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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 10/11/2025, n. 1691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1691 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1838/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Manuela Gallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 1838 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, pendente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Manuela Bevacqua;
Parte_1
- attore opponente -
E
quale mandataria di in persona del Controparte_1 Controparte_2 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino;
- convenuta opposta - avente ad oggetto: opposizione a precetto.
Conclusioni: come da verbale.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione al precetto Parte_1 notificatogli da in data 23.5.2024, con il quale gli veniva ingiunto il Controparte_2 pagamento della somma di euro 28.524,85 in forza di decreto ingiuntivo n. 103 del 2023 emesso dal
Tribunale di Cosenza il 24.1.2023.
A fondamento dell'opposizione, deduceva la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo Pt_1
(effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c.) e l'intervenuta prescrizione, quinquennale, del credito in difetto di validi atti interruttivi. Concludeva chiedendo dichiararsi l'inefficacia del precetto opposto per tutti i motivi esposti.
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta, contestando le avverse deduzioni e concludendo per l'inammissibilità e/o il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e competenze di lite. pagina 1 di 3 Dopo alcuni rinvii preliminari per la pendenza di trattative intese alla definizione bonaria della vertenza e disattese le richieste di sospensione del processo e di ammissione della prova orale con ordinanza del
28 aprile 2025, questo giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza del 6.11.2025.
All'udienza indicata, l'opponente documentava l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio del come da sentenza del Tribunale di Cosenza-Ufficio fallimenti e altre procedure Parte_1 concorsuali in data 2 luglio 2025 e chiedeva dichiararsi l'estinzione del procedimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza.
All'esito della discussione orale, questo giudice tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c..
****
Verificata la sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Parte opponente ha infatti depositato al fascicolo la sentenza emessa dal Tribunale fallimentare in sede in data 2 luglio 2025, con la quale il collegio in accoglimento del ricorso proposto dal ex art. 269 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (decreto legislativo n. 14 Pt_1 del 2019), disponeva l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente dando atto che essa “comporta il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari quale effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCI”, ciò anche per il recupero dei crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata.
Dunque, l'apertura della liquidazione controllata comporta la paralisi delle azioni esecutive individuali e delle relative vicende oppositive, facendo venir meno l'interesse attuale delle parti alla prosecuzione del giudizio di opposizione a precetto.
Costituisce infatti principio consolidato nella giurisprudenza di merito che, ogni volta in cui l'oggetto del contendere viene travolto da sopravvenienze processuali o sostanziali, il giudizio si conclude con sentenza di cessata materia per sopravvenuta carenza di interesse delle parti. In questo caso la procedura concorsuale travolge tanto l'interesse del creditore (che dovrà insinuarsi al passivo) quanto del debitore (la cui opposizione dovrà trasmigrare nella verifica concorsuale).
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite, avuto riguardo alla sopravvenienza processuale e all'esito della vicenda.
pagina 2 di 3
p.q.m.
dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese di lite fra le parti.
Cosenza, il 10 novembre 2025
Il giudice dott.ssa Manuela Gallo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Manuela Gallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 1838 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, pendente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Manuela Bevacqua;
Parte_1
- attore opponente -
E
quale mandataria di in persona del Controparte_1 Controparte_2 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino;
- convenuta opposta - avente ad oggetto: opposizione a precetto.
Conclusioni: come da verbale.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione al precetto Parte_1 notificatogli da in data 23.5.2024, con il quale gli veniva ingiunto il Controparte_2 pagamento della somma di euro 28.524,85 in forza di decreto ingiuntivo n. 103 del 2023 emesso dal
Tribunale di Cosenza il 24.1.2023.
A fondamento dell'opposizione, deduceva la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo Pt_1
(effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c.) e l'intervenuta prescrizione, quinquennale, del credito in difetto di validi atti interruttivi. Concludeva chiedendo dichiararsi l'inefficacia del precetto opposto per tutti i motivi esposti.
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta, contestando le avverse deduzioni e concludendo per l'inammissibilità e/o il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e competenze di lite. pagina 1 di 3 Dopo alcuni rinvii preliminari per la pendenza di trattative intese alla definizione bonaria della vertenza e disattese le richieste di sospensione del processo e di ammissione della prova orale con ordinanza del
28 aprile 2025, questo giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza del 6.11.2025.
All'udienza indicata, l'opponente documentava l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio del come da sentenza del Tribunale di Cosenza-Ufficio fallimenti e altre procedure Parte_1 concorsuali in data 2 luglio 2025 e chiedeva dichiararsi l'estinzione del procedimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza.
All'esito della discussione orale, questo giudice tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c..
****
Verificata la sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Parte opponente ha infatti depositato al fascicolo la sentenza emessa dal Tribunale fallimentare in sede in data 2 luglio 2025, con la quale il collegio in accoglimento del ricorso proposto dal ex art. 269 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (decreto legislativo n. 14 Pt_1 del 2019), disponeva l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente dando atto che essa “comporta il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari quale effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCI”, ciò anche per il recupero dei crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata.
Dunque, l'apertura della liquidazione controllata comporta la paralisi delle azioni esecutive individuali e delle relative vicende oppositive, facendo venir meno l'interesse attuale delle parti alla prosecuzione del giudizio di opposizione a precetto.
Costituisce infatti principio consolidato nella giurisprudenza di merito che, ogni volta in cui l'oggetto del contendere viene travolto da sopravvenienze processuali o sostanziali, il giudizio si conclude con sentenza di cessata materia per sopravvenuta carenza di interesse delle parti. In questo caso la procedura concorsuale travolge tanto l'interesse del creditore (che dovrà insinuarsi al passivo) quanto del debitore (la cui opposizione dovrà trasmigrare nella verifica concorsuale).
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite, avuto riguardo alla sopravvenienza processuale e all'esito della vicenda.
pagina 2 di 3
p.q.m.
dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese di lite fra le parti.
Cosenza, il 10 novembre 2025
Il giudice dott.ssa Manuela Gallo
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