legge per garantire la sicurezza nella fornitura dei servizi offerti dal Poliambulatorio e che dovevano essere rispettati da tutto il personale che operava negli ambulatori, dalle addette alla segreteria e dai pazienti.
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di mansioni tra le impiegate, stante la loro presenza alternata e la non occupazione di una postazione di lavoro fissa;
- che la ricorrente era solita occupare una delle n. 2 postazioni di front-office presenti nel
Poliambulatorio, scambiandosi la postazione con le colleghe di lavoro di volta in volta assunte e presenti in servizio;
- che l'unico ufficio adibito ad attività amministrative era utilizzato in via principale dall'Amministratore (IN e, prima, anche la e all'occorrenza anche da fisioterapisti Parte_1 per lo svolgimento di attività che non richiedessero il contatto diretto con la clientela (attività di back- office), solo saltuariamente dalle impiegate;
- che la ricorrente eseguiva le registrazioni delle fatture di acquisto, occupandosi: della gestione di uno scadenzario sulla base dell'analisi dei costi effettuate dal commercialista;
delle attività c.d. di front- office (accoglienza del cliente;
organizzazione delle prenotazioni delle visite;
accoglienza di medici, fisioterapisti e infermieri in ambulatorio;
preparazione degli ambulatori per le visite, ovvero organizzazione logistica degli stessi: ad esempio le impiegate erano tenute a preparare i macchinari destinati ai vari specialisti, quali oculisti, cardiologi, fisioterapisti etc.; attività di c.d. back-office (es. pos e bonifici); dell'emissione delle fatture ai clienti;
su espressa e specifica indicazione dell'amministratore IN, dei pagamenti a favore di medici, fisioterapisti e professionisti vari, ed alla conseguente fatturazione;
della trasmissione di copie dei referti a medici e fisioterapisti;
- che si occupava della formazione delle apprendiste e Persona_3 Persona_2 assumendone il ruolo di Tutor.
Nondimeno, ella non ha mai avuto a propria disposizione un ufficio ad uso esclusivo;
non ha organizzato il servizio di segreteria, servizio già presente nel Poliambulatorio alla data della sua assunzione (04.11.2014); non ha mai eseguito le registrazioni fiscali degli acquisti, trattandosi di attività il cui adempimento era di competenza del commercialista di non si è mai occupata Controparte_3 della selezione e del reclutamento del personale, attività svolte direttamente dagli amministratori, ed in particolare dal SI. ; non ha mai gestito, tanto meno in autonomia, i rapporti con i Controparte_4 professionisti e non si è mai occupata dei loro compensi: le tariffe dei professionisti sono sempre state concordate direttamente dall'Amministratore e, saltuariamente, dal commercialista, i Controparte_4 quali intrattenevano direttamente i rapporti con medici e fisioterapisti;
non ha mai organizzato in autonomia i corsi delle diverse discipline (es. Ginnastica posturale, Yoga, Pilates…) tenuti presso il
Poliambulatorio che erano invece organizzati dall'operatore titolare del corso (insegnante), assistito per le attività operative da una delle impiegate a rotazione;
non ha mai deciso gli importi delle rette di iscrizione dei Professionisti, né stabilito i loro compensi ed orari, fungendo esclusivamente da portavoce dell'amministratore SI. ; non ha mai redatto alcun contratto di collaborazione: i Controparte_4 contratti stipulati da con i medici e fisioterapisti erano stati predisposti da Controparte_3 commercialisti e avvocati incaricati dall'Amministratore (prestava attività di Controparte_4
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compilazione, dei dati anagrafici e non, così come specificatamente indicatile dal commercialista); non
è mai stata nominata quale Preposto;
non si è occupata degli adempimenti richiesti per l'ottenimento dell'autorizzazione sanitaria: la domanda era stata elaborata ed inviata dal commercialista di CP_3
e dal consulente del lavoro dott.ssa su specifico incarico dell'Amministratore
[...] Persona_5
53 (prestava attività di supporto a commercialista, consulente del lavoro e Controparte_4
Professionista specializzato in sicurezza sul posto di lavoro, occupandosi in particolare del recupero della documentazione specificatamente indicatale dai professionisti stessi); non ha predisposto il
Protocollo di sicurezza Covid-19 né i successivi aggiornamenti, attività di cui si è sempre occupata la società per il tramite del dott. (RSPP di Controparte_8 Persona_6
, che assisteva continuativamente non ha mai redatto il DVR in quanto Controparte_3 Controparte_3 si è sempre affidata alla società per la redazione del DVR, per la Controparte_3 CP_9 predisposizione del piano di sicurezza nel posto di lavoro, per la privacy ed ogni attività afferente all'organizzazione e alla sicurezza sul posto di lavoro.
La domanda di differenze salariali va rigettata per difetto delle allegazioni minime, per difetto di quantificazione, ma anche perché la ricorrente non aveva alcuna funzione di coordinamento all'interno del Poliambulatorio e non disponeva di alcuna autonomia decisionale. Anzi la ricorrente, rispetto alle altre impiegate, aveva addirittura un'autonomia (anche operativa) ridotta, stante il rapporto a part-time che ne limitava l'operatività.
Tutte le scelte imprenditoriali e le iniziative organizzative di qualsivoglia natura appartenevano solo all'Amministratore di SI. (e nel periodo in cui è Controparte_3 Controparte_4 Parte_1 stata Presidente del C.d.A.).
Ne risulta corretto l'inquadramento al III LIVELLO CCNL COMMERCIO3.
In ogni caso, in applicazione del PRINCIPIO DEL C.D. ASSORBIMENTO, dagli importi rivendicati dalla ricorrente, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del ricorso avversario in punto differenze retributive, dovrà essere decurtato l'importo relativo al superminimo risultante dai cedolini paga: la ricorrente ha percepito un superminimo pari ad € 95,98 (così ridotto da gennaio 2017, a seguito del riconoscimento del livello maggiore e conseguente assorbimento del superminimo precedentemente riconosciutole).
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Ha concluso infine difendendo la corretta quantificazione dell'indennità sostitutiva del preavviso:
l'indennità è stata in realtà correttamente quantificata e corrisposta unitamente al cedolino paga di settembre 2022.
**
La causa, dopo l'espletamento di prova per testimoni, è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
Il quadro delle prove testimoniali assunte ha consentito di raccogliere gli elementi circostanziali che si vanno a indicare di seguito.
La teste di parte ricorrente dipendente della resistente dal 2017 al 2022 come Persona_2 segretaria addetta al front office, ha riferito come la ricorrente “si occupava dell'amministrazione, non era al front office, tranne in caso di bisogno. (…) è stata la ricorrente a spiegarmi come funzionasse
l'attività di segreteria e tutte le mansioni che poi avrei svolto nel corso del rapporto di lavoro”.
Alla domanda “4) Vero che la ricorrente si occupava della registrazione dei compensi corrisposti ai professionisti, di eseguire tutte le registrazioni fiscali relative agli acquisti, della gestione delle scadenze dei pagamenti, della ricerca di fornitori e della compilazione del relativo partitario?”, ha risposto in senso affermativo, aggiungendo come la ricorrente avesse “la propria postazione in una stanza divisa rispetto al front office”.
Ha riferito che “il mio colloquio di lavoro è stato effettuato con la SI.ra . Ho Parte_4 conosciuto la ricorrente una volta che io sono stata assunta. Quando avevo bisogno di chiarimenti riguardo al lavoro che dovevo svolgere mi rivolgevo alla ricorrente, che era reperibile per questo al telefono anche quando non era fisicamente presente al lavoro. Ad un certo punto il SI. IN disse
a tutti i lavoratori di rivolgersi alla SI.ra per organizzare le ferie e i permessi. La ricorrente Pt_3 era il punto di riferimento anche dei fisioterapisti, e dei medici che si rivolgevano a lei in caso di dubbi riguardo allo svolgimento della giornata lavorativa”.
Ha sottolineato che “nel periodo in cui ho lavorato con la ricorrente confermo che la stessa era la responsabile del servizio di segreteria, gestiva in autonomia il rapporto con gli utenti, con i professionisti e i fornitori”. Ha riferito di un colloquio, rimastole impresso, al quale aveva assistito tra la ricorrente e un medico dello sport (del quale non ricordava il nome): “in questa occasione tra lo specialista e la ricorrente sono stati affrontati tutti i dettagli per iniziare una collaborazione. È capitato in queste occasioni che vedessi la ricorrente scrivere al computer i contratti, inserendo i dati dei medici e gli accordi presi, e in queste occasioni mi spiegava alcune clausole del contratto”.
Alla domanda “15) Vero che la ricorrente aveva l'incarico di organizzare i corsi di diverse discipline che venivano forniti ai clienti dal Poliambulatorio, occupandosi di contattare i diversi professionisti, di concordare i compensi e di fissare la retta di iscrizione in base alla valutazione dei costi, stabilire il numero dei partecipanti ed organizzare gli orari?”, ha risposto nel senso di aver visto la ricorrente effettuare il colloquio con alcuni dei collaboratori (pur non avendo mai direttamente assistito al colloquio stesso), e che era lei che individuava i giorni e gli orari: “Ricordo che quando sono arrivata
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erano già attivi il corso di ginnastica dolce dei ragazzi, gestito dai dott.ssa e , e i Per_7 Per_8 corsi di pilates. Ricordo la ricorrente che parlava con i medici per organizzare i corsi. Si trattava di corsi che si svolgevano da settembre a giugno, il corso di ginnastica dolce era previsto più di una volta alla settimana, altrimenti essi erano una volta alla settimana”.
Dal punto di vista della logistica, ha dato la seguente descrizione: “nell'ambulatorio vi era un atrio, il front office era alla sinistra rispetto alla porta di ingresso, la stanza della ricorrente era inizialmente
a sinistra oltre al bancone della segreteria;
nell'ultimo periodo essa ha occupato una stanza a destra rispetto alla porta di ingresso. La prima stanza non era a uso esclusivo della ricorrente, in quanto conteneva l'archivio e quindi era a disposizione anche nostra e dei fisioterapisti. La seconda stanza invece era ad uso esclusivo della ricorrente. La ricorrente si è spostata nella seconda stanza quando questa non era più utilizzata da , fisioterapista operatrice shatzu. Si trattava di Controparte_5 una stanza abbastanza grande, con una scrivania all'interno, pertanto quando questa stanza è stata occupata dalla ricorrente l'arredamento non è stato modificato, si è provveduto solo a spostare la scrivania. (…). ADR riguardo a ferie e permessi, essi non venivano autorizzati subito dalla ricorrente, ma come detto è stato il SI. IN che ci disse di rivolgerci alla ricorrente per le richieste.
Ricordo che le domande venivano proposte a lei ed era lei che ci forniva la risposta. Era la ricorrente che organizzava i turni del front office, ne discutevamo insieme io, l'altra collega del front office e la ricorrente ed in base a questo venivano stilati i turni. I nostri turni variavano, come detto io lavoravo la mattina e alle volte il pomeriggio;
avevamo dei turni fissi. È capitato che il SI. IN chiamasse chiedendo di una delle lavoratrici del front office che però non era prevista come presente in quella fascia oraria”.
La teste di parte resistente alla domanda “4) Vero che la ricorrente si occupava Controparte_5 della registrazione dei compensi corrisposti ai professionisti, di eseguire tutte le registrazioni fiscali relative agli acquisti, della gestione delle scadenze dei pagamenti, della ricerca di fornitori e della compilazione del relativo partitario?” ha risposto in senso affermativo per quel che concerne la registrazione dei compensi ai professionisti. Per le registrazioni fiscali relative agli acquisti ha risposto che l'odierna ricorrente “si occupava della cosiddetta prima nota, delle registrazioni vere e proprie si occupava lo studio commercialistico. Riguardo alla gestione delle scadenze la ricorrente aveva un libretto in cui si scriveva le scadenze, ma era il SI. IN che diceva alla ricorrente quando pagare e chi pagare. Della ricerca dei fornitori si occupava la ricorrente, e anche i titolari e le altre segretarie. La ricorrente si occupava della compilazione del relativo partitario”.
Ciò premesso, ha escluso che la ricorrente selezionasse il personale: erano infatti la teste stessa e il SI.
IN a svolgere queste attività, sulla base dei curricula che arrivavano i segreteria ( e CP_2 sono state selezionate da IN, la SI.ra non ricordo. effettuava Per_4 Per_3 Pt_2 affiancamento alla SI.re e invece la è stata affiancata dalla ). CP_2 Per_3 Per_4 Per_3
Ha specificato che “il reclutamento dei professionisti veniva effettuato da me per la fisioterapia, mi
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venivano sottoposti dei curriculum ed effettuavo la selezione, la ricorrente alle volte assisteva ai colloqui al fine di gestire l'agenda dei professionisti. Per quanto riguarda medici e altri professionisti era il SI. IN che si occupava dei colloqui. I contratti venivano redatti dallo studio commercialistico, e la SI.ra si occupava di trasmettere i documenti ai professionisti. ADR io Pt_2 Per_1 ho selezionato i fisioterapisti dott. e tale . I fisioterapisti Persona_9 Persona_10 sono variati nel corso degli anni, di media erano tre”.
Ha escluso che alla ricorrente potesse essere riconosciuta la funzione di “responsabile”, precisando essere vero che “gestiva in piena autonomia i pazienti, nel senso che occupandosi del front office gestiva i rapporti con gli stessi, ma in collaborazione con noi fisioterapisti. Infatti, capitava che i pazienti chiedessero di noi fisioterapisti per concordare gli appuntamenti, questo valeva anche per i medici”. Oltre che del front office, ella si occupava “però anche delle scadenze, delle riunioni con noi professionisti o con il SI. IN, essa lavorava con orario part-time per cui al pomeriggio vi erano altre segretarie”.
Alla domanda “12) Vero che la ricorrente si è occupata di tutti gli adempimenti richiesti per ottenere
l'autorizzazione sanitaria redigendo, inoltre, i verbali delle visite ispettive alle quali partecipava personalmente?” ha risposto: “Non è vero, avevamo dei professionisti esterni che compilavano i moduli indicando i vari requisiti per l'autorizzazione sanitaria, la ricorrente era delegata a trasmettere questi documenti e forniva informazioni per la compilazione di questi documenti. I professionisti erano la SI.ra un'agenzia di nome , che si occupava delle Persona_5 CP_9 autorizzazioni sanitarie e strutturali dell'ambulatorio, e che si occupava Persona_6 dell'ambiente e sicurezza”.
Ha confermato di essere stata lei a nominare la ricorrente come Preposto per il datore di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/08, e che la ricorrente era anche Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il protocollo per la sicurezza era stato peraltro “redatto da , che si occupava di Persona_6 ambiente e sicurezza, la ricorrente si limitava a fornire al SI. la documentazione da questi Per_6 richiesta”.
Alla domanda “15) Vero che la ricorrente aveva l'incarico di organizzare i corsi di diverse discipline che venivano forniti ai clienti dal Poliambulatorio, occupandosi di contattare i diversi professionisti, di concordare i compensi e di fissare la retta di iscrizione in base alla valutazione dei costi, stabilire il numero dei partecipanti ed organizzare gli orari?”, ha risposto che la ricorrente organizzava i corsi, predisponendo la brochure di presentazione, che i professionisti venivano contattati dal lei o dalla o dal SI. IN. I compensi venivano peraltro “concordati con il SI. IN, che si CP_7 occupava di fissare la retta, sentita la SI.ra , che aveva l'agenda dell'ambulatorio. Era la Pt_2 ricorrente che gestiva l'occupazione degli spazi dell'ambulatorio per lo svolgimento dei corsi, che fissava il numero di partecipanti e gli orari. Erano i professionisti che indicavano quanti partecipanti potevano avere in base alla loro disciplina, e gli orari in cui erano disponibili”.
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Ha confermato che la ricorrente “aveva a disposizione la stanza”, ma ha aggiunto che “questa, che era
a sinistra del front office, era a uso comune e la ricorrente la usava quando doveva svolgere delle attività che non potevano essere svolte nel front office. Vi era un'altra stanza alla destra, che io ho usato per un periodo, che aveva una scrivania più grande e che veniva usata dalla ricorrente e da altri professionisti, e per le riunioni periodiche dello staff, essa era utilizzata anche da professionisti per visite, come dal medico dello sport, dal cardiologo, da ginecologo. La ricorrente ha sempre utilizzato la stanza a destra. Per un periodo la stanza a destra era quella dove visitavo io, ma in ogni caso all'occorrenza, se la stanza servava ad altri professionisti o per svolgere una riunione, io mi spostavo in altre stanze. Quando io non ero presente la stanza a destra era adibita ad altro, secondo le necessità. ADR Era il SI. IN e lui solo che autorizzava ferie e permessi”.
La teste cui la ricorrente ha “insegnato il sistema di lavoro”, ha precisato come la Testimone_2 stessa si occupasse “anche di altre attività come le fatture ai fornitori, i pagamenti, e le scadenze, aspetti propri dell'attività amministrativa”. Ha dato risposta affermativa alla domanda supra trascritta quale quesito 4).
Ha riferito di aver svolto con il IN il colloquio inerente la propria assunzione, e che nel periodo in cui lei ha lavorato per la resistente “i colloqui con i medici venivano tenuti dal SI. IN. Nulla so per quanto riguarda i contratti”.
Alla domanda sub 15 (v. supra) ha così risposto: “Confermo per quanto riguarda l'organizzazione dei corsi con i professionisti;
per quanto riguarda l'aspetto economico nulla so. Per quanto riguarda il pagamento degli utenti per i corsi conoscevo le tariffe. Quando partiva un corso veniva stilavo un volantino con tutte le informazioni, questo volantino mi veniva passato dalla SI.ra , dopo che Pt_2 era stato visto da IN. Riguardo al costo delle rette e a come venissero stabilite nulla so”.
Ha aggiunto che “le ferie e i permessi erano autorizzati da IN, ma io e la ricorrente ci accordavamo per non lasciare il front office scoperto. Nell'ultimo periodo in cui ho lavorato per la resistente mi è stato detto da IN di rivolgermi a per contrattare ferie e Parte_5 permessi”.
La teste sentita sulla domanda 4), ha risposto di non sapere riguardo alla Persona_4 registrazione di compensi ai professionisti, alle registrazioni fiscali degli acquisti e alla ricerca dei fornitori con compilazione del relativo partitario, ma di confermare riguardo alla gestione delle scadenze dei pagamenti.
Non ha fornito indicazioni utili riguardo all'attività di reclutamento e selezione del personale, precisando di aver svolto con il IN il proprio colloquio di lavoro.
Ha riferito che nel periodo in cui aveva lavorato per la resistente era “stato organizzato solo un corso di yoga”, e che l'istruttrice di yoga aveva svolto il colloquio con il SI. IN.
Il teste , fisioterapista, ha precisato che “la ricorrente svolgeva attività presso il front Persona_10 office come altri impiegati, alcuni ruoli rispetto agli altri impiegati coincidevano, altri no. In più
- 11 - Tribunale di Treviso
occasione è successo che se per esempio avevo bisogno di assentarmi per ferie il SI. IN mi dicesse di rivolgermi alla SI.ra . Al momento in cui mi rivolgevo alla SI.ra , Pt_2 Pt_2 essendo io libero professionista, le ferie mi venivano date senza che fosse necessario un accordo. Per quanto riguarda i miei appuntamenti, essi venivano presi dalla segretaria presente al momento, che fosse la ricorrente o un'altra segretaria. Al termine della seduta di trattamento era la segretaria in quel momento presente che registrava il trattamento eseguito, che fosse la ricorrente o un'altra segretaria. Gli appuntamenti venivano presi dalla segretaria presente in quel momento. È capitato che in qualche occasione chiedessi il pagamento in anticipo del mio lavoro, in questo caso il SI.
IN mi diceva di rivolgermi alla SI.ra . Era la ricorrente che mi riferiva se il Pt_2 pagamento poteva essermi anticipato e quando”.
Non ha fornito risposte utili in ordine alle mansioni della ricorrente relative alla registrazione dei compensi corrisposti ai professionisti, alla registrazione fiscale degli acquisti, alla ricerca di fornitori e alla compilazione del partitario. Ha dichiarato di non sapere alcunché “riguardo alle procedure per reclutamento e selezione del personale. Ricordo che vi era in segreteria una lista di candidati con il curriculum ma non so chi si occupasse delle collaborazioni/assunzioni. Per quanto mi riguarda ero stato io a presentarmi e all'epoca non avevo mai parlato con la ricorrente per l'inizio della collaborazione, io avevo effettuato il colloquio con e IN”. Parte_1
La testimone (consulente aziendale in ambito sanitario), ha affermato che l'odierna Persona_5 ricorrente, che “per me era la referente, era colei che mi inviava i documenti richiesti. Per un periodo fu una certa della segreteria che mi inviò i documenti necessari per caricare online la pratica Per_2 per il cambiamento del direttore sanitario o altre integrazioni che abbiamo eseguito. Nel 2018 come detto ho cominciato a collaborare con la società resistente, da quel momento per la segreteria ho parlato con , una certa e con la ricorrente”. Ha aggiunto che in occasione del primo Per_2 Per_4 incontro presso la resistente la SI.ra le fece vedere l'ambulatorio e le presentò la SI.ra Parte_1
Pt_2
Come si è supra visto:
➔ al 3° livello (quello posseduto dalla ricorrente) si ricomprendono «i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguati esperienza…» e chi gode «di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni», le quali richiedono «specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita». Tra le figure professionali di ambito lato sensu amministrativo, ritroviamo l'impiegato amministrativo che, in condizioni di autonomia operativa e di adeguata determinante iniziativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni e applicando procedure operative complesse relative al sistema contabile e/o amministrativo, è incaricato di svolgere congiuntamente una serie di compiti;
- 12 - Tribunale di Treviso
➔ al 2° livello (quello rivendicato), appartengono pur sempre i lavoratori di concetto ma «che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo».
Gli elementi discretivi tra i due livelli, a favore del 2°, sono l'operare con effettiva autonomia, ovvero il sovrintendere ad un reparto o svolgere funzioni ispettive od anche di coordinamento e controllo di altri.
Premesso che l'onere della prova è in capo a chi agisce, nel caso di specie il fatto che la ricorrente occupasse una stanza a parte rispetto alle altre segretarie, attendesse alle attività elencate nel capitolo di prova 4 e attendesse a tutta una serie di compiti organizzativi con un certo margine di autonomia, non comprova in automatico la superiore professionalità che lei dice di aver disimpegnato.
A ben vedere, le decisioni spettavano pur sempre al IN ed era nell'ambito delle direttive di quest'ultimo che ella dispiegava l'autonomia di cui era investita nell'organizzazione dei corsi e nelle attività per la concretizzazione delle quali poteva direttamente rapportarsi agli operatori sanitari.
Anche l'attività generica di segreteria non evidenzia funzioni di coordinamento e controllo o di gestione di tutto questo settore: i testi riferiscono sì che la ricorrente era collocata all'Ufficio
Segreteria in una stanza a parte, ma pur parlando dei compiti di ammaestramento non accennano a compiti direzionali o di coordinamento e controllo. La ricorrente, piú che addetta alla direzione di segreteria, era assegnata a svolgere funzioni vicarie o di coadiutrice del IN e della CP_7
(con autonomia decisionale nell'ambito di quanto dagli stessi stabilito).
In definitiva, nella delicatezza ed importanza dei compiti disimpegnati, quel che emerge è un'attività che, complessivamente, rientra in quella amministrativo-operativa di concetto che, come abbiamo visto, è comunque tipica del 3° livello;
e se pure non si possa escludere che, talora, la ricorrente possa aver espletato mansioni piú o meno ampie nel contenuto, non si staglia una incombenza professionalmente piú pregiata, tale da caratterizzare la figura della ricorrente.
Per questi motivi
, la domanda va giudicata infondata e da respingere.
°
Per quel che concerne le pretese inerenti l'indennità di preavviso, fondata è la pretesa - non essendo contestato che la SInora sia stata esonerata dalla prestazione lavorativa sin dal 10/09/2022 - Pt_2
a ricevere la retribuzione spettante dal 10/09/2022 al 15/09/2022, oltre all'indennità di preavviso per
45 giorni di calendario, pari a 31 giorni lavorativi e n. 124 ore lavorative.
*
Venendo alla definizione delle spese le stesse si compensano per 1/2 e per la residua metà seguono la soccombenza della resistente.
p.q.m.
definitivamente pronunciando:
- 13 - Tribunale di Treviso
a) accerta e dichiara che la SInora vanta un credito, a titolo di retribuzione e mancato Pt_3 preavviso, pari ad € 538,56 al lordo di ritenute di legge, e per l'effetto condanna la resistente alla rifusione, in favore della medesima, di tale somma oltre interessi e rivalutazione ex lege;
b) respinge ogni diversa pretesa;
c) compensa per ½ le spese di lite e condanna la resistente, in persona del legale rappresentante
pro tempore, alla rifusione, in favore della ricorrente, della residua metà liquidata, limitatamente a tale residua frazione, in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
Treviso, 28.5.'25
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
- 14 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Quale responsabile del servizio di segreteria, aveva funzioni di coordinamento e controllo del personale che operava in azienda, ivi compresi i professionisti che collaboravano con il centro medico;
aveva piena autonomia operativa;
si rapportava esclusivamente con l'Amministratore unico della società; operava in un ufficio che occupava in via esclusiva mentre il front-office era curato dalle altre addette alla segreteria. 3 “lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita, e cioè: (…) 19. contabile/impiegato amministrativo: personale che in condizioni di autonomia operativa e di adeguata determinante iniziativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni e applicando procedure operative complesse relative al sistema contabile e/o amministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza, è incaricato di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti, elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a bilanci preventivi o consuntivi, evidenziare posizioni irregolari e gestire i conseguenti interventi operativi;
”.
II SEZIONE CIVILE – SEZIONE LAVORO
Verbale di udienza
Successivamente, il 28.5.'25, all'ora di rito sono comparsi:
• per parte ricorrente l'avvocato NONIS DONATELLA;
• per parte resistente l'avvocato anche in sostituzione dell'avv FURLAN CP_1
FRANCESCO e G. Mirabile
L'avvocato NONIS DONATELLA conclude come da ricorso introduttivo e nota conclusiva. Contesta in toto quanto ex adverso affermato nelle proprie note. Evidenzia anzitutto che la richiesta di inquadramento superiore decorre da gennaio 2017. La teste che con maggior puntualità ha ricostruito i compiti della ricorrente è la SInora Molti altri testi non hanno potuto dare un grande CP_2 apporto alla istruttoria. Quanto alla attendibilità della nulla depone per questa tesi. A CP_2 differenza della SInora che illo tempore era stata amministratrice. La ha Parte_1 Parte_1 ammesso che era stata proprio lei peraltro a nominare la come preposto. Ne ha ammesso anche Pt_2 la attività di controllo e coordinamento. La stessa partecipò fattivamente alla compilazione della documentazione sanitaria non come mera postina ma dando indicazioni attive.
Era lei che aveva controllo, coordinamento e supervisione. Questo è emerso pacificamente dalle testimonianze, dai documenti prodotti e anche da quelli indicati da controparte. Si rinvia a quanto già detto in ordine al superminimo. In ogni caso la differenza retributiva tra 3° e 2° livello è ben più alta del superminimo. Ritiene anche del tutto infondata la contestazione circa la ammissibilità della CTU che non è esplorativa essendo state prodotte tutte le tabelle retributive dal 2016 e essendo state avanzate domande precise e circostanziate sicchè il thema esplorandum è ben circostanziato.
L'ultimo elemento è quello relativo all'indennità di preavviso, rispetto al quale controparte formula un'eccezione assolutamente generica, mentre la parte ricorrente ha matematicamente dimostrato che le ore erano inferiori. Si è dimostrato che non è stato pagato interamente, sicchè l'eccezione di controparte
è assolutamente generica. Quanto alle spese si osserva – quanto alle spese – che ci si rimette al giudice, nel caso di emissione di sentenza parziale, si potrebbe poi concordare con la controparte. Parte resistente non ha aderito all'invito alla negoziazione che avrebbe evitato la causa se si fosse potuto discutere e chiarire molti aspetti. Si insiste per l'accoglimento delle domande anche con sentenza non definitiva.
L'avvocato evidenzia che qui si insta di differenze retributive. Non c'è prova sul CP_1 superminimo, manca la allegazione della insufficienza del superminimo rispetto alla richiesta salariale.
Risulta provato il 3° livello. La discriminante tra 3° e 2° livello è stata dalle funzioni di supervisione e controllo. Che qui erano del IN. Tribunale di Treviso
Si sono alternate tre o quattro segretarie tutte con orario part time.
Se la ricorrente faceva un raccordo amministrativo, questo è sempre del 3° livello. Oltretutto svolgendo un part time di 4 ore non si comprende come potesse coordinare chi faceva più ore di lei.
L'assenza di conteggi (anche in relazione alla insufficienza del superminimo a coprire le differenze retributive richieste) è per tabulas.
Conferma e ribadisce quanto in note autorizzate già sottolineato.
La carica di preposto necessita di incarico scritto che non c'è. La nomina a funzioni sindacali è cosa altra.
La dott.ssa per l'aspetto sanitario e l'RSPP sono consulenti qualificati che hanno curato tutte le Per_1 specifiche pratiche.
L'avvocato Nonis, quanto al fatto del part time, evidenzia che ha detto comunque che Testimone_1 la era costantemente reperibile al telefono e che a lei per qualunque questione si faceva Pt_2 riferimento. Il coordinamento e controllo non SInifica che uno deve essere costantemente presente.
Altrimenti non si potrebbe andare in ferie.
È emerso che la ricorrente organizzava i corsi. I diversi corsi di yoga, pilates etc. : li organizzava lei perché lei aveva in mano tutta l'organizzazione dell'ambulatorio. Il IN era presente molto saltuariamente e la è pressochè ignota ai collaboratori. La era una Parte_1 Parte_1 collaboratrice tutt'al più formale.
La diceva chi e quando pagare, chi prima e chi dopo. Pt_2
L'avv. telegraficamente afferma che la prendeva nota delle richieste ma non CP_1 Pt_2 decideva subito: si confrontava con il IN e riferiva ai terzi poi le risposte di IN. Tutte le segretarie tenevano l'agenda degli appuntamenti e l'organizzazione dei corsi. Per le ferie si chiedeva al
IN.
L'avv. Nonis rispetto a questa funzione del IN invita il Tribunale a esaminare il doc. 25 di controparte: unico documento scritto a mano dalla Da esso emerge come la seconda Pt_2 relazionava compiutamente non solo di ciò che era stato fatto ma anche di ciò che sarebbe stato fatto.
Il Giudice si ritira in camera di conSIlio e, all'esito, dà lettura di sentenza contestualmente motivata che allega a verbale.
IL G.L.
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
- 2 - Tribunale di Treviso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Teresa Cusumano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa di lavoro R.G. nr. 867/2024 promossa da
• Parte_3 con l'avv. NONIS DONATELLA ricorrente contro
• CP_3 con l'avv. FURLAN FRANCESCO
resistente
IN PUNTO: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione
Conclusioni delle parti
PARTE RICORRENTE:
Nel merito, a) accertato e dichiarato il diritto della ricorrente all'inquadramento al 2° livello della declaratoria professionale stabilita dal C.C.N.L. Commercio-Terziario, a far data dal mese di Gennaio
2017, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia, condannarsi la società – in Controparte_3 persona come sopra – a corrispondere le differenze retributive spettantile in conseguenza del superiore livello di inquadramento, nonché l'incidenza delle stesse sul TFR e sulle altre competenze di fine rapporto, sulle mensilità supplementari, ferie e mancati riposi, indennità di mancato preavviso, nonché su ogni altro emolumento contrattualmente e legalmente dovuto, oltre ad interessi legali, previa rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati, il tutto da quantificarsi a mezzo CTU contabile;
b) condannarsi la società convenuta – in persona come sopra – a corrispondere alla ricorrente la somma di €. 538,56.- (al lordo
- 3 - Tribunale di Treviso
delle ritenute di legge) ovvero la diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare in corso di causa o si ritenesse di liquidare di giustizia, a titolo di differenze retributive e indennità sostitutiva del preavviso, oltre ad interessi legali dal dovuto al saldo, previa rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati. In ogni caso, con vittoria di spese di lite e compenso di avvocato, spese generali 15%, IVA e CPA nella misura prevista dalle vigenti leggi. In via istruttoria: si rinvia per relationem al ricorso introduttivo
PARTE RESISTENTE si confida nell'accoglimento delle conclusioni già formulate con memoria di costituzione del
12.02.2024, sia nel merito che in istruttoria.
Con vittoria di spese, anche generali, e compensi professionali.
OGGETTO: DIFFERENZE RETRIBUTIVE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente procedimento nasce come procedimento separato da quello recante rg 1271/23 (definito con sentenza parzialmente definitiva che ha pronunciato la decadenza dalla impugnativa del licenziamento).
Viene qui alla nostra attenzione l'attività asseritamente espletata per la datrice di lavoro dalla ricorrente1, che ha precisato di aver svolto mansioni superiori a quelle di inquadramento. Dopo 1E cioè:
• di aver sviluppato attività di segreteria istituendo delle modalità operative che consentissero di gestire gli appuntamenti dei professionisti, di tracciare i pazienti, di curare la registrazione dei trattamenti forniti, dei compensi corrisposti ai professionisti, le registrazioni fiscali relative agli acquisti, la gestione delle scadenze dei pagamenti, la ricerca di fornitori e la compilazione del relativo partitario;
• di aver avuto la delega per operare sui conti bancari aziendali, per curare la selezione e il reclutamento del personale da assumere (citando, quali apprendiste ex se formate in qualità di tutor:
[...]
, assunta l'08/04/2019, , assunta il 02/05/2022); Per_2 Persona_3 Persona_4
• di essere divenuta, dal mese di gennaio 2017, la responsabile del servizio di segreteria, gestendo in piena autonomia i rapporti con gli utenti, con i professionisti e con i fornitori: Amministratore Unico, SInor presente in azienda circa quattro volte al mese, amministratrice delegata, la Controparte_4 dott.ssa (fisioterapista) del tutto digiuna di questioni contabili e di Controparte_5 organizzazione, si limitava a sottoscrivere gli atti che richiedevano la firma dell'amministratore e che venivano predisposti dalla SInora Pt_2
• di essersi occupata della ricerca e selezione dei professionisti che operavano all'interno del Poliambulatorio e dell'Ambulatorio di Medicina fisica e di Riabilitazione, redigendo i contratti di collaborazione, che previamente concordava con i medici interessati, e che poi venivano sottoscritti dal legale rappresentante della società (docc. 003 – 004 – 005 – 006 – 007 – 008);
• di essere indicata quale referente dell'Agenzia di marketing e comunicazione che ha Controparte_6 realizzato il sito aziendale e la pagina aziendale sui social media: ha predisposto i testi illustrativi da inserire, ha concordato la veste grafica e ne ha curato l'aggiornamento (docc. 009 – 010 – 011);
• di essersi occupata di tutti gli adempimenti richiesti per ottenere l'autorizzazione sanitaria redigendo, inoltre, i verbali delle visite ispettive alle quali partecipava personalmente e che poi venivano sottoscritti dalla socia , anche se non era presente;
Controparte_7
- 4 - Tribunale di Treviso
l'assunzione al 5° livello e la progressiva riconduzione prima al 4° S e poi al 3°, ha osservato che per la complessità e il contenuto professionale delle mansioni progressivamente assegnatele2 si sarebbe imposto un inquadramento al 2° livello (“i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo…”), perché il terzo livello viene attribuito ai lavoratori che svolgano prevalentemente (non esclusivamente) mansioni di concetto ai quali non sono, però, attribuite funzioni di coordinamento e controllo.
Conseguentemente ha rivendicato il diritto di vedersi corrisposte le differenze retributive maturate dal mese di gennaio 2017 alla data di cessazione del rapporto di lavoro, nonché l'incidenza delle stesse sul TFR ed altre competenze di fine rapporto, 13esima e 14esima mensilità, ferie e mancati riposi, indennità di mancato preavviso ed indennità risarcitoria per il licenziamento illegittimo e tutti gli altri emolumenti contrattualmente e legalmente dovuti, da quantificarsi a mezzo di CTU contabile che si chiede venga disposta dal Giudice.
Quanto all'indennità di preavviso, ha osservato che il preavviso doveva decorrere dal 16/09/2022, ma poiché la SInora è stata esonerata dalla prestazione lavorativa sin dal 10/09/2022, ella ha Pt_2 diritto di ricevere la retribuzione spettantele dal 10/09/2022 al 15/09/2022, oltre all'indennità di preavviso per 45 giorni di calendario pari a 31 giorni lavorativi e n. 124 ore lavorative.
Con la busta paga di settembre le è stata corrisposta l'indennità di mancato preavviso commisurata a n. 100 ore, pertanto la SInora vanta un ulteriore credito, a titolo di retribuzione e mancato Pt_3 preavviso, pari ad €. 538,56 (€. 48,96 x 5gg + €.12,24 x 24 ore), al lordo di ritenute di legge.
La resistente ritualmente costituitasi in giudizio, ha allegato come sia sempre stato CP_3
l'amministratore Sig. – e prima di lui la Sig.ra che ha rivestito Controparte_4 Controparte_5 la carica di Presidente del ConSIlio di Amministrazione sino al 13.05.2022 – a essersi occupato dell'organizzazione e della gestione del Poliambulatorio, intrattenendo in via esclusiva i rapporti con tutti i professionisti (medici, fisioterapisti e infermieri, ma anche commercialista, consulente del lavoro,
RSPP, etc.).
Tanto premesso, la resistente ha illustrato:
- che tutte le impiegate del Poliambulatorio/Ambulatorio si occupavano, indistintamente tra loro, di tutte le attività/operatività quotidiane e svolgevano le medesime attività, essendovi piena fungibilità
• che, nominata Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza, svolgeva funzioni di Preposto per il datore di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/08. (docc. 012 – 013) e curava la predisposizione del protocollo di sicurezza COVID-19 che indicava tutti gli adempimenti necessari a norma di legge per garantire la sicurezza nella fornitura dei servizi offerti dal Poliambulatorio e che dovevano essere rispettati da tutto il personale che operava negli ambulatori, dalle addette alla segreteria e dai pazienti.
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di mansioni tra le impiegate, stante la loro presenza alternata e la non occupazione di una postazione di lavoro fissa;
- che la ricorrente era solita occupare una delle n. 2 postazioni di front-office presenti nel
Poliambulatorio, scambiandosi la postazione con le colleghe di lavoro di volta in volta assunte e presenti in servizio;
- che l'unico ufficio adibito ad attività amministrative era utilizzato in via principale dall'Amministratore (IN e, prima, anche la e all'occorrenza anche da fisioterapisti Parte_1 per lo svolgimento di attività che non richiedessero il contatto diretto con la clientela (attività di back- office), solo saltuariamente dalle impiegate;
- che la ricorrente eseguiva le registrazioni delle fatture di acquisto, occupandosi: della gestione di uno scadenzario sulla base dell'analisi dei costi effettuate dal commercialista;
delle attività c.d. di front- office (accoglienza del cliente;
organizzazione delle prenotazioni delle visite;
accoglienza di medici, fisioterapisti e infermieri in ambulatorio;
preparazione degli ambulatori per le visite, ovvero organizzazione logistica degli stessi: ad esempio le impiegate erano tenute a preparare i macchinari destinati ai vari specialisti, quali oculisti, cardiologi, fisioterapisti etc.; attività di c.d. back-office (es. pos e bonifici); dell'emissione delle fatture ai clienti;
su espressa e specifica indicazione dell'amministratore IN, dei pagamenti a favore di medici, fisioterapisti e professionisti vari, ed alla conseguente fatturazione;
della trasmissione di copie dei referti a medici e fisioterapisti;
- che si occupava della formazione delle apprendiste e Persona_3 Persona_2 assumendone il ruolo di Tutor.
Nondimeno, ella non ha mai avuto a propria disposizione un ufficio ad uso esclusivo;
non ha organizzato il servizio di segreteria, servizio già presente nel Poliambulatorio alla data della sua assunzione (04.11.2014); non ha mai eseguito le registrazioni fiscali degli acquisti, trattandosi di attività il cui adempimento era di competenza del commercialista di non si è mai occupata Controparte_3 della selezione e del reclutamento del personale, attività svolte direttamente dagli amministratori, ed in particolare dal SI. ; non ha mai gestito, tanto meno in autonomia, i rapporti con i Controparte_4 professionisti e non si è mai occupata dei loro compensi: le tariffe dei professionisti sono sempre state concordate direttamente dall'Amministratore e, saltuariamente, dal commercialista, i Controparte_4 quali intrattenevano direttamente i rapporti con medici e fisioterapisti;
non ha mai organizzato in autonomia i corsi delle diverse discipline (es. Ginnastica posturale, Yoga, Pilates…) tenuti presso il
Poliambulatorio che erano invece organizzati dall'operatore titolare del corso (insegnante), assistito per le attività operative da una delle impiegate a rotazione;
non ha mai deciso gli importi delle rette di iscrizione dei Professionisti, né stabilito i loro compensi ed orari, fungendo esclusivamente da portavoce dell'amministratore SI. ; non ha mai redatto alcun contratto di collaborazione: i Controparte_4 contratti stipulati da con i medici e fisioterapisti erano stati predisposti da Controparte_3 commercialisti e avvocati incaricati dall'Amministratore (prestava attività di Controparte_4
- 6 - Tribunale di Treviso
compilazione, dei dati anagrafici e non, così come specificatamente indicatile dal commercialista); non
è mai stata nominata quale Preposto;
non si è occupata degli adempimenti richiesti per l'ottenimento dell'autorizzazione sanitaria: la domanda era stata elaborata ed inviata dal commercialista di CP_3
e dal consulente del lavoro dott.ssa su specifico incarico dell'Amministratore
[...] Persona_5
53 (prestava attività di supporto a commercialista, consulente del lavoro e Controparte_4
Professionista specializzato in sicurezza sul posto di lavoro, occupandosi in particolare del recupero della documentazione specificatamente indicatale dai professionisti stessi); non ha predisposto il
Protocollo di sicurezza Covid-19 né i successivi aggiornamenti, attività di cui si è sempre occupata la società per il tramite del dott. (RSPP di Controparte_8 Persona_6
, che assisteva continuativamente non ha mai redatto il DVR in quanto Controparte_3 Controparte_3 si è sempre affidata alla società per la redazione del DVR, per la Controparte_3 CP_9 predisposizione del piano di sicurezza nel posto di lavoro, per la privacy ed ogni attività afferente all'organizzazione e alla sicurezza sul posto di lavoro.
La domanda di differenze salariali va rigettata per difetto delle allegazioni minime, per difetto di quantificazione, ma anche perché la ricorrente non aveva alcuna funzione di coordinamento all'interno del Poliambulatorio e non disponeva di alcuna autonomia decisionale. Anzi la ricorrente, rispetto alle altre impiegate, aveva addirittura un'autonomia (anche operativa) ridotta, stante il rapporto a part-time che ne limitava l'operatività.
Tutte le scelte imprenditoriali e le iniziative organizzative di qualsivoglia natura appartenevano solo all'Amministratore di SI. (e nel periodo in cui è Controparte_3 Controparte_4 Parte_1 stata Presidente del C.d.A.).
Ne risulta corretto l'inquadramento al III LIVELLO CCNL COMMERCIO3.
In ogni caso, in applicazione del PRINCIPIO DEL C.D. ASSORBIMENTO, dagli importi rivendicati dalla ricorrente, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del ricorso avversario in punto differenze retributive, dovrà essere decurtato l'importo relativo al superminimo risultante dai cedolini paga: la ricorrente ha percepito un superminimo pari ad € 95,98 (così ridotto da gennaio 2017, a seguito del riconoscimento del livello maggiore e conseguente assorbimento del superminimo precedentemente riconosciutole).
- 7 - Tribunale di Treviso
Ha concluso infine difendendo la corretta quantificazione dell'indennità sostitutiva del preavviso:
l'indennità è stata in realtà correttamente quantificata e corrisposta unitamente al cedolino paga di settembre 2022.
**
La causa, dopo l'espletamento di prova per testimoni, è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
Il quadro delle prove testimoniali assunte ha consentito di raccogliere gli elementi circostanziali che si vanno a indicare di seguito.
La teste di parte ricorrente dipendente della resistente dal 2017 al 2022 come Persona_2 segretaria addetta al front office, ha riferito come la ricorrente “si occupava dell'amministrazione, non era al front office, tranne in caso di bisogno. (…) è stata la ricorrente a spiegarmi come funzionasse
l'attività di segreteria e tutte le mansioni che poi avrei svolto nel corso del rapporto di lavoro”.
Alla domanda “4) Vero che la ricorrente si occupava della registrazione dei compensi corrisposti ai professionisti, di eseguire tutte le registrazioni fiscali relative agli acquisti, della gestione delle scadenze dei pagamenti, della ricerca di fornitori e della compilazione del relativo partitario?”, ha risposto in senso affermativo, aggiungendo come la ricorrente avesse “la propria postazione in una stanza divisa rispetto al front office”.
Ha riferito che “il mio colloquio di lavoro è stato effettuato con la SI.ra . Ho Parte_4 conosciuto la ricorrente una volta che io sono stata assunta. Quando avevo bisogno di chiarimenti riguardo al lavoro che dovevo svolgere mi rivolgevo alla ricorrente, che era reperibile per questo al telefono anche quando non era fisicamente presente al lavoro. Ad un certo punto il SI. IN disse
a tutti i lavoratori di rivolgersi alla SI.ra per organizzare le ferie e i permessi. La ricorrente Pt_3 era il punto di riferimento anche dei fisioterapisti, e dei medici che si rivolgevano a lei in caso di dubbi riguardo allo svolgimento della giornata lavorativa”.
Ha sottolineato che “nel periodo in cui ho lavorato con la ricorrente confermo che la stessa era la responsabile del servizio di segreteria, gestiva in autonomia il rapporto con gli utenti, con i professionisti e i fornitori”. Ha riferito di un colloquio, rimastole impresso, al quale aveva assistito tra la ricorrente e un medico dello sport (del quale non ricordava il nome): “in questa occasione tra lo specialista e la ricorrente sono stati affrontati tutti i dettagli per iniziare una collaborazione. È capitato in queste occasioni che vedessi la ricorrente scrivere al computer i contratti, inserendo i dati dei medici e gli accordi presi, e in queste occasioni mi spiegava alcune clausole del contratto”.
Alla domanda “15) Vero che la ricorrente aveva l'incarico di organizzare i corsi di diverse discipline che venivano forniti ai clienti dal Poliambulatorio, occupandosi di contattare i diversi professionisti, di concordare i compensi e di fissare la retta di iscrizione in base alla valutazione dei costi, stabilire il numero dei partecipanti ed organizzare gli orari?”, ha risposto nel senso di aver visto la ricorrente effettuare il colloquio con alcuni dei collaboratori (pur non avendo mai direttamente assistito al colloquio stesso), e che era lei che individuava i giorni e gli orari: “Ricordo che quando sono arrivata
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erano già attivi il corso di ginnastica dolce dei ragazzi, gestito dai dott.ssa e , e i Per_7 Per_8 corsi di pilates. Ricordo la ricorrente che parlava con i medici per organizzare i corsi. Si trattava di corsi che si svolgevano da settembre a giugno, il corso di ginnastica dolce era previsto più di una volta alla settimana, altrimenti essi erano una volta alla settimana”.
Dal punto di vista della logistica, ha dato la seguente descrizione: “nell'ambulatorio vi era un atrio, il front office era alla sinistra rispetto alla porta di ingresso, la stanza della ricorrente era inizialmente
a sinistra oltre al bancone della segreteria;
nell'ultimo periodo essa ha occupato una stanza a destra rispetto alla porta di ingresso. La prima stanza non era a uso esclusivo della ricorrente, in quanto conteneva l'archivio e quindi era a disposizione anche nostra e dei fisioterapisti. La seconda stanza invece era ad uso esclusivo della ricorrente. La ricorrente si è spostata nella seconda stanza quando questa non era più utilizzata da , fisioterapista operatrice shatzu. Si trattava di Controparte_5 una stanza abbastanza grande, con una scrivania all'interno, pertanto quando questa stanza è stata occupata dalla ricorrente l'arredamento non è stato modificato, si è provveduto solo a spostare la scrivania. (…). ADR riguardo a ferie e permessi, essi non venivano autorizzati subito dalla ricorrente, ma come detto è stato il SI. IN che ci disse di rivolgerci alla ricorrente per le richieste.
Ricordo che le domande venivano proposte a lei ed era lei che ci forniva la risposta. Era la ricorrente che organizzava i turni del front office, ne discutevamo insieme io, l'altra collega del front office e la ricorrente ed in base a questo venivano stilati i turni. I nostri turni variavano, come detto io lavoravo la mattina e alle volte il pomeriggio;
avevamo dei turni fissi. È capitato che il SI. IN chiamasse chiedendo di una delle lavoratrici del front office che però non era prevista come presente in quella fascia oraria”.
La teste di parte resistente alla domanda “4) Vero che la ricorrente si occupava Controparte_5 della registrazione dei compensi corrisposti ai professionisti, di eseguire tutte le registrazioni fiscali relative agli acquisti, della gestione delle scadenze dei pagamenti, della ricerca di fornitori e della compilazione del relativo partitario?” ha risposto in senso affermativo per quel che concerne la registrazione dei compensi ai professionisti. Per le registrazioni fiscali relative agli acquisti ha risposto che l'odierna ricorrente “si occupava della cosiddetta prima nota, delle registrazioni vere e proprie si occupava lo studio commercialistico. Riguardo alla gestione delle scadenze la ricorrente aveva un libretto in cui si scriveva le scadenze, ma era il SI. IN che diceva alla ricorrente quando pagare e chi pagare. Della ricerca dei fornitori si occupava la ricorrente, e anche i titolari e le altre segretarie. La ricorrente si occupava della compilazione del relativo partitario”.
Ciò premesso, ha escluso che la ricorrente selezionasse il personale: erano infatti la teste stessa e il SI.
IN a svolgere queste attività, sulla base dei curricula che arrivavano i segreteria ( e CP_2 sono state selezionate da IN, la SI.ra non ricordo. effettuava Per_4 Per_3 Pt_2 affiancamento alla SI.re e invece la è stata affiancata dalla ). CP_2 Per_3 Per_4 Per_3
Ha specificato che “il reclutamento dei professionisti veniva effettuato da me per la fisioterapia, mi
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venivano sottoposti dei curriculum ed effettuavo la selezione, la ricorrente alle volte assisteva ai colloqui al fine di gestire l'agenda dei professionisti. Per quanto riguarda medici e altri professionisti era il SI. IN che si occupava dei colloqui. I contratti venivano redatti dallo studio commercialistico, e la SI.ra si occupava di trasmettere i documenti ai professionisti. ADR io Pt_2 Per_1 ho selezionato i fisioterapisti dott. e tale . I fisioterapisti Persona_9 Persona_10 sono variati nel corso degli anni, di media erano tre”.
Ha escluso che alla ricorrente potesse essere riconosciuta la funzione di “responsabile”, precisando essere vero che “gestiva in piena autonomia i pazienti, nel senso che occupandosi del front office gestiva i rapporti con gli stessi, ma in collaborazione con noi fisioterapisti. Infatti, capitava che i pazienti chiedessero di noi fisioterapisti per concordare gli appuntamenti, questo valeva anche per i medici”. Oltre che del front office, ella si occupava “però anche delle scadenze, delle riunioni con noi professionisti o con il SI. IN, essa lavorava con orario part-time per cui al pomeriggio vi erano altre segretarie”.
Alla domanda “12) Vero che la ricorrente si è occupata di tutti gli adempimenti richiesti per ottenere
l'autorizzazione sanitaria redigendo, inoltre, i verbali delle visite ispettive alle quali partecipava personalmente?” ha risposto: “Non è vero, avevamo dei professionisti esterni che compilavano i moduli indicando i vari requisiti per l'autorizzazione sanitaria, la ricorrente era delegata a trasmettere questi documenti e forniva informazioni per la compilazione di questi documenti. I professionisti erano la SI.ra un'agenzia di nome , che si occupava delle Persona_5 CP_9 autorizzazioni sanitarie e strutturali dell'ambulatorio, e che si occupava Persona_6 dell'ambiente e sicurezza”.
Ha confermato di essere stata lei a nominare la ricorrente come Preposto per il datore di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/08, e che la ricorrente era anche Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il protocollo per la sicurezza era stato peraltro “redatto da , che si occupava di Persona_6 ambiente e sicurezza, la ricorrente si limitava a fornire al SI. la documentazione da questi Per_6 richiesta”.
Alla domanda “15) Vero che la ricorrente aveva l'incarico di organizzare i corsi di diverse discipline che venivano forniti ai clienti dal Poliambulatorio, occupandosi di contattare i diversi professionisti, di concordare i compensi e di fissare la retta di iscrizione in base alla valutazione dei costi, stabilire il numero dei partecipanti ed organizzare gli orari?”, ha risposto che la ricorrente organizzava i corsi, predisponendo la brochure di presentazione, che i professionisti venivano contattati dal lei o dalla o dal SI. IN. I compensi venivano peraltro “concordati con il SI. IN, che si CP_7 occupava di fissare la retta, sentita la SI.ra , che aveva l'agenda dell'ambulatorio. Era la Pt_2 ricorrente che gestiva l'occupazione degli spazi dell'ambulatorio per lo svolgimento dei corsi, che fissava il numero di partecipanti e gli orari. Erano i professionisti che indicavano quanti partecipanti potevano avere in base alla loro disciplina, e gli orari in cui erano disponibili”.
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Ha confermato che la ricorrente “aveva a disposizione la stanza”, ma ha aggiunto che “questa, che era
a sinistra del front office, era a uso comune e la ricorrente la usava quando doveva svolgere delle attività che non potevano essere svolte nel front office. Vi era un'altra stanza alla destra, che io ho usato per un periodo, che aveva una scrivania più grande e che veniva usata dalla ricorrente e da altri professionisti, e per le riunioni periodiche dello staff, essa era utilizzata anche da professionisti per visite, come dal medico dello sport, dal cardiologo, da ginecologo. La ricorrente ha sempre utilizzato la stanza a destra. Per un periodo la stanza a destra era quella dove visitavo io, ma in ogni caso all'occorrenza, se la stanza servava ad altri professionisti o per svolgere una riunione, io mi spostavo in altre stanze. Quando io non ero presente la stanza a destra era adibita ad altro, secondo le necessità. ADR Era il SI. IN e lui solo che autorizzava ferie e permessi”.
La teste cui la ricorrente ha “insegnato il sistema di lavoro”, ha precisato come la Testimone_2 stessa si occupasse “anche di altre attività come le fatture ai fornitori, i pagamenti, e le scadenze, aspetti propri dell'attività amministrativa”. Ha dato risposta affermativa alla domanda supra trascritta quale quesito 4).
Ha riferito di aver svolto con il IN il colloquio inerente la propria assunzione, e che nel periodo in cui lei ha lavorato per la resistente “i colloqui con i medici venivano tenuti dal SI. IN. Nulla so per quanto riguarda i contratti”.
Alla domanda sub 15 (v. supra) ha così risposto: “Confermo per quanto riguarda l'organizzazione dei corsi con i professionisti;
per quanto riguarda l'aspetto economico nulla so. Per quanto riguarda il pagamento degli utenti per i corsi conoscevo le tariffe. Quando partiva un corso veniva stilavo un volantino con tutte le informazioni, questo volantino mi veniva passato dalla SI.ra , dopo che Pt_2 era stato visto da IN. Riguardo al costo delle rette e a come venissero stabilite nulla so”.
Ha aggiunto che “le ferie e i permessi erano autorizzati da IN, ma io e la ricorrente ci accordavamo per non lasciare il front office scoperto. Nell'ultimo periodo in cui ho lavorato per la resistente mi è stato detto da IN di rivolgermi a per contrattare ferie e Parte_5 permessi”.
La teste sentita sulla domanda 4), ha risposto di non sapere riguardo alla Persona_4 registrazione di compensi ai professionisti, alle registrazioni fiscali degli acquisti e alla ricerca dei fornitori con compilazione del relativo partitario, ma di confermare riguardo alla gestione delle scadenze dei pagamenti.
Non ha fornito indicazioni utili riguardo all'attività di reclutamento e selezione del personale, precisando di aver svolto con il IN il proprio colloquio di lavoro.
Ha riferito che nel periodo in cui aveva lavorato per la resistente era “stato organizzato solo un corso di yoga”, e che l'istruttrice di yoga aveva svolto il colloquio con il SI. IN.
Il teste , fisioterapista, ha precisato che “la ricorrente svolgeva attività presso il front Persona_10 office come altri impiegati, alcuni ruoli rispetto agli altri impiegati coincidevano, altri no. In più
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occasione è successo che se per esempio avevo bisogno di assentarmi per ferie il SI. IN mi dicesse di rivolgermi alla SI.ra . Al momento in cui mi rivolgevo alla SI.ra , Pt_2 Pt_2 essendo io libero professionista, le ferie mi venivano date senza che fosse necessario un accordo. Per quanto riguarda i miei appuntamenti, essi venivano presi dalla segretaria presente al momento, che fosse la ricorrente o un'altra segretaria. Al termine della seduta di trattamento era la segretaria in quel momento presente che registrava il trattamento eseguito, che fosse la ricorrente o un'altra segretaria. Gli appuntamenti venivano presi dalla segretaria presente in quel momento. È capitato che in qualche occasione chiedessi il pagamento in anticipo del mio lavoro, in questo caso il SI.
IN mi diceva di rivolgermi alla SI.ra . Era la ricorrente che mi riferiva se il Pt_2 pagamento poteva essermi anticipato e quando”.
Non ha fornito risposte utili in ordine alle mansioni della ricorrente relative alla registrazione dei compensi corrisposti ai professionisti, alla registrazione fiscale degli acquisti, alla ricerca di fornitori e alla compilazione del partitario. Ha dichiarato di non sapere alcunché “riguardo alle procedure per reclutamento e selezione del personale. Ricordo che vi era in segreteria una lista di candidati con il curriculum ma non so chi si occupasse delle collaborazioni/assunzioni. Per quanto mi riguarda ero stato io a presentarmi e all'epoca non avevo mai parlato con la ricorrente per l'inizio della collaborazione, io avevo effettuato il colloquio con e IN”. Parte_1
La testimone (consulente aziendale in ambito sanitario), ha affermato che l'odierna Persona_5 ricorrente, che “per me era la referente, era colei che mi inviava i documenti richiesti. Per un periodo fu una certa della segreteria che mi inviò i documenti necessari per caricare online la pratica Per_2 per il cambiamento del direttore sanitario o altre integrazioni che abbiamo eseguito. Nel 2018 come detto ho cominciato a collaborare con la società resistente, da quel momento per la segreteria ho parlato con , una certa e con la ricorrente”. Ha aggiunto che in occasione del primo Per_2 Per_4 incontro presso la resistente la SI.ra le fece vedere l'ambulatorio e le presentò la SI.ra Parte_1
Pt_2
Come si è supra visto:
➔ al 3° livello (quello posseduto dalla ricorrente) si ricomprendono «i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguati esperienza…» e chi gode «di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni», le quali richiedono «specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita». Tra le figure professionali di ambito lato sensu amministrativo, ritroviamo l'impiegato amministrativo che, in condizioni di autonomia operativa e di adeguata determinante iniziativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni e applicando procedure operative complesse relative al sistema contabile e/o amministrativo, è incaricato di svolgere congiuntamente una serie di compiti;
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➔ al 2° livello (quello rivendicato), appartengono pur sempre i lavoratori di concetto ma «che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo».
Gli elementi discretivi tra i due livelli, a favore del 2°, sono l'operare con effettiva autonomia, ovvero il sovrintendere ad un reparto o svolgere funzioni ispettive od anche di coordinamento e controllo di altri.
Premesso che l'onere della prova è in capo a chi agisce, nel caso di specie il fatto che la ricorrente occupasse una stanza a parte rispetto alle altre segretarie, attendesse alle attività elencate nel capitolo di prova 4 e attendesse a tutta una serie di compiti organizzativi con un certo margine di autonomia, non comprova in automatico la superiore professionalità che lei dice di aver disimpegnato.
A ben vedere, le decisioni spettavano pur sempre al IN ed era nell'ambito delle direttive di quest'ultimo che ella dispiegava l'autonomia di cui era investita nell'organizzazione dei corsi e nelle attività per la concretizzazione delle quali poteva direttamente rapportarsi agli operatori sanitari.
Anche l'attività generica di segreteria non evidenzia funzioni di coordinamento e controllo o di gestione di tutto questo settore: i testi riferiscono sì che la ricorrente era collocata all'Ufficio
Segreteria in una stanza a parte, ma pur parlando dei compiti di ammaestramento non accennano a compiti direzionali o di coordinamento e controllo. La ricorrente, piú che addetta alla direzione di segreteria, era assegnata a svolgere funzioni vicarie o di coadiutrice del IN e della CP_7
(con autonomia decisionale nell'ambito di quanto dagli stessi stabilito).
In definitiva, nella delicatezza ed importanza dei compiti disimpegnati, quel che emerge è un'attività che, complessivamente, rientra in quella amministrativo-operativa di concetto che, come abbiamo visto, è comunque tipica del 3° livello;
e se pure non si possa escludere che, talora, la ricorrente possa aver espletato mansioni piú o meno ampie nel contenuto, non si staglia una incombenza professionalmente piú pregiata, tale da caratterizzare la figura della ricorrente.
Per questi motivi
, la domanda va giudicata infondata e da respingere.
°
Per quel che concerne le pretese inerenti l'indennità di preavviso, fondata è la pretesa - non essendo contestato che la SInora sia stata esonerata dalla prestazione lavorativa sin dal 10/09/2022 - Pt_2
a ricevere la retribuzione spettante dal 10/09/2022 al 15/09/2022, oltre all'indennità di preavviso per
45 giorni di calendario, pari a 31 giorni lavorativi e n. 124 ore lavorative.
*
Venendo alla definizione delle spese le stesse si compensano per 1/2 e per la residua metà seguono la soccombenza della resistente.
p.q.m.
definitivamente pronunciando:
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a) accerta e dichiara che la SInora vanta un credito, a titolo di retribuzione e mancato Pt_3 preavviso, pari ad € 538,56 al lordo di ritenute di legge, e per l'effetto condanna la resistente alla rifusione, in favore della medesima, di tale somma oltre interessi e rivalutazione ex lege;
b) respinge ogni diversa pretesa;
c) compensa per ½ le spese di lite e condanna la resistente, in persona del legale rappresentante
pro tempore, alla rifusione, in favore della ricorrente, della residua metà liquidata, limitatamente a tale residua frazione, in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
Treviso, 28.5.'25
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
- 14 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Quale responsabile del servizio di segreteria, aveva funzioni di coordinamento e controllo del personale che operava in azienda, ivi compresi i professionisti che collaboravano con il centro medico;
aveva piena autonomia operativa;
si rapportava esclusivamente con l'Amministratore unico della società; operava in un ufficio che occupava in via esclusiva mentre il front-office era curato dalle altre addette alla segreteria. 3 “lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita, e cioè: (…) 19. contabile/impiegato amministrativo: personale che in condizioni di autonomia operativa e di adeguata determinante iniziativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni e applicando procedure operative complesse relative al sistema contabile e/o amministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza, è incaricato di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti, elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a bilanci preventivi o consuntivi, evidenziare posizioni irregolari e gestire i conseguenti interventi operativi;
”.