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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. V, sentenza 27/02/2026, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 383/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 5, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore
13:30 in composizione monocratica:
ALLEGRETTA ALFREDO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 849/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Creset Crediti Servizi E Tecnologie S.p.a. - 00868170143
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - SOLLECITO n. 0379385G20240005966 1099,83 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come da conclusioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 4.04.2025, Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari impugnando il sollecito di pagamento n. 0379385G20240005966, emesso e notificato in data 6 febbraio 2025 dal concessionario per la riscossione Creset – Crediti, Servizi e Tecnologie S.p.A., con il quale le veniva ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro 1.099,83, a titolo di contributi consortili codice 630 relativi all'anno 2020. La ricorrente impugnava altresì ogni atto presupposto, connesso o conseguente, e chiedeva la declaratoria di inesistenza del diritto dell'ente impositore a pretendere le somme per insussistenza del presupposto impositivo, deducendo tre motivi di illegittimità.
Con il primo motivo, lamentava l'illegittimità e l'infondatezza dei contributi consortili per difetto del presupposto impositivo, richiamando il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, e in particolare le Sezioni
Unite con la sentenza n. 9857 del 1996, secondo cui il presupposto dell'obbligo contributivo risiede nel vantaggio diretto, immediato e specifico che il singolo immobile trae dalle opere di miglioramento fondiario realizzate dal consorzio, vantaggio che non può consistere in benefici generici per il territorio ma deve tradursi in un concreto miglioramento fondiario.
La ricorrente richiamava altresì la sentenza della Corte Costituzionale n. 188 del 2018, la quale, pur qualificando il contributo di bonifica come tributo di scopo, ribadiva la necessità che il beneficio per il consorziato sussista effettivamente, non solo nella fruizione ma anche nella fruibilità concreta dell'attività di bonifica.
Nel caso di specie, la ricorrente deduceva che il Consorzio di Bonifica Terre D'Apulia, ora Consorzio di
Bonifica Centro Sud Puglia, non aveva mai eseguito opere di bonifica o miglioramento fondiario sui suoi fondi, circostanza che assumeva provata mediante la relazione tecnica giurata redatta dal dottor
Nominativo_1, agronomo, allegata al ricorso.
Con il secondo motivo, la ricorrente contestava la pianificazione consortile e invocava l'inversione dell'onere della prova, eccependo la mancata conoscenza del piano di classifica e dei relativi allegati, e sostenendo che in presenza di formale contestazione del piano di classifica, il Giudice Tributario, pur non potendo disapplicarlo, doveva eliminare la presunzione di esistenza del beneficio e procedere all'accertamento dell'effettivo vantaggio fondiario secondo le ordinarie regole di riparto dell'onere probatorio.
Con il terzo motivo, la ricorrente insisteva sull'assolvimento dell'onere della prova, ribadendo che l'assenza di opere e di beneficio era circostanza nota al Consorzio e, in via subordinata, chiedeva l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio per accertare l'effettiva situazione dei luoghi. La ricorrente concludeva pertanto chiedendo l'annullamento del sollecito di pagamento e la declaratoria di illegittimità della pretesa contributiva, con vittoria di spese e compensi, e in via istruttoria l'ammissione di CTU.
Con memoria di costituzione e controdeduzioni si costituiva in giudizio la società Creset – Crediti, Servizi e
Tecnologie S.p.A., eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo di essere estromessa dal giudizio;
concludeva, pertanto, chiedendo la declaratoria di difetto di legittimazione passiva, con vittoria di spese e la maggiorazione del cinquanta per cento ai sensi dell'articolo 15, comma 2-septies, del decreto legislativo n. 546 del 1992.
Si costituiva altresì il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia, in persona del Commissario Straordinario, con analitiche controdeduzioni, nelle quali contestava punto per punto il ricorso introduttivo del giudizio e chiedeva il rigetto integrale dello stesso, con condanna della ricorrente al pagamento di diritti, onorari e accessori;
concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese.
In prossimità dell'udienza finale di discussione della causa, la ricorrente depositava memoria illustrativa in data 30 gennaio 2026, nella quale replicava alle eccezioni sollevate dalle parti resistenti.
All'udienza pubblica del 19.02.2026, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari in composizione monocratica, sentite le parti, tratteneva definitivamente il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso, preliminarmente ed in rito per quanto attiene alla legittimazione processuale della
CRESET S.p.A., si deve osservare come la società concessionaria sia parte legittima nel giudizio solo per le censure attinenti a vizi formali degli atti di riscossione.
Poiché le doglianze del ricorrente investono il merito della pretesa contributiva, ossia la fondatezza del tributo, la legittima controparte in giudizio è il Consorzio di Bonifica, come correttamente evidenziato nella memoria difensiva della concessionaria e confermato da una costante giurisprudenza.
Nel merito il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Il ricorso proposto dalla signora Ricorrente_1 avverso il sollecito di pagamento per contributi consortili relativi all'anno 2020 si rivela infondato alla luce di una analisi approfondita delle difese svolte dal Consorzio di
Bonifica Centro Sud Puglia e della consolidata giurisprudenza in materia.
La ricorrente contesta la debenza del contributo assumendo l'assenza di un beneficio diretto e specifico per i propri immobili dalle opere di bonifica, ma tale assunto è smentito sia dagli atti amministrativi legittimamente approvati sia dalle produzioni documentali del Consorzio resistente.
In primo luogo, va rilevato che il piano di classifica del Consorzio, approvato con deliberazione della Giunta
Regionale della Puglia n. 1148 del 18 giugno 2013, costituisce il fondamento legittimo della pretesa impositiva, in quanto redatto in conformità alla legge regionale n. 4 del 2012 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia, così da assolvere a ogni obbligo di pubblicità legale.
La ricorrente non ha mai impugnato tale piano di classifica dinanzi al Giudice Amministrativo, né ha sollevato specifiche contestazioni in sede amministrativa, limitandosi a censure generiche nel ricorso introduttivo, il che preclude ogni possibilità di mettere in discussione la legittimità dell'atto impositivo derivato, come costantemente affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui l'inclusione degli immobili nel perimetro di contribuenza e l'approvazione del piano di classifica generano una presunzione di vantaggio che può essere superata solo mediante una contestazione specifica del provvedimento o la prova concreta dell'assenza di beneficio. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è granitica nel ritenere che il consorzio di bonifica sia esonerato dall'onere di provare il beneficio fondiario tutte le volte in cui sussista un piano di classifica approvato dalla competente autorità, recante i criteri di riparto della contribuenza, e che spetti al consorziato, il quale contesti la pretesa, dimostrare l'insussistenza in concreto di qualsiasi vantaggio diretto e specifico per i propri immobili, non essendo sufficienti mere dichiarazioni o perizie di parte carenti di analisi puntuali.
Nel caso di specie, la ricorrente ha prodotto una relazione peritale del dottor Nominativo_1 che si limita a descrivere lo stato dei luoghi in modo assertivo e generico, senza confrontarsi con i parametri tecnici del piano di classifica e senza specificare perché gli immobili, pur inclusi in un'area servita dalla rete di canali di scolo, non trarrebbero alcun beneficio dalla difesa idraulica, la quale, come chiarito dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 188 del 2018, costituisce il presupposto stesso del contributo di bonifica, inteso come contributo di scopo destinato a finanziare la manutenzione delle opere pubbliche, e non come corrispettivo di una prestazione sinallagmatica.
La Corte ha infatti precisato che il beneficio non deve necessariamente consistere nella fruizione immediata delle opere, ma può esprimersi nella fruibilità potenziale e concreta, derivante dalla mera esistenza delle infrastrutture di bonifica, le quali, nel comprensorio in questione, sono state realizzate e garantiscono la difesa idraulica del territorio, come attestato dalla relazione tecnica del dottor Nominativo_2 prodotta dal Consorzio, che evidenzia come gli immobili della ricorrente siano situati in un'area ben servita da opere consortili e traggano un concreto vantaggio in termini di possibilità di coltivazione e incremento di valore.
La ricorrente, inoltre, non ha offerto alcun elemento probatorio idoneo a contrastare tale evidenza, limitandosi a richiedere una consulenza tecnica d'ufficio in via subordinata, il che denota la carenza probatoria della sua difesa, mentre il Consorzio ha ampiamente documentato l'esistenza delle opere e la loro funzionalità, anche attraverso l'elenco dei lavori eseguiti e la delibera commissariale n. 341 del 2023 che ha approvato l'emissione del ruolo per il tributo 630, dimostrando la correlazione tra la riscossione e la realizzazione delle attività istituzionali.
Quanto alla eccepita illegittimità del piano di classifica per la mancata adozione del piano generale di bonifica, va osservato che l'articolo 42, comma 7, della legge regionale n. 4 del 2012 prevede espressamente una norma transitoria in base alla quale, in fase di prima applicazione, i piani di classificazione sono redatti tenendo conto della situazione alla data di entrata in vigore della legge e mantengono la loro efficacia fino all'adeguamento successivo, sicché l'approvazione del piano di classifica con delibera di Giunta Regionale
n. 1148 del 2013 è pienamente legittima e non richiede la preventiva approvazione del piano generale di bonifica.
La ricorrente, inoltre, non ha specificamente contestato i criteri di calcolo del contributo, limitandosi a censure generiche sull'assenza di beneficio, ma, come insegna la Cassazione, in presenza di un piano di classifica approvato, il contribuente è tenuto a dimostrare l'erroneità della quantificazione o l'insussistenza del presupposto impositivo con riferimento al proprio immobile, onere non assolto nel caso di specie, dove la perizia di parte si rivela priva di analisi tecniche puntuali e non considera gli indici di beneficio definiti dal piano.
Alla luce di tutte le considerazioni esposte, il ricorso della signora Ricorrente_1 deve ritenersi infondato, poiché la pretesa impositiva del Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia è legittimamente fondata su un piano di classifica validamente approvato, assistito da presunzione di beneficio non superata da alcuna prova contraria, e in linea con i principi affermati dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione, che qualificano il contributo di bonifica come tributo di scopo legato alla potenziale fruibilità delle opere, la cui esistenza nel comprensorio è stata documentalmente comprovata dal Consorzio resistente.
Pertanto, il ricorso deve essere respinto in ogni sua parte.
Da ultimo, tenuto conto della peculiarità del caso di specie e, comunque, della limitata attività processuale svolta, sussistono i presupposti di legge per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Così deciso in Bari, in data 19.02.2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 5, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore
13:30 in composizione monocratica:
ALLEGRETTA ALFREDO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 849/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Creset Crediti Servizi E Tecnologie S.p.a. - 00868170143
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - SOLLECITO n. 0379385G20240005966 1099,83 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come da conclusioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 4.04.2025, Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari impugnando il sollecito di pagamento n. 0379385G20240005966, emesso e notificato in data 6 febbraio 2025 dal concessionario per la riscossione Creset – Crediti, Servizi e Tecnologie S.p.A., con il quale le veniva ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro 1.099,83, a titolo di contributi consortili codice 630 relativi all'anno 2020. La ricorrente impugnava altresì ogni atto presupposto, connesso o conseguente, e chiedeva la declaratoria di inesistenza del diritto dell'ente impositore a pretendere le somme per insussistenza del presupposto impositivo, deducendo tre motivi di illegittimità.
Con il primo motivo, lamentava l'illegittimità e l'infondatezza dei contributi consortili per difetto del presupposto impositivo, richiamando il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, e in particolare le Sezioni
Unite con la sentenza n. 9857 del 1996, secondo cui il presupposto dell'obbligo contributivo risiede nel vantaggio diretto, immediato e specifico che il singolo immobile trae dalle opere di miglioramento fondiario realizzate dal consorzio, vantaggio che non può consistere in benefici generici per il territorio ma deve tradursi in un concreto miglioramento fondiario.
La ricorrente richiamava altresì la sentenza della Corte Costituzionale n. 188 del 2018, la quale, pur qualificando il contributo di bonifica come tributo di scopo, ribadiva la necessità che il beneficio per il consorziato sussista effettivamente, non solo nella fruizione ma anche nella fruibilità concreta dell'attività di bonifica.
Nel caso di specie, la ricorrente deduceva che il Consorzio di Bonifica Terre D'Apulia, ora Consorzio di
Bonifica Centro Sud Puglia, non aveva mai eseguito opere di bonifica o miglioramento fondiario sui suoi fondi, circostanza che assumeva provata mediante la relazione tecnica giurata redatta dal dottor
Nominativo_1, agronomo, allegata al ricorso.
Con il secondo motivo, la ricorrente contestava la pianificazione consortile e invocava l'inversione dell'onere della prova, eccependo la mancata conoscenza del piano di classifica e dei relativi allegati, e sostenendo che in presenza di formale contestazione del piano di classifica, il Giudice Tributario, pur non potendo disapplicarlo, doveva eliminare la presunzione di esistenza del beneficio e procedere all'accertamento dell'effettivo vantaggio fondiario secondo le ordinarie regole di riparto dell'onere probatorio.
Con il terzo motivo, la ricorrente insisteva sull'assolvimento dell'onere della prova, ribadendo che l'assenza di opere e di beneficio era circostanza nota al Consorzio e, in via subordinata, chiedeva l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio per accertare l'effettiva situazione dei luoghi. La ricorrente concludeva pertanto chiedendo l'annullamento del sollecito di pagamento e la declaratoria di illegittimità della pretesa contributiva, con vittoria di spese e compensi, e in via istruttoria l'ammissione di CTU.
Con memoria di costituzione e controdeduzioni si costituiva in giudizio la società Creset – Crediti, Servizi e
Tecnologie S.p.A., eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo di essere estromessa dal giudizio;
concludeva, pertanto, chiedendo la declaratoria di difetto di legittimazione passiva, con vittoria di spese e la maggiorazione del cinquanta per cento ai sensi dell'articolo 15, comma 2-septies, del decreto legislativo n. 546 del 1992.
Si costituiva altresì il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia, in persona del Commissario Straordinario, con analitiche controdeduzioni, nelle quali contestava punto per punto il ricorso introduttivo del giudizio e chiedeva il rigetto integrale dello stesso, con condanna della ricorrente al pagamento di diritti, onorari e accessori;
concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese.
In prossimità dell'udienza finale di discussione della causa, la ricorrente depositava memoria illustrativa in data 30 gennaio 2026, nella quale replicava alle eccezioni sollevate dalle parti resistenti.
All'udienza pubblica del 19.02.2026, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari in composizione monocratica, sentite le parti, tratteneva definitivamente il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso, preliminarmente ed in rito per quanto attiene alla legittimazione processuale della
CRESET S.p.A., si deve osservare come la società concessionaria sia parte legittima nel giudizio solo per le censure attinenti a vizi formali degli atti di riscossione.
Poiché le doglianze del ricorrente investono il merito della pretesa contributiva, ossia la fondatezza del tributo, la legittima controparte in giudizio è il Consorzio di Bonifica, come correttamente evidenziato nella memoria difensiva della concessionaria e confermato da una costante giurisprudenza.
Nel merito il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Il ricorso proposto dalla signora Ricorrente_1 avverso il sollecito di pagamento per contributi consortili relativi all'anno 2020 si rivela infondato alla luce di una analisi approfondita delle difese svolte dal Consorzio di
Bonifica Centro Sud Puglia e della consolidata giurisprudenza in materia.
La ricorrente contesta la debenza del contributo assumendo l'assenza di un beneficio diretto e specifico per i propri immobili dalle opere di bonifica, ma tale assunto è smentito sia dagli atti amministrativi legittimamente approvati sia dalle produzioni documentali del Consorzio resistente.
In primo luogo, va rilevato che il piano di classifica del Consorzio, approvato con deliberazione della Giunta
Regionale della Puglia n. 1148 del 18 giugno 2013, costituisce il fondamento legittimo della pretesa impositiva, in quanto redatto in conformità alla legge regionale n. 4 del 2012 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia, così da assolvere a ogni obbligo di pubblicità legale.
La ricorrente non ha mai impugnato tale piano di classifica dinanzi al Giudice Amministrativo, né ha sollevato specifiche contestazioni in sede amministrativa, limitandosi a censure generiche nel ricorso introduttivo, il che preclude ogni possibilità di mettere in discussione la legittimità dell'atto impositivo derivato, come costantemente affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui l'inclusione degli immobili nel perimetro di contribuenza e l'approvazione del piano di classifica generano una presunzione di vantaggio che può essere superata solo mediante una contestazione specifica del provvedimento o la prova concreta dell'assenza di beneficio. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è granitica nel ritenere che il consorzio di bonifica sia esonerato dall'onere di provare il beneficio fondiario tutte le volte in cui sussista un piano di classifica approvato dalla competente autorità, recante i criteri di riparto della contribuenza, e che spetti al consorziato, il quale contesti la pretesa, dimostrare l'insussistenza in concreto di qualsiasi vantaggio diretto e specifico per i propri immobili, non essendo sufficienti mere dichiarazioni o perizie di parte carenti di analisi puntuali.
Nel caso di specie, la ricorrente ha prodotto una relazione peritale del dottor Nominativo_1 che si limita a descrivere lo stato dei luoghi in modo assertivo e generico, senza confrontarsi con i parametri tecnici del piano di classifica e senza specificare perché gli immobili, pur inclusi in un'area servita dalla rete di canali di scolo, non trarrebbero alcun beneficio dalla difesa idraulica, la quale, come chiarito dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 188 del 2018, costituisce il presupposto stesso del contributo di bonifica, inteso come contributo di scopo destinato a finanziare la manutenzione delle opere pubbliche, e non come corrispettivo di una prestazione sinallagmatica.
La Corte ha infatti precisato che il beneficio non deve necessariamente consistere nella fruizione immediata delle opere, ma può esprimersi nella fruibilità potenziale e concreta, derivante dalla mera esistenza delle infrastrutture di bonifica, le quali, nel comprensorio in questione, sono state realizzate e garantiscono la difesa idraulica del territorio, come attestato dalla relazione tecnica del dottor Nominativo_2 prodotta dal Consorzio, che evidenzia come gli immobili della ricorrente siano situati in un'area ben servita da opere consortili e traggano un concreto vantaggio in termini di possibilità di coltivazione e incremento di valore.
La ricorrente, inoltre, non ha offerto alcun elemento probatorio idoneo a contrastare tale evidenza, limitandosi a richiedere una consulenza tecnica d'ufficio in via subordinata, il che denota la carenza probatoria della sua difesa, mentre il Consorzio ha ampiamente documentato l'esistenza delle opere e la loro funzionalità, anche attraverso l'elenco dei lavori eseguiti e la delibera commissariale n. 341 del 2023 che ha approvato l'emissione del ruolo per il tributo 630, dimostrando la correlazione tra la riscossione e la realizzazione delle attività istituzionali.
Quanto alla eccepita illegittimità del piano di classifica per la mancata adozione del piano generale di bonifica, va osservato che l'articolo 42, comma 7, della legge regionale n. 4 del 2012 prevede espressamente una norma transitoria in base alla quale, in fase di prima applicazione, i piani di classificazione sono redatti tenendo conto della situazione alla data di entrata in vigore della legge e mantengono la loro efficacia fino all'adeguamento successivo, sicché l'approvazione del piano di classifica con delibera di Giunta Regionale
n. 1148 del 2013 è pienamente legittima e non richiede la preventiva approvazione del piano generale di bonifica.
La ricorrente, inoltre, non ha specificamente contestato i criteri di calcolo del contributo, limitandosi a censure generiche sull'assenza di beneficio, ma, come insegna la Cassazione, in presenza di un piano di classifica approvato, il contribuente è tenuto a dimostrare l'erroneità della quantificazione o l'insussistenza del presupposto impositivo con riferimento al proprio immobile, onere non assolto nel caso di specie, dove la perizia di parte si rivela priva di analisi tecniche puntuali e non considera gli indici di beneficio definiti dal piano.
Alla luce di tutte le considerazioni esposte, il ricorso della signora Ricorrente_1 deve ritenersi infondato, poiché la pretesa impositiva del Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia è legittimamente fondata su un piano di classifica validamente approvato, assistito da presunzione di beneficio non superata da alcuna prova contraria, e in linea con i principi affermati dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione, che qualificano il contributo di bonifica come tributo di scopo legato alla potenziale fruibilità delle opere, la cui esistenza nel comprensorio è stata documentalmente comprovata dal Consorzio resistente.
Pertanto, il ricorso deve essere respinto in ogni sua parte.
Da ultimo, tenuto conto della peculiarità del caso di specie e, comunque, della limitata attività processuale svolta, sussistono i presupposti di legge per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Così deciso in Bari, in data 19.02.2026