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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 15/09/2025, n. 1212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1212 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, all'udienza del 15.9.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 2391/2024 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Prestazione d'opera intellettuale”, vertente
TRA
(c.f. ) difesa in proprio ed Parte_1 Pt_2 C.F._1 elettivamente domiciliata in Ceglie Messapica (Br) alla Via San Paolo della Croce n. 17; ricorrente
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ); CP_1 C.F._2 resistente-contumace
Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 15.09.2025 che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 07.09.2024, l'Avv. Controparte_2 chiedeva che il Tribunale di Brindisi condannasse la sig.ra al pagamento in CP_1 suo favore della somma di € 3.958,76, a titolo di compensi per l'attività professionale espletata in qualità di difensore d'ufficio nell'ambito del giudizio penale innanzi al
Tribunale di Brindisi, r.g.n.r. 4879/2021, conclusosi con sentenza n. 2006/2023.
Precisamente, la ricorrente chiedeva i compensi per l'attività svolta nell'ambito del citato giudizio nella fase dell'udienza preliminare e nella fase dibattimentale. Rappresentava, inoltre, di aver sollecitato il pagamento delle competenze maturate a mezzo di lettera
1 raccomandata, regolarmente ricevuta dalla resistente, alla quale non seguiva alcun riscontro.
La resistente non si costituiva in giudizio nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia. In assenza di attività istruttoria, all'udienza del 15.09.2025 la ricorrente precisava le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita di esser accolto per le ragioni che di seguito verranno esposte.
Prima di valutare la fondatezza della domanda occorre premettere, in tema di riparto dell'onere della prova, che “il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto, sia per la risoluzione e il risarcimento del danno deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del proprio diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, sulla quale incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento” (cfr. Cassazione civile sez. I, 06/07/2023, n. 19110; Cassazione civile
SS.UU, 30/10/2001, n. 13533).
Nel caso di specie si ritiene che la ricorrente abbia adempiuto all'onere probatorio su di lei incombente, documentando la sussistenza di un contratto tra le parti ed allegando l'inadempimento del cliente, il quale, d'altro canto, restando contumace, non ha fornito la prova dell'esatto adempimento.
Orbene, con riguardo al giudizio penale in oggetto è documentato il conferimento dell'incarico d'ufficio, ex art. 97 c.p.p., nonché lo svolgimento dell'attività difensiva in favore della resistente in relazione alle fasi come richieste dalla odierna ricorrente.
Sussiste, pertanto, un obbligo di legge a retribuire l'attività del difensore d'ufficio salvo in ogni caso la sussistenza dei presupposti per il gratuito patrocinio che, nel caso di specie, non sono stati addotti dalla resistente, ivi contumace (cfr. art. 31, disp. Att. c.p.p.).
Orbene, con riguardo alla fase dell'udienza preliminare i compensi possono essere così liquidati, sulla base dei valori minimi previsti dal DM n. 55/2014 per i procedimenti di competenza del GUP, in relazione alle seguenti fasi: studio € 426,00; introduttiva € 378,00; decisionale € 709,00; per un importo complessivo di € 1.513,00.
Quanto alla fase dibattimentale i compensi possono essere così liquidati, sulla base dei valori minimi previsti dal DM n. 55/2014 per i procedimenti penali di competenza del
2 Tribunale monocratico, in relazione alle seguenti fasi: studio € 237,00; introduttiva €
284,00; istruttoria € 567,00; decisionale € 709,00; per un importo complessivo di €
1.797,00.
In conclusione, la resistente dovrà essere condannata, per la ragioni sopra specificate, al pagamento in favore dell'Avv. della somma complessiva di € 3.310,00 Controparte_2 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
Sulla base dei criteri di causalità e soccombenza, la resistente va condannata alla rifusione, in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate sulla base dei valori minimi (considerata l'assenza di particolari questioni di fatto e diritto) con riferimento ai parametri di cui al D.M. 55/2014 come integrato dal D.M. 147/2022, considerato lo scaglione per i giudizi innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 1.101 ed € 5.201 (fase studio € 213, fase introduttiva € 213, fase decisionale € 426). Alla liquidazione delle spese per l'intero si provvede come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da contro , così provvede: Parte_1 Pt_2 CP_1
- in accoglimento della domanda, condanna al pagamento in favore CP_1 dell'Avv. della somma complessiva di € 3.310,00 oltre spese generali al Controparte_2
15%, CPA e IVA come per legge;
- condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese processuali del presente giudizio che si liquidano in complessive € 1.278,00 per competenze, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
Brindisi, 15/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il
Processo, Dott. Alessandro Antonio Murrieri.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, all'udienza del 15.9.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 2391/2024 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Prestazione d'opera intellettuale”, vertente
TRA
(c.f. ) difesa in proprio ed Parte_1 Pt_2 C.F._1 elettivamente domiciliata in Ceglie Messapica (Br) alla Via San Paolo della Croce n. 17; ricorrente
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ); CP_1 C.F._2 resistente-contumace
Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 15.09.2025 che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 07.09.2024, l'Avv. Controparte_2 chiedeva che il Tribunale di Brindisi condannasse la sig.ra al pagamento in CP_1 suo favore della somma di € 3.958,76, a titolo di compensi per l'attività professionale espletata in qualità di difensore d'ufficio nell'ambito del giudizio penale innanzi al
Tribunale di Brindisi, r.g.n.r. 4879/2021, conclusosi con sentenza n. 2006/2023.
Precisamente, la ricorrente chiedeva i compensi per l'attività svolta nell'ambito del citato giudizio nella fase dell'udienza preliminare e nella fase dibattimentale. Rappresentava, inoltre, di aver sollecitato il pagamento delle competenze maturate a mezzo di lettera
1 raccomandata, regolarmente ricevuta dalla resistente, alla quale non seguiva alcun riscontro.
La resistente non si costituiva in giudizio nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia. In assenza di attività istruttoria, all'udienza del 15.09.2025 la ricorrente precisava le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita di esser accolto per le ragioni che di seguito verranno esposte.
Prima di valutare la fondatezza della domanda occorre premettere, in tema di riparto dell'onere della prova, che “il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto, sia per la risoluzione e il risarcimento del danno deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del proprio diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, sulla quale incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento” (cfr. Cassazione civile sez. I, 06/07/2023, n. 19110; Cassazione civile
SS.UU, 30/10/2001, n. 13533).
Nel caso di specie si ritiene che la ricorrente abbia adempiuto all'onere probatorio su di lei incombente, documentando la sussistenza di un contratto tra le parti ed allegando l'inadempimento del cliente, il quale, d'altro canto, restando contumace, non ha fornito la prova dell'esatto adempimento.
Orbene, con riguardo al giudizio penale in oggetto è documentato il conferimento dell'incarico d'ufficio, ex art. 97 c.p.p., nonché lo svolgimento dell'attività difensiva in favore della resistente in relazione alle fasi come richieste dalla odierna ricorrente.
Sussiste, pertanto, un obbligo di legge a retribuire l'attività del difensore d'ufficio salvo in ogni caso la sussistenza dei presupposti per il gratuito patrocinio che, nel caso di specie, non sono stati addotti dalla resistente, ivi contumace (cfr. art. 31, disp. Att. c.p.p.).
Orbene, con riguardo alla fase dell'udienza preliminare i compensi possono essere così liquidati, sulla base dei valori minimi previsti dal DM n. 55/2014 per i procedimenti di competenza del GUP, in relazione alle seguenti fasi: studio € 426,00; introduttiva € 378,00; decisionale € 709,00; per un importo complessivo di € 1.513,00.
Quanto alla fase dibattimentale i compensi possono essere così liquidati, sulla base dei valori minimi previsti dal DM n. 55/2014 per i procedimenti penali di competenza del
2 Tribunale monocratico, in relazione alle seguenti fasi: studio € 237,00; introduttiva €
284,00; istruttoria € 567,00; decisionale € 709,00; per un importo complessivo di €
1.797,00.
In conclusione, la resistente dovrà essere condannata, per la ragioni sopra specificate, al pagamento in favore dell'Avv. della somma complessiva di € 3.310,00 Controparte_2 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
Sulla base dei criteri di causalità e soccombenza, la resistente va condannata alla rifusione, in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate sulla base dei valori minimi (considerata l'assenza di particolari questioni di fatto e diritto) con riferimento ai parametri di cui al D.M. 55/2014 come integrato dal D.M. 147/2022, considerato lo scaglione per i giudizi innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 1.101 ed € 5.201 (fase studio € 213, fase introduttiva € 213, fase decisionale € 426). Alla liquidazione delle spese per l'intero si provvede come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da contro , così provvede: Parte_1 Pt_2 CP_1
- in accoglimento della domanda, condanna al pagamento in favore CP_1 dell'Avv. della somma complessiva di € 3.310,00 oltre spese generali al Controparte_2
15%, CPA e IVA come per legge;
- condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese processuali del presente giudizio che si liquidano in complessive € 1.278,00 per competenze, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
Brindisi, 15/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il
Processo, Dott. Alessandro Antonio Murrieri.
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