TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/06/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Cristiana Satta Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1254/2025 V.G. avente ad oggetto: “divorzio congiunto”
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Avellino alla Parte_1 C.F._1
Via Pasquale Stanislao Mancini n. 59, presso lo studio dell'avv. Domenico Spiniello, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
E
(C.F. , elettivamente domiciliata in Casandrino Parte_2 CodiceFiscale_2
(Na) alla Via Andrea Della Rossa n. 16, presso lo studio dell'avv. Giuseppina Grasso, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, depositato in data 26.3.2025, le parti chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso.
All'udienza cartolare dell'8.5.2025 la causa veniva riservata in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore
(22.06.2023), nell'alveo del procedimento di separazione su ricorso congiunto conclusosi con sentenza nr. 3362/2023, emessa dal Tribunale di Napoli Nord il 17.07.2023, pubblicata il
24.07.2023, con attestazione di passaggio in giudicato in atti, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Il Collegio osserva che va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, posto che come si evince dall'estratto di matrimonio allegato in atti la registrazione è stata effettuata nella parte I, sicché deve ritenersi che trattasi di matrimonio celebrato con rito civile.
Le condizioni di divorzio non risultano contrarie a norme imperative e, pertanto, possono essere poste a fondamento della presente decisione;
delle restanti condizioni il Collegio si limita a prendere atto.
Nulla sulle spese di lite trattandosi di procedimento su istanza congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, lo scioglimento del matrimonio contratto in San Giorgio a Cremano (Na), in data
26.11.1997, tra i coniugi (nato a [...], il [...]) e Parte_1 [...]
(nata a San Giorgio a [...], il [...]) - atto n. 79, parte I, serie A, anno Parte_2
1997;
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Giorgio a Cremano (Na) per gli adempimenti di legge;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 11.6.2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Cristiana Satta Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1254/2025 V.G. avente ad oggetto: “divorzio congiunto”
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Avellino alla Parte_1 C.F._1
Via Pasquale Stanislao Mancini n. 59, presso lo studio dell'avv. Domenico Spiniello, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
E
(C.F. , elettivamente domiciliata in Casandrino Parte_2 CodiceFiscale_2
(Na) alla Via Andrea Della Rossa n. 16, presso lo studio dell'avv. Giuseppina Grasso, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, depositato in data 26.3.2025, le parti chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso.
All'udienza cartolare dell'8.5.2025 la causa veniva riservata in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore
(22.06.2023), nell'alveo del procedimento di separazione su ricorso congiunto conclusosi con sentenza nr. 3362/2023, emessa dal Tribunale di Napoli Nord il 17.07.2023, pubblicata il
24.07.2023, con attestazione di passaggio in giudicato in atti, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Il Collegio osserva che va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, posto che come si evince dall'estratto di matrimonio allegato in atti la registrazione è stata effettuata nella parte I, sicché deve ritenersi che trattasi di matrimonio celebrato con rito civile.
Le condizioni di divorzio non risultano contrarie a norme imperative e, pertanto, possono essere poste a fondamento della presente decisione;
delle restanti condizioni il Collegio si limita a prendere atto.
Nulla sulle spese di lite trattandosi di procedimento su istanza congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, lo scioglimento del matrimonio contratto in San Giorgio a Cremano (Na), in data
26.11.1997, tra i coniugi (nato a [...], il [...]) e Parte_1 [...]
(nata a San Giorgio a [...], il [...]) - atto n. 79, parte I, serie A, anno Parte_2
1997;
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Giorgio a Cremano (Na) per gli adempimenti di legge;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 11.6.2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro