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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 31/10/2025, n. 1322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1322 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 949/2023
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 949 DE Ruolo generale DEl'anno 2023, promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
GI CI per procura in calce all'atto di appello
- APPELLANTE–
CONTRO
C.F. , in persona DE legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea C. Grosso per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- APPELLATA ED APPELLANTE INCIDENTALE -
pagina 1 di 13 NONCHE' CONTRO
(C.F. , rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._2 dall'avv. Luca Costantini per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 217 pubblicata in data 17.04.2023 dal
Tribunale di Ascoli Piceno
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento DE presente appello ed in parziale riforma DEl'impugnata sentenza n. 217/2023 pronunciata dal Tribunale di Ascoli Piceno il 17.04.2023, pubblicata in pari data, non notificata ai fini DEl'impugnazione – R.G. n. 757/2019, disattesa ogni contraria istanza, in via preliminare ed ogni caso: disporre la convocazione DE CTU, Ing. a chiarimenti in ordine Persona_1 alle giuste osservazioni DE CTP di parte attrice, ovvero venga disposta la rinnovazione DEla CTU cinematica anche mediante la nomina di un nuovo CTU;
revocare, in ogni caso, l'ordinanza DE 24.01.2022 e, per l'effetto, ammettere tutte le residue istanze istruttorie articolate dall'attore nei propri scritti difensivi e nella II° memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. DEla stessa parte attrice in primo grado;
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: accertare e dichiarare che il sinistro de quo è avvenuto per fatto e colpa esclusiva DE conducente DEl'autovettura FIAT “600”, targata “DE 536 DG”, di proprietà DEla e condotta dalla Sig. ; CP_2 CP_2
IN VIA SUBORDI accertare e dichiarare che il sinistro de quo accertare e dichiarare che il sinistro de quo si è verificato per colpa concorrente al 20% DE sig. Pt_1 ovvero nella diversa misura percentuale maggiore o minore che sarà ac corso di causa, o che risulterà di giustizia o che il giudice vorrà determinare in via equitativa, comunque inferiore alla misura DE 40%, e di converso accertare e dichiarare che il sinistro de quo è avvenuto per fatto e colpa concorrente al 80% DE conducente DEl'autovettura FIAT “600”, targata “DE 536 DG”, di proprietà pagina 2 di 13 DEla e condotta dalla Sig. e comunque superiore alla misura Controparte_2 DE 60%; per l'effetto, condannare la Sig.ra , e la Controparte_2 [...]
- C.F.-P.I.: Controparte_3
P.IVA_2 persona DE Presidente DE Consiglio di Amministrazione pro-tempore, corrente in Verona (VR), sul Lungadige Cangrande n. 16, in solido tra loro, al pagamento in favore DEl'appellante a titolo di risarcimento dei danni tutti patrimoniali e non patrimoniali diretti ed indiretti, subiti e subendi dall'odierno appellante a causa DEl'occorso meglio specificato in epigrafe e quantificati nella residua somma di € 151.933,73, o in quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia (anche in relazione alla diversa gradazione DEla responsabilità nella verificazione DE sinistro), in una con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data DE sinistro all'effettivo saldo, oltre al danno da incapacità lavorativa generica e/o specifica permanente da determinarsi a mezzo CTU ovvero anche in via equitativa ed in una con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data DE sinistro all'effettivo saldo. IN OGNI CASO: DARE in ogni caso gli appellati al pagamento DEle spese e competenze DE doppio grado di giudizio, con distrazione in favore DE sottoscritto procuratore antistatario.” In via istruttoria (…) “
Per l'appellante incidentale:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis In via principale
• confermare la sentenza DE Tribunale di Ascoli Piceno n. 217/2023, salvi i motivi di appello incidentale non condizionato di cui infra, e, per l'effetto, rigettare tutte le domande di CP_4 nei confronti di e;
[...] Controparte_1 Controparte_2
• in via di appello incidentale non condizionato, riformare la sentenza DE Tribunale di Ascoli Piceno n. 217/2023 nella parte in cui non ha riconosciuto la responsabilità concorrente nell'evento per cui è causa nella misura DE 50% di responsabilità, a carico dei signori CP_4
e , rideterminando le somme dovute a titolo ri
[...] Controparte_2 con riduzione DEla quantificazione DEle stesse in base alla percentuale di responsabilità concorrente e comunque entro il massimale DEla polizza di copertura dei rischi derivanti dalla circolazione DEl'automezzo Fiat 600 targato DE536DG,
In via subordinata
• nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento DE primo e DE secondo motivo di appello DE signor pagina 3 di 13 e di mancato accoglimento DE motivo di appello non condizionato Pt_1 relativo al riconoscimento DEla responsabilità concorrente nell'evento per cui è causa nella misura DE 50% di responsabilità a carico dei signori e CP_4
, accogliersi le istanze istruttorie di cui agli atti DE primo Controparte_2
si riportano. In via istruttoria (…) In ogni caso, rigettarsi tutte le domande, comprese quelle istruttorie, di CP_4
con il favore DEle spese ed onorari DE primo e secondo grado di giudizio. “
[...]
Per l'appellata:
"Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis In via principale confermare la sentenza DE Tribunale di Ascoli Piceno n. 217/2023, salvi i motivi di appello incidentale, formulati dalla difesa DEla non condizionato;
e per l'effetto, rigettare tutte le domande Controparte_5 di nei confronti di;
CP_4 Controparte_2
In ta o nella den a ipotesi di accoglimento DE primo e DE secondo motivo di appello DE signor e di mancato Pt_1 accoglimento DE motivo di appello incidentale for lla Compagnia convenuta, volto al riconoscimento DEla responsabilità concorrente nell'evento per cui è causa nella misura DE 50% di responsabilità a carico dei signori e ,la difesa DEla , ci si associa alle istanze CP_4 Controparte_2 CP_2 istruttorie così come formulate dalla Compagnia convenuta, facendo proprie tutte le sue argomentazioni, da intendersi tutte qui richiamate. In ogni caso manlevare la sigra in forza DE contratto di assicurazione in atti CP_2 da ogni ulteriore richiesta formu all'attore. Con il favore DEle spese. “
FATTI DI CAUSA
si è rivolto al Tribunale di Ascoli Piceno al fine di ottenere il CP_4 risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza DE sinistro occorsogli in data
20.08.2016, quando stava percorrendo la strada provinciale n. 227 a San
ET DE NT alla guida DE ciclomotore targato DM 77162 e veniva violentemente urtato dalla Fiat 600 targata DE 536 DG, condotta dalla proprietaria ed assicurata per la responsabilità civile con la Controparte_2
l'attore ha dedotto che il sinistro sarebbe stato Controparte_3 provocato dalla condotta di guida tenuta dalla , la quale avrebbe CP_2 improvvisamente svoltato a destra verso l'ingresso DEla stazione di servizio, pagina 4 di 13 tagliandogli la strada senza neppure segnalare preventivamente la propria manovra.
Costituendosi dinanzi al primo giudice, la ha Controparte_3 eccepito di avere già versato un congruo risarcimento in favore DE ed Pt_1 un'ulteriore somma in favore DEl' che ha riconosciuto nel caso di specie un CP_6 infortunio in itinere ed una conseguente rendita vitalizia;
ha in ogni caso eccepito che il sinistro debba imputarsi alla concorrente responsabilità DEl'attore, il quale al momento DElo scontro avrebbe sorpassato da destra i veicoli in transito sull'ordinaria corsia di marcia.
Si è altresì costituita la , ribadendo le eccezioni già sollevate dalla propria CP_2 compagnia e chiedendo comunque di essere manlevata da qualsiasi condanna.
All'esito DEl'istruttoria, articolatasi nelle prove orali, in una consulenza cinematica ed in una consulenza medico-legale, con sentenza in data 17.04.2023 il Tribunale di Ascoli Piceno ha ritenuto che il sinistro debba imputarsi per il 60% alla responsabilità DEla e per il 40% alla responsabilità DE ha CP_2 Pt_1 pertanto condannato le parti convenute, in via solidale tra loro, a versare in favore DEl'attore la somma complessivamente pari ad euro 162.239,34, dalla quale dovranno essere detratti gli acconti già versati;
ha infine condannato la compagnia a tenere indenne la da qualsiasi Controparte_3 CP_2 conseguenza derivante dal presente giudizio ed ha condannato entrambe le convenute al pagamento DEle spese di lite in favore DEl'attore (salva la compensazione limitatamente ad un terzo), ponendo a loro carico anche gli oneri conseguenti alla C.T.U..
Il primo giudice ha ritenuto che, in considerazione di quanto emerso dal verbale redatto dagli agenti intervenuti, dalle prove testimoniali e dalla C.T.U. cinematica, la responsabilità per il sinistro debba essere addebitata in misura prevalente alla
, la quale si è improvvisamente immessa nell'area di servizio senza CP_2 segnalare il proprio spostamento di corsia e senza rispettare la segnaletica orizzontale;
ha ritenuto peraltro che il sinistro debba essere addebitato in misura non modesta alla concorrente responsabilità DE il quale non sarebbe Pt_1 stato diretto all'area di servizio, ma avrebbe sorpassato da destra le autovetture pagina 5 di 13 in transito ed in ogni caso non avrebbe tentato ogni manovra possibile per evitare lo scontro.
In ordine al quantum, ha liquidato il danno alla persona riconoscendone la componente morale nella misura massima (tenuto conto DEla rilevanza DEle conseguenze DE sinistro) e riconoscendo un'ulteriore personalizzazione in considerazione DEle attività sportive svolte dal ha poi detratto dalla Pt_1 quota astrattamente riferibile al danno biologico la somma già richiesta dall' CP_6
a titolo di capitalizzazione DEla rendita riconosciuta;
essendo emerso dalla C.T.U. che i postumi conseguenti al sinistro incidono sulla capacità lavorativa specifica DEl'attore nella misura DE 20%, ha altresì liquidato a titolo di danno patrimoniale da mancato guadagno l'ulteriore somma pari ad euro 20.120,01, in considerazione DE reddito annuo attestato dall' e DEla residua vita CP_6 lavorativa DE danneggiato;
ha altresì liquidato il risarcimento spettante per le spese mediche anticipate e l'assistenza nella fase stragiudiziale.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello il , censurando la sentenza Pt_1 nel capo in cui il primo giudice ha ritenuto di dovergli addebitare una responsabilità concorsuale nella determinazione DE sinistro in misura pari al
40%; ha altresì impugnato la pronuncia nel capo in cui sono state detratte dal risarcimento liquidato a titolo di danno biologico le somme già versate dalla compagnia appellata in favore DEl' , nonché nel capo in cui è stato liquidato CP_6 il risarcimento DE danno patrimoniale a titolo di mancato guadagno;
ha poi censurato la decisione DE primo giudice di liquidare il danno facendo riferimento all'età che aveva il danneggiato nel momento in cui i postumi si sono stabilizzati invece che all'epoca DE sinistro, impugnando da ultimo la regolazione DEle spese di lite.
Si è costituita nel presente grado la succeduta alla Controparte_1 [...]
a seguito di fusione per incorporazione, la quale ha contestato la CP_3 fondatezza DE gravame;
la compagnia ha altresì proposto appello incidentale affinché la responsabilità per il sinistro venga attribuita in pari misura al Pt_1 ed alla , tenuto conto DEla presunzione discendente dall'art. 2054 comma II CP_2
c.c..
pagina 6 di 13 Si è poi costituita , chiedendo la conferma DEla sentenza di Controparte_2 primo grado e ribadendo comunque la propria domanda di manleva nei confronti DEla compagnia appellata.
La causa è stata infine trattenuta in decisione in data 10.07.2025 nelle forme previste dall'art. 352 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con i primi due motivi d'appello (che risulta opportuno trattare congiuntamente) censura la sentenza nel capo in cui il primo CP_4 giudice ha ravvisato a suo carico un concorso di colpa in misura pari al 40%;
l'appellante contesta di avere sorpassato da destra la vettura condotta dalla ed imputa a quest'ultima la responsabilità DE sinistro in via esclusiva o CP_2 quantomeno prevalente per una quota superiore all'80%; lamenta quindi che il primo giudice abbia erroneamente valutato le risultanze istruttorie e contesta le conclusioni cui è pervenuta la C.T.U. cinematica, chiedendone la rinnovazione.
Può essere esaminato contestualmente l'unico motivo d'appello incidentale proposto dalla compagnia appellata, secondo cui l'istruttoria svolta non avrebbe consentito di accertare l'esatta dinamica DE sinistro: nel caso di specie dovrebbe pertanto farsi riferimento alla presunzione di pari responsabilità dei conducenti ai sensi DEl'art. 2054 comma II c.c..
Soltanto il secondo motivo DEl'appello principale dev'essere accolto nei limiti di seguito indicati.
Non sussistono infatti i presupposti per fare riferimento alla presunzione discendente dall'art. 2054 comma II c.c., come richiesto nell'appello incidentale proposto dalla tenuto conto che l'ampia Controparte_1
pagina 7 di 13 istruttoria svolta nel giudizio di primo grado ha consentito di ricostruire con ragionevole certezza la dinamica DE sinistro.
Non può essere accolto neppure il primo motivo DEl'appello principale proposto dal secondo cui la responsabilità DE sinistro avrebbe dovuto Pt_1 essere imputata in via esclusiva alla . CP_2
L'appellante contesta a riguardo di avere sorpassato da destra l'odierna appellata e ribadisce che al momento DEl'urto egli si sarebbe già trovato nella corsia d'ingresso alla stazione di servizio: tale deduzione non può tuttavia essere fondata sulle dichiarazioni rese alla Polizia dalla teste la quale Tes_1 ha ipotizzato che il “probabilmente voleva entrare anch'egli nell'area Pt_1 di servizio” (cfr. informazioni rese in data 21.08.2016), trattandosi di una mera ipotesi elaborata dalla teste e poi ribadita al primo giudice (cfr. verbale DEl'udienza tenutasi in data 02.04.2021).
I rilievi eseguiti dalla Polizia Stradale subito dopo il fatto e gli accertamenti poi svolti dal C.T.U. hanno DE resto consentito di accertare con ragionevole certezza il punto d'urto, posto non all'interno DEla corsia d'immissione nell'area di servizio, bensì nell'ordinaria corsia di marcia, ben oltre “la segnaletica tratteggiata” che avrebbe consentito il regolare ingresso nella citata area (cfr. pag. 12 DEla relazione peritale).
A fronte DEle osservazioni mosse dal consulente di parte attrice, il C.T.U. ha altresì chiarito che, ove il ciclomotore al momento DEl'urto si fosse già trovato all'interno DEla corsia d'immissione nella stazione di servizio, non avrebbe terminato la propria corsa a sinistra DE guard rail che DEimita la medesima area o addirittura non sarebbe stato neppure investito dalla vettura condotta dalla (cfr. pag. 27 DEla relazione peritale). CP_2
L'ausiliare DE giudice ha potuto altresì verificare la ragionevole velocità tenuta al momento DEl'urto dal ciclomotore (pari a circa 58 km/h) e dalla vettura
(pari a circa 30 km/h, cfr. pag. 16 DEla relazione peritale): risultano quindi confermate le dichiarazioni sin dall'inizio rese dalla medesima teste Tes_1
(secondo cui lo scooter “aveva una velocità superiore a quella tenuta dalla Fiat
600”, cfr. verbale in data 21.08.2016) e dal teste (il quale stava Tes_2
pagina 8 di 13 percorrendo la medesima strada a poca distanza dalla e ricorda di essere CP_2 stato sorpassato a destra da un ciclomotore, pur non essendo sicuro che fosse quello condotto dal cfr. verbale DEl'udienza tenutasi in data Pt_1
09.07.2021).
In tale complessivo contesto, non sussistono ragioni per rinnovare la C.T.U. né per disattenderne le conclusioni, fondate su approfonditi accertamenti e su elementi di fatto sostanzialmente non contestati dalle parti.
Deve pertanto ritenersi comprovato che, al momento DEl'urto, l'odierno appellante stava transitando nell'ordinaria corsia di marcia tenendo la destra e che, avendo una velocità di marcia superiore a quella tenuta dalla , la CP_2 stava sorpassando.
Nel caso di specie risulta evidente e prevalente la responsabilità DEl'odierna appellata, la quale si è improvvisamente immessa nell'area di servizio quando la segnaletica orizzontale ne vietava ormai l'accesso, senza curarsi dei veicoli che stavano sopraggiungendo e senza azionare l'indicatore di direzione.
Il sinistro deve peraltro ascriversi almeno in parte al , il quale stava Pt_1 sorpassando sulla destra l'auto condotta dalla ed aveva pertanto violato CP_2
l'art. 148 comma III DE codice DEla strada, tenendo in ogni caso una condotta di guida pericolosa per sé e per gli altri conducenti.
In considerazione DEla gravità DEle rispettive condotte, sussistono i presupposti per accogliere parzialmente il secondo motivo DEl'appello e riformare sotto tale profilo la sentenza di primo grado, addebitando la responsabilità DE sinistro alla nella misura pari al 70% ed al CP_2 Pt_1 nella misura pari al 30%.
2. Con il terzo motivo d'appello, il censura poi la sentenza nel capo in cui Pt_1 il primo giudice ha detratto dal risarcimento astrattamente liquidabile a titolo di danno biologico la somma pari ad euro 64.000,00, individuata quale valore capitale DEla rendita erogata dall' per il medesimo fatto;
l'appellante CP_6 eccepisce invece che tale somma sarebbe stata liquidata a titolo di danno patrimoniale e non avrebbe pertanto dovuto essere detratta dal risarcimento pagina 9 di 13 liquidato a titolo di danno biologico, dovendosi tenere conto solo DEle c.d. poste omogenee.
Tale motivo dev'essere rigettato.
Sarebbe stato infatti onere DEl'appellante dimostrare che la rendita riconosciuta dall' sia stata liquidata a titolo di danno patrimoniale e non CP_6 piuttosto, quantomeno in parte, quale indennizzo DE danno biologico subito dall'infortunato ai sensi DEl'art. 13 DE D. Lgs. 38/2000.
Il non ha prodotto alcun riscontro eventualmente valutabile a Pt_1 riguardo;
né possono trarsi maggiori elementi dalla comunicazione DEl' CP_6 in data 24.10.2017 prodotta dalla compagnia odierna appellata (cfr. doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione in primo grado).
Poco rileva se il danneggiato non abbia potuto interloquire nella determinazione di tale somma, non essendo stato mai contestato che l' CP_6 avesse il diritto di agire in rivalsa, né che l'importo concretamente versato costituisse la capitalizzazione DEla rendita riconosciuta in favore DE lavoratore infortunatosi in itinere.
3. Con il quarto motivo d'appello, il censura l'importo liquidato dal primo Pt_1 giudice a titolo di risarcimento DE danno patrimoniale derivante dalla diminuzione DEla capacità lavorativa specifica DE danneggiato.
Il gravame dev'essere disatteso anche sotto tale profilo.
L'appellante non contesta infatti le modalità di calcolo adottate dal Tribunale, bensì il reddito annuo individuato quale parametro iniziale: sarebbe stato peraltro suo onere offrire ogni elemento utile a riguardo.
Il ha invece allegato all'originario atto di citazione soltanto un Pt_1 contratto di collaborazione con una cooperativa per cui avrebbe dovuto prestare attività di portierato sino alla data DE 31.08.2016 per un compenso orario indicato in euro 5,00 (pagg. 383-384 DE fascicolo di primo grado, parte
2); nel corso DE giudizio non è stata poi prodotta alcuna documentazione fiscale, né alcun altro elemento dal quale possano desumersi le ore lavorative prestate e soprattutto il reddito complessivamente fruito.
pagina 10 di 13 In tale carente contesto, il primo giudice ha potuto fare riferimento soltanto al reddito documentato dall' né può essere censurata la scelta di decurtare CP_6
l'importo astrattamente liquidabile in considerazione DEla concreta incidenza dei postumi sulla capacità lavorativa specifica, individuata dal C.T.U. in misura pari al 20% ed in misura poco superiore dallo stesso consulente di parte (cfr. pag. 19 DEl'atto di citazione in primo grado).
4. Con il quinto motivo, poi, il censura la sentenza nel capo in cui il Pt_1 primo giudice ha individuato i parametri di liquidazione DE risarcimento facendo riferimento all'età DE danneggiato nel momento in cui i postumi DEle lesioni si sono stabilizzati;
l'appellante ribadisce invece la necessità di fare riferimento alla sua età al momento DE sinistro.
Anche tale motivo dev'essere rigettato, essendo stato chiarito che, “nella liquidazione DE danno biologico permanente occorre fare riferimento all'età DEla vittima non al momento DE sinistro, ma a quello di cessazione DEl'invalidità temporanea, perché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza”
(leggasi ad esempio Cass. Sez. III, sentenza n. 3121 DE 07.02.2017).
Tenuto conto DEl'accoglimento DE secondo motivo d'appello, peraltro, il risarcimento riconosciuto in favore DE dev'essere comunque Pt_1 rideterminato in considerazione DE minore concorso di colpa addebitato a suo carico: in parziale riforma DEla sentenza gravata, in conclusione, le odierne appellate debbono essere condannate in via solidale tra loro a versare in favore DEl'odierno appellante le maggiori somme pari ad euro 177.240,86 per quanto riguarda il danno alla persona (comprensivo DEl'inabilità temporanea e già detratto dalla posta DE danno biologico quanto versato in favore DEl' e ad euro 17.095,96 per quanto riguarda il danno patrimoniale, CP_6 sempre salva la manleva da parte DEla compagnia appellata e previa detrazione DEle somme già versate.
5. Con il sesto motivo d'appello, da ultimo, il censura la sentenza nel Pt_1 capo in cui il primo giudice ha compensato tra le parti le spese di lite pagina 11 di 13 limitatamente ad un terzo;
secondo l'appellante, invece, non sarebbe ravvisabile alcuna soccombenza a proprio carico.
Tale censura dev'essere condivisa tenuto conto che, anche all'esito complessivo DE giudizio, emerge la prevalente soccombenza DEle parti odierne appellate;
i compensi andranno peraltro liquidati in considerazione DE risarcimento infine liquidato.
6. Sempre in considerazione DEl'esito complessivo DE giudizio, anche le spese DE presente grado debbono essere poste a carico DEle odierne appellate, salva la manleva, secondo gli importi liquidati in dispositivo in considerazione DE valore effettivo DEla causa e DEl'attività processuale svolta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da CP_4 avverso la sentenza n. 217 pubblicata in data 17.04.2023 dal Tribunale di Ascoli
Piceno, cosí dispone:
In parziale accoglimento DEl'appello ed in parziale riforma DEla sentenza gravata,
DA e in via solidale tra loro, a Controparte_2 Controparte_1 versare in favore di le maggiori somme pari ad euro 177.240,86 a CP_4 titolo di risarcimento DE danno alla persona e ad euro 17.095,96 a titolo di risarcimento DE danno patrimoniale.
DA e in via solidale tra loro, al Controparte_2 Controparte_1 pagamento di tutte le spese DE primo grado di giudizio, liquidate in euro
10.000,00 per compenso professionale ed euro 1.773,00 per esborsi, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge, da versare in favore DE difensore avv. GI CI, dichiaratosi antistatario.
CONFERMA nel resto l'appellata sentenza.
pagina 12 di 13 DA e in via solidale tra loro, al Controparte_2 Controparte_1 pagamento DEle spese DE presente grado, liquidate in euro 8.000,00 per compenso professionale ed euro 1.140,00 per esborsi, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge, da versare in favore DE difensore avv. GI CI, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio DE 29 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 949 DE Ruolo generale DEl'anno 2023, promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
GI CI per procura in calce all'atto di appello
- APPELLANTE–
CONTRO
C.F. , in persona DE legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea C. Grosso per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- APPELLATA ED APPELLANTE INCIDENTALE -
pagina 1 di 13 NONCHE' CONTRO
(C.F. , rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._2 dall'avv. Luca Costantini per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 217 pubblicata in data 17.04.2023 dal
Tribunale di Ascoli Piceno
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento DE presente appello ed in parziale riforma DEl'impugnata sentenza n. 217/2023 pronunciata dal Tribunale di Ascoli Piceno il 17.04.2023, pubblicata in pari data, non notificata ai fini DEl'impugnazione – R.G. n. 757/2019, disattesa ogni contraria istanza, in via preliminare ed ogni caso: disporre la convocazione DE CTU, Ing. a chiarimenti in ordine Persona_1 alle giuste osservazioni DE CTP di parte attrice, ovvero venga disposta la rinnovazione DEla CTU cinematica anche mediante la nomina di un nuovo CTU;
revocare, in ogni caso, l'ordinanza DE 24.01.2022 e, per l'effetto, ammettere tutte le residue istanze istruttorie articolate dall'attore nei propri scritti difensivi e nella II° memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. DEla stessa parte attrice in primo grado;
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: accertare e dichiarare che il sinistro de quo è avvenuto per fatto e colpa esclusiva DE conducente DEl'autovettura FIAT “600”, targata “DE 536 DG”, di proprietà DEla e condotta dalla Sig. ; CP_2 CP_2
IN VIA SUBORDI accertare e dichiarare che il sinistro de quo accertare e dichiarare che il sinistro de quo si è verificato per colpa concorrente al 20% DE sig. Pt_1 ovvero nella diversa misura percentuale maggiore o minore che sarà ac corso di causa, o che risulterà di giustizia o che il giudice vorrà determinare in via equitativa, comunque inferiore alla misura DE 40%, e di converso accertare e dichiarare che il sinistro de quo è avvenuto per fatto e colpa concorrente al 80% DE conducente DEl'autovettura FIAT “600”, targata “DE 536 DG”, di proprietà pagina 2 di 13 DEla e condotta dalla Sig. e comunque superiore alla misura Controparte_2 DE 60%; per l'effetto, condannare la Sig.ra , e la Controparte_2 [...]
- C.F.-P.I.: Controparte_3
P.IVA_2 persona DE Presidente DE Consiglio di Amministrazione pro-tempore, corrente in Verona (VR), sul Lungadige Cangrande n. 16, in solido tra loro, al pagamento in favore DEl'appellante a titolo di risarcimento dei danni tutti patrimoniali e non patrimoniali diretti ed indiretti, subiti e subendi dall'odierno appellante a causa DEl'occorso meglio specificato in epigrafe e quantificati nella residua somma di € 151.933,73, o in quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia (anche in relazione alla diversa gradazione DEla responsabilità nella verificazione DE sinistro), in una con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data DE sinistro all'effettivo saldo, oltre al danno da incapacità lavorativa generica e/o specifica permanente da determinarsi a mezzo CTU ovvero anche in via equitativa ed in una con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data DE sinistro all'effettivo saldo. IN OGNI CASO: DARE in ogni caso gli appellati al pagamento DEle spese e competenze DE doppio grado di giudizio, con distrazione in favore DE sottoscritto procuratore antistatario.” In via istruttoria (…) “
Per l'appellante incidentale:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis In via principale
• confermare la sentenza DE Tribunale di Ascoli Piceno n. 217/2023, salvi i motivi di appello incidentale non condizionato di cui infra, e, per l'effetto, rigettare tutte le domande di CP_4 nei confronti di e;
[...] Controparte_1 Controparte_2
• in via di appello incidentale non condizionato, riformare la sentenza DE Tribunale di Ascoli Piceno n. 217/2023 nella parte in cui non ha riconosciuto la responsabilità concorrente nell'evento per cui è causa nella misura DE 50% di responsabilità, a carico dei signori CP_4
e , rideterminando le somme dovute a titolo ri
[...] Controparte_2 con riduzione DEla quantificazione DEle stesse in base alla percentuale di responsabilità concorrente e comunque entro il massimale DEla polizza di copertura dei rischi derivanti dalla circolazione DEl'automezzo Fiat 600 targato DE536DG,
In via subordinata
• nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento DE primo e DE secondo motivo di appello DE signor pagina 3 di 13 e di mancato accoglimento DE motivo di appello non condizionato Pt_1 relativo al riconoscimento DEla responsabilità concorrente nell'evento per cui è causa nella misura DE 50% di responsabilità a carico dei signori e CP_4
, accogliersi le istanze istruttorie di cui agli atti DE primo Controparte_2
si riportano. In via istruttoria (…) In ogni caso, rigettarsi tutte le domande, comprese quelle istruttorie, di CP_4
con il favore DEle spese ed onorari DE primo e secondo grado di giudizio. “
[...]
Per l'appellata:
"Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis In via principale confermare la sentenza DE Tribunale di Ascoli Piceno n. 217/2023, salvi i motivi di appello incidentale, formulati dalla difesa DEla non condizionato;
e per l'effetto, rigettare tutte le domande Controparte_5 di nei confronti di;
CP_4 Controparte_2
In ta o nella den a ipotesi di accoglimento DE primo e DE secondo motivo di appello DE signor e di mancato Pt_1 accoglimento DE motivo di appello incidentale for lla Compagnia convenuta, volto al riconoscimento DEla responsabilità concorrente nell'evento per cui è causa nella misura DE 50% di responsabilità a carico dei signori e ,la difesa DEla , ci si associa alle istanze CP_4 Controparte_2 CP_2 istruttorie così come formulate dalla Compagnia convenuta, facendo proprie tutte le sue argomentazioni, da intendersi tutte qui richiamate. In ogni caso manlevare la sigra in forza DE contratto di assicurazione in atti CP_2 da ogni ulteriore richiesta formu all'attore. Con il favore DEle spese. “
FATTI DI CAUSA
si è rivolto al Tribunale di Ascoli Piceno al fine di ottenere il CP_4 risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza DE sinistro occorsogli in data
20.08.2016, quando stava percorrendo la strada provinciale n. 227 a San
ET DE NT alla guida DE ciclomotore targato DM 77162 e veniva violentemente urtato dalla Fiat 600 targata DE 536 DG, condotta dalla proprietaria ed assicurata per la responsabilità civile con la Controparte_2
l'attore ha dedotto che il sinistro sarebbe stato Controparte_3 provocato dalla condotta di guida tenuta dalla , la quale avrebbe CP_2 improvvisamente svoltato a destra verso l'ingresso DEla stazione di servizio, pagina 4 di 13 tagliandogli la strada senza neppure segnalare preventivamente la propria manovra.
Costituendosi dinanzi al primo giudice, la ha Controparte_3 eccepito di avere già versato un congruo risarcimento in favore DE ed Pt_1 un'ulteriore somma in favore DEl' che ha riconosciuto nel caso di specie un CP_6 infortunio in itinere ed una conseguente rendita vitalizia;
ha in ogni caso eccepito che il sinistro debba imputarsi alla concorrente responsabilità DEl'attore, il quale al momento DElo scontro avrebbe sorpassato da destra i veicoli in transito sull'ordinaria corsia di marcia.
Si è altresì costituita la , ribadendo le eccezioni già sollevate dalla propria CP_2 compagnia e chiedendo comunque di essere manlevata da qualsiasi condanna.
All'esito DEl'istruttoria, articolatasi nelle prove orali, in una consulenza cinematica ed in una consulenza medico-legale, con sentenza in data 17.04.2023 il Tribunale di Ascoli Piceno ha ritenuto che il sinistro debba imputarsi per il 60% alla responsabilità DEla e per il 40% alla responsabilità DE ha CP_2 Pt_1 pertanto condannato le parti convenute, in via solidale tra loro, a versare in favore DEl'attore la somma complessivamente pari ad euro 162.239,34, dalla quale dovranno essere detratti gli acconti già versati;
ha infine condannato la compagnia a tenere indenne la da qualsiasi Controparte_3 CP_2 conseguenza derivante dal presente giudizio ed ha condannato entrambe le convenute al pagamento DEle spese di lite in favore DEl'attore (salva la compensazione limitatamente ad un terzo), ponendo a loro carico anche gli oneri conseguenti alla C.T.U..
Il primo giudice ha ritenuto che, in considerazione di quanto emerso dal verbale redatto dagli agenti intervenuti, dalle prove testimoniali e dalla C.T.U. cinematica, la responsabilità per il sinistro debba essere addebitata in misura prevalente alla
, la quale si è improvvisamente immessa nell'area di servizio senza CP_2 segnalare il proprio spostamento di corsia e senza rispettare la segnaletica orizzontale;
ha ritenuto peraltro che il sinistro debba essere addebitato in misura non modesta alla concorrente responsabilità DE il quale non sarebbe Pt_1 stato diretto all'area di servizio, ma avrebbe sorpassato da destra le autovetture pagina 5 di 13 in transito ed in ogni caso non avrebbe tentato ogni manovra possibile per evitare lo scontro.
In ordine al quantum, ha liquidato il danno alla persona riconoscendone la componente morale nella misura massima (tenuto conto DEla rilevanza DEle conseguenze DE sinistro) e riconoscendo un'ulteriore personalizzazione in considerazione DEle attività sportive svolte dal ha poi detratto dalla Pt_1 quota astrattamente riferibile al danno biologico la somma già richiesta dall' CP_6
a titolo di capitalizzazione DEla rendita riconosciuta;
essendo emerso dalla C.T.U. che i postumi conseguenti al sinistro incidono sulla capacità lavorativa specifica DEl'attore nella misura DE 20%, ha altresì liquidato a titolo di danno patrimoniale da mancato guadagno l'ulteriore somma pari ad euro 20.120,01, in considerazione DE reddito annuo attestato dall' e DEla residua vita CP_6 lavorativa DE danneggiato;
ha altresì liquidato il risarcimento spettante per le spese mediche anticipate e l'assistenza nella fase stragiudiziale.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello il , censurando la sentenza Pt_1 nel capo in cui il primo giudice ha ritenuto di dovergli addebitare una responsabilità concorsuale nella determinazione DE sinistro in misura pari al
40%; ha altresì impugnato la pronuncia nel capo in cui sono state detratte dal risarcimento liquidato a titolo di danno biologico le somme già versate dalla compagnia appellata in favore DEl' , nonché nel capo in cui è stato liquidato CP_6 il risarcimento DE danno patrimoniale a titolo di mancato guadagno;
ha poi censurato la decisione DE primo giudice di liquidare il danno facendo riferimento all'età che aveva il danneggiato nel momento in cui i postumi si sono stabilizzati invece che all'epoca DE sinistro, impugnando da ultimo la regolazione DEle spese di lite.
Si è costituita nel presente grado la succeduta alla Controparte_1 [...]
a seguito di fusione per incorporazione, la quale ha contestato la CP_3 fondatezza DE gravame;
la compagnia ha altresì proposto appello incidentale affinché la responsabilità per il sinistro venga attribuita in pari misura al Pt_1 ed alla , tenuto conto DEla presunzione discendente dall'art. 2054 comma II CP_2
c.c..
pagina 6 di 13 Si è poi costituita , chiedendo la conferma DEla sentenza di Controparte_2 primo grado e ribadendo comunque la propria domanda di manleva nei confronti DEla compagnia appellata.
La causa è stata infine trattenuta in decisione in data 10.07.2025 nelle forme previste dall'art. 352 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con i primi due motivi d'appello (che risulta opportuno trattare congiuntamente) censura la sentenza nel capo in cui il primo CP_4 giudice ha ravvisato a suo carico un concorso di colpa in misura pari al 40%;
l'appellante contesta di avere sorpassato da destra la vettura condotta dalla ed imputa a quest'ultima la responsabilità DE sinistro in via esclusiva o CP_2 quantomeno prevalente per una quota superiore all'80%; lamenta quindi che il primo giudice abbia erroneamente valutato le risultanze istruttorie e contesta le conclusioni cui è pervenuta la C.T.U. cinematica, chiedendone la rinnovazione.
Può essere esaminato contestualmente l'unico motivo d'appello incidentale proposto dalla compagnia appellata, secondo cui l'istruttoria svolta non avrebbe consentito di accertare l'esatta dinamica DE sinistro: nel caso di specie dovrebbe pertanto farsi riferimento alla presunzione di pari responsabilità dei conducenti ai sensi DEl'art. 2054 comma II c.c..
Soltanto il secondo motivo DEl'appello principale dev'essere accolto nei limiti di seguito indicati.
Non sussistono infatti i presupposti per fare riferimento alla presunzione discendente dall'art. 2054 comma II c.c., come richiesto nell'appello incidentale proposto dalla tenuto conto che l'ampia Controparte_1
pagina 7 di 13 istruttoria svolta nel giudizio di primo grado ha consentito di ricostruire con ragionevole certezza la dinamica DE sinistro.
Non può essere accolto neppure il primo motivo DEl'appello principale proposto dal secondo cui la responsabilità DE sinistro avrebbe dovuto Pt_1 essere imputata in via esclusiva alla . CP_2
L'appellante contesta a riguardo di avere sorpassato da destra l'odierna appellata e ribadisce che al momento DEl'urto egli si sarebbe già trovato nella corsia d'ingresso alla stazione di servizio: tale deduzione non può tuttavia essere fondata sulle dichiarazioni rese alla Polizia dalla teste la quale Tes_1 ha ipotizzato che il “probabilmente voleva entrare anch'egli nell'area Pt_1 di servizio” (cfr. informazioni rese in data 21.08.2016), trattandosi di una mera ipotesi elaborata dalla teste e poi ribadita al primo giudice (cfr. verbale DEl'udienza tenutasi in data 02.04.2021).
I rilievi eseguiti dalla Polizia Stradale subito dopo il fatto e gli accertamenti poi svolti dal C.T.U. hanno DE resto consentito di accertare con ragionevole certezza il punto d'urto, posto non all'interno DEla corsia d'immissione nell'area di servizio, bensì nell'ordinaria corsia di marcia, ben oltre “la segnaletica tratteggiata” che avrebbe consentito il regolare ingresso nella citata area (cfr. pag. 12 DEla relazione peritale).
A fronte DEle osservazioni mosse dal consulente di parte attrice, il C.T.U. ha altresì chiarito che, ove il ciclomotore al momento DEl'urto si fosse già trovato all'interno DEla corsia d'immissione nella stazione di servizio, non avrebbe terminato la propria corsa a sinistra DE guard rail che DEimita la medesima area o addirittura non sarebbe stato neppure investito dalla vettura condotta dalla (cfr. pag. 27 DEla relazione peritale). CP_2
L'ausiliare DE giudice ha potuto altresì verificare la ragionevole velocità tenuta al momento DEl'urto dal ciclomotore (pari a circa 58 km/h) e dalla vettura
(pari a circa 30 km/h, cfr. pag. 16 DEla relazione peritale): risultano quindi confermate le dichiarazioni sin dall'inizio rese dalla medesima teste Tes_1
(secondo cui lo scooter “aveva una velocità superiore a quella tenuta dalla Fiat
600”, cfr. verbale in data 21.08.2016) e dal teste (il quale stava Tes_2
pagina 8 di 13 percorrendo la medesima strada a poca distanza dalla e ricorda di essere CP_2 stato sorpassato a destra da un ciclomotore, pur non essendo sicuro che fosse quello condotto dal cfr. verbale DEl'udienza tenutasi in data Pt_1
09.07.2021).
In tale complessivo contesto, non sussistono ragioni per rinnovare la C.T.U. né per disattenderne le conclusioni, fondate su approfonditi accertamenti e su elementi di fatto sostanzialmente non contestati dalle parti.
Deve pertanto ritenersi comprovato che, al momento DEl'urto, l'odierno appellante stava transitando nell'ordinaria corsia di marcia tenendo la destra e che, avendo una velocità di marcia superiore a quella tenuta dalla , la CP_2 stava sorpassando.
Nel caso di specie risulta evidente e prevalente la responsabilità DEl'odierna appellata, la quale si è improvvisamente immessa nell'area di servizio quando la segnaletica orizzontale ne vietava ormai l'accesso, senza curarsi dei veicoli che stavano sopraggiungendo e senza azionare l'indicatore di direzione.
Il sinistro deve peraltro ascriversi almeno in parte al , il quale stava Pt_1 sorpassando sulla destra l'auto condotta dalla ed aveva pertanto violato CP_2
l'art. 148 comma III DE codice DEla strada, tenendo in ogni caso una condotta di guida pericolosa per sé e per gli altri conducenti.
In considerazione DEla gravità DEle rispettive condotte, sussistono i presupposti per accogliere parzialmente il secondo motivo DEl'appello e riformare sotto tale profilo la sentenza di primo grado, addebitando la responsabilità DE sinistro alla nella misura pari al 70% ed al CP_2 Pt_1 nella misura pari al 30%.
2. Con il terzo motivo d'appello, il censura poi la sentenza nel capo in cui Pt_1 il primo giudice ha detratto dal risarcimento astrattamente liquidabile a titolo di danno biologico la somma pari ad euro 64.000,00, individuata quale valore capitale DEla rendita erogata dall' per il medesimo fatto;
l'appellante CP_6 eccepisce invece che tale somma sarebbe stata liquidata a titolo di danno patrimoniale e non avrebbe pertanto dovuto essere detratta dal risarcimento pagina 9 di 13 liquidato a titolo di danno biologico, dovendosi tenere conto solo DEle c.d. poste omogenee.
Tale motivo dev'essere rigettato.
Sarebbe stato infatti onere DEl'appellante dimostrare che la rendita riconosciuta dall' sia stata liquidata a titolo di danno patrimoniale e non CP_6 piuttosto, quantomeno in parte, quale indennizzo DE danno biologico subito dall'infortunato ai sensi DEl'art. 13 DE D. Lgs. 38/2000.
Il non ha prodotto alcun riscontro eventualmente valutabile a Pt_1 riguardo;
né possono trarsi maggiori elementi dalla comunicazione DEl' CP_6 in data 24.10.2017 prodotta dalla compagnia odierna appellata (cfr. doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione in primo grado).
Poco rileva se il danneggiato non abbia potuto interloquire nella determinazione di tale somma, non essendo stato mai contestato che l' CP_6 avesse il diritto di agire in rivalsa, né che l'importo concretamente versato costituisse la capitalizzazione DEla rendita riconosciuta in favore DE lavoratore infortunatosi in itinere.
3. Con il quarto motivo d'appello, il censura l'importo liquidato dal primo Pt_1 giudice a titolo di risarcimento DE danno patrimoniale derivante dalla diminuzione DEla capacità lavorativa specifica DE danneggiato.
Il gravame dev'essere disatteso anche sotto tale profilo.
L'appellante non contesta infatti le modalità di calcolo adottate dal Tribunale, bensì il reddito annuo individuato quale parametro iniziale: sarebbe stato peraltro suo onere offrire ogni elemento utile a riguardo.
Il ha invece allegato all'originario atto di citazione soltanto un Pt_1 contratto di collaborazione con una cooperativa per cui avrebbe dovuto prestare attività di portierato sino alla data DE 31.08.2016 per un compenso orario indicato in euro 5,00 (pagg. 383-384 DE fascicolo di primo grado, parte
2); nel corso DE giudizio non è stata poi prodotta alcuna documentazione fiscale, né alcun altro elemento dal quale possano desumersi le ore lavorative prestate e soprattutto il reddito complessivamente fruito.
pagina 10 di 13 In tale carente contesto, il primo giudice ha potuto fare riferimento soltanto al reddito documentato dall' né può essere censurata la scelta di decurtare CP_6
l'importo astrattamente liquidabile in considerazione DEla concreta incidenza dei postumi sulla capacità lavorativa specifica, individuata dal C.T.U. in misura pari al 20% ed in misura poco superiore dallo stesso consulente di parte (cfr. pag. 19 DEl'atto di citazione in primo grado).
4. Con il quinto motivo, poi, il censura la sentenza nel capo in cui il Pt_1 primo giudice ha individuato i parametri di liquidazione DE risarcimento facendo riferimento all'età DE danneggiato nel momento in cui i postumi DEle lesioni si sono stabilizzati;
l'appellante ribadisce invece la necessità di fare riferimento alla sua età al momento DE sinistro.
Anche tale motivo dev'essere rigettato, essendo stato chiarito che, “nella liquidazione DE danno biologico permanente occorre fare riferimento all'età DEla vittima non al momento DE sinistro, ma a quello di cessazione DEl'invalidità temporanea, perché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza”
(leggasi ad esempio Cass. Sez. III, sentenza n. 3121 DE 07.02.2017).
Tenuto conto DEl'accoglimento DE secondo motivo d'appello, peraltro, il risarcimento riconosciuto in favore DE dev'essere comunque Pt_1 rideterminato in considerazione DE minore concorso di colpa addebitato a suo carico: in parziale riforma DEla sentenza gravata, in conclusione, le odierne appellate debbono essere condannate in via solidale tra loro a versare in favore DEl'odierno appellante le maggiori somme pari ad euro 177.240,86 per quanto riguarda il danno alla persona (comprensivo DEl'inabilità temporanea e già detratto dalla posta DE danno biologico quanto versato in favore DEl' e ad euro 17.095,96 per quanto riguarda il danno patrimoniale, CP_6 sempre salva la manleva da parte DEla compagnia appellata e previa detrazione DEle somme già versate.
5. Con il sesto motivo d'appello, da ultimo, il censura la sentenza nel Pt_1 capo in cui il primo giudice ha compensato tra le parti le spese di lite pagina 11 di 13 limitatamente ad un terzo;
secondo l'appellante, invece, non sarebbe ravvisabile alcuna soccombenza a proprio carico.
Tale censura dev'essere condivisa tenuto conto che, anche all'esito complessivo DE giudizio, emerge la prevalente soccombenza DEle parti odierne appellate;
i compensi andranno peraltro liquidati in considerazione DE risarcimento infine liquidato.
6. Sempre in considerazione DEl'esito complessivo DE giudizio, anche le spese DE presente grado debbono essere poste a carico DEle odierne appellate, salva la manleva, secondo gli importi liquidati in dispositivo in considerazione DE valore effettivo DEla causa e DEl'attività processuale svolta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da CP_4 avverso la sentenza n. 217 pubblicata in data 17.04.2023 dal Tribunale di Ascoli
Piceno, cosí dispone:
In parziale accoglimento DEl'appello ed in parziale riforma DEla sentenza gravata,
DA e in via solidale tra loro, a Controparte_2 Controparte_1 versare in favore di le maggiori somme pari ad euro 177.240,86 a CP_4 titolo di risarcimento DE danno alla persona e ad euro 17.095,96 a titolo di risarcimento DE danno patrimoniale.
DA e in via solidale tra loro, al Controparte_2 Controparte_1 pagamento di tutte le spese DE primo grado di giudizio, liquidate in euro
10.000,00 per compenso professionale ed euro 1.773,00 per esborsi, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge, da versare in favore DE difensore avv. GI CI, dichiaratosi antistatario.
CONFERMA nel resto l'appellata sentenza.
pagina 12 di 13 DA e in via solidale tra loro, al Controparte_2 Controparte_1 pagamento DEle spese DE presente grado, liquidate in euro 8.000,00 per compenso professionale ed euro 1.140,00 per esborsi, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge, da versare in favore DE difensore avv. GI CI, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio DE 29 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
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