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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/03/2025, n. 1467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1467 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 11197/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione monocratica nella persona del giudice Vincenzo Ciliberti ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al numero 11197 del ruolo generale dell'anno 2024 su ricorso presentato da:
(c.f. ) con l'avv. Tacchi Venturi, Parte_1 C.F._1
ricorrente contro
, con l'avvocatura dello Stato Controparte_1
di Venezia, resistente avente ad oggetto: impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno trattenuta in decisione con provvedimento ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. dd.
25.1.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente, come da note dd. 20.1.2025: accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente a vedersi rilasciato dalla Questura di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro CP_1
subordinato, in presenza dei requisiti di legge;
con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite a carico della controparte convenuta;
Per l'amministrazione resistente, come da comparsa di costituzione e risposta: rigettare il ricorso siccome inammissibile per difetto di giurisdizione e/o infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti;
ompensi e spese di causa integralmente rifusi o, in subordine, compensati per i motivi esposti.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 6.6.2024 il ricorrente ha adito il Tribunale impugnando il provvedimento dd.
10.4.2024 del Questore di Verona, notificato il 7.5.2024 n.
A12/2024/Imm/2^Sez/VD/055982411757 con cui è stata dichiarata irricevibile la domanda di conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Espone quanto segue. Egli è titolare di permesso di soggiorno per cure mediche rilasciato ai sensi dell'art. 32, co. 3.1, d.lgs. 25/2008, con scadenza il 7.11.2023. il 21.10.2023 ha richiesto la conversione del titolo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La domanda è stata rigettata dal Questore di Verona sulla base della disciplina intertemporale contenuta nell'art. 7, co. 2, d.l. 20/2023, che avrebbe reso applicabile alla fattispecie oggetto di giudizio il divieto di conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso di soggiorno per lavoro introdotto proprio con il decreto-legge indicato. Il ricorrente lamenta la mancata comunicazione del preavviso di rigetto;
l'erronea applicazione della disciplina intertemporale prevista dall'art. 7 d.l. 20/2023 e la violazione dell'obbligo di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 2 l. 241/1990. Ha chiesto: in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato con ordine all'amministrazione convenuta del rilascio di un titolo di soggiorno temporaneo;
in via principale, l'accertamento del diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;
in subordine, l'accertamento del diritto del ricorrente alla definizione del procedimento amministrativo;
con vittoria delle spese di lite.
Con decreto dd. 20.6.2024 il Tribunale ha sottoposto al ricorrente la questione relativa alla giurisdizione del giudice adito.
Con successive note dd. 13.9.2024 il ricorrente ha allegato l'avvenuta discriminazione del ricorrente ad opera della condotta dell'amministrazione convenuta, in riferimento alla quale sussiste la giurisdizione del giudice adito.
Con successiva memoria dd.
2.12.2024 il ricorrente ha specificato che la giurisdizione del
Tribunale adito sussiste in ragione dell'art. 3 d.l. 13/2017 nella parte in cui stabilisce la competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea per connessione rispetto alle ipotesi tassative indicate dalla disposizione. Nel caso di specie sussisterebbe connessione con il diritto del ricorrente al permesso di soggiorno per protezione speciale (pag. 2).
Si è costituita in giudizio l'amministrazione resistente che ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice ordinario e ha rappresentato che il provvedimento oggetto di giudizio è stato impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale per il
2 Veneto;
ha chiesto infine la revoca dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello
Stato, ove richiesta.
Con note di replica autorizzate il ricorrente ha specificato di aver impugnato il provvedimento oggetto di giudizio davanti al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto con ricorso del
23.7.2024 e che il giudizio originatosi si è concluso con provvedimento di rigetto, impugnato davanti al Consiglio di Stato. Ha infine specificato che il presente giudizio prosegue per l'accertamento della discriminazione patita dal ricorrente.
*
2. Come da conclusioni da ultimo precisate, il ricorrente chiede l'accertamento del diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
*
2.1. Il ricorrente ha originariamente impugnato il provvedimento che ha – in sostanza – negato la conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Con riferimento a questa domanda va dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale adito.
Ai sensi dell'art. 6, co. 10, d.lgs. 286/1998 i giudizi relativi ai provvedimenti aventi ad oggetto la conversione di vari titoli di soggiorno in permesso di soggiorno per lavoro sono rimessi alla cognizione del Tribunale amministrativo regionale competente.
Fra i provvedimenti in questione vi è anche quello che pronuncia sulla conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso di lavoro (art. 6, co. 1, lett. h-bis), d.lgs.
286/1998).
Rilevato il difetto di giurisdizione, è assorbito l'esame del merito della questione, relativo in definitiva alla determinazione della disciplina applicabile a seguito dell'entrata in vigore del d.l. 20/2023.
Restano altrettanto assorbite le questioni relative alla legittimità del provvedimento impugnato, relative all'omissione del preavviso di rigetto e alla violazione dell'obbligo di conclusione espressa del procedimento amministrativo.
*
2.2. Nel corso del giudizio, successivamente al deposito del ricorso, il ricorrente ha introdotto a sostegno della sua domanda una allegazione di condotta discriminatoria imputabile alla amministrazione resistente.
Il ricorrente assume cioè che la mancata conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso per lavoro subordinato ad opera del Questore di Verona determinerebbe la discriminazione del ricorrente rispetto ai titolari di permesso di soggiorno per protezione
3 speciale rilasciato in epoca anteriore all'entrata in vigore del d.l. 20/2023, i quali ai sensi dell'art. 7, co. 2, d.l. 20/2023 possono richiedere la conversione del permesso di soggiorno in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Sotto questo profilo la domanda è infondata.
Sussiste discriminazione, diretta o indiretta, dello straniero nel caso in cui vi sia un comportamento che comporti distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata su razza, colore, ascendenza, origine nazionale o etnica, convinzioni e pratiche religiose, e che abbia lo scopo di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio in condizioni di parità dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica (art. 43 d.lgs. 286/1998). In particolare la discriminazione sussiste quando per l'origine etnica o la razza una persona viene trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in situazione analoga (discriminazione diretta) ovvero quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone di una determinata razza o origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone (discriminazione indiretta), come stabilito dall'art. 2 d.lgs. 215/2003.
Nel caso di specie non si è verificata alcuna di queste ipotesi.
L'amministrazione convenuta si è limitata infatti ad applicare al caso di specie l'art. 7, co. 2 e
3, d.l. 20/2023, che stabilisce l'efficacia del divieto di conversione del permesso per cure mediche con riguardo alle domande proposte successivamente all'entrata in vigore del decreto- legge e la convertibilità dei soli permessi di soggiorno per protezione speciale rilasciati precedentemente all'entrata in vigore.
La valutazione circa la correttezza di tale interpretazione e del successivo diniego non rientra nell'oggetto del presente giudizio, poiché attiene alla legittimità del provvedimento il cui vaglio, come visto, è rimesso al giudice amministrativo.
Non può invece in questa sede ritenersi discriminatoria la condotta della pubblica amministrazione, che si è limitata a vagliare la domanda di conversione del titolo di soggiorno alla stregua della disciplina normativa attuale.
In definitiva, il ricorrente si duole della mancata estensione ai soggetti titolari del permesso di soggiorno per cure mediche della disciplina intertemporale di favore stabilita dall'art. 7, co. 3,
d.l. 20/2023 per i titolari di permesso di soggiorno per protezione speciale.
Viene dunque in questione non una specifica condotta dell'amministrazione resistente ma un
(preteso) vizio della disciplina intertemporale, generale e astratta, contenuta nella fonte di legge
4 indicata, che pone la questione semmai sul piano della costituzionalità della disposizione applicata e non già del carattere discriminatorio della condotta dell'amministrazione resistente.
*
3. Le spese seguono la soccombenza.
Vanno liquidati i compensi relativi allo scaglione per le cause di valore indeterminato per le sole fasi di studio e introduttiva, in ragione dell'attività difensiva effettivamente svolta dalla parte vittoriosa, secondo i valori tabellari previsti dal d.m. 55/2014, operato il dimezzamento dei compensi in ragione della complessità della questione. I compensi vanno individuati come segue: fase di studio, euro 850,5; fase introduttiva, euro 602.
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale adito con riferimento alla domanda di accertamento del diritto alla conversione del permesso di soggiorno per cure mediche nel permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
2. rigetta la domanda relativa all'accertamento della condotta discriminatoria.
3. pone in capo al ricorrente le spese di lite che liquida in euro 1.452,50 per compensi del difensore, oltre al 15% per spese forfettarie, 4% per contributo alla previdenza forense e IVA se dovute.
Così deciso in Venezia il 14 marzo 2025.
Il giudice
Vincenzo Ciliberti
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione monocratica nella persona del giudice Vincenzo Ciliberti ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al numero 11197 del ruolo generale dell'anno 2024 su ricorso presentato da:
(c.f. ) con l'avv. Tacchi Venturi, Parte_1 C.F._1
ricorrente contro
, con l'avvocatura dello Stato Controparte_1
di Venezia, resistente avente ad oggetto: impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno trattenuta in decisione con provvedimento ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. dd.
25.1.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente, come da note dd. 20.1.2025: accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente a vedersi rilasciato dalla Questura di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro CP_1
subordinato, in presenza dei requisiti di legge;
con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite a carico della controparte convenuta;
Per l'amministrazione resistente, come da comparsa di costituzione e risposta: rigettare il ricorso siccome inammissibile per difetto di giurisdizione e/o infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti;
ompensi e spese di causa integralmente rifusi o, in subordine, compensati per i motivi esposti.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 6.6.2024 il ricorrente ha adito il Tribunale impugnando il provvedimento dd.
10.4.2024 del Questore di Verona, notificato il 7.5.2024 n.
A12/2024/Imm/2^Sez/VD/055982411757 con cui è stata dichiarata irricevibile la domanda di conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Espone quanto segue. Egli è titolare di permesso di soggiorno per cure mediche rilasciato ai sensi dell'art. 32, co. 3.1, d.lgs. 25/2008, con scadenza il 7.11.2023. il 21.10.2023 ha richiesto la conversione del titolo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La domanda è stata rigettata dal Questore di Verona sulla base della disciplina intertemporale contenuta nell'art. 7, co. 2, d.l. 20/2023, che avrebbe reso applicabile alla fattispecie oggetto di giudizio il divieto di conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso di soggiorno per lavoro introdotto proprio con il decreto-legge indicato. Il ricorrente lamenta la mancata comunicazione del preavviso di rigetto;
l'erronea applicazione della disciplina intertemporale prevista dall'art. 7 d.l. 20/2023 e la violazione dell'obbligo di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 2 l. 241/1990. Ha chiesto: in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato con ordine all'amministrazione convenuta del rilascio di un titolo di soggiorno temporaneo;
in via principale, l'accertamento del diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;
in subordine, l'accertamento del diritto del ricorrente alla definizione del procedimento amministrativo;
con vittoria delle spese di lite.
Con decreto dd. 20.6.2024 il Tribunale ha sottoposto al ricorrente la questione relativa alla giurisdizione del giudice adito.
Con successive note dd. 13.9.2024 il ricorrente ha allegato l'avvenuta discriminazione del ricorrente ad opera della condotta dell'amministrazione convenuta, in riferimento alla quale sussiste la giurisdizione del giudice adito.
Con successiva memoria dd.
2.12.2024 il ricorrente ha specificato che la giurisdizione del
Tribunale adito sussiste in ragione dell'art. 3 d.l. 13/2017 nella parte in cui stabilisce la competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea per connessione rispetto alle ipotesi tassative indicate dalla disposizione. Nel caso di specie sussisterebbe connessione con il diritto del ricorrente al permesso di soggiorno per protezione speciale (pag. 2).
Si è costituita in giudizio l'amministrazione resistente che ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice ordinario e ha rappresentato che il provvedimento oggetto di giudizio è stato impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale per il
2 Veneto;
ha chiesto infine la revoca dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello
Stato, ove richiesta.
Con note di replica autorizzate il ricorrente ha specificato di aver impugnato il provvedimento oggetto di giudizio davanti al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto con ricorso del
23.7.2024 e che il giudizio originatosi si è concluso con provvedimento di rigetto, impugnato davanti al Consiglio di Stato. Ha infine specificato che il presente giudizio prosegue per l'accertamento della discriminazione patita dal ricorrente.
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2. Come da conclusioni da ultimo precisate, il ricorrente chiede l'accertamento del diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
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2.1. Il ricorrente ha originariamente impugnato il provvedimento che ha – in sostanza – negato la conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Con riferimento a questa domanda va dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale adito.
Ai sensi dell'art. 6, co. 10, d.lgs. 286/1998 i giudizi relativi ai provvedimenti aventi ad oggetto la conversione di vari titoli di soggiorno in permesso di soggiorno per lavoro sono rimessi alla cognizione del Tribunale amministrativo regionale competente.
Fra i provvedimenti in questione vi è anche quello che pronuncia sulla conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso di lavoro (art. 6, co. 1, lett. h-bis), d.lgs.
286/1998).
Rilevato il difetto di giurisdizione, è assorbito l'esame del merito della questione, relativo in definitiva alla determinazione della disciplina applicabile a seguito dell'entrata in vigore del d.l. 20/2023.
Restano altrettanto assorbite le questioni relative alla legittimità del provvedimento impugnato, relative all'omissione del preavviso di rigetto e alla violazione dell'obbligo di conclusione espressa del procedimento amministrativo.
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2.2. Nel corso del giudizio, successivamente al deposito del ricorso, il ricorrente ha introdotto a sostegno della sua domanda una allegazione di condotta discriminatoria imputabile alla amministrazione resistente.
Il ricorrente assume cioè che la mancata conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso per lavoro subordinato ad opera del Questore di Verona determinerebbe la discriminazione del ricorrente rispetto ai titolari di permesso di soggiorno per protezione
3 speciale rilasciato in epoca anteriore all'entrata in vigore del d.l. 20/2023, i quali ai sensi dell'art. 7, co. 2, d.l. 20/2023 possono richiedere la conversione del permesso di soggiorno in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Sotto questo profilo la domanda è infondata.
Sussiste discriminazione, diretta o indiretta, dello straniero nel caso in cui vi sia un comportamento che comporti distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata su razza, colore, ascendenza, origine nazionale o etnica, convinzioni e pratiche religiose, e che abbia lo scopo di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio in condizioni di parità dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica (art. 43 d.lgs. 286/1998). In particolare la discriminazione sussiste quando per l'origine etnica o la razza una persona viene trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in situazione analoga (discriminazione diretta) ovvero quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone di una determinata razza o origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone (discriminazione indiretta), come stabilito dall'art. 2 d.lgs. 215/2003.
Nel caso di specie non si è verificata alcuna di queste ipotesi.
L'amministrazione convenuta si è limitata infatti ad applicare al caso di specie l'art. 7, co. 2 e
3, d.l. 20/2023, che stabilisce l'efficacia del divieto di conversione del permesso per cure mediche con riguardo alle domande proposte successivamente all'entrata in vigore del decreto- legge e la convertibilità dei soli permessi di soggiorno per protezione speciale rilasciati precedentemente all'entrata in vigore.
La valutazione circa la correttezza di tale interpretazione e del successivo diniego non rientra nell'oggetto del presente giudizio, poiché attiene alla legittimità del provvedimento il cui vaglio, come visto, è rimesso al giudice amministrativo.
Non può invece in questa sede ritenersi discriminatoria la condotta della pubblica amministrazione, che si è limitata a vagliare la domanda di conversione del titolo di soggiorno alla stregua della disciplina normativa attuale.
In definitiva, il ricorrente si duole della mancata estensione ai soggetti titolari del permesso di soggiorno per cure mediche della disciplina intertemporale di favore stabilita dall'art. 7, co. 3,
d.l. 20/2023 per i titolari di permesso di soggiorno per protezione speciale.
Viene dunque in questione non una specifica condotta dell'amministrazione resistente ma un
(preteso) vizio della disciplina intertemporale, generale e astratta, contenuta nella fonte di legge
4 indicata, che pone la questione semmai sul piano della costituzionalità della disposizione applicata e non già del carattere discriminatorio della condotta dell'amministrazione resistente.
*
3. Le spese seguono la soccombenza.
Vanno liquidati i compensi relativi allo scaglione per le cause di valore indeterminato per le sole fasi di studio e introduttiva, in ragione dell'attività difensiva effettivamente svolta dalla parte vittoriosa, secondo i valori tabellari previsti dal d.m. 55/2014, operato il dimezzamento dei compensi in ragione della complessità della questione. I compensi vanno individuati come segue: fase di studio, euro 850,5; fase introduttiva, euro 602.
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale adito con riferimento alla domanda di accertamento del diritto alla conversione del permesso di soggiorno per cure mediche nel permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
2. rigetta la domanda relativa all'accertamento della condotta discriminatoria.
3. pone in capo al ricorrente le spese di lite che liquida in euro 1.452,50 per compensi del difensore, oltre al 15% per spese forfettarie, 4% per contributo alla previdenza forense e IVA se dovute.
Così deciso in Venezia il 14 marzo 2025.
Il giudice
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